TRIB
Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 18/06/2025, n. 1190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1190 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
I SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice unico dott.ssa Maria Militello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3526 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Parte_1 C.F._1
Benvenga e Silvana Benvenga per procura in atti
- ATTORE -
E
(C.F. ), rappresentato e difeso, congiuntamente e CP_1 C.F._2 disgiuntamente, dagli avv.ti Corrado Rizzo e Gabriella Serraino
- CONVENUTO -
OGGETTO: responsabilità extracontrattuale da reato
CONCLUSIONI: come da comparse conclusionali in atti.
CONSIDERATO IN FATTO Con atto di citazione, notificato il primo luglio 2019, riassumeva dinnanzi al Parte_1
Tribunale civile di Messina, in sede di rinvio disposto con la sentenza n. 15052/2019 del
11/03/2019, depositata il 5/04/2019, dalla V Sezione Penale della Corte di Cassazione, il giudizio instaurato contro , al fine di ottenerne la condanna al risarcimento del CP_1 danno subito per effetto della condotta minacciosa tenuta da quest'ultimo.
pagina 1 di 6 L'attore, a sostegno della domanda, premetteva: che , in data 13/09/2008, a CP_1
Messina, nel villaggio Briga Marina in via Comunale n. 76/B, aveva proferito, al suo indirizzo, la frase “Ti ammazzo pure a te”, minacciandolo di un danno ingiusto;
che la minaccia era stata oggetto della successiva imputazione per il reato p.p. dall'art. 612 c.p.; che si era Pt_1 costituito parte civile nel processo penale innanzi al GdP di Messina, culminato nella sentenza n. 187/2015 di assoluzione, ex art. 530, comma 2, c.p.c. per insufficienza della prova;
che, conseguentemente, la parte civile aveva proposto appello ai soli effetti civili e il Tribunale monocratico di Messina, con la sentenza n. 35/2016, l'aveva accolto dichiarando, ai soli effetti della responsabilità civile, l'imputato responsabile del reato a lui ascritto e CP_1 condannando il medesimo al risarcimento del danno in favore di liquidato in € Pt_1
3.000,00; che l'imputato aveva impugnato la sentenza d'appello davanti alla Suprema Corte di
Cassazione, la quale, con sentenza n. 15052/2019 della V sezione penale, aveva annullato la sentenza gravata per omessa rinnovazione dell'istruzione dibattimentale e per omessa indicazione del criterio equitativo seguito per l'accertamento e la liquidazione del danno patito da . Pt_1
L'attore dichiarava di avere subito danni patrimoniali e non patrimoniali (compreso il danno morale soggettivo) per complessivi € 5.000,00, di cui chiedeva il ristoro, con vittoria di spese e compensi di lite, nonché dei tre gradi del giudizio penale.
Si costituiva in giudizio , contestando la domanda dell'attore e chiedendone il CP_1 rigetto.
Preliminarmente, deduceva la nullità dell'atto di citazione per la mancata indicazione del pregiudizio asseritamente patito dall'attore in conseguenza del fatto lesivo imputato allo stesso convenuto. Nel merito, affermava l'assenza della prova che avesse pronunciato la frase CP_1 minacciosa e deduceva che, in ogni caso, la stessa non aveva determinato alcun danno a né di carattere patrimoniale né di carattere morale;
eccepiva l'omessa prova del danno Pt_1 da parte dell'attore, su cui incombeva il relativo onere e contestava il quantum richiesto, ritenuto eccessivo.
Chiedeva, dunque, il rigetto della domanda, con vittoria di spese e compensi del giudizio.
pagina 2 di 6 Instaurato il contraddittorio, venivano concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.
e la causa veniva istruita oralmente
Dopo alcuni rinvii, all'udienza del 26/02/2025 – in cui subentrava la scrivente – la causa veniva trattenuta in decisione, assegnando i termini di sessanta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di successivi venti giorni per il deposito delle memorie di replica.
RITENUTO IN DIRITTO Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di nullità della citazione per l'eccessiva genericità della domanda, ai sensi dell'art. 164 c.p.c..
È noto che “La nullità della citazione, ai sensi dell'art. 164, quarto comma, c.p.c., può essere dichiarata soltanto allorché l'incertezza investa l'intero contenuto dell'atto, mentre, allorché sia possibile individuare uno o più domande sufficientemente identificate nei loro elementi essenziali, l'eventuale difetto di determinazione di altre domande, malamente formulate nel medesimo atto, comporta l'improponibilità solo di quelle, e non anche la nullità della citazione nella sua interezza” (Cass. civ., Sez. Unite, sentenza n. 8077 del 22 maggio
2012), cioè quando risulta obiettivamente impossibile per il convenuto conoscere il petitum, cioè l'oggetto della domanda, ma non quando la sua individuazione sia comunque possibile attraverso un esame complessivo dell'atto introduttivo del giudizio.
Nella specie, la domanda risarcitoria svolta dall'attore risulta pienamente intellegibile da parte del convenuto, il quale, infatti, ha avuto modo di difendersi nel merito, anche con riferimento al danno allegato dall'attore.
L'azione spiegata in giudizio da va qualificata ai sensi degli artt. 2043 e 2059 Parte_1
c.c., così come interpretati dalla Suprema Corte a Sezioni Unite nelle note sentenze del 2008
(si veda, tra l'altro, la sentenza n. 26972/2008).
La Corte di Cassazione, nelle citate pronunce, ha affermato che l'art. 2059 c.c. non regolamenta una autonoma fattispecie distinta da quella di cui all'art. 2043 c.c., ma si limita a disciplinare i limiti e le condizioni di risarcibilità dei pregiudizi non patrimoniali sul presupposto della sussistenza di tutti gli elementi costitutivi dell'illecito richiesti dall'art. 2043
c.c. (C. Cass., SS.UU., n. 26972/2008).
Ebbene, , nel presente giudizio, ha allegato – e provato, con la documentazione Pt_1 versata in atti e tramite i testimoni assunti – di avere agito per il risarcimento dei danni pagina 3 di 6 conseguenti alla minaccia subita da che, in data 13/09/2008, ha proferito al suo CP_1 indirizzo la frase “Ti ammazzo pure a te”.
Accertata la minaccia, occorre verificare la sussistenza dei danni-conseguenza.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, al quale va data continuità in questa sede, non essendovi ragione di discostarsi, “Anche quando il fatto illecito integra gli estremi del reato la sussistenza del danno non patrimoniale non può mai essere ritenuta "in re ipsa", ma va sempre debitamente allegata e provata da chi lo invoca, anche attraverso presunzioni semplici” (Cass. civ., Sez. 6, ord. 12 febbraio 2018, n. 3289; nello stesso senso, v. Cass. civ., 10/05/2011, n.
10527; Cass. civ., Sez. 3, Ordinanza n. 8421 del 12/04/2011 (Rv. 617669 - 01)) e “La lesione di un diritto inviolabile non determina, neanche quando il fatto illecito integri gli estremi di un reato, la sussistenza di un danno non patrimoniale "in re ipsa", essendo comunque necessario che la vittima abbia effettivamente patito un pregiudizio, il quale va allegato e provato, anche attraverso presunzioni semplici.”
(Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n. 11269 del 10/05/2018 (Rv. 648606 - 01); nello stesso senso, v.
Cass. civ., Sez. 6, ord. 12 febbraio 2018, n. 3289).
Nella specie, l'attore non ha dimostrato che in conseguenza della minaccia abbia subito dei danni risarcibili: egli, infatti, si è limitato ad allegare il danno-evento, senza dimostrare - neppure in via presuntiva - il danno-conseguenza subito. Anzi, pur avendo capitolato la prova per testi, ha chiesto di provare solo il fatto storico della minaccia, senza neppure Pt_1 chiedere di provare se dopo quell'evento lo stesso abbia in concreto patito una effettiva condizione di sofferenza e turbamento ovvero abbia vissuto in uno stato di paura.
Né può trarsi alcun elemento idoneo a provare il danno dalla mancata comparizione del convenuto, cui era stato deferito l'interrogatorio formale, incombendo tale prova sull'attore ai sensi dell'art. 2697 c.c.. Invero, appare possibile, al più, trarre dalla mancata comparizione di un ulteriore elemento a conferma della – già provata – verificazione del fatto storico CP_1
(pronuncia della frase minacciosa), circostanza sulla quale era stato deferito l'interrogatorio.
Va disattesa anche la domanda di parte attrice di condanna del convenuto in forza della funzione punitiva/sanzionatoria che può anche attribuirsi al risarcimento del danno, alla luce della sentenza Cass. civ., SS.UU., n. 16601/2017.
pagina 4 di 6 Ebbene, non appare conferente il richiamo a detta pronuncia per come operato dall'attore: le Sezioni Unite hanno, invero, affermato, in via generale, che alla preponderante e primaria funzione compensativo riparatoria dell'istituto della responsabilità civile va oggi affiancata una natura polifunzionale, che si proietta verso più aree, tra cui sicuramente principali sono quella preventiva (o deterrente o dissuasiva) e quella sanzionatorio-punitiva, sicché l'istituto dei risarcimenti puntivi “non è
… ontologicamente incompatibile con l'ordinamento italiano”. La Suprema Corte ha, tuttavia, precisato che “questo connotato sanzionatorio non è ammissibile al di fuori dei casi nei quali una "qualche norma di legge chiaramente lo preveda, ostandovi il principio desumibile dall'art. 25 Cost., comma 2, nonché dall'art. 7 della Convenzione Europea sulla salvaguardia dei diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali" [cfr. SU
9100/2015]” (Cass. civ., SS.UU., n. 16601/2017), nonché il principio di riserva di legge stabilito dall'art. 23 della Costituzione: ne deriva che nel sistema italiano la condanna al pagamento di una somma ulteriore a quella strettamente necessaria per ristabilire lo status quo ante (c.d. risarcimento punitivo) è configurabile solo e soltanto se vi è una norma ad hoc che, nella fattispecie, lo preveda, non potendosi “ampliare la gamma risarcitoria in ipotesi prive di adeguata copertura normativa”.
Le argomentazioni che precedono consentono il rigetto della domanda.
Conseguentemente, anche la domanda di risarcimento del danno patrimoniale, per le spese sostenute nel giudizio penale va disattesa.
Ad abundantiam, si rileva che l'attore non ha neppure provato di avere sostenuto dette spese.
Le spese seguono la soccombenza, come per legge, e sono liquidate, in base al D.M. n.
54/2014, aggiornato al D.M. n. 147 del 13/08/2022, in considerazione del valore della controversia (scaglione fino a 5.200,00, applicando i valori minimi stante la semplicità delle questioni trattate) nel seguente modo: € 460,00 per la fase di studio, € 389,00 per la fase introduttiva, € 840,00 per la fase istruttoria, € 851,00 per la fase decisoria, con un compenso totale di € 2.540,00.
P.Q.M.
pagina 5 di 6 Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 3526/2019, vertente tra Pt_1
(attore) e (convenuto), disattesa e respinta ogni diversa istanza, eccezione
[...] CP_1
e difesa, così provvede:
1. rigetta la domanda dell'attore;
2. condanna alla rifusione, in favore di , delle spese di lite, che Parte_1 CP_1
liquida in € 2.540,00 per compensi, oltre i.v.a. e c.p.a., come per legge e spese generali nella misura del 15%.
Così deciso in Messina il 17 giugno 2025
Il Giudice
Maria Militello
Ha collaborato alla redazione del presente provvedimento la dottoressa Angelica Miano, funzionaria addetta all'ufficio per il processo presso la prima sezione civile di questo Tribunale.
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
I SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice unico dott.ssa Maria Militello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3526 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Parte_1 C.F._1
Benvenga e Silvana Benvenga per procura in atti
- ATTORE -
E
(C.F. ), rappresentato e difeso, congiuntamente e CP_1 C.F._2 disgiuntamente, dagli avv.ti Corrado Rizzo e Gabriella Serraino
- CONVENUTO -
OGGETTO: responsabilità extracontrattuale da reato
CONCLUSIONI: come da comparse conclusionali in atti.
CONSIDERATO IN FATTO Con atto di citazione, notificato il primo luglio 2019, riassumeva dinnanzi al Parte_1
Tribunale civile di Messina, in sede di rinvio disposto con la sentenza n. 15052/2019 del
11/03/2019, depositata il 5/04/2019, dalla V Sezione Penale della Corte di Cassazione, il giudizio instaurato contro , al fine di ottenerne la condanna al risarcimento del CP_1 danno subito per effetto della condotta minacciosa tenuta da quest'ultimo.
pagina 1 di 6 L'attore, a sostegno della domanda, premetteva: che , in data 13/09/2008, a CP_1
Messina, nel villaggio Briga Marina in via Comunale n. 76/B, aveva proferito, al suo indirizzo, la frase “Ti ammazzo pure a te”, minacciandolo di un danno ingiusto;
che la minaccia era stata oggetto della successiva imputazione per il reato p.p. dall'art. 612 c.p.; che si era Pt_1 costituito parte civile nel processo penale innanzi al GdP di Messina, culminato nella sentenza n. 187/2015 di assoluzione, ex art. 530, comma 2, c.p.c. per insufficienza della prova;
che, conseguentemente, la parte civile aveva proposto appello ai soli effetti civili e il Tribunale monocratico di Messina, con la sentenza n. 35/2016, l'aveva accolto dichiarando, ai soli effetti della responsabilità civile, l'imputato responsabile del reato a lui ascritto e CP_1 condannando il medesimo al risarcimento del danno in favore di liquidato in € Pt_1
3.000,00; che l'imputato aveva impugnato la sentenza d'appello davanti alla Suprema Corte di
Cassazione, la quale, con sentenza n. 15052/2019 della V sezione penale, aveva annullato la sentenza gravata per omessa rinnovazione dell'istruzione dibattimentale e per omessa indicazione del criterio equitativo seguito per l'accertamento e la liquidazione del danno patito da . Pt_1
L'attore dichiarava di avere subito danni patrimoniali e non patrimoniali (compreso il danno morale soggettivo) per complessivi € 5.000,00, di cui chiedeva il ristoro, con vittoria di spese e compensi di lite, nonché dei tre gradi del giudizio penale.
Si costituiva in giudizio , contestando la domanda dell'attore e chiedendone il CP_1 rigetto.
Preliminarmente, deduceva la nullità dell'atto di citazione per la mancata indicazione del pregiudizio asseritamente patito dall'attore in conseguenza del fatto lesivo imputato allo stesso convenuto. Nel merito, affermava l'assenza della prova che avesse pronunciato la frase CP_1 minacciosa e deduceva che, in ogni caso, la stessa non aveva determinato alcun danno a né di carattere patrimoniale né di carattere morale;
eccepiva l'omessa prova del danno Pt_1 da parte dell'attore, su cui incombeva il relativo onere e contestava il quantum richiesto, ritenuto eccessivo.
Chiedeva, dunque, il rigetto della domanda, con vittoria di spese e compensi del giudizio.
pagina 2 di 6 Instaurato il contraddittorio, venivano concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.
e la causa veniva istruita oralmente
Dopo alcuni rinvii, all'udienza del 26/02/2025 – in cui subentrava la scrivente – la causa veniva trattenuta in decisione, assegnando i termini di sessanta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di successivi venti giorni per il deposito delle memorie di replica.
RITENUTO IN DIRITTO Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di nullità della citazione per l'eccessiva genericità della domanda, ai sensi dell'art. 164 c.p.c..
È noto che “La nullità della citazione, ai sensi dell'art. 164, quarto comma, c.p.c., può essere dichiarata soltanto allorché l'incertezza investa l'intero contenuto dell'atto, mentre, allorché sia possibile individuare uno o più domande sufficientemente identificate nei loro elementi essenziali, l'eventuale difetto di determinazione di altre domande, malamente formulate nel medesimo atto, comporta l'improponibilità solo di quelle, e non anche la nullità della citazione nella sua interezza” (Cass. civ., Sez. Unite, sentenza n. 8077 del 22 maggio
2012), cioè quando risulta obiettivamente impossibile per il convenuto conoscere il petitum, cioè l'oggetto della domanda, ma non quando la sua individuazione sia comunque possibile attraverso un esame complessivo dell'atto introduttivo del giudizio.
Nella specie, la domanda risarcitoria svolta dall'attore risulta pienamente intellegibile da parte del convenuto, il quale, infatti, ha avuto modo di difendersi nel merito, anche con riferimento al danno allegato dall'attore.
L'azione spiegata in giudizio da va qualificata ai sensi degli artt. 2043 e 2059 Parte_1
c.c., così come interpretati dalla Suprema Corte a Sezioni Unite nelle note sentenze del 2008
(si veda, tra l'altro, la sentenza n. 26972/2008).
La Corte di Cassazione, nelle citate pronunce, ha affermato che l'art. 2059 c.c. non regolamenta una autonoma fattispecie distinta da quella di cui all'art. 2043 c.c., ma si limita a disciplinare i limiti e le condizioni di risarcibilità dei pregiudizi non patrimoniali sul presupposto della sussistenza di tutti gli elementi costitutivi dell'illecito richiesti dall'art. 2043
c.c. (C. Cass., SS.UU., n. 26972/2008).
Ebbene, , nel presente giudizio, ha allegato – e provato, con la documentazione Pt_1 versata in atti e tramite i testimoni assunti – di avere agito per il risarcimento dei danni pagina 3 di 6 conseguenti alla minaccia subita da che, in data 13/09/2008, ha proferito al suo CP_1 indirizzo la frase “Ti ammazzo pure a te”.
Accertata la minaccia, occorre verificare la sussistenza dei danni-conseguenza.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, al quale va data continuità in questa sede, non essendovi ragione di discostarsi, “Anche quando il fatto illecito integra gli estremi del reato la sussistenza del danno non patrimoniale non può mai essere ritenuta "in re ipsa", ma va sempre debitamente allegata e provata da chi lo invoca, anche attraverso presunzioni semplici” (Cass. civ., Sez. 6, ord. 12 febbraio 2018, n. 3289; nello stesso senso, v. Cass. civ., 10/05/2011, n.
10527; Cass. civ., Sez. 3, Ordinanza n. 8421 del 12/04/2011 (Rv. 617669 - 01)) e “La lesione di un diritto inviolabile non determina, neanche quando il fatto illecito integri gli estremi di un reato, la sussistenza di un danno non patrimoniale "in re ipsa", essendo comunque necessario che la vittima abbia effettivamente patito un pregiudizio, il quale va allegato e provato, anche attraverso presunzioni semplici.”
(Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n. 11269 del 10/05/2018 (Rv. 648606 - 01); nello stesso senso, v.
Cass. civ., Sez. 6, ord. 12 febbraio 2018, n. 3289).
Nella specie, l'attore non ha dimostrato che in conseguenza della minaccia abbia subito dei danni risarcibili: egli, infatti, si è limitato ad allegare il danno-evento, senza dimostrare - neppure in via presuntiva - il danno-conseguenza subito. Anzi, pur avendo capitolato la prova per testi, ha chiesto di provare solo il fatto storico della minaccia, senza neppure Pt_1 chiedere di provare se dopo quell'evento lo stesso abbia in concreto patito una effettiva condizione di sofferenza e turbamento ovvero abbia vissuto in uno stato di paura.
Né può trarsi alcun elemento idoneo a provare il danno dalla mancata comparizione del convenuto, cui era stato deferito l'interrogatorio formale, incombendo tale prova sull'attore ai sensi dell'art. 2697 c.c.. Invero, appare possibile, al più, trarre dalla mancata comparizione di un ulteriore elemento a conferma della – già provata – verificazione del fatto storico CP_1
(pronuncia della frase minacciosa), circostanza sulla quale era stato deferito l'interrogatorio.
Va disattesa anche la domanda di parte attrice di condanna del convenuto in forza della funzione punitiva/sanzionatoria che può anche attribuirsi al risarcimento del danno, alla luce della sentenza Cass. civ., SS.UU., n. 16601/2017.
pagina 4 di 6 Ebbene, non appare conferente il richiamo a detta pronuncia per come operato dall'attore: le Sezioni Unite hanno, invero, affermato, in via generale, che alla preponderante e primaria funzione compensativo riparatoria dell'istituto della responsabilità civile va oggi affiancata una natura polifunzionale, che si proietta verso più aree, tra cui sicuramente principali sono quella preventiva (o deterrente o dissuasiva) e quella sanzionatorio-punitiva, sicché l'istituto dei risarcimenti puntivi “non è
… ontologicamente incompatibile con l'ordinamento italiano”. La Suprema Corte ha, tuttavia, precisato che “questo connotato sanzionatorio non è ammissibile al di fuori dei casi nei quali una "qualche norma di legge chiaramente lo preveda, ostandovi il principio desumibile dall'art. 25 Cost., comma 2, nonché dall'art. 7 della Convenzione Europea sulla salvaguardia dei diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali" [cfr. SU
9100/2015]” (Cass. civ., SS.UU., n. 16601/2017), nonché il principio di riserva di legge stabilito dall'art. 23 della Costituzione: ne deriva che nel sistema italiano la condanna al pagamento di una somma ulteriore a quella strettamente necessaria per ristabilire lo status quo ante (c.d. risarcimento punitivo) è configurabile solo e soltanto se vi è una norma ad hoc che, nella fattispecie, lo preveda, non potendosi “ampliare la gamma risarcitoria in ipotesi prive di adeguata copertura normativa”.
Le argomentazioni che precedono consentono il rigetto della domanda.
Conseguentemente, anche la domanda di risarcimento del danno patrimoniale, per le spese sostenute nel giudizio penale va disattesa.
Ad abundantiam, si rileva che l'attore non ha neppure provato di avere sostenuto dette spese.
Le spese seguono la soccombenza, come per legge, e sono liquidate, in base al D.M. n.
54/2014, aggiornato al D.M. n. 147 del 13/08/2022, in considerazione del valore della controversia (scaglione fino a 5.200,00, applicando i valori minimi stante la semplicità delle questioni trattate) nel seguente modo: € 460,00 per la fase di studio, € 389,00 per la fase introduttiva, € 840,00 per la fase istruttoria, € 851,00 per la fase decisoria, con un compenso totale di € 2.540,00.
P.Q.M.
pagina 5 di 6 Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 3526/2019, vertente tra Pt_1
(attore) e (convenuto), disattesa e respinta ogni diversa istanza, eccezione
[...] CP_1
e difesa, così provvede:
1. rigetta la domanda dell'attore;
2. condanna alla rifusione, in favore di , delle spese di lite, che Parte_1 CP_1
liquida in € 2.540,00 per compensi, oltre i.v.a. e c.p.a., come per legge e spese generali nella misura del 15%.
Così deciso in Messina il 17 giugno 2025
Il Giudice
Maria Militello
Ha collaborato alla redazione del presente provvedimento la dottoressa Angelica Miano, funzionaria addetta all'ufficio per il processo presso la prima sezione civile di questo Tribunale.
pagina 6 di 6