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Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. III, sentenza 20/01/2026, n. 64 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 64 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00064/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00223/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 223 del 2020, proposto da
Vodafone Italia Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Valentina Quero e Nicola Lais, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Modugno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Cristina Carlucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) - Puglia, Azienda Sanitaria Locale Bari, non costituiti in giudizio;
e con l'intervento di
ad adiuvandum
Wind Tre Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Sartorio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
della nota comune prot. n. 59401/2020 e delibera di Giunta comunale n. 104/2019 in materia di sistemi di comunicazioni elettroniche di quinta generazione (5g); di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso, ancorché non conosciuto dalla ricorrente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Modugno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 gennaio 2026 il dott. ZO NO;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Vista la nota del 9.1.2026 con la quale parte ricorrente ha dichiarato di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Ritenuto di compensare le spese di lite, alla luce della condotta processuale delle parti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
VI LA, Presidente
ZO Ieva, Primo Referendario
ZO NO, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ZO NO | VI LA |
IL SEGRETARIO