Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 15/05/2025, n. 226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 226 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 375/2025
RE PU BLICA ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale
in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Marco Tremolada Presidente rel. dott.ssa Marta Paganini Giudice dott. Alessandro Colnaghi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo generale di volontaria giurisdizione 375/2025 promossa con ricorso congiunto da:
Parte_1 (C.F. C.F. 1 ), nata a [...] il [...] e residente a [...], con il patrocinio dell'avv. PAGLIARA ZAIRA
e
,nato a [...] il [...] e residente a [...](C.F. C.F. 2
Valmadrera, via Como n. 34, con il patrocinio dell'avv. BARRA ELENA con l'intervento del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI
1)i Per_1 vivranno separatamente, con impegno a riservarsi reciproco rispetto. La casa familiare e relative pertinenze, di proprietà del Sig. Pt_2 e in 23868 Valmadrera (LC), Via Como n. 34 rimarranno nella definitiva disponibilità del Sig. Pt_2 al quale per quanto occorra
-tenuto conto dell'affidamento condiviso della Minore e del collocamento paritetico tra Genitori meglio infra disciplinato - si intenderà definitivamente assegnata al predetto anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 337 sexies c.p.c.; la Sig.ra Pt_1 pertanto, entro 30 giorni dal deposito del presente ricorso, trasferirà la propria residenza presso l'immobile sito in 23868 Valmadrera (LC) – Viale Promessi Sposi n. 118, ove la Minore rimarrà collocata nei tempi di cura materni, fatta salva la facoltà per la Sig.ra Pt_1 tenuto conto dell'imminente scadenza del contratto di locazione citato in premesso, di reperire altro immobile altrove, da condurre in locazione o comunque da acquistare;
2) i Coniugi concordano sul fatto che la Minore R_ manterrà ai meri fini anagrafici e al sol fine di agevolare la continuità di comunicazioni e notificazioni afferenti la Minore da parte di
Genitori e ciò fermo restando quanto previsto ai paragrafi 5) e 6) del presente ricorso, in tema di spese straordinarie, in adesione al relativo Protocollo vigente presso codesto Tribunale. Fermo restando quando previsto dall'art. 337 ter c.c. in punto di esercizio separato della responsabilità genitoriale esclusiva per le decisioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi tempi di collocamento, entrambi i Ricorrenti saranno tenuti a riferire ed aggiornare prontamente l'altro Genitore di tutto ciò che riguarda e che riguarderà la Minore in modo che possano, effettivamente, cogestire la genitorialità condivisa e, in caso di criticità e fermo restando quanto previsto al successivo paragrafo 12), si impegnano a rinvenire insieme strumenti e metodi per la loro risoluzione. I Ricorrenti concordano e si impegnano a fare in modo che la Minore continui ad intrattenere rapporti significativi con i Parenti di entrambi i rami genitoriali.
3) il collocamento di R_ sarà dunque paritetico presso le rispettive abitazioni dei
Genitori, anche tenuto conto della vicinanza tra le predette e tempi di cura così disciplinati:
a. visite ordinarie: R_ verrà collocata, a settimane alterne, con la Madre o con il Padre e in particolare: I. nelle settimane di competenza paterna, Per_2 trascorrerà del tempo con la Madre
e/o con i Parenti del ramo materno il martedì, dall'uscita da scuola (o dalle ore 8.00 del mattino se giorno di vacanza) sino al rientro a scuola del mercoledì mattina (ovvero sino alle ore 8.00 se giorno di vacanza), ove verrà accompagnata a cura della Madre;
II. parimenti, nelle settimane di competenza materne, Per_2 trascorrerà con il Padre e/o con i Per_3 del ramo paterno il mercoledì dall'uscita da scuola (o dalle ore 8.00 del mattino se giorno di vacanza) sino al rientro a scuola del giovedì mattina (ovvero sino alle ore 8.00 se giorno di vacanza), con accompagnamento a cura del Padre;
III. il c.d. "cambio settimana” tra Genitori avverrà, in linea generale, la domenica sera alle ore 18.00, quando R_ verrà accompagnata dal Genitore con cui ha trascorso la settimana presso l'abitazione dell'altro Genitore ove la Minore sarà collocata in via prevalente la settimana successiva;
detto orario potrà essere posticipato sino alle ore 20.00/20.30 a fronte di gite o uscite domenicali del
Genitore con il quale la Figlia trascorre il weekend e detto slittamento di orario dovrà essere comunicato all'altro Genitore entro le ore 10.00 del sabato precedente la domenica in questione. Il momento del “cambio settimana", inoltre, non dovrà essere in alcun modo occasione di comunicazione inopportune tra le Parti alla presenza della Minore, onde preservarla da qualsivoglia fatica emotiva legata al conflitto genitoriale;
b. vacanze estive: I. nei mesi estivi, in particolare da giugno, dal termine delle lezioni scolastiche, sino al mese di settembre, al rientro a scuola, come occorso negli anni passati, Per_2 frequenterà
l'oratorio estivo, oltre che centri/campi estivi. Le Parti concordano inoltre che, nei mesi estivi di sospensione scolastica, la Minore possa trascorrere dei momenti di vacanza con i Parenti del ramo paterno e materno (usualmente una settimana con i familiari paterni e una settimana con quelli materni); II. nel mese di agosto di ogni anno, ciascun Genitore trascorrerà separatamente le vacanze estive con la Minore, rispettivamente nei seguenti periodi: a) dalle ore 18.00 del 31 Luglio alle ore
18.00 del 16 Agosto ovvero b) dalle ore 18.00 del 16 Agosto sino alle ore 18.00 del 31 Agosto;
il periodo di rispettiva competenza verrà individuato dai Genitori, d'intesa tra loro, entro il 30 Aprile di ogni anno e, in caso di disaccordo, negli anni “dispari” la scelta dell'uno o dell'altro periodo competerà alla Madre, mentre negli anni pari al Padre;
III. ai fini della ripresa delle visite ordinarie dopo le vacanze estive, Per_2 - fatto salvo quanto previsto al successivo paragrafo - trascorrerà la prima settimana di Settembre con il Genitore con quale avrà trascorso le prime due settimane di
Agosto; IV. sarà facoltà di ciascun Genitore trascorrere un periodo di 7 - 10 giorni di vacanza con la
Minore anche nel mese di giugno, ovvero luglio o settembre di ogni anno, nei giorni di non frequentazione scolastica, da concordarsi entro il 30 Aprile di ogni anno;
in caso di disaccordo, negli anni "dispari” la “prima scelta" dell'ulteriore periodo competerà al Padre, mentre negli anni “pari” alla Madre;
V. I Genitori dovranno comunicarsi preventivamente e per iscritto (a mezzo mail) il luogo di vacanza con la Minore (anche in altri eventuali periodi dell'anno), il programma di viaggio oltre che i recapiti dell'eventuale struttura in cui alloggeranno con la Minore;
c. principali festività: I. quanto alle festività natalizie, le Parti convengono che R_ trascorrerà con ciascuno Genitore, ad anni alterni, il periodo che va dalle ore 18.00 del 23 Dicembre sino alle ore
18.00 del 30 Dicembre oppure dalle ore 18.00 del 30 Dicembre alle ore 18.00 del 6 Gennaio. Ai fini del calcolo dell'alternanza, si conviene che per l'anno 2025 il primo periodo sarà di competenza paterna, mentre il secondo materna. R_ trascorrerà la sera del giorno di Natale dalle ore 18,00
e la giornata del 26 Dicembre alle ore 20.30, con il Genitore presso il quale non sarà collocata nei primo dei periodi sopra individuati;
II. fermo quanto previsto in punto di visite ordinarie e, dunque,
a prescindere da colui che sarà il Genitore collocatario nella settimana pre-pasquale, R_ trascorrerà, in via alternata di anno in anno con ciascun Genitore, il fine settimana di Pasqua, dalle ore 18.00 del venerdì santo sino alle ore 18.00 del lunedì dell'Angelo. Si conviene che il fine settimana pasquale relativo all'anno 2025 sarà di competenza della Sig.ra Pt_1 III. tutte le altre festività (XXV Aprile, I Maggio, 2 Giugno, 8 Dicembre, 1 Novembre), verranno trascorse da
R_ con il Genitore al quale già competerà la settimana di visita ordinaria.
d. Ulteriori previsioni: I. il tutto con il massimo impegno dei Genitori a rispettare i tempi di cura sopra indicati, fatto salvo diverso accordo anche nell'ambito del percorso di coordinazione genitoriale di cui al successivo paragrafo 12), in forma scritta, via mail o tramite messaggio di testo whatsapp;
II. i Genitori si impegnano, a tal proposito, a valutare positivamente talune deroghe ai tempi di cura sopra individuati, qualora richiesto da R_ per particolari esigenze della Minore, anche di frequentazione tra pari, ovvero in occasione di feste e celebrazioni dei Parenti di ciascun ramo genitoriale;
III. ciascun Genitore, nei tempi di rispettiva permanenza ed in caso di propria assenza per motivi lavorativi, delegherà la cura della Minore ad un proprio familiare oppure ad una baby sitter, a proprie spese e senza animo di rimborso verso l'altro Genitore;
ciascuna delle Parti, nei tempi di permanenza di Per_2 con l'altro Genitore, sarà libera di organizzare autonomamente il proprio tempo libero, senza essere tenuto alla “reperibilità” per eventuali cambi nei tempi di cura della
Minore, che pertanto verranno delegati ai predetti soggetti fiduciari;
IV. entrambi i Genitori accompagneranno la Minore, nei periodi di rispettiva competenza, presso le varie attività scolastiche, sportive o ricreative e, se necessario, ad eseguire controlli, esami e visite mediche in genere e cureranno l'esecuzione dei compiti scolastici;
entrambi i Genitori avranno le credenziali di accesso al registro elettronico ed fascicolo sanitario della Minore, nonché ai gruppi whatsapp scolastici, sportivi e ricreativi della predetta;
V. I Genitori si impegnano a suddividere equamente i colloqui con le Insegnanti, nonché l'accompagnamento di R_ alle visite mediche e dentistiche (oltre che relativi trattamenti) e sedute psicologiche, fatta salva la possibilità di essere entrambi presenti per le visite non routinarie o di delegare terzi di comune fiducia;
VI. il Genitore collocatario presso il quale pernotterà R_ anche in luoghi di vacanza, si impegna a garantire un contatto telefonico serale tra la stessa ed il Genitore non collocatario, nonché ad aggiornare direttamente (telefonata o messaggio whatsapp) l'altro Genitore in merito a problematiche di salute e bisogni in genere della
Minore, oltre che eventuali imprevisti legati a ritardi e/o ai problemi di trasporto che potrebbero impattare sugli orari concordati per il cambio di collocamento;
4) sul versante del dovere genitoriale di contribuzione economica al mantenimento della Per_4, a fronte della previsione di un diritto-dovere di visita genitoriale paritario e del complessivo quadro reddituale e patrimoniale dei Ricorrenti, questi ultimi concordano nel non prevedere un contributo al mantenimento indiretto per la Minore R_ con destinazione di ogni beneficio di welfare in
,
favore di entrambi i Genitori, nella misura del 50% ciascuno;
5) le spese straordinarie da sostenersi nell'interesse di R_ saranno ripartite tra i Genitori, in ragione del 50% ciascuno, secondo lo schema di cui al Protocollo adottato presso il Tribunale di
Lecco in data 29.03.2018 e di seguito testualmente riportato, fatte salve le deroghe riportate al successivo paragrafo 6):
“-SPESE MEDICHE (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base e/o specialista non erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) ticket sanitari e farmaci abituali, laddove accompagnati da idonea prescrizione medica;
e) occhiali e/o lenti a contatto se prescritti dallo specialista.
- SPESE MEDICHE (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche in strutture private e relativi ausili (apparecchi ortodontici) salvo che per l'accesso alle strutture pubbliche siano previste liste d'attesa, per la prima visita, superiori a sei mesi;
in tal caso l'accordo è comunque necessario relativamente alla scelta del professionista da incaricare e, solo in difetto d'accordo, prevale il professionista con preventivo più basso b) cure termali e fisioterapiche fisioterapiche se non prescritte dal medico di base e/o specialista c) trattamenti sanitari a pagamento (o presso strutture private) erogati anche dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) farmaci particolari anche omeopatici non prescritti dal medico di base e/o medico curante.;
- SPESE SCOLASTICHE (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici, fino al secondo anno fuori corso compreso b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico dal luogo di residenza all'istituto scolastico e) dotazione informatica (come pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero consigliata in quanto necessaria al programma di studio personalizzato predisposto dall'Istituto scolastico;
f) assicurazione e fondo cassa richiesti dalla scuola;
g) corsi di recupero e/o sostegno solo se connessi allo stato di disagio o difficoltà qualificabile come DSA o BES o equiparabili;
h) mensa e buoni pasto.
- SPESE SCOLASTICHE (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
e) stage e corsi di studio (anche estivi) all'estero; f) gite scolastiche con pernottamento;
- SPESE EXTRASCOLASTICHE (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) gruppo estivo comunale e/o parrocchiale, tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola o, in mancanza, baby sitter, solo se resi necessari dalle esigenze lavorative di entrambi i Genitori;
b) un'attività sportiva annuale che comporti costi ordinari quali quelli previsti, a mero titolo esemplificativo, per basket, pallavolo, judo, ginnastica artistica, danza, nuoto (compresi gli eventuali costi aggiuntivi nel caso di esercizio di attività agonistica, come trasferte o altri costi di partecipazione a gare o esibizioni) e relativa attrezzatura dedicata e/o richiesta anche per saggi o analoghe manifestazioni;
c) bollo, assicurazione e manutenzione del mezzo di trasporto acquistato di comune accordo per il figlio.
- SPESE EXTRASCOLASTICHE (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive ulteriori rispetto a quanto sopra indicato (comprese le spese di iscrizione a gare e tornei), ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby-sitter) in casi ulteriori e/o diversi rispetto a quelli indicati al punto che precede;
c) viaggi e vacanze senza l'accompagnamento di un genitore;
d) centro ricreativo estivo non comunale o parrocchiale;
e) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola se non resi necessari dall'attività lavorativa dei
Genitori; f) spese per il conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); g) l'acquisto di un mezzo di trasporto per il figlio (motocicli ed autovetture).
Le spese straordinarie si intenderanno concordate qualora il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, non manifesti motivato dissenso scritto entro il termine di dieci giorni o nel minor tempo espressamente indicato dal genitore richiedente (comunque non inferiore a giorni tre), in caso di necessità od urgenza. In difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
La quota di spettanza di ciascun genitore verrà posta a disposizione del genitore che provvederà alla spesa entro il termine di quindici giorni dalla richiesta (salvo eventuali compensazioni o conguagli in relazione alle sole spese straordinarie rispettivamente anticipate da ciascuno)”.
6) Deroghe al citato protocollo spese straordinarie: I. In generale, qualora consentito dall'Ente o soggetto creditore in genere, le Parti verseranno a quest'ultimo direttamente il 50% della spesa di competenza;
II. i Genitori si impegnano, in ogni caso, a mantenere una contabilità mensile delle spese straordinarie, così da poter definire i reciproci debiti/crediti al più tardi entro la fine del mese successivo rispetto agli esborsi anticipati;
III. le spese di eventuali baby sitter alla quale il Genitore collocatario farà ricorso durante i propri turni di cura rimarranno a proprio esclusivo carico, sanza possibilità di richiedere il rimborso del 50% altro;
IV. i Genitori concordano sin d'ora che le spese per il conseguimento del patentino e/o della patente di guida per R_ saranno ripartire al 50% ciascuno;
V. a partire dal mese di Febbraio 2025 compreso, le spese straordinarie, compresi anche i costi tutti della scuola privata (nessuno escluso ed a titolo esemplificativo: rette, assicurazioni, gite, libri, eventuali buoni pasto e materiale scolastico in genere) attualmente frequentata da Per_2
,
saranno a carico del Genitori nella misura del 50%; VI. ciascuno Genitore, dunque, provvederà a mantenere presso la propria abitazione un personale allestimenti di prodotti per l'igiene personale e vestiario per la Minore (inteso: intimo, pigiameria, abbigliamento), mentre per l'acquisto di scarpe, attrezzatura ed abbigliamento legato all'attività sportiva svolta da R_ così come per l'acquisto di scarpe e capi spalla stagionali vi provvederanno entrambi i Genitori al 50% ciascuno, nella misura massiva complessiva di € 1.500,00 annui, salvo diverso accordo;
7) ai sensi delle Leggi fiscali e tributarie: I. il diritto di percepire l'Assegno Unico Universale, oggi previsto per i figli sino al compimento del 21 anno di età, così come eventuali misure sostitutive e comunque qualsivoglia beneficio di welfare erogato da Stato, Regioni, Province, Comuni ed Enti in genere, in favore della famiglia o dei figli, ivi comprese le eventuali future detrazioni c.d. “per i figli a carico", competerà al 50% ad entrambi i Genitori;
II. ai fini fiscali, dunque, la Minore si intenderà al 50% a carico di entrambe le Parti;
III. i documenti fiscali di ogni spesa straordinaria dovranno essere intestati alla Figlia, ove possibile, e in ogni caso, consegnati in copia all'altro Genitore per le detrazione fiscali, che si effettuerà nella quota del 50% ciascuno della spesa complessivamente sostenuta, ove effettivamente la spesa sia stata pagata da entrambi i Genitori nella quota anzidetta.
Nell'ipotesi in cui la spesa straordinaria dovesse essere integralmente sostenuta esclusivamente da un
Genitore (senza rimborso da parte dell'altro, come nel caso, per esempio, di espresso disaccordo) le detrazioni della suddetta spesa saranno effettuate, nella misura del 100%, dal Genitore che da solo ha effettivamente sostenuto la spesa;
8) definizione delle ulteriori questioni economico-patrimoniali trai Per_1 varie: I. la collana, gli orecchini di perle, vera ed orecchini di brillanti, solitario, tennis, punto luce, pelliccia regalati alla
Sig.ra Pt 1 dal Sig. Pt_2 verranno in via definitiva attribuiti a quest'ultimo, mentre il Rolex regalato al Sig. Pt 2 dalla Sig.ra Pt_1 rimarrà a quest'ultima; II. le Parti dichiarano di aver diviso i beni comuni e di non aver più nulla che pretendere l'uno dall'altra per nessuna ragione o titolo, anche eventualmente a titolo di risarcimento del danno endofamiliare;
III. il Sig. Pt_2_tratterrà, in via definitiva, l'importo di € 10.000,00 di competenza della Sig.ra Pt_1 (con i frutti medio tempore maturati), dal medesimo inv in titoli al proprio nominativo;
IV. le Parti dichiarano di aver già suddiviso doni nuziali, beni, arredi e suppellettili, dandosi reciprocamente atto del fatto che la Sig.ra
Pt 1 ha già asportato dalla casa familiare quelli ad essa in via definitiva attribuiti, oltre che i propri effetti personali, nonché di aver distribuito equamente presso le rispettivi abitazioni vestiti, scarpe, giochi, libri e materiale in genere della Minore;
V. il Sig. Pt_2 si impegna a consegnare alla Sig.ra
Pt 1 eventuali comunicazioni postali alla medesima intestate, in busta chiusa, entro 48 ore dal recapito presso la casa familiare;
9) con l'adempimento di quanto sopra, le Parti dichiarano di aver regolamentato tra loro ogni questione o rapporto economico-patrimoniale derivante dal vincolo matrimoniale o anche precedente il matrimonio e, adempiuto quanto quivi previsto, di non aver più nulla a pretendere reciprocamente l'una dall'altra per nessun altro titolo, ragione o causa, anche sinora non dedotti e dichiarano di essere economicamente indipendenti e, pertanto, di rinunciare sin d'ora al contributo al mantenimento in favore dell'altro Coniuge e/o all'assegno divorzile;
10)i Per_1 si autorizzano reciprocamente a richiedere carta d'identità e passaporto per sé e per la
Minore, anche ai fini dell'espatrio per ragioni di lavoro, studio o vacanza;
11)i Ricorrenti si impegnano a garantire il prosieguo del percorso psicologico già intrapreso da con la Dott.ssa Marta Nava, il cui costo a partire dal mese Febbraio 2025 - verrà posto aPer_2
-
carico di entrambi per il 50% ciascuno;
12)le Parti concordano circa l'ingaggio, con spese al 50% ciascuna, di un Coordinatore Genitoriale, già individuata - d'intesa tra i predetti e i Legali delle stesse nella persona della Dott.ssa Paola
-
Martinelli, affinché possa quest'ultima accompagnare i Genitori nelle decisioni riguardanti
R_ per un periodo di almeno 12 mesi decorrenti dal deposito del presente ricorso, in modo da supportarli nella genitorialità, anche con il conferimento di poteri decisionali per l'ipotesi di mancato accordo tra i Genitori su singole questioni non espressamente quivi disciplinate;
la predetta
Professionista redigerà relazioni periodiche, con scadenza trimestrale e la consueta relazione finale, che verranno condivise con i Legali in via non riservata. Il percorso di coordinazione genitoriale avrà
i seguenti obiettivi: I. promuovere il diritto della Figlia ad accedere serenamente ad entrambe le figure genitoriali e di tutelare in generale - il miglior interesse della Minorenne;
II. l'assunzione di
-
decisioni rispettose dei bisogni di R_ III. la definizione di un approccio che possa aiutare i
Genitori nelle decisioni che minimizzino e prevengano il conflitto genitoriale e aumentino la fiducia tra loro e nei confronti dei membri delle rispettive famiglie allargate;
IV. avere dal COGE indicazioni scritte su decisioni non strutturali, qualora i Genitori non riuscissero a giungere ad un accordo sulle tematiche di interesse, pur accompagnati dal predetto (quali organizzazione dei tempi di cura nei periodi extrascolastici e relative attività, eventuali deroghe al calendario di visite legate ad esigenze specifiche, decisioni afferenti spese straordinarie e relative ripartizione dei costi, scelta dei
Professionisti, scelte educative per la Minore, quali uso del cellulare, futuro utilizzo dei social, uscite con i pari, ecc..); V. fruire di una verifica e di un monitoraggio, da parte di un terzo imparziale, dell'attuazione delle decisioni concordate fra le Parti o definite durante gli incontri di coordinazione e riportate nella sintesi di ogni singolo incontro;
VI. fruire di supporto alle competenze comunicative, anche rispetto alle rispettive Famiglie allargate, in base ai principi evolutivi riguardanti lo sviluppo della Figlia (e ciò anche in funzione dei rimandi della Psicologa della predetta e delle Insegnanti), oltre che nell'eventuale necessità di reperire le risorse professionali più appropriate alle esigenze specifiche di R_ e/o dei Genitori, mantenendo la “rete” tra tutti i Professionisti coinvolti;
13)il Sig. Pt 2 si impegna a proseguire il percorso di cura e di supporto psicologico in essere, intrapreso a seguito della crisi coniugale e della separazione, fintanto che le Professioniste incaricate, anche a seguito di confronto con il CP_1 non riterranno esaurito il bisogno;
parimenti la signora
Pt 1 si impegna a continuare e/o riattivare i propri percorsi di cura se necessario o comunque suggerito dal CP_1
14) entrambi i Ricorrenti si impegnano reciprocamente a rimettere ogni querela eventualmente sporta sino alla data di sottoscrizione del presente ricorso nei confronti dell'altro Coniuge (o comunque rinunciano al diritto di sporgere querela), oltre che ad accettare la relativa remissione (spese come per legge), impegnandosi altresì a non richiedere eventuale risarcimento del danno in sede civile o penale, oltre che a segnalare alla competente autorità penale, eventualmente a conoscenza della vicenda familiare a seguito di eventuale esposto, l'avvenuta risoluzione del conflitto coniugale;
15)le spese legali si intenderanno compensate tra le Parti e, per l'effetto, ciascuna corrisponderà
l'onorario dovuto ai rispettivi Legali, i quali - per quanto possa occorrere - sottoscrivono il presente ricorso anche in segno di rinuncia alla solidarietà professionale passiva ex art. 13, comma VIII, L.P.F., mentre i costi di iscrizione al ruolo del presente ricorso saranno suddivisi tra le parti al 50% ciascuna.
***
come sopra rappresentati, assistiti, difesi ed Tutto ciò premesso, la Sig.ra Pt_1 ed il Sig. Pt_2 elettivamente domiciliati, congiuntamente
RICORRONO
all'adito Tribunale di Lecco affinché, previa fissazione dell'udienza di prima comparizione delle parti e designazione del Giudice Relatore, omologhi con sentenza la loro separazione consensuale alle condizioni sub da 1) a 15) sopra indicate e da intendersi quivi integralmente riportate, ordinando al competente ufficio dello stato civile del Comune di Annone di Brianza (LC) l'annotazione della stessa in calce all'atto di matrimonio n. 1, parte II, serie A anno 2009, nei registri dello stato civile del Comune medesimo. Anche in conformità a quanto indicato nel documento Prot. 1024. U del
19.05.2023 dal titolo “oggetto: determinazioni dei giudici della sezione I civile", ai sensi e per gli effetti dell'art. 473 bis.49 c.p.c., le Parti instano altresì per la pronuncia di sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato giorno 13.06.2009, presso la Chiesa di
San Giorgio nel Comune di Annone di Brianza (LC), trascritto nei registri dello stato civile del
Comune di Annone di Brianza (LC) in data 15.06.2009 al n. 6, parte II, serie A - anno 2009, a seguito dell'omologa degli accordi separativi, con contestuale remissione della causa sul ruolo e fissazione di un termine per il deposto di note scritte in data successiva al maturare dei termini per la procedibilità della predetta domanda di divorzio, ordinando al Competente Ufficiale dello Stato Civile
l'annotazione dell'emendata sentenza.
Spese di lite interamente compensate tra le Parti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
e Parte_1 hanno contratto matrimonio con rito I coniugi Parte_2 concordatario il 13/06/2009 ad Annone di Brianza e dalla loro unione è nata la figlia
[...]
Per_5 a Lecco in data 24/03/2012 minorenne.
Con ricorso per separazione consensuale ex artt. 473 bis.47 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data
10/03/2025, i coniugi hanno richiesto pronuncia di separazione personale alle condizioni sopra riportate.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., avendo i coniugi fatto richiesta di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, è stata data comunicazione al
Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51, terzo comma c.p.c.
La domanda diretta a ottenere la separazione personale è meritevole di accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. il quale ha chiesto di pronunciare la separazione personale tra i coniugi alle condizioni concordate tra le parti.
Le parti hanno quindi depositato le note scritte nel termine assegnato.
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
la domanda congiunta dei coniugi può, infatti, essere recepita poiché regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, la domanda non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
Le parti hanno formulato in sede di ricorso introduttivo, ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c., anche domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio e domande connesse a tale pronuncia.
Poiché la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio non è procedibile prima del decorso del termine previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b) 1. n. 898/1970, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore affinché questi - trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, quinto comma c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte - provveda ad acquisire, sempre con la modalità del deposito di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto previsto dall'art. 2 1. n.
898/1970.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La pronuncia sulle spese di lite è differita alla definizione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
Parte_2 e Parte_1 che1) Pronuncia la separazione personale dei coniugi hanno contratto matrimonio con rito concordatario ad Annone di Brianza il 13/06/2009, con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, reg. atti di matrimonio, anno 2009, parte
II, serie A, numero 2009;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni stabilite concordemente dalle parti, come sopra indicate, da intendersi qui integralmente trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Spese di lite al definitivo;
5) Provvede con separata ordinanza in ordine alla prosecuzione del giudizio.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di Annone di Brianza per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Lecco, 12/05/2025
Il Presidente relatore
Dott. Marco Tremolada