Sentenza 27 novembre 2018
Massime • 1
Nel giudizio sul risarcimento del danno derivante dall'illegittimo protrarsi delle occupazioni finalizzate alle espropriazioni, l'indagine sulla spettanza all'istante del diritto di proprietà sul bene si traduce nell'accertamento della qualità di titolare del credito risarcitorio e, pertanto, può essere condotta con gli ordinari strumenti probatori, ed anche con il ricorso a presunzioni, non richiedendosi la rigorosa dimostrazione del diritto dominicale prescritta in tema di rivendicazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 27/11/2018, n. 30705 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30705 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2018 |
Testo completo
30705-18 Oggetto REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO *ESPROPRIAZIONE E ISTITUTI LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE AFFINI SECONDA SEZIONE CIVILE R. G. N. 8591/2013 Cron.30705 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Rep. el LINA MATERA Presidente - LUIGI GIOVANNI LOMBARDO Consigliere Ud. 20/06/2018 Consigliere PU GUIDO FEDERICO Rel. Consigliere RAFFAELE SABATO ConsigliereANNAMARIA CASADONTE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 8591-2013 proposto da: OI RM, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA NIZZA 63, presso lo studio dell'avvocato MARCO CROCE, rappresentata e difesa dall'avvocato ROSALIA PACIFICO;
ricorrente e c/ric. al ric. successivo - contro elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GODANI EMILIO, 2018 271 presso lo studio dell'avvocato G.G. BELLI GIAN 2622 MICHELE GENTILE, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato PIETRO USAI;
- ricorrente successivo nonchè
contro
COMUNE LANUSEI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE IPPOCRATE 104, presso lo studio dell'avvocato e difeso dall'avvocatoCARLO BOGINO, rappresentato UBALDO DE MURTAS;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 92/2012 della CORTE D'APPELLO di CAGLIARI, depositata il 24/02/2012; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/06/2018 dal Consigliere Dott. RAFFAELE SABATO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SERGIO DEL CORE che ha concluso per l'accoglimento per quanto di ragione parziale di entrambi i ricorsi;
l'Avvocato PACIFICO Rosalia, difensore delia udito ricorrente e controricorrente al ricorso successivo che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato GENTILE Gian Michele, difensore del ricorrente successivo che si riporta alle conclusioni in atti depositati. udito 1'Avvocato BOGINO Carlo con delega orale, difensore del resistente che si riporta alle conclusioni in atti depositati. 20.06.2018 n. 9 8591-2013 Fatti di causa 1. Con citazione notificata il 31/10/1983 MI DA, dichia- randosi proprietario per possesso ultraquindicennale di un fondo in Lanusei, località Su Tauli, ha chiesto condannarsi il comune di Lanusei al risarcimento dei danni da irreversibile trasformazione del fondo occupato alle p.lle 15, 16 (rectius 18) e 42 del f. 10 senza emissione di decreto di esproprio. Sulla resistenza del comune ed espletata istruttoria, sono intervenuti in giudizio VA e LI RA, qualificandosi proprietari della p.lla 15 del foglio 10 e chiedendo condanna del comune al risarcimento a loro favore.
2. Con altra citazione notificata il 31/1/1992 VA e LI RA, qualificandosi proprietari anche della p.lla 14 del f. 10, hanno chiesto la condanna del comune al risarcimento da occu- pazione illegittima e indennità da occupazione legittima.
3. Con ulteriore citazione notificata il 5/3/1990 MI DA ha agito contro il comune per l'indennità di occupazione legittima dei fondi di cui alle p.lle 15, 16 e 42 del f. 10 di cui si è qualifi- cato proprietario.
4. Riunite le cause, all'esito dell'istruttoria per testi e c.t.u., con sentenza depositata il 19/1/2008 il tribunale di Lanusei, decli- nata la competenza in favore della corte d'appello in ordine all'indennità di occupazione legittima, ha condannato il comune al risarcimento dei danni da accessione invertita a favore di E- milio DA quanto alla quota della metà della p.lla 42 di cui era risultato proprietario e a favore dei signori OR quanto all'intero della p.lla 14 (essendo intervenuta transazione per la p.lla 18); quanto alla p.lla 15, ha rigettato le domande di en- trambe le parti non essendo provata la proprietà né in base a titolo derivativo né originario di alcuna delle parti. p. 1/8 5. Su appelli del signor MI DA e della signora IN OI, quale erede di VA RA e procuratrice di LI Lor- rai, e sulla resistenza del comune, con sentenza depositata il 24/2/12 la corte d'appello di Cagliari ha rigettato gli stessi.
6. A sostegno della decisione, la corte territoriale, per quanto ri- leva: ha preliminarmente considerato essere separatamente devolu- ta alla corte d'appello la domanda di pagamento dell'indennità di occupazione legittima, avendo a oggętto la lite innanzi a sé il solo accertamento del diritto di proprietà sulla p.lla 15; ha ritenuto accertata la qualità di eredi dei fratelli RA ri- spetto a FF RA, essendo l'accettazione insita nella ri- vendicazione proposta;
- ha ritenuto non provata, per entrambe le parti, la proprietà a titolo derivativo del fondo "da chi lo aveva acquistato a titolo o- riginario" (p. 10 della sentenza); a tal uopo ha ripercorso gli atti traslativi (p. 10 e 11) e considerato che, in mancanza di acqui- sto a titolo originario altrui, “deve, quindi, farsi riferimento al possesso che entrambi gli appellanti assumono di avere eserci- tato" (p. 11); - ha accertato, in base alle testimonianze ammesse ed espleta- te, non essendovi motivo di dubitare della loro attendibilità, che il mappale n. 15 fosse stato coltivato dai signori LI - sentiti come testi per conto del signor DA, mentre il terreno uti- pure ascoltati lizzato dai signori RA e dal signor Scattu per conto dei signori RA fosse il mappale n. 14 (pp. 11-14); ha considerato che, essendovi prova del potere di fatto - nell'interesse del signor DA come esercitato dal 1962 (epo- ca del progetto di miglioramento del geom. Pompei) al 1980 (e- poca dell'occupazione comunale), non si era maturato il tempo utile per l'usucapione ordinaria, non essendo stata riproposta o 2 comunque sostenuta documentalmente dal signor DA la domanda di accertamento dell'usucapione abbreviata;
-- ha ritenuto che entrambe le istanze di accertamento dell'usucapione andassero dunque disattese;
- ha considerato che non era stata fornita prova che il signor DA fosse effettivamente proprietario esclusivo dell'altra par- ticella occupata dal comune, risultata in comproprietà per un mezzo della coniuge LA RR;
l'atto divisionale con assegna- zione dedotto dal signor DA non era stato documentato.
7. Avverso tale sentenza IN OI, nella sua duplice qualità, ha proposto ricorso per cassazione articolato su quattro motivi. MI DA ha proposto separato ricorso, da qualificarsi inci- dentale in quanto notificato successivamente, su tre motivi. Il comune di Lanusei ha resistito con due controricorsi avverso le separate impugnazioni. Sia MI DA sia IN OI han- no parimenti replicato con propri controricorsi illustrati da me- morie. Con ordinanza interlocutoria n. 75 depositata il 4.1.2018 la causa è stata rimessa in pubblica udienza, in prossimità della quale MI DA e IN OI hanno depositato ulteriori memorie. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo del ricorso principale la signora IN OI ha dedotto vizio di motivazione, non avendo la corte d'appello spiegato perché - avendo il c.t.u. Musinu accertato non esistere una suddivisione certa tra i mappali 14 e 15 – i giudici avessero acclarato in capo alla ricorrente la proprietà della p.lla 14 e non anche, secondo probabilità e verosimiglian- za, quella della 15. 2. Con il secondo motivo del ricorso principale si è dedotta, so- stanzialmente, violazione del principio tantum devolutum quantum appellatum e illegittima introduzione di un tema non 3 sottoposto dalle parti: poiché con la citazione originaria del 1983 il signor DA si era proclamato proprietario per posses- so solo quindicennale delle particelle tra cui la 15, solo con la successiva citazione del 2007 avendone invocato l'usucapione ultraventennale, erroneamente la corte d'appello avrebbe fatto valere il contrasto tra le parti e le relative prove in danno della parte ricorrente.
3. Con il terzo motivo del ricorso principale la signora IN OI deducendo violazione dell'art. 1159 bis cod. civ. e del - principio per il quale in tema di rapporti autodeterminati è irri- levante l'indicazione del fatto produttivo dell'acquisto ha la- - mentato sotto diverso punto di vista la decisione della corte d'appello che avrebbe fatto ridondare le prove circa il possesso ultraventennale indotte da LI a danno della ricorrente.
4. Con il quarto motivo del ricorso principale, infine, IN OI lamentando violazione degli artt. 2697 primo e secondo - comma cod. civ., 115 e 116 cod. proc. civ. - ha ripercorsa le ri- sultanze probatorie documentali e testimoniali, contestando l'approdo decisionale in tema di proprietà della p.lla 15, errone- amente alla parte ricorrente non riconosciuta.
5. Con il primo motivo del ricorso da qualificarsi incidentale MI DA deducendo violazione degli artt. 2697 e 116 ha ritenuto non -cod. proc. civ. nonché vizio di motivazione corrette le soluzioni offerte dalla corte d'appello in tema di pro- prietà della p.lla 15, in quanto avrebbe posto sullo stesso piano i titoli vantati dalle parti, nonostante quelli a favore di esso si- gnor DA fossero di carattere traslativo, a fronte di contratto dichiarativo a base dell'acquisto delle controparti, nonché tenu- to conto dell'altra documentazione.
6. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente incidentale - de- ducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 922, 948, 1142 e 1143 cod. civ. e vizio di motivazione - ha contestato l'avere la corte d'appello, pretendendo di applicare i criteri pro- batori rigorosi in tema di rivendicazione della proprietà, trascu- rato di considerare che la causa ha avuto ad oggetto risarci- mento del danno da occupazione di fondo da parte di pubblica amministrazione. All'uopo ha ripercorso le risultanze delle prove acquisite, in particolare testimoniali.
7. Con il terzo motivo il ricorrente incidentale ha denunciato violazione dell'art. 1158 cod. civ. e vizio di motivazione, per a- vere la corte d'appello considerato le risultanze delle prove te- stimoniali in tema di usucapione indotte dallo stesso in maniera errata: poiché nel capitolo di prova articolato il possesso era in- dicato con inizio nel 1952, le risposte affermative dei testi an- davano lette in correlazione con il quesito posto.
8. Con il quarto motivo il ricorrente incidentale ha dedotto vio- lazione degli artt. 2697 cod. civ. e 116 cod. civ. (recte, cod. proc. civ.) e contesta la decisione della corte d'appello, nella parte in cui ha ritenuto non esistente in atti un atto scritto divi- sionale tra essi coniugi, che invece sussisterebbe e che viene trascritto nel ricorso, come datato 13/4/1984 e allegato a rac- comandata del 30/7/1985 inviata al comune di Lanusei.
9. Il primo, il secondo e il terzo motivo del ricorso principale, in quanto tutti concernenti il dibattito processuale in ordine alla proprietà della particella 15, a titolo originario o derivativo, so- no assorbiti in ragione della fondatezza del quarto motivo, come in appresso. Analogamente il primo e il terzo motivo del ricorso incidentale, vertenti sullo stesso argomento, sono assorbiti per la fondatezza del secondo motivo del medesimo ricorso inciden- tale. I due mezzi fondati attengono entrambi al livello di prova richiesto per sostenere le originarie domande del signor DA 5 e dei signori RA, per cui possono essere esaminati congiun- tamente.
9.1. Con l'impugnata sentenza (p. 10) la corte territoriale ha ri- tenuto che nessuna delle parti ha assolto l'onere rigoroso di dimostrare, attraverso la documentazione in atti, che il bene ri- vendicato è pervenuto loro attraverso una serie ininterrotta di trasferimenti da chi lo aveva acquistato a titolo originario".
9.2. A fronte di tale statuizione che palesa come la corte locale . abbia inteso applicare le regole probatorié contestate con i predetti mezzi di ricorso in tema di rivendica, deve notarsi - come effettivamente si verta, come deducono le parti ricorrenti principale e incidentale, in tema di azione risarcitoria per occu- pazione illegittima di fondo, per la quale azione non è necessa- ria prova rigorosa della proprietà quale è richiesta per la riven- dicazione (cfr. infra). Invero, sulla originaria lite instaurata dal signor DA avverso il comune, avente - per quanto qui rile- va detto oggetto si è sovrapposta, mediante intervento ad in- fringendum iura utriusque litigatoris e proposizione di autonoma ma analoga domanda risarcitoria, la pretesa dei signori RA di essere dichiarati essi proprietari della p.lla 15 originariamente indicata senza contrasto come in proprietà del signor DA.
9.3. In accoglimento dei predetti motivi, dunque, la sentenza impugnata va cassata, enunciandosi ai fini del giudizio di rinvio il principio di diritto per cui nelle controversie promosse per il risarcimento del danno dall'illegittimo protrarsi delle occupazioni finalizzate alle espropriazioni l'indagine sulla spettanza all'istan- te del diritto di proprietà sul bene si traduce nell'accertamento della qualità di titolare del credito risarcitorio, e, pertanto, può essere condotta con gli ordinari strumenti probatori, ed anche con il ricorso a presunzioni, non richiedendosi la rigorosa dimo- strazione del diritto dominicale prescritta in tema di rivendica- zione (così ad es. Cass. n. 17675 del 2 settembre 2004, n. 10294 del 16 luglio 2002 e sez. U n. 466 del 20 gennaio 1987). 10. E' inammissibile il quarto motivo con cui il ricorrente inci- dentale contesta la decisione della corte d'appello, nella parte in cui ha ritenuto non esistente in atti un atto scritto divisionale tra essi coniugi, che invece sussisterebbe e che viene trascritto nel ricorso, come datato 13/4/1984 e allegato a raccomandata del 30/7/1985 inviata al comune di Lanusei. 10.1. Al riguardo, va tenuto conto che la sentenza della corte d'appello, alla p. 15, dà atto, pronunciando sulla relativa impu- gnazione, del fatto che, "quanto all'atto di divisione, che, atte- nendo beni immobili avrebbe dovuto necessariamente rivesti- re la forma scritta, nessuna prova è stata fornita". 10.2. Va pertanto applicato il principio secondo il quale l'affer- mazione contenuta nella sentenza circa l'inesistenza, nei fasci- coli processuali (d'ufficio o di parte), di un documento che, in- vece, risulti secondo la parte denunciante esservi incontesta- bilmente inserito, non si concreta in un errore di giudizio, bensì in una mera svista di carattere materiale, costituente errore di fatto e, quindi, motivo di revocazione a norma dell'art. 395, n. 4, c.p.c., e non di ricorso per cassazione (v. ad es. Cass. n. 19174 del 28/09/2016). Da ciò discende la predetta inammissi- bilità del motivo. 11. Al giudice del rinvio, che si designa nella stessa corte d'appello di Cagliari in diversa composizione, compete in defini- tiva il rinnovato esame in relazione ai motivi accolti, e di quantò eventualmente conseguenziale, nonché il governo delle spese anche del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
la corte accoglie il quarto motivo del ricorso principale nonché il secondo motivo del ricorso incidentale;
dichiara inammissibile il 7 quarto motivo del ricorso incidentale;
dichiara assorbiti gli altri motivi dei ricorsi principale e incidentale;
cassa la sentenza im- pugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spe- se del giudizio di legittimità, alla corte d'appello di Cagliari in diversa composizione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione se- conda civile, in data 20 giugno 2018. .⚫ Il presidente Il consigliere est. Chiffel for nicolate (R. Sabato) (L. Matera) Il Funzionario Giudiziario Vitoria NERI DEPOSITATO IN CANCELLERIA Roma, 27 NOV 2018 Il Funzionario Giudizis Valeria NERI 8