Art. 1. Articolo unico.
((E' elevato da 32 a 35 anni il limite massimo di eta' per l'ammissione ai concorsi per posti di ufficiale sanitario, di medico e di veterinario condotto, di ostetrica, di medico e veterinario addetto agli uffici sanitari comunali, di direttore di macello, di medico dei servizi comunali d'ispezione sull'assistenza sanitaria, di veterinario dei servizi comunali d'ispezione veterinaria, di medico e di chimico dei laboratori provinciali d'igiene e profilassi, di medico addetto ai servizi di assistenza e di vigilanza igienica e profilassi istituiti stabilmente dalla Provincia.
L'elevazione del limite di eta' previsto dal precedente comma si cumula con quelle previste da ogni altra disposizione in vigore, purche' complessivamente non si superino i 40 anni ed i 45 anni per i mutilati, gli invalidi di guerra e le categorie assimilate))
((E' elevato da 32 a 35 anni il limite massimo di eta' per l'ammissione ai concorsi per posti di ufficiale sanitario, di medico e di veterinario condotto, di ostetrica, di medico e veterinario addetto agli uffici sanitari comunali, di direttore di macello, di medico dei servizi comunali d'ispezione sull'assistenza sanitaria, di veterinario dei servizi comunali d'ispezione veterinaria, di medico e di chimico dei laboratori provinciali d'igiene e profilassi, di medico addetto ai servizi di assistenza e di vigilanza igienica e profilassi istituiti stabilmente dalla Provincia.
L'elevazione del limite di eta' previsto dal precedente comma si cumula con quelle previste da ogni altra disposizione in vigore, purche' complessivamente non si superino i 40 anni ed i 45 anni per i mutilati, gli invalidi di guerra e le categorie assimilate))