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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 05/11/2025, n. 8058 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8058 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Napoli
SEZIONE LAVORO Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Giovanna Picciotti Alla udienza del 05/11/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N 6584/2025 R.G. promossa da:
con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 Parte_1
e FR CA, con elezione di domicilio in VIA GINO DORIA 89,
[...] NAPOLI, come da procura in atti;
RICORRENTE
contro
:
, con il patrocinio dell'avv. CARMINE Controparte_1 TUCCI, con elezione di domicilio in VIA CAMPANE N.6 AVELLINO;
RESISTENTE e
, con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 ASSUNTA VENTORINO, con elezione di domicilio in VIA TORRETTA 18, BENEVENTO;
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ex art. 24 dlgs 46/99 CONCLUSIONI: come in atti. RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 17-3-2025, L'AVV. ha proposto Parte_1 opposizione avverso la cartella esattoriale n. 071 2024 01680341 24 000, notificata in data 29-1- 2025, relativa all'omissione contributiva per gli anni 2019 e 2020, eccependo che per i medesimi crediti aveva aderito, in data 30-6-2023, alla rottamazione quater. Pertanto conveniva innanzi al giudice del lavoro del Tribunale di Napoli l'
[...]
e la per sentir annullare la cartella esattoriale per Controparte_1 Controparte_2 insussistenza del diritto di procedere ad esecuzione, con condanna per lite temeraria ed art. 93 cpc. Instaurato il contraddittorio, l' eccepiva il difetto di Controparte_1 legittimazione passiva;
contestava, nel merito, la fondatezza dell'opposizione. Si costituiva altresì la che eccepiva la decadenza ex art. 24, comma 5, del d.lgs CP_2 46/99; nel merito, contestava la fondatezza della domanda;
spiegava domanda riconvenzionale, in via subordinata, chiedendo la condanna dell'istante al pagamento delle somme di cui alla cartella esattoriale.
***** L'opposizione non può essere accolta. Indispensabile una enucleazione dei vizi fatti valere con il ricorso al fine di individuare il regime giuridico da applicare al giudizio. Innanzitutto “il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella … contro l'iscrizione a ruolo” (art. 24, co. 5, del d.l.vo n. 46/99). Tale “giudizio di opposizione contro il ruolo per motivi inerenti il merito della pretesa contributiva è regolato dagli artt. 442 e ss. cpc” (art. 24, co. 6, d.l.vo n. 46/99). Trattasi di strumento finalizzato ad “ottenere una verifica giudiziale della fondatezza della pretesa contributiva” (Cass. n. 17978 del 2008). La legge individua il contraddittore di tale opposizione nell'ente impositore, cui “il ricorso va notificato” (art. 24, co. 5, d.l.vo n. 46/99). L'art. 29, co. 2, del d.l.vo n. 46/99, lascia espressamente salva l'operatività delle opposizioni esecutive nell'ambito delle procedure di riscossione delle entrate non tributarie, sancendo che “le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie”. Il contribuente, dunque, può proporre opposizione all'esecuzione, secondo il combinato disposto degli artt. 615 e 618 bis cpc, “quando si contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata”. Il giudizio investe l'an dell'esecuzione, cioè il diritto di procedere ad esecuzione forzata per difetto originario o sopravvenuto, totale o parziale, del titolo esecutivo o della pignorabilità dei beni. Rammentiamo che il titolo esecutivo, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 49, si identifica nella cartella esattoriale;
quest'ultima, infatti, essendo un estratto del ruolo, costituisce titolo esecutivo a mente della disposizione citata, come modificata dal d.lgs. n. 46 del 1999, art. 16, (cfr. Cass. n. 4506 del 2007; Cass. n. 21863 del 2004). Il difetto originario può ravvisarsi “allorché si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione stessa per omessa notifica della cartella esattoriale” (Cass. n. 6119 del 2004; n. 18207 del 2003). Il difetto sopravvenuto si riscontra allorché “si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo” (Cass. n. 6119 del 2004; n. 18207 del 2003), come il pagamento. Tale opposizione non è soggetta ad alcun termine, se non quello rappresentato dal compimento dell'esecuzione (Cass. n. 8061 del 2007). Allorché si contesti la ritualità formale della cartella esattoriale o si adducano vizi di forma del procedimento esattoriale, compresi i vizi strettamente attinenti alla notificazione della cartella e quelli riguardanti i singoli atti dell'esecuzione, l'opposizione è disciplinata dagli artt. 617 e 618 bis cpc. L'opposizione agli atti esecutivi attiene al quomodo del procedimento, investendo la legittimità dello svolgimento dell'azione esecutiva. La materia del contendere consiste nell'accertamento della nullità dell'atto impugnato per impedire gli effetti che da esso derivano, sia con riguardo all'atto stesso, che a quelli successivi nulli per derivazione. Detta opposizione deve essere proposta nel termine perentorio di venti giorni stabilito dall'art. 617 cpc. Il termine decorre dal momento in cui l'esistenza dell'atto esecutivo sia resa palese alle parti del processo esecutivo, ossia da quello in cui l'interessato ne abbia avuto legale conoscenza, ovvero abbia avuto conoscenza di un atto successivo che necessariamente presupponga il primo, con la conseguenza che l'opposizione proposta contro un atto successivo, implicando la legale conoscenza dell'atto precedente, fa decorrere il termine per l'impugnazione di quest'ultimo (Cass. n. 252 del 2008; Cass. n. 17780 del 2007; Cass. n. 2665 del 2003; Cass. n. 10119 del 2000; Cass. n. 8473 del 1998; Cass. n. 3785 del 1997). La tempestività dell'opposizione agli atti esecutivi deve essere controllata pregiudizialmente d'ufficio, anche in sede di legittimità (Cass. n. 3404 del 2004; Cass. n. 9912 del 2001; Cass. n. 8765 del 1997). Le descritte opposizioni esecutive in materia, a mente dell'art. 618 bis, co. 1, cpc, “sono disciplinate dalle norme previste per le controversie individuali di lavoro in quanto applicabili”: con conseguente competenza del giudice del lavoro. Resta ferma la competenza del giudice dell'esecuzione limitatamente alle fasi che culminano con “provvedimenti assunti con ordinanza” (art. 618 bis, co. 2, cpc).
2 In ordine all'individuazione del contraddittore nelle opposizioni esecutive si rileva che per le questioni che riguardino la sola attività esecutiva la legittimazione passiva compete esclusivamente al concessionario della riscossione (v. Cass. n. 2617 del 2007; Cass. n. 6450 del 2002). Segnatamente nelle opposizioni all'esecuzione può accadere che l'oggetto del giudizio riguardi anche la persistenza del credito vantato, come nel caso in cui il contribuente eccepisca l'estinzione dell'obbligazione venuta in essere dopo la formazione del titolo esecutivo. Ai sensi dell'art. 39 del d.l.vo n. 112 del 1999, “il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato;
in mancanza, risponde delle conseguenze della lite”. Secondo, poi, il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità (v. Cass. 21534 del 20/08/2019; Cass. SS.UU. n. 7514 del 08/03/2022), la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio, sicché, in caso di proposizione nei confronti del solo concessionario, non trovano applicazione i meccanismi di cui agli artt. 107 o 102 c.p.c., Il disposto del D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 39, non è, per contro, applicabile ove l'opponente non abbia prospettato alcun vizio formale degli atti esecutivi, se non quello, in ipotesi, proposto in via incidentale, relativo alla notifica della cartella al fine di impedire la pronuncia di decadenza, ed abbia chiesto l'accertamento negativo del diritto di credito oggetto della riscossione. Da ciò consegue che laddove, come nella specie, sia convenuto in giudizio anche il concessionario, unitamente all'ente previdenziale, è legittimato passivo unicamente quest'ultimo. L'affidare la riscossione al concessionario non importa, invero, che l'ente impositore si spogli del proprio credito, nè ancora, si può confondere, la legittimazione passiva o la titolarità nel lato passivo del rapporto oggetto di lite (che è pur sempre il rapporto contributivo) con la responsabilità d'una eventuale prescrizione dell'azione esecutiva (responsabilità che concerne il rapporto fra ente impositore e concessionario), per poi inferirne la legittimazione passiva del concessionario.
Delineata la tripartizione delle opposizioni che possono essere proposte nell'ambito di una procedura di riscossione per crediti contributivi, occorre dire che spetta al contribuente – coerentemente con il principio della domanda – la facoltà di scegliere l'uno o l'altro percorso di contestazione. In ipotesi siffatte chi agisce o può far valere esclusivamente l'invalidità dell'atto a valle sull'assunto della irrituale notificazione dell'atto a monte oppure può proporre questioni inerenti il merito della pretesa contributiva, o può introdurre censure di entrambe le tipologie. Nella fattispecie in esame l'istante ha inteso fare valere unicamente un fatto estintivo della pretesa, rappresentato dall'adesione alla rottamazione quater, che si sarebbe verificato in data precedente alla notifica della cartella esattoriale. La domanda, pertanto, si qualifica quale opposizione ex art.24 del d.lgs 46/99 in quanto volta ad accertare la infondatezza nel merito della pretesa invocando un fatto estintivo, il pagamento rateizzato, verificatosi in data precedente alla notifica della cartella esattoriale. Orbene, nella specie, è pacifico che la cartella esattoriale è stata notificata in data 29-1-2025, mentre l'opposizione è stata proposta in data 17-3-2025. Ne consegue che non è stato rispettato il termine di 40 giorni previsto per l'opposizione dal comma 5° dell'art. 24 del d. lgs. n. 46 del 1999. Termine da ritenersi perentorio perchè chiaramente finalizzato a delimitare nel tempo la facoltà del contribuente di proporre opposizione avverso l'iscrizione a ruolo dei contributi previdenziali non versati ed a consentire, in tempi ragionevolmente brevi, la costituzione di un titolo definitivo a favore dell'ente creditore (in termini Cass. n. 4506 del 2007 e succ. conformi). Pertanto l'opposizione deve essere respinta e la pretesa contributiva è divenuta oramai incontestabile. Il segno della decisione assorbe l'esame della domanda riconvenzionale formulata in via subordinata dalla . Controparte_2
3 Quanto alla presenza nel presente giudizio dell' , va ribadito Controparte_3 che, in tema di riscossione dei contributi previdenziali mediante iscrizione a ruolo, va escluso che nel giudizio avente ad oggetto –come nella specie- il solo accertamento del credito sia configurabile un litisconsorzio necessario tra l'ente creditore e il concessionario del servizio di riscossione ed occorre attribuire alla chiamata in causa di quest'ultimo ex art. 24, comma 5, d.lgs. n. 46 del 1999 il valore di una mera litis denuntiatio, finalizzata al solo scopo di rendere noto al concessionario medesimo la pendenza della controversia e di estendergli gli effetti del futuro giudicato (cfr. Cass. n. 16425 del 2019; Cass. n. 23984 del 2014; Cass. n. 11687 del 2008; Cass. n. 11274 del 2007). Tanto vale ai fini della compensazione delle spese nei confronti dell'ente di riscossione. Per il resto, le spese seguono per legge la soccombenza liquidate come da dispositivo, tenendo conto della non complessità della controversia e dell'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede: rigetta l'opposizione; condanna l'opponente alla rifusione delle spese di lite in favore della liquidate, CP_2 Controparte_2 in euro 1100,00, comprensivi di spese forfettarie, oltre Iva e cpa;
spese compensate nei confronti dell'ente di riscossione. Così deciso in data 05/11/2025 . il Giudice Dott. Giovanna Picciotti
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SEZIONE LAVORO Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Giovanna Picciotti Alla udienza del 05/11/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N 6584/2025 R.G. promossa da:
con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 Parte_1
e FR CA, con elezione di domicilio in VIA GINO DORIA 89,
[...] NAPOLI, come da procura in atti;
RICORRENTE
contro
:
, con il patrocinio dell'avv. CARMINE Controparte_1 TUCCI, con elezione di domicilio in VIA CAMPANE N.6 AVELLINO;
RESISTENTE e
, con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 ASSUNTA VENTORINO, con elezione di domicilio in VIA TORRETTA 18, BENEVENTO;
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ex art. 24 dlgs 46/99 CONCLUSIONI: come in atti. RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 17-3-2025, L'AVV. ha proposto Parte_1 opposizione avverso la cartella esattoriale n. 071 2024 01680341 24 000, notificata in data 29-1- 2025, relativa all'omissione contributiva per gli anni 2019 e 2020, eccependo che per i medesimi crediti aveva aderito, in data 30-6-2023, alla rottamazione quater. Pertanto conveniva innanzi al giudice del lavoro del Tribunale di Napoli l'
[...]
e la per sentir annullare la cartella esattoriale per Controparte_1 Controparte_2 insussistenza del diritto di procedere ad esecuzione, con condanna per lite temeraria ed art. 93 cpc. Instaurato il contraddittorio, l' eccepiva il difetto di Controparte_1 legittimazione passiva;
contestava, nel merito, la fondatezza dell'opposizione. Si costituiva altresì la che eccepiva la decadenza ex art. 24, comma 5, del d.lgs CP_2 46/99; nel merito, contestava la fondatezza della domanda;
spiegava domanda riconvenzionale, in via subordinata, chiedendo la condanna dell'istante al pagamento delle somme di cui alla cartella esattoriale.
***** L'opposizione non può essere accolta. Indispensabile una enucleazione dei vizi fatti valere con il ricorso al fine di individuare il regime giuridico da applicare al giudizio. Innanzitutto “il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella … contro l'iscrizione a ruolo” (art. 24, co. 5, del d.l.vo n. 46/99). Tale “giudizio di opposizione contro il ruolo per motivi inerenti il merito della pretesa contributiva è regolato dagli artt. 442 e ss. cpc” (art. 24, co. 6, d.l.vo n. 46/99). Trattasi di strumento finalizzato ad “ottenere una verifica giudiziale della fondatezza della pretesa contributiva” (Cass. n. 17978 del 2008). La legge individua il contraddittore di tale opposizione nell'ente impositore, cui “il ricorso va notificato” (art. 24, co. 5, d.l.vo n. 46/99). L'art. 29, co. 2, del d.l.vo n. 46/99, lascia espressamente salva l'operatività delle opposizioni esecutive nell'ambito delle procedure di riscossione delle entrate non tributarie, sancendo che “le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie”. Il contribuente, dunque, può proporre opposizione all'esecuzione, secondo il combinato disposto degli artt. 615 e 618 bis cpc, “quando si contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata”. Il giudizio investe l'an dell'esecuzione, cioè il diritto di procedere ad esecuzione forzata per difetto originario o sopravvenuto, totale o parziale, del titolo esecutivo o della pignorabilità dei beni. Rammentiamo che il titolo esecutivo, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 49, si identifica nella cartella esattoriale;
quest'ultima, infatti, essendo un estratto del ruolo, costituisce titolo esecutivo a mente della disposizione citata, come modificata dal d.lgs. n. 46 del 1999, art. 16, (cfr. Cass. n. 4506 del 2007; Cass. n. 21863 del 2004). Il difetto originario può ravvisarsi “allorché si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione stessa per omessa notifica della cartella esattoriale” (Cass. n. 6119 del 2004; n. 18207 del 2003). Il difetto sopravvenuto si riscontra allorché “si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo” (Cass. n. 6119 del 2004; n. 18207 del 2003), come il pagamento. Tale opposizione non è soggetta ad alcun termine, se non quello rappresentato dal compimento dell'esecuzione (Cass. n. 8061 del 2007). Allorché si contesti la ritualità formale della cartella esattoriale o si adducano vizi di forma del procedimento esattoriale, compresi i vizi strettamente attinenti alla notificazione della cartella e quelli riguardanti i singoli atti dell'esecuzione, l'opposizione è disciplinata dagli artt. 617 e 618 bis cpc. L'opposizione agli atti esecutivi attiene al quomodo del procedimento, investendo la legittimità dello svolgimento dell'azione esecutiva. La materia del contendere consiste nell'accertamento della nullità dell'atto impugnato per impedire gli effetti che da esso derivano, sia con riguardo all'atto stesso, che a quelli successivi nulli per derivazione. Detta opposizione deve essere proposta nel termine perentorio di venti giorni stabilito dall'art. 617 cpc. Il termine decorre dal momento in cui l'esistenza dell'atto esecutivo sia resa palese alle parti del processo esecutivo, ossia da quello in cui l'interessato ne abbia avuto legale conoscenza, ovvero abbia avuto conoscenza di un atto successivo che necessariamente presupponga il primo, con la conseguenza che l'opposizione proposta contro un atto successivo, implicando la legale conoscenza dell'atto precedente, fa decorrere il termine per l'impugnazione di quest'ultimo (Cass. n. 252 del 2008; Cass. n. 17780 del 2007; Cass. n. 2665 del 2003; Cass. n. 10119 del 2000; Cass. n. 8473 del 1998; Cass. n. 3785 del 1997). La tempestività dell'opposizione agli atti esecutivi deve essere controllata pregiudizialmente d'ufficio, anche in sede di legittimità (Cass. n. 3404 del 2004; Cass. n. 9912 del 2001; Cass. n. 8765 del 1997). Le descritte opposizioni esecutive in materia, a mente dell'art. 618 bis, co. 1, cpc, “sono disciplinate dalle norme previste per le controversie individuali di lavoro in quanto applicabili”: con conseguente competenza del giudice del lavoro. Resta ferma la competenza del giudice dell'esecuzione limitatamente alle fasi che culminano con “provvedimenti assunti con ordinanza” (art. 618 bis, co. 2, cpc).
2 In ordine all'individuazione del contraddittore nelle opposizioni esecutive si rileva che per le questioni che riguardino la sola attività esecutiva la legittimazione passiva compete esclusivamente al concessionario della riscossione (v. Cass. n. 2617 del 2007; Cass. n. 6450 del 2002). Segnatamente nelle opposizioni all'esecuzione può accadere che l'oggetto del giudizio riguardi anche la persistenza del credito vantato, come nel caso in cui il contribuente eccepisca l'estinzione dell'obbligazione venuta in essere dopo la formazione del titolo esecutivo. Ai sensi dell'art. 39 del d.l.vo n. 112 del 1999, “il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato;
in mancanza, risponde delle conseguenze della lite”. Secondo, poi, il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità (v. Cass. 21534 del 20/08/2019; Cass. SS.UU. n. 7514 del 08/03/2022), la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio, sicché, in caso di proposizione nei confronti del solo concessionario, non trovano applicazione i meccanismi di cui agli artt. 107 o 102 c.p.c., Il disposto del D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 39, non è, per contro, applicabile ove l'opponente non abbia prospettato alcun vizio formale degli atti esecutivi, se non quello, in ipotesi, proposto in via incidentale, relativo alla notifica della cartella al fine di impedire la pronuncia di decadenza, ed abbia chiesto l'accertamento negativo del diritto di credito oggetto della riscossione. Da ciò consegue che laddove, come nella specie, sia convenuto in giudizio anche il concessionario, unitamente all'ente previdenziale, è legittimato passivo unicamente quest'ultimo. L'affidare la riscossione al concessionario non importa, invero, che l'ente impositore si spogli del proprio credito, nè ancora, si può confondere, la legittimazione passiva o la titolarità nel lato passivo del rapporto oggetto di lite (che è pur sempre il rapporto contributivo) con la responsabilità d'una eventuale prescrizione dell'azione esecutiva (responsabilità che concerne il rapporto fra ente impositore e concessionario), per poi inferirne la legittimazione passiva del concessionario.
Delineata la tripartizione delle opposizioni che possono essere proposte nell'ambito di una procedura di riscossione per crediti contributivi, occorre dire che spetta al contribuente – coerentemente con il principio della domanda – la facoltà di scegliere l'uno o l'altro percorso di contestazione. In ipotesi siffatte chi agisce o può far valere esclusivamente l'invalidità dell'atto a valle sull'assunto della irrituale notificazione dell'atto a monte oppure può proporre questioni inerenti il merito della pretesa contributiva, o può introdurre censure di entrambe le tipologie. Nella fattispecie in esame l'istante ha inteso fare valere unicamente un fatto estintivo della pretesa, rappresentato dall'adesione alla rottamazione quater, che si sarebbe verificato in data precedente alla notifica della cartella esattoriale. La domanda, pertanto, si qualifica quale opposizione ex art.24 del d.lgs 46/99 in quanto volta ad accertare la infondatezza nel merito della pretesa invocando un fatto estintivo, il pagamento rateizzato, verificatosi in data precedente alla notifica della cartella esattoriale. Orbene, nella specie, è pacifico che la cartella esattoriale è stata notificata in data 29-1-2025, mentre l'opposizione è stata proposta in data 17-3-2025. Ne consegue che non è stato rispettato il termine di 40 giorni previsto per l'opposizione dal comma 5° dell'art. 24 del d. lgs. n. 46 del 1999. Termine da ritenersi perentorio perchè chiaramente finalizzato a delimitare nel tempo la facoltà del contribuente di proporre opposizione avverso l'iscrizione a ruolo dei contributi previdenziali non versati ed a consentire, in tempi ragionevolmente brevi, la costituzione di un titolo definitivo a favore dell'ente creditore (in termini Cass. n. 4506 del 2007 e succ. conformi). Pertanto l'opposizione deve essere respinta e la pretesa contributiva è divenuta oramai incontestabile. Il segno della decisione assorbe l'esame della domanda riconvenzionale formulata in via subordinata dalla . Controparte_2
3 Quanto alla presenza nel presente giudizio dell' , va ribadito Controparte_3 che, in tema di riscossione dei contributi previdenziali mediante iscrizione a ruolo, va escluso che nel giudizio avente ad oggetto –come nella specie- il solo accertamento del credito sia configurabile un litisconsorzio necessario tra l'ente creditore e il concessionario del servizio di riscossione ed occorre attribuire alla chiamata in causa di quest'ultimo ex art. 24, comma 5, d.lgs. n. 46 del 1999 il valore di una mera litis denuntiatio, finalizzata al solo scopo di rendere noto al concessionario medesimo la pendenza della controversia e di estendergli gli effetti del futuro giudicato (cfr. Cass. n. 16425 del 2019; Cass. n. 23984 del 2014; Cass. n. 11687 del 2008; Cass. n. 11274 del 2007). Tanto vale ai fini della compensazione delle spese nei confronti dell'ente di riscossione. Per il resto, le spese seguono per legge la soccombenza liquidate come da dispositivo, tenendo conto della non complessità della controversia e dell'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede: rigetta l'opposizione; condanna l'opponente alla rifusione delle spese di lite in favore della liquidate, CP_2 Controparte_2 in euro 1100,00, comprensivi di spese forfettarie, oltre Iva e cpa;
spese compensate nei confronti dell'ente di riscossione. Così deciso in data 05/11/2025 . il Giudice Dott. Giovanna Picciotti
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