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Sentenza 29 giugno 2025
Sentenza 29 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 29/06/2025, n. 1509 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1509 |
| Data del deposito : | 29 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
Il Giudice del Tribunale di Torre Annunziata, dr.ssa Cristina Giusti, in funzione di giudice del Lavoro, all'esito del deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c in sostituzione dell'udienza del 30/05/2025 ha pronunciato la seguente sentenza, nella causa iscritta al n. rg .6791/2024 alla quale è stato riunito il fascicolo NRG 6792/2024
TRA
( ; ( ; Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
, ( ) ( ) tutte rapp.te Parte_3 C.F._3 Parte_4 C.F._4 e difese dall'avv. SORRENTINO FAUSTA con cui elettivamente domiciliano come in atti ricorrenti E
in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1 Resistente contumace
FATTO E DIRITTO
Con distinti ricorsi depositati in data 26/11/2024 e ritualmente notificati, le ricorrenti in epigrafe indicate, attualmente in
Con servizio del ome docenti di religione cattolica (giusti contratti per l'a./s. 2024/2025 allegati in atti), hanno affermato che, in quanto docenti a tempo determinato per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, non hanno usufruito dell'erogazione della somma di € 500,00 annui di cui all'art. 1 comma 121 legge n. 107/2015 e pedissequo DPCM 23.9.2015, finalizzati all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali (c.d. carta elettronica del docente). In diritto, le ricorrenti hanno sostenuto l'illegittimità dell'esclusione dei docenti a tempo determinato dai destinatari del beneficio ex DPCM 28/11/2016, per violazione dei principi di ragionevolezza, di non discriminazione e di buon andamento della P.A. ma in particolare per la violazione dei principi costituzionali di cui agli artt. 3, 35 e 97 Cost. e della clausola 4 dell'Accordo quadro come recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE. Hanno pertanto concluso chiedendo la
Con condanna del ll'erogazione della carta docente per gli anni indicati in ricorso per l'importo complessivo di € 2.000,00 ciascuna.
Con Il nonostante regolare notifica del ricorso introduttivo, non si è costituito in giudizio e ne veniva dichiarata la contumacia. Il procedimento, a trattazione scritta, è stato deciso all'esito dell'udienza ex art 127 cpc e a seguito di deposito di note ad opera delle sole parti ricorrenti.
* * * * Le domande delle ricorrenti meritano accoglimento per quanto di ragione, per le argomentazioni di seguito esposte. Preliminarmente va affermata la giurisdizione del giudice ordinario. Invero, è costante in giurisprudenza il principio secondo cui ai fini del riparto di giurisdizione tra giudice e ordinario e giudice amministrativo rileva il criterio del petitum sostanziale che va identificato non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma soprattutto in funzione della "causa petendi", ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione (ex multis Cass. civ. sez. un., 12441/2022; cfr anche Cass. ord. sez. un. civ. n. 20350/2018). Nel caso in esame, l'oggetto della domanda è l'accertamento del diritto ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, in modo analogo ai docenti a tempo indeterminato, sulla base della disciplina contrattuale e dei principi fondamentali dell'ordinamento giuridico, anche di origine “unionale”, che sanciscono la piena equiparazione del docente precario al docente di ruolo. Tale oggetto si traduce nella richiesta di riconoscimento di una prestazione di natura economica nei confronti del derivante dallo svolgimento del rapporto di Controparte_1 lavoro. In tema di personale scolastico, la c.d. carta elettronica del docente, prevista, al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, dall' art. 1, comma 121, della l. n. 107 del 2015 , quale beneficio economico utilizzabile per l'acquisto di materiale o per la partecipazione ad iniziative utili all'aggiornamento professionale, spetta anche al personale educativo, atteso che questo, seppur impegnato in una funzione differente rispetto a quella propriamente didattica e di istruzione, tipica del personale docente, partecipa al processo di formazione e di educazione degli allievi ed è soggetto a precisi oneri formativi. Ciò posto, incontestato lo svolgimento di attività di docenza per l'annualità di cui al ricorso, occorre richiamare la cornice normativa in cui la fattispecie in esame si inquadra. La c.d. carta elettronica del docente, prevista, al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, dall' art. 1, comma 121, della l. n. 107 del 2015. Essa consiste in un bonus da utilizzare per l'acquisto di libri, riviste, ingressi nei musei, biglietti per eventi culturali, teatro e cinema o per iscriverti a corsi di laurea e master universitari, a corsi per attività di aggiornamento, svolti da enti qualificati o accreditati presso i
[...]
. Controparte_3 Per quanto qui di stretto interesse, i DPCM (del 23/9/2015 e del 28/11/2016) elaborati ai sensi del comma 122, dell'art. 1, della Legge 107/2015, prevedono poi, ad integrazione della norma sopra riportata, che:
1. La Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari (art. 3, co. 1, DPCM 28/11/2016);
2. La Carta non è più fruibile all'atto della cessazione dal servizio (art. 3, co. 2, DPCM 28/11/2016);
3. Le somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento sono rese disponibili nella Carta dell'anno scolastico successivo, in aggiunta alle risorse ordinariamente erogate (art. 6, co. 6, DPCM 28/11/2016). Va evidenziato che sulla questione relativa all'esclusione del personale docente a tempo determinato dal beneficio della Carta del Docente - il Consiglio di Stato, Sezione Settima, aveva emesso la sentenza n. 1842/2022 (mutando il proprio precedente orientamento di cui alla sentenza n. 3979/2017) con cui ha annullato gli atti amministrativi impugnati nella parte in cui non contemplavano i docenti non di ruolo tra i destinatori della carta del docente, ed ha stabilito che la norma (l'art. 1 comma 121 della L. 107/2015) può essere interpretata in chiave costituzionalmente orientata, tale da garantirne la conformità alla Costituzione e un' uniformità di regole in materia di formazione del personale docente, senza distinzione tra quello a tempo determinato e quello a tempo indeterminato, essendo la formazione finalizzata a garantire la qualità dell'insegnamento. Sul petitum oggetto di questo giudizio, investita della questione dal Tribunale di Vercelli, si è pronunciata recentemente la Corte di Giustizia Europea. Con ordinanza n. 450 del 18/05/2022 ha stabilito che “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio Controparte_1 CP_1 di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza.” Il decreto-legge 69/23 ha esteso poi il beneficio della carta docente ai lavoratori a tempo determinato con contratto al 31 agosto (art 124 co. 1 l. 124/99), supplenza su posto vacante e disponibile o supplenza annuale. All'esito del rinvio pregiudiziale, disposto dal Tribunale di Taranto con ordinanza del 24 aprile 2023, su varie questioni sorte nella trattazione dei procedimenti relativi alla carta del docente nella giurisprudenza di merito, la Corte di Cassazione con sentenza 29961/2023 ha stabilito i seguenti principi di diritto:
1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio. 4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico. In definitiva, per tutto quanto sopra esposto, condividendosi le argomentazioni di cui alla recente ordinanza della Corte di Giustizia Europea e della sentenza del Consiglio di Stato n. 1842/2022, nonché dei principi di diritto enunciati dalla Suprema Corte sopra riportati, ritiene questo Giudice che va riconosciuto anche alle ricorrenti, nei limiti di seguito precisati, il beneficio della c.d. Carta del docente, atteso che ai sensi degli artt. 63 e 64 del CCNL di categoria l'Amministrazione scolastica ha l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, "strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio", tra le quali certamente può comprendersi la Carta del docente. Tanto chiarito, occorre analizzare la specifica posizione di ciascuna ricorrente. Orbene, la domanda di è risultata meritevole di accoglimento pieno in quanto la ricorrente ha Parte_1 allegato e documentato di aver prestato servizio in qualità di docente precario di scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado per l'insegnamento della religione cattolica, con supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, con un impegno orario di 12, 15 o 18 ore settimanali ovvero con un impegno pari o superiore al 50% dell'orario di cattedra, considerato che ai docenti assunti a tempo indeterminato con contratto part-time, il beneficio viene riconosciuto ai sensi del DPCM del 28.11.2016 (9 ore scuola secondaria, 12 ore scuola primaria e 12,50 ore scuola dell'infanzia). Quanto alla domanda di , va detto che la ricorrente ha documentato che solo per gli anni Parte_2
2021/2022 e 2022/2023 ha prestato servizio in qualità di docente di scuola dell'infanzia e primaria con supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, con un impegno orario di 16 o di 13 ore settimanali ovvero con un impegno orario sufficiente per equipararsi ai cd. di orario pari o superiore al 50% dell'orario di cattedra. Di Pt_5 contro, la domanda riferita alle annualità 2019/2020 e 2020/2021 non può essere accolta laddove risulta documentato un impegno orario settimanale di 9 e 8 ore settimanali, ovvero inferiore al part time previsto per il docente di ruolo di scuola primaria e dell'infanzia (12 ore primaria e 12,50 ore infanzia). Per le medesime motivazioni la domanda di può essere accolta solo limitatamente agli anni Parte_3 scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 mentre va rigettata con riferimento all'anno scolastico 2022/2023 in quanto risulta documentato un servizio in qualità di docente di scuola secondaria di primo grado per l'intera annualità ma con impegno orario di 6 ore settimanali, ovvero inferiore al part time previsto per il docente di ruolo di scuola secondaria (9 ore). E', infine, meritevole di accoglimento pieno la domanda di che ha dimostrato di aver prestato servizio in Parte_4 qualità di docente di scuola dell'infanzia per l'insegnamento della religione cattolica, con supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, con un impegno orario di 18 ore settimanali ovvero superiore al 50% dell'orario di cattedra. Ciò chiarito, tenuto conto che tutte le ricorrenti hanno provato di essere tuttora nel sistema scolastico avendo allegato i contratti per l'anno scolastico 2024/2025, non c'è dubbio che, nel caso in esame, permanga l'esigenza formativa posta a fondamento del beneficio per cui è causa tanto anche in considerazione del fatto che risulta pacificamente acclarata la circostanza che le docenti hanno usufruito della carta docente già nel corso dell'anno scolastico 2023/2024. Pertanto, deve essere dichiarato il diritto delle ricorrenti ad ottenere la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente dell'importo nominale di euro 500 annui per gli anni scolastici 2019/20; 2020/21; 2021/2022;
2022/2023 per e;
per anni 2021/2022 e 2022/2023 per;
per Parte_1 Parte_4 Parte_2 gli a.s. 2019/2020; 2020/2021 e 2021/2022 per . Per l'effetto, il convenuto va condannato ad erogare Pt_3 CP_1 in favore di e la Carta elettronica per le predette annualità per l'importo complessivo di € 2.000,00 Parte_1 Parte_4 per ciascuna ricorrente, in favore di per l'importo di € 1.000,00 ed in favore di per l'importo di € Pt_2 Pt_3 1.500,00, il tutto oltre interessi e rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 199, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. Pertanto, il convenuto dovrà costituire in favore delle parti ricorrenti, con le modalità e le funzionalità di cui CP_1 agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016 (GU n.281 del 1-12-2016) ovvero con modalità e funzionalità analoghe, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'art. 1, co. 121, Legge 107/2015, con accredito sulla detta Carta della somma dovuta;
somma di cui la parte ricorrente potrà/dovrà fruire, per le finalità formative di cui all'art. 1, co. 121, Legge 107/2015, non oltre il 24° mese decorrente dalla data di sua costituzione. Le spese del giudizio sono liquidate come da dispositivo in virtù del principio della soccombenza, tenuto conto dell'accoglimento parziale, del valore e della serialità della causa e del numero delle ricorrenti nei giudizi riuniti.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
- dichiara il diritto delle ricorrenti ad usufruire della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, ai sensi dell'art. 1 commi 121-124 legge 107/2015, relativamente gli anni scolastici 2019/20; 2020/21; 2021/2022; 2022/2023 per e;
Parte_1 Parte_4 relativamente agli a.s. 2021/2022 e 2022/2023 per;
relativamente agli a.s. 2019/2020; Parte_2 2020/2021 e 2021/2022 per;
Parte_3
- per l'effetto condanna il convenuto all'erogazione in favore di ciascuna ricorrente di un buono elettronico, di CP_1 importo di € 500,00 annue per l'aggiornamento e la formazione del docente, pari alla complessiva somma di €. 2.000,00 cadauno in favore di e;
di € 1.000,00 in favore di Parte_1 Parte_4 Parte_2
ed € 1.500,00 in favore di , il tutto oltre interessi e rivalutazione, ai sensi
[...] Parte_3 dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 199, dalla data del diritto all'accredito, alla concreta attribuzione;
- condanna il convenuto al pagamento delle spese di lite che, liquida in complessivi € 1.750,00 oltre spese CP_1 generali, IVA e CPA, con attribuzione.
Così deciso in Torre Annunziata, data del deposito Il giudice dott.ssa Cristina Giusti