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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 10/06/2025, n. 1811 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1811 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, prima sezione civile, in persona del Giudice Unico
Dott.ssa Lucia Paura, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta a ruolo con il n. 1807/2022 di R.G. avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
TRA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Pasquale Verde, in virtù di procura in calce all'atto di citazione in opposizione, domiciliato come in atti;
OPPONENTE
CONTRO
(P.IVA ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
suo legale rappresentante p.t., e per essa - giusta procura in data
09.12.2020, per atto Notaio di Venezia-Mestre, Rep. n. Persona_1
42351 - Racc. n. 15678, la mandataria Controparte_2
(C.F. e P. IVA ), già denominata P.IVA_2 P.IVA_1 CP_3 (cambio di denominazione avvenuto per assemblea in data
[...]
14.12.2020, Rep. n. 84145 - Racc. n. 17165), rappresentata e difesa, in forza di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv.
Marco Rossi, domiciliata come in atti;
OPPOSTA
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 20.03.2025 in cui la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini ordinari ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione, il sig. conveniva in giudizio, Parte_1
dinanzi al Tribunale di Nola, la , Controparte_1
proponendo rituale opposizione al decreto ingiuntivo n. 250/2022,
emesso dal Tribunale di Nola in data 01.02.2022, intimantegli il pagamento di euro 15.219,26 per la mancata corresponsione delle rate relative al contratto n. 1339866 di prestito a rimborso rateale, stipulato con la società , per la cifra complessiva di Parte_2
euro 10.712,00, per la durata di 72 mesi.
In via preliminare, l'opponente eccepiva il difetto di legittimazione attiva di , in virtù dell'omessa comunicazione Controparte_1 dell'avvenuta cessione del credito.
Nel merito, parte opponente contestava l'entità dell'importo preteso in via monitoria da in quanto la somma di euro Controparte_4
15.219,26 non terrebbe conto dei versamenti in acconto effettuati dall'ingiunto in favore di Intesa San Paolo PA.
Parte opponente eccepiva, inoltre, il superamento del tasso soglia e la conseguente usurarietà dei tassi applicati.
, costituitasi in giudizio, contestava Controparte_1
l'avversa opposizione, in quanto infondata in fatto e in diritto, insistendo per il suo rigetto.
Ciò premesso quanto ai fatti di causa, si osserva quanto segue.
L'opposizione è infondata e va rigettata per i motivi che verranno esposti di seguito.
In via preliminare, va rigettata, in quanto infondata, l'eccezione sollevata da parte opponente relativa al difetto di legittimazione di
[...]
. CP_1
Parte opponente rileva, in particolare, che la cessione del credito non sarebbe stata comunicata, né tantomeno accettata dal sig. Parte_1
[...]
Tali censure sono prive di pregio, in quanto in atti sono depositati una serie di documenti che attestano l'avvenuta comunicazione della suddetta cessione:
1. estratto della pubblicazione della cessione in GU (doc. 9 – prod.
opposta);
2. raccomandata a/r (docc. 5-6 – fascicolo monitorio) inviata all'indirizzo di residenza risultante dal certificato anagrafico di residenza (doc. 10 – prod. opposta).
Sul punto, a nulla vale il disconoscimento effettuato dall'opponente, in quanto, in omaggio al costante orientamento espresso dalla Corte di cassazione sul tema, il disconoscimento formale deve avvenire, a pena di inefficacia, in maniera circostanziata (cfr., tra le tante, Cass. n. 3227 del
2021; conf. Cass. nn. 25404, 24730, 22577, 20770, 19552 del 2020;
16557, 3540 del 2019; 27633 del 2018; 29993, 23902 del 2017).
Non può ritenersi efficace, dunque, il disconoscimento effettuato da una parte in maniera del tutto generica, laddove sussistano, come nel caso di specie, tutti gli elementi che facciano propendere per la veridicità dei documenti prodotti dall'odierno appellante e per la piena conformità
delle copie rispetto all'originale.
Di conseguenza, va ritenuto inefficace il disconoscimento effettuato dall'odierno opponente, in quanto del tutto generico e fondato su argomentazioni apodittiche, che non possono essere ritenute valide dal punto di vista processuale.
In ogni caso, il decreto ingiuntivo deve essere considerato come comunicazione dell'avvenuta cessione, come statuito da giurisprudenza costante (cfr., tra le altre, Cass., 28.01.2014, n. 1770).
Per tutti questi motivi, la comunicazione della cessione al debitore deve considerarsi certamente avvenuta.
Quanto alla individuazione dei crediti ceduti, in atti è depositato un estratto della G.U. (parte seconda, n.137 del 21.11.2020), contenente un avviso di cessione di crediti pro soluto, ai sensi dell'articolo 58 del d.lgs.
1°settembre 1993, n. 385.
Con la pubblicazione di tale avviso, la rendeva noto che, CP_1
ai sensi di un contratto di cessione di crediti, sottoscritto in data
11.09.2020, si era resa cessionaria, a titolo oneroso e pro soluto, di un portafoglio di crediti pecuniari identificabili in blocco, ai sensi dell'art. 58
del Testo Unico Bancario, costituito da crediti pecuniari di titolarità di
INTESA SANPAOLO SPA.
La pubblicazione dell'avviso menzionato risulta conforme alla disciplina relativa agli oneri pubblicitari da adempiere in ipotesi di cessione dei crediti bancari. Ai sensi dell'art. 58 T.U. bancario, comma 2, è evidenziato che: “La banca
cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana”.
Inoltre, al comma 4, è stabilito che: “Nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 producono gli effetti indicati dall'art.
1264 del Codice civile”.
Dal tenore della normativa sopra enunciata, si evince che la produzione dell'estratto della Gazzetta Ufficiale contente l'avviso di cessione dei crediti in bocco costituisce prova idonea dell'avvenuta cessione del credito in capo all'opposta.
A seguito del subingresso nella posizione creditoria vantata da nei confronti del sig. la risulta Parte_1 CP_1
legittimata a far valere in giudizio ogni situazione giuridica direttamente collegata al diritto di credito oggetto di causa.
Le censure sollevate da parte opponente risultano strettamente collegate al diritto di credito in questione, in quanto riguardano profili inerenti al credito stesso e alla sua corretta quantificazione, avuto riguardo al tasso praticato dalla banca.
Nello stesso senso si è espressa di recente la Corte di cassazione: “In caso
di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 TUB, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione
dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno
di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano d'individuare senza incertezze i rapporti oggetto della
cessione, sicché, ove i crediti ceduti sono individuati, oltre che per titolo (capitale, interessi, spese, danni, etc.), in base all'origine entro una certa data ed alla possibilità
di qualificare i relativi rapporti come sofferenze in conformità alle istruzioni di vigilanza della Banca d'Italia, il giudice di merito ha il dovere di verificare se, avuto
riguardo alla natura del credito, alla data di origine dello stesso e alle altre caratteristiche del rapporto, quali emergono delle prove raccolte in giudizio, la pretesa
azionata rientri tra quelle trasferite alla cessionaria o sia al contrario annoverabile tra
i crediti esclusi dalla cessione” (Cass. civ., ordinanza 20.07.2023, n. 21891 e,
da ultimo, Cass. civ., ord., 10.05.2024, n. 12818).
Va inoltre evidenziato, in questa sede, che l'opposta ha prodotto in giudizio, a riprova della intervenuta cessione, una folta documentazione, che si riporta di seguito:
- il contratto di cessione e la lista crediti ceduti (doc. 4 fascicolo monitorio e doc.
8- prod. opposta);
- l'estratto della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della cessione (doc.
9 - prod. opposta);
- la visura camerale di Intesa LO PA e la relativa iscrizione nel registro delle imprese della cessione dei crediti pro soluto (doc. 7.2 – prod.
opposta);
- certificato camerale storico di (doc. 1 – Controparte_1
prod. opposta);
- visura storica ON PA (doc. 7.1. – prod. opposta);
- visura camerale (doc. 4 – prod. opposta); CP_2
- la raccomandata A/r di cessione (doc. 5 e 6 - fascicolo monitorio);
- rendiconto analitico e integrale del rapporto azionato (doc. 7 – fascicolo monitorio) e i rendiconti annuali del rapporto (docc. 11.1-11.3
– prod. opponente).
Sulla base della documentazione versata in atti, come sopra elencata, si evince che la ha pienamente provato la propria CP_1
legittimazione ad agire in giudizio per il recupero dei crediti oggetto di causa.
Va evidenziato, inoltre, che nel documento pubblicato in Gazzetta
ufficiale (doc.
9 - prod attrice), i crediti oggetto dell'atto di trasferimento vengono individuati sulla base della data in cui è sorto il rapporto obbligatorio, del tipo di operazione di finanziamento bancario, nonché sulla base dell'esistenza di una situazione patologica di inadempimento del debitore ceduto.
L'indicazione di tali criteri rende agevole l'individuazione dei crediti ceduti e, di conseguenza, fonda la legittimazione attiva di . CP_1
Nello stesso senso si è espressa in maniera costante la Corte di cassazione, nei termini sopra evidenziati.
Di conseguenza, vanno considerate prive di pregio le eccezioni sollevate dall'opponente in merito alla mancata accettazione della cessione, in quanto la disciplina in oggetto è disciplinata dalle norme del Testo unico bancario sopra riportate, sulla base delle quali non è necessaria alcuna accettazione in ipotesi di cessione in blocco dei crediti del debitore ceduto.
Invero, come anticipato, ai sensi dell'art. 58 T.U. bancario, al comma 4, è
stabilito che: “Nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 producono gli effetti indicati dall'art. 1264 del Codice civile”.
Vanno inoltre rigettate, in quanto infondate, le eccezioni sollevate dall'opponente in ordine al presunto superamento del tasso soglia, in quanto tali contestazioni risultano estremamente generiche, in mancanza di un qualsivoglia riferimento specifico alle stesse clausole contestate.
Sul punto, va ricordato che la giurisprudenza è costante nel ritenere che “Nelle controversie relative alla spettanza e alla misura degli interessi moratori,
l'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che il debitore che intenda dimostrare l'entità usuraria degli stessi è tenuto a dedurre il tipo contrattuale,
la clausola negoziale relativa agli interessi moratori e quelli applicati in concreto,
l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato e gli
altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento, mentre la controparte dovrà allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto” (Cass. civ.,
sez. un., 18.09.2020, n. 19597).
Nel caso di specie, l'opponente ha indicato esclusivamente il periodo di riferimento considerato e ha riportato la disciplina in tema che si assume violata, obliterando qualsiasi elemento specifico volto a fondare la propria contestazione, come, ad esempio, la misura del superamento degli interessi convenuti rispetto alla soglia legale.
Quanto al credito vantato da parte opposta, questo deve essere considerato pienamente provato, sulla base della folta documentazione prodotta da (cfr. fascicolo monitorio): Controparte_1
1. copia del contratto di prestito personale (doc. 3 – fascicolo monitorio)
con Intesa San Paolo Spa con allegato piano di ammortamento (già
ON Spa – docc. 7.1-7.2);
2. il saldo contabile del rendiconto del rapporto azionato (doc. 7 – fascicolo monitorio) e le voci ivi annotate;
3. la cessione di credito intervenuta con estratto relativo all'elenco dei crediti ceduti (doc. 4 – fascicolo monitorio).
In ultimo, parte opponente censura la fondatezza dell'avversa pretesa anche in relazione al quantum richiesto, poiché nella somma ingiunta non sarebbero considerate le somme già corrisposte in acconto.
Anche tali censure sono prive di pregio, in quanto l'opposta, per tutto quanto già detto, ha pienamente provato il proprio credito, sia con riguardo all'an che al quantum debeatur e ciò è dimostrato, tra l'altro,
dall'estratto conto depositato con certificazione ex art. 50 TUB con lista dei movimenti (doc.
7 - fascicolo monitorio).
Sul punto, va evidenziato che la Cassazione ha stabilito a più riprese che l'estratto conto, che nella fase monitoria è prova idonea a fondare l'emissione dell'ingiunzione di pagamento, ben può assolvere all'onere di provare l'ammontare del credito nel processo a cognizione piena introdotto con l'opposizione ex art. 645 c.p.c. nell'ipotesi in cui le contestazioni dell'opponente siano del tutto generiche (cfr. di recente
Cass. civ. ord., 10.05.2024, n. 12818).
Nel caso di specie, l'opponente si è limitato a contestare la certezza del credito vantato e l'estrema genericità della contestazione, così sollevata, non può essere considerata fondata, in accordo con quanto statuito espressamente dalla Cassazione, nei termini sopra indicati.
Conclusivamente, l'opposizione va rigettata, in quanto infondata e va confermato il decreto ingiuntivo n. 250/2022 emesso dal Tribunale di
Nola in data 01.02.2022.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in base al D.M. 55/2014 e ss. mod., tenuto conto del valore della controversia e dell'attività concretamente espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, prima sezione civile, in persona del Giudice Unico
Dott.ssa Lucia Paura, definitivamente pronunciando nel giudizio civile iscritto a ruolo con il n. di R.G. 1807/2022, così provvede:
- rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 250/2022 emesso dal Tribunale di Nola in data 01.02.2022,
dichiarandolo definitivamente esecutivo;
- condanna l'opponente, il sig. al pagamento in Parte_1
favore dell'opposta, la , in persona del suo Controparte_1
legale rappresentante p.t., delle spese processuali del presente giudizio che liquida come da motivazione in € 1.955,00 per compensi professionali oltre I.V.A., C.P.A. come per legge, se dovute, e spese generali nella misura del 15%.
Così deciso in Nola, lì 10.06.2025
Il Giudice Unico
Dott.ssa Lucia Paura
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, prima sezione civile, in persona del Giudice Unico
Dott.ssa Lucia Paura, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta a ruolo con il n. 1807/2022 di R.G. avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
TRA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Pasquale Verde, in virtù di procura in calce all'atto di citazione in opposizione, domiciliato come in atti;
OPPONENTE
CONTRO
(P.IVA ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
suo legale rappresentante p.t., e per essa - giusta procura in data
09.12.2020, per atto Notaio di Venezia-Mestre, Rep. n. Persona_1
42351 - Racc. n. 15678, la mandataria Controparte_2
(C.F. e P. IVA ), già denominata P.IVA_2 P.IVA_1 CP_3 (cambio di denominazione avvenuto per assemblea in data
[...]
14.12.2020, Rep. n. 84145 - Racc. n. 17165), rappresentata e difesa, in forza di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv.
Marco Rossi, domiciliata come in atti;
OPPOSTA
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 20.03.2025 in cui la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini ordinari ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione, il sig. conveniva in giudizio, Parte_1
dinanzi al Tribunale di Nola, la , Controparte_1
proponendo rituale opposizione al decreto ingiuntivo n. 250/2022,
emesso dal Tribunale di Nola in data 01.02.2022, intimantegli il pagamento di euro 15.219,26 per la mancata corresponsione delle rate relative al contratto n. 1339866 di prestito a rimborso rateale, stipulato con la società , per la cifra complessiva di Parte_2
euro 10.712,00, per la durata di 72 mesi.
In via preliminare, l'opponente eccepiva il difetto di legittimazione attiva di , in virtù dell'omessa comunicazione Controparte_1 dell'avvenuta cessione del credito.
Nel merito, parte opponente contestava l'entità dell'importo preteso in via monitoria da in quanto la somma di euro Controparte_4
15.219,26 non terrebbe conto dei versamenti in acconto effettuati dall'ingiunto in favore di Intesa San Paolo PA.
Parte opponente eccepiva, inoltre, il superamento del tasso soglia e la conseguente usurarietà dei tassi applicati.
, costituitasi in giudizio, contestava Controparte_1
l'avversa opposizione, in quanto infondata in fatto e in diritto, insistendo per il suo rigetto.
Ciò premesso quanto ai fatti di causa, si osserva quanto segue.
L'opposizione è infondata e va rigettata per i motivi che verranno esposti di seguito.
In via preliminare, va rigettata, in quanto infondata, l'eccezione sollevata da parte opponente relativa al difetto di legittimazione di
[...]
. CP_1
Parte opponente rileva, in particolare, che la cessione del credito non sarebbe stata comunicata, né tantomeno accettata dal sig. Parte_1
[...]
Tali censure sono prive di pregio, in quanto in atti sono depositati una serie di documenti che attestano l'avvenuta comunicazione della suddetta cessione:
1. estratto della pubblicazione della cessione in GU (doc. 9 – prod.
opposta);
2. raccomandata a/r (docc. 5-6 – fascicolo monitorio) inviata all'indirizzo di residenza risultante dal certificato anagrafico di residenza (doc. 10 – prod. opposta).
Sul punto, a nulla vale il disconoscimento effettuato dall'opponente, in quanto, in omaggio al costante orientamento espresso dalla Corte di cassazione sul tema, il disconoscimento formale deve avvenire, a pena di inefficacia, in maniera circostanziata (cfr., tra le tante, Cass. n. 3227 del
2021; conf. Cass. nn. 25404, 24730, 22577, 20770, 19552 del 2020;
16557, 3540 del 2019; 27633 del 2018; 29993, 23902 del 2017).
Non può ritenersi efficace, dunque, il disconoscimento effettuato da una parte in maniera del tutto generica, laddove sussistano, come nel caso di specie, tutti gli elementi che facciano propendere per la veridicità dei documenti prodotti dall'odierno appellante e per la piena conformità
delle copie rispetto all'originale.
Di conseguenza, va ritenuto inefficace il disconoscimento effettuato dall'odierno opponente, in quanto del tutto generico e fondato su argomentazioni apodittiche, che non possono essere ritenute valide dal punto di vista processuale.
In ogni caso, il decreto ingiuntivo deve essere considerato come comunicazione dell'avvenuta cessione, come statuito da giurisprudenza costante (cfr., tra le altre, Cass., 28.01.2014, n. 1770).
Per tutti questi motivi, la comunicazione della cessione al debitore deve considerarsi certamente avvenuta.
Quanto alla individuazione dei crediti ceduti, in atti è depositato un estratto della G.U. (parte seconda, n.137 del 21.11.2020), contenente un avviso di cessione di crediti pro soluto, ai sensi dell'articolo 58 del d.lgs.
1°settembre 1993, n. 385.
Con la pubblicazione di tale avviso, la rendeva noto che, CP_1
ai sensi di un contratto di cessione di crediti, sottoscritto in data
11.09.2020, si era resa cessionaria, a titolo oneroso e pro soluto, di un portafoglio di crediti pecuniari identificabili in blocco, ai sensi dell'art. 58
del Testo Unico Bancario, costituito da crediti pecuniari di titolarità di
INTESA SANPAOLO SPA.
La pubblicazione dell'avviso menzionato risulta conforme alla disciplina relativa agli oneri pubblicitari da adempiere in ipotesi di cessione dei crediti bancari. Ai sensi dell'art. 58 T.U. bancario, comma 2, è evidenziato che: “La banca
cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana”.
Inoltre, al comma 4, è stabilito che: “Nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 producono gli effetti indicati dall'art.
1264 del Codice civile”.
Dal tenore della normativa sopra enunciata, si evince che la produzione dell'estratto della Gazzetta Ufficiale contente l'avviso di cessione dei crediti in bocco costituisce prova idonea dell'avvenuta cessione del credito in capo all'opposta.
A seguito del subingresso nella posizione creditoria vantata da nei confronti del sig. la risulta Parte_1 CP_1
legittimata a far valere in giudizio ogni situazione giuridica direttamente collegata al diritto di credito oggetto di causa.
Le censure sollevate da parte opponente risultano strettamente collegate al diritto di credito in questione, in quanto riguardano profili inerenti al credito stesso e alla sua corretta quantificazione, avuto riguardo al tasso praticato dalla banca.
Nello stesso senso si è espressa di recente la Corte di cassazione: “In caso
di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 TUB, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione
dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno
di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano d'individuare senza incertezze i rapporti oggetto della
cessione, sicché, ove i crediti ceduti sono individuati, oltre che per titolo (capitale, interessi, spese, danni, etc.), in base all'origine entro una certa data ed alla possibilità
di qualificare i relativi rapporti come sofferenze in conformità alle istruzioni di vigilanza della Banca d'Italia, il giudice di merito ha il dovere di verificare se, avuto
riguardo alla natura del credito, alla data di origine dello stesso e alle altre caratteristiche del rapporto, quali emergono delle prove raccolte in giudizio, la pretesa
azionata rientri tra quelle trasferite alla cessionaria o sia al contrario annoverabile tra
i crediti esclusi dalla cessione” (Cass. civ., ordinanza 20.07.2023, n. 21891 e,
da ultimo, Cass. civ., ord., 10.05.2024, n. 12818).
Va inoltre evidenziato, in questa sede, che l'opposta ha prodotto in giudizio, a riprova della intervenuta cessione, una folta documentazione, che si riporta di seguito:
- il contratto di cessione e la lista crediti ceduti (doc. 4 fascicolo monitorio e doc.
8- prod. opposta);
- l'estratto della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della cessione (doc.
9 - prod. opposta);
- la visura camerale di Intesa LO PA e la relativa iscrizione nel registro delle imprese della cessione dei crediti pro soluto (doc. 7.2 – prod.
opposta);
- certificato camerale storico di (doc. 1 – Controparte_1
prod. opposta);
- visura storica ON PA (doc. 7.1. – prod. opposta);
- visura camerale (doc. 4 – prod. opposta); CP_2
- la raccomandata A/r di cessione (doc. 5 e 6 - fascicolo monitorio);
- rendiconto analitico e integrale del rapporto azionato (doc. 7 – fascicolo monitorio) e i rendiconti annuali del rapporto (docc. 11.1-11.3
– prod. opponente).
Sulla base della documentazione versata in atti, come sopra elencata, si evince che la ha pienamente provato la propria CP_1
legittimazione ad agire in giudizio per il recupero dei crediti oggetto di causa.
Va evidenziato, inoltre, che nel documento pubblicato in Gazzetta
ufficiale (doc.
9 - prod attrice), i crediti oggetto dell'atto di trasferimento vengono individuati sulla base della data in cui è sorto il rapporto obbligatorio, del tipo di operazione di finanziamento bancario, nonché sulla base dell'esistenza di una situazione patologica di inadempimento del debitore ceduto.
L'indicazione di tali criteri rende agevole l'individuazione dei crediti ceduti e, di conseguenza, fonda la legittimazione attiva di . CP_1
Nello stesso senso si è espressa in maniera costante la Corte di cassazione, nei termini sopra evidenziati.
Di conseguenza, vanno considerate prive di pregio le eccezioni sollevate dall'opponente in merito alla mancata accettazione della cessione, in quanto la disciplina in oggetto è disciplinata dalle norme del Testo unico bancario sopra riportate, sulla base delle quali non è necessaria alcuna accettazione in ipotesi di cessione in blocco dei crediti del debitore ceduto.
Invero, come anticipato, ai sensi dell'art. 58 T.U. bancario, al comma 4, è
stabilito che: “Nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 producono gli effetti indicati dall'art. 1264 del Codice civile”.
Vanno inoltre rigettate, in quanto infondate, le eccezioni sollevate dall'opponente in ordine al presunto superamento del tasso soglia, in quanto tali contestazioni risultano estremamente generiche, in mancanza di un qualsivoglia riferimento specifico alle stesse clausole contestate.
Sul punto, va ricordato che la giurisprudenza è costante nel ritenere che “Nelle controversie relative alla spettanza e alla misura degli interessi moratori,
l'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che il debitore che intenda dimostrare l'entità usuraria degli stessi è tenuto a dedurre il tipo contrattuale,
la clausola negoziale relativa agli interessi moratori e quelli applicati in concreto,
l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato e gli
altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento, mentre la controparte dovrà allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto” (Cass. civ.,
sez. un., 18.09.2020, n. 19597).
Nel caso di specie, l'opponente ha indicato esclusivamente il periodo di riferimento considerato e ha riportato la disciplina in tema che si assume violata, obliterando qualsiasi elemento specifico volto a fondare la propria contestazione, come, ad esempio, la misura del superamento degli interessi convenuti rispetto alla soglia legale.
Quanto al credito vantato da parte opposta, questo deve essere considerato pienamente provato, sulla base della folta documentazione prodotta da (cfr. fascicolo monitorio): Controparte_1
1. copia del contratto di prestito personale (doc. 3 – fascicolo monitorio)
con Intesa San Paolo Spa con allegato piano di ammortamento (già
ON Spa – docc. 7.1-7.2);
2. il saldo contabile del rendiconto del rapporto azionato (doc. 7 – fascicolo monitorio) e le voci ivi annotate;
3. la cessione di credito intervenuta con estratto relativo all'elenco dei crediti ceduti (doc. 4 – fascicolo monitorio).
In ultimo, parte opponente censura la fondatezza dell'avversa pretesa anche in relazione al quantum richiesto, poiché nella somma ingiunta non sarebbero considerate le somme già corrisposte in acconto.
Anche tali censure sono prive di pregio, in quanto l'opposta, per tutto quanto già detto, ha pienamente provato il proprio credito, sia con riguardo all'an che al quantum debeatur e ciò è dimostrato, tra l'altro,
dall'estratto conto depositato con certificazione ex art. 50 TUB con lista dei movimenti (doc.
7 - fascicolo monitorio).
Sul punto, va evidenziato che la Cassazione ha stabilito a più riprese che l'estratto conto, che nella fase monitoria è prova idonea a fondare l'emissione dell'ingiunzione di pagamento, ben può assolvere all'onere di provare l'ammontare del credito nel processo a cognizione piena introdotto con l'opposizione ex art. 645 c.p.c. nell'ipotesi in cui le contestazioni dell'opponente siano del tutto generiche (cfr. di recente
Cass. civ. ord., 10.05.2024, n. 12818).
Nel caso di specie, l'opponente si è limitato a contestare la certezza del credito vantato e l'estrema genericità della contestazione, così sollevata, non può essere considerata fondata, in accordo con quanto statuito espressamente dalla Cassazione, nei termini sopra indicati.
Conclusivamente, l'opposizione va rigettata, in quanto infondata e va confermato il decreto ingiuntivo n. 250/2022 emesso dal Tribunale di
Nola in data 01.02.2022.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in base al D.M. 55/2014 e ss. mod., tenuto conto del valore della controversia e dell'attività concretamente espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, prima sezione civile, in persona del Giudice Unico
Dott.ssa Lucia Paura, definitivamente pronunciando nel giudizio civile iscritto a ruolo con il n. di R.G. 1807/2022, così provvede:
- rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 250/2022 emesso dal Tribunale di Nola in data 01.02.2022,
dichiarandolo definitivamente esecutivo;
- condanna l'opponente, il sig. al pagamento in Parte_1
favore dell'opposta, la , in persona del suo Controparte_1
legale rappresentante p.t., delle spese processuali del presente giudizio che liquida come da motivazione in € 1.955,00 per compensi professionali oltre I.V.A., C.P.A. come per legge, se dovute, e spese generali nella misura del 15%.
Così deciso in Nola, lì 10.06.2025
Il Giudice Unico
Dott.ssa Lucia Paura