Decreto 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, decreto 01/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4201/2024
TRIBUNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
Il G.O.P.
Avv. Chiara Malerba
-letti gli atti;
-sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 14/3/25;
-ritenuto che l'eccezione di nullità del ricorso per inesistenza della procura alle liti, formulata dalla difesa della , non possa essere accolta atteso che l'art. 182, comma secondo, Controparte_1
c.p.c. prevede che il giudice, quando rileva la mancanza della procura al difensore oppure un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione ovvero un vizi che ne determina la nullità, assegna alle parti un termine perentorio per la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza o l'assistenza, per il rilascio delle necessarie autorizzazioni ovvero per il rilascio della procura alle liti o per la rinnovazione della stessa. L'osservanza del termine sana i vizi.
Nel caso di specie, pur ritenendo non valida la procura alle liti allegata al ricorso, atteso che nella stessa sebbene si faccia riferimento “al presente giudizio”, probabilmente per mero refuso, si indica quale Autorità Giudiziaria il “Tribunale Amministrativo della Basilicata”, tuttavia il vizio è stato sanato dalla produzione della nuova procura alle liti, depositata in data 12/3/2025.
Va infine evidenziato che si verte in tema di procura inesistente, ogniqualvolta tale atto non sia stato conferito, risulti falso, oppure venga rilasciato da un soggetto diverso da quello che deve essere rappresentato in giudizio;
tali fattispecie non rientrano nel caso in esame, per cui CP_ contrariamente a quanto eccepito dall resistente non può ritenersi inesistente la procura alle liti allegata al ricorso.
Merita invece accoglimento l'eccezione di inammissibilità del ricorso introduttivo del presente procedimento non sussistendone i presupposti richiesti dall'art. 696 c.p.c.
Non vi è l'urgenza rappresentata dalla ricorrente atteso che i beni da sottoporre ad accertamento sicuramente non sono deteriorabili né tanto meno l'accertamento è diretto alla verifica del perfetto funzionamento degli stessi.
Si chiede, inoltre, che il CTU debba verificare che i beni indicati nelle fatture n. 153/2022 e n.
83/2021 siano diversi in quanto portanti numeri seriali diversi, ma nessun documento viene
non sono state prodotte le fatture cui si fa riferimento né tanto meno i documenti di trasporto/consegna dei beni.
P.Q.M.
Rigetta l'eccezione di nullità del ricorso per mancanza di procura, come formulata dalla
[...]
. CP_1
Dichiara l'inammissibilità del ricorso per insussistenza dei presupposti di legge.
Compensa tra le parti spese del procedimento.
Potenza, li 30/3/2025
Il GOP
Avv. Chiara Malerba