Ordinanza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, ordinanza 02/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
La Corte D'Appello di Genova
Terza CIVILE
Riunita in camera di consiglio e composta dai Magistrati:
Dott. Marcello Arturo Castiglione Presidente
Dott. Franco Davini Consigliere
Dott. Giovanna Cannata Consigliere relatore nella causa iscritta al n. 152-1/2025 R.G. promossa da:
(avv. CORTESE MARIO) Parte_1
PARTE APPELLANTE
CONTRO
CP_1
PARTE APPELLATA
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Ritenuto che parte appellante ha formulato istanza di sospensione dell'esecuzione della sentenza del
Tribunale di Savona n. 61 del 24/01/2025 che ha respinto l'opposizione proposta da Parte_1
e per l'effetto ha confermato il decreto ingiuntivo n.341/2024 e, in accoglimento della
[...]
domanda riconvenzionale, lo ha condannato al pagamento di ulteriori €. 10.000, oltre al pagamento delle spese processuali in favore dell'opposta, liquidate in € 8.433,00 per compensi al difensore, oltre oneri fiscali, previdenziali e tariffari (15% spese generali) nella misura di legge;
rilevato che l'istante censura la sentenza deducendo 1) Illogicità ed incongruità della motivazione della sentenza in relazione alla simulazione della convenzione posta alla base dell'impugnato decreto ingiuntivo. 2) Omissione totale di motivazione in ordine alla reiezione dell'eccezione di intervenuta prescrizione del credito o di parte di esso,
- viste le difese delle parti appellate nonché le note scritte depositate da tutte le parti sostitutive dell'udienza del 27/3/2025,
- osserva quanto segue:
La Corte rileva che la nuova formulazione del I comma dell'art. 283 cpc, sostituito dall'art. 3 D Lgs.
10 ottobre 2022 n 149, che si applica alle impugnazioni proposte successivamente al 28.2.2023 (art. 35 D Lgs. 149/2022) statuisce che: “il giudice d'appello, su istanza di parte proposta con
l'impugnazione principale o con quella incidentale, sospende in tutto o in parte l'efficacia esecutiva
o l'esecuzione della sentenza impugnata, con o senza cauzione, se l'impugnazione appare manifestamente fondata o se dall'esecuzione della sentenza può derivare un pregiudizio grave e irreparabile, pur quando la condanna ha ad oggetto il pagamento di una somma di denaro, anche in relazione alla possibilità di insolvenza di una delle parti”.
Si rileva in primo luogo - che a seguito dell'opposizione, il giudice è investito di un'ordinaria causa di cognizione, che ha ad oggetto il merito della pretesa fatta valere dal ricorrente in via monitoria, sicché la sentenza che definisce il giudizio di opposizione è destinata - salvo il caso di rigetto totale
(art. 653, comma primo, c.p.c.) - a sostituirsi al precedente provvedimento, che viene automaticamente meno (cfr. Cass. n. 15378 del 2000; Cass. n. 10704 del 1999), conferendo la sentenza efficacia esecutiva al decreto ingiuntivo opposto, se privo ab origine di clausola di provvisoria esecuzione ovvero se ne sia stato privato in corso di causa con provvedimento di sospensione del giudice dell'opposizione (cfr. Cass. n. 3607 del 1999; Cass. n. 1497 del 1983; Cass.
n. 1041 del 1973);
- che, invece, quando il decreto ingiuntivo opposto sia munito di efficacia esecutiva, come nel caso in esame, il titolo esecutivo è costituito dal decreto ingiuntivo e non dalla sentenza di rigetto dell'opposizione;
- che la sospensione della sentenza è ammissibile soltanto nel caso in cui il titolo esecutivo sia costituito dalla sentenza di rigetto dell'opposizione avverso il decreto ingiuntivo privo di clausola di provvisoria esecuzione e non, quindi, allorquando il titolo esecutivo consista nel decreto ingiuntivo già munito di clausola di provvisoria esecuzione;
- che quindi deve ritenersi inammissibile la sospensione dell'efficacia esecutiva o dell'esecuzione di una sentenza impugnata, la quale abbia rigettato l'opposizione ad un decreto ingiuntivo munito della clausola di provvisoria esecutorietà ex art. 642 c.p.c. (nei confronti del quale non sia poi intervenuta ordinanza di sospensione ai sensi dell'art. 649 c.p.c.), dal momento che l'esecuzione forzata poteva e può essere iniziata e proseguita in forza del solo decreto opposto, costituente ex se titolo esecutivo, senza che a tal fine venga in considerazione l'esecutività della sentenza del Tribunale e la sua incidenza sull'ingiunzione a norma dell'art. 653, 1 comma, c.p.c. (si vedano in questo senso App.
Milano, 22 dicembre 1995 e 9 ottobre 2001, nonchè App. Venezia 25 marzo 1999).
Nel caso in esame l'esecuzione forzata poteva essere intrapresa in forza del solo decreto ingiuntivo opposto e, pertanto, poteva essere iniziata già nel grado pregresso, nel corso della causa di opposizione, quindi l'istanza di sospensione della sentenza, nella parte in cui ha rigettato l'opposizione a decreto ingiuntivo, deve essere dichiarata inammissibile.
Quanto alla istanza avente ad oggetto la pronuncia di condanna al pagamento della somma di €
10.000,00 e delle spese processuali, in ragione della introduzione del principio dell'alternatività in ordine alla sussistenza dei requisiti per l'accoglimento dell'invocata sospensiva (fumus boni iuris e periculum in mora), si osserva che allo stato non emerge l'evidente fondatezza dell'appello in ragione del contenuto della scrittura e degli assegni prodotti né può essere invocata l'eccezione di prescrizione con riguardo alla somma di cui alla condanna, né è stato formulato motivo di appello specifico in ordine alle spese di lite, inoltre non sussiste il presupposto del periculum in mora non avendo la parte istante allegato alcun elemento teso a provare l'effettivo pregiudizio che la parte soccombente dovrebbe sopportare, anche in comparazione con l'eventuale vantaggio di controparte;
P.Q.M.
Rigetta l'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza del Tribunale di Savona
n. 61/2025 del 24/01/2025.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione.
Genova, 28/03/2025
Il Presidente
Dott. Marcello Arturo Castiglione