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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 14/04/2025, n. 943 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 943 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 3469/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, Terza Sezione Civile, in persona del giudice unico dott.ssa Anna
Laura Magliulo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3469/2020 R.G., avente ad oggetto: azione revocatoria ordinaria vertente tra
P.IVA: , in persona della curatrice fallimentare Parte_1 CP_1 P.IVA_1
dott.ssa giusta nomina della curatrice predetta e giusto decreto di autorizzazione Controparte_2 del 22/10/2019 del G.D. dott.ssa V. Vitulano ed elettivamente domiciliata in Sant'AN AT
(NA) via Scafati n.149 presso lo studio dell'avv. Anna Rosanova C.F.: , dalla C.F._1
quale è rappresentato e difeso giusta procura in atti
-attrice
e
nata a [...] il [...] CF Controparte_3 C.F._2 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Danilo Esposito (C.F. C.F._3
con studio in Piano di Sorrento al Corso Italia n. 62, ove è elettettivamente domiciliata;
-convenuta
e
(C.F.: ), domiciliato alla via Filangieri N.8, Vico Equense Controparte_4 C.F._4
(NA);
-convenuto contumace
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve dichiararsi la contumacia del convenuto . Infatti lo stesso non Controparte_4 risulta costituito benché sia stato destinatario di rituale notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio.
Venendo al merito della controversia in esame, si osserva che con azione revocatoria proposta ex art. 1 2901 c.c., il ha convenuto in giudizio innanzi all'intestato Tribunale, il sig. Parte_1 CP_1
e la sig.ra , onde sentire accogliere le seguenti conclusioni: Controparte_4 Controparte_3
“1) accertare e dichiarare che la convenzione solutoria post-matrimoniale, stipulata per atto pubblico per Notaio del 05/08/2015 e trascritto in data 10.08.2015 al n. reg. part.25192 e Per_1 reg. gen. n.31647, è stata posta in essere all'esclusivo fine di sottrarre i predetti beni alle ragioni creditorie dell'odierno attore;
2) sentire, per lo effetto, dichiarare il suddetto atto di disposizione patrimoniale inefficace nei confronti dell'odierno attore quantomeno fino a concorrenza del credito del nella persona della curatrice fallimentare dott.ssa Controparte_5 Controparte_2
verso il debitore sig. a titolo di capitale ed interessi maturati, ed in ogni caso con Controparte_4 ogni conseguenza di legge;
3) in ogni caso, sentire condannare esso convenuto al pagamento di spese
e competenze del giudizio".
Più in particolare, l'odierna parte attrice deduce di essere creditrice nei confronti del sig.
[...]
in ragione di quanto disposto dal Tribunale di Torre Annunziata che, con sentenza n. CP_4
CP_ 358/2019, lo ha condannato al pagamento, in favore del dell'importo di € Parte_1
51.850,00, oltre interessi al tasso convenzionale del 14% annuo dal 16.5.2013 al saldo. Avverso la predetta sentenza, peraltro, proponeva appello dichiarato inammissibile dalla Corte Controparte_4
d'Appello di Napoli (sentenza n. 2469/22 agli atti di causa).
Parte attrice, inoltre, evidenzia che il suddetto giudizio instaurato dinanzi al Tribunale di Torre
Annunziata origina dall'inadempimento contrattuale realizzato dal sig. avverso l'accordo CP_4
transattivo da questi stipulato, in data 2.8.2010, con la S.r.l. Tale accordo transattivo, Pt_1
sottoscritto in calce alla nota spese depositata in atti, riguardava l'importo dovuto da , Controparte_4
in qualità di committente, alla S.r.l. appaltatrice, in adempimento di quanto disposto dal Parte_1 contratto di appalto stipulato tra le stesse parti per la ristrutturazione dell'appartamento di via San
Renato n.23 in Sorrento.
Chiarito quanto innanzi, l'azione revocatoria in scrutinio ha ad oggetto una convenzione post matrimoniale, stipulata per atto pubblico per Notaio del 5.8.2015 e trascritto in data Per_1
10.8.2015 al n. reg. part.25192 e reg. gen. n.31647, con la quale , in ottemperanza Controparte_4 all'accordo di separazione consensuale omologato dal Tribunale di Torre Annunziata in data
26.5.2015, ha ceduto alla ex moglie la proprietà superficiaria Controparte_3 dell'appartamento posto al piano secondo della scala B, interno sei, identificato catastalmente al sub
25, via San Renato n.23, Sorrento, piano 2-S1, int.6, scala B, cat.A2, cl. A2, cl.6, vani 7, R.C. euro
1.120,7, 1 e la proprietà superficiaria del relativo box auto identificato al sub 34, via San Renato n.23,
Sorrento, piano S1, int. O, scala B, cat. C6, cl.5, mq.22, R.C. euro 114,76.
Secondo quanto prospettato dal Fallimento proponente l'azione, il suddetto atto ha determinato un
2 grave pregiudizio per le ragioni creditorie, posto che non residuano altri beni di proprietà del debitore da aggredire e che l'attività di “Cartoleria Sorrento”, recentemente dallo stesso riavviata in
Sant'EL (dopo la chiusura dell'attività “Buffetti” in Sorrento), non potrebbe soddisfare l'ingente somma dovuta alla Curatela Fallimentare.
Si è costituita in giudizio la sig.ra , la quale nel contestare ed impugnare tutto Controparte_3
quanto ex adverso dedotto, ha richiesto il rigetto della domanda avanzata dall'attore poiché infondata in fatto ed in diritto.
A seguito dello scambio delle memorie di cui all'art. 183 c.p.c., la causa è stata istruita attraverso l'esame della documentazione allegata dalle parti. Infine, a scioglimento della riserva assunta il
27.11.2024 per la scadenza dei termini per il deposito degli atti delle parti, ritenuta la causa pienamente istruita e matura per la decisione, lo scrivente magistrato l'ha riservata in decisione, concedendo alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
****
Così ricostruiti i fatti di causa e venendo al merito della decisione, occorre brevemente inquadrare le principali questioni di diritto sottese alla risoluzione della controversia in esame, avendo riguardo alle regole che disciplinano l'azione revocatoria e tenendo in principale considerazione il peculiare onere probatorio che grava sulla parte attrice proponente l'azione.
In primo luogo, dunque, si evidenzia che l'azione in questione è qualificabile quale mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale del creditore volta ad ottenere la declaratoria di inefficacia dell'atto di disposizione patrimoniale realizzato dal debitore in pregiudizio delle sue ragioni di credito. In tal senso, costante giurisprudenza afferma che l'azione revocatoria, essendo diretta a conservare nella sua integrità la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del debitore, ove esperita vittoriosamente, non travolge l'atto di disposizione posto in essere dal debitore, ma determina semplicemente l'inefficacia di esso nei confronti del creditore che l'abbia esperita, per consentire allo stesso di esercitare sul bene oggetto dell'atto l'azione esecutiva per la realizzazione del credito (in tal senso Cass. Civ. 11830/2007).
Nel caso che qui interessa, come già rilevato, l'atto impugnato ha ad oggetto una convenzione con cui le parti hanno provveduto a dare esecuzione agli accordi assunti in sede di separazione consensuale. Come può agevolmente dedursi dalla lettura dell'atto pubblico, infatti, i coniugi con l'accordo di separazione convenivano che l'abitazione coniugale con annesso garage sarebbe stata assegnata alla sig.ra . CP_3
In merito, costante giurisprudenza ammette l'esperibilità dell'azione revocatoria degli atti di disposizione compiuti da un coniuge in adempimento degli accordi di separazione, adducendo
3 argomentazioni idonee a superare finanche l'ostacolo rappresentato dal dettato del terzo comma dell'art. 2901 c.c., il quale dispone che non è soggetto a revoca l'adempimento di un debito scaduto.
La Suprema Corte di Cassazione, infatti, ha chiarito a più riprese che l'atto di disposizione effettuato da un coniuge in favore dell'altro, in ottemperanza ai patti assunti in sede di separazione, è conseguenza di una libera determinazione del coniuge manifestata mediante l'accordo, il quale costituisce esso stesso parte dell'operazione revocabile e non invece fonte di un obbligo idoneo a giustificare l'applicazione dell'art. 2901, terzo comma, cod. civ. (ex multis Cass Civ. 28558/24; Cass.
Civ. 26127/24; Cass. Civ. 21358/20).
Quanto ai presupposti necessari per il vittorioso esperimento dell'azione, l'art. 2901 c.c. richiede espressamente nel soggetto istante la sussistenza della qualità di creditore, la quale va intesa in senso ampio, vale a dire come titolarità di un credito esistente anche se soggetto a termine o condizione, non assumendo rilevanza i requisiti della certezza liquidità ed esigibilità dello stesso (Cass. Civ
10522/2020; Cass. Civ. 11755/2018; Cass. Civ. 3981/2003). Si è sostenuto, inoltre, che anche il credito eventuale, in veste di credito litigioso, è idoneo a determinare - sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione giudiziale in separato giudizio, sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito - l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria, ai sensi dell'art. 2901 c.c., avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore (Cass.
Civ. 25331/23).
Nel caso che ci occupa, peraltro, risulta necessario chiarire se l'atto impugnato sia successivo o antecedente rispetto al sorgere del credito di cui risulta titolare il , posto che l'onere Parte_1
probatorio sullo stesso gravante assume differente connotazione a seconda che si acceda all'una o all'altra ipotesi. A tal proposito, occorre tenere in considerazione che il requisito dell'anteriorità del credito rispetto all'atto impugnato in revocatoria deve essere riscontrato in base al momento in cui il credito stesso insorge e non a quello del suo accertamento giudiziale (Cass. Civ. 19899/23).
Orbene, sulla scorta delle richiamate argomentazioni, deve ritenersi, conformemente a quanto affermato da parte attrice, che l'atto impugnato è da considerarsi realizzato successivamente al sorgere del credito, e ciò in quanto il diritto di credito vantato dalla trova fonte nell'accordo Parte_1 transattivo del 2.8.2010, nonostante il relativo accertamento giudiziale sia avvenuto con la sentenza n. 358/2019 emessa, in favore della Curatela attrice, dal Tribunale di Torre Annunziata. Giova precisare, al riguardo, che con la dichiarazione di fallimento non si determina alcuna vicenda successoria che coinvolge il curatore e la società fallita idonea ad incidere sulla titolarità del credito vantato. Infatti la fallita conserva la propria soggettività giuridica e resta titolare del proprio patrimonio, perdendone però l'amministrazione e la gestione in favore di un pubblico ufficiale (il curatore) che opera sotto il controllo dell'autorità giudiziaria.
4 Ulteriore circostanza da considerare ai fini di una corretta valutazione dell'onere probatorio gravante su parte attrice - sulla base delle regole prospettate dal citato art. 2901 c.c. - è relativa alla gratuità o onerosità dell'atto dispositivo.
Sul punto, la giurisprudenza è ormai costante nell'osservare che l'accordo di separazione personale dei coniugi, contenente attribuzioni patrimoniali, mobiliari o immobiliari, di uno in favore dell'altro
“risponde, di norma, ad un più specifico e più proprio originario spirito di sistemazione dei rapporti tra coniugi in occasione dell'evento “separazione consensuale” che connota l'accordo di una
“tipicità” propria: da un lato questo non ha le connotazioni classiche dell'atto di “donazione” vero
e proprio e, dall'altro, non ha le caratteristiche di un atto di vendita (mancando la previsione di un corrispettivo)". Ai fini dell'art. 2901 c.c., la “tipicità” si colora dei tratti “dell'onerosità” piuttosto che di quelli della “gratuità”, in ragione dell'eventuale ricorrenza - o meno – in concreto, dei connotati di una sistemazione “solutorio-compensativa”, più ampia e complessiva, di tutta la serie di possibili rapporti con significato patrimoniale maturati nel corso della quotidiana convivenza matrimoniale.
In altre parole, “le attribuzioni patrimoniali” possono essere onerose, piuttosto che gratuite, a seconda che trovino o meno la loro ragion d'essere nel dovere di compensare e/o ripagare l'altro coniuge del compimento di una serie di atti a contenuto patrimoniale posti in essere in costanza di matrimonio
(Cass. Civ. n. 10443/19).
Stando all'interpretazione letterale dell'atto impugnato, dunque, deve ritenersi che lo stesso sia caratterizzato dalla gratuità della disposizione patrimoniale, tant'è che sia nella parte riservata agli
“intenti delle parti”, sia nella parte relativa ai “motivi del trasferimento”, si afferma che il trasferimento è effettuato a titolo gratuito. Né, peraltro, la convenuta ha dedotto specifici CP_3 elementi dai quali desumere la natura onerosa dell'atto dispositivo, limitandosi ad affermare che esso avrebbe avuto la funzione di disciplinare “i diritti assistenziali e divisionali del patrimonio”.
In conclusione, deve ritenersi che l'atto di disposizione patrimoniale di cui la società attrice richiede la revocatoria è un atto a titolo gratuito posto in essere successivamente al sorgere del credito.
In tali casi, il richiamato art. 2901 c.c. dispone che oltre al c.d. eventus damni debba essere provata la consapevolezza da parte del debitore (e non anche del terzo) del determinarsi del pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie.
Circa l'elemento oggettivo dell'eventus damni, esso ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, con la conseguenza che grava sul creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia
5 patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni creditorie (Cass. civ. 16221/19).
Orbene, in ragione delle allegazioni della Curatela, può ben dirsi che il trasferimento del diritto di proprietà superficiaria realizzato mediante l'atto impugnato ha senza dubbio diminuito le generali garanzie del credito, determinando pericolo o incertezza per la realizzazione del credito vantato dal
Fallimento, nei termini di una possibile o eventuale infruttuosità di una futura azione esecutiva.
Peraltro, ai fini della valutazione dell'eventus damni, a nulla rileva che sul bene oggetto dell'atto dispositivo sia stata iscritta ipoteca, ancorché di entità tale da assorbirne potenzialmente il valore. Ciò in quanto l'iscrizione ipotecaria non esclude, di per sé, che il creditore agente in revocatoria riesca comunque a recuperare il proprio credito, posto che il creditore ipotecario potrebbe non esercitare la sua garanzia ed inoltre che le iscrizioni ipotecarie possono subire vicende modificative o estintive ad opera sia del debitore che di terzi.
La consapevolezza da parte del debitore circa il pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie (c.d. scientia damni), invece, può pacificamente desumersi dalla conoscenza da parte di Controparte_4 della propria obbligazione assunta nei riguardi della società e nella consapevolezza che l'atto Pt_1 Pt_1 dispositivo posto in essere avrebbe senz'altro determinato una variazione in negativo del suo patrimonio.
Infondata, infine, è l'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta . Invero, l'azione CP_3
revocatoria in scrutinio è stata avanzata nei termini di legge, atteso che al momento della proposizione della domanda giudiziale, notificata in data 10-22.7.2020, non erano ancora decorsi i cinque anni dal compimento dell'atto di cui si richiede la declaratoria d'inefficacia relativa.
Sulla base di tutte le considerazioni sin ora esposte, la domanda proposta va accolta.
Quanto esplicato è reputato sufficiente ai fini della decisione. Nella redazione della motivazione della sentenza, il giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, essendo necessario e sufficiente in base all'articolo
132, n.4, c.p.c. che esponga in maniera concisa gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi ed i rilievi che, seppur non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con il percorso argomentativo seguito (cfr. Cass. Civ., Sez. VI, 17 maggio 2013, n.12123; Cass. Civ., Sez. III, 21 febbraio 2013 n.4346;).
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo secondo i valori medi di cui al D.M. 147/2022 per le cause dal valore indeterminato.
P.Q.M.
6 Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara la contumacia del convenuto;
Controparte_4
CP_
- accoglie la domanda proposta dal e, per l'effetto, dichiara che Parte_1
la convenzione stipulata per atto pubblico per Notaio del 5.8.2015 e trascritto in data Per_1
10.8.2015 al n. reg. part.25192 e reg. gen. n.31647 è inefficace nei confronti dell'odierno attore;
- ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari territorialmente competente di annotare la presente sentenza a margine alla trascrizione dell'atto pubblico suddetto e della domanda giudiziale, con esonero di responsabilità;
- condanna entrambi i convenuti, in solido, al pagamento delle spese e competenze di lite in favore della parte attrice, liquidandole in complessivi Euro 5.300,00, oltre 15% rimborso spese generali,
IVA e CPA.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di competenza.
Così deciso, in Torre Annunziata, lì 11 aprile 2025
Il Giudice
dott.ssa Anna Laura Magliulo
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, Terza Sezione Civile, in persona del giudice unico dott.ssa Anna
Laura Magliulo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3469/2020 R.G., avente ad oggetto: azione revocatoria ordinaria vertente tra
P.IVA: , in persona della curatrice fallimentare Parte_1 CP_1 P.IVA_1
dott.ssa giusta nomina della curatrice predetta e giusto decreto di autorizzazione Controparte_2 del 22/10/2019 del G.D. dott.ssa V. Vitulano ed elettivamente domiciliata in Sant'AN AT
(NA) via Scafati n.149 presso lo studio dell'avv. Anna Rosanova C.F.: , dalla C.F._1
quale è rappresentato e difeso giusta procura in atti
-attrice
e
nata a [...] il [...] CF Controparte_3 C.F._2 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Danilo Esposito (C.F. C.F._3
con studio in Piano di Sorrento al Corso Italia n. 62, ove è elettettivamente domiciliata;
-convenuta
e
(C.F.: ), domiciliato alla via Filangieri N.8, Vico Equense Controparte_4 C.F._4
(NA);
-convenuto contumace
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve dichiararsi la contumacia del convenuto . Infatti lo stesso non Controparte_4 risulta costituito benché sia stato destinatario di rituale notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio.
Venendo al merito della controversia in esame, si osserva che con azione revocatoria proposta ex art. 1 2901 c.c., il ha convenuto in giudizio innanzi all'intestato Tribunale, il sig. Parte_1 CP_1
e la sig.ra , onde sentire accogliere le seguenti conclusioni: Controparte_4 Controparte_3
“1) accertare e dichiarare che la convenzione solutoria post-matrimoniale, stipulata per atto pubblico per Notaio del 05/08/2015 e trascritto in data 10.08.2015 al n. reg. part.25192 e Per_1 reg. gen. n.31647, è stata posta in essere all'esclusivo fine di sottrarre i predetti beni alle ragioni creditorie dell'odierno attore;
2) sentire, per lo effetto, dichiarare il suddetto atto di disposizione patrimoniale inefficace nei confronti dell'odierno attore quantomeno fino a concorrenza del credito del nella persona della curatrice fallimentare dott.ssa Controparte_5 Controparte_2
verso il debitore sig. a titolo di capitale ed interessi maturati, ed in ogni caso con Controparte_4 ogni conseguenza di legge;
3) in ogni caso, sentire condannare esso convenuto al pagamento di spese
e competenze del giudizio".
Più in particolare, l'odierna parte attrice deduce di essere creditrice nei confronti del sig.
[...]
in ragione di quanto disposto dal Tribunale di Torre Annunziata che, con sentenza n. CP_4
CP_ 358/2019, lo ha condannato al pagamento, in favore del dell'importo di € Parte_1
51.850,00, oltre interessi al tasso convenzionale del 14% annuo dal 16.5.2013 al saldo. Avverso la predetta sentenza, peraltro, proponeva appello dichiarato inammissibile dalla Corte Controparte_4
d'Appello di Napoli (sentenza n. 2469/22 agli atti di causa).
Parte attrice, inoltre, evidenzia che il suddetto giudizio instaurato dinanzi al Tribunale di Torre
Annunziata origina dall'inadempimento contrattuale realizzato dal sig. avverso l'accordo CP_4
transattivo da questi stipulato, in data 2.8.2010, con la S.r.l. Tale accordo transattivo, Pt_1
sottoscritto in calce alla nota spese depositata in atti, riguardava l'importo dovuto da , Controparte_4
in qualità di committente, alla S.r.l. appaltatrice, in adempimento di quanto disposto dal Parte_1 contratto di appalto stipulato tra le stesse parti per la ristrutturazione dell'appartamento di via San
Renato n.23 in Sorrento.
Chiarito quanto innanzi, l'azione revocatoria in scrutinio ha ad oggetto una convenzione post matrimoniale, stipulata per atto pubblico per Notaio del 5.8.2015 e trascritto in data Per_1
10.8.2015 al n. reg. part.25192 e reg. gen. n.31647, con la quale , in ottemperanza Controparte_4 all'accordo di separazione consensuale omologato dal Tribunale di Torre Annunziata in data
26.5.2015, ha ceduto alla ex moglie la proprietà superficiaria Controparte_3 dell'appartamento posto al piano secondo della scala B, interno sei, identificato catastalmente al sub
25, via San Renato n.23, Sorrento, piano 2-S1, int.6, scala B, cat.A2, cl. A2, cl.6, vani 7, R.C. euro
1.120,7, 1 e la proprietà superficiaria del relativo box auto identificato al sub 34, via San Renato n.23,
Sorrento, piano S1, int. O, scala B, cat. C6, cl.5, mq.22, R.C. euro 114,76.
Secondo quanto prospettato dal Fallimento proponente l'azione, il suddetto atto ha determinato un
2 grave pregiudizio per le ragioni creditorie, posto che non residuano altri beni di proprietà del debitore da aggredire e che l'attività di “Cartoleria Sorrento”, recentemente dallo stesso riavviata in
Sant'EL (dopo la chiusura dell'attività “Buffetti” in Sorrento), non potrebbe soddisfare l'ingente somma dovuta alla Curatela Fallimentare.
Si è costituita in giudizio la sig.ra , la quale nel contestare ed impugnare tutto Controparte_3
quanto ex adverso dedotto, ha richiesto il rigetto della domanda avanzata dall'attore poiché infondata in fatto ed in diritto.
A seguito dello scambio delle memorie di cui all'art. 183 c.p.c., la causa è stata istruita attraverso l'esame della documentazione allegata dalle parti. Infine, a scioglimento della riserva assunta il
27.11.2024 per la scadenza dei termini per il deposito degli atti delle parti, ritenuta la causa pienamente istruita e matura per la decisione, lo scrivente magistrato l'ha riservata in decisione, concedendo alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
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Così ricostruiti i fatti di causa e venendo al merito della decisione, occorre brevemente inquadrare le principali questioni di diritto sottese alla risoluzione della controversia in esame, avendo riguardo alle regole che disciplinano l'azione revocatoria e tenendo in principale considerazione il peculiare onere probatorio che grava sulla parte attrice proponente l'azione.
In primo luogo, dunque, si evidenzia che l'azione in questione è qualificabile quale mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale del creditore volta ad ottenere la declaratoria di inefficacia dell'atto di disposizione patrimoniale realizzato dal debitore in pregiudizio delle sue ragioni di credito. In tal senso, costante giurisprudenza afferma che l'azione revocatoria, essendo diretta a conservare nella sua integrità la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del debitore, ove esperita vittoriosamente, non travolge l'atto di disposizione posto in essere dal debitore, ma determina semplicemente l'inefficacia di esso nei confronti del creditore che l'abbia esperita, per consentire allo stesso di esercitare sul bene oggetto dell'atto l'azione esecutiva per la realizzazione del credito (in tal senso Cass. Civ. 11830/2007).
Nel caso che qui interessa, come già rilevato, l'atto impugnato ha ad oggetto una convenzione con cui le parti hanno provveduto a dare esecuzione agli accordi assunti in sede di separazione consensuale. Come può agevolmente dedursi dalla lettura dell'atto pubblico, infatti, i coniugi con l'accordo di separazione convenivano che l'abitazione coniugale con annesso garage sarebbe stata assegnata alla sig.ra . CP_3
In merito, costante giurisprudenza ammette l'esperibilità dell'azione revocatoria degli atti di disposizione compiuti da un coniuge in adempimento degli accordi di separazione, adducendo
3 argomentazioni idonee a superare finanche l'ostacolo rappresentato dal dettato del terzo comma dell'art. 2901 c.c., il quale dispone che non è soggetto a revoca l'adempimento di un debito scaduto.
La Suprema Corte di Cassazione, infatti, ha chiarito a più riprese che l'atto di disposizione effettuato da un coniuge in favore dell'altro, in ottemperanza ai patti assunti in sede di separazione, è conseguenza di una libera determinazione del coniuge manifestata mediante l'accordo, il quale costituisce esso stesso parte dell'operazione revocabile e non invece fonte di un obbligo idoneo a giustificare l'applicazione dell'art. 2901, terzo comma, cod. civ. (ex multis Cass Civ. 28558/24; Cass.
Civ. 26127/24; Cass. Civ. 21358/20).
Quanto ai presupposti necessari per il vittorioso esperimento dell'azione, l'art. 2901 c.c. richiede espressamente nel soggetto istante la sussistenza della qualità di creditore, la quale va intesa in senso ampio, vale a dire come titolarità di un credito esistente anche se soggetto a termine o condizione, non assumendo rilevanza i requisiti della certezza liquidità ed esigibilità dello stesso (Cass. Civ
10522/2020; Cass. Civ. 11755/2018; Cass. Civ. 3981/2003). Si è sostenuto, inoltre, che anche il credito eventuale, in veste di credito litigioso, è idoneo a determinare - sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione giudiziale in separato giudizio, sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito - l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria, ai sensi dell'art. 2901 c.c., avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore (Cass.
Civ. 25331/23).
Nel caso che ci occupa, peraltro, risulta necessario chiarire se l'atto impugnato sia successivo o antecedente rispetto al sorgere del credito di cui risulta titolare il , posto che l'onere Parte_1
probatorio sullo stesso gravante assume differente connotazione a seconda che si acceda all'una o all'altra ipotesi. A tal proposito, occorre tenere in considerazione che il requisito dell'anteriorità del credito rispetto all'atto impugnato in revocatoria deve essere riscontrato in base al momento in cui il credito stesso insorge e non a quello del suo accertamento giudiziale (Cass. Civ. 19899/23).
Orbene, sulla scorta delle richiamate argomentazioni, deve ritenersi, conformemente a quanto affermato da parte attrice, che l'atto impugnato è da considerarsi realizzato successivamente al sorgere del credito, e ciò in quanto il diritto di credito vantato dalla trova fonte nell'accordo Parte_1 transattivo del 2.8.2010, nonostante il relativo accertamento giudiziale sia avvenuto con la sentenza n. 358/2019 emessa, in favore della Curatela attrice, dal Tribunale di Torre Annunziata. Giova precisare, al riguardo, che con la dichiarazione di fallimento non si determina alcuna vicenda successoria che coinvolge il curatore e la società fallita idonea ad incidere sulla titolarità del credito vantato. Infatti la fallita conserva la propria soggettività giuridica e resta titolare del proprio patrimonio, perdendone però l'amministrazione e la gestione in favore di un pubblico ufficiale (il curatore) che opera sotto il controllo dell'autorità giudiziaria.
4 Ulteriore circostanza da considerare ai fini di una corretta valutazione dell'onere probatorio gravante su parte attrice - sulla base delle regole prospettate dal citato art. 2901 c.c. - è relativa alla gratuità o onerosità dell'atto dispositivo.
Sul punto, la giurisprudenza è ormai costante nell'osservare che l'accordo di separazione personale dei coniugi, contenente attribuzioni patrimoniali, mobiliari o immobiliari, di uno in favore dell'altro
“risponde, di norma, ad un più specifico e più proprio originario spirito di sistemazione dei rapporti tra coniugi in occasione dell'evento “separazione consensuale” che connota l'accordo di una
“tipicità” propria: da un lato questo non ha le connotazioni classiche dell'atto di “donazione” vero
e proprio e, dall'altro, non ha le caratteristiche di un atto di vendita (mancando la previsione di un corrispettivo)". Ai fini dell'art. 2901 c.c., la “tipicità” si colora dei tratti “dell'onerosità” piuttosto che di quelli della “gratuità”, in ragione dell'eventuale ricorrenza - o meno – in concreto, dei connotati di una sistemazione “solutorio-compensativa”, più ampia e complessiva, di tutta la serie di possibili rapporti con significato patrimoniale maturati nel corso della quotidiana convivenza matrimoniale.
In altre parole, “le attribuzioni patrimoniali” possono essere onerose, piuttosto che gratuite, a seconda che trovino o meno la loro ragion d'essere nel dovere di compensare e/o ripagare l'altro coniuge del compimento di una serie di atti a contenuto patrimoniale posti in essere in costanza di matrimonio
(Cass. Civ. n. 10443/19).
Stando all'interpretazione letterale dell'atto impugnato, dunque, deve ritenersi che lo stesso sia caratterizzato dalla gratuità della disposizione patrimoniale, tant'è che sia nella parte riservata agli
“intenti delle parti”, sia nella parte relativa ai “motivi del trasferimento”, si afferma che il trasferimento è effettuato a titolo gratuito. Né, peraltro, la convenuta ha dedotto specifici CP_3 elementi dai quali desumere la natura onerosa dell'atto dispositivo, limitandosi ad affermare che esso avrebbe avuto la funzione di disciplinare “i diritti assistenziali e divisionali del patrimonio”.
In conclusione, deve ritenersi che l'atto di disposizione patrimoniale di cui la società attrice richiede la revocatoria è un atto a titolo gratuito posto in essere successivamente al sorgere del credito.
In tali casi, il richiamato art. 2901 c.c. dispone che oltre al c.d. eventus damni debba essere provata la consapevolezza da parte del debitore (e non anche del terzo) del determinarsi del pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie.
Circa l'elemento oggettivo dell'eventus damni, esso ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, con la conseguenza che grava sul creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia
5 patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni creditorie (Cass. civ. 16221/19).
Orbene, in ragione delle allegazioni della Curatela, può ben dirsi che il trasferimento del diritto di proprietà superficiaria realizzato mediante l'atto impugnato ha senza dubbio diminuito le generali garanzie del credito, determinando pericolo o incertezza per la realizzazione del credito vantato dal
Fallimento, nei termini di una possibile o eventuale infruttuosità di una futura azione esecutiva.
Peraltro, ai fini della valutazione dell'eventus damni, a nulla rileva che sul bene oggetto dell'atto dispositivo sia stata iscritta ipoteca, ancorché di entità tale da assorbirne potenzialmente il valore. Ciò in quanto l'iscrizione ipotecaria non esclude, di per sé, che il creditore agente in revocatoria riesca comunque a recuperare il proprio credito, posto che il creditore ipotecario potrebbe non esercitare la sua garanzia ed inoltre che le iscrizioni ipotecarie possono subire vicende modificative o estintive ad opera sia del debitore che di terzi.
La consapevolezza da parte del debitore circa il pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie (c.d. scientia damni), invece, può pacificamente desumersi dalla conoscenza da parte di Controparte_4 della propria obbligazione assunta nei riguardi della società e nella consapevolezza che l'atto Pt_1 Pt_1 dispositivo posto in essere avrebbe senz'altro determinato una variazione in negativo del suo patrimonio.
Infondata, infine, è l'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta . Invero, l'azione CP_3
revocatoria in scrutinio è stata avanzata nei termini di legge, atteso che al momento della proposizione della domanda giudiziale, notificata in data 10-22.7.2020, non erano ancora decorsi i cinque anni dal compimento dell'atto di cui si richiede la declaratoria d'inefficacia relativa.
Sulla base di tutte le considerazioni sin ora esposte, la domanda proposta va accolta.
Quanto esplicato è reputato sufficiente ai fini della decisione. Nella redazione della motivazione della sentenza, il giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, essendo necessario e sufficiente in base all'articolo
132, n.4, c.p.c. che esponga in maniera concisa gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi ed i rilievi che, seppur non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con il percorso argomentativo seguito (cfr. Cass. Civ., Sez. VI, 17 maggio 2013, n.12123; Cass. Civ., Sez. III, 21 febbraio 2013 n.4346;).
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo secondo i valori medi di cui al D.M. 147/2022 per le cause dal valore indeterminato.
P.Q.M.
6 Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara la contumacia del convenuto;
Controparte_4
CP_
- accoglie la domanda proposta dal e, per l'effetto, dichiara che Parte_1
la convenzione stipulata per atto pubblico per Notaio del 5.8.2015 e trascritto in data Per_1
10.8.2015 al n. reg. part.25192 e reg. gen. n.31647 è inefficace nei confronti dell'odierno attore;
- ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari territorialmente competente di annotare la presente sentenza a margine alla trascrizione dell'atto pubblico suddetto e della domanda giudiziale, con esonero di responsabilità;
- condanna entrambi i convenuti, in solido, al pagamento delle spese e competenze di lite in favore della parte attrice, liquidandole in complessivi Euro 5.300,00, oltre 15% rimborso spese generali,
IVA e CPA.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di competenza.
Così deciso, in Torre Annunziata, lì 11 aprile 2025
Il Giudice
dott.ssa Anna Laura Magliulo
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