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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 14/07/2025, n. 1194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1194 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Tribunale di Castrovillari in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario Dott. Corrado
Stumpo, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2143 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto OPPOSIZIONE ad Accertamento Tecnico Preventivo vertente:
TRA
(c.f.: - nato il [...] a [...]), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dagli Avv.ti GIORGIO DI LEO e PIETRO DI LEO, con domicilio eletto nello studio del primo in Roseto
Capo Spulico, alla Via Turio, 2,
RICORRENTE
E
CP_
, in p.l.r.p.t. (c.f./p.i: ), rappresentato e difeso dall'Avv. UMBERTO FERRATO con domicilio P.IVA_1 eletto in Cosenza, alla Piazza Loreto, 22/A
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito dell'espletamento dell'Accertamento Tecnico Preventivo (di seguito per brevità ATP) e dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni, l'istante vedendosi riconosciuto invalido senza diritto all'accompagnamento, ha depositato atto dissenso e quindi, con il rispetto dei termini di rito,
l'odierno ricorso, nel quale ha contestato le risultanze della CTU rilevando come lo stesso fosse da considerare quale soggetto al quale andava riconosciuta l'indennità di accompagnamento a causa delle pluripatologie da cui risultava affetto con decorrenza dalla domanda;
richiedeva, conseguentemente, la nomina di Consulente allo scopo di accertare il possesso dei requisiti di natura sanitaria utili al conseguimento della predetta provvidenza. CP_ Si è costituito l' già resistente in ATP, rilevando l'infondatezza delle eccezioni del ricorrente relative alle conclusioni di cui all'elaborato peritale della fase di ATP meritevole di conferma deducendo, ancor prima, il mancato rispetto del termine: a) semestrale per l'espletamento della fase di ATP;
b) entro cui andava effettuata la dichiarazione di dissenso;
b) entro cui andava iscritto il ricorso a seguito del proposto dissenso.
A seguito della rinnovazione della CTU e della nomina del Dott. lo stesso depositava Persona_1 la relazione peritale;
alla odierna udienza le Parti presenti, come da verbale, chiedevano decidersi la causa dopo breve discussione orale.
1. L'opposizione deve ritenersi fondata.
2. Va previamente vagliata l'eccezione sollevata dal resistente in ATP ed afferente al mancato rispetto dei diversi termini posti a carico della ricorrente.
La questione è infondata in quanto emerge documentalmente come il decreto di conclusione delle operazioni peritali risulti essere stato notificato al procuratore di parte ricorrente in data 29.03.2024 laddove l'atto di dissenso risulta essere stato depositato in Cancelleria il successivo 29.04.2024 (lunedì) ossia entro il 30° giorno per come prescrive la norma (IV comma dell'art. 445 bis CPC).
L'opposizione risulta essere introdotta entro il termine di cui al VI° comma dell'art. 445 bis CPC essendo il ricorso stato iscritto il 28.05.2024.
CP_ Va pure disattesa l'eccezione di decadenza dal termine semestrale sollevata dall' atteso che il verbale di vista presso la competente Commissione Medica è stato recapitato in data 13.12.2022 laddove il ricorso per
Accertamento Tecnico Preventivo è stato iscritto il 12.06.2023.
3. Parte ricorrente con il ricorso ha chiesto, opponendosi alle risultanze della procedura di ATP avente il n.
2088/23 RG, accertarsi il diritto all'indennità di accompagnamento.
Ai sensi dell'art. 1 della legge n. 18/80, ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche nei cui confronti le apposite commissioni sanitarie (di cui alla legge 30.3.1971 n. 118) abbiano accertato “...che si trovano nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di un'assistenza continua, è concessa un'indennità di accompagnamento ... [omissis]”
Per consolidato orientamento giurisprudenziale le condizioni previste dall'art. 1 della L. 18/80 per l'attribuzione della indennità in parola consistono, pertanto, alternativamente, nella impossibilità di deambulare autonomamente o nella incapacità di compiere, sempre autonomamente, gli atti quotidiani della vita.
La situazione di non autosufficienza è, dunque, caratterizzata dalla permanenza dell'aiuto fornito dall'accompagnatore per la deambulazione, o dalla quotidianità degli atti che il soggetto non è in grado di compiere da sé; in tale ultimo caso è la cadenza quotidiana che l'atto assume per la propria natura a determinare la permanenza del bisogno, che costituisce la ragione del diritto (Cassazione, 5027/2003;
Cassazione, 13362/2003).
E' stato anche chiarito come non assuma rilevanza ai fini del riconoscimento del beneficio la circostanza che la necessità di un concreto e fattivo aiuto fornito da terzi sia perdurante per l'intera giornata, potendo anche momenti di attesa, qualificabili come assistenza passiva, alternarsi nel corso della giornata a momenti di assistenza attiva, nei quali la prestazione dell'accompagnatore deve concretizzarsi in condotte commissive
(Cassazione, 5783/2003).
Il CTU nominato nel presente Giudizio, Dott. nella relazione scritta depositata, a seguito Per_1 dell'esame del periziando e della documentazione versata in atti, ha riscontrato ed accertato in capo allo stesso i presupposti di carattere sanitario legittimanti il riconoscimento della invocata provvidenza;
ciò con decorrenza dal 27.10.2022 ossia dalla data della presentazione della domanda in via amministrativa.
La relazione della CTU appare ben motivata, dettagliatamente descrittiva delle condizioni della ricorrente quali riscontrate all'esame obiettivo.
L'elaborato appare motivato e non suscettibile di censure, per le anzidette motivazioni, e per questo non ritiene il giudicante di dovere effettuare ulteriori approfondimenti né avanzare richieste di chiarimenti.
La domanda merita, quindi, accoglimento.
4. Le spese di lite (intendendosi per tali quelle della pregressa fase di ATP e quelle della presente fase), seguono la soccombenza così come quelle di CTU, liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta da Parte_1
, con ricorso iscritto a seguito di ATP (n. 2088/23 RG) sulla domanda da questo proposta nei
[...] CP_ confronti dell' , in p.l.r.p.t. così provvede:
- Accoglie l'opposizione, e per l'effetto, la domanda dichiarando ed accertando la sussistenza in capo al ricorrente del presupposto di natura sanitaria afferente alla indennità di accompagnamento con decorrenza dal 27.10.2022;
CP_
- Condanna l' , in p.l.r.p.t., al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di lite liquidate, in €. 2.650,00 oltre accessori di legge;
CP_
- Condanna l' , in p.l.r.p.t., al pagamento delle spese della CTU espletata nella presente fase liquidate con separato provvedimento.
Castrovillari, 14 Luglio 2025 Il G.O.P.
Dott. Corrado Stumpo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Tribunale di Castrovillari in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario Dott. Corrado
Stumpo, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2143 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto OPPOSIZIONE ad Accertamento Tecnico Preventivo vertente:
TRA
(c.f.: - nato il [...] a [...]), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dagli Avv.ti GIORGIO DI LEO e PIETRO DI LEO, con domicilio eletto nello studio del primo in Roseto
Capo Spulico, alla Via Turio, 2,
RICORRENTE
E
CP_
, in p.l.r.p.t. (c.f./p.i: ), rappresentato e difeso dall'Avv. UMBERTO FERRATO con domicilio P.IVA_1 eletto in Cosenza, alla Piazza Loreto, 22/A
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito dell'espletamento dell'Accertamento Tecnico Preventivo (di seguito per brevità ATP) e dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni, l'istante vedendosi riconosciuto invalido senza diritto all'accompagnamento, ha depositato atto dissenso e quindi, con il rispetto dei termini di rito,
l'odierno ricorso, nel quale ha contestato le risultanze della CTU rilevando come lo stesso fosse da considerare quale soggetto al quale andava riconosciuta l'indennità di accompagnamento a causa delle pluripatologie da cui risultava affetto con decorrenza dalla domanda;
richiedeva, conseguentemente, la nomina di Consulente allo scopo di accertare il possesso dei requisiti di natura sanitaria utili al conseguimento della predetta provvidenza. CP_ Si è costituito l' già resistente in ATP, rilevando l'infondatezza delle eccezioni del ricorrente relative alle conclusioni di cui all'elaborato peritale della fase di ATP meritevole di conferma deducendo, ancor prima, il mancato rispetto del termine: a) semestrale per l'espletamento della fase di ATP;
b) entro cui andava effettuata la dichiarazione di dissenso;
b) entro cui andava iscritto il ricorso a seguito del proposto dissenso.
A seguito della rinnovazione della CTU e della nomina del Dott. lo stesso depositava Persona_1 la relazione peritale;
alla odierna udienza le Parti presenti, come da verbale, chiedevano decidersi la causa dopo breve discussione orale.
1. L'opposizione deve ritenersi fondata.
2. Va previamente vagliata l'eccezione sollevata dal resistente in ATP ed afferente al mancato rispetto dei diversi termini posti a carico della ricorrente.
La questione è infondata in quanto emerge documentalmente come il decreto di conclusione delle operazioni peritali risulti essere stato notificato al procuratore di parte ricorrente in data 29.03.2024 laddove l'atto di dissenso risulta essere stato depositato in Cancelleria il successivo 29.04.2024 (lunedì) ossia entro il 30° giorno per come prescrive la norma (IV comma dell'art. 445 bis CPC).
L'opposizione risulta essere introdotta entro il termine di cui al VI° comma dell'art. 445 bis CPC essendo il ricorso stato iscritto il 28.05.2024.
CP_ Va pure disattesa l'eccezione di decadenza dal termine semestrale sollevata dall' atteso che il verbale di vista presso la competente Commissione Medica è stato recapitato in data 13.12.2022 laddove il ricorso per
Accertamento Tecnico Preventivo è stato iscritto il 12.06.2023.
3. Parte ricorrente con il ricorso ha chiesto, opponendosi alle risultanze della procedura di ATP avente il n.
2088/23 RG, accertarsi il diritto all'indennità di accompagnamento.
Ai sensi dell'art. 1 della legge n. 18/80, ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche nei cui confronti le apposite commissioni sanitarie (di cui alla legge 30.3.1971 n. 118) abbiano accertato “...che si trovano nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di un'assistenza continua, è concessa un'indennità di accompagnamento ... [omissis]”
Per consolidato orientamento giurisprudenziale le condizioni previste dall'art. 1 della L. 18/80 per l'attribuzione della indennità in parola consistono, pertanto, alternativamente, nella impossibilità di deambulare autonomamente o nella incapacità di compiere, sempre autonomamente, gli atti quotidiani della vita.
La situazione di non autosufficienza è, dunque, caratterizzata dalla permanenza dell'aiuto fornito dall'accompagnatore per la deambulazione, o dalla quotidianità degli atti che il soggetto non è in grado di compiere da sé; in tale ultimo caso è la cadenza quotidiana che l'atto assume per la propria natura a determinare la permanenza del bisogno, che costituisce la ragione del diritto (Cassazione, 5027/2003;
Cassazione, 13362/2003).
E' stato anche chiarito come non assuma rilevanza ai fini del riconoscimento del beneficio la circostanza che la necessità di un concreto e fattivo aiuto fornito da terzi sia perdurante per l'intera giornata, potendo anche momenti di attesa, qualificabili come assistenza passiva, alternarsi nel corso della giornata a momenti di assistenza attiva, nei quali la prestazione dell'accompagnatore deve concretizzarsi in condotte commissive
(Cassazione, 5783/2003).
Il CTU nominato nel presente Giudizio, Dott. nella relazione scritta depositata, a seguito Per_1 dell'esame del periziando e della documentazione versata in atti, ha riscontrato ed accertato in capo allo stesso i presupposti di carattere sanitario legittimanti il riconoscimento della invocata provvidenza;
ciò con decorrenza dal 27.10.2022 ossia dalla data della presentazione della domanda in via amministrativa.
La relazione della CTU appare ben motivata, dettagliatamente descrittiva delle condizioni della ricorrente quali riscontrate all'esame obiettivo.
L'elaborato appare motivato e non suscettibile di censure, per le anzidette motivazioni, e per questo non ritiene il giudicante di dovere effettuare ulteriori approfondimenti né avanzare richieste di chiarimenti.
La domanda merita, quindi, accoglimento.
4. Le spese di lite (intendendosi per tali quelle della pregressa fase di ATP e quelle della presente fase), seguono la soccombenza così come quelle di CTU, liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta da Parte_1
, con ricorso iscritto a seguito di ATP (n. 2088/23 RG) sulla domanda da questo proposta nei
[...] CP_ confronti dell' , in p.l.r.p.t. così provvede:
- Accoglie l'opposizione, e per l'effetto, la domanda dichiarando ed accertando la sussistenza in capo al ricorrente del presupposto di natura sanitaria afferente alla indennità di accompagnamento con decorrenza dal 27.10.2022;
CP_
- Condanna l' , in p.l.r.p.t., al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di lite liquidate, in €. 2.650,00 oltre accessori di legge;
CP_
- Condanna l' , in p.l.r.p.t., al pagamento delle spese della CTU espletata nella presente fase liquidate con separato provvedimento.
Castrovillari, 14 Luglio 2025 Il G.O.P.
Dott. Corrado Stumpo