Art. 1653. Normativa penale e disciplinare applicabile 1. Gli iscritti nei vari ruoli del personale militare dell'associazione, escluso il personale per l'assistenza spirituale, chiamati in servizio, sono militari e sono sottoposti alle norme della disciplina militare e dei codici penali militari. 2. Le chiamate in servizio e i collocamenti in congedo degli iscritti suddetti sono effettuati dai centri di mobilitazione con provvedimento definitivo. Le chiamate sono disposte con precetto adottato in seguito ad autorizzazione del presidente nazionale. 3. Ai mancanti alla chiamata disposta ai sensi del comma 2 sono applicate le disposizioni penali sancite per i militari. 4. I centri di mobilitazione rendono edotti sia gli aspiranti all'arruolamento, sia gli arruolati precettati, di tale loro stato giuridico e si assicurano, prima di equipaggiarli, della perfetta conoscenza da parte degli stessi delle norme essenziali della disciplina militare.
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9 ottobre 2010
9 ottobre 2010
Giurisprudenza • 36
- 1. Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Lazio, sentenza 24/05/2022, n. 380Provvedimento: […] Sulla base di specifiche disposizioni normative e della giurisprudenza costituzionale e amministrativa riteneva quindi illegittima la iscrizione alla CPDEL per violazione e falsa applicazione degli articoli 1626, 1653 e 1757 del Codice dell'Ordinamento Militare, dell'art. 1 del Regio Decreto 484/1936, dell'art. 2, comma 1, del D.P.R. n. 915 del 23 dicembre 1978 e dell'art. 1760 del d.lgs. 66/2010 chiedendo la disapplicazione da parte di questa Corte dell'Ordinanza n. 4086 del 26/02/1992.Leggi di più...
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