Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/02/2025, n. 1362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1362 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
Il dott. Mauro Impresa, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.r.g. 26566/2018, avente ad oggetto: integrazione corrispettivo di appalto pubblico di servizi e vertente tra
(P.IVA ), rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1 dall'Avvocato Federico Liccardo
Attrice
e
Controparte_1
già
[...] [...]
rappresentata e Controparte_2 difesa dall'Avv. Lucio Perone
Convenuta
CONCLUSIONI
Per l'attrice:
1) dichiarare la fondatezza delle riserve nn. 1, 2, 3, 4 e 5 iscritte al Verbale di Ultimazione dei Lavori con conseguente condanna della convenuta al pagamento dell'importo complessivo di euro 578.804,10, oltre interessi e rivalutazione monetaria sino al soddisfo ovvero nel diverso importo che sarà quantificato in corso di causa anche attraverso apposito incombente istruttorio;
2)dichiarare la fondatezza della riserva n. 6 iscritta al Verbale di Ultimazione dei Lavori con la conseguente dichiarazione, ai sensi dell'art. 16 del contratto di appalto, del diritto alla revisione dei prezzi in misura pari ad euro 31.997,82 in osservanza dei criteri fissati all'art. 7, comma 4, lett. c) e comma 5 del D.lgs. n. 163/2006, ovvero nel diverso importo che
Per la convenuta:
1) rigettare le domande dell'attrice e conseguentemente:
2) in via pregiudiziale e preliminare dichiarare l'incompetenza del Tribunale adito e la conseguente competenza della Sezione
Specializzata del Tribunale delle Imprese di;
CP_2
3) sempre in via pregiudiziale e preliminare dichiarare la giurisdizione del giudice amministrativo in relazione alle riserve nn. 1, 3 e 6;
4) in via pregiudiziale e preliminare, dichiarare la nullità e/o la inammissibilità delle domande formulate dall'attore per le ragioni evidenziate nella comparsa di costituzione;
5) nel merito, dichiarare la infondatezza delle avverse domande, ovvero, in via subordinata, ridurre gli importi richiesti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ha citato in giudizio l' Parte_1 [...]
Controparte_1
per ottenere l'accertamento del diritto ad ottenere
[...]
l'integrazione del corrispettivo ricevuto per l'esecuzione del contratto di appalto pubblicoe la conseguente condanna della convenuta al pagamento dei maggiori compensi.
A sostegno della domanda l'attrice ha dedotto: che con delibera n.
465 del 9.06.2008 la convenuta aveva indetto la gara per l'affidamento triennale del servizio di gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria e presidio degli propri impianti di climatizzazione e dei propri condizionatori autonomi per l'importo complessivo di euro 1.200.000,00 IVA esclusa;
che si era aggiudicata l'appalto; che con il contratto del 18.2.2009 era stato fissato un corrispettivo annuo di euro 281.086,00 oltre IVA;
che ai sensi del combinato disposto degli articoli 23 e 25 del
Capitolato Speciale d'Appalto, le prestazioni di manutenzione straordinaria, non ricomprese nel canone fissato in contratto, avrebbero dovuto essere compensate all'impresa ogni qualvolta il singolo intervento e/o la singola apparecchiatura fosse stata di importo superiore ad Euro 250,00; che spirato il termine triennale previsto in contratto, nelle more della indizione di una nuova gara, la stazione appaltante aveva disposto una prima proroga di durata biennale, e, successivamente, numerose ulteriori proroghe
(cfr. delibere n. 163 del 2.11.2016, 365 del 5.06.2017 e 9 del
4.01.2018), di cui l'ultima con termine finale al 28.02.2018; che il 5.03.2018 era stato emesso il Certificato di Ultimazione dei lavori per attestare il completamento dell'appalto al 28.02.2018; che aveva sottoscritto il certificato con riserva;
che il
19.03.2018 aveva esplicitato le istanze di riconoscimento di maggiori oneri e/o danni con 6 riserve;
che la stazione appaltante, nonostante le numerose e costanti rassicurazioni verbali della Direzione dei Lavori e dei competenti dirigenti, non aveva mai riconosciuto il corrispettivo maturato per le prestazioni extracontrattuali né aveva mai attivato l'istruttoria per la revisione dei prezzi, così come prescritto all'art. 16 del contratto di appalto;
che aveva diritto a ricevere gli importi corrispondenti alla prestazioni extracontratto indicate nelle riserve e la maggiorazione del corrispettivo per la mancata revisione dei prezzi.
L' Controparte_1
si è opposta alle domande ed ha posto in
[...] risalto: che le questioni oggetto delle riserve nn. 1, 3 e 6 rientravano nella giurisdizione del giudice amministrativo;
che trattandosi di contratto di appalto sopra soglia minima comunitaria, la controversia avrebbe dovuto essere proposta dinanzi alla Sezione Specializzata del Tribunale delle Imprese di
Napoli; che i fatti esplicitati nelle riserve nn. 1 (numero impianti da manutenere) e 3 (maggiori costi da oneri di sicurezza) erano noti all'attrice sin dal momento in cui aveva avuto inizio l'esecuzione del contratto;
che i fatti esplicitati nella riserva n. 2 si erano sono verificati nel 2011; che i fatti oggetto della riserva n. 4 si erano verificati all'atto dell'adozione delle varie proroghe resesi necessarie nelle more dell'espletamento del nuovo appalto;
che i fatti oggetto della riserva n. 5 si erano verificati nel 2012; che l'attrice per rispettare l'obbligo di buona fede e la previsione dell'art. 191 del d.p.r. 207/2010 avrebbe dovuto avanzare le riserve tempestivamente e non avendolo fatto era decaduta dalla relativa facoltà; che non era provata l'esecuzione di prestazioni non previste nel contratto;
Ciò detto, va osservato che per giustificare le domande di integrazione del corrispettivo percepito per l'esecuzione dell'appalto la ha richiamato le 6 riserve formulate con Pt_1 la nota del 19.3.2018, documento che elaborato dopo avere firmato con riserva il certificato di ultimazione dei lavori del 5.3.2018.
Queste le riserve contenute nella nota del 19.3.20218:
Riserva n.1 Istanza di riconoscimento del maggior corrispettivo maturato per interventi eseguiti, sin da principio, su un numero di apparecchiature terminali maggiore di quello previsto in contratto e, segnatamente, n. 754 condizionatori e n. 137 fancoils in luogo degli originari n. 280 condizionatori e n. 129 Pt_2
Riserva n.2 Istanza di riconoscimento del maggior corrispettivo maturato in ragione della circostanza che, a far data dal
7.02.2011, alla impresa appaltatrice era ordinato di eseguire le prestazioni oggetto del contratto presso il sito della
[...] piano, originariamente non Controparte_3 previsto in contratto. Tale previsione era disposta all'esito della chiusura dell'edificio al contrario, CP_4 ricompreso tra quelli oggetto della procedura di gara.
Riserva n.3 Istanza riconoscimento degli oneri della sicurezza non previsti in contratto.
Riserva n.4 Istanza di riconoscimento dei maggiori oneri sostenuti a fronte delle proroghe parziali e di breve durata con le quali la stazione appaltante ha inteso assicurare la continuità del servizio dal 31.12.2012 sino al 28.02.2018.
Riserva n.5 Istanza riconoscimento maggiori costi per impiego di nuove tipologie di GAS conformi alle prescrizioni normative medio tempore entrate in vigore nonché dei maggiori oneri di manutenzione sostenuti. Riserva n.6 Istanza adeguamento importo contrattuale ai sensi dell'art. 16 del contratto.
Ciò premesso va affermata la giurisdizione del giudice ordinario con riferimento alla pretese collegate alle riserve 1, 2, 3, 4 e
5.
Si tratta di domande che si collegano alle modalità esecutive del contratto ed in ragione delle quali l'attrice sostiene di avere diritto ad un compenso aggiuntivo rispetto a quello percepito.
Ciò detto, le domande non sono fondate.
In proposito appare decisivo considerare: che il rapporto tra le parti ha avuto origine dal contratto di appalto del 18.2.2009; che il contratto è stato concluso a seguito della delibera 465 del
9.6.2008 con la quale la convenuta ha deciso di affidare il servizio di gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria e presidio degli impianti di climatizzazione e condizionatori in uso presso i suoi complessi operatori ed i suoi servizi;
che il corrispettivo riconosciuto per l'espletamento del servizio espletato è stato determinato in base all'offerta che l'attrice ha presentato il 25.9.2008;
che la durata del contratto è stata fissata in tre anni;
che alla scadenza del triennio, in attesa dell'avvio di un procedimento per la conclusione di un altro contratto di appalto riferito al servizio già affidato all'attrice, la convenuta ha prorogato il contratto fino al marzo 2018;
che la proroga del termine di durata del contratto è avvenuta sulla base di atti formali emessi dalla convenuta nella forma della lettera contratto(vedi proroghe 2.11.2016, del 5.6.2017 e del 4.1.2018 prodotte dall'attrice);
che in tali documenti erano indicate le condizioni economiche da applicare alla proroga;
che le proroghe sono state inviate all'attrice per accettazione e l'attrice le ha accettate(le proroghe prodotte dall'attrice recano tutte la firma per accettazione dell'attrice); che nessuna contestazione risulta mossa dall'attrice alla convenuta prima della comunicazione del 19.3.2018 nella quale sono state formulate le 6 riserve tese al riconoscimento di ulteriori compensi rispetto a quelli percepiti;
che i fatti indicati nelle riserve 1(manutenzione su un numero di impianti superiore a quello previsto)e 3(riconoscimento degli oneri della sicurezza)erano noti all'attrice sin dal momento in cui ha avuto inizio l'esecuzione del contratto;
che l'attività riportata nella riserva 2(manutenzione presso la clinica ostetrica – blocco operatorio 5 piano) ha avuto inizio il
7.2.2011; che i maggiori costi di cui alla riserva 4(impego di nuovi gas conformi alle nuove norme) si sono resi necessari a partire dal
2012;
che l'attrice ha lamentato(riserva 1)di aver eseguito la manutenzione su un numero di impianti maggiore di quello previsto dal contratto senza dimostrare documentalmente il fondamento della richiesta tenuto conto che né il contratto né il capitolato speciale recano l'indicazione del numero delle macchine da manutenere;
che ove gli interventi eseguiti non fossero ricompresi nel contratto l'attrice avrebbe dovuto attivare tempestivamente la procedura per la determinazione del corrispettivo prevista dall'art. 25 del capitolato speciale;
che nessuna richiesta di adeguamento del corrispettivo è stata avanzata;
che nessuna richiesta o riserva è stata vanzata in occasione dell'accettazione delle proroghe;
che l'attrice ha chiesto il riconoscimento degli oneri per la sicurezza sostenendo che nel contratto non erano stati riportati,
che l'art. 131, comma 5, del d.lgs. 163/2006 sanziona con la nullità i contratti di appalto privi dei piani di sicurezza, che l'appalto aveva avuto il suo svolgimento, che si era presunta l'esistenza del piano di sicurezza ed i relativi oneri, che aveva sostenuto dei costi durante i lavori ed aveva presentato un proprio piano operativo di sicurezza;
che i costi per gli oneri della sicurezza e quelli per la predisposizione del piano di sicurezza non sono stati allegati e provati;
che i maggiori oneri conseguenti alla necessità di dare esecuzione al contratto sulla base di proroghe di durata variabile dai 2 ai 4 mesi non sono stati provati;
che anche con riguardoi a tale pretesa rileva le proroghe alla durata del contratto sono state accettate dall'attrice;
che l'impiego di nuovi gas(riserva 5)per rispettare le prescrizioni imposte dalle nuove disposizioni deve ritenersi ricompreso nella manutenzione ordinaria e straordinaria alla quale l'attrice ea tenuta in base al contratto;
che il mutamento della disciplina relativa ai gas degli impianti di condizionamento è intervenuta nel gennaio 2012 e non risulta che l'attrice abbia sollecitato una variante del contratto che considerasse i maggiori costi necessari all'esecuzione del contratto.
Alla luce dei rilievi che precedono deve affermarsi che l'attrice non ha diritto ai compensi di cui alle riserve da 1 a 5.
Quanto agli importi rivendicati per il mancato adeguamento del corrispettivo in presenza di una durata complessiva dei lavori di
9 anni e 2 mesi(riserva 6), va evidenziato che la Suprema Corte ha chiarito che la giurisdizione in ordine alle controversie relative alla clausola di revisione del prezzo negli appalti di opere e servizi pubblici si determina in base al contenuto della clausola dovendo affermarsi la giurisdizione del giudice amministrativo nel caso in cui permanga in capo alla P.A. committente un margine di valutazione discrezionale e sussistendo la giurisdizione del giudice ordinario laddove il contratto individui puntualmente e compiutamente un obbligo della parte pubblica del contratto(cfr.
Cass. Civ., Sez. Un., Ord. nn. 35952/2021, 3335/2022).
Ciò posto, nel contratto, all'art. 16 dedicato alla revisione dei prezzi, è riportato che “è ammessa la revisione dei prezzi ai sensi delle norme e dei regolamenti vigenti ed in particolare dell'art. 115 del d.lgs. 163/06”.
La norma richiamata in contratto prevede che tutti i contratti ad esecuzione periodica o continuativa relativi a servizi o forniture debbono recare una clausola periodica di revisione dei prezzi. La revisione viene operata sulla base di un'istruttoria condotta dai dirigenti responsabili dell'acquisizione di beni e servizi sulla base dei dati di cui all'art. 7, comma 4, lett. c e comma 5.
Alla luce del tenore della clausola deve escludersi che venga in rilievo la verifica in merito all'adempimento di un obbligo contrattuale imposto alla convenuta a cui corrisponde un diritto dell'attrice alla revisione dei prezzi.
Consegue che rispetto a tale domanda va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate con i valori medi previsti dal D.M. 55/214, come aggiornato dal D.M.
147/2022, per le controversie di valore compreso tra euro
520000,01 ed euro 1000000,00.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Pt_1
nei confronti della
[...] [...]
difesa ed Controparte_1 eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta la richiesta di maggiori compensi avanzata dall'attrice in base ai rilievi di cui alle riserve 1, 2, 3,
4 e 5 riportate in citazione;
2) dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario con riferimento alla domanda collegata alla riserva n. 6 riportata in citazione;
3) condanna la al pagamento delle spese del Parte_1 giudizio che liquida in euro 29193,00, oltre rimborso forfettario, cpa ed iva.
Napoli, 9.2.2025
Il Giudice dott. Mauro Impresa