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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 07/10/2025, n. 4323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 4323 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Sezione Ottava Civile
* * * VERBALE DI UDIENZA DI DECISIONE
A SEGUITO DI TRATTAZIONE ORALE ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
* * *
Nel procedimento iscritto al n. 6065-2025 R.G.
* * *
Oggi 7 ottobre 2025 h. 14.30 dinanzi al g.i. designato dott.ssa AN LA compaiono: per parte attrice: avv. PAOLA BRUSA in sost avv. VAJANA MARINA per parte convenuta: nessuno
Il giudice invita le parti alla discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Le parti precisano le conclusioni come segue: parte attrice: richiama le conclusioni in atti
Parte attrice discute la causa richiamando gli atti e il giudice si ritira in camera di consiglio.
All'esito viene data lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in assenza delle parti.
Il giudice unico
AN LA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Sezione Ottava civile
* * *
Il giudice istruttore AN LA, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. RG 6065/2025, promossa da:
elettivamente domiciliata in Palermo alla via Controparte_1
Ventura n. 15 presso lo studio dell'avv. Marina Vajana che la rappresenta e difende come da procura alle liti in atti;
Parte opponente contro
Avv. Giovanni Pezzella con studio in Torino al Corso Vittorio Emanuele II n. 168;
Parte convenuta n.c.
e nei confronti di con domicilio digitale Controparte_2 Email_1
Terza pignorata n.c.
* * *
Oggetto: opposizione ex art. 616 c.p.c. CONCLUSIONI DELLE PARTI
per : “in via preliminare, ritenere e dichiarare legittima e tempestiva la presente CP_1
opposizione e, in accoglimento dell'opposizione, revocare l'ordinanza di assegnazione emessa in data 09/09/2024, nell'ambito del giudizio esecutivo mobiliare presso terzi RGE
5116/2024 del Tribunale di Torino, G.Es. dott.ssa Federica Poggio, di ha avuto CP_1
conoscenza solo a seguito della pec del 23/09/2024 di e, per l'effetto, Controparte_2
dichiarare l'inefficacia del pignoramento presso terzi promosso dall'Avv. Giovanni Pezzella ai danni dell' nonché l'improcedibilità dell'azione Controparte_1
esecutiva, con conseguente ordine al terzo di liberazione delle somme accantonate ovvero all'opposto creditore di restituzione delle somme eventualmente già liquidate dal terzo pignorato ed incassate, oltre interessi dalla data del ricevuto pagamento e fino alla restituzione;
in estremo subordine, nella denegata ipotesi che il Giudicante dovesse ritenere diversamente, stante che la mancata costituzione di nel procedimento R.G.E. n. CP_1
5116/2024 che ha dato luogo all'impugnata ordinanza di assegnazione è stata determinata dall'erroneo e diverso avviso ex art. 543, comma 5, c.p.c., depositato in atti dal creditore procedente ed essendo pacifica la lesione assoluta del diritto di difesa della stessa, a seguito della presente opposizione agli atti esecutivi, in riforma parziale e/o totale dell'ordinanza impugnata, concedere i termini per l'introduzione del merito. Nel merito, ritenere e dichiarare il mancato adempimento, da parte del creditore pignorante, dei nuovi oneri imposti a suo carico dall'art. 543, commi 5 e 6, c.p.c., come novellati dalla L. 26 novembre 2021, n. 206, ovvero la mancata notifica ed il mancato deposito dell'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo nei confronti del debitore e del terzo pignorato per la procedura R.G.E. n. 5116/2024 e conseguentemente l'inefficacia del pignoramento e l'improcedibilità dell'esecuzione forzata.
Per l'effetto, revocare, annullare, dichiarare nulla e/o inefficace e di nessun effetto giuridico l'ordinanza di assegnazione del 09/09/2024 opposta emessa nella procedura R.G.E. n.
5116/2024 e tutti gli atti ad essa presupposti, con condanna del creditore alla restituzione delle somme eventualmente già liquidate dal terzo pignorato ed incassate, oltre interessi dalla data del ricevuto pagamento alla restituzione. In subordine ritenere e dichiarare fondata nel merito la presente opposizione proposta da e conseguentemente ritenere e dichiarare la CP_1
inesistenza del credito per essere stato precedentemente già soddisfatto e, comunque, in subordine la irripetibilità ed illegittimità delle procedure azionate per somme non soddisfatte
(incapienze). In via gradata e senza rinuncia, in accoglimento della svolta opposizione, ridurre le somme oggetto di assegnazione nei termini di cui al motivo n.
4. Con vittoria di spese, diritti e compensi del giudizio e, ove ritenuti sussistenti i presupposti, disporre, altresì, la condanna dell'opponente ex art. 96, comma 3, c.p.c.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Ricostruzione dei fatti di causa.
In data 9 settembre 2024 il g.e. emetteva un'ordinanza di assegnazione emessa nell'ambito del processo esecutivo mobiliare presso terzi RGE 5116/2024 del Tribunale di Torino (doc.2).
Secondo la tesi di parte attrice, il g.e. avrebbe omesso di verificare l'avvenuta comunicazione dell'avviso ex art. 543, comma quinto, c.p.c. alla terza pignorata (tesi sostenute da quest'ultima con pec del 23 settembre 2024 con la quale comunicava ad “di dar corso CP_1
all'ordinanza di assegnazione ancorché viziata per mancata comunicazione preventiva”).
In data 11 ottobre 2024 depositava ricorso ex art. 617 II c.p.c. con istanza di CP_1
sospensione dell'esecuzione ed il g.e. con provvedimento in data 22 gennaio 2025 rigettava tale istanza atteso il venir meno delle esigenze cautelari a fronte dell'intervenuto pagamento da parte della terza pignorata, con assegnazione del termine perentorio di sessanta giorni per l'introduzione del giudizio di merito (doc. 7)
Il provvedimento è stato comunicato ad dalla Cancelleria con pec del giorno 23 gennaio CP_1
2025 (doc. 7a) e la presente opposizione è stata notificata alle convenute in 21 marzo 2025, ossia nel termine perentorio assegnato (scadenza 24 marzo 2025).
2. Avviso ex art. 543, comma quinto, c.p.c.
L'art. 543, comma quinto, c.p.c., nella versione in vigore all'epoca dell'instaurazione del processo esecutivo rge 5116/2024 era il seguente: “il creditore, entro la data dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di pignoramento, notifica al terzo l'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo con indicazione del numero di ruolo della procedura e deposita l'avviso notificato nel fascicolo dell'esecuzione. La mancata notifica dell'avviso o il suo mancato deposito nel fascicolo dell'esecuzione determina l'inefficacia del pignoramento”.
La difesa di (debitore esecutato) ha eccepito l'omessa notificazione ad CP_1 CP_2
dell'avviso di avvenuta iscrizione della causa a ruolo ed il creditore procedente, non
[...]
costituito, non ha provato di aver esperito tale notifica.
Non solo.
Dall'esame del fascicolo dell'esecuzione risulta che l'avviso notificato al terzo prodotto è relativo ad altro procedimento tanto che indica una diversa data nella quale il pignoramento presso terzi era stato iscritto a ruolo presso il Tribunale di Torino, il 28/06/24 anziché quella corretta dell'08/07/2024 (cfr doc. 7 RGE n. 5116-2024) ed un diverso n. Controparte_3
R.G.Es. (rge 5102/2024 anziché rge 116/2024) (cfr. doc.6).
3. Conclusioni.
Attesa l'omessa notifica e l'omesso deposito dell'avviso ex art. 543, comma quinto, c.p.c., la procedura esecutiva rge 5116/2024 avrebbe dovuto essere dichiara inefficace, con la conseguenza che, in accoglimento dell'opposizione, si revoca l'ordinanza di assegnazione emessa in data 9 settembre 2024 dal g.e. e si ordina la restituzione delle somme indebitamente corrisposte dal terzo pignorato al creditore procedente in ottemperanza a tale provvedimento.
Attesa la decisione di cui sopra, non si procede alla valutazione delle restanti doglianze dell'opponente.
4. Spese di lite. Le spese di lite seguono la soccombenza tra debitore esecutato e creditore procedente (art. 91
c.p.c.) e vengono liquidate in dispositivo a norma del d.m. n. 55 del 2014, s.m.i. avuto riguardo alla non elevata difficoltà della causa, all'assenza di istruttoria orale ed alla discussione ex art. 281 sexies c.p.c. (valore di causa da € 1.1001,00 ad € 5.201,00; tariffa media per le prime due fasi e minima per le restanti). Si dispone invece la compensazione integrale delle spese di lite nei confronti della terza pignorata poiché il pagamento è stato disposto sulla base di un provvedimento ex art. 543 c.p.c. in allora valido ed efficace.
La domanda di condanna alla responsabilità aggravata ex art. 96, comma terzo, c.p.c. non merita accoglimento attesa la contumacia del convenuto opposto nel presente giudizio.
p.q.m.
il giudice istruttore in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione,
visto l'art. 281 sexies c.p.c.
- accerta e dichiara l'inefficacia del pignoramento iscritto a ruolo in data 8 luglio 2024 rge
5116/2024 e, per l'effetto, revoca l'ordinanza di assegnazione emessa in data 9 settembre
2024 in tale procedura e dispone la restituzione delle somme corrisposte dal terzo pignorato a favore del creditore procedente in adempimento di tale ordinanza;
visto l'art. 91 c.p.c.;
dichiara tenuta e condanna avv. Giovanni Pezzella al pagamento delle spese processuali a favore di che liquida in complessivi € 1.702,00 (di cui € 425,00 per fase di studio, € CP_1
425,00 per fase introduttiva, € 426,00 per fase istruttoria ed € 426,00 per fase decisionale), oltre accessori di legge come richiesti.
Torino, 7 ottobre 2025.
Il giudice
AN LA
Sezione Ottava Civile
* * * VERBALE DI UDIENZA DI DECISIONE
A SEGUITO DI TRATTAZIONE ORALE ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
* * *
Nel procedimento iscritto al n. 6065-2025 R.G.
* * *
Oggi 7 ottobre 2025 h. 14.30 dinanzi al g.i. designato dott.ssa AN LA compaiono: per parte attrice: avv. PAOLA BRUSA in sost avv. VAJANA MARINA per parte convenuta: nessuno
Il giudice invita le parti alla discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Le parti precisano le conclusioni come segue: parte attrice: richiama le conclusioni in atti
Parte attrice discute la causa richiamando gli atti e il giudice si ritira in camera di consiglio.
All'esito viene data lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in assenza delle parti.
Il giudice unico
AN LA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Sezione Ottava civile
* * *
Il giudice istruttore AN LA, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. RG 6065/2025, promossa da:
elettivamente domiciliata in Palermo alla via Controparte_1
Ventura n. 15 presso lo studio dell'avv. Marina Vajana che la rappresenta e difende come da procura alle liti in atti;
Parte opponente contro
Avv. Giovanni Pezzella con studio in Torino al Corso Vittorio Emanuele II n. 168;
Parte convenuta n.c.
e nei confronti di con domicilio digitale Controparte_2 Email_1
Terza pignorata n.c.
* * *
Oggetto: opposizione ex art. 616 c.p.c. CONCLUSIONI DELLE PARTI
per : “in via preliminare, ritenere e dichiarare legittima e tempestiva la presente CP_1
opposizione e, in accoglimento dell'opposizione, revocare l'ordinanza di assegnazione emessa in data 09/09/2024, nell'ambito del giudizio esecutivo mobiliare presso terzi RGE
5116/2024 del Tribunale di Torino, G.Es. dott.ssa Federica Poggio, di ha avuto CP_1
conoscenza solo a seguito della pec del 23/09/2024 di e, per l'effetto, Controparte_2
dichiarare l'inefficacia del pignoramento presso terzi promosso dall'Avv. Giovanni Pezzella ai danni dell' nonché l'improcedibilità dell'azione Controparte_1
esecutiva, con conseguente ordine al terzo di liberazione delle somme accantonate ovvero all'opposto creditore di restituzione delle somme eventualmente già liquidate dal terzo pignorato ed incassate, oltre interessi dalla data del ricevuto pagamento e fino alla restituzione;
in estremo subordine, nella denegata ipotesi che il Giudicante dovesse ritenere diversamente, stante che la mancata costituzione di nel procedimento R.G.E. n. CP_1
5116/2024 che ha dato luogo all'impugnata ordinanza di assegnazione è stata determinata dall'erroneo e diverso avviso ex art. 543, comma 5, c.p.c., depositato in atti dal creditore procedente ed essendo pacifica la lesione assoluta del diritto di difesa della stessa, a seguito della presente opposizione agli atti esecutivi, in riforma parziale e/o totale dell'ordinanza impugnata, concedere i termini per l'introduzione del merito. Nel merito, ritenere e dichiarare il mancato adempimento, da parte del creditore pignorante, dei nuovi oneri imposti a suo carico dall'art. 543, commi 5 e 6, c.p.c., come novellati dalla L. 26 novembre 2021, n. 206, ovvero la mancata notifica ed il mancato deposito dell'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo nei confronti del debitore e del terzo pignorato per la procedura R.G.E. n. 5116/2024 e conseguentemente l'inefficacia del pignoramento e l'improcedibilità dell'esecuzione forzata.
Per l'effetto, revocare, annullare, dichiarare nulla e/o inefficace e di nessun effetto giuridico l'ordinanza di assegnazione del 09/09/2024 opposta emessa nella procedura R.G.E. n.
5116/2024 e tutti gli atti ad essa presupposti, con condanna del creditore alla restituzione delle somme eventualmente già liquidate dal terzo pignorato ed incassate, oltre interessi dalla data del ricevuto pagamento alla restituzione. In subordine ritenere e dichiarare fondata nel merito la presente opposizione proposta da e conseguentemente ritenere e dichiarare la CP_1
inesistenza del credito per essere stato precedentemente già soddisfatto e, comunque, in subordine la irripetibilità ed illegittimità delle procedure azionate per somme non soddisfatte
(incapienze). In via gradata e senza rinuncia, in accoglimento della svolta opposizione, ridurre le somme oggetto di assegnazione nei termini di cui al motivo n.
4. Con vittoria di spese, diritti e compensi del giudizio e, ove ritenuti sussistenti i presupposti, disporre, altresì, la condanna dell'opponente ex art. 96, comma 3, c.p.c.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Ricostruzione dei fatti di causa.
In data 9 settembre 2024 il g.e. emetteva un'ordinanza di assegnazione emessa nell'ambito del processo esecutivo mobiliare presso terzi RGE 5116/2024 del Tribunale di Torino (doc.2).
Secondo la tesi di parte attrice, il g.e. avrebbe omesso di verificare l'avvenuta comunicazione dell'avviso ex art. 543, comma quinto, c.p.c. alla terza pignorata (tesi sostenute da quest'ultima con pec del 23 settembre 2024 con la quale comunicava ad “di dar corso CP_1
all'ordinanza di assegnazione ancorché viziata per mancata comunicazione preventiva”).
In data 11 ottobre 2024 depositava ricorso ex art. 617 II c.p.c. con istanza di CP_1
sospensione dell'esecuzione ed il g.e. con provvedimento in data 22 gennaio 2025 rigettava tale istanza atteso il venir meno delle esigenze cautelari a fronte dell'intervenuto pagamento da parte della terza pignorata, con assegnazione del termine perentorio di sessanta giorni per l'introduzione del giudizio di merito (doc. 7)
Il provvedimento è stato comunicato ad dalla Cancelleria con pec del giorno 23 gennaio CP_1
2025 (doc. 7a) e la presente opposizione è stata notificata alle convenute in 21 marzo 2025, ossia nel termine perentorio assegnato (scadenza 24 marzo 2025).
2. Avviso ex art. 543, comma quinto, c.p.c.
L'art. 543, comma quinto, c.p.c., nella versione in vigore all'epoca dell'instaurazione del processo esecutivo rge 5116/2024 era il seguente: “il creditore, entro la data dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di pignoramento, notifica al terzo l'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo con indicazione del numero di ruolo della procedura e deposita l'avviso notificato nel fascicolo dell'esecuzione. La mancata notifica dell'avviso o il suo mancato deposito nel fascicolo dell'esecuzione determina l'inefficacia del pignoramento”.
La difesa di (debitore esecutato) ha eccepito l'omessa notificazione ad CP_1 CP_2
dell'avviso di avvenuta iscrizione della causa a ruolo ed il creditore procedente, non
[...]
costituito, non ha provato di aver esperito tale notifica.
Non solo.
Dall'esame del fascicolo dell'esecuzione risulta che l'avviso notificato al terzo prodotto è relativo ad altro procedimento tanto che indica una diversa data nella quale il pignoramento presso terzi era stato iscritto a ruolo presso il Tribunale di Torino, il 28/06/24 anziché quella corretta dell'08/07/2024 (cfr doc. 7 RGE n. 5116-2024) ed un diverso n. Controparte_3
R.G.Es. (rge 5102/2024 anziché rge 116/2024) (cfr. doc.6).
3. Conclusioni.
Attesa l'omessa notifica e l'omesso deposito dell'avviso ex art. 543, comma quinto, c.p.c., la procedura esecutiva rge 5116/2024 avrebbe dovuto essere dichiara inefficace, con la conseguenza che, in accoglimento dell'opposizione, si revoca l'ordinanza di assegnazione emessa in data 9 settembre 2024 dal g.e. e si ordina la restituzione delle somme indebitamente corrisposte dal terzo pignorato al creditore procedente in ottemperanza a tale provvedimento.
Attesa la decisione di cui sopra, non si procede alla valutazione delle restanti doglianze dell'opponente.
4. Spese di lite. Le spese di lite seguono la soccombenza tra debitore esecutato e creditore procedente (art. 91
c.p.c.) e vengono liquidate in dispositivo a norma del d.m. n. 55 del 2014, s.m.i. avuto riguardo alla non elevata difficoltà della causa, all'assenza di istruttoria orale ed alla discussione ex art. 281 sexies c.p.c. (valore di causa da € 1.1001,00 ad € 5.201,00; tariffa media per le prime due fasi e minima per le restanti). Si dispone invece la compensazione integrale delle spese di lite nei confronti della terza pignorata poiché il pagamento è stato disposto sulla base di un provvedimento ex art. 543 c.p.c. in allora valido ed efficace.
La domanda di condanna alla responsabilità aggravata ex art. 96, comma terzo, c.p.c. non merita accoglimento attesa la contumacia del convenuto opposto nel presente giudizio.
p.q.m.
il giudice istruttore in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione,
visto l'art. 281 sexies c.p.c.
- accerta e dichiara l'inefficacia del pignoramento iscritto a ruolo in data 8 luglio 2024 rge
5116/2024 e, per l'effetto, revoca l'ordinanza di assegnazione emessa in data 9 settembre
2024 in tale procedura e dispone la restituzione delle somme corrisposte dal terzo pignorato a favore del creditore procedente in adempimento di tale ordinanza;
visto l'art. 91 c.p.c.;
dichiara tenuta e condanna avv. Giovanni Pezzella al pagamento delle spese processuali a favore di che liquida in complessivi € 1.702,00 (di cui € 425,00 per fase di studio, € CP_1
425,00 per fase introduttiva, € 426,00 per fase istruttoria ed € 426,00 per fase decisionale), oltre accessori di legge come richiesti.
Torino, 7 ottobre 2025.
Il giudice
AN LA