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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 03/06/2025, n. 2748 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2748 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 20702/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo PRESIDENTE
Dott. Daniela Culotta GIUDICE
Dott. Chantal Dameglio GIUDICE REL.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 20702/2023
avente per oggetto: separazione personale promossa da: rappresentata e difesa dall'avv. INSABATO SVEVA MARIA, presso cui ha Parte_1
eletto domicilio come da procura in atti
Parte ricorrente contro rappresentato e difeso dall'avv. GAETINI LAURA e dall'avv. LA ROSA Controparte_1
ROBERTA, presso cui ha eletto domicilio come da procura in atti
Parte resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente
Come da note di precisazione delle conclusioni del 03/10/2024:
1. dichiarare la separazione giudiziale dei coniugi e , con dichiarazione Parte_1 Controparte_1
di addebito al marito;
2. disporre che il padre contribuisca al mantenimento delle figlie mediante il versamento dell'importo mensile di euro 700,00, o altra somma ritenuta di giustizia, da corrispondersi entro il giorno 5 di ciascun
pagina 1 di 10 mese, importo rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese extra come da Protocollo di intesa sottoscritto dal Tribunale di Torino e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino;
3. disporre che il marito provveda a contribuire al mantenimento della moglie attraverso il versamento di un assegno mensile di euro 100,00;
4. disporre che la signora percepisca l'Assegno unico per il nucleo familiare nella misura del Pt_1
100% in ragione della coabitazione delle figlie maggiorenni.
Con vittoria di onorari e spese del presente giudizio, da porsi provvisoriamente a carico dell'Erario
Per parte resistente
Come da foglio di precisazione delle conclusioni del 31/01/2025:
NEL MERITO:
- Rigettare, tutte le domande in fatto ed in diritto della controparte proposte in sede di ricorso per la separazione dei coniugi poiché del tutto infondate in fatto ed in diritto;
- Rigettare l'istanza formulata dalla controparte di acquisizione di file audio fraudolentemente registrati all'insaputa della figlia minore poiché trattasi di reato ex articolo 671 codice penale e pertanto disporre la trasmissione dei presenti gravi fatti in procura;
- Rigettare l'istanza formulata di acquisizione dei file audio fraudolentemente registrati poiché trattasi di prove illecite;
- Rigettare l'istanza formulata di acquisizione dei file audio poiché contraria alle forme stabilite dalla legge per il deposito telematico degli atti e dei documenti e poiché inascoltabili;
- Pronunciare, la separazione personale dei coniugi, e ordinando Controparte_1 Parte_1 all'ufficiale di stato civile competente di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza nell'apposito registro e di eseguire le prescritte annotazioni a margine dell'atto di matrimonio delle parti e le ulteriori incombenze di cui al R.D. 9 luglio 1939 n. 1238, modificato da D.P.R. n. 396 del 3 novembre 2000;
- Nulla disporre in ordine all'assegnazione della casa coniugale non sussistendone i presupposti di legge per l'assegnazione della stessa alla moglie ed alle figlie di cui all'articolo 337 sexies c.c., essendosene la stessa allontanata da maggio 2023, ad avendo cambiato residenza come da documento che si allega;
Per_
- Disporre a titolo di assegno di mantenimento in favore delle figlie ed , l'assegno di Per_1 mantenimento a carico del padre nella misura di € 300,00 (ovvero € 150,00 a figlia);
- Disporre che l'assegno unico, sia corrisposto al 50 % tra i genitori;
Per_
- Disporre che l'indennità di frequenza percepita dalla figlia sia, corrisposta integralmente dalla madre;
pagina 2 di 10 - Nulla disporre a titolo di assegno di mantenimento in favore della moglie in quanto economicamente indipendente a dotata di piena capacità lavorativa
IN VIA ISTRUTTORIA
- ORDINARE ai sensi dell'art. 210 c.p.c. alla convenuta l'esibizione in giudizio, Parte_1 con l'avvertimento che in caso di inadempimento all'ordine di esibizione sarà prevista una pena pecuniaria da 500,00 a 3000,00 € e dall'inadempimento all'ordine di esibizione potranno essere desunti argomenti di prova a norma dell'art. 116, 2° comma, c.p.c.:
a. delle dichiarazioni dei redditi e/o certificazioni uniche degli ultimi tre anni;
b. dell'estratto conto del conto corrente in essere presso comunque del conto corrente di cui CP_2 all'IBAN [...]CC001259, con movimentazione dall'apertura sino ad oggi;
c. dell'estratto conto di tutti i conti correnti, a lei intestati o cointestati con terzi soggetti, con movimentazione degli ultimi tre anni (2020, 2021, 2022);
d. degli estratti conto delle carte bancomat, carte prepagate, postepay Poste Italiane o carte di credito
a lei intestati o cointestati con terze persone, con movimentazione degli ultimi tre anni (2020, 2021,
2022);
e. del contratto di lavoro, comprensivo di orario di lavoro e stipendio medio mensile;
f. registro rilevazione presenze con indicazione degli orari di entrata e di uscita dal mese di gennaio
2023;
g. dei cedolini mensili/buste paga mensili da gennaio ad oggi, e per l'effetto integrare quanto omesso dalla stessa controparte, depositando le buste paga del mese di giugno ed agosto 2023;
h. di tutti gli investimenti mobiliari (libretti postali, deposito titoli in custodia e/o amministrazione) su conti cointestati od intestati singolarmente relativi agli anni 2020, 2021, 2022 e 2023;
i. documentazione attestante il percepimento delle somme a titolo di indennità di frequenza scolastica
Per_ percepita dalla figlia;
l. della documentazione attestante la percezione del TFR;
- ORDINARE ex art. 210 c.p.c. al terzo datore di lavoro , in persona del Controparte_3
legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Via Venezia Giulia 5/A - 20157 - Milano (MI)
l'esibizione in giudizio, con l'avvertimento che in caso di inadempimento all'ordine di esibizione sarà prevista una pena pecuniaria da 250,00 a 1.500,00 €:
- del contratto di lavoro con la dipendente signora Parte_1
- registro rilevazione presenze con indicazione degli orari di entrata e di uscita dal mese di gennaio
2023;
pagina 3 di 10 - di tutte le buste paga relative al rapporto di lavoro con la signora dall'inizio del Parte_1
suddetto rapporto fino alla data odierna, in particolare della mensilità di giugno e di agosto 2023;
- della documentazione attestante la percezione del TFR;
- ORDINARE ex art. 210 c.p.c. al terzo datore di lavoro , in persona del legale CP_4
rappresentante pro tempore, con sede legale in Via Bergamo 43 - 00198 - ROMA (RM), l'esibizione in giudizio, con l'avvertimento che in caso di inadempimento all'ordine di esibizione sarà prevista una pena pecuniaria da 250,00 a 1.500,00 €:
- del contratto di lavoro con la dipendente signora - registro rilevazione presenze con Parte_1
indicazione degli orari di entrata e di uscita dalla data di assunzione;
- di tutte le buste paga relative al rapporto di lavoro con la signora dall'inizio del Parte_1
suddetto rapporto fino alla data odierna;
- ORDINARE ai sensi dell'art. 210 c.p.c. al terzo in persona del legale rappresentante CP_5
pro tempore, con sede legale in BIJLMERDREEF 106 - 1102 CT AMSTERDAM, l'esibizione in giudizio, con l'avvertimento che in caso di inadempimento all'ordine di esibizione sarà prevista una pena pecuniaria da 250,00 a 1.500,00 €:
- dell'estratto conto completo ed integrale del conto corrente intestato alla Sig.ra con Parte_1 movimentazione degli anni 2020, 2021, 2022 e 2023 e comunque dall'apertura dello stesso;
- degli estratti conto delle carte bancomat, carte prepagate, postepay PosteItaliane o carte di credito intestate alla Sig.ra o cointestate con terze persone, con movimentazione degli anni Parte_1
2020, 2021, 2022 e 2023 e comunque dall'apertura delle stesse;
- ORDINARE ai sensi dell'art. 210 c.p.c. al terzo , in persona del legale rappresentante Controparte_6
pro tempore, con sede legale in Viale Europa 190 - 00144 Roma, l'esibizione in giudizio, con
l'avvertimento che in caso di inadempimento all'ordine di esibizione sarà prevista una pena pecuniaria da 250,00 a 1.500,00 €:
- copia dei libretti postali intestati e cointestati alla signora Pt_1
- ORDINARE ai sensi dell'art. 210 c.p.c. al terzo Comando dei Carabinieri di Moncalieri, in persona del Comandante pro tempore, sito in Corso Savona, 19, 10024 Moncalieri TO, l'esibizione in giudizio del verbale redatto a seguito dell'intervento del 27.05.2023;
- DISPORRE la prova per testimoni ed interpello sui seguenti capitoli di prova:
1. vero che la signora in data 27.05.2023 in occasione di un alterco, lasciava la casa Parte_1 coniugale unitamente alle figlie” (interpello e interrogatorio formale);
2. vero che raggiunta telefonicamente, riferiva ad la ferma volontà di Parte_1 Controparte_1
non voler rientrare in casa? (interpello, testi ); Testimone_1
pagina 4 di 10
3. vero che raggiunta telefonicamente la signora pronunciava, nei riguardi del marito, Pt_1
l'espressione, “io ti rovino?”? (interpello, testi ); Testimone_1
4. vero che nei giorni successivi all'allontanamento, tentava, senza esito, di mettersi in Controparte_1 contatto con ?” (interpello, testi e ); Parte_1 Testimone_1 Testimone_2
5. vero che, a seguito del trasferimento, prendeva contatti con e da questa apprendeva Parte_1 che non volesse rientrare nella casa coniugale?” (interpello, testi e Testimone_1 Testimone_3
)
[...]
6. vero il signor , dopo l'allontanamento del nucleo familiare, riferiva di essere turbato ed CP_1 angosciato?” (interpello, testi e ); Testimone_1 Testimone_2
7. vero che la informava di essersi rassegnato al fatto che la moglie non sarebbe Controparte_1
tornata e comunicava la decisione di locare il proprio immobile? (interpello, testi , Testimone_1
e ); Testimone_3 Testimone_2
8. vero che l'immobile veniva locato ad , come da documento che si rammostra al teste? Persona_3
(interpello, testi , , e ); Testimone_1 Testimone_3 Testimone_2
Per_ 9. vero che in data 07.09.2023 la figlia telefonava al padre chiedendo il recapito degli ultimi effetti personali ancora rimasti nella casa coniugale. (interpello, ) Testimone_1
- Nella denegata ipotesi di ammissione delle prove orali formulate dalla controparte, si richiede di essere ammessi alla prova contraria per interpello sui medesimi capi.
IN OGNI CASO
Con vittoria di spese ed onorari di giudizio, oltre e CPA come per legge. Controparte_7
Accogliere tutte le istanze istruttorie proposte dei precedenti scritti difensivi e non accolti con il provvedimento reso ex art. 473 bis 22 cpc.
Per il P.M.
Esprime parere favorevole
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori contraevano matrimonio in Torino il Parte_1 Controparte_1
02/10/2003.
Per_ Dal matrimonio sono nati i figli: il 05/03/2004 ed il 16/01/2006. Per_1
Con ricorso depositato il 24/11/2023, chiedeva a questo Tribunale di Parte_1
pronunciare la separazione personale dei coniugi con addebito della medesima a controparte
Per_ domandando, altresì, l'affidamento esclusivo rafforzato ex art. 337 quater c.c. della minore con collocazione della stessa presso l'abitazione materna con contestuale richiesta di assegnazione della casa familiare. Parte attrice chiedeva, inoltre, la previsione di un contributo al mantenimento a carico di pagina 5 di 10 controparte sia per le figlie, quantificato in euro 900,00 mensili o altra somma ritenuta di giustizia oltre alla ripartizione delle spese straordinarie al 50% come da Protocollo, sia per sé medesima per l'importo mensile di euro 200,00. Parte ricorrente, inoltre, stante la richiesta di affido esclusivo rafforzato, chiedeva la percezione dell'Assegno Unico in via esclusiva ed al 100%. Parte attrice presentava, infine, istanze istruttorie.
Con comparsa di costituzione e risposta del 26/01/2025 si costituiva in giudizio il sig.
esplicando le sue difese e domandando il rigetto delle domande e delle istanze Controparte_1
formulate da controparte. Parte convenuta chiedeva, altresì, di pronunciare la sentenza di separazione Per_ personale dei coniugi affidando, sino alla maggiore età, la minore ad entrambi i genitori con collocazione presso la madre e prevedendo la possibilità di incontri liberi padre-figlia. Parte resistente domandava, inoltre, di nulla disporre in punto assegnazione casa coniugale alla ricorrente e di prevedere a suo carico un contributo al mantenimento delle figlie pari ad euro 150,00 cadauna (300,00 euro complessivi) con suddivisione al 50% dell'Assegno Unico. Parte resistente chiedeva, infine, di nulla disporre a titolo di assegno di mantenimento per parte ricorrente in quanto economicamente indipendente
Per_ e di prevedere la destinazione dell'indennità di frequenza della figlia alla madre. Parte convenuta presentava, altresì, istanze istruttorie.
All'udienza del 15/02/2024 venivano sentite entrambe le parti ed il Giudice, autorizzati i coniugi a vivere separati, si riservava in ordine ai provvedimenti temporanei ed urgenti ed in merito alle ulteriori istanze.
Con ordinanza del 22/02/2024 il Giudice, a scioglimento della riserva assunta, dato atto che le figlie maggiorenni e non ancora economicamente indipendenti vivono con la madre, disponeva a carico di parte resistente un contributo mensile al mantenimento delle figlie di euro 700,00 (350,00 per figlia) oltre alla compartecipazione al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo. Il G.I. prevedeva, altresì, a carico di parte convenuta l'onere di contribuire al mantenimento di parte ricorrente nella somma mensile di euro 100,00 a far data dal deposito del ricorso fissando, altresì, udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale.
In data 07/02/2024 parte ricorrente dava atto del superamento del limite reddituale per l'ammissione al Patrocinio a spese dello Stato e, pertanto, rinunciava a tale beneficio;
il Giudice, di conseguenza, con decreto del 23/02/2024 provvedeva ad effettuare la revoca dell'ammissione di parte attrice al Patrocinio a spese dello Stato.
All'udienza del 03/02/2025 il Giudice, precisate le conclusioni da entrambe le difese, rimetteva la Causa al Collegio per la decisione.
***
pagina 6 di 10 Sulla domanda di separazione
La domanda di separazione appare accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
La stessa narrativa e le argomentazioni difensive svolte dalle parti, prima ancora delle rispettive offerte probatorie, evidenziano insanabili contrasti ed incompatibilità di carattere insorti tra le parti, tali da ritenere provato il venir meno dell'affectio coniugalis; i coniugi infatti vivono separati ormai da tempo e, dal comportamento tenuto nel corso degli anni, dalle difese e dalle domande formulate si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile.
Sulla domanda di addebito
Parte ricorrente ha richiesto addebitarsi la separazione al coniuge, allegando che in data 28.5.2023 la stessa aveva presentato denuncia querela nei confronti del sig. per condotte prevaricatrici e CP_1
violente tenute dal convenuto nel corso del matrimonio, allontanandosi dalla casa coniugale insieme alle figlie nel mese di maggio 2023. La ricorrente ha allegato solo genericamente una serie di condotte che il marito avrebbe attuato ai suoi danni per tutta la durata del matrimonio;
va evidenziato che per il procedimento penale aperto a seguito della denuncia querela, la Procura in sede aveva richiesto l'archiviazione in data 23.10.2023, evidenziando come le condotte denunciate non costituissero veri e propri maltrattamenti quanto fossero piuttosto espressione di una convivenza orami divenuta insostenibile;
a seguito di opposizione alla richiesta di archiviazione presentata dalla persona offesa nulla
è dato sapere circa l'esito del procedimento penale. A ciò si aggiunga che nel corso del presente giudizio le capitolazioni per prova orale dedotte dalla parte ricorrente nel ricorso introduttivo devono confermarsi inammissibili, poiché formulate su circostanze generiche e valutative o comunque valutate dal Giudice delegato superflue ai fini della decisione. Nel caso di specie, non risultano decisivi né sono di per sé soli sufficienti a provare la richiesta di addebito della separazione a carico del coniuge, in mancanza di altre prove – quali prove orali – raccolte nel presente giudizio, i soli atti formatisi in altri procedimenti (sub specie, procedimento penale nel quale il Pubblico Ministero ha richiesto l'archiviazione perché i fatti denunciati non integrano alcuna ipotesi di reato).
Invero, per costante insegnamento giurisprudenziale, trattasi di prove c.d. atipiche, liberamente valutabili dal giudice, purché della cui utilizzazione si fornisca adeguata motivazione e che siano idonee ad offrire elementi di giudizio sufficienti e non smentiti dal raffronto critico con le altre risultanze del processo
(Cass. civ. Sez. I, 15-01-2016, n. 626, Cass. civ. Sez. III, 26-06-2015, n. 13229, Cass. civ. Sez. II, 05-03-
2010, n. 5440, Cass. civ. Sez. II, 25-03-2004, n. 596, (cfr. Cass. civ. Sez. I, 01-09-2015, n. 17392, conf.
Cass. civ. Sez. II, 31-01-2014, n. 2151 e C. 21299/2014).
pagina 7 di 10 Peraltro, con particolare riferimento alle risultanze delle indagini preliminari è stato osservato che “il giudice civile, in mancanza di alcun divieto, può liberamente utilizzare le prove raccolte in un diverso giudizio tra le stesse o tra altre parti, e può anche avvalersi delle risultanze derivanti dagli atti delle indagini preliminari svolte in sede penale, le quali possono anche essere sufficienti a formare il convincimento del giudice, la cui motivazione non è sindacabile in sede di legittimità quando la valutazione compiuta sia stata estesa anche a tutte le successive risultanze probatorie e non si sia limitata ad un apprezzamento della sola prova formatasi nel procedimento penale” (cfr, in particolare,
Cass. civ. Sez. II, 31-01-2014, n. 2151).
Nel caso di specie, in particolare, non può fondarsi la decisione in ordine alla richiesta di addebito esclusivamente sulla base delle allegazioni di parte ricorrente, rimaste sfornite di prova e pertanto la richiesta di addebito avanzata da parte ricorrente va rigettata.
Sul contributo al mantenimento delle figlie maggiorenni ma non ancora economicamente autosufficienti e sul contributo al mantenimento del coniuge
Devono certamente essere confermati i provvedimenti assunti in via interinale dal Giudice Relatore nell'ordinanza ex art. 473 bis.22 c.p.c. del 22.2.2024 atteso che non risultano medio tempore mutate le condizioni dei coniugi – come già valutate in quella sede – né sono stati dalle parti dedotti e provati fatti nuovi sopravvenuti tali da giustificare una revisione di quelle statuizioni.
In particolare, con riferimento alla situazione reddituale delle parti come evidenziata nel provvedimento provvisorio, il Collegio ritiene di aderire a quanto evidenziato nell'ordinanza ex art. bis 22 c.p.c. alla luce del confronto tra la situazione economica reddituale di parte ricorrente e di parte resistente, allo stato rimasta uguale a quella in allora valutata.
Per_ Deve pertanto essere confermato che il padre contribuisca al mantenimento delle figlie ed Per_1
nella misura pari a 700,00 euro mensili (350,00 euro a figlia), oltre alla partecipazione delle spese extra nella misura del 50 % ciascuno, tenuto conto dei tempi di permanenza delle figlie presso il padre (al momento pressoché nulli e senza alcun pernottamento).
Deve altresì confermarsi la previsione che il resistente contribuisca al mantenimento della sig.ra Pt_1
nella misura di 100,00 euro mensili, importo ritenuto congruo stante la capacità lavorativa della ricorrete e della ormai maggiore età delle figlie, circostanza questa che le consentirà un incremento delle ore lavorative.
Le statuizioni di cui all'ordinanza suddetta devono dunque essere riportate anche nel dispositivo della presente sentenza.
Con riferimento alla percezione dell'A.U.U. per le figlie, il Tribunale ritiene che non vi siano ragioni per derogare alla previsione che lo stesso sia percepito nella misura del 50 % per ciascun genitore.
pagina 8 di 10 Istanze istruttorie
Il Collegio, quanto alle richieste istruttorie per interpello e testi di parte resistente, ritiene che le stesse siano irrilevanti ed inammissibili rispetto al quadro probatorio già in atti, come già valutate dal Giudice
Delegato, valutazione che si condivide in questa sede. Parimenti, appaiono superflui i richiesti ordini di esibizione ex art 210 c.p.c. avanzati da parte convenuta, avendo il Collegio già sufficienti elementi a disposizione per la valutazione della situazione economica delle parti.
Spese di lite
Le spese vengono compensate tra le parti, stante la soccombenza di parte ricorrente in punto richiesta di addebito e di assegnazione dell'assegno unico universale e la soccombenza di parte resistente in punto mantenimento delle figlie e della moglie.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, nella contumacia della parte resistente, pronuncia la separazione personale dei coniugi , ai sensi Parte_1 Controparte_1 dell'art. 151 co. 1 c.c., rigetta la richiesta di addebito;
Per_ dà atto che le figlie ed , maggiorenni ma non ancora economicamente autosufficienti, vivono Per_1
presso la madre;
dispone che corrisponda a a titolo di contributo al Controparte_1 Parte_1
Per_ mantenimento delle figlie ed , entro il 5 di ogni mese ed a partire dal mese di deposito del Per_1
ricorso (novembre 2023), l'assegno di € 700,00, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat, oltre al 50% delle spese mediche non coperte dal s.s.n., scolastiche, sportive e ricreative necessitate o previamente concordate e successivamente documentate, trovando applicazione in caso di disaccordo, il protocollo in uso presso il Tribunale di Torino.
dispone che , a decorrere dalla pubblicazione della presente sentenza (fermo per Controparte_1 il passato l'assegno come stabilito con l'ordinanza ex art 473 bis 22 c.p.c. con la rivalutazione Istat maturata), contribuisca al mantenimento di versando in suo favore, entro il Parte_1 giorno 5 di ogni mese, l'assegno periodico di € 100,00, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat;
compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 11/04/2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dr. Chantal Dameglio Dr. Alberto Tetamo pagina 9 di 10 Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo PRESIDENTE
Dott. Daniela Culotta GIUDICE
Dott. Chantal Dameglio GIUDICE REL.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 20702/2023
avente per oggetto: separazione personale promossa da: rappresentata e difesa dall'avv. INSABATO SVEVA MARIA, presso cui ha Parte_1
eletto domicilio come da procura in atti
Parte ricorrente contro rappresentato e difeso dall'avv. GAETINI LAURA e dall'avv. LA ROSA Controparte_1
ROBERTA, presso cui ha eletto domicilio come da procura in atti
Parte resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente
Come da note di precisazione delle conclusioni del 03/10/2024:
1. dichiarare la separazione giudiziale dei coniugi e , con dichiarazione Parte_1 Controparte_1
di addebito al marito;
2. disporre che il padre contribuisca al mantenimento delle figlie mediante il versamento dell'importo mensile di euro 700,00, o altra somma ritenuta di giustizia, da corrispondersi entro il giorno 5 di ciascun
pagina 1 di 10 mese, importo rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese extra come da Protocollo di intesa sottoscritto dal Tribunale di Torino e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino;
3. disporre che il marito provveda a contribuire al mantenimento della moglie attraverso il versamento di un assegno mensile di euro 100,00;
4. disporre che la signora percepisca l'Assegno unico per il nucleo familiare nella misura del Pt_1
100% in ragione della coabitazione delle figlie maggiorenni.
Con vittoria di onorari e spese del presente giudizio, da porsi provvisoriamente a carico dell'Erario
Per parte resistente
Come da foglio di precisazione delle conclusioni del 31/01/2025:
NEL MERITO:
- Rigettare, tutte le domande in fatto ed in diritto della controparte proposte in sede di ricorso per la separazione dei coniugi poiché del tutto infondate in fatto ed in diritto;
- Rigettare l'istanza formulata dalla controparte di acquisizione di file audio fraudolentemente registrati all'insaputa della figlia minore poiché trattasi di reato ex articolo 671 codice penale e pertanto disporre la trasmissione dei presenti gravi fatti in procura;
- Rigettare l'istanza formulata di acquisizione dei file audio fraudolentemente registrati poiché trattasi di prove illecite;
- Rigettare l'istanza formulata di acquisizione dei file audio poiché contraria alle forme stabilite dalla legge per il deposito telematico degli atti e dei documenti e poiché inascoltabili;
- Pronunciare, la separazione personale dei coniugi, e ordinando Controparte_1 Parte_1 all'ufficiale di stato civile competente di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza nell'apposito registro e di eseguire le prescritte annotazioni a margine dell'atto di matrimonio delle parti e le ulteriori incombenze di cui al R.D. 9 luglio 1939 n. 1238, modificato da D.P.R. n. 396 del 3 novembre 2000;
- Nulla disporre in ordine all'assegnazione della casa coniugale non sussistendone i presupposti di legge per l'assegnazione della stessa alla moglie ed alle figlie di cui all'articolo 337 sexies c.c., essendosene la stessa allontanata da maggio 2023, ad avendo cambiato residenza come da documento che si allega;
Per_
- Disporre a titolo di assegno di mantenimento in favore delle figlie ed , l'assegno di Per_1 mantenimento a carico del padre nella misura di € 300,00 (ovvero € 150,00 a figlia);
- Disporre che l'assegno unico, sia corrisposto al 50 % tra i genitori;
Per_
- Disporre che l'indennità di frequenza percepita dalla figlia sia, corrisposta integralmente dalla madre;
pagina 2 di 10 - Nulla disporre a titolo di assegno di mantenimento in favore della moglie in quanto economicamente indipendente a dotata di piena capacità lavorativa
IN VIA ISTRUTTORIA
- ORDINARE ai sensi dell'art. 210 c.p.c. alla convenuta l'esibizione in giudizio, Parte_1 con l'avvertimento che in caso di inadempimento all'ordine di esibizione sarà prevista una pena pecuniaria da 500,00 a 3000,00 € e dall'inadempimento all'ordine di esibizione potranno essere desunti argomenti di prova a norma dell'art. 116, 2° comma, c.p.c.:
a. delle dichiarazioni dei redditi e/o certificazioni uniche degli ultimi tre anni;
b. dell'estratto conto del conto corrente in essere presso comunque del conto corrente di cui CP_2 all'IBAN [...]CC001259, con movimentazione dall'apertura sino ad oggi;
c. dell'estratto conto di tutti i conti correnti, a lei intestati o cointestati con terzi soggetti, con movimentazione degli ultimi tre anni (2020, 2021, 2022);
d. degli estratti conto delle carte bancomat, carte prepagate, postepay Poste Italiane o carte di credito
a lei intestati o cointestati con terze persone, con movimentazione degli ultimi tre anni (2020, 2021,
2022);
e. del contratto di lavoro, comprensivo di orario di lavoro e stipendio medio mensile;
f. registro rilevazione presenze con indicazione degli orari di entrata e di uscita dal mese di gennaio
2023;
g. dei cedolini mensili/buste paga mensili da gennaio ad oggi, e per l'effetto integrare quanto omesso dalla stessa controparte, depositando le buste paga del mese di giugno ed agosto 2023;
h. di tutti gli investimenti mobiliari (libretti postali, deposito titoli in custodia e/o amministrazione) su conti cointestati od intestati singolarmente relativi agli anni 2020, 2021, 2022 e 2023;
i. documentazione attestante il percepimento delle somme a titolo di indennità di frequenza scolastica
Per_ percepita dalla figlia;
l. della documentazione attestante la percezione del TFR;
- ORDINARE ex art. 210 c.p.c. al terzo datore di lavoro , in persona del Controparte_3
legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Via Venezia Giulia 5/A - 20157 - Milano (MI)
l'esibizione in giudizio, con l'avvertimento che in caso di inadempimento all'ordine di esibizione sarà prevista una pena pecuniaria da 250,00 a 1.500,00 €:
- del contratto di lavoro con la dipendente signora Parte_1
- registro rilevazione presenze con indicazione degli orari di entrata e di uscita dal mese di gennaio
2023;
pagina 3 di 10 - di tutte le buste paga relative al rapporto di lavoro con la signora dall'inizio del Parte_1
suddetto rapporto fino alla data odierna, in particolare della mensilità di giugno e di agosto 2023;
- della documentazione attestante la percezione del TFR;
- ORDINARE ex art. 210 c.p.c. al terzo datore di lavoro , in persona del legale CP_4
rappresentante pro tempore, con sede legale in Via Bergamo 43 - 00198 - ROMA (RM), l'esibizione in giudizio, con l'avvertimento che in caso di inadempimento all'ordine di esibizione sarà prevista una pena pecuniaria da 250,00 a 1.500,00 €:
- del contratto di lavoro con la dipendente signora - registro rilevazione presenze con Parte_1
indicazione degli orari di entrata e di uscita dalla data di assunzione;
- di tutte le buste paga relative al rapporto di lavoro con la signora dall'inizio del Parte_1
suddetto rapporto fino alla data odierna;
- ORDINARE ai sensi dell'art. 210 c.p.c. al terzo in persona del legale rappresentante CP_5
pro tempore, con sede legale in BIJLMERDREEF 106 - 1102 CT AMSTERDAM, l'esibizione in giudizio, con l'avvertimento che in caso di inadempimento all'ordine di esibizione sarà prevista una pena pecuniaria da 250,00 a 1.500,00 €:
- dell'estratto conto completo ed integrale del conto corrente intestato alla Sig.ra con Parte_1 movimentazione degli anni 2020, 2021, 2022 e 2023 e comunque dall'apertura dello stesso;
- degli estratti conto delle carte bancomat, carte prepagate, postepay PosteItaliane o carte di credito intestate alla Sig.ra o cointestate con terze persone, con movimentazione degli anni Parte_1
2020, 2021, 2022 e 2023 e comunque dall'apertura delle stesse;
- ORDINARE ai sensi dell'art. 210 c.p.c. al terzo , in persona del legale rappresentante Controparte_6
pro tempore, con sede legale in Viale Europa 190 - 00144 Roma, l'esibizione in giudizio, con
l'avvertimento che in caso di inadempimento all'ordine di esibizione sarà prevista una pena pecuniaria da 250,00 a 1.500,00 €:
- copia dei libretti postali intestati e cointestati alla signora Pt_1
- ORDINARE ai sensi dell'art. 210 c.p.c. al terzo Comando dei Carabinieri di Moncalieri, in persona del Comandante pro tempore, sito in Corso Savona, 19, 10024 Moncalieri TO, l'esibizione in giudizio del verbale redatto a seguito dell'intervento del 27.05.2023;
- DISPORRE la prova per testimoni ed interpello sui seguenti capitoli di prova:
1. vero che la signora in data 27.05.2023 in occasione di un alterco, lasciava la casa Parte_1 coniugale unitamente alle figlie” (interpello e interrogatorio formale);
2. vero che raggiunta telefonicamente, riferiva ad la ferma volontà di Parte_1 Controparte_1
non voler rientrare in casa? (interpello, testi ); Testimone_1
pagina 4 di 10
3. vero che raggiunta telefonicamente la signora pronunciava, nei riguardi del marito, Pt_1
l'espressione, “io ti rovino?”? (interpello, testi ); Testimone_1
4. vero che nei giorni successivi all'allontanamento, tentava, senza esito, di mettersi in Controparte_1 contatto con ?” (interpello, testi e ); Parte_1 Testimone_1 Testimone_2
5. vero che, a seguito del trasferimento, prendeva contatti con e da questa apprendeva Parte_1 che non volesse rientrare nella casa coniugale?” (interpello, testi e Testimone_1 Testimone_3
)
[...]
6. vero il signor , dopo l'allontanamento del nucleo familiare, riferiva di essere turbato ed CP_1 angosciato?” (interpello, testi e ); Testimone_1 Testimone_2
7. vero che la informava di essersi rassegnato al fatto che la moglie non sarebbe Controparte_1
tornata e comunicava la decisione di locare il proprio immobile? (interpello, testi , Testimone_1
e ); Testimone_3 Testimone_2
8. vero che l'immobile veniva locato ad , come da documento che si rammostra al teste? Persona_3
(interpello, testi , , e ); Testimone_1 Testimone_3 Testimone_2
Per_ 9. vero che in data 07.09.2023 la figlia telefonava al padre chiedendo il recapito degli ultimi effetti personali ancora rimasti nella casa coniugale. (interpello, ) Testimone_1
- Nella denegata ipotesi di ammissione delle prove orali formulate dalla controparte, si richiede di essere ammessi alla prova contraria per interpello sui medesimi capi.
IN OGNI CASO
Con vittoria di spese ed onorari di giudizio, oltre e CPA come per legge. Controparte_7
Accogliere tutte le istanze istruttorie proposte dei precedenti scritti difensivi e non accolti con il provvedimento reso ex art. 473 bis 22 cpc.
Per il P.M.
Esprime parere favorevole
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori contraevano matrimonio in Torino il Parte_1 Controparte_1
02/10/2003.
Per_ Dal matrimonio sono nati i figli: il 05/03/2004 ed il 16/01/2006. Per_1
Con ricorso depositato il 24/11/2023, chiedeva a questo Tribunale di Parte_1
pronunciare la separazione personale dei coniugi con addebito della medesima a controparte
Per_ domandando, altresì, l'affidamento esclusivo rafforzato ex art. 337 quater c.c. della minore con collocazione della stessa presso l'abitazione materna con contestuale richiesta di assegnazione della casa familiare. Parte attrice chiedeva, inoltre, la previsione di un contributo al mantenimento a carico di pagina 5 di 10 controparte sia per le figlie, quantificato in euro 900,00 mensili o altra somma ritenuta di giustizia oltre alla ripartizione delle spese straordinarie al 50% come da Protocollo, sia per sé medesima per l'importo mensile di euro 200,00. Parte ricorrente, inoltre, stante la richiesta di affido esclusivo rafforzato, chiedeva la percezione dell'Assegno Unico in via esclusiva ed al 100%. Parte attrice presentava, infine, istanze istruttorie.
Con comparsa di costituzione e risposta del 26/01/2025 si costituiva in giudizio il sig.
esplicando le sue difese e domandando il rigetto delle domande e delle istanze Controparte_1
formulate da controparte. Parte convenuta chiedeva, altresì, di pronunciare la sentenza di separazione Per_ personale dei coniugi affidando, sino alla maggiore età, la minore ad entrambi i genitori con collocazione presso la madre e prevedendo la possibilità di incontri liberi padre-figlia. Parte resistente domandava, inoltre, di nulla disporre in punto assegnazione casa coniugale alla ricorrente e di prevedere a suo carico un contributo al mantenimento delle figlie pari ad euro 150,00 cadauna (300,00 euro complessivi) con suddivisione al 50% dell'Assegno Unico. Parte resistente chiedeva, infine, di nulla disporre a titolo di assegno di mantenimento per parte ricorrente in quanto economicamente indipendente
Per_ e di prevedere la destinazione dell'indennità di frequenza della figlia alla madre. Parte convenuta presentava, altresì, istanze istruttorie.
All'udienza del 15/02/2024 venivano sentite entrambe le parti ed il Giudice, autorizzati i coniugi a vivere separati, si riservava in ordine ai provvedimenti temporanei ed urgenti ed in merito alle ulteriori istanze.
Con ordinanza del 22/02/2024 il Giudice, a scioglimento della riserva assunta, dato atto che le figlie maggiorenni e non ancora economicamente indipendenti vivono con la madre, disponeva a carico di parte resistente un contributo mensile al mantenimento delle figlie di euro 700,00 (350,00 per figlia) oltre alla compartecipazione al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo. Il G.I. prevedeva, altresì, a carico di parte convenuta l'onere di contribuire al mantenimento di parte ricorrente nella somma mensile di euro 100,00 a far data dal deposito del ricorso fissando, altresì, udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale.
In data 07/02/2024 parte ricorrente dava atto del superamento del limite reddituale per l'ammissione al Patrocinio a spese dello Stato e, pertanto, rinunciava a tale beneficio;
il Giudice, di conseguenza, con decreto del 23/02/2024 provvedeva ad effettuare la revoca dell'ammissione di parte attrice al Patrocinio a spese dello Stato.
All'udienza del 03/02/2025 il Giudice, precisate le conclusioni da entrambe le difese, rimetteva la Causa al Collegio per la decisione.
***
pagina 6 di 10 Sulla domanda di separazione
La domanda di separazione appare accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
La stessa narrativa e le argomentazioni difensive svolte dalle parti, prima ancora delle rispettive offerte probatorie, evidenziano insanabili contrasti ed incompatibilità di carattere insorti tra le parti, tali da ritenere provato il venir meno dell'affectio coniugalis; i coniugi infatti vivono separati ormai da tempo e, dal comportamento tenuto nel corso degli anni, dalle difese e dalle domande formulate si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile.
Sulla domanda di addebito
Parte ricorrente ha richiesto addebitarsi la separazione al coniuge, allegando che in data 28.5.2023 la stessa aveva presentato denuncia querela nei confronti del sig. per condotte prevaricatrici e CP_1
violente tenute dal convenuto nel corso del matrimonio, allontanandosi dalla casa coniugale insieme alle figlie nel mese di maggio 2023. La ricorrente ha allegato solo genericamente una serie di condotte che il marito avrebbe attuato ai suoi danni per tutta la durata del matrimonio;
va evidenziato che per il procedimento penale aperto a seguito della denuncia querela, la Procura in sede aveva richiesto l'archiviazione in data 23.10.2023, evidenziando come le condotte denunciate non costituissero veri e propri maltrattamenti quanto fossero piuttosto espressione di una convivenza orami divenuta insostenibile;
a seguito di opposizione alla richiesta di archiviazione presentata dalla persona offesa nulla
è dato sapere circa l'esito del procedimento penale. A ciò si aggiunga che nel corso del presente giudizio le capitolazioni per prova orale dedotte dalla parte ricorrente nel ricorso introduttivo devono confermarsi inammissibili, poiché formulate su circostanze generiche e valutative o comunque valutate dal Giudice delegato superflue ai fini della decisione. Nel caso di specie, non risultano decisivi né sono di per sé soli sufficienti a provare la richiesta di addebito della separazione a carico del coniuge, in mancanza di altre prove – quali prove orali – raccolte nel presente giudizio, i soli atti formatisi in altri procedimenti (sub specie, procedimento penale nel quale il Pubblico Ministero ha richiesto l'archiviazione perché i fatti denunciati non integrano alcuna ipotesi di reato).
Invero, per costante insegnamento giurisprudenziale, trattasi di prove c.d. atipiche, liberamente valutabili dal giudice, purché della cui utilizzazione si fornisca adeguata motivazione e che siano idonee ad offrire elementi di giudizio sufficienti e non smentiti dal raffronto critico con le altre risultanze del processo
(Cass. civ. Sez. I, 15-01-2016, n. 626, Cass. civ. Sez. III, 26-06-2015, n. 13229, Cass. civ. Sez. II, 05-03-
2010, n. 5440, Cass. civ. Sez. II, 25-03-2004, n. 596, (cfr. Cass. civ. Sez. I, 01-09-2015, n. 17392, conf.
Cass. civ. Sez. II, 31-01-2014, n. 2151 e C. 21299/2014).
pagina 7 di 10 Peraltro, con particolare riferimento alle risultanze delle indagini preliminari è stato osservato che “il giudice civile, in mancanza di alcun divieto, può liberamente utilizzare le prove raccolte in un diverso giudizio tra le stesse o tra altre parti, e può anche avvalersi delle risultanze derivanti dagli atti delle indagini preliminari svolte in sede penale, le quali possono anche essere sufficienti a formare il convincimento del giudice, la cui motivazione non è sindacabile in sede di legittimità quando la valutazione compiuta sia stata estesa anche a tutte le successive risultanze probatorie e non si sia limitata ad un apprezzamento della sola prova formatasi nel procedimento penale” (cfr, in particolare,
Cass. civ. Sez. II, 31-01-2014, n. 2151).
Nel caso di specie, in particolare, non può fondarsi la decisione in ordine alla richiesta di addebito esclusivamente sulla base delle allegazioni di parte ricorrente, rimaste sfornite di prova e pertanto la richiesta di addebito avanzata da parte ricorrente va rigettata.
Sul contributo al mantenimento delle figlie maggiorenni ma non ancora economicamente autosufficienti e sul contributo al mantenimento del coniuge
Devono certamente essere confermati i provvedimenti assunti in via interinale dal Giudice Relatore nell'ordinanza ex art. 473 bis.22 c.p.c. del 22.2.2024 atteso che non risultano medio tempore mutate le condizioni dei coniugi – come già valutate in quella sede – né sono stati dalle parti dedotti e provati fatti nuovi sopravvenuti tali da giustificare una revisione di quelle statuizioni.
In particolare, con riferimento alla situazione reddituale delle parti come evidenziata nel provvedimento provvisorio, il Collegio ritiene di aderire a quanto evidenziato nell'ordinanza ex art. bis 22 c.p.c. alla luce del confronto tra la situazione economica reddituale di parte ricorrente e di parte resistente, allo stato rimasta uguale a quella in allora valutata.
Per_ Deve pertanto essere confermato che il padre contribuisca al mantenimento delle figlie ed Per_1
nella misura pari a 700,00 euro mensili (350,00 euro a figlia), oltre alla partecipazione delle spese extra nella misura del 50 % ciascuno, tenuto conto dei tempi di permanenza delle figlie presso il padre (al momento pressoché nulli e senza alcun pernottamento).
Deve altresì confermarsi la previsione che il resistente contribuisca al mantenimento della sig.ra Pt_1
nella misura di 100,00 euro mensili, importo ritenuto congruo stante la capacità lavorativa della ricorrete e della ormai maggiore età delle figlie, circostanza questa che le consentirà un incremento delle ore lavorative.
Le statuizioni di cui all'ordinanza suddetta devono dunque essere riportate anche nel dispositivo della presente sentenza.
Con riferimento alla percezione dell'A.U.U. per le figlie, il Tribunale ritiene che non vi siano ragioni per derogare alla previsione che lo stesso sia percepito nella misura del 50 % per ciascun genitore.
pagina 8 di 10 Istanze istruttorie
Il Collegio, quanto alle richieste istruttorie per interpello e testi di parte resistente, ritiene che le stesse siano irrilevanti ed inammissibili rispetto al quadro probatorio già in atti, come già valutate dal Giudice
Delegato, valutazione che si condivide in questa sede. Parimenti, appaiono superflui i richiesti ordini di esibizione ex art 210 c.p.c. avanzati da parte convenuta, avendo il Collegio già sufficienti elementi a disposizione per la valutazione della situazione economica delle parti.
Spese di lite
Le spese vengono compensate tra le parti, stante la soccombenza di parte ricorrente in punto richiesta di addebito e di assegnazione dell'assegno unico universale e la soccombenza di parte resistente in punto mantenimento delle figlie e della moglie.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, nella contumacia della parte resistente, pronuncia la separazione personale dei coniugi , ai sensi Parte_1 Controparte_1 dell'art. 151 co. 1 c.c., rigetta la richiesta di addebito;
Per_ dà atto che le figlie ed , maggiorenni ma non ancora economicamente autosufficienti, vivono Per_1
presso la madre;
dispone che corrisponda a a titolo di contributo al Controparte_1 Parte_1
Per_ mantenimento delle figlie ed , entro il 5 di ogni mese ed a partire dal mese di deposito del Per_1
ricorso (novembre 2023), l'assegno di € 700,00, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat, oltre al 50% delle spese mediche non coperte dal s.s.n., scolastiche, sportive e ricreative necessitate o previamente concordate e successivamente documentate, trovando applicazione in caso di disaccordo, il protocollo in uso presso il Tribunale di Torino.
dispone che , a decorrere dalla pubblicazione della presente sentenza (fermo per Controparte_1 il passato l'assegno come stabilito con l'ordinanza ex art 473 bis 22 c.p.c. con la rivalutazione Istat maturata), contribuisca al mantenimento di versando in suo favore, entro il Parte_1 giorno 5 di ogni mese, l'assegno periodico di € 100,00, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat;
compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 11/04/2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dr. Chantal Dameglio Dr. Alberto Tetamo pagina 9 di 10 Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 10 di 10