Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/05/2025, n. 3992 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3992 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
Sezione Lavoro 2 Sezione
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Maria Lucantonio
Alla udienza del 21/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 23731/2023 R.G. promossa da:
rappresentata e difesa dall'avv Vincenzo D'Ago Parte_1
Contro il , in persona del p.t., e per Controparte_1 CP_2
l' , in persona del Direttore in Controparte_3 carica p.t., entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione innanzi al Tribunale , X sezione Civile , la ricorrente evocava in giudizio il e l' Controparte_1 Controparte_4
chiedendo :Accertare e dichiarare, per le causali di cui in
[...] narrativa, l'errata indicazione da parte del Dirigente Scolastico, con il provvedimento del 20.04.2022, Prot. N. 3195, del raggiungimento del requisito contributivo per la pensione di vecchiaia;
2. Accertare e dichiarare la conseguente responsabilità del citato I.C. 26 in persona del Controparte_5 legale rappresentante pro tempore e, conseguentemente, degli odierni convenuti, in persona del Ministro pro tempore;
3. Condannare il convenuto al risarcimento dei danni in favore della SI.ra , nella misura che sin d'ora si Parte_1 quantifica in complessive € 45.376,11, oltre interessi legali e maggior danno ex
4. In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio e con salvezza di ogni altro diritto, ragione ed azione, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”.
Si costituivano le amministrazioni convenute contestando la domanda
Con provvedimento presidenziale di rimessione, in data 16/11/2023, del giudizio alla Sezione Lavoro , il giudizio proseguiva innanzi alla scrivente
La ricorrente ,sig.ra , deduce di aver ha prestato servizio Parte_1 dal 01.09.2016, con qualifica di personale ATA – Collaboratore Scolastico, presso l'Istituto Comprensivo Statale “26° Imbriani – S.A. De' Liguori”, e di aver ,in prossimità del compimento del 67esimo anno di età, presentato, in data
11.11.2021 domanda di trattenimento in servizio fino a 71 anni , (n° Prot.
0008733). Deduceva che poi, il 28.02.2022 il Dirigente Scolastico Dott.ssa Per_1
, inoltrava l'istanza di trattenimento in servizio alla Sede di
[...] CP_6 competenza e alla USR Personale Controparte_7
ATA. Allegava che in data 18.03.2022 il Dirigente Scolastico Dott.ssa Per_1
non avendo avuto riscontro positivo alla predetta comunicazione,
[...] inoltrava alla Controparte_8
, nuova richiesta di verifica di diritto di proroga a favore della sig.ra
[...] Parte_1
(n° Prot. 0002364), e che ,con provvedimento del 20.04.2022 (n° Prot. 3195), a firma del Dirigente Scolastico Dott.ssa , l'Istituto Comprensivo Persona_1
Statale “26° Imbriani – S.A. De' Liguori” Napoli, così decideva: “Ritenuto che la
, nata a [...] il [...], per raggiunti Parte_2 limiti di età, deve essere obbligatoriamente collocata a riposo d'ufficio dal 1 settembre 2022; considerando che l'interessata entro il 31.08.2022 maturerà almeno 20 anni di contribuzione necessari per poter essere collocata a riposo;
prende atto Che la SI.ra nata a [...] il [...] Parte_1 titolare in questa Istituzione OL dal 01.09.2016 con qualifica di personale
ATA – Collaboratore Scolastico – viene collocata a riposo d'ufficio per raggiunti limiti d'età a decorrere dal 01.09.2022.
Deduceva che però , compiuti i 67 anni, il 22.04.2022 , inoltrva all' CP_6 domanda di pensione di vecchiaia n. 2107924300095, domanda che veniva rigettata per il mancato raggiungimento del requisito minimo di 20 anni di contributi.
La domanda non può trovare accoglimento
Dalla difesa dell'Amministrazione OL si evince infatti che ,nella presente vicenda, la stessa ha provveduto solo a veicolare al competente ente previdenziale ,la domanda della ricorrente, quindi non è configurabile il CP_6 danno ingiusto ex art. 2043 c.c. che la difesa attorea attribuisce ad errata valutazione, operata dalla Dirigente OL ,della posizione contributiva della al compimento dell'età pensionabile (67 anni), da cui conseguirebbe la Parte_1 perdita della possibilità della sig.ra di usufruire dell'istituto del Parte_1 trattenimento in servizio fino a 71 anni, ritenendosi erroneamente il raggiungimento del requisito contributivo minimo utile a percepire la pensione di vecchiaia
Da tale assunto ,e dall'esame della vicenda oggetto di giudizio, si ricava inoltre l'addebitabilità del pregiudizio lamentato da parte ricorrente alla sua responsabilità. .
La presentazione tardiva della domanda , da parte della ricorrente, di trattenimento in servizio, ha determinato il pregiudizio lamentato dalla Parte_1
, ovvero la perdita del trattamento pensionistico, essendo essa precedente, ed anche di diversi mesi, rispetto alla dedotta errata valutazione fatta dalla
Dirigente OL della posizione contributiva al compimento dell'età pensionabile (67 anni)”
L'art. 24, comma 7, del D.L. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L.
214/2011 dispone: “Il diritto alla pensione di vecchiaia di cui al comma 6 è conseguito in presenza di un'anzianità contributiva minima pari a 20 anni, a condizione che l'importo della pensione risulti essere non inferiore, per i lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre successivamente al
1° gennaio 1996, a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335. (…)”.
L'art. 509, comma 3, del D. Lgs. n. 297/1994 dispone: “il personale, che, al compimento del 65° anno di età (oggi 67°) non abbia raggiunto il numero di anni richiesto per ottenere il minimo della pensione, può essere trattenuto in servizio fino al conseguimento di tale anzianità minima e, comunque, non oltre il 70° anno di età (ora 71°)”.
Dal tenore letterale della suddetta norma si evince che il parametro da prendere in considerazione per disporre o meno il trattenimento in servizio è rappresentato dall'anzianità di contributi versati per ottenere il minimo della pensione all'età di
67 anni ossia: 20 anni di contributi. A tale età, difatti, si può conseguire la pensione solo se sono stati versati almeno 20 anni di contributi.
I D.L. n. 90/2014 ha abolito, dal 1° novembre 2014, l'istituto del trattenimento in servizio oltre i limiti di età, confermandolo solo nella residuale ipotesi in cui il dipendente all'età di 67 anni non raggiunga il requisito contributivo minimo per ottenere la pensione di vecchiaia (ossia 20 anni di contributi) entro il 71° anno di età.
Con l'abolizione del trattenimento in servizio, il legislatore ha previsto una disciplina specifica per il settore scuola, disponendo all'art 1, comma 3 bis, del
D.L. 90/201: “(..) i trattenimenti in servizio del personale della scuola sono fatti salvi fino al 31 agosto 2014 o fino alla loro scadenza se prevista in data anteriore.
Alla luce delle norme sopra richiamate, per ottenere il trattenimento in servizio devono coesistere i seguenti requisiti:
1. non aver raggiunto, all'età di 67 anni, il numero di anni richiesto per ottenere il minimo della pensione (vent'anni di contributi);
2. riuscire a conseguire la predetta anzianità minima contributiva di 20 anni entro il 71° anno di età..
Risulta infatti , dagli atti allegati , che che la ricorrente presentò domanda di trattenimento in servizio , in data 11/11/2021, e quindi oltre il termine del 31 ottobre 2021 . Pertanto la domanda era tardiva .
Stabilisce infatti la Circolare del n. 30142 Controparte_1 dell'01/10/2021 avente il seguente oggetto “D.M. n. 294 del 1° ottobre 2021.
Cessazioni dal servizio del personale scolastico dal 1° settembre 2022.
Trattamento di quiescenza e di previdenza. Indicazioni operative” (Cfr. all. 1 al
Rapporto Informativo dell' – le domande di trattenimento in CP_8 servizio, ai sensi dell'articolo 1, comma 257, della legge 28 dicembre 2015, n.
208 modificato dall'art. 1 comma 630 della legge 27.12. 2017 n. 205, ovvero per raggiungere il minimo contributivo, dovevano essere presentate all'Ufficio territorialmente competente in formato analogico o digitale, al di fuori della piattaforma POLIS, entro il termine del 31 ottobre 2021.
Tali disposizioni venivano, altresì, inviate alle scuole della provincia di Napoli tramite la nota dell' Controparte_9 prot. n. 19402 del 14/10/2021 (Cfr. all.2 al Rapporto Informativo dell'
[...] [...]
. CP_8
In tale documento, per quanto qui d'interesse, veniva precisato che “Le domande di trattenimento in servizio continueranno ad essere presentate in modalità cartacea, entro il 31 ottobre 2021 e dovranno essere indirizzate al dirigente scolastico che, a sua volta, le inoltrerà a quest'Ufficio, tramite il seguente indirizzo di posta elettronica, entro il 10 novembre 2021”.
La sig.ra , invece, presentava domanda cartacea in data 11/11/2021, Parte_1 dunque, in ritardo rispetto alla tempistica poc'anzi indicata (Cfr. all. 3 e 4 al
Rapporto Informativo dell' . CP_8
Evidente, dunque, come sopra già chiarito, l'addebitabilità del pregiudizio, costituito dalla dedotta mancata percezione del trattamento pensionistico, alla tardività dell'adempimento posto ex lege a carico dell'attrice, ossia la domanda di trattenimento in servizio presentata solo il 11/11/2021 e non entro il termine ultimo del 31/10/2021, e non ad un non meglio identificato comportamento doloso o colposo dell'Amministrazione OL costituito dal provvedimento successivo del 20/04/2022 prot. n. 3195, emesso allorquando era già ormai inevitabile che l'istante fosse collocata obbligatoriamente a riposo d'ufficio dal
01/09/2022
Alla luce delle suesposte considerazioni, la domanda va disattesa
Vista la controvertibilità delle valutazioni offerte, si compensano integralmente le spese di lite
PQM
Rigetta la domanda .Spese compensate Così deciso in data 21/05/2025. il Giudice
Dott. Maria Lucantonio