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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 07/03/2025, n. 908 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 908 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Agnese Angiuli
Alla udienza in trattazione scritta del 07/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 10413/2024 R.G. promossa da:
, rapp.to e difeso dall'avv. ANTONIO APREA;
Parte_1
RICORRENTE contro
CP_1
CONTUMACE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 08/08/2024, il ricorrente in epigrafe indicato - premesso che il Tribunale di Bari, con sentenza n. 2126 del
24/05/2024 resa nella causa n. 4659/2022 R.G. promossa dal sig. Pt_1 nei confronti della concernente l'impugnativa di CP_1 licenziamento, ha così statuito: a) “[…] accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara l'illegittimità del licenziamento intimato al ricorrente e dichiara, altresì, l'estinzione del rapporto di lavoro alla data del licenziamento;
sempre per l'effetto condanna la parte resistente al pagamento in favore del ricorrente di un'indennità, non assoggettata a contribuzione previdenziale, corrispondente a sei mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, oltre accessori come per legge, il tutto a far data dal dì dell'illegittimo licenziamento e sino al soddisfo;
b) condanna parte resistente al pagamento in favore del ricorrente delle spese del presente giudizio quantificate in €. 4.500/00, oltre oneri accessori come per legge, con distrazione […]”; che è stata applicata come per legge la tutela indennitaria prevista dall'art. 3, comma 1, D.Lgs. n. 23/2015; che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 128/2024 del 16/07/2024, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 3, comma 2, del
Dlgs 4 marzo 2015 n. 23, nella parte in cui non prevede che la tutela reintegratoria attenuata si applichi anche nelle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo in cui sia direttamente dimostrata in giudizio l'insussistenza del fatto materiale allegato dal datore di lavoro, rispetto alla quale resta estranea ogni valutazione circa il ricollocamento del lavoratore (c.d. repêchage) - agiva in giudizio chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “A) stante il disposto della sentenza n. 128/2024 della Corte Costituzionale, accertare e dichiarare in capo al dott. il diritto a ottenere la Parte_1 reintegra nel posto di lavoro e ogni altro accessorio inerente la tutela reale come per legge, anche previdenziale, alle medesime condizioni in atto al momento dell'illegittimo licenziamento, stante la manifesta insussistenza del fatto posto a base dell'illegittimo e infondato licenziamento, già dichiarata dal Tribunale di Bari sez. lav. con la sentenza n. 2126/2024 del 24/05/2024; B) per l'effetto, dichiarare tenuta la corrente in 70010 Adelfia (BA) alla Traversa di Via CP_1
Fieno sn (P. IVA: ), a reintegrare il dott. nel P.IVA_1 Parte_1 posto di lavoro, alle medesime condizioni in atto al momento dell'illegittimo licenziamento, con conseguente caducazione, in capo al medesimo dott. della tutela indennitaria prevista dalla Parte_1 sentenza n. 2126/2024, resa il 24/05/2024 dal G.L. del Tribunale di Bari, fermo comunque, in capo al dott. ogni altro diritto ed Parte_1 emolumento attinente la tutela reale, portato da quella decisione, o come per legge, anche per spese di lite;
C) dare ogni altro provvedimento di legge, di contratto e di giustizia, necessario e/o opportuno, come mezzo al fine. Con vittoria delle spese e compensi di lite, oltre rimborso spese generali e accessori di legge”, con distrazione.
Nonostante la rituale notifica del ricorso introduttivo, la società convenuta rimaneva contumace in giudizio. Conseguentemente, l'odierno
Giudicante con provvedimento del 29.11.2024 ne dichiarava la contumacia. All'esito dell'odierna udienza in trattazione scritta, acquisita la documentazione in atti, la causa veniva decisa nei termini di cui in dispositivo.
Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito esposte.
Ai fini della decisione del caso in esame, preme esaminare quali siano gli effetti derivanti da una pronuncia di illegittimità costituzionale di una norma, verificandone le eventuali conseguenze nella odierna controversia
(la Consulta, con sentenza n. 128/2024, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, co. 2, D.Lgs. del 4 marzo 2015 n. 23, nella parte in cui non prevede che la tutela reintegratoria attenuata si applichi anche nelle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo in cui sia direttamente dimostrata in giudizio l'insussistenza del fatto materiale allegato dal datore di lavoro, rispetto alla quale resta estranea ogni valutazione circa il ricollocamento del lavoratore).
Al riguardo, giova evidenziare che, ai sensi dell'art. 136 Cost., quando la
Corte dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione. La decisione della Corte è pubblicata e comunicata alle Camere ed ai Consigli regionali interessati, affinché, ove lo ritengano necessario, provvedano nelle forme costituzionali. La Legge n. 87/1953, recante “Norme sulla Costituzione e sul funzionamento della Corte Costituzionale”, all'art. 30, prevede che la sentenza che dichiara l'illegittimità costituzionale di una legge o di un atto avente forza di legge dello Stato o di una Regione, entro due giorni dal suo deposito in cancelleria, è trasmessa, di ufficio, al Ministro di grazia e giustizia ed al Presidente della Giunta regionale affinché si proceda immediatamente e, comunque, non oltre il decimo giorno, alla pubblicazione del dispositivo della decisione nelle medesime forme stabilite per la pubblicazione dell'atto dichiarato costituzionalmente illegittimo. La sentenza, entro due giorni dalla data del deposito, viene, altresì, comunicata alle Camere e ai Consigli regionali interessati affinché, ove lo ritengano necessario, adottino i provvedimenti di loro competenza. Le norme dichiarate incostituzionali non possono avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione. Quando, in applicazione della norma dichiarata incostituzionale è stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna, ne cessano la esecuzione e tutti gli effetti penali.
In ordine agli effetti della sentenza che dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma, come osservato in sede consultiva dal
Consiglio di Stato (cfr. Cons. Stato, sez. I, 28 dicembre 2021, n. 1984),
“l'invalidità della legge impugnata per contrasto con norme gerarchicamente superiori non produce effetto ipso iure, ma va affermata con una sentenza di natura costitutiva, vincolante erga omnes, che riguarda tutti i soggetti dell'ordinamento e tutti i rapporti non ancora definiti. Con la sentenza di accoglimento la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale, anche solo parziale, della disposizione impugnata che, come visto, cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione (ex art. 136 Cost.). È stato correttamente osservato dalla dottrina che un'interpretazione letterale dell'art. 136 Cost. lascerebbe qualificare l'effetto delle sentenze di accoglimento come una sorta di abrogazione, dal momento che la norma perde efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza, riguardando, pertanto, solo i rapporti futuri e non quelli pendenti alla data della decisione.
In tal modo, tuttavia, si creerebbe una sorta di “corto circuito” con il meccanismo dell'instaurazione del giudizio di costituzionalità in via incidentale, poiché, da un lato, il giudice rimettente può sollevare la questione di incostituzionalità, sul presupposto della sua rilevanza nel giudizio a quo, e, dall'altro, la decisione di incostituzionalità non dovrebbe poter produrre effetti proprio sul giudizio a quo in quanto la sua efficacia riguarderebbe solo i rapporti futuri.
La migliore dottrina sul punto ha rilevato che in un ordinamento a
Costituzione rigida sarebbe contraddittorio che leggi dichiarate costituzionalmente illegittime continuino a spiegare effetti;
peraltro, se la “perdita di efficacia” valesse solo per l'avvenire, nessuna parte solleverebbe la questione di legittimità costituzionale “per il semplice motivo che non ne avrebbe interesse”. L'incongruenza lamentata – da parte di autorevole dottrina definita “assurda” – è stata superata con l'interpretazione dell'art. 136 Cost. ad opera del citato art. 30 l. 11 marzo 1953, n. 87, articolo quest'ultimo che ha chiarito che le norme dichiarate incostituzionali “non possono avere applicazione” dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione. Pertanto, la “perdita di efficacia” dell'art. 136 Cost. diventa “perdita di ulteriore applicabilità” delle norme dichiarate incostituzionali, con riferimento a tutti i rapporti, anche quelli già pendenti. In questo senso l'effetto delle sentenze di accoglimento è qualificato in termini di “annullamento” della legge dichiarata incostituzionale che viene espunta dall'ordinamento, mentre le leggi soltanto abrogate da ulteriori disposizioni di legge (fatte salve eventuali previsioni di retroattività delle norme successive) continuano ad applicarsi ai rapporti ancora pendenti alla data dell'abrogazione. Il limite all'efficacia delle sentenze di accoglimento è invece rappresentato dai rapporti ormai esauriti per effetto di prescrizione, decadenza o passaggio in giudicato di una sentenza, prevalendo in questi casi il principio di certezza del diritto.
In altri termini, mentre l'efficacia retroattiva della dichiarazione di illegittimità costituzionale è giustificata dalla stessa eliminazione della norma che non può più regolare alcun rapporto giuridico, salvo che si siano determinate situazioni giuridiche ormai esaurite, in ipotesi di successione di legge – dal momento che la norma anteriore è pienamente valida ed efficace fino al momento in cui non è sostituita – la nuova legge non può che regolare i rapporti futuri e non anche quelli pregressi, per i quali vale il principio che la disciplina applicabile è quella vigente al momento in cui si è realizzata la situazione giuridica o il fatto generatore del diritto. Unica eccezione alla regola appena descritta si realizza in materia penale, come chiaramente disposto dall'art. 30, comma 4, l. 11 marzo 1953, n. 87. Si tratta in questo caso di un'applicazione del principio già stabilito dall'articolo 2, comma 2, c.p., nonché “dalla particolare tutela della libertà personale voluta dalla nostra
Costituzione”.
Ciò posto, nel caso in esame, Codesto Tribunale, con sentenza n. 2126/24 del 24.05.2022 resa tra le medesime parti, acclarata l'illegittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, con riferimento alle conseguenze derivanti dall'anzidetta declaratoria di illegittimità, applicava la tutela indennitaria prevista dall'art. 3, comma 1, del D.Lgs.
n. 23/2015, secondo cui salvo quanto disposto dal comma 2, nei casi in cui risulta accertato che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo o per giustificato motivo soggettivo o giusta causa, il giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a due mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a sei e non superiore a trentasei mensilità.
Conseguentemente, accoglieva il ricorso e, per l'effetto, dichiarava l'illegittimità del licenziamento intimato al ricorrente e dichiara, altresì, l'estinzione del rapporto di lavoro alla data del licenziamento;
sempre per l'effetto, condannava la parte resistente al pagamento in favore del ricorrente di un'indennità, non assoggettata a contribuzione previdenziale, corrispondente a sei mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, oltre accessori come per legge, il tutto a far data dal dì dell'illegittimo licenziamento e sino al soddisfo.
Ebbene, secondo parte ricorrente, alla luce della sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 3, co. 2, del D.Lgs. n. 23/2015, lo stesso avrebbe quindi diritto a ottenere la immediata reintegra nel posto di lavoro e ogni altro accessorio inerente la tutela reale come per legge, anche previdenziale, stante la manifesta insussistenza del fatto posto a base dell'illegittimo e infondato licenziamento, come già accertato da Codesto Tribunale con la richiamata sentenza n. 2126/2024.
Invero, come si evince dalla nota pec del 22.07.2024 (cfr. doc. 3), non può trascurarsi che l'anzidetta pronuncia (Trib. Bari n. 2126/2024) è stata notificata in data 03.06.2024 alla società resistente.
Peraltro, con le note del 22.11.2024, parte ricorrente depositava altresì
l'attestazione di passaggio in giudicato, datata 08.07.2024, della summenzionata sentenza (cfr. doc. 5 passaggio in giudicato).
Pertanto, con l'intervenuto passaggio in giudicato della sentenza di
Codesto Ufficio n.2126/2024, resa inter-partes, la fattispecie de qua si è ormai esaurita e cristallizzata, precludendo: -sia l'eventuale applicazione degli effetti derivanti dalla pronuncia della
Consulta, n. 128/2024, di illegittimità costituzionale dell'art. 3, co.2,
D.Lgs. n. 23/2015, nei limiti indicati;
-sia l'eventuale ipotesi di gravame/riesame della fattispecie de qua (da proporsi peraltro innanzi alla Corte d'Appello).
Alla luce di quanto suesposto, il ricorso deve essere rigettato.
Le predette considerazioni sono dirimenti ed assorbono ulteriori questioni eventualmente contestate tra le parti.
Non avendo la parte convenuta svolto alcuna attività difensiva, non v'è luogo a provvedere sulle spese di lite.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così definitivamente provvede:
- rigetta il ricorso;
- nulla sulle spese.
Bari, 07.03.2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Agnese Angiuli