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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 24/01/2025, n. 36 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 36 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
R.G. 1732/2020
TRATTAZIONE CARTOLARE IN SOSTITUZIONE DI UDIENZA
Il gop, dott.ssa Carmela Abagnara, all'esito della trattazione cartolare del 23 dicembre 2024; rilevato che l'udienza era fissata per la discussione ex art. 281 sexies cpc;
rilevato che entro il termine fissato le parti costituite hanno depositato note di trattazione scritta;
letti gli atti e le conclusioni rassegnate:
P.Q.M.
pronuncia sentenza ex artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c. che viene allegata al presente provvedimento.
Si comunichi.
Lagonegro, 24 gennaio 2025
Il gop dott.ssa Carmela Abagnara
Pag. 1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAGONEGRO in composizione monocratica e nella persona del g.o.p., dott.ssa Carmela
Abagnara, ha pronunciato ex artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1732/2020 R.G. avente ad oggetto: pagamento somme
PROMOSSA DA
(già (c.f. Pt_1 Parte_2
), in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa P.IVA_1
dagli avvocati Marisa Olga Meroni e Paolo Marra, ed elettivamente domiciliata come in atti
attrice
CONTRO
(c.f. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, con sede in Cersosimo (PZ), Via Fratelli
Bandiera n.1
convenuto contumace
--------------------
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La società. ha evocato in giudizio il chiedendo, Controparte_1
quale cessionaria dei crediti vantati da nei confronti Controparte_2 dell'Ente convenuto, la condanna dell'Ente al pagamento delle seguenti somme:
a. € 14.009,27 in linea capitale portato dalle fatture prodotte;
Pag. 2 b. gli interessi moratori, nella misura prevista dall'art. 5, D. Lgs. n.
231/02, maturati e maturandi sull'importo di cui alla precedente lettera a., con decorrenza dalla data di scadenza di ciascuna fattura al saldo;
c. gli ulteriori interessi anatocistici, nella misura prevista dall'art. 5, D.
Lgs. n. 231/02 in forza del rinvio di cui all'art. 1284, comma IV, c.c., prodotti dagli interessi di cui alla precedente lettera b., scaduti da almeno sei mesi, con decorrenza dalla data di notifica del presente atto al saldo;
d. €.3.840,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, D. Lgs. n. 231/02 in ragione di € 40,00 per ciascuna delle fatture;
e. €.291,46 a titolo di interessi di mora maturati a fronte del ritardato pagamento, da parte del convenuto, della sorte capitale di crediti ulteriori rispetto a quelli costituenti la sorte capitale di cui alla precedente lettera a., portati dalle fatture (cd. Note Debito Interessi) indicate nell'elenco prodotto;
f. gli ulteriori interessi anatocistici, nella misura prevista dall'art. 5, D.
Lgs. n. 231/02 in forza del rinvio di cui all'art. 1284, comma IV, c.c., prodotti dagli interessi di cui alla precedente lettera e., scaduti da almeno sei mesi, con decorrenza dalla data di notifica del presente atto al saldo;
g. € 40,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, D. Lgs. n. 231/02 in ragione di
€40,00 per ciascuna delle fatture il cui ritardato pagamento da parte dell'Ente convenuto ha generato gli interessi di cui alla lettera e.
A sostegno della domanda, nel corso del giudizio, ha prodotto: elenco riepilogativo del credito costituente la sorte capitale;
Note Debito
Interessi; elenco riepilogativo delle Note Debito Interessi;
contratti di cessione dei crediti per sorta capitale;
contratti di cessione dei crediti il cui tardivo pagamento ha generato gli interessi di mora oggetto delle
Note Debito;
le fatture emesse dalla cedente;
intimazioni di pagamento notificate al Deliberazione Consiglio Comunale n 8 del 1° CP_1
luglio 2020; Deliberazione Consiglio Comunale n 8 del 24 maggio 2021; aggiudicazione gara per fornitura di energia elettrica 2014;
Pag. 3 aggiudicazione gara per fornitura di energia elettrica 2017; ordinativo di fornitura Prot 1103 del 25 marzo 2014; ordinativo di fornitura Prot 4258 del 15 novembre 2017.
Il , nonostante la rituale notifica, non si è costituito. Controparte_1
Con ordinanza del 23 febbraio 2022 è stata dichiarata la contumacia del
, con la stessa ordinanza il giudice “trattandosi di Controparte_1
credito vantato in ragione di un dedotto rapporto contrattuale intercorso con un Ente pubblico, è necessario che siano prodotti gli atti dai quali deriva l'impegno di spesa della P.A., la delibera o determina a contrarre ed il contratto stipulato in forma scritta tra l'amministrazione ed il privato”, ha invitato parte attrice a dedurre sulla sollevata questione.
Successivamente al deposito delle note sulla sollevata questione d'ufficio e alla concessione dei termini di cui all'art. 183, c. 6, c.p.c., non essendovi attività istruttoria a compiersi, la causa è stata ritenuta matura per la decisione.
Fissata l'udienza per la discussione ex artt. 281 sexies e 127 ter c.p.c., in data 23 dicembre 2024 all'esito della stessa, esaminate le note di trattazione depositate, la causa viene decisa con l'emissione della presente sentenza.
In via preliminare va confermata la contumacia del CP_1
come da ordinanza resa in data 23 febbraio 2022.
[...]
A fronte della pretesa creditoria azionata è preliminare che sia data prova della stipula di contratti in forma scritta da cui deriverebbero le forniture e i crediti per cui si agisce, così come richiesto dal giudice con ordinanza resa all'udienza del 23 febbraio 2022.
I contratti degli enti pubblici devono essere stipulati, a pena di nullità, in forma scritta, la quale assolve una funzione di garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa, permettendo di identificare con precisione il contenuto del programma negoziale, anche ai fini della verifica della necessaria copertura finanziaria e dell'assoggettamento al
Pag. 4 controllo dell'autorità tutoria (ex multis, Cass., n, 27910/2018; Cass., n.
19410/2016; Cass, n. 17646/2002; Cass., n. 13039/1999; Cass., n.
21477/2013; Cass., n. 1606/2007; Cass, n.. 22537/2007).
Tale principio esclude la possibilità di ritenere ammissibile il perfezionamento dell'accordo sulla base di una manifestazione di volontà implicita o di comportamenti concludenti o meramente attuativi (ex multis, Cass., n. 22994/2015; Cass., n. 12323/2005).
Ciò posto, se parte attrice intende far valere i crediti azionati, aveva anche l'onere di produrre i contratti da cui il credito deriva, non potendo appunto ritenersi esistente il credito sulla base di fatture, né dai contratti di cessione, che presuppongono comunque l'esistenza di un valido contratto che giustifichi l'esistenza del credito stesso, non senza considerare che i contratti di cessione hanno contemplato anche crediti che sarebbero sorti in futuro.
Inoltre, la documentazione allegata con la prima memoria ex art. 183, c.
6, c.p.c. è relativa all'aggiudicazione di procedura ad evidenzia pubblica che non riguarda direttamente l'Ente convenuto essendo riferibile ad
ON GI e Regione Basilicata.
Con riferimento alla domanda di arricchimento proposta in via subordinata, questa è inammissibile per carenza del requisito della sussidiarietà. Per valutare la sussistenza di tale requisito è necessario che colui che agisce non abbia a disposizione altre azioni tipiche per ottenere quanto richiesto. Presupposto per proporre l'azione di ingiustificato arricchimento è la mancanza, accertabile anche di ufficio, di un'azione tipica, tale dovendo intendersi non ogni iniziativa processuale ipoteticamente esperibile, ma esclusivamente quella derivante da un contratto o prevista dalla legge con riferimento ad una fattispecie determinata, pur se proponibile contro soggetti diversi dall'arricchito (ex multis, Cass., n. 843/2020).
Pag. 5 La proponibilità dell'azione generale di arricchimento, la cui esperibilità va valutata in astratto, deve essere negata tutte le volte che il depauperato abbia a disposizione altra azione utile per farsi indennizzare del pregiudizio subito, a nulla rilevando che possa essere decaduto da essa o essere rimasto soccombente in giudizio per ragioni di rito o di merito, purché queste ragioni non attengano proprio all'originaria esercitabilità dell'azione.
Orbene, se è vero che non è escluso proporre una domanda di ingiustificato arricchimento ai sensi dell'art. 2041 c.c. nel caso in cui sia accertata la nullità del contratto e che tale domanda può essere rivolta anche nei confronti della Pubblica Amministrazione (ex multis, Cass, n.
25861/2019) è pur vero che occorre distinguere il caso in cui sia accertata la nullità del contratto da quella in cui il contratto, pur esistente, non sia stato prodotto. Nel primo caso, alla dichiarazione di nullità del contratto consegue l'impossibilità di far valere il rapporto sottostante e quindi l'azione di arricchimento è l'unica azione esperibile al fine di rispristinare l'equilibrio tra le parti. Diversamente, il rigetto della domanda per il mancato assolvimento degli oneri probatori incombenti in capo a chi agisce non può consentire al creditore di recuperare quanto richiesto mediante l'azione di arricchimento, in quanto la residualità va valutata in astratto.
Peraltro, nel caso in esame, parte attrice ha affermato e ribadito l'esistenza del rapporto contrattuale. In particolare, nell'atto di citazione alla pagina 9 si legge: “Fermo restando quanto testé affermato, nella, seppur remota, eventualità in cui controparte dovesse sollevare contestazioni in ordine al rapporto contrattuale intercorso con le società Part che hanno ceduto i crediti a , l'esponente avanza, in via subordinata
e sussidiaria, domanda di condanna del convenuto al pagamento di un importo a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ai sensi dell'art. 2041 c.c., corrispondente all'ammontare delle fatture
Pag. 6 costituenti la predetta sorte capitale insoluta, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo”.
E' la stessa parte attrice che sul presupposto dell'esistenza del dato contrattuale aggancia allo stesso, nel caso di invalidità, la residuale azione.
Inoltre, come sopra specificato, la società attrice ha prodotto, quale fonte contrattuale, documentazione che non riguarda direttamente l'Ente convenuto essendo riferibile ad ON GI e Regione Basilicata.
La domanda di adempimento, alla luce delle superiori considerazioni, è da ritenersi non provata e va, pertanto, rigettata.
Non merita accoglimento neanche la domanda di ingiustificato arricchimento spiegata in via subordinata per le ragioni sopra esposte.
Le spese restano a carico di chi le ha anticipate.
PQM
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione monocratica e nella persona del g.o.p., dott.ssa Carmela Abagnara, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 1732/2020, ogni altra istanza, reietta e disattesa:
- rigetta la domanda di pagamento;
- dichiara inammissibile la domanda di ingiustificato arricchimento;
- dispone che le spese restino a carico di chi le ha sostenute.
Così deciso in Lagonegro, 24 gennaio 2025
Il g.o.p.
dott.ssa Carmela Abagnara
Pag. 7
SEZIONE CIVILE
R.G. 1732/2020
TRATTAZIONE CARTOLARE IN SOSTITUZIONE DI UDIENZA
Il gop, dott.ssa Carmela Abagnara, all'esito della trattazione cartolare del 23 dicembre 2024; rilevato che l'udienza era fissata per la discussione ex art. 281 sexies cpc;
rilevato che entro il termine fissato le parti costituite hanno depositato note di trattazione scritta;
letti gli atti e le conclusioni rassegnate:
P.Q.M.
pronuncia sentenza ex artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c. che viene allegata al presente provvedimento.
Si comunichi.
Lagonegro, 24 gennaio 2025
Il gop dott.ssa Carmela Abagnara
Pag. 1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAGONEGRO in composizione monocratica e nella persona del g.o.p., dott.ssa Carmela
Abagnara, ha pronunciato ex artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1732/2020 R.G. avente ad oggetto: pagamento somme
PROMOSSA DA
(già (c.f. Pt_1 Parte_2
), in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa P.IVA_1
dagli avvocati Marisa Olga Meroni e Paolo Marra, ed elettivamente domiciliata come in atti
attrice
CONTRO
(c.f. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, con sede in Cersosimo (PZ), Via Fratelli
Bandiera n.1
convenuto contumace
--------------------
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La società. ha evocato in giudizio il chiedendo, Controparte_1
quale cessionaria dei crediti vantati da nei confronti Controparte_2 dell'Ente convenuto, la condanna dell'Ente al pagamento delle seguenti somme:
a. € 14.009,27 in linea capitale portato dalle fatture prodotte;
Pag. 2 b. gli interessi moratori, nella misura prevista dall'art. 5, D. Lgs. n.
231/02, maturati e maturandi sull'importo di cui alla precedente lettera a., con decorrenza dalla data di scadenza di ciascuna fattura al saldo;
c. gli ulteriori interessi anatocistici, nella misura prevista dall'art. 5, D.
Lgs. n. 231/02 in forza del rinvio di cui all'art. 1284, comma IV, c.c., prodotti dagli interessi di cui alla precedente lettera b., scaduti da almeno sei mesi, con decorrenza dalla data di notifica del presente atto al saldo;
d. €.3.840,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, D. Lgs. n. 231/02 in ragione di € 40,00 per ciascuna delle fatture;
e. €.291,46 a titolo di interessi di mora maturati a fronte del ritardato pagamento, da parte del convenuto, della sorte capitale di crediti ulteriori rispetto a quelli costituenti la sorte capitale di cui alla precedente lettera a., portati dalle fatture (cd. Note Debito Interessi) indicate nell'elenco prodotto;
f. gli ulteriori interessi anatocistici, nella misura prevista dall'art. 5, D.
Lgs. n. 231/02 in forza del rinvio di cui all'art. 1284, comma IV, c.c., prodotti dagli interessi di cui alla precedente lettera e., scaduti da almeno sei mesi, con decorrenza dalla data di notifica del presente atto al saldo;
g. € 40,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, D. Lgs. n. 231/02 in ragione di
€40,00 per ciascuna delle fatture il cui ritardato pagamento da parte dell'Ente convenuto ha generato gli interessi di cui alla lettera e.
A sostegno della domanda, nel corso del giudizio, ha prodotto: elenco riepilogativo del credito costituente la sorte capitale;
Note Debito
Interessi; elenco riepilogativo delle Note Debito Interessi;
contratti di cessione dei crediti per sorta capitale;
contratti di cessione dei crediti il cui tardivo pagamento ha generato gli interessi di mora oggetto delle
Note Debito;
le fatture emesse dalla cedente;
intimazioni di pagamento notificate al Deliberazione Consiglio Comunale n 8 del 1° CP_1
luglio 2020; Deliberazione Consiglio Comunale n 8 del 24 maggio 2021; aggiudicazione gara per fornitura di energia elettrica 2014;
Pag. 3 aggiudicazione gara per fornitura di energia elettrica 2017; ordinativo di fornitura Prot 1103 del 25 marzo 2014; ordinativo di fornitura Prot 4258 del 15 novembre 2017.
Il , nonostante la rituale notifica, non si è costituito. Controparte_1
Con ordinanza del 23 febbraio 2022 è stata dichiarata la contumacia del
, con la stessa ordinanza il giudice “trattandosi di Controparte_1
credito vantato in ragione di un dedotto rapporto contrattuale intercorso con un Ente pubblico, è necessario che siano prodotti gli atti dai quali deriva l'impegno di spesa della P.A., la delibera o determina a contrarre ed il contratto stipulato in forma scritta tra l'amministrazione ed il privato”, ha invitato parte attrice a dedurre sulla sollevata questione.
Successivamente al deposito delle note sulla sollevata questione d'ufficio e alla concessione dei termini di cui all'art. 183, c. 6, c.p.c., non essendovi attività istruttoria a compiersi, la causa è stata ritenuta matura per la decisione.
Fissata l'udienza per la discussione ex artt. 281 sexies e 127 ter c.p.c., in data 23 dicembre 2024 all'esito della stessa, esaminate le note di trattazione depositate, la causa viene decisa con l'emissione della presente sentenza.
In via preliminare va confermata la contumacia del CP_1
come da ordinanza resa in data 23 febbraio 2022.
[...]
A fronte della pretesa creditoria azionata è preliminare che sia data prova della stipula di contratti in forma scritta da cui deriverebbero le forniture e i crediti per cui si agisce, così come richiesto dal giudice con ordinanza resa all'udienza del 23 febbraio 2022.
I contratti degli enti pubblici devono essere stipulati, a pena di nullità, in forma scritta, la quale assolve una funzione di garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa, permettendo di identificare con precisione il contenuto del programma negoziale, anche ai fini della verifica della necessaria copertura finanziaria e dell'assoggettamento al
Pag. 4 controllo dell'autorità tutoria (ex multis, Cass., n, 27910/2018; Cass., n.
19410/2016; Cass, n. 17646/2002; Cass., n. 13039/1999; Cass., n.
21477/2013; Cass., n. 1606/2007; Cass, n.. 22537/2007).
Tale principio esclude la possibilità di ritenere ammissibile il perfezionamento dell'accordo sulla base di una manifestazione di volontà implicita o di comportamenti concludenti o meramente attuativi (ex multis, Cass., n. 22994/2015; Cass., n. 12323/2005).
Ciò posto, se parte attrice intende far valere i crediti azionati, aveva anche l'onere di produrre i contratti da cui il credito deriva, non potendo appunto ritenersi esistente il credito sulla base di fatture, né dai contratti di cessione, che presuppongono comunque l'esistenza di un valido contratto che giustifichi l'esistenza del credito stesso, non senza considerare che i contratti di cessione hanno contemplato anche crediti che sarebbero sorti in futuro.
Inoltre, la documentazione allegata con la prima memoria ex art. 183, c.
6, c.p.c. è relativa all'aggiudicazione di procedura ad evidenzia pubblica che non riguarda direttamente l'Ente convenuto essendo riferibile ad
ON GI e Regione Basilicata.
Con riferimento alla domanda di arricchimento proposta in via subordinata, questa è inammissibile per carenza del requisito della sussidiarietà. Per valutare la sussistenza di tale requisito è necessario che colui che agisce non abbia a disposizione altre azioni tipiche per ottenere quanto richiesto. Presupposto per proporre l'azione di ingiustificato arricchimento è la mancanza, accertabile anche di ufficio, di un'azione tipica, tale dovendo intendersi non ogni iniziativa processuale ipoteticamente esperibile, ma esclusivamente quella derivante da un contratto o prevista dalla legge con riferimento ad una fattispecie determinata, pur se proponibile contro soggetti diversi dall'arricchito (ex multis, Cass., n. 843/2020).
Pag. 5 La proponibilità dell'azione generale di arricchimento, la cui esperibilità va valutata in astratto, deve essere negata tutte le volte che il depauperato abbia a disposizione altra azione utile per farsi indennizzare del pregiudizio subito, a nulla rilevando che possa essere decaduto da essa o essere rimasto soccombente in giudizio per ragioni di rito o di merito, purché queste ragioni non attengano proprio all'originaria esercitabilità dell'azione.
Orbene, se è vero che non è escluso proporre una domanda di ingiustificato arricchimento ai sensi dell'art. 2041 c.c. nel caso in cui sia accertata la nullità del contratto e che tale domanda può essere rivolta anche nei confronti della Pubblica Amministrazione (ex multis, Cass, n.
25861/2019) è pur vero che occorre distinguere il caso in cui sia accertata la nullità del contratto da quella in cui il contratto, pur esistente, non sia stato prodotto. Nel primo caso, alla dichiarazione di nullità del contratto consegue l'impossibilità di far valere il rapporto sottostante e quindi l'azione di arricchimento è l'unica azione esperibile al fine di rispristinare l'equilibrio tra le parti. Diversamente, il rigetto della domanda per il mancato assolvimento degli oneri probatori incombenti in capo a chi agisce non può consentire al creditore di recuperare quanto richiesto mediante l'azione di arricchimento, in quanto la residualità va valutata in astratto.
Peraltro, nel caso in esame, parte attrice ha affermato e ribadito l'esistenza del rapporto contrattuale. In particolare, nell'atto di citazione alla pagina 9 si legge: “Fermo restando quanto testé affermato, nella, seppur remota, eventualità in cui controparte dovesse sollevare contestazioni in ordine al rapporto contrattuale intercorso con le società Part che hanno ceduto i crediti a , l'esponente avanza, in via subordinata
e sussidiaria, domanda di condanna del convenuto al pagamento di un importo a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ai sensi dell'art. 2041 c.c., corrispondente all'ammontare delle fatture
Pag. 6 costituenti la predetta sorte capitale insoluta, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo”.
E' la stessa parte attrice che sul presupposto dell'esistenza del dato contrattuale aggancia allo stesso, nel caso di invalidità, la residuale azione.
Inoltre, come sopra specificato, la società attrice ha prodotto, quale fonte contrattuale, documentazione che non riguarda direttamente l'Ente convenuto essendo riferibile ad ON GI e Regione Basilicata.
La domanda di adempimento, alla luce delle superiori considerazioni, è da ritenersi non provata e va, pertanto, rigettata.
Non merita accoglimento neanche la domanda di ingiustificato arricchimento spiegata in via subordinata per le ragioni sopra esposte.
Le spese restano a carico di chi le ha anticipate.
PQM
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione monocratica e nella persona del g.o.p., dott.ssa Carmela Abagnara, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 1732/2020, ogni altra istanza, reietta e disattesa:
- rigetta la domanda di pagamento;
- dichiara inammissibile la domanda di ingiustificato arricchimento;
- dispone che le spese restino a carico di chi le ha sostenute.
Così deciso in Lagonegro, 24 gennaio 2025
Il g.o.p.
dott.ssa Carmela Abagnara
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