Ordinanza 7 marzo 2023
Massime • 1
In forza degli artt. 1 e 2 del d.lgs. n. 80 del 1992, il Fondo di Garanzia, gestito dall'INPS, di cui alla l. n. 297 del 1982 provvede al pagamento dei crediti inerenti agli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro, se rientranti nel periodo di dodici mesi anteriore ad atti di iniziativa giudiziale del lavoratore volti a far dichiarare lo stato di insolvenza del datore di lavoro o comunque a far valere nei suoi confronti il credito; conseguentemente, ai fini del computo - a ritroso - del segmento temporale annuale entro il quale collocare le ultime tre retribuzioni, è irrilevante il momento in cui assume efficacia esecutiva la "diffida accertativa" ex art. 12 d.lgs. n. 124 del 2004, emessa dalla Direzione del lavoro nei confronti del datore, mentre assume rilievo quello in cui detta diffida, già resa esecutiva, è stata notificata dal lavoratore mediante precetto, poiché è quest'ultimo l'atto con cui propriamente si intraprende il processo esecutivo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., ordinanza 07/03/2023, n. 6834 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6834 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2023 |
Testo completo
-ricorrente- contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'AVVOCATURA CENTRALE DELL'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONIETTA CORETTI, CE TRIOLO, CE STUMPO;
-controricorrente- avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO di FIRENZE n. 567/2018 depositata il 05/06/2018 R.G.N. 689/2017; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/01/2023 dal Consigliere Dott. LUIGI CAVALLARO. RILEVATO IN FATTO Civile Ord. Sez. L Num. 6834 Anno 2023 Presidente: ESPOSITO LUCIA Relatore: CAVALLARO LUIGI Data pubblicazione: 07/03/2023 2 di 4 che, con sentenza depositata il 5.6.2018, la Corte d'appello di Firenze ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva rigettato la domanda di CE OL volta a conseguire dall’INPS, quale gestore del Fondo di garanzia ex l. n. 297/1982 e succ. mod., il pagamento delle ultime tre mensilità della retribuzione maturate alle dipendenze di C&P Costruzioni s.r.l., poi dichiarata fallita;
che avverso tale pronuncia CE OL ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura;
che l’INPS ha resistito con controricorso;
CONSIDERATO IN DIRITTO che, con l’unico motivo di censura, il ricorrente denuncia violazione dell’art. 2, d.lgs. n. 80/1992, per avere la Corte ritenuto che, ai fini del computo dell’anno precedente la dichiarazione di fallimento (o comunque la domanda per conseguirla) entro il quale debbono ricadere le ultime tre retribuzioni maturate alle dipendenze del datore di lavoro insolvente affinché siano indennizzabili dal Fondo di garanzia, non rilevasse l’iniziativa volta ad ottenere dalla Direzione Territoriale del Lavoro la diffida accertativa di cui all’art. 12, d.lgs. n. 124/2004; che, al riguardo, va premesso che l’art. 12, d.lgs. n. 124/2004, nel testo vigente ratione temporis e rimasto immutato, nella parte che qui rileva, anche dopo le modifiche introdotte dall’art. 12-bis, d.l. n. 76/2020 (conv. con l. n. 120/2020), prevede che, qualora nell'ambito dell'attività di vigilanza emergano inosservanze alla disciplina contrattuale da cui scaturiscono crediti patrimoniali in favore dei prestatori di lavoro, il personale ispettivo delle Direzioni del lavoro “diffida il datore di lavoro a corrispondere gli importi risultanti dagli accertamenti” e che, se nei trenta giorni successivi il datore di lavoro non promuove apposito tentativo di conciliazione e questo non si conclude con un accordo, il provvedimento di diffida acquista “efficacia di titolo esecutivo”; 3 di 4 che, sebbene questa Corte, nel giudicare fattispecie analoga alla presente, abbia ritenuto che la decorrenza dei dodici mesi rilevanti ai fini degli ultimi tre coperti dalla garanzia del Fondo potrebbe essere individuata, in linea generale, dal momento in cui alla diffida è attribuita efficacia di titolo esecutivo (così Cass. n. 34370 del 2022, in motivazione), reputa il Collegio che tale soluzione mal si presti ad essere conciliata con il consolidato principio secondo cui all’uopo possono rilevare solo atti di iniziativa giudiziale volti a far dichiarare lo stato di insolvenza del datore di lavoro o comunque a far valere nei suoi confronti il credito relativo alle ultime tre retribuzioni (cfr., tra le tante, Cass. nn. 1885 del 2005, 12634 del 2008 e numerose successive conformi); che, conseguentemente, deve ritenersi che possa rilevare a tal fine non già il momento in cui alla diffida viene attribuita efficacia esecutiva per inutile decorso del termine di trenta giorni dalla sua comunicazione o per mancato raggiungimento della conciliazione stragiudiziale (ovvero, per come adesso previsto dal nuovo testo dell’art. 12, d.lgs. n. 124/2004, per essere stato rigettato il ricorso amministrativo proposto avverso la diffida medesima), bensì il momento in cui la diffida resa esecutiva venga notificata dal lavoratore mediante precetto, essendo quest’ultimo l’atto con cui propriamente si intraprende il processo esecutivo;
che, essendo stata detta notifica effettuata nel caso di specie solo in data 21.1.2013, affatto correttamente i giudici di merito hanno negato la sua idoneità a guadagnare all’odierno ricorrente l’intervento del Fondo di garanzia a tutela delle ultime tre retribuzioni maturate nel corso del rapporto di lavoro, essendosi quest’ultimo concluso in data 14.6.2011; che il ricorso, pertanto, va rigettato, compensandosi tuttavia le spese di lite in ragione della parziale novità della questione e dell’assenza di univoci precedenti di legittimità; 4 di 4 che, in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso;
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 26.1.2023.