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Sentenza 11 ottobre 2024
Sentenza 11 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 11/10/2024, n. 839 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 839 |
| Data del deposito : | 11 ottobre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott.ssa Claudia Giovanna
Bisignano ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 589/2023 R.G.L. promossa da
(c.f. C.F. 1 ), rappresentato e difeso Parte 1
dall'Avv. GEMELLI GIUSEPPE, per procura in atti,
ricorrente,
contro
MINISTERO dell'ISTRUZIONE, dell'UNIVERSITA' e della RICERCA - Ufficio
Scolastico Regionale per la Sicilia e Ufficio VIII - Ambito territoriale per la provincia di Messina, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dalla Dr.ssa Alessandra Meliadò, funzionario in servizio presso l'ufficio territoriale di
Messina;
resistente,
Oggetto: bonus carta docente
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
Parte 11- Con ricorso depositato il 22/03/2023 , premesso di aver ricevuto incarichi di docenza a tempo determinato per gli anni scolastici 2018/19, 2019/20,
2020/21, 2021/22 e 2022/23, senza poter fruire della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n.
107/2015, ha chiesto accertare e dichiarare il proprio diritto, quale docente assunto con contratto a tempo determinato, ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015, con condanna del Ministero resistente all'assegnazione della somma di € 2.500,00 per gli anni scolastici indicati in ricorso
Controparte_1 con memoria depositata ilSi è costituito in giudizio il
20.02.24 chiedendo il rigetto del ricorso e proponendo, in via conciliativa, alla controparte di rinunciare all'azione intrapresa, a fronte dell'accredito sulla carta docente delle somme richieste per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021, con integrale compensazione delle spese di lite.
All'udienza del 08.10.2024, sostituita ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. dal deposito di note scritte, la causa veniva decisa come segue.
2- Il ricorso è parzialmente fondato per le ragioni di seguito esposte.
La Suprema Corte, con sentenza n. 29961/2023 pubblicata il 27.10.2023, chiamata a pronunciarsi su rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. da parte del Tribunale di
Taranto, ha espresso importanti principi di diritto sulla questione oggetto del giudizio, ritenendo che:
1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al
Ministero.
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2,
L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.
Ciò posto, il beneficio formativo deve essere riconosciuto anche ai docenti precari allorquando svolgano una prestazione lavorativa pienamente comparabile ai docenti di ruolo.
La S.C., chiamata a pronunciarsi sullo specifico tema della durata della supplenza affinché la prestazione del docente precario possa ritenersi comparabile a quella del docente di ruolo, ha condivisibilmente fatto riferimento agli insegnanti incaricati di supplenze annuali ai sensi dell'art. 4, co. 1 e 2, L. 124/1999.
Il comma 1 di tale disposizione prevede che «alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico (c.d. vacanza su organico di diritto, n.d.r.), qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o mediante l'utilizzazione del personale in soprannumero, e sempreché ai posti medesimi non sia stato già assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo, si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo>>.
Il comma 2 stabilisce che «alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico (c.d. vacanza su organico di fatto, n.d.r.) si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche», ivi compreso il caso in cui vi sia necessità di copertura per ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario.
Si tratta, in entrambi i casi, di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici.
Rispetto a queste tipologie di incarico, si ravvisa la necessità di rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo
Ciò posto, l'art. 1, co. 121 cit. si pone, in questi casi, in contrasto con il principio di parità di trattamento di cui all'art. 4, punto 1, dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva
1999/70/CE.
La clausola 4 dell'Accordo esclude qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (v. Cass. 28 novembre 2019, n. 31149, con richiamo a Corte di Giustizia 8 novembre 2011, Persona 1 quest'ultima da inserire in un costante indirizzo che in ultima analisi risale fino a Corte di Giustizia 9 marzo 1978, Simmenthal;
in senso analogo, v., anche Corte Costituzionale 11 luglio 1989, n. 389 e, ancor prima, Corte
Costituzionale 5 giugno 1984, n. 170).
L'art. 1, co. 121 della L. 107/2015 deve quindi essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali ai sensi dell'art. 4, co. 1, L. 124/1999 o fino al termine delle attività didattiche, ai sensi dell'art. 4, co. 2, L. 124/1999.
2.1- Nel presente giudizio, risulta dalla documentazione in atti (contratti) che parte ricorrente ha ricevuto incarichi di supplenze rientranti nelle tipologie di incarichi di cui all'art.
4. co. 1 e co. 2 della L. n. 124/1999, come richiesto dalla Suprema Corte, in relazione ai seguenti anni scolartici:
Nell'anno scolastico 2019/2020 un incarico fino al termine delle attività didattiche,
ovvero dal 25.11.19 al 30.06.20; Nell'anno scolastico 2020/2021 incarico fino al termine delle attività didattiche, dal
01.10.20 al 30.06.21;
- Nell'anno scolastico 2022/2023 un incarico fino al termine delle attività didattiche, dal
03.10.22 al 30.06.23;
2.3- Non sussiste, invece, analogo diritto in relazione agli anni scolastici 2018/2019 e
2021/2022 non avendo ricevuto incarichi annuali o incarichi fino al termine delle attività
didattiche, in ossequio al disposto dell'art. 4 legge 124/1999 commi 1 e 2, come richiesto dalla Suprema Corte ( lettura interpretativa avallata di recente dalla Prima Presidente della Corte di Cassazione nel provvedimento n. 7254 del 2024 del 19.3.24 con cui ha dichiarato inammissibile il rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. da parte del
Tribunale di Novara), ma plurimi incarichi di supplenza temporanei ( cfr contratti in atti).
2.4- In relazione all'eccezione del Ministero sul ridotto monte ore assegnato al ricorrente rispetto ad un insegnate di ruolo, che precluderebbe l'attribuzione del beneficio, si osserva che, come anzi detto, la Carta docente è uno strumento di sostegno alla didattica annua e spetta, pertanto, anche ai docenti non di ruolo che siano titolari di contratti per supplenze fino al termine dell'anno scolastico o delle attività didattiche, ai sensi dell'art. 4 comma 1 e 2 della legge 124/1999, in quanto anche per essi è ravvisabile la connessione temporale che il legislatore ha inteso stabilire tra lo specifico strumento di formazione costituito da detta Carta docente ed il carattere annuale della didattica.
Essendo la carta docenti uno strumento di sostegno alla didattica annua, il dato che deve guidare l'interprete nell'attribuzione o meno del beneficio è unicamente quello temporale dell'incarico conferito, se annuale o sino al termine delle attività didattiche.
Ciò posto, il dato del monte ore specificamente assegnato al docente non di ruolo, nell'ambito di un incarico che possieda, ex ante, la medesima durata temporale di quello dei docenti di ruolo (incarico annuale o sino al termine dell'attività didattica), non rappresenta un criterio discretivo per l'attribuzione oppure la negazione del beneficio, posto che il docente che abbia davanti a sé la prospettiva -certa e predeterminata- di un incarico di durata annuale, necessita di un sostegno alla didattica al pari del docente di ruolo e a prescindere dal monte ore attribuito.
L'insostenibilità dell'assunto del Ministero discende, poi, dalla semplice considerazione che, ai sensi dell'art. 3 comma 1 del DPCM 28.11.2016, la carta docenti viene erogata non solo ai docenti di ruolo a tempo pieno ma anche a quelli a tempo parziale ( il cui impegno didattico ben può, in ipotesi essere più limitato di quelli dei docenti a tempo determinato), ed anche ai docenti di ruolo in prova, e finanche ai "docenti in posizioni di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati".
2.5- In relazione alle modalità di adempimento, da parte del Ministero, dell'obbligazione in parola, alla luce di quanto stabilito dalla S.C., e considerato che è incontestato che il ricorrente sia ancora interno al sistema delle docenze scolastiche, gli spetta, non l'attribuzione di una somma di denaro come richiesto, bensì l'azione di adempimento in forma specifica, mediante attribuzione della Carta Docente, per un importo pari al valore che spettava e con funzionamento secondo il sistema attuativo proprio dello specifico bonus in esame.
Controparte 23- Conclusivamente, il deve essere condannato all'attribuzione, in favore di parte ricorrente, della Carta Docente per un valore pari ad
€ 1.500,00 e con funzionamento secondo il sistema attuativo proprio dello specifico bonus in esame, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L.
n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
4- Le spese di lite possono compensarsi per metà tra le parti e ciò in ragione del parziale accoglimento della domanda e tenuto conto che il pronunciamento della Suprema Corte
è successivo alla introduzione del presente giudizio, ponendo la restante metà a carico del Ministero, liquidata ai minimi tariffari tenuto conto della serialità del contenzioso.
PQM
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 589/2023 RG, così provvede:
1) Accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, condanna il Ministero resistente all' attribuzione, in favore di della Carta Docente per un valoreParte 1
,
pari ad € 1.500,00 e con funzionamento secondo il sistema attuativo proprio dello specifico bonus in esame, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
2) Compensa per metà le spese di lite e condanna il Ministero resistente al pagamento della restante metà liquidata in € 515,00, oltre rimborso spese generali, Iva e c.p.a. come per legge, da distrarsi, ex art. 93 c.p.c., in favore del procuratore antistatario, avv. GEMELLI
GIUSEPPE .
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 11/10/2024.
Il Giudice
Claudia Giovanna Bisignano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott.ssa Claudia Giovanna
Bisignano ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 589/2023 R.G.L. promossa da
(c.f. C.F. 1 ), rappresentato e difeso Parte 1
dall'Avv. GEMELLI GIUSEPPE, per procura in atti,
ricorrente,
contro
MINISTERO dell'ISTRUZIONE, dell'UNIVERSITA' e della RICERCA - Ufficio
Scolastico Regionale per la Sicilia e Ufficio VIII - Ambito territoriale per la provincia di Messina, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dalla Dr.ssa Alessandra Meliadò, funzionario in servizio presso l'ufficio territoriale di
Messina;
resistente,
Oggetto: bonus carta docente
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
Parte 11- Con ricorso depositato il 22/03/2023 , premesso di aver ricevuto incarichi di docenza a tempo determinato per gli anni scolastici 2018/19, 2019/20,
2020/21, 2021/22 e 2022/23, senza poter fruire della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n.
107/2015, ha chiesto accertare e dichiarare il proprio diritto, quale docente assunto con contratto a tempo determinato, ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015, con condanna del Ministero resistente all'assegnazione della somma di € 2.500,00 per gli anni scolastici indicati in ricorso
Controparte_1 con memoria depositata ilSi è costituito in giudizio il
20.02.24 chiedendo il rigetto del ricorso e proponendo, in via conciliativa, alla controparte di rinunciare all'azione intrapresa, a fronte dell'accredito sulla carta docente delle somme richieste per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021, con integrale compensazione delle spese di lite.
All'udienza del 08.10.2024, sostituita ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. dal deposito di note scritte, la causa veniva decisa come segue.
2- Il ricorso è parzialmente fondato per le ragioni di seguito esposte.
La Suprema Corte, con sentenza n. 29961/2023 pubblicata il 27.10.2023, chiamata a pronunciarsi su rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. da parte del Tribunale di
Taranto, ha espresso importanti principi di diritto sulla questione oggetto del giudizio, ritenendo che:
1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al
Ministero.
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2,
L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.
Ciò posto, il beneficio formativo deve essere riconosciuto anche ai docenti precari allorquando svolgano una prestazione lavorativa pienamente comparabile ai docenti di ruolo.
La S.C., chiamata a pronunciarsi sullo specifico tema della durata della supplenza affinché la prestazione del docente precario possa ritenersi comparabile a quella del docente di ruolo, ha condivisibilmente fatto riferimento agli insegnanti incaricati di supplenze annuali ai sensi dell'art. 4, co. 1 e 2, L. 124/1999.
Il comma 1 di tale disposizione prevede che «alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico (c.d. vacanza su organico di diritto, n.d.r.), qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o mediante l'utilizzazione del personale in soprannumero, e sempreché ai posti medesimi non sia stato già assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo, si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo>>.
Il comma 2 stabilisce che «alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico (c.d. vacanza su organico di fatto, n.d.r.) si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche», ivi compreso il caso in cui vi sia necessità di copertura per ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario.
Si tratta, in entrambi i casi, di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici.
Rispetto a queste tipologie di incarico, si ravvisa la necessità di rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo
Ciò posto, l'art. 1, co. 121 cit. si pone, in questi casi, in contrasto con il principio di parità di trattamento di cui all'art. 4, punto 1, dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva
1999/70/CE.
La clausola 4 dell'Accordo esclude qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (v. Cass. 28 novembre 2019, n. 31149, con richiamo a Corte di Giustizia 8 novembre 2011, Persona 1 quest'ultima da inserire in un costante indirizzo che in ultima analisi risale fino a Corte di Giustizia 9 marzo 1978, Simmenthal;
in senso analogo, v., anche Corte Costituzionale 11 luglio 1989, n. 389 e, ancor prima, Corte
Costituzionale 5 giugno 1984, n. 170).
L'art. 1, co. 121 della L. 107/2015 deve quindi essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali ai sensi dell'art. 4, co. 1, L. 124/1999 o fino al termine delle attività didattiche, ai sensi dell'art. 4, co. 2, L. 124/1999.
2.1- Nel presente giudizio, risulta dalla documentazione in atti (contratti) che parte ricorrente ha ricevuto incarichi di supplenze rientranti nelle tipologie di incarichi di cui all'art.
4. co. 1 e co. 2 della L. n. 124/1999, come richiesto dalla Suprema Corte, in relazione ai seguenti anni scolartici:
Nell'anno scolastico 2019/2020 un incarico fino al termine delle attività didattiche,
ovvero dal 25.11.19 al 30.06.20; Nell'anno scolastico 2020/2021 incarico fino al termine delle attività didattiche, dal
01.10.20 al 30.06.21;
- Nell'anno scolastico 2022/2023 un incarico fino al termine delle attività didattiche, dal
03.10.22 al 30.06.23;
2.3- Non sussiste, invece, analogo diritto in relazione agli anni scolastici 2018/2019 e
2021/2022 non avendo ricevuto incarichi annuali o incarichi fino al termine delle attività
didattiche, in ossequio al disposto dell'art. 4 legge 124/1999 commi 1 e 2, come richiesto dalla Suprema Corte ( lettura interpretativa avallata di recente dalla Prima Presidente della Corte di Cassazione nel provvedimento n. 7254 del 2024 del 19.3.24 con cui ha dichiarato inammissibile il rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. da parte del
Tribunale di Novara), ma plurimi incarichi di supplenza temporanei ( cfr contratti in atti).
2.4- In relazione all'eccezione del Ministero sul ridotto monte ore assegnato al ricorrente rispetto ad un insegnate di ruolo, che precluderebbe l'attribuzione del beneficio, si osserva che, come anzi detto, la Carta docente è uno strumento di sostegno alla didattica annua e spetta, pertanto, anche ai docenti non di ruolo che siano titolari di contratti per supplenze fino al termine dell'anno scolastico o delle attività didattiche, ai sensi dell'art. 4 comma 1 e 2 della legge 124/1999, in quanto anche per essi è ravvisabile la connessione temporale che il legislatore ha inteso stabilire tra lo specifico strumento di formazione costituito da detta Carta docente ed il carattere annuale della didattica.
Essendo la carta docenti uno strumento di sostegno alla didattica annua, il dato che deve guidare l'interprete nell'attribuzione o meno del beneficio è unicamente quello temporale dell'incarico conferito, se annuale o sino al termine delle attività didattiche.
Ciò posto, il dato del monte ore specificamente assegnato al docente non di ruolo, nell'ambito di un incarico che possieda, ex ante, la medesima durata temporale di quello dei docenti di ruolo (incarico annuale o sino al termine dell'attività didattica), non rappresenta un criterio discretivo per l'attribuzione oppure la negazione del beneficio, posto che il docente che abbia davanti a sé la prospettiva -certa e predeterminata- di un incarico di durata annuale, necessita di un sostegno alla didattica al pari del docente di ruolo e a prescindere dal monte ore attribuito.
L'insostenibilità dell'assunto del Ministero discende, poi, dalla semplice considerazione che, ai sensi dell'art. 3 comma 1 del DPCM 28.11.2016, la carta docenti viene erogata non solo ai docenti di ruolo a tempo pieno ma anche a quelli a tempo parziale ( il cui impegno didattico ben può, in ipotesi essere più limitato di quelli dei docenti a tempo determinato), ed anche ai docenti di ruolo in prova, e finanche ai "docenti in posizioni di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati".
2.5- In relazione alle modalità di adempimento, da parte del Ministero, dell'obbligazione in parola, alla luce di quanto stabilito dalla S.C., e considerato che è incontestato che il ricorrente sia ancora interno al sistema delle docenze scolastiche, gli spetta, non l'attribuzione di una somma di denaro come richiesto, bensì l'azione di adempimento in forma specifica, mediante attribuzione della Carta Docente, per un importo pari al valore che spettava e con funzionamento secondo il sistema attuativo proprio dello specifico bonus in esame.
Controparte 23- Conclusivamente, il deve essere condannato all'attribuzione, in favore di parte ricorrente, della Carta Docente per un valore pari ad
€ 1.500,00 e con funzionamento secondo il sistema attuativo proprio dello specifico bonus in esame, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L.
n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
4- Le spese di lite possono compensarsi per metà tra le parti e ciò in ragione del parziale accoglimento della domanda e tenuto conto che il pronunciamento della Suprema Corte
è successivo alla introduzione del presente giudizio, ponendo la restante metà a carico del Ministero, liquidata ai minimi tariffari tenuto conto della serialità del contenzioso.
PQM
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 589/2023 RG, così provvede:
1) Accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, condanna il Ministero resistente all' attribuzione, in favore di della Carta Docente per un valoreParte 1
,
pari ad € 1.500,00 e con funzionamento secondo il sistema attuativo proprio dello specifico bonus in esame, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
2) Compensa per metà le spese di lite e condanna il Ministero resistente al pagamento della restante metà liquidata in € 515,00, oltre rimborso spese generali, Iva e c.p.a. come per legge, da distrarsi, ex art. 93 c.p.c., in favore del procuratore antistatario, avv. GEMELLI
GIUSEPPE .
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 11/10/2024.
Il Giudice
Claudia Giovanna Bisignano