Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trento, sentenza 19/03/2025, n. 8 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trento |
| Numero : | 8 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 33/2024 LAV.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Trento
Sezione Lavoro
La Corte d'Appello di Trento, riunita in composizione collegiale nelle persone dei Signori
Magistrati:
Dott. Ugo Cingano Presidente
Dott.ssa Camilla Gattiboni Consigliere rel.
Dott.ssa Adriana De Tommaso Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di lavoro, promossa in sede di riassunzione in grado di appello, con ricorso depositato come in atti ed iscritta a ruolo al n. 33/2024 RG LAVORO promossa da:
C.F. rappresentato e difeso nel presente Parte_1 C.F._1 giudizio dall'Avv. Daniele Simonato, C.F. , con studio in 39100 C.F._2
Bolzano (BZ), Corso della Libertà 30, giusta procura telematica in atti
RICORRENTE
CONTRO
, C.F. , in persona del suo Controparte_1 P.IVA_1
Presidente pro tempore, rappresentata e difesa nel presente giudizio dagli avv.ti Alexandra
Roilo (c.f. ), Cristina Bernardi (c.f. ), Laura C.F._3 C.F._4
Fadanelli (c.f. ), (c.f. ), C.F._5 CP_2 C.F._6
(c.f. ), tutti di Bolzano, ed elettivamente domiciliata Controparte_3 C.F._7 presso la propria Avvocatura in Bolzano, Piazza Silvius Magnago 1, giusta procura telematica in atti
RESISTENTE
OGGETTO: Risarcimento danni, altre ipotesi pagina 1 di 8
CONCLUSIONI
DI PARTE APPELLANTE: voglia il Giudice adito in qualità di Magistrato del Lavoro, previa fissazione della data di udienza di discussione ex art. 435 c.p.c. e notifica a cura del ricorrente del presente atto di riassunzione e del emanando decreto, contrariis reiectis:
a) accertare e dichiarare l'illegittimità / nullità / inefficacia di tutte le clausole appositive di termine ai contratti di lavoro stipulati da e la Parte_2 Controparte_1
nel periodo 2007 – 2016 per le ragioni meglio esposte in narrativa ivi compresa la
[...] violazione 36 D.Lgs. n. 165 del 2001, dell'art. 1, 5 e ss. del D.Lgs. n. 368 del 2001 e dell'art. 29 e ss. D.Lgs. n. 81 del 2015 nel testo vigente all'epoca della sottoscrizione dei tre contratti di lavoro a termine e sei proroghe;
b) condannare , in persona del suo Presidente e legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, con sede in 39100 Bolzano (BZ), Piazza Silvius Magnago 1, C.F.
, al risarcimento del danno di diritto comunitario subito dal signor P.IVA_1 Parte_2 stabilendo in favore di quest'ultimo un'indennità onnicomprensiva nella misura di
[...] quanto meno 7 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'art. 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604 e che si quantifica in € 3.212,52- mensili quindi per complessivi € 22.226,33- ovvero la diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia oltre interessi e rivalutazione monetaria;
in ogni caso:
c) condannare la , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, alla rifusione delle spese legali nonché dei diritti ed onorari di causa (compenso di avvocato, rimborso forfetario del 15%, CPA ed IVA oltre spese vive ed anticipazione) relativi al procedimento di primo grado innanzi al Tribunale di Bolzano sub R.G. n. 903/2016, al giudizio di secondo grado innanzi al Corte d'Appello di Trento Sezione distaccata di Bolzano sub R.G. 69/2017, al giudizio di Cassazione iscritto sub R.G. n. 13446/2019, ed infine al presente giudizio da distrarsi a favore del sottoscritto legale che dichiara di aver anticipato le prime e non percepito i secondi;
il legale si riserva il diritto di rinunciare nel corso del giudizio al beneficio della distrazione delle spese.
DI PARTE APPELLATA:
Voglia l'ecc.ma corte d'appello adita in qualità di Magistrato del Lavoro contrarris reiectis
In via principale accertare e dichiarare che nulla è dovuto al dott a titolo di danno Pt_2 comunitario per i motivi esposti in narrativa nonché nei punti sub D) e sub E)
pagina 2 di 8 In via subordinata disporre la riduzione dell' indennità omnicomprensiva riconosciuta al dott. al minimo previsto o comunque in misura inferiore a 7 mensilità per i motivi esposti in Pt_2 narrativa nonché al punto F)
Il tutto con vittoria di spese (ivi compreso il contributo unificato) e compenso professionale relativi a tutti i gradi di giudizio (Tribunale di Bolzano RG 903/2016; Corte d'appello di
Trento-Sezione distaccata di Bolzano Rg 69/2017 e giudizio di cassazione 69/ 2017) nonché del presente grado di giudizio oltre il 15% spese generali e 23,84% per oneri sociali riflessi
(23,80% INDAP e 0,04 % ) ex dovuti sugli importi liquidati a carico degli avvocati CP_4 iscritti nella sessione speciale dell'Albo degli Avvocati.
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FATTO E SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. d.d. 29.9.2016, aveva citato in giudizio la Parte_1
, contestando l'abuso dell'utilizzo della forma contrattuale a Controparte_1 tempo determinato e chiedendo al Tribunale di Bolzano di pronunciarsi sull'illegittimità dei contratti a termine per violazione dell'art. 36 d.lgs. 165/2001 e degli artt. 19 e 21 d.lgs. 81/2015, reclamando l'indennizzo previsto dall'art. 32 l. 183/2010 e art. 28 d.lgs. 81/2015.
Aveva chiesto, infine, la conversione dei contratti a termine in un rapporto a tempo indeterminato.
Con sentenza n. 71/2017 d.d. 31.3.2017, il Tribunale di Bolzano ha dichiarato la nullità dell'apposizione del termine al contratto d.d.
3.12.2007 e successive proroghe, rigettato la domanda di conversione dei rapporti a termine in rapporti a tempo indeterminato e condannato la al pagamento a favore del lavoratore, a titolo di risarcimento del danno, della CP_1 somma di € 22.226,33 (ovvero 7 mensilità secondo i parametri di cui all'art. 32, comma 5 l.
183/2010), oltre al pagamento delle spese processuali.
Con ricorso d.d. 28.9.2017, la ha impugnato la decisione, Controparte_1 formulando quattro motivi principali di appello.
Con sentenza 37/2018, pubblicata il 25.10.2018, la Corte d'appello di Trento sezione distaccata di Bolzano ha accolto parzialmente l'appello della P.A. e, confermata l'illegittimità/nullità di tutti i contratti di lavoro subordinato a termine stipulati fra il lavoratore e la PAB, ha rigettato la domanda risarcitoria, ritenendo che la sentenza gravata avesse riconosciuto al lavoratore un risarcimento per un danno “distinto da quello per il quale opera la facilitazione probatoria” di cui all'art. 32, comma 5 legge 183/2010, cioè un danno patrimoniale più elevato (da perdita di chance di un'occupazione migliore), per il quale invece non era stato assolto il relativo onere probatorio.
pagina 3 di 8 Avverso la sentenza resa all'esito del giudizio d'appello, il lavoratore ha proposto impugnazione il 20.4.2019 innanzi alla Corte di Cassazione, la quale ha cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte di appello di Trento, ordinando l'adeguamento ai principi enunciati in sentenza.
Secondo la S. C., richiamata la sentenza delle SS.UU. n. 5072/2016, il danno risarcibile di cui all'art. 36, comma 5 d.lgs. 165/2001 è configurabile come perdita di chance, derivando esso dalla prestazione del lavoratore in violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o impiego di lavoratori da parte della P.A., e ad esso possono essere applicati i criteri della fattispecie di cui all'art. 32, comma 5 l. n. 183/2010, quale danno presunto, con valenza sanzionatoria e qualificabile come “danno comunitario”. Evidenzia(va) la suprema Corte che la Corte d'appello, negando il diritto all'indennizzo del lavoratore, concesso invece in primo grado, aveva deciso in contrasto con il principio richiamato, posto che il Giudice di primo grado faceva esplicito riferimento alla fattispecie di cui all'art. 32 comma 5 l. 183/2010 che contempla l'ipotesi del c.d. “danno comunitario”, non avendo inteso liquidare un danno diverso da quello legato alla perdita di chance1.
Con atto di riassunzione, depositato il 21.06.2024 davanti alla Corte d'appello di Trento, ha ribadito la domanda di accertamento e dichiarazione Parte_1 dell'illegittimità/nullità/inefficacia di tutte le clausole appositive di termine ai contratti di lavoro stipulati con la di Bolzano nel periodo 2007-2016, e ha chiesto Controparte_1
l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe della sentenza.
Si è costituita il 21.01.2025 la contestando la domanda risarcitoria formulata da CP_5 controparte e insistendo, in via subordinata, per la riduzione dell'indennità onnicomprensiva eventualmente riconosciuta.
All'udienza del 13.02.2025 sono comparsi i procuratori delle parti, che si sono riportati a quanto esposto nei rispettivi atti e la Corte ha deciso la causa dando lettura del dispositivo di sentenza, in calce ritrascritto.
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Motivi della decisione
pagina 4 di 8 La decisione nel presente giudizio di rinvio consegue alla cassazione della sentenza n. 37/2018 della Corte d'appello di Trento- sezione di Bolzano e muove dalla ricognizione dei principi di diritto enunciati dalla Suprema Corte.
Come noto, è precluso l'esame di ogni altra questione, essendo impedita alle parti, in relazione alla struttura chiusa del giudizio di rinvio, la proposizione di questioni che introducano un thema decidendum diverso da quello originariamente proposto e oggetto dell'appello originariamente proposto dalla di Bolzano. Controparte_1
Con l'ordinanza depositata il 21.03.2024, la Suprema Corte di Cassazione ha annullato la sentenza d'appello censurando il mancato riconoscimento, da parte del giudice di secondo grado, dell'automatismo sanzionatorio di cui all'art. 32 legge n. 183/2010, alla luce di quanto precisato nella decisione delle Sezioni Unite del 15.03.2016 n. 5072 e richiamato dalla S.C. nei seguenti termini:
“2.1 è noto come, secondo le S.U. di questa S.C. “in materia di pubblico impiego privatizzato, il danno risarcibile di cui all'articolo 36, comma quinto, del d.lgs. n. 165 del 2001, non deriva dalla mancata conversione del rapporto, legittimamente esclusa sia secondo i parametri costituzionali che per quegli europei, bensì dalla prestazione in violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori da parte della P.A., ed è configurabile come perdita di “chance” di un'occupazione alternativa migliore, con onere della prova a carico del lavoratore, ai sensi dell'articolo 1223 codice civile…”;
“… secondo il medesimo arresto “nell'ipotesi di abusiva reiterazione di contratti a termine, la misura risarcitoria prevista dall'articolo 36, comma quinto, del d.lgs. n. 165 del 2001 va interpretata in conformità al canone di effettività della tutela affermato dalla Corte di
Giustizia UE (ordinanza 12 dicembre 2013 in C-50/13), sicché, mentre va escluso, siccome incongruo il ricorso ai criteri previsti per il licenziamento illegittimo, può farsi riferimento alla fattispecie omogenea di cui all'articolo 32, comma quinto, della legge n. 183 del 2010, quale danno presunto, con valenza sanzionatoria e qualificabile come “danno comunitario”, determinato tra un minimo ed un massimo, salva però la prova del maggior pregiudizio sofferto, senza che ne derivi una posizione di favore del lavoratore privato rispetto al dipendente pubblico, atteso che per il primo, l'indennità forfettizzata limita il danno risarcibile, per il secondo, invece, agevola l'onere probatorio del danno subito”(Cassazione
Sezioni Unite 15 marzo 2016 numero 5072)…”.
Precisa altresì la Corte che “…tale assetto giuridico ha trovato conferma, a livello eurounitario, con la successiva Corte di Giustizia 7 marzo 2018, , secondo cui “la Per_1 clausola 5 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del consiglio, del 28 giugno 99, relativa pagina 5 di 8 all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa non osta a una normativa nazionale che, da un lato, non sanziona il ricorso abusivo, da parte di un datore di lavoro rientrante nel settore pubblico, a una successione di contratti a tempo determinato mediante il versamento, al lavoratore interessato, di un'indennità volta compensare la mancata trasformazione del rapporto di lavoro determinato in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, bensì, dall'altro, prevede la concessione di un'indennità compresa tra 2,5 e 12 mensilità dell'ultima retribuzione di detto lavoratore, accompagnata dalla possibilità, per quest'ultimo, di ottenere un risarcimento integrale del danno dimostrando, mediante presunzioni, la perdita di opportunità di trovare un impiego o il fatto che, qualora un concorso fosse stato organizzato in modo regolare, egli lo avrebbe superato” e la giurisprudenza nazionale, sulla base di quanto già ritenuto dalle S.U., ha riconosciuto una siffatta capacità dissuasiva risarcimento nella misura indicata, tra l'altro associato a possibili effetti sulla responsabilità dei dirigenti, ai sensi dell'articolo 36 comma 5,
d.lgs. n. 165 del 2001, di portata parimenti dissuasiva (Cass, Sez. lav. n. 36659 del 2022)…”.
Osserva, infine, la Cassazione che la Corte d'Appello di Trento-sez. di Bolzano, “… nel caso di specie, … riformando la statuizione di prime cure che aveva attribuito il danno comunitario, ha escluso il risarcimento del danno in palese contrasto, tuttavia con i suddetti principi;
ha in particolare ritenuto, erroneamente, che il giudice di primo grado, negando il danno la perdita di chance, avesse liquidato un danno diverso ulteriore, ma così non poteva essere, posto che l'unico danno era stato riconosciuto facendo esplicito riferimento “alla fattispecie omogenea dell'articolo 32, comma quinto legge numero 183/2010, quale danno presunto, con valenza sanzionatorie e qualificabile come danno comunitario…”. Ha, altresì', osservato , la S.C. che “… si rivela fuori bersaglio il rilievo del giudice d'appello secondo cui il Tribunale, laddove aveva liquidato un pregiudizio “che va aldilà della mera perdita di chance di un'occupazione migliore”, avesse voluto attribuire un quid pluris rispetto al danno da precarizzazione suscettibile di liquidazione con l'agevolazione probatoria, essendo evidente che il giudice le prime cure, aldilà del lessico adoperato, avesse inteso applicare, appunto, la liquidazione forfettaria del danno con l'automatismo sanzionatorio di cui all'articolo 32, legge numero 183/2010; di conseguenza, si appalesa erronea, evidentemente anche l'ulteriore affermazione della Corte di merito secondo cui il danno comunitario, negato in primo grado, avrebbe dovuto essere nuovamente richiesto dal lavoratore con apposito appello incidentale…”.
Chiarite le ragioni di censura e ricapitolati principi di diritto applicabili, distillato di giurisprudenza ormai consolidatasi, riaffermati dalla S.C. nella sentenza esaminata e vincolanti nel presente giudizio di rinvio, non resta al Collegio che precisare, in primo luogo, che non vi è contestazione in ordine al capo della sentenza del GDL, mai oggetto di appello né
pagina 6 di 8 quindi di ricorso in cassazione, che ha accertato l'illegittimo impiego dello strumento del contratto a termine (e relative proroghe) per la regolazione della prestazione lavorativa, resa da in favore della di Bolzano, dal 3.12.2007 al 28.02.2016, in Pt_2 Controparte_1 violazione delle previsioni e dei limiti stabiliti dal D.lgs. 368/2001e D.L. 81/2015.
In secondo luogo, applicati -dunque- i principi di diritto sopra esposti, va dichiarato che al lavoratore, in conseguenza dell'accertata illegittimità, spetta il risarcimento del danno da precarizzazione, “quale danno presunto, con valenza sanzionatorie e qualificabile come
“danno comunitario”. Per la liquidazione di esso “in conformità al canone di effettività della tutela affermato dalla
Corte di Giustizia UE (ordinanza 12 dicembre 2013 in C-50/13), … escluso, siccome incongruo il ricorso ai criteri previsti per il licenziamento illegittimo, può farsi riferimento alla fattispecie omogenea di cui all'articolo 32, comma quinto, della legge n. 183 del 2010” .
Pertanto, compete a questa Corte liquidare un'indennità “compresa tra 2,5 e 12 mensilità dell'ultima retribuzione di detto lavoratore”.
Così individuato il danno risarcibile, la sua natura e i parametri normativi di riferimento, trattandosi di un'indennità che prescinde dalla dimostrazione contabile del quantum richiesto, la liquidazione concreta va operata in via equitativa e viene determinata nella misura di sei mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, pari a euro 3.175,19 (desunta dalla documentazione prodotta in primo grado da P.A. di Bolzano, cfr. sent. pag. 10), per la somma complessiva di € 19.051,14 che appare congrua tenuto conto della durata del periodo complessivo di impiego alle dipendenze della P.A., della gravità della reiterazione delle violazioni e dell'adeguata valenza sanzionatoria e dissuasiva.
Sulla somma capitale sono, altresì, dovuti rivalutazione monetaria e interessi legali, come correttamente disposto dal Tribunale di Bolzano GDL nella sentenza 71/2017 anche in ordine alla decorrenza.
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Alla soccombenza della consegue la condanna alla rifusione Controparte_1 in favore di delle spese di tutti i gradi del giudizio che si liquidano come in Parte_1 dispositivo.
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PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, in sede di rinvio, nella causa n. 33/2024 R.G. Lav. così provvede:
1) in parziale riforma della sentenza n. 71/2017 d.d. 31.3.2017 del Tribunale di Bolzano emessa nella causa n. 903/2016 R.G.L., condanna la Controparte_1
pagina 7 di 8 al pagamento in favore di a titolo di risarcimento del danno della Parte_1 somma di € 19.051,14, pari a 6 mensilità della retribuzione globale di fatto;
2) condanna la alla rifusione in favore di Controparte_1 [...] delle spese di tutti i gradi di giudizio, che si liquidano come segue: Pt_1
- per il primo grado in € 3.1480,00, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge;
- per il secondo grado in € 3.148,00, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge;
- per il giudizio di Cassazione € 3.082,00, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge;
- per il presente procedimento in riassunzione in € 3.000,00 oltre spese generali al 15% ed accessori di legge;
conferma nel resto la sentenza di primo grado.
Trento, 13.02.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
IL PRESIDENTE
pagina 8 di 8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Pag. 8 Ordinanza Corte di Cassazione. “sicché, si rivela fuori bersaglio il rilievo del giudice d'appello secondo cui il Tribunale, laddove aveva liquidato un pregiudizio «che va al di là della mera perdita di chance di un'occupazione migliore», avesse voluto attribuire un quid pluris rispetto al danno da precarizzazione suscettibile di liquidazione con l'agevolazione probatoria, essendo evidente che il giudice di prime cure, al di là del lessico adoperato, avesse inteso applicare, appunto, la liquidazione forfettaria del danno con l'automatismo sanzionatorio di cui all'art. 32 legge n. 183/2010; di conseguenza, si appalesa erronea, evidentemente, anche l'ulteriore affermazione della Corte di merito secondo cui il danno comunitario, negato in primo grado, avrebbe dovuto essere nuovamente richiesto dal lavoratore con apposito appello incidentale”.