Cass. pen., SS.UU., sentenza 25/01/2005, n. 12283
CASS
Sentenza 25 gennaio 2005

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La sentenza di non doversi procedere, emessa, per la ritenuta sussistenza di una causa di non punibilità, senza la fissazione della prescritta udienza in camera di consiglio, dal g.u.p., investito di richiesta di rinvio a giudizio del P.M., non è appellabile, ma impugnabile soltanto mediante ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 568, comma secondo, cod. proc. pen., in quanto, in caso contrario, l'eventuale riforma della decisione in sede di appello comporterebbe il rinvio a giudizio dell'imputato, con la conseguente sua privazione di facoltà suscettibili di esercizio solo nell'ambito dell'udienza preliminare.

La sentenza di non doversi procedere emessa "de plano", per la ritenuta sussistenza di una causa di non punibilità, dal g.u.p., investito della richiesta del P.M. di rinvio a giudizio dell'imputato, non è abnorme, ma viziata da nullità di ordine generale ai sensi dell'art. 178, lett. b) e c) cod. proc. pen., in quanto incide negativamente sulla partecipazione al procedimento del P.M., al quale viene precluso l'esercizio delle facoltà tese eventualmente a meglio definire e suffragare l'accusa, nonchè la violazione del diritto di difesa dell'imputato, al quale viene interdetto l'esercizio di facoltà esperibili solo nell'ambito dell'udienza preliminare. (Nella specie, in cui il g.u.p. aveva prosciolto l'imputato con formula ampiamente liberatoria, la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza, disponendo "la trasmissione degli atti allo stesso ufficio" rappresentato da persona diversa da quella che aveva emesso la decisione annullata, con l'obbligo di celebrazione dell'udienza preliminare per la decisione sulla richiesta del P.M.).

Il giudice dell'udienza preliminare, investito della richiesta del P.M. di rinvio a giudizio dell'imputato, non può emettere sentenza di non doversi procedere per la ritenuta sussistenza di una causa di non punibilità senza la previa fissazione della udienza in camera di consiglio. (La Corte ha osservato che l'art. 129 cod. proc. pen. non attribuisce al giudice un potere di giudizio ulteriore ed autonomo rispetto a quello già riconosciutogli dalle specifiche norme che regolano l'epilogo proscioglitivo nelle varie fasi e nei diversi gradi del processo - artt. 425, 469, 529, 530 e 531 stesso codice -, ma enuncia una regola di condotta rivolta al giudice che, operando in ogni stato e grado del processo, presuppone un esercizio della giurisdizione con effettiva pienezza del contraddittorio).

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  • 1Per la Consulta l'imputato condannato per decreto può essere
    https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/

    Per leggere la sentenza in commento, clicca qui. Diamo immediata notizia, pur riservandoci di tornare sul tema, di una pronuncia della Corte costituzionale in materia di decreto penale, che assume forte rilievo pratico e, forse, un rilievo ancora maggiore dal punto di vista sistematico. Nel caso di specie il rimettente aveva ricevuto, in sede di opposizione al decreto di condanna per alcuni reati ambientali, una richiesta principale di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., ed una domanda subordinata di oblazione. Aveva giudicato pressoché scontata - lo stesso rimettente - una preclusione ad accogliere la domanda principale, che pure nel merito gli era parsa fondata (dato il …

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  • 2Corte di cassazione
    https://www.eius.it/articoli/

    RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Palermo confermava integralmente la pronuncia del 3 dicembre 2020 con la quale il Tribunale di Trapani, ad esito del giudizio ordinario, aveva condannato Francesco D. alla pena di anni uno, mesi quattro di reclusione ed euro seicento di multa per i reati di minaccia aggravata (capi A e D), violazione di domicilio aggravata (capo B) e tentato furto con strappo (capo C), oltre al risarcimento dei danni arrecati alle parti civili. 2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso l'imputato, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della sentenza per violazione della legge penale e vizio della …

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  • 3Lo svolgimento dell’udienza preliminare e le prospettive di riforma
    Antea Castelli · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/

    Sommario: 1. Funzioni della fase dell'udienza preliminare – 2. Gli adempimenti che precedono l'udienza preliminare – 3. Ipotesi eccezionale di accesso all'udienza preliminare – 4. La costituzione delle parti – 5. Lo svolgimento dell'udienza – 6. Impossibilità del giudice di decidere allo stato degli atti: le indagini su iniziativa del giudice e l'attività di integrazione probatoria del giudice – 7. La modifica dell'imputazione – 8. Decisione – 8.1. Il decreto che dispone il giudizio e la formazione del fascicolo per il dibattimento – 8.2. La sentenza di non luogo a procedere – 8.3. L'impugnazione contro la sentenza di non luogo a procedere – 8.4. La revoca della sentenza di non luogo a …

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  • 4La Corte costituzionale afferma il potere del g.i.p. di pronunciarsi
    Luca Carboni · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/

    Per accedere al testo della sentenza, clicca qui. 1. La Corte costituzionale ha dichiarato infondata la questione di legittimità relativa all'art. 464, co. 2, c.p.p., nella parte in cui, secondo il diritto vivente, non consentirebbe al giudice di pronunciare sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p. ove l'imputato, contestualmente all'opposizione a decreto penale, abbia presentato domanda di oblazione. Ciò perché, secondo la Corte, il diritto vivente, in realtà, non impedirebbe affatto una soluzione di questo tipo. Questa la vicenda. Tre soggetti erano stati condannati, tramite decreto penale, per una contravvenzione in materia ambientale: gli imputati decidevano quindi …

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  • 5Aggravanti contestate strumentalmente, abuso del processo? (Cass. 27181/24)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 luglio 2024

    In un processo di parti non può escludersi che, in linea ipotetica, anche il P.M. possa dare corso ad un abuso del processo. Non è consentito al P.M. di contestare una circostanza aggravante al solo fine di superare la preclusione alla revoca della sentenza di non luogo a procedere derivante dalla avvenuta estinzione del reato. Non si tratta di mettere in discussione il diritto-dovere del P.M. di modificare l'imputazione secondo la previsione dell'art. 517 cod. proc. pen., né, a maggior "ragione, le prerogative, di rilievo costituzionale, dell'Organo di Accusa, il cui esercizio pacificamente non necessita di previa autorizzazione del giudice, ma di verificare se nel caso di specie si sia …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., SS.UU., sentenza 25/01/2005, n. 12283
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 12283
Data del deposito : 25 gennaio 2005

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