Sentenza 20 febbraio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 20/02/2003, n. 2540 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2540 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2003 |
Testo completo
C.C. 66348 W Y HVL ICI 'N VINILV REPUBBLICA ITALIANA Nr 70 ISNES IV IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DICASSAZIONESUPRISIMA DT CAP Oggetto SEXTONE TRIBUTARIA Tributaria Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SACCUCCI - Presidente R.G. N. 18550/99 Dott. Bruno MONACI Cron. 5887 Dott. Stefano - Rel. Consigliere Rep. EBNER Consigliere Ud.19/06/02 Dott. Vittorio Glauco Consigliere C.C. Dott. Giuseppe Vito Antonio MAGNO RUGGIERO Consigliere Dott. Francesco CORTE SUPREMA DI CASSAZION ha pronunciato la seguente CAMBONE CIVIL SE N TENZA 66348 sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente
contro
DE LI ND;
intimato CommissioneavversO la sentenza n. 478/98 della tributaria regionale di CAMPOBASSO, depositata il2002 2821 18/11/98; -1- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 19/06/02 dal Consigliere Dott. Stefano MONACI;
ai sensi della legge 89/01; lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. : -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La controversia si riferisce ad un'erogazione 1. effettuata dal datore di lavoro Banco di Roma al proprio dipendente signor De NG Alessandro nell'anno 1992 a titolo di premio di fedeltà in occasione del compimento dei venticinque anni di servizio. Il contribuente ha chiesto il rimborso della somma trattenuta a titolo di acconto IRPEF, ed il suo ricorso è stato accolto dalla Commissione Tributaria di primo grado, confermata, con sentenza 18 novembre 1998, dallain data 30 settembre 1 Commissione Tributaria Regionale del Lazio.
2. Con atto ricorso notificato il 2 ottobre 1999 ha proposto ricorso per cassazione l'Amministrazione finanziaria, chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata, ed esponendo un solo motivo di impugnazione. requisitoria scritta del 2 aprile 2002 laCon Generale ha chiesto l'accoglimento del Procura ricorso in camera di consiglio perché manifestamente fondato. 2821 MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con l'unico motivo di impugnazione l'Amministrazione Finanziaria deduce la violazione e falsa applicazione degli artt.16, 46 e 48 del D. P. R. n. 917/1986, nonché l'insufficiente motivazione su di un punto decisivo della controversia. Quello oggetto della ritenuta fiscale costituiva in realtà un premio aziendale erogato in favore dei dipendenti che avevano raggiunto una determinata anzianità di servizio, e come tale non avrebbe costituito un evento eccezionale, ed anzi doveva ritenersi sicuramente sottoposto a tassazione.
2. Il ricorso è palesemente fondato, e può essere accolto in camera di consiglio. Secondo l'orientamento, infatti, ormai consolidato di questa Corte Suprema "in tema di imposte sui redditi, ai sensi dell'art. 48, comma 1, del d. P. R. - il quale costituisce una norma n. 917 del 1986 antielusiva tendente ad evitare che, sotto forma di erogazioni liberali, vengano corrisposte al lavoratore somme che in realtà hanno natura di per l'attività vero e proprio corrispettivo il cosiddetto premio fedeltà fa parte svolta 1 del reddito imponibile, la tassabilità delle somme percepite potendo essere esclusa solo se ricorrano i requisiti della eccezionalità e della non ricorrenza della erogazione liberale, effettuata a favore della generalità dei FFdipendenti о di categorie di dipendenti. (Cass. civ., Sez.V, 17/02/2001, n.2341; nello steso senso, Sez.V, 16/01/2001, n.541; Sez.V, 09/08/2000, 10/03/2000, n.2755; Sez.I, 12/06/1999,n.10473; n. 5795; Sez. I, 26/04/1999, n.4132; Sez. I, 26/01/1999, n. 681; Sez. I, 12/01/1999, n.248). Né sono stati prospettati argomenti nuovi o diversi che possano indurre la Corte a modificare questo orientamento.
3. Il caso di specie si riferisce ad un'erogazione avvenuta nell'anno 1992, e perciò quando era già in vigore il D. P. R. 22 dicembre 1986, n.917. Di conseguenza il ricorso dell'Amministrazione deve essere accolto e la sentenza della Commissione Tributaria Regionale annullata. A I R E T A C ISMIS IV M YO INANI accertamenti particolari la Non essendo necessari Corte deve decidere la causa nel merito e respingere la domanda di rimborso a suo tempo presentata dal contribuente. Tenuto conto delle peculiarità della fattispecie sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, e, decidendo nel merito, respinge la domanda di rimborso del contribuente. Spese compensate. Così deciso in Roma il 19 giugno 2002. Il sigliere estensore Il Presidente ②dr.Bruno Saccucci) (dr Stefano Monaci). шио Почис ILCANCELLIERE C Amaldo Casano, DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi 120 FER 2003 A CANCELLIERE C1 Amaldo Casa