Sentenza 10 giugno 2004
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/06/2004, n. 11046 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11046 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MERCURIO Ettore - Presidente -
Dott. BATTIMIELLO Bruno - Consigliere -
Dott. LAMORGESE Antonio - rel. Consigliere -
Dott. MINICHIELLO Florindo - Consigliere -
Dott. COLETTI Gabriella - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ENEL spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, nonché ENEL DISTRIBUZIONE SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA VIA PO 25/B, presso lo studio dell'avvocato GENTILE GIOVANNI STUDIO PESSI, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIOVANNI GIORGIO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
DE SI UMBERTO;
- intimato -
e sul 2^ ricorso n 01/02/5106 proposto da:
DE SI UMBERTO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA AREZZO 1, presso lo studio dell'avvocato LUDOVICO DE CESARE, rappresentato e difeso dagli avvocati CORRADO DE CESARE, MASSIMO DE CESARE, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
e contro
ENEL DISTRIBUZIONE SPA, ENEL SPA;
- intimati -
avverso la sentenza n. 252/01 della Corte d'Appello di BARI, depositata il 03/04/01 - R.G.N. 1179/2000;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 04/02/04 dal Consigliere Dott. Antonio LAMORGESE;
udito l'Avvocato GENTILE;
udito l'Avvocato DE CESARE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FRAZZINI Orazio che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale per quanto di ragione assorbito il principale. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'ENEL spa e l'ENEL Distribuzione spa (la seconda in quanto succeduta alla prima a titolo particolare) proponevano appello avverso la sentenza del Tribunale di Bari che ne aveva pronunciato la condanna alla rideterminazione del T.F.R. dovuto all'ex dipendente RT De NI ed al pagamento delle relative differenze in conseguenza dell'affermata computabilità del compenso per lavoro straordinario continuativo, da costui prestato nel periodo maggio 1981-maggio 1982, nella indennità di anzianità maturata alla data di cessazione del rapporto.
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Bari dichiarava inammissibile l'eccezione di decadenza dall'impugnazione dell'atto di rinuncia e transazione rilasciato dal lavoratore con la sottoscrizione della quietanza del T.F.R., nonché l'eccezione di prescrizione del diritto azionato, per tardività della loro proposizione. Nel merito, riteneva pacifico lo svolgimento continuativo di lavoro straordinario dal maggio 1981 al maggio 1982, nonostante l'esistenza di intervalli più o meno lunghi di lavoro normale, osservando che la prestazione di straordinario era strumentale a consentire la funzionalità del servizio pubblico della erogazione elettrica, rispondeva cioè ad esigenze ben prevedibili nella realtà aziendale dell'ENEL e non rimesse al caso fortuito. Per tale ragione, il relativo compenso, ai sensi dell'art. 2120 c.c., andava computato ai fini della liquidazione della indennità di anzianità spettante al 31 maggio 1982.
Le società suindicate hanno chiesto la cassazione di questa sentenza con ricorso fondato su due motivi, illustrati con successiva memoria. Il lavoratore ha resistito con controricorso ed ha proposto ricorso incidentale, affidato a un unico motivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va disposta la riunione dei ricorsi (principale ed incidentale) proposti avverso la stessa sentenza (art. 335 c.p.c). Con il primo motivo del ricorso principale, le ricorrenti - denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 416 c.p.c. nonché vizio di motivazione, sostengono la non condivisibilità di quanto affermato dalla Corte di merito circa la tardività dell'eccezione di decadenza dedotta dall'ENEL oltre il termine previsto da detto articolo per la costituzione e la rituale formulazione delle eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio. Deducono che quella Corte doveva entrare nel merito, in particolare dell'eccezione di decadenza dall'impugnazione ex art. 2113 c.c. per la semplice considerazione che l'accertamento della validità (recte, invalidità) dell'atto di quietanza/transazione era stato richiesto dallo stesso lavoratore con il ricorso introduttivo del giudizio e che la parte resistente in primo grado, pur costituita con memoria depositata fuori termine, ben poteva replicare alla richiesta di verifica della (invalidità negoziale del succitato atto di transazione/quietanza, svolgendo al riguardo delle mere difese, non suscettibili di decadenza. Il non aver deciso in merito concretizza quindi -secondo le ricorrenti- anche il vizio di omessa motivazione in ordine ad un punto essenziale della controversia.
Il motivo è infondato.
La Corte territoriale, esaminando nel merito la pretesa del ricorrente al ricalcolo del compenso per lavoro straordinario nella base di computo del trattamento di fine rapporto, ha implicitamente ritenuto l'invalidità dell'asserita rinuncia ad una tale pretesa perché comunque impugnata dal lavoratore ex art. 2113 c.c. senza che (come è pacifico) la società avesse eccepito tempestivamente l'inosservanza del termine previsto da questa disposizione. Infatti, ricorrendo gli altri presupposti di tale norma (la quale appunto prevede che le rinunzie e le transazioni, che hanno per oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili della legge e della disciplina contrattuale collettiva, non sono valide e che l'impugnazione deve essere proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di cessazione del rapporto o dalla data della rinunzia o della transazione, se queste sono intervenute dopo la cessazione medesima), è sufficiente che il lavoratore impugni la rinunzia o la transazione perché queste siano automaticamente poste nel nulla ed il giudice possa conseguentemente procedere all'accertamento di quei diritti inderogabili che siano stati oggetto dell'atto abdicativo o transattivo, salvo che ricorra l'ipotesi della decadenza per il superamento del suddetto termine semestrale;
la quale però va pur sempre eccepita dal datore di lavoro che intenda far valere la rinuncia o la transazione, una volta che questa sia stata impugnata dal lavoratore. Correttamente, quindi, la Corte d'appello sia limitata a rilevare che l'eccezione di decadenza era stata sollevata tardivamente dalla società (rispetto al termine di cui all'art. 416 c.p.c.) e non poteva quindi essere presa in considerazione.
È vero, poi, che i giudici di merito non hanno espressamente dichiarato l'invalidità della rinuncia, come richiesto dal lavoratore;
ma di ci ciò -eventualmente sotto il profilo dell'omessa pronuncia- avrebbe potuto dolersi solo quest'ultimo. Nè va omesso il rilievo che le società ricorrenti non hanno neppure dedotto elementi fattuali e temporali idonei a far ritenere che l'impugnativa dell'asserita rinuncia del lavoratore -la quale al più tardi è stata proposta con l'originario ricorso di primo grado- fosse posteriore di oltre sei mesi alla rinuncia stessa;
omettendo, così, d'indicare l'indefettibile presupposto di fatto della loro censura avverso la sentenza della Corte d'appello, la quale, in mancanza di una tempestiva e puntuale eccezione della parte resistente in primo grado, non era tenuta a verificare d'ufficio la tempestività dell'impugnazione.
Con il secondo motivo del ricorso principale, le società - denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 2120 c.c. (testo previgente), degli artt. 115 e 116 c.p.c, 2697 c.c., in una con vizi di motivazione (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.)- censurano la sentenza impugnata per aver qualificato come "continuativo e programmato" il lavoro straordinario svolto dal dipendente sulla base di principi di diritto non integralmente accettabili e, comunque, applicati adottando una motivazione "omnibus", consistente in apodittiche considerazioni sulle caratteristiche del servizio erogato dall'ENEL, a prescindere dalla verifica, caso per caso, della natura e delle caratteristiche delle mansioni del singolo lavoratore, nonché della programmata strumentalità delle ore di straordinario dallo stesso svolte a normali esigenze della gestione del servizio elettrico.
Questo motivo è fondato.
L'affermazione del giudice di appello, che da per pacifica la continuità del lavoro straordinario reso per un certo tempo, anche se con taluni intervalli più o meno lunghi di lavoro normale, ma al di fuori di esigenze aziendali imprevedibili e fortuite, può definirsi apodittica, atteso che una valutazione in tal senso postula un motivato confronto fra molteplici dati -relativi all'organizzazione dell'azienda, alle caratteristiche dell'attività svolta dai singoli lavoratori, alla qualità e funzione delle prestazioni qualificate come straordinarie- che evidenzi l'esistenza di un rapporto tra richieste di intervento oltre l'orario normale e prevedibilità degli eventi che le determinano. In altri termini, il carattere continuativo delle prestazioni straordinarie non può essere affermato -come invece fa la sentenza impugnata, che nulla riferisce in merito alle risultanze probatorie, alle ore di straordinario risultanti nei singoli mesi, ai picchi in alto e in basso, alle quantità stabilmente rapportabili ad un denominatore minimo comune- sulla sola base di una reiterazione di quelle prestazioni, non indagata minimamente nelle concrete modalità, e sulla ritenuta irrilevanza degli intervalli di lavoro normale (che invece potrebbero occupare spazi di tempo tali da evidenziarne l'eccezionalità o saltuarietà più totale), occorrendo, per contro, dimostrare, con il supporto di elementi probatori significativi, che il ricorso allo straordinario è da porre in relazione con normali esigenze dell'azienda, programmate e ricorrenti nel tempo. È significativo, in proposito, che la giurisprudenza di questa Corte individui il carattere costante e sistematico del lavoro straordinario nella duplice condizione di una verificata regolarità o frequenza o periodicità della prestazione e di una ragionata esclusione dei caratteri di occasionalità, transitorietà, saltuarietà (v. Cass. 29 gennaio 2001 n. 1211) e misuri la riconoscibilità di regolarità, frequenza o a anche mera periodicità di una prestazione eccedente l'orario ordinario con riguardo al suo ripetersi con costanza ed uniformità "per un apprezzabile periodo di tempo", così da divenire abituale nel quadro dell'organizzazione del lavoro perché funzionale al normale c fabbisogno dell'impresa (v. Cass. 12 settembre 1995 n. 9267, 29 novembre 1995 n. 12376, 25 agosto 1997 n. 7966). L'imperfetta enunciazione del principio di qualificazione della "continuità" ha determinato una imperfetta articolazione dei percorsi argomentativi impiegati per affermare la pacifica continuità delle prestazioni straordinarie oggetto di controversia. Per un verso, non possono essere dette pacifiche le complesse valutazioni da esprimere in merito al carattere continuativo o no della prestazione straordinaria, atteso che la non contestazione o il comune assenso circa l'esistenza di fatti allegati in causa riguarda, appunto, solo fatti e non investe l'apprezzamento dei medesimi ai fini della decisione da rendere nel caso concreto. Per altro verso, sia in primo grado che in appello, secondo l'assunto ripetuto nel ricorso per Cassazione, le società resistenti avevano depositato documentazione intesa a dimostrare che lo straordinario era del tutto mancante in taluni mesi nel ed. periodo di osservazione e in altri mesi presentava oscillazioni di tale portata da rivelare U carattere di eccezionalità e di imprevedibilità delle prestazioni. Anche in occasione della formulazione di censure sul criterio di determinazione della media delle ore straordinarie l'Enel aveva avuto modo, sia pure ad altro fine, di rilevare l'esistenza di picchi anomali nel prospetto relativo alle quantità di straordinario. Pertanto, la definizione di pacificità della Corte d'appello non solo non poteva essere applicata alle vantazioni spettanti al giudice circa i fatti sottoposti al suo giudizio, ma ineriva ad un oggetto niente affetto incontroverso tra le parti (che, in realtà, non contendevano unicamente sull'avvenuto svolgimento di ore di straordinario da parte del lavoratore che agiva in giudizio). Anche raffermato rapporto di consequenzialità tra funzionalità del servizio "pubblico" della erogazione dell'energia elettrica e le esigenze aziendali che rendevano stabilmente e strutturalmente necessario lo straordinario del lavoratore resistente è frutto di un vizio di argomentazione. Quali fossero le mansioni a costui assegnate e in quale rapporto stessero tali mansioni con la concreta organizzazione della fornitura di energia da parte del datore di lavoro non risulta in alcun modo accertato nella sentenza impugnata (è evidente, per esemplificare, che il lavoro straordinario di un quadro è diverso da quello di un operaio delle squadre di pronto intervento, e il lavoro di costui, a sua volta, è diverso da quello di un impiegato di sportello o di un commesso); sicché senza alcun dimostrato fondamento resta l'affermazione che lo straordinario richiesto o, comunque, effettuato dal lavoratore medesimo era legato ad una stabile necessità dell'impresa di provvedere alla erogazione della energia elettrica senza interruzioni, sospensioni o disfunzioni.
Nè può supplire alle rilevate carenze di motivazione il mero riferimento operato dalla sentenza impugnata alla organizzazione datoriale di squadre di pronto intervento e alla fissazione di un obbligo di reperibilità per gli operatori: sia perché in nulla tale obbligo viene collegato ai compiti propri del resistente (rimasti ignoti) sia perché un' organizzazione di tal fatta può funzionare, in astratto, e mediante turni di lavoratori entro orari di lavoro ordinario e mediante cicli che comunque evitino il ricorso allo straordinario;
onde anche l'eventuale inserimento dell'odierno resistente in una di queste squadre non sarebbe, di per sè, significativo di una prestazione connotata da durata sistematicamente eccedente l'orario ordinario.
Si impone, quindi, in relazione alla questione che costituisce oggetto del secondo motivo di ricorso, la cassazione della sentenza impugnata;
e la causa, che involge accertamenti di fatto non compiuti dalla Corte territoriale, va rinviata ad altro giudice per nuovo esame del merito conforme ai criteri sopra enunciati. Ciò comporta -atteso che la cassazione con rinvio anche di un solo capo della sentenza di appello ne travolge, per il suo effetto espansivo interno (art. 336, primo comma, c.p.c.) le statuizioni dipendenti, compresa quella relativa alle spese processuali (v. Cass. 18 giugno 2003 n. 9783, 1 ottobre 2002 n. 14075)- l'assorbimento del ricorso incidentale del lavoratore, il quale, con un unico motivo, denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 112 c.p.c. in una con vizi di motivazione e si duole che il giudice a quo abbia compensato le spese del grado di appello ed accolto motivi di impugnazione dell'ENEL, in realtà mai formulati, come quello in cui si dice criticato l'utilizzo della media mensile, anziché matematica, del compenso per lavoro straordinario ai fini del computo nella indennità di anzianità o quello consistente nella richiesta di annullamento del capo della stessa sentenza di primo grado relativo alla condanna dell'ente ad operare la rideterminazione del T.F.R. con gli accessori.
Al giudice di rinvio, che si designa nella Corte d'appello di LE (sezione lavoro), si demanda altresì, ai sensi dell'art. 385, ultimo comma, c.p.c, la disciplina delle spese del giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
La Corte, riunisce i ricorsi;
rigetta il primo motivo del ricorso principale e ne accoglie il secondo, assorbito il ricorso incidentale. Cassa, in relazione al motivo accolto, la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte d'appello di LE.
Così deciso in Roma, il 4 febbraio 2004.
Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2004