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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 30/10/2025, n. 393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 393 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati
- dott.ssa Lucia GESUMMARIA presidente
- dott.ssa Alessia D'ALESSANDRO consigliere relatore
- dott.ssa Mariadomenica MARCHESE consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio in grado di appello iscritto al n. 481/2015 RG vertente
TRA
(C.F.: ), in qualità di Amministratore Unico Parte_1 C.F._1 della , già ”, Controparte_1 Controparte_2 rappresentato e difeso dall'avv. Giancarlo Violante Ruggi D'Aragona ed elettivamente domiciliato in
Potenza, presso lo studio legale dell'avv. Rocco Santagata
APPELLANTE
E
(C.F.: , rappresentata e difesa dall'avv. Marcello Fortunato Controparte_3 P.IVA_1 ed elettivamente domiciliato in Potenza, presso lo studio legale dell'avv. Rocco De Bonis
APPELLATO-APPELLANTE INCIDENTALE
NONCHÉ
(C.F.: ), rappresentata e difesa dagli avv.ti Massimo CP_4 C.F._2
TO e LA TO ed elettivamente domiciliata in Potenza, presso lo studio legale dell'avv.
NC IE
APPELLATA
OGGETTO: appalto di opere pubbliche. CONCLUSIONI: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione notificato il 29.4.2005 -che dava origine al fascicolo recante il numero 275/05
R.G.- l'ingegnere , in qualità di titolare dell' Parte_1 Controparte_2
”, conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Sala Consilina, il
[...] CP_3
, in persona del Sindaco pro tempore, al fine di dichiarare la risoluzione per inadempimento
[...] del contratto d'appalto pubblico stipulato in data 30.5.1988 per il restauro del convento Parte_2 di , con condanna del convenuto al pagamento dell'intero corrispettivo maturato a CP_3 CP_3 fronte dei lavori effettivamente eseguiti -ivi compresi quelli non contabilizzati o quantificati in maniera inesatta-, nonché degli interessi moratori per ritardata emissione dei certificati di pagamento relativi ai singoli SS.AA.LL. e per ritardato pagamento dell'anticipazione, dei maggiori oneri per andamento anomalo dei lavori, dei danni da ritardata emissione dei SS.AA.LL. rispetto alle rispettive epoche di avanzamento lavori, nonché ancora dell'integrale revisione prezzi sull'intero ammontare delle opere eseguite, voci tutte da liquidare nella misura richiesta nelle riserve esplicate o, comunque, in quella ritenuta di giustizia, da determinarsi previa CTU tecnica, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione delle singole pretese creditorie e fino al soddisfo, con ulteriore condanna del al pagamento di ogni altra pretesa specificata nelle riserve iscritte Controparte_3 in contabilità e dei danni tutti ritratti in dipendenza delle circostanze di fatto dedotte, nella complessiva misura ritenuta di giustizia, sempre previa CTU tecnica, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
In particolare, parte attrice esponeva che:
a) con delibera di Giunta n. 4 del 10.1.1988 il Comune di riapprovava il progetto dei lavori CP_3 di riparazione dell'ex convento -danneggiato dal sisma del 23.11.1980- per un importo Parte_2 complessivo di £ 1.108.286.349;
CP_ b) con verbale di gara del 12.4.1988 i lavori venivano affidati, mediante licitazione privata, alla per un importo netto di £ 840.859.865 -ribasso del 13,16% sulla base d'asta- e, Controparte_2 in data 30.5.1988, veniva sottoscritto nella casa comunale di il relativo contratto d'appalto; CP_3
c) con delibera di Giunta n. 224 del 28.12.1989 veniva approvata una perizia di variante in corso d'opera redatta dal direttore dei lavori, arch. ; in data 7.4.1990, l'impresa appaltatrice CP_4 dichiarava, in apposito atto di sottomissione, “di accettare l'esecuzione delle variazioni riscontrate nelle singole categorie di lavori, nonché l'esecuzione dei nuovi lavori”; d) in data 29.4.1991 venivano presentati gli atti relativi al III SAL al fine di richiedere il pagamento di complessive £ 97.509.577; non avendo avuto riscontro, la ditta AN chiedeva, con lettera raccomandata del 13.7.1999, che si provvedesse al loro immediato pagamento;
e) a seguito di sopralluogo del 4.12.1991, l'arch. ordinava una nuova sospensione dei lavori, CP_4 giusta la riscontrata necessità di procedere alla presentazione di una seconda perizia di variante suppletiva;
in forza di tanto, veniva prorogata la durata complessiva dei lavori, aggiungendo 180 giorni agli iniziali 1.095 e fissando, così, il termine di ultimazione al 22.10.1992; i lavori riprendevano in data 22.4.1992;
f) in data 28.4.1992, la ditta formulava richiesta di revisione dei prezzi contrattuali, cui CP_2 faceva seguire -stante l'inerzia serbata dall'amministrazione in occasione della liquidazione del V in data 7.9.1992 altra istanza, chiedendo anche la corresponsione degli interessi frattanto Pt_3 maturati;
g) in data 9.10.1992 l'arch. ordinava una nuova sospensione dei lavori per predisporre una CP_4 terza perizia di variante suppletiva;
h) con telegramma del 7.4.1993 la ditta diffidava l'amministrazione a pagare i lavori già CP_2 eseguiti e inseriti nel VI SAL;
i) con lettera racc. del giorno 8.7.1993, indirizzata al Sindaco e alla D.L., la ditta chiedeva CP_2 la redazione degli atti finali così da poter concludere il contratto in corso, dal momento che la ditta stessa, nelle more, era costretta a compiere lavori di conservazione e manutenzione non previsti nel contratto, con conseguente aggravio economico;
la ditta AN inviava ulteriori solleciti di pagamento dei SS.AA.LL. maturati, tutti inevasi;
j) con delibera di Giunta n. 403 del 6.9.1993 veniva approvata la terza perizia di variante suppletiva e di assestamento finale -incidente solo marginalmente sul quadro economico- cui faceva seguito la sottoscrizione in data 9.9.1993 solo di un accordo tra il Sindaco del Comune di , l'assessore CP_3 ai LL.PP., il direttore dei lavori e l'ing. , per il tramite del quale si concordava che i lavori CP_2 avrebbero dovuto essere completati nei 60 gg. successivi al rilascio dei necessari pareri delle autorità preposte alla tutela dei vincoli ricadenti sul bene oggetto d'intervento, ma non del relativo atto di sottomissione, mai presentato all'impresa per la sottoscrizione;
con ordine di servizio del 9.12.1993,
l'arch. ordinava la ripresa dei lavori;
CP_4
k) in data 21.12.1993, la D.L. ordinava una nuova sospensione dei lavori, in considerazione del fatto che per le opere previste nella perizia di variante e di assestamento finale occorreva provvedere al deposito degli atti progettuali variativi al Genio Civile ai sensi della vigente normativa antisismica;
di conseguenza, il termine di consegna lavori veniva ulteriormente differito al 22.3.1994;
l) con lettera raccomandata del 15.1.1994, l'ing. comunicava l'avvenuta ultimazione in pari CP_2 data dei lavori di consolidamento strutturale e riparazione dell'ex Convento della SS. Pietà; in data
9.2.1994, la D.L. ordinava la ripresa dei lavori, la cui ultimazione veniva poi certificata in data
18.3.1994;
m) a seguito di numerosi solleciti dell'ing. , con delibera di Giunta n. 666 del 23.11.1994, CP_2 venivano approvati gli atti relativi all'ottavo e ultimo S.A.L., liquidando alla ditta appaltatrice “lire
36.867.000 per lavori relativi al S.A.L. n. 8 ed ultimo, £1.951.037 per svincolo ritenute all'ultimo
£ 369.428 quale I.V.A. 4% sull'importo di £9.235.700, dedotto dalla differenza di £36.867.000 Pt_3
e £ 27.631.300 di cui alla fattura già emessa n. 12/93 del 09.12.1993 e non ancora liquidata e £
19.973 quale I.V.A. 4% sull'importo di £499.337 quale differenza di £ 1.951.037 e £ 1.451.700 di cui alla fattura già emessa n. 13/93 del 09.12.1993 e non ancora liquidata per un importo complessivo di £ 39.207.438”;
n) con raccomandata del giorno 11.1.1995 l'ing. chiedeva il saldo delle residue spettanze e, CP_2 precisamente, la differenza per IVA delle fatture nn. 12-13 del 09.12.1993, la revisione dei prezzi maturata e gli interessi del ritardato pagamento, ma l'amministrazione non dava seguito alle richieste;
o) in data 4.11.1995 si riunivano presso la Casa Comunale di il Direttore dei Lavori, CP_3
l'ingegnere capo ed il responsabile dell' i quali concordavano sulla necessità di redigere una Pt_4 nuova perizia di assestamento, che tenesse conto di alcune correzioni da apportare alla contabilità, in ragione della ravvisata inadeguata contabilizzazione di alcune partite di lavori;
pertanto, si stabiliva il termine di 15 giorni per la redazione della perizia e, quindi, della contabilità finale, prima di procedere al collaudo;
p) dopo altri solleciti e ritardi, dovuti alla negligenza della D.L., in data 22.7.1997 il Sindaco di e l'ing. si incontravano per una definizione bonaria della vicenda e in quella sede CP_3 CP_2 sottoscrivevano un accordo, la cui efficacia restava subordinata al successivo recepimento da parte della committente per tramite di formale atto deliberativo, con il quale il AN da parte sua s'impegnava a “rinunciare a qualsiasi altra pretesa o richiesta diversa da quanto contenuto nella perizia di assestamento e dello stato finale del 22.07.1997 prot. n. 8121 a firma del direttore dei lavori, arch. ”, ed entrambe invitavano “i tecnici a predisporre il collaudo delle opere CP_4
a chiusura definitiva dell'opera”;
q) a dispetto dell'impegno preso, l'amministrazione comunale non procedeva alla ratifica dell'accordo, sicché l'ing. si vedeva costretto, con raccomandata del 10.12.1998, a diffidare CP_2 l'amministrazione al rispetto degli impegni assunti, nonché, con raccomandata del 28.12.1998, a revocare gli impegni assunti con l'accordo sottoscritto, attesane l'evidente natura di “proposta”, cui non aveva, a distanza di circa 18 mesi, fatto seguito l'accettazione da parte dell'Ente, attraverso il competente organo collegiale;
r) solo con nota recante n. prot. 815 del 26.1.2001, il Responsabile del Settore LL.PP. del CP_3
invitava l'ing. presso l'Ufficio Tecnico per il giorno 1.2.2001 “al fine di definire
[...] CP_2 in contraddittorio ed in via preliminare quanto avanzato dalla Ditta”; la riunione aveva luogo in data
8.2.2001, con la presenza dell'ing. capo, del Direttore dei Lavori, dell'ex Responsabile LL.PP., del
Responsabile della P.O. tecnico-amministrativa e dell'ing. e, all'esito, si conveniva di CP_2
“consegnare all'ing. capo gli atti contabili redatti dalla Direzione dei lavori e i riscontri eseguiti sugli stessi dall'impresa al fine di verificarli”, con l'impegno per l'impresa e la direzione di consegnare tutto entro il 16.2.2001 e per l'ing. capo di verificare entro il 23.2.2001;
s) le parti si incontravano nuovamente in data 6.3.2001 e l'ing. capo dichiarava di aver rilevato “delle lievi discordanze” con riguardo ad alcune voci che, allibrate nel libretto di misura, non erano state riportate nel registro di contabilità; inoltre, “in merito alle riserve sollevate dalla Ditta sul Registro di contabilità la direzione dei lavori per quanto riconosciuto si propone[va] di inserirle nella relativa contabilità unitamente alle rettifiche delle discordanze rilevate dall'Ingegnere Capo”;
t) a dispetto dei vari solleciti dell'ing. e del Responsabile della P.O. di presentare la CP_2 documentazione tecnica-contabile-amministrativa concordata nei verbali dei giorni 8.2.2001 e
6.3.2001, la Direzione Lavori restava inerte;
solo con raccomandata del 4.2.2002 la D.L. rappresentava che, successivamente al 15.10.2001, aveva rimesso all'Ufficio Tecnico la perizia di variante e di assestamento finale e che detto ufficio, in data 11.12.2001, aveva provveduto a restituirgliela per la predisposizione dell'assestamento e della contabilità finale tenendo conto anche della revisione dei prezzi presentata all'Ufficio tecnico dall'impresa; tuttavia, considerato che la D.L. non aveva rispettato i termini concordati in ordine al perfezionamento della documentazione tecnico- contabile-amministrativa per la chiusura dei lavori, con nota prot. n. 1656 del 5.2.2002, il
Responsabile P.O. diffidava nuovamente la Direzione Lavori a predisporla in tempi brevissimi;
a sua volta, l'ing. , con raccomandata del giorno 8.2.2002 indirizzata al Sindaco, precisava CP_2
l'impossibilità di sottoscrivere l'ultimo S.A.L. dei lavori eseguiti e conseguenti alla perizia di variante e di assestamento finale, in quanto l'ottavo S.A.L. non ricomprendeva tutti i lavori eseguiti;
in più, in merito alle riserve definite dalla D.L. “astrattamente suscettibili di alcun apprezzamento”, puntualizzava l'impossibilità di formalizzarle in ragione delle omissioni continuative e reiterate della
Direzione Lavori;
u) con telegramma del 25.2.2002, l'ing. AN diffidava il Sindaco a predisporre ad horas la chiusura della pratica e, in data 4.4.2002, riceveva, a sua volta, da parte dell'ing. Capo, un telegramma con l'invito a presentarsi per il giorno 12.4.2002 presso lo studio a Sala Consilina per la firma degli atti contabili;
recatosi all'incontro il giorno 12.4.2002, l'ing. dichiarava a verbale che “presa CP_2 visione degli atti lo stesso non trovandoli conformi agli accordi presi che prevedevano l'inserimento di tutti i lavori effettivamente eseguiti perché ordinati e la rettifica contabile degli atti ritiene di non poterli sottoscrivere preannunciando fin d'ora la presentazione di idonee e opportune riserve” nei quindici giorni successivi;
v) in data 26.2.2002 l'ing. provvedeva all'esplicazione di n. 11 riserve;
CP_2
w) sempre nell'inerzia della Direzione Lavori e dopo ulteriori solleciti, solo in data 23.11.2003 il
Sindaco manifestava alla D.L. e all'ing. capo la volontà dell'amministrazione di riconoscere quanto spettante alla ditta appaltatrice e, in ordine allo stato della pratica, dichiarava che dalla documentazione tecnico-contabile allegata alla perizia di assestamento e contabilità finale erano state rilevate delle discordanze, ma che l'ente non aveva ancora ricevuto la documentazione del caso;
x) l'ing. riceveva una raccomandata a firma dell'ing. capo con la quale lo stesso affermava CP_2 che, attesa la discordanza tra gli atti contabili, era opportuno procedere ad un esame integrale di tutti gli atti presentati, da cui far scaturire una contabilità dallo stesso ing. capo ritenuta finale;
le risultanze avrebbero dovute essere sottoposte prima alla D.L. e poi, per firma, all'impresa;
y) nonostante ciò, dopo ulteriori scambi epistolari, l'ing. aveva appreso che in data CP_2
26.11.2004 la Giunta Comunale di , con delibera n. 182, aveva approvato, sulla scorta della CP_3 contestuale ratifica del “verbale d'accordo bonario del 22.7.1997”, una perizia di assestamento finale con relativo stato finale;
siffatta determinazione unilaterale dell'Ente, pervenendo ad oltre sette anni dalla sottoscrizione del verbale di accordo bonario del 22.7.1997 e, soprattutto, dopo che il AN aveva espressamente revocato, in data 28.12.1998, gli impegni in tal guisa assunti, non era a quest'ultimo opponibile;
z) i ritardi verificatisi nell'esecuzione dell'opera erano da addebitarsi in via esclusiva alla stazione appaltante, stanti le macroscopiche carenze progettuali che avevano comportato la redazione di ben tre perizie di variante e di svariate ipotesi di perizia di assestamento finale, di cui solo quella del
22.7.1997 approvata dall'amministrazione a distanza di oltre sette anni dalla sua redazione;
aa) risultava altresì evidente come la stazione appaltante, anche per il tramite della D.L. -attesa l'immedesimazione organica di tale figura nella prima-, aveva tentato di volgere a danno dell'impresa i maggiori oneri derivati dalle carenze progettuali, in particolare differendo nel tempo la redazione degli atti contabili, per di più alterati nei presupposti e nei dati numerici, sia con riferimento ai tempi di esecuzione, sia all'entità e alla qualità delle opere eseguite;
bb) i ritardi con i quali la D.L. aveva ottemperato alle proprie incombenze, tra cui quella di redazione dei SS.AA.LL. rispetto alle epoche di avanzamento lavori, avevano comportato per l'impresa ulteriori danni, connessi alla necessità di far fronte agli impegni economici assunti, mercé il sistematico ricorso al credito bancario;
cc) all'impresa erano altresì dovuti i compensi revisionali, già riconosciuti dalla stazione appaltante
-sia pure in misura inferiore rispetto a quella rivendicata- per il tramite del recepimento della perizia di assestamento finale del 22.7.1997 operata con delibera di Giunta n. 182 del 26.11.2004.
Con comparsa di risposta con domanda riconvenzionale e chiamata in causa di terzo depositata il
23.6.2005 si costituiva in giudizio il , in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_3 contestando quanto dedotto da controparte e rilevando, in particolare, che la durata dei lavori si era protratta per quindici anni per sola ed esclusiva responsabilità della ditta appaltatrice, la quale aveva sottovalutato la complessità dell'intervento e la peculiarità del complesso edilizio sul quale dovevano essere eseguite le opere appaltate;
varianti e perizie di assestamento erano ascrivibili unicamente all'attività professionale del progettista e direttore dei lavori, arch. , della quale si CP_4 chiedeva la chiamata in causa al fine di risarcire i danni cagionati all'Ente e di manlevare il CP_3 per gli eventuali danni lamentati dalla ditta appaltatrice;
in via riconvenzionale, il CP_3
chiedeva di dichiarare risolto il contratto d'appalto intervenuto con l'impresa AN, per
[...] grave inadempimento della stessa, condannandola altresì al risarcimento dei danni per la non completa e non perfetta esecuzione dei lavori secundum legis artis; sempre in via riconvenzionale, chiedeva di dichiarare risolto il contratto di prestazione d'opera professionale stipulato con l'arch.
, con condanna della stessa al risarcimento dei danni patiti per l'esecuzione dell'opera CP_4 professionale;
tutto con vittoria di spese e competenze di causa.
Con provvedimento depositato il 7.7.2005, il giudice istruttore autorizzava la chiamata in causa dell'arch. , fissando per la comparizione delle parti l'udienza del 6.12.2005. CP_4
Con comparsa di risposta con domanda riconvenzionale depositata il 14.11.2005 si costituiva l'arch.
la quale contestava gli avversi dedotti e spiegava domanda riconvenzionale volta ad CP_4 ottenere il pagamento della somma di € 18.925,97 a titolo di residuo compenso professionale, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
con vittoria di spese.
All'udienza del 19.12.2006, il giudice concedeva termini per memorie ai sensi dell'art. 183, co. 5,
c.p.c.. Con la memoria depositata in data 16.1.2007, l'ing. , a modifica della propria domanda, CP_2 chiedeva altresì la corresponsione degli interessi moratori per ritardata emissione del certificato di pagamento relativo alla rata di saldo e il maggior danno sulle somme rimaste impagate o corrisposte in ritardo, ragguagliato agli interessi bancari correnti alle epoche di riferimento;
inoltre, specificava la voce di danno derivante dal prolungamento dei lavori, ivi compreso quello derivante dalla improficua gestione delle potenzialità aziendali oltreché la connessa perdita di chances.
2. Con distinto atto di citazione parimenti notificato in data 29.4.2005 -che dava origine al giudizio recante il numero 274/05 R.G.- l'ingegnere , in qualità di titolare dell' Parte_1 [...]
”, conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Controparte_2
Sala Consilina, il , in persona del sindaco pro tempore, al fine di dichiarare la Controparte_3 risoluzione per inadempimento del contratto d'appalto pubblico stipulato in data 18.5.1998 per ulteriori lavori di restauro del convento della SS. Pietà di , con condanna del predetto Ente CP_3 al pagamento dell'intero corrispettivo maturato a fronte dei lavori effettivamente eseguiti -ivi compresi quelli non contabilizzati o quantificati in maniera inesatta-, nonché degli interessi moratori per ritardata emissione dei certificati di pagamento relativi all'unico S.A.L., del mancato utile per l'incompleta esecuzione dell'appalto, dei maggiori oneri per andamento anomalo dei lavori, dei danni derivati dalla ritardata emissione del S.A.L. rispetto all'effettiva epoca di avanzamento lavori e del rimborso di tutti gli oneri improficuamente anticipati, voci tutte da liquidare nella misura richiesta nelle riserve esplicate o, comunque, in quella ritenuta di giustizia, previa CTU tecnica, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione delle singole pretese creditorie e fino al soddisfo, con ulteriore condanna del al pagamento di ogni altra pretesa specificata nelle Controparte_3 riserve iscritte in contabilità e dei danni tutti ritratti in dipendenza delle circostanze di fatto dedotte, nella complessiva misura ritenuta di giustizia, sempre previa CTU tecnica, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
In particolare, parte attrice esponeva che:
a) con delibera di Giunta n. 304 del 10.6.1997, il approvava il progetto dei lavori Controparte_3 di completamento dell'ex convento -danneggiato dal sisma del 23.11.1980- per un Parte_2 importo per lavori pari a £ 480.000.000; il progetto prevedeva dei lavori complementari a quelli strutturali già realizzati dalla in forza di contratto d'appalto stipulato in data Controparte_6
30.5.1988;
b) la Giunta comunale, con delibera n. 62 del 9.2.1998, affidava i predetti lavori complementari alla ditta per un importo di £ 392.832.000, al netto del ribasso d'asta del 18,16%, con Parte_1
l'obbligo di consegna finale dei lavori per il giorno 15.9.1998; stante l'urgenza di procedere all'esecuzione dell'opera, contestualmente alla stipula del contratto veniva esibito e fatto sottoscrivere all'impresa rituale verbale di consegna dei lavori sotto riserva di legge;
c) sebbene l'appaltatore si fosse munito di tutti i materiali necessari, i lavori subivano un arresto per ordine della Soprintendenza ai monumenti di Salerno ed Avellino la quale, nell'ambito di un sopralluogo svoltosi in data 15.6.1998, aveva intimato la sospensione degli stessi poiché il progetto appaltato risultava sprovvisto dei visti e dei pareri necessari;
il giorno successivo, l'ing. , con CP_2 apposita raccomandata, comunicava all'amministrazione comunale l'accaduto, declinando ogni responsabilità circa i tempi di consegna previsti dal contratto -tempi che non potevano essere in alcun modo rispettati vista la disposta sospensione dei lavori- e precisando che restava in attesa che l'amministrazione stessa procedesse con urgenza a richiedere i pareri del caso;
d) stante l'inerzia dell'amministrazione, con telegramma del 13.12.2000 l'ing. invocava la CP_2 risoluzione del contratto, nonché “il rimborso delle spese di contratto e di assicurazione sostenute, il pagamento dei lavori eseguiti maggiorati degli interessi maturati coi ritardi, il mancato utile ed il rimborso degli oneri sostenuti per le spese generali di sede e quant'altro ad esso conseguito dall'inerzia dimostrata dall'amministrazione nella gestione e conduzione dell'appalto”;
e) in data 8.2.2001 si svolgeva, presso l'Ufficio Tecnico del Comune, una riunione, con la presenza del Responsabile della P.O. tecnico-amministrativa, del Direttore dei Lavori -nella persona dell'ing.
e dell'ing. ; questi ultimi due, all'esito della riunione, si impegnavano “a Parte_5 CP_2 consegnare entro la data del 27.2.2001 il 1° SAL dei lavori eseguiti, dopo aver, in contraddittorio rilevato le misure dei lavori eseguiti”;
f) con lettera raccomandata del 5.7.2001 indirizzata al Sindaco del Comune di , l'ing. CP_3
chiedeva “1. In via preventiva: a) la liquidazione dei lavori eseguiti;
b) il rimborso degli CP_2 oneri e dei costi a tutt'oggi sostenuti;
c) i danni subiti.
2. In via definitiva l'aggiornamento dei prezzi di contratto calcolati sulla base della percentuale revisionale al lordo dell'alea contrattuale così come previsto dall'art. 1664 del Codice civile e ciò al fine di garantire l'equo compenso spettante all'impresa in ragione dei termini dell'appalto”; ricevuta tale missiva, il responsabile della P.O. invitava la D.L. a predisporre il S.A.L. per la liquidazione dei lavori eseguiti dalla ditta appaltatrice fino alla data di affidamento del nuovo incarico di Direzione Lavori all'arch. la richiesta Pt_6 rimaneva inevasa, anche a dispetto delle ripetute diffide con cui il responsabile della P.O. chiedeva all'ing. di disporre con sollecitudine il S.A.L. per la liquidazione dei lavori eseguiti;
Pt_5
g) dal canto suo l'amministrazione comunale, nonostante i ripetuti solleciti, non faceva pervenire alcuna risposta alle varie richieste, tanto che, con raccomandata del 30.1.2002 indirizzata al Sindaco, l'ing. chiedeva “a) la liquidazione dei lavori eseguiti;
b) il rimborso degli oneri e dei costi CP_2
a tutt'oggi sostenuti;
c) i danni subiti” e proponeva “d) la risoluzione contrattuale ai sensi di legge”;
h) con raccomandata del giorno 11.2.2002, l'ing. chiedeva al Sindaco “il recesso dal CP_2 contratto ai sensi dell'art. 10 del Capitolato Generale per le opere pubbliche di cui al D.P.R. n.
1063/62, lamentando ritardo nell'esecuzione dell'appalto”;
i) dovendosi procedere alla risoluzione contrattuale, il Responsabile della P.O., con nota del
25.6.2002, diffidava nuovamente volta l'ing. a predisporre nel termine di giorni quindici il Pt_5
S.A.L. per la liquidazione dei lavori eseguiti dalla ditta appaltatrice, il certificato di regolare esecuzione con la quantificazione degli eventuali danni subiti dalla ditta, gli eventuali oneri e costi sostenuti;
la Direzione Lavori continuava a restare inerte e, di conseguenza, l'ing. , con CP_2 raccomandata del 5.2.2003, diffidava nuovamente l'amministrazione a voler provvedere, visto il rapporto di immedesimazione organica esistente tra questa e la D.L.;
j) visto il perdurante inadempimento dell'amministrazione, l'ing. , con raccomandata del CP_2
10.3.2003 indirizzata al Sindaco, trasmetteva copia della contabilità dei lavori eseguiti, ossia copia del computo metrico e ipotesi di 1° S.A.L. lavori a tutto il 15.6.1998; nella missiva d'accompagnamento l'ing. precisava che l'importo dei lavori era pari lire 62.598.024, da CP_2 cui, detraendo il ribasso del 18,16%, pari a lire 11.367.801, risultava un credito netto in favore dell'impresa di lire 51.230.233 pari ad euro 26.458,20, oltre i danni ed interessi maturati coi ritardi nei pagamenti;
k) in data 12.3.2003, il Responsabile della P.O. trasmetteva alla D.L. copia dei conteggi effettuati dalla ditta AN affinché fossero perfezionati in tempi brevissimi per la liquidazione;
anche a fronte di tale circostanza, però, la Direzione Lavori non presentava gli atti contabili per la liquidazione dei lavori eseguiti;
con nota del 29.9.2003, il Sindaco del Comune di sollecitava la D.L. a CP_3 provvedere;
l) dopo ulteriori ritardi, l'ing. con raccomandata del 21.11.2003, comunicava Pt_5 all'amministrazione comunale di aver disposto la convocazione dell'impresa per la firma CP_2 degli atti contabili relativi ai lavori eseguiti;
in data 26.11.2003, l'ing. riceveva una lettera CP_2 raccomandata a firma dell'ing. con la quale veniva invitato alla firma degli atti contabili nel Pt_5 termine perentorio di quindici giorni, così come previsto dall'art. 165 del D.P.R. 554/99;
m) in data 9.12.2003, l'ing. si recava presso l'Ufficio della Service & Engineering s.r.l. di CP_2
AT NA per la firma degli atti contabili;
in quella sede, a fronte dell'importo irrisorio contenuto nella contabilità esibita dalla D.L., l'ing. provvedeva ad iscrivere n. 6 riserve, relative a: CP_2 I. mancata compiuta contabilizzazione di lavori eseguiti: richiesta al netto di £ 51.220.223 (pari a € 26.458,20) risultante dalla differenza tra l'importo lavori al lordo (pari a lire 62.598.024) ed il ribasso a base d'asta del 18,16% (pari a £ 11.367.801);
II. pagamento d'interessi moratori dovuti alla ritardata emissione dei certificati di pagamento per
£ 19.039.347 (pari a € 9.860,89);
III. mancato utile per incompleta esecuzione dell'appalto: £ 34.160.178 (pari a € 17.642,26) calcolato nella misura del 10% sulla differenza tra l'importo a base d'asta e l'importo dei lavori eseguiti;
IV. pagamento dei maggiori oneri per andamento anomalo dei lavori, determinato da un elaborato progettuale assolutamente carente, inadeguato ed errato e dalla protrazione dei tempi contrattuali oltre ogni limite di ragionevolezza, causata dalla illegittima interruzione dei lavori. Il calcolo dei maggiori oneri sostenuti dall'impresa, per un totale di lire 755.547.694
(pari a € 390.207.919) era così ripartito:
a. spese generali e di sede: £ 587.480.256 (pari a € 303.408,23), somma calcolata moltiplicando l'incidenza giornaliera delle spese generali per il numero dei giorni di sospensione;
b. ammortamento e manutenzione macchinari e attrezzature: £ 86.914.887 (pari a
€44.887,79);
c. interessi passivi sul capitale immobilizzato: £ 35.013.303 (pari a € 18.082,86);
d. rimborso deprezzamento materiali di cantiere: £ 42.920.932 (pari a € 22.166,81);
e. rimborso spese di fideiussione per maggiore durata dei lavori: £ 3.218.316;
V. forzata riduzione dei livelli produttivi, calcolata nella misura del 60% in meno rispetto alla produttività ipotizzata in sede di gara per un importo di £ 235.669.200 (pari a € 121.728,48);
VI. mancato utile su partite di lavori completamente soppresse o ridotte oltre in quinto: riserva, questa, relativa a 76 partite non fatte eseguire e 4 ridotte oltre il quinto d'obbligo, comportante un mancato utile di £ 34.207.031 (pari a € 17.666,46);
n) con lettera raccomandata del 10.12.2003, l'ing. , non avendo ricevuto notizia dell'esito CP_2 delle riserve apposte, invitava l'ing. a rimettergli copia della documentazione contabile, Pt_5 corredata delle riserve iscritte, debitamente controfirmata dalla stessa D.L., attesa l'assenza di questa in occasione della sottoscrizione dell'impresa;
o) la sospensione verificatasi nell'esecuzione dell'opera era da addebitarsi in via esclusiva alla stazione appaltante, stante la macroscopica carenza progettuale, ravvisabile nella mancata acquisizione dei necessari visti delle autorità preposte alla tutela dei vincoli ricadenti sul convento della;
risultava altresì evidente come la D.L. e, in ragione del rapporto di immedesimazione Parte_2 organica, la stazione appaltante, avevano tentato di volgere a danno dell'impresa i maggiori oneri derivati dalle carenze progettuali, in particolare sottraendosi, nonostante i ripetuti solleciti, alla redazione degli atti contabili e, da ultimo, redigendo una contabilità alterata nei presupposti e nei dati numerici, sia con riferimento ai tempi di esecuzione, sia all'entità e alla qualità delle opere eseguite;
p) ferme ed impregiudicate le rivendicazioni volte a conseguire la liquidazione di tutti i lavori concretamente eseguiti, degli interessi per le ritardate emissione e pagamento dell'unico S.A.L., nonché dei danni subiti in conseguenza dell'inerzia tenuta dalla committente, meritevoli di risarcimento erano altresì i danni subiti dall'impresa, costretta a fare sistematico ricorso al credito bancario a causa dei ritardi con cui la D.L. aveva ottemperato alle proprie incombenze, ivi compresa la redazione del S.A.L. rispetto all'epoca di sospensione dei lavori.
Con comparsa di risposta con domanda riconvenzionale depositata il 23.6.2005 si costituiva il
, in persona del Sindaco pro tempore, contestando quanto dedotto da controparte Controparte_3
e deducendo, in particolare, che i lavori non erano stati eseguiti regolarmente, tanto che, con delibera di Giunta n. 45/05, era stata decisa, recependo la proposta del Responsabile dell'Ufficio LL.PP., la rescissione in danno del contratto;
in via riconvenzionale, chiedeva di condannare l'impresa al risarcimento dei danni per il deterioramento della croce in pietra presente sul sagrato del complesso monumentale e per la sottrazione dell'architrave della cisterna in pietra locale. Con vittoria di spese, nonché risarcimento del danno per lite temeraria.
All'udienza del 19.12.2016 il giudice istruttore concedeva termine per memorie ex art. 183, co. 5,
c.p.c.. Nella medesima udienza, veniva altresì disposta l'acquisizione del fascicolo relativo al procedimento cautelare iscritto al n. 274-1/05 e di quello relativo al procedimento di A.T.P. iscritto al n. 564/06.
Con la memoria depositata in data 16.1.2007, l'ing. specificava le voci di danno. CP_2
3. All'udienza del 23.10.2007 veniva disposta la riunione del fascicolo recante n. 275/05 R.G. a quello recante n. 274/05 R.G.; veniva concesso termine per l'indicazione di nuove prove e la produzione di nuovi documenti, nonché termine per la prova contraria.
Le cause riunite venivano istruite in via documentale e tramite CTU.
All'udienza del 9.4.2014 la causa veniva assegnata in decisione.
4. Con la sentenza n. 275/14/01 pubblicata in data 8.10.2014 il Tribunale di Lagonegro -che nelle more del giudizio aveva accorpato il Tribunale di Sala Consilina-, così provvedeva: a) rispetto al procedimento recante R.G. n. 275/2005, rigettava integralmente la domanda proposta da
; rigettava integralmente la domanda riconvenzionale spiegata dal Parte_1 CP_3
; condannava l'Ente al pagamento della somma di € 18.925,97 in favore dell'arch.
[...] CP_4
per spettanze professionali non corrisposte;
[...]
b) rispetto al procedimento recante R.G. n. 274/2005, dichiarava la risoluzione per inadempimento del , ex art. 1455 c.c., del contratto d'appalto stipulato con Controparte_3 Parte_1 in data 18.5.1998; condannava l'ente convenuto al pagamento in favore di della Parte_1 somma di € 26.253,07, maggiorata degli interessi a partire dal 13.12.2000, a titolo di corrispettivo per le opere eseguite in parziale esecuzione dell'appalto; condannava altresì il al Controparte_3 pagamento in favore di parte attrice dell'importo di € 13.605,16 a titolo di risarcimento per mancato conseguimento dell'utile contrattuale, somma da rivalutarsi anno per anno a partire dal 13.12.2000,
e sempre oltre interessi legali dalla data della sentenza al soddisfo;
rigettava tutte le altre domande risarcitorie avanzate da;
rigettava integralmente la domanda riconvenzionale Parte_1 proposta dal;
Controparte_3
c) quanto alle spese di lite, il Tribunale ne disponeva la compensazione nella misura della metà tra parte attrice e parte convenuta, condannando il al pagamento in favore di Controparte_3
del restante 50%, pari a € 3.500,00, oltre IVA, c.p.a. e rimborso forfettario al 15%; Parte_1 condannava il al pagamento delle spese di lite sostenute dalla terza chiamata, Controparte_3 arch. , liquidate in € 2.450,00, oltre IVA, c.p.a. e rimborso forfettario al 15%; poneva CP_4 definitivamente a carico, nella misura della metà, di e del , Parte_1 Controparte_3 le spese per la consulenza tecnica d'ufficio.
4.1 Il primo giudice, nella già menzionata sentenza, in merito alle questioni di cui al procedimento recante R.G. n. 275/2005, e, in particolare, alle domande avanzate dall'ing. , osservava che: CP_2
a) la domanda avanzata dall'ing. non poteva essere accolta, atteso che, con la Parte_1 convenzione del 22.7.1997, le parti contraenti avevano stabilito di “porre fine a tutte le controversie
e richieste allo scopo di pervenire alla definizione e chiusura dei lavori nell'ambito degli importi contrattuali […] e di rinunciare a qualsiasi altra pretesa o richiesta diversa da quanto contenuto nella perizia di assestamento e dello stato finale del 22.07.1997 prot. n. 8121 a firma del direttore dei lavori, arch. ”; CP_4
b) era da ritenere che con detta convenzione le parti avessero inteso definire tutti gli aspetti controversi relativi alle spettanze finali dell'appaltatore, poi rivendicate in sede processuale;
c) non era condivisibile la tesi proposta dall'attore in ordine alla natura di mera “proposta” di detta scrittura -in quanto tale, revocabile successivamente a fronte della mancata ratifica dell'accordo da parte dell'Ente, avvenuta solo dopo alcuni anni-, dal momento che tale atto era stato sottoscritto non solo dall'ing. , ma anche dal Sindaco, il quale, ai sensi dell'art. 50 TUEL, “rappresenta il CP_2
Comune”; la dizione della legge sta a indicare che il Sindaco è il soggetto abilitato a manifestare la volontà dell'Ente in atti e negozi giuridici, dimodoché, pur in assenza della ratifica della Giunta,
l'accordo raggiunto doveva ritenersi già vincolante per entrambe le parti, attenendo, invece, la successiva approvazione della Giunta alla mera fase esecutiva di obblighi già assunti;
d) tanto osservato, l'attore avrebbe potuto agire per l'adempimento della convenzione medesima o per la sua risoluzione per inadempimento, ma di ciò non vi era agli atti riscontro alcuno, dato che né risultava fissato un termine essenziale per l'esecuzione dell'accordo, né vi era prova che l'istante avesse diffidato il all'adempimento degli obblighi posti dalla transazione conclusa entro un CP_3 dato termine, pena la risoluzione contrattuale;
e) in forza di tanto, l'ing. nulla aveva a pretendere in merito al contratto d'appalto stipulato CP_2 nel 1988, se non quanto indicato dalla Perizia di Assestamento e dallo Stato Finale del 22.7.1997, prot. 8121, cui l'accordo faceva rinvio;
f) il aveva altresì dichiarato che, a seguito della ratifica della Giunta, gli importi dovuti erano CP_3 stati integralmente liquidati all'ing. e che l'impresa aveva poi comunicato di volerli CP_2 incassare esclusivamente a titolo d'acconto rispetto ai maggiori crediti di cui si riteneva ancora titolare;
tali circostanze non erano state specificamente contestate da controparte, tanto che erano da ritenersi pacifiche;
g) non essendo ravvisabile alcun inadempimento nella condotta dell'Ente, le domande formulate dall'attore in merito al procedimento recante R.G. 275/05 dovevano essere rigettate.
4.2 In merito alla domanda riconvenzionale proposta dall'arch. nel giudizio RG CP_4
275/2005, il primo giudice riteneva la stessa meritevole di accoglimento dal momento che, a fronte dell'assolvimento dell'onere probatorio da parte dell'arch. circa l'inadempienza dell'ente, CP_4 quest'ultimo non aveva adeguatamente articolato alcuna prova al fine di dimostrare i motivi per ritenere non spettanti le competenze pretese.
4.3 Il primo giudice, nella già menzionata sentenza, in merito alle questioni di cui al procedimento recante R.G. n. 274/2005, osservava che:
a) andava dichiarata la risoluzione del contratto d'appalto stipulato nel 1998, non trovando riscontro nella documentazione versata in atti le argomentazioni difensive articolate dal , CP_3 CP_3 fondate sul fatto che l'appaltatore avrebbe dato inizio all'esecuzione delle opere pur in assenza di regolare consegna dei lavori, con ciò giustificandosi il recesso dal contratto, nonché il rifiuto a corrispondere alcun tipo di corrispettivo per i lavori illegittimamente eseguiti;
b) invero, la tesi difensiva del era priva di pregio, atteso che, pur essendo vero Controparte_3 che alcun verbale di consegna dei lavori era stato allegato agli atti di causa e che, all'indomani della stipula del contratto, la stazione appaltante non aveva ancora provveduto alla nomina di un direttore dei lavori, nondimeno tali circostanze -apparentemente indicative della non immediata esecuzione del rapporto contrattuale sorto- andavano valutate unitamente alle emergenze documentali e alla condotta assunta dall'Ente;
c) doveva infatti porsi in rilievo che, a fronte delle reiterate sollecitazioni dell'impresa alla liquidazione delle proprie spettanze, il Comune aveva diffidato ripetutamente il direttore dei lavori - poi nominato nella persona dell'ing. alla predisposizione della documentazione contabile Parte_5
e del primo S.A.L.; in data 1.12.2003 era stato il Sindaco a comunicare all'attore la convocazione del direttore dei lavori “per la firma degli atti contabili relativi ai lavori eseguiti”; in quella sede veniva poi esibito il e, successivamente, venivano iscritte le riserve da parte dell'ing. ; tanto Pt_3 CP_2 osservato, appariva alquanto contraddittoria la condotta assunta dall'Ente, il quale prima si adoperava
-seppur con evidenti ritardi- per la liquidazione del corrispettivo delle opere eseguite e, successivamente, nel presente giudizio, ne sosteneva l'assoluta illegittimità;
d) peraltro, la decisione dell'Ente, assunta con delibera del giorno 1.4.2005, di risolvere il contratto per la grave negligenza dell'appaltatore, giungeva dopo un considerevole lasso di tempo -circa sette anni- dall'epoca in cui il era venuto a conoscenza dell'avvenuta esecuzione delle opere;
CP_3 inoltre, il verbale della riunione tenuta presso l'Ufficio Tecnico del in data 8.2.2001, alla CP_3 presenza dell'attore, dell'ing. e del Responsabile P.O. tecnico-amministrava, dava conto di Pt_5
“una illustrazione di carattere generale sull'andamento dei lavori e sulle motivazioni che hanno comportato la sospensione dei lavori”: alcun senso avrebbe avuto richiamare una “sospensione” laddove i lavori in questione non avessero avuto un regolare inizio;
e) tali circostanze, complessivamente considerate, apparivano del tutto incompatibili con l'idea che l'appaltatore avesse realizzato arbitrariamente, senza rituale consegna assentita dal le opere CP_3 di cui chiedeva il corrispettivo in giudizio, dimodoché alcuna condotta inadempiente poteva essere contestata all'impresa;
f) ciò posto, andava considerato che, nonostante le dichiarazioni di risoluzione e recesso manifestate da ambo le parti nel corso degli anni, il contratto d'appalto concluso tra di esse doveva ritenersi allo stato ancora efficace;
g) infatti, inidonee a realizzare l'effetto risolutorio erano le note del 13.12.2000 e del 30.1.2002 con le quali l'attore proponeva al la risoluzione del contratto, richiedendo altresì il pagamento CP_3 dei lavori eseguiti e il rimborso degli oneri e del mancato utile, dal momento ai sensi dell'art. 30, co.
2, d.P.R. n. 1063/1962, ratione temporis applicabile, laddove l'impresa chieda lo scioglimento per eccessiva durata della sospensione dei lavori, la P.A. che aderisca a tale richiesta non è tenuta alla corresponsione di indennità in favore dell'appaltatore, avendo questi, invece, diritto alla refusione dei maggiori oneri sostenuti a causa del prolungamento della sospensione dei lavori solo in caso di opposizione allo scioglimento del rapporto, da parte della P.A.; nel caso di specie, avendo l'ing.
avanzato nelle proprie missive anche istanza di riconoscimento dei maggiori oneri causati CP_2 dalla sospensione, la sua richiesta non poteva essere ricondotta all'art. 30 ult. l. cit.; non senza contare che, sulla base della lettera della norma in esame, la richiesta di scioglimento deve comunque essere espressamente accolta dall'amministrazione, non essendo ricollegato alcun effetto al suo silenzio;
alcuna dichiarazione espressa dell'Ente constava nel caso di specie;
h) altresì privo d'effetti doveva ritenersi il recesso esercitato, ai sensi dell'art. 10 d.P.R. n. 1063/1962, da parte dell'ing. con la nota del giorno 11.2.2002, atteso che il recesso contemplato dalla CP_2 norma è legato alla mancata consegna dei lavori o alla sospensione della consegna iniziata;
nel caso di specie, l'avvenuta esecuzione di alcune delle opere in contratto portava a ritenere che la consegna dei lavori fosse regolarmente già avvenuta, dovendosi quindi considerare privo d'effetti il recesso esercitato per assenza dei presupposti di legge;
i) analogamente priva d'effetti era la risoluzione del contratto deliberata dalla Giunta comunale con atto del giorno 1.4.2005; tale delibera recepiva la proposta del direttore dei lavori che, richiamando la grave condotta dell'appaltatore, rappresentava la sussistenza di validi motivi per la rescissione contrattuale ai sensi dell'art. 345, l. 2248/1965, allegato F, a mente del quale “è facoltativo dell'Amministrazione di risolvere in qualunque tempo il contratto, mediante il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importare delle opere non eseguite”; diversamente l'art. 340 ult. l. cit. stabilisce che “l'Amministrazione è in diritto di rescindere il contratto, quando l'appaltatore si renda colpevole di frode o di grave negligenza, e contravvenga agli obblighi e alle condizioni stipulate. In questi casi l'appaltatore avrà ragione soltanto al pagamento dei lavori eseguiti regolarmente, e sarà passibile del danno che provenisse all'Amministrazione dalla stipulazione di un nuovo contratto, o dalla esecuzione d'ufficio”; ciò posto, la delibera di Giunta non era idonea a realizzare l'effetto voluto stante l'assenza delle condizioni poste da entrambe le norme sopra richiamate;
invero, rispetto al diritto previsto dall'art. 345, l'Ente non aveva liquidato alcun corrispettivo per i lavori eseguiti, mentre, rispetto a quello previsto dall'art. 340, non poteva dirsi sussistente alcuna frode o grave negligenza ascrivibili all'impresa;
j) di contro, il doveva considerarsi parte gravemente inadempiente, dal momento Controparte_3 che, dopo la stipula del contratto e la diffida della Soprintendenza alla esecuzione dei lavori, il restava inerte per circa sette anni sino alla predisposizione del S.A.L., senza dare alcun CP_3 impulso alla ripresa dei lavori;
rispetto a tale comportamento, era palese la violazione della buona fede contrattuale, in quanto l'Ente convenuto, da un lato, aveva tenuto l'impresa vincolata al contratto
-dovendosi ritenere prive di effetti le proposte risolutorie dalla stessa avanzate- e, dall'altro lato, non aveva posto in essere quanto in suo potere per consentire all'appaltatore l'esecuzione della prestazione a suo carico, ad esempio esercitando la facoltà di cui all'art. 345 l. 2248/1865, allegato
F;
k) stanti il lungo periodo d'inerzia e la conseguente gravità di tale condotta omissiva, il contratto d'appalto poteva sicuramente dichiararsi risolto ex art. 1455 c.c. per grave inadempimento del
; Controparte_3
l) rispetto alla domanda di pagamento per i lavori eseguiti, doveva farsi ricorso alle risultanze dell'ATP espletato, atteso che, all'epoca delle operazioni peritali svolte successivamente dal CTU, dott. , lo stato dei luoghi risultava già modificato;
attraverso l'ATP, i cui risultati erano Per_1 coerenti e immuni da vizi logici, erano state individuate e valutate le opere eseguite dall'impresa, per un valore di £ 62.112.691, pari ad € 32.078,53, importo al lordo del ribasso d'asta; applicando la riduzione del 18,16% per il ribasso d'asta fissato con l'affidamento dei lavori, il Controparte_3 andava condannato al pagamento in favore dell'attore, a titolo di corrispettivo per le opere eseguite in parziale esecuzione del contratto d'appalto, dell'importo di £ 50.833.027, pari ad € 26.253,07, oltre interessi al tasso legale a decorrere dal 13.12.2000;
m) a tale importo, andava aggiunto il risarcimento dovuto per il mancato conseguimento dell'utile contrattuale, trattandosi di un incremento patrimoniale che l'impresa avrebbe sicuramente ottenuto in caso di regolare esecuzione delle opere;
il suddetto utile poteva essere individuato, in linea con le conclusioni del CTU, nella misura presuntiva del 10% calcolato sui 4/5 dell'importo a base d'asta, così come ribassato dall'offerta presentata;
nella specie, posto che il valore dell'appalto era pari ad €
392.832.000 e che del suddetto importo doveva essere sottratta la somma di £ 50.833.027 per le opere eseguite, l'importo dovuto corrisponde a £ 26.343.257, pari ad € 13.605,16, corrispondendo tale liquidazione al valore del danno all'epoca dell'inadempimento, da collocarsi al 13.12.2000; la somma anzidetta andava rivalutata anno per anno secondo gli indici ISTAT ed erano dovuti gli interessi nella misura legale a partire dalla predetta data fino al saldo;
spettavano infine gli interessi legali sulla suindicata somma liquidata dalla pronuncia sino al soddisfo;
n) non accoglibili le altre domande di pagamento relative alle altre voci risarcitorie di cui alle riserve iscritte, non avendo tali pretese ricevuto adeguato riscontro probatorio;
non risultava inoltre dimostrato che il ricorso al credito bancario era connesso in via diretta alla condotta inadempiente della stazione appaltante;
o) stante la decisione finale in merito all'intestato procedimento, andava rigettata la domanda risarcitoria proposta dal ai sensi dell'art. 96 c.p.c.. Controparte_3
4.4 In merito alla domanda riconvenzionale proposta in entrambi i procedimenti dal CP_3
, evidenziava il primo giudice come la stessa non era meritevole d'accoglimento, atteso che
[...]
l'ente non aveva fornito alcuna prova idonea a dimostrare che i danni in parola fossero da ascrivere all'imperizia dell'appaltatore o alla sua omessa vigilanza sulla sicurezza del cantiere.
5. Con atto di citazione notificato il 19.10.2015 l'ing. proponeva appello avverso Parte_1 detta sentenza, sostenendo, con riguardo alle statuizioni concernenti la causa iscritta al n. 275/05:
5.1 l'erroneità della sentenza nella parte in cui aveva ritenuto “che nessuna condotta inadempiente
[poteva] essere contestata all'Ente”, per aver questo “assolto ai doveri contrattuali su esso gravanti”.
Deduceva l'appellante:
che il primo giudice aveva errato nel ritenere vincolante la convenzione sottoscritta in data 22.7.1997 con la quale il e l'ing. avevano inteso “porre fine a tutte le controversie Controparte_3 CP_2
e richieste allo scopo di pervenire alla definizione e chiusura dei lavori nell'ambito degli importi contrattuali […] e di rinunciare a qualsiasi altra pretesa o richiesta diversa da quanto contenuto nella perizia di assestamento e dello stato finale del 22.07.1997 prot. n. 8121 a firma del direttore dei lavori, arch. ”, atteso che l'art. 36, co. 1, della legge n. 142/1990, trasfuso con pochi CP_4 emendamenti nell'art. 50 TUEL, perimetrava specificatamente i compiti del Sindaco, tra i quali non rientrava l'approvazione di una perizia di variante, atto destinato a impegnare economicamente l'Ente; solo in tal senso, poteva comprendersi l'esplicito riferimento, contenuto nella parte finale del verbale d'accordo bonario del 22.7.1997, alla necessitata approvazione della Giunta -organo di gestione per eccellenza dell'ente locale di base- “a vincolo dell'accordo e per motivi di pubblico interesse” -alla stregua di una “accettazione della proposta”-, tale approvazione non ponendosi derubricare – a differenza di quanto sostenuto in sentenza- a “mera fase esecutiva di obblighi già assunti”; che l'accordo del 22.7.1997, al di là del nomen iuris utilizzato, doveva essere considerato un atipico atto di sottomissione, redatto e sottoscritto in vista della definizione delle questioni insorte nel corso di un'opera ormai completata e non, come ordinariamente avviene, in funzione della ripresa delle lavorazioni;
tanto alla luce della sofferta gestione delle opere e soprattutto della perizia suppletiva e di assestamento approvata con Delibera di Giunta n. 403 del 6.9.1993, la quale, pur approntata in prossimità della ultimazione dei lavori, si rivelava inadeguata, stante la necessità di eseguire ulteriori lavori in seguito a un sopralluogo della i cui risultati erano stati trasfusi in uno CP_7 specifico ordine di servizio;
l'accordo del 22.7.1997 era funzionale, allora, alla determinazione del corrispettivo dovuto all'impresa per l'esecuzione di “lavori non contemplati nella precedente perizia” -ossia, quella approvata in data 6.9.1993-, in guisa da dar luogo all'ipotesi già astrattamente disciplinata dall'art. 22 del R.D. 350/1895 e dall'art. 13 d.P.R. n. 1063/1962, nell'ambito di un rapporto caratterizzato da assoluta pariteticità, con l'ovvia conseguenza della retrattabilità della dichiarazione di disponibilità resa dall'impresa, fino al momento della cristallizzazione dell'accordo attraverso la sua approvazione da parte della Giunta;
l'inserirsi dell'accordo nelle dinamiche dell'appalto in parola faceva sì che l'amministrazione avrebbe dovuto procedere alla approvazione della perizia e del connesso atto di sottomissione entro il termine di 180 giorni previsto dall'art. 30 del Capitolato Generale, decorsi inutilmente i quali l'impresa avrebbe avuto titolo per invocare la risoluzione, come, invero, l'impresa AN aveva fatto con la raccomandata del 28.12.1998, previa diffida ad adempiere del 10.12.1998;
che, anche a voler considerare l'accordo del 22.7.1997 un vero e proprio atto di transazione, esso, in ogni caso, non aveva natura novativa rispetto al contratto principale, alla luce dell'operato contenimento delle variazioni in aumento nei limiti del quinto d'obbligo; invero, solo qualora l'amministrazione appaltante richieda l'esecuzione di lavori diversi da quelli già indicati nel contratto originario e in variante ad essi, per un importo superiore al quinto d'obbligo, detta richiesta non trova fondamento nell'originario contratto di appalto e ad essa, pertanto, non corrisponde alcun obbligo da parte dell'appaltatore, con la conseguenza che il successivo accordo intervenuto tra le parti per l'esecuzione di nuovi lavori in variante dev'essere considerato un nuovo contratto, autonomo rispetto a quello originario;
nel caso di specie, invece, l'accordo era intervenuto solo per evitare la lite e affrettare il pagamento nei limiti delineati dall'ultima perizia di assestamento -dovendosi quindi escludere la natura novativa di detto accordo-, alla luce del fatto che durante il corso dei lavori si erano verificate condizioni che avevano portato a controversie, oggetto di confronto epistolare e di specifiche riserve e che la loro insorgenza era da ascrivere alla complessità dei lavori e alla necessità di rispettare le prescrizioni impartite nell'esecuzione degli stessi;
5.2 l'erroneità della sentenza nella parte in cui, dopo aver ritenuto “che nessuna condotta inadempiente [poteva] essere contestata all'Ente”, per aver questo “assolto ai doveri contrattuali su esso gravanti”, aveva rigettato -rectius, assorbito-, tutte le richieste economiche avanzate dall'ing.
nelle undici riserve del 26.2.2002, riserve sulla cui analisi l'elaborato peritale scontava CP_2 numerose criticità.
6. Col medesimo atto di citazione in appello notificato il 19.10.2015 l'ing. Parte_1 sosteneva, con riguardo alle statuizioni concernenti la causa iscritta al n. 274/05:
6.1 l'erroneità della sentenza nella parte in cui non aveva riconosciuto la debenza delle altre partite di cui alla riserva nn. IV, in quanto le relative richieste non avrebbero “ricevuto adeguato riscontro probatorio”.
Deduceva l'appellante:
che gli oneri di cui alla riserva n. IV scaturivano, come immediato corollario, dalla illegittima protrazione della sospensione dei lavori, durata 1994 giorni, nel corso dei quali l'impresa aveva continuato a detenere il cantiere, atteso che, in presenza di un accertato sconvolgimento dei tempi contrattuali, non occorre una prova particolare del danno conseguito, ma può ricavarsi in via di presunzione ai sensi dell'art. 2727 c.c., dovendosi essere senz'altro verificato un improduttivo esborso delle spese generali;
che gli altri oneri rivendicati dall'impresa erano immediatamente verificabili sulla scorta di adeguate cognizioni tecniche, quali quelli connessi all'ammortamento dei macchinari e delle attrezzature -la cui presenza è ricavabile dalla registrazione occorsa nella documentazione di cantiere-, agli interessi passivi sul capitale in tal guisa immobilizzato, al deprezzamento subito dai beni in questione -che si verifica a prescindere dal loro impiego-, oltreché gli oneri connessi al comprovato prolungamento della polizza fideiussoria.
6.2 l'erroneità della sentenza nella parte in cui aveva disatteso la richiesta dei maggiori danni connessi al ricorso al credito bancario.
Deduceva l'appellante:
che il primo giudice aveva omesso di considerare che il ricorso al credito bancario costituisce modalità ordinaria e fisiologica di svolgimento dell'attività d'impresa, circostanza che, in difetto di prova contraria circa l'eventuale impiego di somme per finalità diverse da quelle d'impresa, comporta che la condotta inadempiente della stazione appaltante attribuisca titolo all'appaltatore per richiedere il ristoro del nocumento economico in tal guisa sofferto. L'ing. chiedeva pertanto, in riforma della sentenza impugnata, previa integrazione Parte_1
e/o rinnovazione delle operazioni peritali, di dare pieno ingresso alle domande spiegate in prime cure e, per l'effetto:
a) quanto al primo lotto di cui alla domanda spiegata nel giudizio incardinato con numero di R.G.
275/05, accertare l'inadempimento dell'amministrazione del e dichiarare, previa Controparte_3 declaratoria di inefficacia del verbale d'accordo bonario del 22.7.1997, la risoluzione del contratto del contratto d'appalto intercorso per responsabilità dell'ente convenuto;
con condanna del
[...]
: CP_3
- al pagamento della complessiva somma di € 736.393,30 o di quella diversa, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, maggiorata degli interessi, di cui alle riserve I-X;
- al pagamento della somma determinata in via equitativa per la riserva XI, maggiorata degli interessi;
- della somma di € 124.854,21 o di quella diversa, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, maggiorata degli interessi, per revisione prezzi;
- degli interessi ex artt. 35 e 36 d.P.R. n. 1063/1962 sulle somme che saranno riconosciute in accoglimento dei capi che precedono o, in subordine, al saggio legale maggiorati di rivalutazione monetaria, oltre agli interessi anatocistici, sulle somme tardivamente corrisposte, anche in dipendenza della tardiva emissione degli stati d'avanzamento lavori, rispetto al maturarsi delle condizioni all'uopo contrattualmente previste;
- al pagamento di ogni altra pretesa specificata nelle riserve iscritte in contabilità e dei danni tutti ritratti in dipendenza delle circostanze di fatto dedotte, nella complessiva misura ritenuta di giustizia, sempre previa integrazione/rinnovazione della CTU tecnica, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
b) quanto al secondo lotto di cui alla domanda spiegata nel giudizio incardinato con numero di R.G.
274/05, confermata la declaratoria d'inadempienza del condannare altresì l'ente convenuto: CP_3
- al pagamento della somma di € 390.207,81 o di quella diversa, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, maggiorata degli interessi, di cui alla riserva n. IV;
- alla corresponsione dei maggiori danni connessi al ricorso al credito bancario, in misura corrispondente agli interessi parametrati al saggio praticato all'impresa dagli istituti di riferimento su tutti gli importi che dovessero risultare dovuti;
- al pagamento di ogni altra pretesa specificata nelle riserve iscritte in contabilità e dei danni tutti ritratti in dipendenza delle circostanze di fatto dedotte, nella complessiva misura ritenuta di giustizia, sempre previa integrazione/rinnovazione della CTU tecnica, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
7. Con comparsa di risposta con appello incidentale depositata il 29.1.2016 si costituiva il
[...]
, contestando gli avversi motivi d'impugnazione e deducendo, rispetto alle questioni CP_3 inerenti alla causa avente R.G. 275/05, che la vicenda era già stata risolta bonariamente col verbale d'accordo del 22.7.1997, definitivamente perfezionatosi nei confronti dell'impresa per mezzo della delibera di Giunta n. 182 del 26.11.2004, ma per l'impresa stessa già vincolante all'atto della sottoscrizione, dovendosi in forza di tanto inferire che non fossero dovuti all'impresa neanche gli importi, individuati dal CTU, a titolo di interessi per ritardato pagamento dei SS.AA.LL. -se dovuti- pari ad € 19.110,18, nonché di revisione prezzi, pari ad € 69.268,83, e di interessi legali e moratori sulla revisione stessa -se dovuti- pari ad € 3.129,81; proponeva appello incidentale volto a dichiarare la tardività e l'inammissibilità delle riserve formulate dall'ing. , qualora non si fosse CP_2 riconosciuta validità transattiva all'accordo bonario del 22.7.1997; in particolare, deduceva l'appellante incidentale che le riserve erano state formulate in data 26.4.2002, ossia dopo oltre otto anni dalla conclusione dei lavori, avvenuta in data 18.3.1994; peraltro, il CTU aveva evidenziato che la riserva I era già stata liquidata, che le riserve II, IV, V, VI, IX e XI non erano tempestive, che la riserva III concerneva solo gli interessi, che la riserva VII non era fondata, che la riserva VIII era pari a € 4.443,16, che la riserva X aveva escluso l'applicazione delle penali.
7.1 Con riguardo invece alle questioni inerenti alla causa avente R.G. 274/05, il Controparte_3 rilevava l'infondatezza dell'appello in parte qua proposto dall'ing. . L'ente articolava altresì CP_2 due motivi di appello incidentale, sostenendo:
a) l'erroneità della sentenza nella parte in cui aveva ritenuto inadempiente il , Controparte_3 dichiarando la risoluzione del contratto d'appalto relativo al secondo lotto per i lavori di restauro del complesso della , atteso che era, invece, l'impresa AN a essersi resa gravemente Parte_2 inadempiente, come emergeva in special modo dalla Delibera di Giunta n. 45/2005, circostanza che avrebbe comportato la dichiarazione di inammissibilità della domanda di risoluzione formulata dal
, non potendo il soggetto inadempiente eccepire l'inadempimento dell'altra parte;
CP_2
b) l'erroneità della sentenza nella parte in cui aveva ritenuto insussistente l'inadempimento dell'ing.
in merito al contratto d'appalto relativo al secondo lotto per i lavori di restauro del complesso CP_2 della , dal momento che: Parte_2
- i lavori non avevano mai avuto rituale inizio in quanto la non si era CP_7 determinata sull'intervento; l'impresa, pur avendo comunicato di non poter cominciare i lavori a causa della mancata consegna degli elaborati progettuali esecutivi forniti delle relative autorizzazioni, si era determinata in via autonoma a dare inizio all'esecuzione degli stessi, e aveva altresì sottoscritto, in data 9.12.2003, la quantificazione, operata dal Responsabile dell'Ufficio di P.O. al solo scopo di evitare situazioni contenziose, dei lavori effettivamente eseguiti, per l'importo di £3.704.191 -pari a € 1.913,05-; contestualmente, l'impresa aveva iscritto abnormi riserve per un totale di £ 1.129.937.673 -pari a €583.564,11-, riconoscendo pure che esse riserve si riferivano a lavori eseguiti nel periodo 18.5.1998 – 15.6.1998, arco temporale durante il quale era pacifico che non fosse intervenuta alcuna consegna, stante la mancata nomina del Direttore dei Lavori;
- le riserve si riferivano, per stessa ammissione dell'impresa appaltatrice, a pochi giorni intercorsi tra la predetta fascia temporale, dovendo quindi considerarsi irrilevanti le circostanze successive sulle quali il primo giudice aveva fondato il proprio convincimento circa l'inadempimento del e, in particolare, il verbale di riunione del Controparte_3 giorno 8.2.2001 – intervenuto dopo circa tre anni dalla pretesa consegna dei lavori-, nonché la richiesta al Direttore dei Lavori del giorno 1.12.2003 – intervenuta dopo circa sei anni dalla pretesa consegna- di liquidare le spettanze dell'ing. -ovviamente, se dovute-; CP_2
- sussisteva altresì la grave negligenza dell'impresa di cui all'art. 340 l. n. 2248/1865, all. F, in quanto, come anche riconosciuto dal CTU nella propria relazione, i lavori non erano stati eseguiti regolarmente, tanto che con la delibera di Giunta n. 45/2005 era stata disposta la rescissione del contratto d'appalto; delibera che, a differenza di quanto opinato nella gravata sentenza, era pienamente conforme alle prescrizioni di legge;
- la sospensione dei lavori non era stata disposta dal , ma da parte della Controparte_3
Soprintendenza; quindi, nessun inadempimento poteva essere iscritto in parte qua all'ente, il quale, allora, non poteva definirsi responsabile per non aver dato impulso alla ripresa dei lavori;
- non erano dovuti gli importi di € 26.253,07 a titolo di lavori eseguiti e di € 13.605,16 a titolo di risarcimento per mancato conseguimento dell'utile contrattuale, in quanto, come evidenziato dal CTU nella propria relazione, la ditta aveva espressamente CP_2 riconosciuto che i lavori non erano ancora iniziati.
Il chiedeva pertanto di respingere l'appello principale e di riformare Controparte_3 parzialmente la sentenza impugnata, dichiarando l'inammissibilità della domanda di risoluzione proposta dall'ing. con riguardo al contratto d'appalto di cui al giudizio avente R.G. 274/05. CP_2
Con vittoria di spese e accessori del doppio grado di giudizio, oltre risarcimento del danno per lite temeraria, limitatamente alle domande originariamente proposte dall'ing. AN nel giudizio recante R.G. 274/05. Con comparsa di risposta si costituiva l'arch. , rilevando che era stata evocata nel CP_4 giudizio d'appello ai soli fini dell'integrità del contraddittorio e chiedendo, in ogni caso, la conferma dell'impugnata sentenza limitatamente alle statuizioni che ne escludevano ogni addebito.
All'udienza del 31.10.2023, svoltasi a trattazione scritta in ossequio al disposto di cui all'art. 127 ter
c.p.c., la Corte tratteneva la causa in decisione, concedendo alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Con ordinanza resa in data 11.6.2024 la Corte disponeva la rimessione della causa sul ruolo, non risultando presente, nell'acquisito fascicolo di primo grado, l'elaborato peritale redatto dal CTU ing.
, ma solo il “verbale di deposito di consulenza tecnica d'ufficio” del 20.5.2011. Persona_2
All'udienza del 24.9.2024, svoltasi a trattazione scritta in ossequio al disposto di cui all'art. 127 ter
c.p.c., la causa veniva nuovamente trattenuta in decisione, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Con provvedimento del 4.3.2025, la causa veniva rimessa sul ruolo, essendo stata trattenuta in decisione da un collegio composto anche dal dott. il quale era in congedo per ragioni di Persona_3 salute continuativamente dal 25.1.2025 e in aspettativa fino al 1.5.2025.
All'udienza del 15.4.2025, svoltasi a trattazione scritta in ossequio al disposto di cui all'art. 127 ter
c.p.c., la Corte tratteneva la causa in decisione, concedendo alle parti sessanta giorni per il deposito di comparse conclusionali e venti giorni per il deposito di memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
8. L'appello proposto da avverso le statuizioni rese dal Tribunale con riferimento Controparte_2 al giudizio RG 275/2005 risulta infondato e deve, pertanto, essere rigettato.
Ed invero, con il primo motivo di appello, il AN ha sostenuto l'erroneità della sentenza nella parte in cui aveva ritenuto “che nessuna condotta inadempiente [poteva] essere contestata all'Ente”, per aver questo “assolto ai doveri contrattuali su esso gravanti”; ha, in particolare, dedotto: che la convenzione del 22.7.1997 non era vincolante ed era retrattabile, in mancanza di approvazione da parte della Giunta comunale;
che detta convenzione, ove ritenuta transazione, non aveva natura novativa.
Il motivo è infondato.
Infatti, il Tribunale ha affermato che: con la convenzione del 22.7.1997, le parti contraenti avevano stabilito di “porre fine a tutte le controversie e richieste allo scopo di pervenire alla definizione e chiusura dei lavori nell'ambito degli importi contrattuali […] e di rinunciare a qualsiasi altra pretesa
o richiesta diversa da quanto contenuto nella perizia di assestamento e dello stato finale del 22.07.1997 prot. n. 8121 a firma del direttore dei lavori, arch. ”, così definendo tutti CP_4 gli aspetti controversi relativi alle spettanze finali dell'appaltatore, poi rivendicate in sede processuale;
non era condivisibile la tesi proposta dall'attore in ordine alla natura di mera “proposta” di detta scrittura -in quanto tale, revocabile successivamente a fronte della mancata ratifica dell'accordo da parte dell'Ente, avvenuta solo dopo alcuni anni-, dal momento che tale atto era stato sottoscritto non solo dall'ing. , ma anche dal Sindaco, il quale, ai sensi dell'art. 50 TUEL, CP_2
“rappresenta il Comune”, essendo il soggetto abilitato a manifestare la volontà dell'Ente in atti e negozi giuridici, dimodoché, pur in assenza della ratifica della Giunta, l'accordo raggiunto doveva ritenersi già vincolante per entrambe le parti, attenendo, invece, la successiva approvazione della
Giunta alla mera fase esecutiva di obblighi già assunti;
l'attore avrebbe potuto agire per l'adempimento della convenzione medesima o per la sua risoluzione per inadempimento, ma di ciò non vi era agli atti riscontro alcuno, dato che né risultava fissato un termine essenziale per l'esecuzione dell'accordo, né vi era prova che l'istante avesse diffidato il all'adempimento CP_3 degli obblighi posti dalla transazione conclusa entro un dato termine, pena la risoluzione contrattuale;
l'ing. nulla aveva a pretendere in merito al contratto d'appalto stipulato nel 1988, se non CP_2 quanto indicato dalla Perizia di Assestamento e dallo Stato Finale del 22.7.1997, prot. 8121, cui l'accordo faceva rinvio;
il aveva dichiarato che, a seguito della ratifica della Giunta, gli CP_3 importi dovuti erano stati integralmente liquidati all'ing. e l'impresa aveva poi comunicato CP_2 di volerli incassare esclusivamente a titolo d'acconto rispetto ai maggiori crediti di cui si riteneva ancora titolare;
tali circostanze non erano state specificamente contestate da controparte, tanto che erano da ritenersi pacifiche;
non essendo ravvisabile alcun inadempimento nella condotta dell'Ente, le domande formulate dall'attore in merito al procedimento recante R.G. 275/05 dovevano essere rigettate.
Le critiche svolte dall'appellante avverso le condivisibili argomentazioni svolte dal Tribunale non sono idonee, ad avviso della Corte, ad indurre ad una riforma dell'impugnata sentenza.
Ed infatti, a differenza di quanto sostenuto dall'appellante, l'accordo intervenuto tra l'ing. e CP_2 il Sindaco in data 22.7.1997 ha natura vincolante per le parti che lo hanno Parte_7 stipulato, trattandosi di accordo sottoscritto dal legale rappresentante della ditta appaltatrice e dal legale rappresentante dell'ente appaltante.
Dalla lettura del contenuto del detto accordo risulta che “durante il corso dei lavori di
Consolidamento Strutturale e Riparazione dell'ex Convento della si sono verificate Parte_2 condizioni che hanno portato a controversie e richieste in merito all'andamento ed all'esecuzione dei lavori”, che “le parti sono addivenute alla determinazione di porre fine a tutte le controversie e richiese allo scopo di pervenire alla definizione e chiusura dei lavori nell'ambito degli importi contrattuali”, che “il direttore dei lavori, Arch. , ha predisposto l'apposita perizia di CP_4
Assestamento Finale con relativo Stato finale a chiusura dei lavori nell'ambito degli importi contrattuali”, che “le parti, pertanto, convengono di rinunciare a qualsiasi altra pretesa o richiesta diverse da quanto contenuto nella Perizia di Assestamento e Stato finale del 22.7.1997 prot. 8121 a firma del direttore dei lavori, Arch. , e invitano i tecnici a predisporre per il collaudo CP_4 delle opere a chiusura definitiva dell'opera”.
Ne consegue che trattasi di un accordo transattivo, stipulato per porre fine ad una lite, la cui efficacia non risulta subordinata al verificarsi di alcuna condizione, dovendo il riferimento -pure contenuto nell'accordo- alla successiva approvazione da parte dell'Amministrazione essere interpretato come attinente alla mera fase esecutiva degli obblighi assunti dalle parti.
Sul punto, l'appellante ha sostenuto che ove si volesse qualificare l'accordo come avente natura transattiva, esso dovrebbe farsi rientrare nella fattispecie di cd. transazione non novativa, con conseguente mancata estinzione del rapporto originario.
Ebbene, “nell'ipotesi in cui un rapporto venga fatto oggetto di una transazione e questa non abbia carattere novativo, la mancata estinzione del rapporto originario discendente da quel carattere della transazione significa non già che la posizione delle parti sia regolata contemporaneamente dall'accordo originario e da quello transattivo, bensì soltanto che l'eventuale venir meno di quest'ultimo fa rivivere l'accordo originario, al contrario di quanto, invece, accade qualora le parti espressamente od oggettivamente abbiano stipulato un accordo transattivo novativo, nel qual caso
l'art. 1976 cod. civ. sancisce l'irrisolubilità della transazione” (cfr. Cass. 24377/2006 e Cass.
1690/2006, nonchè n. 645/2024).
Nel caso di specie, il AN non ha agito per far dichiarare la risoluzione del contratto di transazione
-che non riporta un termine essenziale per l'adempimento e non è stato fatto oggetto di una diffida ad adempiere pena la risoluzione del contratto-, con la conseguenza che pur volendo ritenere non novativa la transazione del 22.7.1997 -come sostenuto dall'appellante-, si deve concludere -in applicazione dei principi innanzi richiamati- che la mancata intervenuta risoluzione del contratto di transazione impedisce di ritenere che sia intervenuta la reviviscenza del rapporto originario.
Ne consegue che il AN non poteva agire in giudizio per far valere pretese relative alle obbligazioni nascenti dal contratto di appalto stipulato il 30.5.1998, ma solo per far valere pretese relative alle obbligazioni previste dalla Perizia di Assestamento e dallo Stato Finale del 22.7.1997, cui l'accordo transattivo faceva rinvio, obbligazioni peraltro adempiute da parte del CP_3 -come risulta dalle deduzioni svolte dal e non specificamente contestate dalla
[...] CP_3 controparte-.
L'infondatezza del primo motivo di appello rende superfluo l'esame del secondo motivo di appello, col quale il AN ha sostenuto l'erroneità della sentenza nella parte in cui, dopo aver ritenuto “che nessuna condotta inadempiente [poteva] essere contestata all'Ente”, per aver questo “assolto ai doveri contrattuali su esso gravanti”, aveva rigettato -rectius, assorbito-, tutte le richieste economiche avanzate dall'ing. nelle undici riserve del 26.2.2002, riserve sulla cui analisi CP_2
l'elaborato peritale scontava numerose criticità.
9. Il rigetto dell'appello proposto da avverso le statuizioni rese dal Tribunale con Controparte_2 riferimento al giudizio RG 275/2005 esonera la Corte dall'esaminare l'appello incidentale -da qualificarsi condizionato- proposto dal avverso le statuizioni rese dal Tribunale Controparte_3 con riferimento al giudizio RG 275/2005, per l'ipotesi in cui non si fosse riconosciuta validità transattiva all'accordo bonario del 22.7.1997, al fine di far dichiarare la tardività e l'inammissibilità delle riserve formulate dall'ing. . CP_2
10. Con riferimento alle statuizioni rese dal Tribunale relativamente al giudizio RG 274/2005, occorre, per ragioni di ordine logico giuridico, esaminare dapprima l'appello incidentale proposto dal
, il quale, risultando infondato, deve essere rigettato. Controparte_3
Col primo motivo di appello incidentale, il ha sostenuto l'erroneità della Controparte_3 sentenza nella parte in cui ha ritenuto inadempiente il , dichiarando la risoluzione Controparte_3 del contratto d'appalto relativo al secondo lotto per i lavori di restauro del complesso della;
Parte_2 ha affermato l'appellante che era stata, invece, l'impresa AN a essersi resa gravemente inadempiente, come emergeva in special modo dalla Delibera di Giunta n. 45/2005, circostanza che doveva determinare la dichiarazione di inammissibilità della domanda di risoluzione formulata dal
AN, non potendo il soggetto inadempiente eccepire l'inadempimento dell'altra parte.
Col secondo motivo di appello, il ha sostenuto l'erroneità della sentenza nella Controparte_3 parte in cui ha ritenuto insussistente l'inadempimento dell'ing. AN e sussistente l'inadempimento della stazione appaltante. Ha affermato l'appellante che:
i lavori non avevano mai avuto rituale inizio in quanto la non si era determinata CP_7 sull'intervento; l'impresa, pur avendo comunicato di non poter cominciare i lavori a causa della mancata consegna degli elaborati progettuali esecutivi forniti delle relative autorizzazioni, si era determinata in via autonoma a dare inizio all'esecuzione degli stessi e aveva altresì sottoscritto, in data 9.12.2003, la quantificazione, operata dal Responsabile dell'Ufficio di P.O. al solo scopo di evitare situazioni contenziose, dei lavori effettivamente eseguiti, per l'importo di £ 3.704.191 -pari a
€ 1.913,05-; contestualmente, l'impresa aveva iscritto abnormi riserve per un totale di £
1.129.937.673 -pari ad € 583.564,11-, riconoscendo pure che esse riserve si riferivano a lavori eseguiti nel periodo 18.5.1998 – 15.6.1998, arco temporale durante il quale era pacifico che non fosse intervenuta alcuna consegna, stante la mancata nomina del Direttore dei Lavori;
le riserve si riferivano, per stessa ammissione dell'impresa appaltatrice, a pochi giorni intercorsi tra la predetta fascia temporale, dovendo quindi considerarsi irrilevanti le circostanze successive sulle quali il primo giudice aveva fondato il proprio convincimento circa l'inadempimento del e, in Controparte_3 particolare, il verbale di riunione del giorno 8.2.2001 –intervenuto dopo circa tre anni dalla pretesa consegna dei lavori-, nonché la richiesta al Direttore dei Lavori del giorno 1.12.2003 –intervenuta dopo circa sei anni dalla pretesa consegna- di liquidare le spettanze dell'ing. -ovviamente, CP_2 se dovute-;
sussisteva altresì la grave negligenza dell'impresa di cui all'art. 340 l. n. 2248/1865, all. F, in quanto, come anche riconosciuto dal CTU nella propria relazione, i lavori non erano stati eseguiti regolarmente, tanto che con la delibera di Giunta n. 45/2005 era stata disposta la rescissione del contratto d'appalto; delibera che, a differenza di quanto opinato nella gravata sentenza, era pienamente conforme alle prescrizioni di legge;
la sospensione dei lavori non era stata disposta dal
, ma da parte della Soprintendenza, quindi alcun inadempimento poteva essere Controparte_3 iscritto in parte qua all'ente, il quale, allora, non poteva definirsi responsabile per non aver dato impulso alla ripresa dei lavori;
non erano dovuti gli importi di € 26.253,07 a titolo di lavori eseguiti e di € 13.605,16 a titolo di risarcimento per mancato conseguimento dell'utile contrattuale, in quanto, come evidenziato dal CTU nella propria relazione, la ditta aveva espressamente riconosciuto che i lavori non erano CP_2 ancora iniziati.
I motivi, che possono essere trattati congiuntamente stante la loro intima connessione, sono infondati.
Ed invero, in primo luogo occorre chiarire che l'eccezione di inadempimento formulata dalla parte convenuta nell'ambito di un'azione di risoluzione per inadempimento proposta dall'attore non determina l'inammissibilità della domanda attorea di risoluzione, dovendo invece il giudice, a fronte dell'eccezione di inadempimento formulata dal convenuto, effettuare una valutazione di confronto tra i due inadempimenti.
Nel caso di specie, a fronte della domanda di risoluzione formulata in primo grado dal , l'ente CP_2 convenuto ha eccepito l'intervenuta rescissione in danno, con la conseguenza che la valutazione giudiziale deve riguardare la legittimità dell'operato della P.A. o, comunque, del complessivo contegno delle parti, entro i limiti delle ragioni addotte e dei comportamenti dalle stesse posti in essere durante lo svolgimento della vicenda contrattuale.
Il Tribunale, nell'impugnata sentenza, ha dichiarato la risoluzione del contratto d'appalto stipulato nel 1998, affermando che: non trovavano riscontro nella documentazione versata in atti le argomentazioni difensive articolate dal fondate sulla circostanza che Controparte_3
l'appaltatore avrebbe dato inizio all'esecuzione delle opere pur in assenza di regolare consegna dei lavori, con ciò giustificandosi il recesso dal contratto, nonché il rifiuto a corrispondere alcun tipo di corrispettivo per i lavori illegittimamente eseguiti;
la tesi difensiva del era priva Controparte_3 di pregio, atteso che, pur essendo vero che alcun verbale di consegna dei lavori era stato allegato agli atti di causa e che, all'indomani della stipula del contratto, la stazione appaltante non aveva ancora provveduto alla nomina di un direttore dei lavori, nondimeno tali circostanze -apparentemente indicative della non immediata esecuzione del rapporto contrattuale sorto- andavano valutate unitamente alle emergenze documentali e alla condotta assunta dall'Ente; doveva infatti porsi in rilievo che, a fronte delle reiterate sollecitazioni dell'impresa alla liquidazione delle proprie spettanze, il aveva diffidato ripetutamente il direttore dei lavori -poi nominato nella persona dell'ing. CP_3 alla predisposizione della documentazione contabile e del primo S.A.L.; in data 1.12.2003 Parte_5 era stato il Sindaco a comunicare all'attore la convocazione del direttore dei lavori “per la firma degli atti contabili relativi ai lavori eseguiti”; in quella sede veniva poi esibito il , successivamente, Pt_3 venivano iscritte le riserve da parte dell'ing. ; tanto osservato, appariva alquanto CP_2 contraddittoria la condotta assunta dall'Ente, il quale prima si adoperava -seppur con evidenti ritardi- per la liquidazione del corrispettivo delle opere eseguite e, successivamente, nel presente giudizio, ne sosteneva l'assoluta illegittimità; peraltro, la decisione dell'Ente, assunta con delibera del giorno
1.4.2005, di risolvere il contratto per la grave negligenza dell'appaltatore, giungeva dopo un considerevole lasso di tempo -circa sette anni- dall'epoca in cui il era venuto a conoscenza CP_3 dell'avvenuta esecuzione delle opere;
inoltre, il verbale della riunione tenuta presso l'Ufficio Tecnico del in data 8.2.2001, alla presenza dell'attore, dell'ing. e del Responsabile P.O. CP_3 Pt_5 tecnico-amministrava, dava conto di “una illustrazione di carattere generale sull'andamento dei lavori e sulle motivazioni che hanno comportato la sospensione dei lavori”: alcun senso avrebbe avuto richiamare una “sospensione” laddove i lavori in questione non avessero avuto un regolare inizio;
tali circostanze, complessivamente considerate, apparivano del tutto incompatibili con l'idea che l'appaltatore avesse realizzato arbitrariamente, senza rituale consegna assentita dal le CP_3 opere di cui chiedeva il corrispettivo in giudizio, dimodoché alcuna condotta inadempiente poteva essere contestata all'impresa; ciò posto, andava considerato che, nonostante le dichiarazioni di risoluzione e recesso manifestate da ambo le parti nel corso degli anni, il contratto d'appalto concluso tra di esse doveva ritenersi allo stato ancora efficace;
infatti, inidonee a realizzare l'effetto risolutorio erano le note del 13.12.2000 e del 30.1.2002 con le quali l'attore proponeva al la risoluzione CP_3 del contratto, richiedendo altresì il pagamento dei lavori eseguiti e il rimborso degli oneri e del mancato utile, dal momento ai sensi dell'art. 30, co. 2, d.P.R. n. 1063/1962, ratione temporis applicabile, laddove l'impresa chieda lo scioglimento per eccessiva durata della sospensione dei lavori, la P.A. che aderisca a tale richiesta non è tenuta alla corresponsione di indennità in favore dell'appaltatore, avendo questi, invece, diritto alla refusione dei maggiori oneri sostenuti a causa del prolungamento della sospensione dei lavori solo in caso di opposizione allo scioglimento del rapporto, da parte della P.A.; nel caso di specie, avendo l'ing. avanzato nelle proprie missive CP_2 anche istanza di riconoscimento dei maggiori oneri causati dalla sospensione, la sua richiesta non poteva essere ricondotta all'art. 30 ult. l. cit.; non senza contare che, sulla base della lettera della norma in esame, la richiesta di scioglimento deve comunque essere espressamente accolta dall'amministrazione, non essendo ricollegato alcun effetto al suo silenzio;
alcuna dichiarazione espressa dell'Ente constava nel caso di specie;
altresì privo d'effetti doveva ritenersi il recesso esercitato, ai sensi dell'art. 10 d.P.R. n. 1063/1962, da parte dell'ing. con la nota del giorno CP_2
11.2.2002, atteso che il recesso contemplato dalla norma è legato alla mancata consegna dei lavori o alla sospensione della consegna iniziata;
nel caso di specie, l'avvenuta esecuzione di alcune delle opere in contratto portava a ritenere che la consegna dei lavori fosse regolarmente già avvenuta, dovendosi quindi considerare privo d'effetti il recesso esercitato per assenza dei presupposti di legge;
analogamente priva d'effetti era la risoluzione del contratto deliberata dalla Giunta comunale con atto del giorno 1.4.2005; tale delibera recepiva la proposta del direttore dei lavori che, richiamando la grave condotta dell'appaltatore, rappresentava la sussistenza di validi motivi per la rescissione contrattuale ai sensi dell'art. 345, l. 2248/1965, allegato F, a mente del quale “è facoltativo dell'Amministrazione di risolvere in qualunque tempo il contratto, mediante il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importare delle opere non eseguite”; diversamente l'art. 340 ult. l. cit. stabilisce che “l'Amministrazione è in diritto di rescindere il contratto, quando l'appaltatore si renda colpevole di frode o di grave negligenza, e contravvenga agli obblighi e alle condizioni stipulate. In questi casi l'appaltatore avrà ragione soltanto al pagamento dei lavori eseguiti regolarmente, e sarà passibile del danno che provenisse all'Amministrazione dalla stipulazione di un nuovo contratto, o dalla esecuzione d'ufficio”; ciò posto, la delibera di Giunta non era idonea a realizzare l'effetto voluto stante l'assenza delle condizioni poste da entrambe le norme sopra richiamate;
invero, rispetto al diritto previsto dall'art. 345, l'Ente non aveva liquidato alcun corrispettivo per i lavori eseguiti, mentre, rispetto a quello previsto dall'art. 340, non poteva dirsi sussistente alcuna frode o grave negligenza ascrivibili all'impresa; di contro, il doveva considerarsi parte gravemente inadempiente, Controparte_3 dal momento che, dopo la stipula del contratto e la diffida della Soprintendenza alla esecuzione dei lavori, il restava inerte per circa sette anni sino alla predisposizione del S.A.L., senza dare CP_3 alcun impulso alla ripresa dei lavori;
rispetto a tale comportamento, era palese la violazione della buona fede contrattuale, in quanto l'Ente convenuto, da un lato, aveva tenuto l'impresa vincolata al contratto -dovendosi ritenere prive di effetti le proposte risolutorie dalla stessa avanzate- e, dall'altro lato, non aveva posto in essere quanto in suo potere per consentire all'appaltatore l'esecuzione della prestazione a suo carico, ad esempio esercitando la facoltà di cui all'art. 345 l. 2248/1865, allegato
F; stanti il lungo periodo d'inerzia e la conseguente gravità di tale condotta omissiva, il contratto d'appalto poteva sicuramente dichiararsi risolto ex art. 1455 c.c. per grave inadempimento del
. Controparte_3
Rispetto alla domanda di pagamento per i lavori eseguiti, il Tribunale ha affermato che: doveva farsi ricorso alle risultanze dell'ATP espletato, atteso che, all'epoca delle operazioni peritali svolte successivamente dal CTU, dott. , lo stato dei luoghi risultava già modificato;
attraverso l'ATP, Per_1
i cui risultati erano coerenti e immuni da vizi logici, erano state individuate e valutate le opere eseguite dall'impresa, per un valore di £ 62.112.691, pari ad € 32.078,53, importo al lordo del ribasso d'asta; applicando la riduzione del 18,16% per il ribasso d'asta fissato con l'affidamento dei lavori, il andava condannato al pagamento in favore dell'attore, a titolo di corrispettivo Controparte_3 per le opere eseguite in parziale esecuzione del contratto d'appalto, dell'importo di £ 50.833.027, pari ad € 26.253,07, oltre interessi al tasso legale a decorrere dal 13.12.2000; a tale importo, andava aggiunto il risarcimento dovuto per il mancato conseguimento dell'utile contrattuale, trattandosi di un incremento patrimoniale che l'impresa avrebbe sicuramente ottenuto in caso di regolare esecuzione delle opere;
il suddetto utile poteva essere individuato, in linea con le conclusioni del
CTU, nella misura presuntiva del 10% calcolato sui 4/5 dell'importo a base d'asta, così come ribassato dall'offerta presentata;
nella specie, posto che il valore dell'appalto era pari ad €
392.832.000 e che del suddetto importo doveva essere sottratta la somma di £ 50.833.027 per le opere eseguite, l'importo dovuto corrisponde a £ 26.343.257, pari ad € 13.605,16, corrispondendo tale liquidazione al valore del danno all'epoca dell'inadempimento, da collocarsi al 13.12.2000; la somma anzidetta andava rivalutata anno per anno secondo gli indici ISTAT ed erano dovuti gli interessi nella misura legale a partire dalla predetta data fino al saldo;
spettavano infine gli interessi legali sulla suindicata somma liquidata dalla pronuncia sino al soddisfo.
Le condivisibili argomentazioni svolte dal Tribunale non risultano affatto scalfite, ad avviso della
Corte, dalle critiche formulate dall'appellante, che non risultano idonee ad indurre ad una riforma dell'impugnata sentenza. Ed infatti, a differenza di quanto sostenuto dall'appellante, le eccezioni formulate in primo grado dal
-il quale aveva sostenuto che il recesso dal contratto risultava giustificato dalla Controparte_3 gravità della condotta tenuta dall'appaltatore (che aveva dato inizio all'esecuzione delle opere in assenza di una regolare consegna dei lavori) e aveva ritenuto che pertanto alcun corrispettivo spettava all'appaltatore per i lavori illegittimamente eseguiti– non risultano fondate.
Se è vero, infatti, che il contratto di appalto prevedeva l'impegno della ditta ad eseguire i lavori sotto la direzione e sorveglianza del D.L. e stabiliva che l'appaltatore dovesse iniziare i lavori non oltre dieci giorni dalla data del verbale di consegna, e se è altresì vero che tra la documentazione prodotta in giudizio dalle parti non compare alcun verbale di consegna dei lavori, né alcun atto di nomina del direttore dei lavori nell'imminenza della stipula del contratto, si deve tuttavia evidenziare che la condotta tenuta dal , che -come posto in risalto dal Tribunale, sulla base della Controparte_3 documentazione prodotta in giudizio- “a fronte delle reiterate sollecitazioni dell'impresa alla liquidazione delle proprie spettanze … diffidava ripetutamente il direttore dei lavori (poi nominato nella persona dell'ing. ) alla predisposizione della documentazione contabile e del primo Pt_5
SAL” è un chiaro indice dell'essersi il adoperato nel corso del rapporto per la liquidazione CP_3 del corrispettivo relativo alle opere eseguite. Si consideri, in particolare, che in data 1.12.2003 il
Sindaco ha comunicato all'ing. la convocazione del direttore dei lavori “per la firma degli CP_2 atti contabili relativi ai lavori eseguiti” e che nell'occasione è stato esibito il SAL e successivamente la ditta appaltatrice ha iscritto le riserve. Appare sul punto necessario evidenziare che, a differenza di quanto sostenuto dall'appellante, nessun pregio giuridico può essere attribuito alla deduzione difensiva secondo la quale l'intervenuta quantificazione delle opere realizzate da parte del responsabile dell'ufficio sarebbe avvenuta “a mero scopo collaborativo ed al fine di evitare eventuali contenziosi”, trattandosi di una deduzione rimasta sfornita di riscontri.
Anche le risultanze del verbale della riunione svoltasi in data 8.2.2001 presso l'Ufficio tecnico del
, alla presenza dell'ing. , del direttore dei lavori e del responsabile di Controparte_3 CP_2
P.O. Tecnico-Amministrativa, inducono a propendere per un regolare inizio dei lavori, risultando dal detto verbale l'avvenuta “illustrazione di carattere generale sull'andamento dei lavori e sulle motivazioni che hanno comportato la sospensione dei lavori”; è infatti chiaro che -come già posto in risalto dal Tribunale- il riferimento ad una “sospensione” dei lavori induce a propendere per un pregresso regolare inizio degli stessi.
Ciò posto, è evidente come la condotta tenuta dall'ente nel corso del rapporto confligga con la tesi difensiva sostenuta dal , che ha eccepito l'assoluta illegittimità delle dette opere, Controparte_3 deducendo che l'appaltatore le abbia realizzate in maniera del tutto arbitraria, in assenza di una regolare consegna dei lavori.
Né vale, al fine di escludere la rilevanza dei richiamati comportamenti della P.A., la circostanza -pure dedotta dall'appellante- che trattasi di comportamenti posti in essere a distanza di diversi anni dall'asserita effettuazione dei lavori da parte dell'ing. quale nelle riserve apposte aveva CP_8 fatto riferimento a lavori eseguiti tra il 18.5.1998 ed il 15.6.1998-; è, infatti, proprio il comportamento tenuto dall'ente successivamente all'epoca di realizzazione dei lavori che risulta rilevante ai fini della ricostruzione della vicenda in esame.
Non si può, infine, non dare rilievo alla circostanza -anch'essa messa in evidenza dal Tribunale- che solo in data 1.4.2005 -ovverosia a distanza di circa sette anni dall'epoca in cui il Controparte_3 era venuto a conoscenza dell'avvenuta esecuzione delle opere- l'ente si è determinato all'adozione della delibera n. 45 con la quale è stato risolto il contratto per l'asserita grave negligenza della ditta appaltatrice.
Alla luce di quanto sin qui esposto, occorre concludere che non sussiste alcun inadempimento dell'appaltatore e che, a differenza di quanto sostenuto dall'appellante, non sussistevano i presupposti per disporre la rescissione in danno.
Ed infatti, l'art. 345 L. 2248/1865, allegato F, richiamato nella delibera n. 45 del 1.4.2005, con la quale è stata disposta la rescissione contrattuale in danno, prevede che “è facoltativo dell'Amministrazione di risolvere in qualunque tempo il contratto, mediante il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importare delle opere non eseguite” e, tuttavia, l'Ente non aveva provveduto a liquidare alcun corrispettivo per i lavori eseguiti, con la conseguenza che la citata delibera non era idonea a determinare la cessazione del rapporto di appalto.
L'art. 340 L. 2248/1865, allegato F, richiamato dall'appellante, prevede invece che
“l'Amministrazione è in diritto di rescindere il contratto, quando l'appaltatore si renda colpevole di frode o di grave negligenza, e contravvenga agli obblighi e alle condizioni stipulate. In questi casi
l'appaltatore avrà ragione soltanto al pagamento dei lavori eseguiti regolarmente, e sarà passibile del danno che provenisse all'Amministrazione dalla stipulazione di un nuovo contratto, o dalla esecuzione d'ufficio” e, tuttavia, alla luce di quanto in precedenza esposto, non può dirsi sussistente alcuna frode o grave negligenza a carico dell'impresa, con la conseguenza che neanche la norma evocata dall'appellante consente di ritenere legittima la cessazione del rapporto di appalto disposta dall'ente appaltante, prescindendo dalla circostanza -pure evidenziata dall'appellante- che ai sensi del citato art. 340 l'ente è tenuto al pagamento dei soli lavori eseguiti regolarmente.
Sussiste, invece, il grave inadempimento del , tenuto conto della circostanza che, Controparte_3 dopo la stipula del contratto del 18.5.1998 e la diffida della Soprintendenza alla esecuzione dei lavori, il è restato inerte per un lungo periodo di circa sette anni, sino alla predisposizione del SAL, CP_3 senza dare alcun impulso alla ripresa dei lavori;
tale comportamento costituisce violazione della buona fede contrattuale, non avendo l'ente appaltante dimostrato di aver posto in essere condotte volte a consentire all'appaltatore l'esecuzione della prestazione a suo carico, anche adoperandosi per consentire l'approvazione del progetto da parte della Soprintendenza.
Ne consegue che il contratto d'appalto è stato condivisibilmente dichiarato risolto dal Tribunale ai sensi dell'art. 1455 c.c. per grave inadempimento del . Controparte_3
L'appellante ha poi contestato la statuizione con la quale il Tribunale ha riconosciuto in favore dell'impresa appaltatrice l'importo di € 26.253,07 a titolo di corrispettivo delle opere eseguite, evidenziando sul punto che il CTU aveva affermato che “all'impresa non spettavano i corrispettivi inerenti i lavori, mai consegnati e quindi non regolarmente eseguiti”.
Ebbene, osserva la Corte che l'argomentazione svolta dall'appellante non coglie nel segno, tenuto conto della circostanza che la valutazione della spettanza o meno del corrispettivo inerente i lavori deve essere effettuata non dal CTU, il quale ha solo il compito di offrire al giudice gli elementi in forza dei quali effettuare detta valutazione, ma dal giudice;
nel caso di specie, posto che -in forza delle argomentazioni in precedenza svolte- si deve ritenere che i lavori siano stati consegnati e siano stati eseguiti, occorre poi evidenziare che il Tribunale ha provveduto ad individuare e valutare le opere eseguite non sulla base della CTU redatta dal dott. quale ha svolto le operazioni Persona_4 peritali in un'epoca in cui lo stato dei luoghi risultava modificato- bensì sulla base delle risultanze dell'ATP precedentemente espletato, il cui contenuto non è stato specificamente criticato dall'appellante.
L'appellante ha inoltre sostenuto l'erroneità del riconoscimento, in favore dell'impresa appaltatrice, dell'importo di € 13.605,16 a titolo di risarcimento per il mancato conseguimento dell'utile contrattuale, invocando sul punto l'applicazione dell'art. 340 del Capitolato Generale di Appalto.
Ebbene, osserva la Corte che, per le ragioni in precedenza già esposte, non risulta nel caso di specie applicabile l'art. 340 del Capitolato Generale di Appalto, non vertendosi in una fattispecie di frode o grave negligenza ascrivibile all'impresa; si dà atto che l'appellante non ha svolto specifiche critiche sotto il profilo del quantum. 11. Si deve ora passare ad esaminare l'appello principale proposto da avverso le Controparte_2 statuizioni rese dal Tribunale con riferimento al giudizio RG 274/2005, il quale risultando infondato, deve essere rigettato.
Col primo motivo di appello, il ha sostenuto l'erroneità della sentenza nella parte in cui non CP_2 ha riconosciuto la debenza delle altre partite di cui alla riserva n. IV, in quanto le relative richieste non avrebbero “ricevuto adeguato riscontro probatorio”; ha, in particolare, dedotto l'appellante che: gli oneri di cui alla riserva n. IV scaturivano, come immediato corollario, dalla illegittima protrazione della sospensione dei lavori, durata 1994 giorni, nel corso dei quali l'impresa aveva continuato a detenere il cantiere, atteso che, in presenza di un accertato sconvolgimento dei tempi contrattuali, non occorre una prova particolare del danno conseguito, ma può ricavarsi in via di presunzione ai sensi dell'art. 2727 c.c., dovendosi essere senz'altro verificato un improduttivo esborso delle spese generali;
gli altri oneri rivendicati dall'impresa erano immediatamente verificabili sulla scorta di adeguate cognizioni tecniche, quali quelli connessi all'ammortamento dei macchinari e delle attrezzature -la cui presenza è ricavabile dalla registrazione occorsa nella documentazione di cantiere-
, agli interessi passivi sul capitale in tal guisa immobilizzato, al deprezzamento subito dai beni in questione -che si verifica a prescindere dal loro impiego-, oltreché gli oneri connessi al comprovato prolungamento della polizza fideiussoria.
Il motivo è infondato.
Ed invero, la riserva n. IV ha ad oggetto il pagamento di maggiori oneri per l'andamento anomalo dei lavori, determinato da un elaborato progettuale assolutamente carente, inadeguato ed errato e dall'illegittima sospensione dei lavori. Il calcolo dei maggiori oneri sostenuti dall'impresa, per un totale di lire 755.547.694 (pari a € 390.207,91) era così ripartito nella riserva apposta in data
9.12.2003:
a. spese generali e di sede: £ 587.480.256 (pari a € 303.408,23);
b. ammortamento e manutenzione macchinari e attrezzature: £ 86.914.887 (pari a € 44.887,79);
c. interessi passivi sul capitale immobilizzato: £ 35.013.303 (pari a € 18.082,86);
d. rimborso deprezzamento materiali di cantiere: £ 42.920.932 (pari a € 22.166,81);
e. rimborso spese di fideiussione per maggiore durata dei lavori: £ 3.218.316.
Il Tribunale ha affermato che non erano accoglibili le altre domande di pagamento relative alle altre voci risarcitorie di cui alle riserve iscritte, non avendo tali pretese ricevuto adeguato riscontro probatorio. Ritiene la Corte che la deduzione svolta dall'appellante secondo cui “l'impresa aveva continuato a detenere il cantiere” per il periodo di sospensione dei lavori, durato 1994 giorni, sia -come già ritenuto dal Tribunale- rimasta sfornita di prova.
Ed infatti, nessun elemento è stato fornito al fine di dimostrare che presso il cantiere siano effettivamente rimasti macchinari e attrezzature dell'impresa nel corso di tutto il periodo di durata della sospensione dei lavori o che sia stato destinato al cantiere personale dipendente dell'impresa, anche solo ai fini della vigilanza e non siano stati invece occupati altrove i dipendenti dell'impresa; né l'appellante ha fornito sul punto elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti;
ne consegue che gli ingenti importi che hanno costituito oggetto della riserva n. IV non possono trovare riconoscimento.
Col secondo motivo di appello, il ha sostenuto l'erroneità della sentenza impugnata nella CP_2 parte in cui ha disatteso la richiesta dei maggiori danni connessi al ricorso al credito bancario;
ha, in particolare, dedotto l'appellante che: il primo giudice aveva omesso di considerare che il ricorso al credito bancario costituisce modalità ordinaria e fisiologica di svolgimento dell'attività d'impresa, circostanza che, in difetto di prova contraria circa l'eventuale impiego di somme per finalità diverse da quelle d'impresa, comporta che la condotta inadempiente della stazione appaltante attribuisca titolo all'appaltatore per richiedere il ristoro del nocumento economico in tal guisa sofferto.
Il motivo è infondato.
Ed infatti, premessa la non configurabilità di danni in re ipsa, osserva la Corte che condivisibilmente il Tribunale ha rigettato la domanda risarcitoria formulata sul punto dal affermando la CP_2 mancanza di prova relativa alla connessione diretta tra il ricorso al credito bancario e la condotta inadempiente della stazione appaltante, prova che non è stata offerta neanche in questa sede, non risultando all'uopo sufficiente la mera presunzione indicata dall'appellante.
12. Spese di lite.
Le spese di lite del presente grado di giudizio possono essere compensate, in ragione del rigetto dell'appello principale e di quello incidentale.
Il tenore della decisione comporta l'obbligo a carico dell'appellante principale e dell'appellante incidentale di versare un ulteriore importo pari a quello del contributo unificato -ove dovuto per ciascuna impugnazione proposta- a norma dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/02.
Quanto alle spese di lite nei rapporti tra e le altre parti, per il primo grado di giudizio CP_4 resta ferma la statuizione sulle spese assunta dal giudice di primo grado -non essendo detta statuizione stata impugnata da alcuna delle parti- e, per il secondo grado di giudizio, nulla occorre statuire sulle spese, tenuto conto della circostanza che la notifica dell'atto di appello è stata eseguita nei confronti di a titolo di mera litis denuntiatio -come peraltro espressamente indicato nell'atto di CP_4 appello e nella relata di notifica- e che non ci sono state domande formulate né dall'appellante principale , né dall'appellante incidentale nei confronti Parte_1 Controparte_3 dell'arch. , non essendo stato appellato il capo della sentenza di primo grado relativo CP_4 alla condanna nei confronti della per oneri professionali non riconosciuti. CP_4
P.Q.M.
La Corte di Appello di Potenza, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 275/14/01 del Tribunale di Lagonegro pubblicata in data 8.10.2014, così provvede:
a) rigetta l'appello principale;
b) rigetta l'appello incidentale;
c) compensa le spese del secondo grado di giudizio tra l'appellante principale e l'appellante incidentale;
d) nulla sulle spese del presente grado di giudizio nei rapporti tra e le altre parti;
CP_4
e) dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante principale e dell'appellante incidentale, di un ulteriore importo pari a quello del contributo unificato, ove dovuto per ciascuna impugnazione proposta.
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del 30.10.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Alessia D'Alessandro dott.ssa Lucia Gesummaria
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati
- dott.ssa Lucia GESUMMARIA presidente
- dott.ssa Alessia D'ALESSANDRO consigliere relatore
- dott.ssa Mariadomenica MARCHESE consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio in grado di appello iscritto al n. 481/2015 RG vertente
TRA
(C.F.: ), in qualità di Amministratore Unico Parte_1 C.F._1 della , già ”, Controparte_1 Controparte_2 rappresentato e difeso dall'avv. Giancarlo Violante Ruggi D'Aragona ed elettivamente domiciliato in
Potenza, presso lo studio legale dell'avv. Rocco Santagata
APPELLANTE
E
(C.F.: , rappresentata e difesa dall'avv. Marcello Fortunato Controparte_3 P.IVA_1 ed elettivamente domiciliato in Potenza, presso lo studio legale dell'avv. Rocco De Bonis
APPELLATO-APPELLANTE INCIDENTALE
NONCHÉ
(C.F.: ), rappresentata e difesa dagli avv.ti Massimo CP_4 C.F._2
TO e LA TO ed elettivamente domiciliata in Potenza, presso lo studio legale dell'avv.
NC IE
APPELLATA
OGGETTO: appalto di opere pubbliche. CONCLUSIONI: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione notificato il 29.4.2005 -che dava origine al fascicolo recante il numero 275/05
R.G.- l'ingegnere , in qualità di titolare dell' Parte_1 Controparte_2
”, conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Sala Consilina, il
[...] CP_3
, in persona del Sindaco pro tempore, al fine di dichiarare la risoluzione per inadempimento
[...] del contratto d'appalto pubblico stipulato in data 30.5.1988 per il restauro del convento Parte_2 di , con condanna del convenuto al pagamento dell'intero corrispettivo maturato a CP_3 CP_3 fronte dei lavori effettivamente eseguiti -ivi compresi quelli non contabilizzati o quantificati in maniera inesatta-, nonché degli interessi moratori per ritardata emissione dei certificati di pagamento relativi ai singoli SS.AA.LL. e per ritardato pagamento dell'anticipazione, dei maggiori oneri per andamento anomalo dei lavori, dei danni da ritardata emissione dei SS.AA.LL. rispetto alle rispettive epoche di avanzamento lavori, nonché ancora dell'integrale revisione prezzi sull'intero ammontare delle opere eseguite, voci tutte da liquidare nella misura richiesta nelle riserve esplicate o, comunque, in quella ritenuta di giustizia, da determinarsi previa CTU tecnica, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione delle singole pretese creditorie e fino al soddisfo, con ulteriore condanna del al pagamento di ogni altra pretesa specificata nelle riserve iscritte Controparte_3 in contabilità e dei danni tutti ritratti in dipendenza delle circostanze di fatto dedotte, nella complessiva misura ritenuta di giustizia, sempre previa CTU tecnica, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
In particolare, parte attrice esponeva che:
a) con delibera di Giunta n. 4 del 10.1.1988 il Comune di riapprovava il progetto dei lavori CP_3 di riparazione dell'ex convento -danneggiato dal sisma del 23.11.1980- per un importo Parte_2 complessivo di £ 1.108.286.349;
CP_ b) con verbale di gara del 12.4.1988 i lavori venivano affidati, mediante licitazione privata, alla per un importo netto di £ 840.859.865 -ribasso del 13,16% sulla base d'asta- e, Controparte_2 in data 30.5.1988, veniva sottoscritto nella casa comunale di il relativo contratto d'appalto; CP_3
c) con delibera di Giunta n. 224 del 28.12.1989 veniva approvata una perizia di variante in corso d'opera redatta dal direttore dei lavori, arch. ; in data 7.4.1990, l'impresa appaltatrice CP_4 dichiarava, in apposito atto di sottomissione, “di accettare l'esecuzione delle variazioni riscontrate nelle singole categorie di lavori, nonché l'esecuzione dei nuovi lavori”; d) in data 29.4.1991 venivano presentati gli atti relativi al III SAL al fine di richiedere il pagamento di complessive £ 97.509.577; non avendo avuto riscontro, la ditta AN chiedeva, con lettera raccomandata del 13.7.1999, che si provvedesse al loro immediato pagamento;
e) a seguito di sopralluogo del 4.12.1991, l'arch. ordinava una nuova sospensione dei lavori, CP_4 giusta la riscontrata necessità di procedere alla presentazione di una seconda perizia di variante suppletiva;
in forza di tanto, veniva prorogata la durata complessiva dei lavori, aggiungendo 180 giorni agli iniziali 1.095 e fissando, così, il termine di ultimazione al 22.10.1992; i lavori riprendevano in data 22.4.1992;
f) in data 28.4.1992, la ditta formulava richiesta di revisione dei prezzi contrattuali, cui CP_2 faceva seguire -stante l'inerzia serbata dall'amministrazione in occasione della liquidazione del V in data 7.9.1992 altra istanza, chiedendo anche la corresponsione degli interessi frattanto Pt_3 maturati;
g) in data 9.10.1992 l'arch. ordinava una nuova sospensione dei lavori per predisporre una CP_4 terza perizia di variante suppletiva;
h) con telegramma del 7.4.1993 la ditta diffidava l'amministrazione a pagare i lavori già CP_2 eseguiti e inseriti nel VI SAL;
i) con lettera racc. del giorno 8.7.1993, indirizzata al Sindaco e alla D.L., la ditta chiedeva CP_2 la redazione degli atti finali così da poter concludere il contratto in corso, dal momento che la ditta stessa, nelle more, era costretta a compiere lavori di conservazione e manutenzione non previsti nel contratto, con conseguente aggravio economico;
la ditta AN inviava ulteriori solleciti di pagamento dei SS.AA.LL. maturati, tutti inevasi;
j) con delibera di Giunta n. 403 del 6.9.1993 veniva approvata la terza perizia di variante suppletiva e di assestamento finale -incidente solo marginalmente sul quadro economico- cui faceva seguito la sottoscrizione in data 9.9.1993 solo di un accordo tra il Sindaco del Comune di , l'assessore CP_3 ai LL.PP., il direttore dei lavori e l'ing. , per il tramite del quale si concordava che i lavori CP_2 avrebbero dovuto essere completati nei 60 gg. successivi al rilascio dei necessari pareri delle autorità preposte alla tutela dei vincoli ricadenti sul bene oggetto d'intervento, ma non del relativo atto di sottomissione, mai presentato all'impresa per la sottoscrizione;
con ordine di servizio del 9.12.1993,
l'arch. ordinava la ripresa dei lavori;
CP_4
k) in data 21.12.1993, la D.L. ordinava una nuova sospensione dei lavori, in considerazione del fatto che per le opere previste nella perizia di variante e di assestamento finale occorreva provvedere al deposito degli atti progettuali variativi al Genio Civile ai sensi della vigente normativa antisismica;
di conseguenza, il termine di consegna lavori veniva ulteriormente differito al 22.3.1994;
l) con lettera raccomandata del 15.1.1994, l'ing. comunicava l'avvenuta ultimazione in pari CP_2 data dei lavori di consolidamento strutturale e riparazione dell'ex Convento della SS. Pietà; in data
9.2.1994, la D.L. ordinava la ripresa dei lavori, la cui ultimazione veniva poi certificata in data
18.3.1994;
m) a seguito di numerosi solleciti dell'ing. , con delibera di Giunta n. 666 del 23.11.1994, CP_2 venivano approvati gli atti relativi all'ottavo e ultimo S.A.L., liquidando alla ditta appaltatrice “lire
36.867.000 per lavori relativi al S.A.L. n. 8 ed ultimo, £1.951.037 per svincolo ritenute all'ultimo
£ 369.428 quale I.V.A. 4% sull'importo di £9.235.700, dedotto dalla differenza di £36.867.000 Pt_3
e £ 27.631.300 di cui alla fattura già emessa n. 12/93 del 09.12.1993 e non ancora liquidata e £
19.973 quale I.V.A. 4% sull'importo di £499.337 quale differenza di £ 1.951.037 e £ 1.451.700 di cui alla fattura già emessa n. 13/93 del 09.12.1993 e non ancora liquidata per un importo complessivo di £ 39.207.438”;
n) con raccomandata del giorno 11.1.1995 l'ing. chiedeva il saldo delle residue spettanze e, CP_2 precisamente, la differenza per IVA delle fatture nn. 12-13 del 09.12.1993, la revisione dei prezzi maturata e gli interessi del ritardato pagamento, ma l'amministrazione non dava seguito alle richieste;
o) in data 4.11.1995 si riunivano presso la Casa Comunale di il Direttore dei Lavori, CP_3
l'ingegnere capo ed il responsabile dell' i quali concordavano sulla necessità di redigere una Pt_4 nuova perizia di assestamento, che tenesse conto di alcune correzioni da apportare alla contabilità, in ragione della ravvisata inadeguata contabilizzazione di alcune partite di lavori;
pertanto, si stabiliva il termine di 15 giorni per la redazione della perizia e, quindi, della contabilità finale, prima di procedere al collaudo;
p) dopo altri solleciti e ritardi, dovuti alla negligenza della D.L., in data 22.7.1997 il Sindaco di e l'ing. si incontravano per una definizione bonaria della vicenda e in quella sede CP_3 CP_2 sottoscrivevano un accordo, la cui efficacia restava subordinata al successivo recepimento da parte della committente per tramite di formale atto deliberativo, con il quale il AN da parte sua s'impegnava a “rinunciare a qualsiasi altra pretesa o richiesta diversa da quanto contenuto nella perizia di assestamento e dello stato finale del 22.07.1997 prot. n. 8121 a firma del direttore dei lavori, arch. ”, ed entrambe invitavano “i tecnici a predisporre il collaudo delle opere CP_4
a chiusura definitiva dell'opera”;
q) a dispetto dell'impegno preso, l'amministrazione comunale non procedeva alla ratifica dell'accordo, sicché l'ing. si vedeva costretto, con raccomandata del 10.12.1998, a diffidare CP_2 l'amministrazione al rispetto degli impegni assunti, nonché, con raccomandata del 28.12.1998, a revocare gli impegni assunti con l'accordo sottoscritto, attesane l'evidente natura di “proposta”, cui non aveva, a distanza di circa 18 mesi, fatto seguito l'accettazione da parte dell'Ente, attraverso il competente organo collegiale;
r) solo con nota recante n. prot. 815 del 26.1.2001, il Responsabile del Settore LL.PP. del CP_3
invitava l'ing. presso l'Ufficio Tecnico per il giorno 1.2.2001 “al fine di definire
[...] CP_2 in contraddittorio ed in via preliminare quanto avanzato dalla Ditta”; la riunione aveva luogo in data
8.2.2001, con la presenza dell'ing. capo, del Direttore dei Lavori, dell'ex Responsabile LL.PP., del
Responsabile della P.O. tecnico-amministrativa e dell'ing. e, all'esito, si conveniva di CP_2
“consegnare all'ing. capo gli atti contabili redatti dalla Direzione dei lavori e i riscontri eseguiti sugli stessi dall'impresa al fine di verificarli”, con l'impegno per l'impresa e la direzione di consegnare tutto entro il 16.2.2001 e per l'ing. capo di verificare entro il 23.2.2001;
s) le parti si incontravano nuovamente in data 6.3.2001 e l'ing. capo dichiarava di aver rilevato “delle lievi discordanze” con riguardo ad alcune voci che, allibrate nel libretto di misura, non erano state riportate nel registro di contabilità; inoltre, “in merito alle riserve sollevate dalla Ditta sul Registro di contabilità la direzione dei lavori per quanto riconosciuto si propone[va] di inserirle nella relativa contabilità unitamente alle rettifiche delle discordanze rilevate dall'Ingegnere Capo”;
t) a dispetto dei vari solleciti dell'ing. e del Responsabile della P.O. di presentare la CP_2 documentazione tecnica-contabile-amministrativa concordata nei verbali dei giorni 8.2.2001 e
6.3.2001, la Direzione Lavori restava inerte;
solo con raccomandata del 4.2.2002 la D.L. rappresentava che, successivamente al 15.10.2001, aveva rimesso all'Ufficio Tecnico la perizia di variante e di assestamento finale e che detto ufficio, in data 11.12.2001, aveva provveduto a restituirgliela per la predisposizione dell'assestamento e della contabilità finale tenendo conto anche della revisione dei prezzi presentata all'Ufficio tecnico dall'impresa; tuttavia, considerato che la D.L. non aveva rispettato i termini concordati in ordine al perfezionamento della documentazione tecnico- contabile-amministrativa per la chiusura dei lavori, con nota prot. n. 1656 del 5.2.2002, il
Responsabile P.O. diffidava nuovamente la Direzione Lavori a predisporla in tempi brevissimi;
a sua volta, l'ing. , con raccomandata del giorno 8.2.2002 indirizzata al Sindaco, precisava CP_2
l'impossibilità di sottoscrivere l'ultimo S.A.L. dei lavori eseguiti e conseguenti alla perizia di variante e di assestamento finale, in quanto l'ottavo S.A.L. non ricomprendeva tutti i lavori eseguiti;
in più, in merito alle riserve definite dalla D.L. “astrattamente suscettibili di alcun apprezzamento”, puntualizzava l'impossibilità di formalizzarle in ragione delle omissioni continuative e reiterate della
Direzione Lavori;
u) con telegramma del 25.2.2002, l'ing. AN diffidava il Sindaco a predisporre ad horas la chiusura della pratica e, in data 4.4.2002, riceveva, a sua volta, da parte dell'ing. Capo, un telegramma con l'invito a presentarsi per il giorno 12.4.2002 presso lo studio a Sala Consilina per la firma degli atti contabili;
recatosi all'incontro il giorno 12.4.2002, l'ing. dichiarava a verbale che “presa CP_2 visione degli atti lo stesso non trovandoli conformi agli accordi presi che prevedevano l'inserimento di tutti i lavori effettivamente eseguiti perché ordinati e la rettifica contabile degli atti ritiene di non poterli sottoscrivere preannunciando fin d'ora la presentazione di idonee e opportune riserve” nei quindici giorni successivi;
v) in data 26.2.2002 l'ing. provvedeva all'esplicazione di n. 11 riserve;
CP_2
w) sempre nell'inerzia della Direzione Lavori e dopo ulteriori solleciti, solo in data 23.11.2003 il
Sindaco manifestava alla D.L. e all'ing. capo la volontà dell'amministrazione di riconoscere quanto spettante alla ditta appaltatrice e, in ordine allo stato della pratica, dichiarava che dalla documentazione tecnico-contabile allegata alla perizia di assestamento e contabilità finale erano state rilevate delle discordanze, ma che l'ente non aveva ancora ricevuto la documentazione del caso;
x) l'ing. riceveva una raccomandata a firma dell'ing. capo con la quale lo stesso affermava CP_2 che, attesa la discordanza tra gli atti contabili, era opportuno procedere ad un esame integrale di tutti gli atti presentati, da cui far scaturire una contabilità dallo stesso ing. capo ritenuta finale;
le risultanze avrebbero dovute essere sottoposte prima alla D.L. e poi, per firma, all'impresa;
y) nonostante ciò, dopo ulteriori scambi epistolari, l'ing. aveva appreso che in data CP_2
26.11.2004 la Giunta Comunale di , con delibera n. 182, aveva approvato, sulla scorta della CP_3 contestuale ratifica del “verbale d'accordo bonario del 22.7.1997”, una perizia di assestamento finale con relativo stato finale;
siffatta determinazione unilaterale dell'Ente, pervenendo ad oltre sette anni dalla sottoscrizione del verbale di accordo bonario del 22.7.1997 e, soprattutto, dopo che il AN aveva espressamente revocato, in data 28.12.1998, gli impegni in tal guisa assunti, non era a quest'ultimo opponibile;
z) i ritardi verificatisi nell'esecuzione dell'opera erano da addebitarsi in via esclusiva alla stazione appaltante, stanti le macroscopiche carenze progettuali che avevano comportato la redazione di ben tre perizie di variante e di svariate ipotesi di perizia di assestamento finale, di cui solo quella del
22.7.1997 approvata dall'amministrazione a distanza di oltre sette anni dalla sua redazione;
aa) risultava altresì evidente come la stazione appaltante, anche per il tramite della D.L. -attesa l'immedesimazione organica di tale figura nella prima-, aveva tentato di volgere a danno dell'impresa i maggiori oneri derivati dalle carenze progettuali, in particolare differendo nel tempo la redazione degli atti contabili, per di più alterati nei presupposti e nei dati numerici, sia con riferimento ai tempi di esecuzione, sia all'entità e alla qualità delle opere eseguite;
bb) i ritardi con i quali la D.L. aveva ottemperato alle proprie incombenze, tra cui quella di redazione dei SS.AA.LL. rispetto alle epoche di avanzamento lavori, avevano comportato per l'impresa ulteriori danni, connessi alla necessità di far fronte agli impegni economici assunti, mercé il sistematico ricorso al credito bancario;
cc) all'impresa erano altresì dovuti i compensi revisionali, già riconosciuti dalla stazione appaltante
-sia pure in misura inferiore rispetto a quella rivendicata- per il tramite del recepimento della perizia di assestamento finale del 22.7.1997 operata con delibera di Giunta n. 182 del 26.11.2004.
Con comparsa di risposta con domanda riconvenzionale e chiamata in causa di terzo depositata il
23.6.2005 si costituiva in giudizio il , in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_3 contestando quanto dedotto da controparte e rilevando, in particolare, che la durata dei lavori si era protratta per quindici anni per sola ed esclusiva responsabilità della ditta appaltatrice, la quale aveva sottovalutato la complessità dell'intervento e la peculiarità del complesso edilizio sul quale dovevano essere eseguite le opere appaltate;
varianti e perizie di assestamento erano ascrivibili unicamente all'attività professionale del progettista e direttore dei lavori, arch. , della quale si CP_4 chiedeva la chiamata in causa al fine di risarcire i danni cagionati all'Ente e di manlevare il CP_3 per gli eventuali danni lamentati dalla ditta appaltatrice;
in via riconvenzionale, il CP_3
chiedeva di dichiarare risolto il contratto d'appalto intervenuto con l'impresa AN, per
[...] grave inadempimento della stessa, condannandola altresì al risarcimento dei danni per la non completa e non perfetta esecuzione dei lavori secundum legis artis; sempre in via riconvenzionale, chiedeva di dichiarare risolto il contratto di prestazione d'opera professionale stipulato con l'arch.
, con condanna della stessa al risarcimento dei danni patiti per l'esecuzione dell'opera CP_4 professionale;
tutto con vittoria di spese e competenze di causa.
Con provvedimento depositato il 7.7.2005, il giudice istruttore autorizzava la chiamata in causa dell'arch. , fissando per la comparizione delle parti l'udienza del 6.12.2005. CP_4
Con comparsa di risposta con domanda riconvenzionale depositata il 14.11.2005 si costituiva l'arch.
la quale contestava gli avversi dedotti e spiegava domanda riconvenzionale volta ad CP_4 ottenere il pagamento della somma di € 18.925,97 a titolo di residuo compenso professionale, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
con vittoria di spese.
All'udienza del 19.12.2006, il giudice concedeva termini per memorie ai sensi dell'art. 183, co. 5,
c.p.c.. Con la memoria depositata in data 16.1.2007, l'ing. , a modifica della propria domanda, CP_2 chiedeva altresì la corresponsione degli interessi moratori per ritardata emissione del certificato di pagamento relativo alla rata di saldo e il maggior danno sulle somme rimaste impagate o corrisposte in ritardo, ragguagliato agli interessi bancari correnti alle epoche di riferimento;
inoltre, specificava la voce di danno derivante dal prolungamento dei lavori, ivi compreso quello derivante dalla improficua gestione delle potenzialità aziendali oltreché la connessa perdita di chances.
2. Con distinto atto di citazione parimenti notificato in data 29.4.2005 -che dava origine al giudizio recante il numero 274/05 R.G.- l'ingegnere , in qualità di titolare dell' Parte_1 [...]
”, conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Controparte_2
Sala Consilina, il , in persona del sindaco pro tempore, al fine di dichiarare la Controparte_3 risoluzione per inadempimento del contratto d'appalto pubblico stipulato in data 18.5.1998 per ulteriori lavori di restauro del convento della SS. Pietà di , con condanna del predetto Ente CP_3 al pagamento dell'intero corrispettivo maturato a fronte dei lavori effettivamente eseguiti -ivi compresi quelli non contabilizzati o quantificati in maniera inesatta-, nonché degli interessi moratori per ritardata emissione dei certificati di pagamento relativi all'unico S.A.L., del mancato utile per l'incompleta esecuzione dell'appalto, dei maggiori oneri per andamento anomalo dei lavori, dei danni derivati dalla ritardata emissione del S.A.L. rispetto all'effettiva epoca di avanzamento lavori e del rimborso di tutti gli oneri improficuamente anticipati, voci tutte da liquidare nella misura richiesta nelle riserve esplicate o, comunque, in quella ritenuta di giustizia, previa CTU tecnica, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione delle singole pretese creditorie e fino al soddisfo, con ulteriore condanna del al pagamento di ogni altra pretesa specificata nelle Controparte_3 riserve iscritte in contabilità e dei danni tutti ritratti in dipendenza delle circostanze di fatto dedotte, nella complessiva misura ritenuta di giustizia, sempre previa CTU tecnica, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
In particolare, parte attrice esponeva che:
a) con delibera di Giunta n. 304 del 10.6.1997, il approvava il progetto dei lavori Controparte_3 di completamento dell'ex convento -danneggiato dal sisma del 23.11.1980- per un Parte_2 importo per lavori pari a £ 480.000.000; il progetto prevedeva dei lavori complementari a quelli strutturali già realizzati dalla in forza di contratto d'appalto stipulato in data Controparte_6
30.5.1988;
b) la Giunta comunale, con delibera n. 62 del 9.2.1998, affidava i predetti lavori complementari alla ditta per un importo di £ 392.832.000, al netto del ribasso d'asta del 18,16%, con Parte_1
l'obbligo di consegna finale dei lavori per il giorno 15.9.1998; stante l'urgenza di procedere all'esecuzione dell'opera, contestualmente alla stipula del contratto veniva esibito e fatto sottoscrivere all'impresa rituale verbale di consegna dei lavori sotto riserva di legge;
c) sebbene l'appaltatore si fosse munito di tutti i materiali necessari, i lavori subivano un arresto per ordine della Soprintendenza ai monumenti di Salerno ed Avellino la quale, nell'ambito di un sopralluogo svoltosi in data 15.6.1998, aveva intimato la sospensione degli stessi poiché il progetto appaltato risultava sprovvisto dei visti e dei pareri necessari;
il giorno successivo, l'ing. , con CP_2 apposita raccomandata, comunicava all'amministrazione comunale l'accaduto, declinando ogni responsabilità circa i tempi di consegna previsti dal contratto -tempi che non potevano essere in alcun modo rispettati vista la disposta sospensione dei lavori- e precisando che restava in attesa che l'amministrazione stessa procedesse con urgenza a richiedere i pareri del caso;
d) stante l'inerzia dell'amministrazione, con telegramma del 13.12.2000 l'ing. invocava la CP_2 risoluzione del contratto, nonché “il rimborso delle spese di contratto e di assicurazione sostenute, il pagamento dei lavori eseguiti maggiorati degli interessi maturati coi ritardi, il mancato utile ed il rimborso degli oneri sostenuti per le spese generali di sede e quant'altro ad esso conseguito dall'inerzia dimostrata dall'amministrazione nella gestione e conduzione dell'appalto”;
e) in data 8.2.2001 si svolgeva, presso l'Ufficio Tecnico del Comune, una riunione, con la presenza del Responsabile della P.O. tecnico-amministrativa, del Direttore dei Lavori -nella persona dell'ing.
e dell'ing. ; questi ultimi due, all'esito della riunione, si impegnavano “a Parte_5 CP_2 consegnare entro la data del 27.2.2001 il 1° SAL dei lavori eseguiti, dopo aver, in contraddittorio rilevato le misure dei lavori eseguiti”;
f) con lettera raccomandata del 5.7.2001 indirizzata al Sindaco del Comune di , l'ing. CP_3
chiedeva “1. In via preventiva: a) la liquidazione dei lavori eseguiti;
b) il rimborso degli CP_2 oneri e dei costi a tutt'oggi sostenuti;
c) i danni subiti.
2. In via definitiva l'aggiornamento dei prezzi di contratto calcolati sulla base della percentuale revisionale al lordo dell'alea contrattuale così come previsto dall'art. 1664 del Codice civile e ciò al fine di garantire l'equo compenso spettante all'impresa in ragione dei termini dell'appalto”; ricevuta tale missiva, il responsabile della P.O. invitava la D.L. a predisporre il S.A.L. per la liquidazione dei lavori eseguiti dalla ditta appaltatrice fino alla data di affidamento del nuovo incarico di Direzione Lavori all'arch. la richiesta Pt_6 rimaneva inevasa, anche a dispetto delle ripetute diffide con cui il responsabile della P.O. chiedeva all'ing. di disporre con sollecitudine il S.A.L. per la liquidazione dei lavori eseguiti;
Pt_5
g) dal canto suo l'amministrazione comunale, nonostante i ripetuti solleciti, non faceva pervenire alcuna risposta alle varie richieste, tanto che, con raccomandata del 30.1.2002 indirizzata al Sindaco, l'ing. chiedeva “a) la liquidazione dei lavori eseguiti;
b) il rimborso degli oneri e dei costi CP_2
a tutt'oggi sostenuti;
c) i danni subiti” e proponeva “d) la risoluzione contrattuale ai sensi di legge”;
h) con raccomandata del giorno 11.2.2002, l'ing. chiedeva al Sindaco “il recesso dal CP_2 contratto ai sensi dell'art. 10 del Capitolato Generale per le opere pubbliche di cui al D.P.R. n.
1063/62, lamentando ritardo nell'esecuzione dell'appalto”;
i) dovendosi procedere alla risoluzione contrattuale, il Responsabile della P.O., con nota del
25.6.2002, diffidava nuovamente volta l'ing. a predisporre nel termine di giorni quindici il Pt_5
S.A.L. per la liquidazione dei lavori eseguiti dalla ditta appaltatrice, il certificato di regolare esecuzione con la quantificazione degli eventuali danni subiti dalla ditta, gli eventuali oneri e costi sostenuti;
la Direzione Lavori continuava a restare inerte e, di conseguenza, l'ing. , con CP_2 raccomandata del 5.2.2003, diffidava nuovamente l'amministrazione a voler provvedere, visto il rapporto di immedesimazione organica esistente tra questa e la D.L.;
j) visto il perdurante inadempimento dell'amministrazione, l'ing. , con raccomandata del CP_2
10.3.2003 indirizzata al Sindaco, trasmetteva copia della contabilità dei lavori eseguiti, ossia copia del computo metrico e ipotesi di 1° S.A.L. lavori a tutto il 15.6.1998; nella missiva d'accompagnamento l'ing. precisava che l'importo dei lavori era pari lire 62.598.024, da CP_2 cui, detraendo il ribasso del 18,16%, pari a lire 11.367.801, risultava un credito netto in favore dell'impresa di lire 51.230.233 pari ad euro 26.458,20, oltre i danni ed interessi maturati coi ritardi nei pagamenti;
k) in data 12.3.2003, il Responsabile della P.O. trasmetteva alla D.L. copia dei conteggi effettuati dalla ditta AN affinché fossero perfezionati in tempi brevissimi per la liquidazione;
anche a fronte di tale circostanza, però, la Direzione Lavori non presentava gli atti contabili per la liquidazione dei lavori eseguiti;
con nota del 29.9.2003, il Sindaco del Comune di sollecitava la D.L. a CP_3 provvedere;
l) dopo ulteriori ritardi, l'ing. con raccomandata del 21.11.2003, comunicava Pt_5 all'amministrazione comunale di aver disposto la convocazione dell'impresa per la firma CP_2 degli atti contabili relativi ai lavori eseguiti;
in data 26.11.2003, l'ing. riceveva una lettera CP_2 raccomandata a firma dell'ing. con la quale veniva invitato alla firma degli atti contabili nel Pt_5 termine perentorio di quindici giorni, così come previsto dall'art. 165 del D.P.R. 554/99;
m) in data 9.12.2003, l'ing. si recava presso l'Ufficio della Service & Engineering s.r.l. di CP_2
AT NA per la firma degli atti contabili;
in quella sede, a fronte dell'importo irrisorio contenuto nella contabilità esibita dalla D.L., l'ing. provvedeva ad iscrivere n. 6 riserve, relative a: CP_2 I. mancata compiuta contabilizzazione di lavori eseguiti: richiesta al netto di £ 51.220.223 (pari a € 26.458,20) risultante dalla differenza tra l'importo lavori al lordo (pari a lire 62.598.024) ed il ribasso a base d'asta del 18,16% (pari a £ 11.367.801);
II. pagamento d'interessi moratori dovuti alla ritardata emissione dei certificati di pagamento per
£ 19.039.347 (pari a € 9.860,89);
III. mancato utile per incompleta esecuzione dell'appalto: £ 34.160.178 (pari a € 17.642,26) calcolato nella misura del 10% sulla differenza tra l'importo a base d'asta e l'importo dei lavori eseguiti;
IV. pagamento dei maggiori oneri per andamento anomalo dei lavori, determinato da un elaborato progettuale assolutamente carente, inadeguato ed errato e dalla protrazione dei tempi contrattuali oltre ogni limite di ragionevolezza, causata dalla illegittima interruzione dei lavori. Il calcolo dei maggiori oneri sostenuti dall'impresa, per un totale di lire 755.547.694
(pari a € 390.207.919) era così ripartito:
a. spese generali e di sede: £ 587.480.256 (pari a € 303.408,23), somma calcolata moltiplicando l'incidenza giornaliera delle spese generali per il numero dei giorni di sospensione;
b. ammortamento e manutenzione macchinari e attrezzature: £ 86.914.887 (pari a
€44.887,79);
c. interessi passivi sul capitale immobilizzato: £ 35.013.303 (pari a € 18.082,86);
d. rimborso deprezzamento materiali di cantiere: £ 42.920.932 (pari a € 22.166,81);
e. rimborso spese di fideiussione per maggiore durata dei lavori: £ 3.218.316;
V. forzata riduzione dei livelli produttivi, calcolata nella misura del 60% in meno rispetto alla produttività ipotizzata in sede di gara per un importo di £ 235.669.200 (pari a € 121.728,48);
VI. mancato utile su partite di lavori completamente soppresse o ridotte oltre in quinto: riserva, questa, relativa a 76 partite non fatte eseguire e 4 ridotte oltre il quinto d'obbligo, comportante un mancato utile di £ 34.207.031 (pari a € 17.666,46);
n) con lettera raccomandata del 10.12.2003, l'ing. , non avendo ricevuto notizia dell'esito CP_2 delle riserve apposte, invitava l'ing. a rimettergli copia della documentazione contabile, Pt_5 corredata delle riserve iscritte, debitamente controfirmata dalla stessa D.L., attesa l'assenza di questa in occasione della sottoscrizione dell'impresa;
o) la sospensione verificatasi nell'esecuzione dell'opera era da addebitarsi in via esclusiva alla stazione appaltante, stante la macroscopica carenza progettuale, ravvisabile nella mancata acquisizione dei necessari visti delle autorità preposte alla tutela dei vincoli ricadenti sul convento della;
risultava altresì evidente come la D.L. e, in ragione del rapporto di immedesimazione Parte_2 organica, la stazione appaltante, avevano tentato di volgere a danno dell'impresa i maggiori oneri derivati dalle carenze progettuali, in particolare sottraendosi, nonostante i ripetuti solleciti, alla redazione degli atti contabili e, da ultimo, redigendo una contabilità alterata nei presupposti e nei dati numerici, sia con riferimento ai tempi di esecuzione, sia all'entità e alla qualità delle opere eseguite;
p) ferme ed impregiudicate le rivendicazioni volte a conseguire la liquidazione di tutti i lavori concretamente eseguiti, degli interessi per le ritardate emissione e pagamento dell'unico S.A.L., nonché dei danni subiti in conseguenza dell'inerzia tenuta dalla committente, meritevoli di risarcimento erano altresì i danni subiti dall'impresa, costretta a fare sistematico ricorso al credito bancario a causa dei ritardi con cui la D.L. aveva ottemperato alle proprie incombenze, ivi compresa la redazione del S.A.L. rispetto all'epoca di sospensione dei lavori.
Con comparsa di risposta con domanda riconvenzionale depositata il 23.6.2005 si costituiva il
, in persona del Sindaco pro tempore, contestando quanto dedotto da controparte Controparte_3
e deducendo, in particolare, che i lavori non erano stati eseguiti regolarmente, tanto che, con delibera di Giunta n. 45/05, era stata decisa, recependo la proposta del Responsabile dell'Ufficio LL.PP., la rescissione in danno del contratto;
in via riconvenzionale, chiedeva di condannare l'impresa al risarcimento dei danni per il deterioramento della croce in pietra presente sul sagrato del complesso monumentale e per la sottrazione dell'architrave della cisterna in pietra locale. Con vittoria di spese, nonché risarcimento del danno per lite temeraria.
All'udienza del 19.12.2016 il giudice istruttore concedeva termine per memorie ex art. 183, co. 5,
c.p.c.. Nella medesima udienza, veniva altresì disposta l'acquisizione del fascicolo relativo al procedimento cautelare iscritto al n. 274-1/05 e di quello relativo al procedimento di A.T.P. iscritto al n. 564/06.
Con la memoria depositata in data 16.1.2007, l'ing. specificava le voci di danno. CP_2
3. All'udienza del 23.10.2007 veniva disposta la riunione del fascicolo recante n. 275/05 R.G. a quello recante n. 274/05 R.G.; veniva concesso termine per l'indicazione di nuove prove e la produzione di nuovi documenti, nonché termine per la prova contraria.
Le cause riunite venivano istruite in via documentale e tramite CTU.
All'udienza del 9.4.2014 la causa veniva assegnata in decisione.
4. Con la sentenza n. 275/14/01 pubblicata in data 8.10.2014 il Tribunale di Lagonegro -che nelle more del giudizio aveva accorpato il Tribunale di Sala Consilina-, così provvedeva: a) rispetto al procedimento recante R.G. n. 275/2005, rigettava integralmente la domanda proposta da
; rigettava integralmente la domanda riconvenzionale spiegata dal Parte_1 CP_3
; condannava l'Ente al pagamento della somma di € 18.925,97 in favore dell'arch.
[...] CP_4
per spettanze professionali non corrisposte;
[...]
b) rispetto al procedimento recante R.G. n. 274/2005, dichiarava la risoluzione per inadempimento del , ex art. 1455 c.c., del contratto d'appalto stipulato con Controparte_3 Parte_1 in data 18.5.1998; condannava l'ente convenuto al pagamento in favore di della Parte_1 somma di € 26.253,07, maggiorata degli interessi a partire dal 13.12.2000, a titolo di corrispettivo per le opere eseguite in parziale esecuzione dell'appalto; condannava altresì il al Controparte_3 pagamento in favore di parte attrice dell'importo di € 13.605,16 a titolo di risarcimento per mancato conseguimento dell'utile contrattuale, somma da rivalutarsi anno per anno a partire dal 13.12.2000,
e sempre oltre interessi legali dalla data della sentenza al soddisfo;
rigettava tutte le altre domande risarcitorie avanzate da;
rigettava integralmente la domanda riconvenzionale Parte_1 proposta dal;
Controparte_3
c) quanto alle spese di lite, il Tribunale ne disponeva la compensazione nella misura della metà tra parte attrice e parte convenuta, condannando il al pagamento in favore di Controparte_3
del restante 50%, pari a € 3.500,00, oltre IVA, c.p.a. e rimborso forfettario al 15%; Parte_1 condannava il al pagamento delle spese di lite sostenute dalla terza chiamata, Controparte_3 arch. , liquidate in € 2.450,00, oltre IVA, c.p.a. e rimborso forfettario al 15%; poneva CP_4 definitivamente a carico, nella misura della metà, di e del , Parte_1 Controparte_3 le spese per la consulenza tecnica d'ufficio.
4.1 Il primo giudice, nella già menzionata sentenza, in merito alle questioni di cui al procedimento recante R.G. n. 275/2005, e, in particolare, alle domande avanzate dall'ing. , osservava che: CP_2
a) la domanda avanzata dall'ing. non poteva essere accolta, atteso che, con la Parte_1 convenzione del 22.7.1997, le parti contraenti avevano stabilito di “porre fine a tutte le controversie
e richieste allo scopo di pervenire alla definizione e chiusura dei lavori nell'ambito degli importi contrattuali […] e di rinunciare a qualsiasi altra pretesa o richiesta diversa da quanto contenuto nella perizia di assestamento e dello stato finale del 22.07.1997 prot. n. 8121 a firma del direttore dei lavori, arch. ”; CP_4
b) era da ritenere che con detta convenzione le parti avessero inteso definire tutti gli aspetti controversi relativi alle spettanze finali dell'appaltatore, poi rivendicate in sede processuale;
c) non era condivisibile la tesi proposta dall'attore in ordine alla natura di mera “proposta” di detta scrittura -in quanto tale, revocabile successivamente a fronte della mancata ratifica dell'accordo da parte dell'Ente, avvenuta solo dopo alcuni anni-, dal momento che tale atto era stato sottoscritto non solo dall'ing. , ma anche dal Sindaco, il quale, ai sensi dell'art. 50 TUEL, “rappresenta il CP_2
Comune”; la dizione della legge sta a indicare che il Sindaco è il soggetto abilitato a manifestare la volontà dell'Ente in atti e negozi giuridici, dimodoché, pur in assenza della ratifica della Giunta,
l'accordo raggiunto doveva ritenersi già vincolante per entrambe le parti, attenendo, invece, la successiva approvazione della Giunta alla mera fase esecutiva di obblighi già assunti;
d) tanto osservato, l'attore avrebbe potuto agire per l'adempimento della convenzione medesima o per la sua risoluzione per inadempimento, ma di ciò non vi era agli atti riscontro alcuno, dato che né risultava fissato un termine essenziale per l'esecuzione dell'accordo, né vi era prova che l'istante avesse diffidato il all'adempimento degli obblighi posti dalla transazione conclusa entro un CP_3 dato termine, pena la risoluzione contrattuale;
e) in forza di tanto, l'ing. nulla aveva a pretendere in merito al contratto d'appalto stipulato CP_2 nel 1988, se non quanto indicato dalla Perizia di Assestamento e dallo Stato Finale del 22.7.1997, prot. 8121, cui l'accordo faceva rinvio;
f) il aveva altresì dichiarato che, a seguito della ratifica della Giunta, gli importi dovuti erano CP_3 stati integralmente liquidati all'ing. e che l'impresa aveva poi comunicato di volerli CP_2 incassare esclusivamente a titolo d'acconto rispetto ai maggiori crediti di cui si riteneva ancora titolare;
tali circostanze non erano state specificamente contestate da controparte, tanto che erano da ritenersi pacifiche;
g) non essendo ravvisabile alcun inadempimento nella condotta dell'Ente, le domande formulate dall'attore in merito al procedimento recante R.G. 275/05 dovevano essere rigettate.
4.2 In merito alla domanda riconvenzionale proposta dall'arch. nel giudizio RG CP_4
275/2005, il primo giudice riteneva la stessa meritevole di accoglimento dal momento che, a fronte dell'assolvimento dell'onere probatorio da parte dell'arch. circa l'inadempienza dell'ente, CP_4 quest'ultimo non aveva adeguatamente articolato alcuna prova al fine di dimostrare i motivi per ritenere non spettanti le competenze pretese.
4.3 Il primo giudice, nella già menzionata sentenza, in merito alle questioni di cui al procedimento recante R.G. n. 274/2005, osservava che:
a) andava dichiarata la risoluzione del contratto d'appalto stipulato nel 1998, non trovando riscontro nella documentazione versata in atti le argomentazioni difensive articolate dal , CP_3 CP_3 fondate sul fatto che l'appaltatore avrebbe dato inizio all'esecuzione delle opere pur in assenza di regolare consegna dei lavori, con ciò giustificandosi il recesso dal contratto, nonché il rifiuto a corrispondere alcun tipo di corrispettivo per i lavori illegittimamente eseguiti;
b) invero, la tesi difensiva del era priva di pregio, atteso che, pur essendo vero Controparte_3 che alcun verbale di consegna dei lavori era stato allegato agli atti di causa e che, all'indomani della stipula del contratto, la stazione appaltante non aveva ancora provveduto alla nomina di un direttore dei lavori, nondimeno tali circostanze -apparentemente indicative della non immediata esecuzione del rapporto contrattuale sorto- andavano valutate unitamente alle emergenze documentali e alla condotta assunta dall'Ente;
c) doveva infatti porsi in rilievo che, a fronte delle reiterate sollecitazioni dell'impresa alla liquidazione delle proprie spettanze, il Comune aveva diffidato ripetutamente il direttore dei lavori - poi nominato nella persona dell'ing. alla predisposizione della documentazione contabile Parte_5
e del primo S.A.L.; in data 1.12.2003 era stato il Sindaco a comunicare all'attore la convocazione del direttore dei lavori “per la firma degli atti contabili relativi ai lavori eseguiti”; in quella sede veniva poi esibito il e, successivamente, venivano iscritte le riserve da parte dell'ing. ; tanto Pt_3 CP_2 osservato, appariva alquanto contraddittoria la condotta assunta dall'Ente, il quale prima si adoperava
-seppur con evidenti ritardi- per la liquidazione del corrispettivo delle opere eseguite e, successivamente, nel presente giudizio, ne sosteneva l'assoluta illegittimità;
d) peraltro, la decisione dell'Ente, assunta con delibera del giorno 1.4.2005, di risolvere il contratto per la grave negligenza dell'appaltatore, giungeva dopo un considerevole lasso di tempo -circa sette anni- dall'epoca in cui il era venuto a conoscenza dell'avvenuta esecuzione delle opere;
CP_3 inoltre, il verbale della riunione tenuta presso l'Ufficio Tecnico del in data 8.2.2001, alla CP_3 presenza dell'attore, dell'ing. e del Responsabile P.O. tecnico-amministrava, dava conto di Pt_5
“una illustrazione di carattere generale sull'andamento dei lavori e sulle motivazioni che hanno comportato la sospensione dei lavori”: alcun senso avrebbe avuto richiamare una “sospensione” laddove i lavori in questione non avessero avuto un regolare inizio;
e) tali circostanze, complessivamente considerate, apparivano del tutto incompatibili con l'idea che l'appaltatore avesse realizzato arbitrariamente, senza rituale consegna assentita dal le opere CP_3 di cui chiedeva il corrispettivo in giudizio, dimodoché alcuna condotta inadempiente poteva essere contestata all'impresa;
f) ciò posto, andava considerato che, nonostante le dichiarazioni di risoluzione e recesso manifestate da ambo le parti nel corso degli anni, il contratto d'appalto concluso tra di esse doveva ritenersi allo stato ancora efficace;
g) infatti, inidonee a realizzare l'effetto risolutorio erano le note del 13.12.2000 e del 30.1.2002 con le quali l'attore proponeva al la risoluzione del contratto, richiedendo altresì il pagamento CP_3 dei lavori eseguiti e il rimborso degli oneri e del mancato utile, dal momento ai sensi dell'art. 30, co.
2, d.P.R. n. 1063/1962, ratione temporis applicabile, laddove l'impresa chieda lo scioglimento per eccessiva durata della sospensione dei lavori, la P.A. che aderisca a tale richiesta non è tenuta alla corresponsione di indennità in favore dell'appaltatore, avendo questi, invece, diritto alla refusione dei maggiori oneri sostenuti a causa del prolungamento della sospensione dei lavori solo in caso di opposizione allo scioglimento del rapporto, da parte della P.A.; nel caso di specie, avendo l'ing.
avanzato nelle proprie missive anche istanza di riconoscimento dei maggiori oneri causati CP_2 dalla sospensione, la sua richiesta non poteva essere ricondotta all'art. 30 ult. l. cit.; non senza contare che, sulla base della lettera della norma in esame, la richiesta di scioglimento deve comunque essere espressamente accolta dall'amministrazione, non essendo ricollegato alcun effetto al suo silenzio;
alcuna dichiarazione espressa dell'Ente constava nel caso di specie;
h) altresì privo d'effetti doveva ritenersi il recesso esercitato, ai sensi dell'art. 10 d.P.R. n. 1063/1962, da parte dell'ing. con la nota del giorno 11.2.2002, atteso che il recesso contemplato dalla CP_2 norma è legato alla mancata consegna dei lavori o alla sospensione della consegna iniziata;
nel caso di specie, l'avvenuta esecuzione di alcune delle opere in contratto portava a ritenere che la consegna dei lavori fosse regolarmente già avvenuta, dovendosi quindi considerare privo d'effetti il recesso esercitato per assenza dei presupposti di legge;
i) analogamente priva d'effetti era la risoluzione del contratto deliberata dalla Giunta comunale con atto del giorno 1.4.2005; tale delibera recepiva la proposta del direttore dei lavori che, richiamando la grave condotta dell'appaltatore, rappresentava la sussistenza di validi motivi per la rescissione contrattuale ai sensi dell'art. 345, l. 2248/1965, allegato F, a mente del quale “è facoltativo dell'Amministrazione di risolvere in qualunque tempo il contratto, mediante il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importare delle opere non eseguite”; diversamente l'art. 340 ult. l. cit. stabilisce che “l'Amministrazione è in diritto di rescindere il contratto, quando l'appaltatore si renda colpevole di frode o di grave negligenza, e contravvenga agli obblighi e alle condizioni stipulate. In questi casi l'appaltatore avrà ragione soltanto al pagamento dei lavori eseguiti regolarmente, e sarà passibile del danno che provenisse all'Amministrazione dalla stipulazione di un nuovo contratto, o dalla esecuzione d'ufficio”; ciò posto, la delibera di Giunta non era idonea a realizzare l'effetto voluto stante l'assenza delle condizioni poste da entrambe le norme sopra richiamate;
invero, rispetto al diritto previsto dall'art. 345, l'Ente non aveva liquidato alcun corrispettivo per i lavori eseguiti, mentre, rispetto a quello previsto dall'art. 340, non poteva dirsi sussistente alcuna frode o grave negligenza ascrivibili all'impresa;
j) di contro, il doveva considerarsi parte gravemente inadempiente, dal momento Controparte_3 che, dopo la stipula del contratto e la diffida della Soprintendenza alla esecuzione dei lavori, il restava inerte per circa sette anni sino alla predisposizione del S.A.L., senza dare alcun CP_3 impulso alla ripresa dei lavori;
rispetto a tale comportamento, era palese la violazione della buona fede contrattuale, in quanto l'Ente convenuto, da un lato, aveva tenuto l'impresa vincolata al contratto
-dovendosi ritenere prive di effetti le proposte risolutorie dalla stessa avanzate- e, dall'altro lato, non aveva posto in essere quanto in suo potere per consentire all'appaltatore l'esecuzione della prestazione a suo carico, ad esempio esercitando la facoltà di cui all'art. 345 l. 2248/1865, allegato
F;
k) stanti il lungo periodo d'inerzia e la conseguente gravità di tale condotta omissiva, il contratto d'appalto poteva sicuramente dichiararsi risolto ex art. 1455 c.c. per grave inadempimento del
; Controparte_3
l) rispetto alla domanda di pagamento per i lavori eseguiti, doveva farsi ricorso alle risultanze dell'ATP espletato, atteso che, all'epoca delle operazioni peritali svolte successivamente dal CTU, dott. , lo stato dei luoghi risultava già modificato;
attraverso l'ATP, i cui risultati erano Per_1 coerenti e immuni da vizi logici, erano state individuate e valutate le opere eseguite dall'impresa, per un valore di £ 62.112.691, pari ad € 32.078,53, importo al lordo del ribasso d'asta; applicando la riduzione del 18,16% per il ribasso d'asta fissato con l'affidamento dei lavori, il Controparte_3 andava condannato al pagamento in favore dell'attore, a titolo di corrispettivo per le opere eseguite in parziale esecuzione del contratto d'appalto, dell'importo di £ 50.833.027, pari ad € 26.253,07, oltre interessi al tasso legale a decorrere dal 13.12.2000;
m) a tale importo, andava aggiunto il risarcimento dovuto per il mancato conseguimento dell'utile contrattuale, trattandosi di un incremento patrimoniale che l'impresa avrebbe sicuramente ottenuto in caso di regolare esecuzione delle opere;
il suddetto utile poteva essere individuato, in linea con le conclusioni del CTU, nella misura presuntiva del 10% calcolato sui 4/5 dell'importo a base d'asta, così come ribassato dall'offerta presentata;
nella specie, posto che il valore dell'appalto era pari ad €
392.832.000 e che del suddetto importo doveva essere sottratta la somma di £ 50.833.027 per le opere eseguite, l'importo dovuto corrisponde a £ 26.343.257, pari ad € 13.605,16, corrispondendo tale liquidazione al valore del danno all'epoca dell'inadempimento, da collocarsi al 13.12.2000; la somma anzidetta andava rivalutata anno per anno secondo gli indici ISTAT ed erano dovuti gli interessi nella misura legale a partire dalla predetta data fino al saldo;
spettavano infine gli interessi legali sulla suindicata somma liquidata dalla pronuncia sino al soddisfo;
n) non accoglibili le altre domande di pagamento relative alle altre voci risarcitorie di cui alle riserve iscritte, non avendo tali pretese ricevuto adeguato riscontro probatorio;
non risultava inoltre dimostrato che il ricorso al credito bancario era connesso in via diretta alla condotta inadempiente della stazione appaltante;
o) stante la decisione finale in merito all'intestato procedimento, andava rigettata la domanda risarcitoria proposta dal ai sensi dell'art. 96 c.p.c.. Controparte_3
4.4 In merito alla domanda riconvenzionale proposta in entrambi i procedimenti dal CP_3
, evidenziava il primo giudice come la stessa non era meritevole d'accoglimento, atteso che
[...]
l'ente non aveva fornito alcuna prova idonea a dimostrare che i danni in parola fossero da ascrivere all'imperizia dell'appaltatore o alla sua omessa vigilanza sulla sicurezza del cantiere.
5. Con atto di citazione notificato il 19.10.2015 l'ing. proponeva appello avverso Parte_1 detta sentenza, sostenendo, con riguardo alle statuizioni concernenti la causa iscritta al n. 275/05:
5.1 l'erroneità della sentenza nella parte in cui aveva ritenuto “che nessuna condotta inadempiente
[poteva] essere contestata all'Ente”, per aver questo “assolto ai doveri contrattuali su esso gravanti”.
Deduceva l'appellante:
che il primo giudice aveva errato nel ritenere vincolante la convenzione sottoscritta in data 22.7.1997 con la quale il e l'ing. avevano inteso “porre fine a tutte le controversie Controparte_3 CP_2
e richieste allo scopo di pervenire alla definizione e chiusura dei lavori nell'ambito degli importi contrattuali […] e di rinunciare a qualsiasi altra pretesa o richiesta diversa da quanto contenuto nella perizia di assestamento e dello stato finale del 22.07.1997 prot. n. 8121 a firma del direttore dei lavori, arch. ”, atteso che l'art. 36, co. 1, della legge n. 142/1990, trasfuso con pochi CP_4 emendamenti nell'art. 50 TUEL, perimetrava specificatamente i compiti del Sindaco, tra i quali non rientrava l'approvazione di una perizia di variante, atto destinato a impegnare economicamente l'Ente; solo in tal senso, poteva comprendersi l'esplicito riferimento, contenuto nella parte finale del verbale d'accordo bonario del 22.7.1997, alla necessitata approvazione della Giunta -organo di gestione per eccellenza dell'ente locale di base- “a vincolo dell'accordo e per motivi di pubblico interesse” -alla stregua di una “accettazione della proposta”-, tale approvazione non ponendosi derubricare – a differenza di quanto sostenuto in sentenza- a “mera fase esecutiva di obblighi già assunti”; che l'accordo del 22.7.1997, al di là del nomen iuris utilizzato, doveva essere considerato un atipico atto di sottomissione, redatto e sottoscritto in vista della definizione delle questioni insorte nel corso di un'opera ormai completata e non, come ordinariamente avviene, in funzione della ripresa delle lavorazioni;
tanto alla luce della sofferta gestione delle opere e soprattutto della perizia suppletiva e di assestamento approvata con Delibera di Giunta n. 403 del 6.9.1993, la quale, pur approntata in prossimità della ultimazione dei lavori, si rivelava inadeguata, stante la necessità di eseguire ulteriori lavori in seguito a un sopralluogo della i cui risultati erano stati trasfusi in uno CP_7 specifico ordine di servizio;
l'accordo del 22.7.1997 era funzionale, allora, alla determinazione del corrispettivo dovuto all'impresa per l'esecuzione di “lavori non contemplati nella precedente perizia” -ossia, quella approvata in data 6.9.1993-, in guisa da dar luogo all'ipotesi già astrattamente disciplinata dall'art. 22 del R.D. 350/1895 e dall'art. 13 d.P.R. n. 1063/1962, nell'ambito di un rapporto caratterizzato da assoluta pariteticità, con l'ovvia conseguenza della retrattabilità della dichiarazione di disponibilità resa dall'impresa, fino al momento della cristallizzazione dell'accordo attraverso la sua approvazione da parte della Giunta;
l'inserirsi dell'accordo nelle dinamiche dell'appalto in parola faceva sì che l'amministrazione avrebbe dovuto procedere alla approvazione della perizia e del connesso atto di sottomissione entro il termine di 180 giorni previsto dall'art. 30 del Capitolato Generale, decorsi inutilmente i quali l'impresa avrebbe avuto titolo per invocare la risoluzione, come, invero, l'impresa AN aveva fatto con la raccomandata del 28.12.1998, previa diffida ad adempiere del 10.12.1998;
che, anche a voler considerare l'accordo del 22.7.1997 un vero e proprio atto di transazione, esso, in ogni caso, non aveva natura novativa rispetto al contratto principale, alla luce dell'operato contenimento delle variazioni in aumento nei limiti del quinto d'obbligo; invero, solo qualora l'amministrazione appaltante richieda l'esecuzione di lavori diversi da quelli già indicati nel contratto originario e in variante ad essi, per un importo superiore al quinto d'obbligo, detta richiesta non trova fondamento nell'originario contratto di appalto e ad essa, pertanto, non corrisponde alcun obbligo da parte dell'appaltatore, con la conseguenza che il successivo accordo intervenuto tra le parti per l'esecuzione di nuovi lavori in variante dev'essere considerato un nuovo contratto, autonomo rispetto a quello originario;
nel caso di specie, invece, l'accordo era intervenuto solo per evitare la lite e affrettare il pagamento nei limiti delineati dall'ultima perizia di assestamento -dovendosi quindi escludere la natura novativa di detto accordo-, alla luce del fatto che durante il corso dei lavori si erano verificate condizioni che avevano portato a controversie, oggetto di confronto epistolare e di specifiche riserve e che la loro insorgenza era da ascrivere alla complessità dei lavori e alla necessità di rispettare le prescrizioni impartite nell'esecuzione degli stessi;
5.2 l'erroneità della sentenza nella parte in cui, dopo aver ritenuto “che nessuna condotta inadempiente [poteva] essere contestata all'Ente”, per aver questo “assolto ai doveri contrattuali su esso gravanti”, aveva rigettato -rectius, assorbito-, tutte le richieste economiche avanzate dall'ing.
nelle undici riserve del 26.2.2002, riserve sulla cui analisi l'elaborato peritale scontava CP_2 numerose criticità.
6. Col medesimo atto di citazione in appello notificato il 19.10.2015 l'ing. Parte_1 sosteneva, con riguardo alle statuizioni concernenti la causa iscritta al n. 274/05:
6.1 l'erroneità della sentenza nella parte in cui non aveva riconosciuto la debenza delle altre partite di cui alla riserva nn. IV, in quanto le relative richieste non avrebbero “ricevuto adeguato riscontro probatorio”.
Deduceva l'appellante:
che gli oneri di cui alla riserva n. IV scaturivano, come immediato corollario, dalla illegittima protrazione della sospensione dei lavori, durata 1994 giorni, nel corso dei quali l'impresa aveva continuato a detenere il cantiere, atteso che, in presenza di un accertato sconvolgimento dei tempi contrattuali, non occorre una prova particolare del danno conseguito, ma può ricavarsi in via di presunzione ai sensi dell'art. 2727 c.c., dovendosi essere senz'altro verificato un improduttivo esborso delle spese generali;
che gli altri oneri rivendicati dall'impresa erano immediatamente verificabili sulla scorta di adeguate cognizioni tecniche, quali quelli connessi all'ammortamento dei macchinari e delle attrezzature -la cui presenza è ricavabile dalla registrazione occorsa nella documentazione di cantiere-, agli interessi passivi sul capitale in tal guisa immobilizzato, al deprezzamento subito dai beni in questione -che si verifica a prescindere dal loro impiego-, oltreché gli oneri connessi al comprovato prolungamento della polizza fideiussoria.
6.2 l'erroneità della sentenza nella parte in cui aveva disatteso la richiesta dei maggiori danni connessi al ricorso al credito bancario.
Deduceva l'appellante:
che il primo giudice aveva omesso di considerare che il ricorso al credito bancario costituisce modalità ordinaria e fisiologica di svolgimento dell'attività d'impresa, circostanza che, in difetto di prova contraria circa l'eventuale impiego di somme per finalità diverse da quelle d'impresa, comporta che la condotta inadempiente della stazione appaltante attribuisca titolo all'appaltatore per richiedere il ristoro del nocumento economico in tal guisa sofferto. L'ing. chiedeva pertanto, in riforma della sentenza impugnata, previa integrazione Parte_1
e/o rinnovazione delle operazioni peritali, di dare pieno ingresso alle domande spiegate in prime cure e, per l'effetto:
a) quanto al primo lotto di cui alla domanda spiegata nel giudizio incardinato con numero di R.G.
275/05, accertare l'inadempimento dell'amministrazione del e dichiarare, previa Controparte_3 declaratoria di inefficacia del verbale d'accordo bonario del 22.7.1997, la risoluzione del contratto del contratto d'appalto intercorso per responsabilità dell'ente convenuto;
con condanna del
[...]
: CP_3
- al pagamento della complessiva somma di € 736.393,30 o di quella diversa, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, maggiorata degli interessi, di cui alle riserve I-X;
- al pagamento della somma determinata in via equitativa per la riserva XI, maggiorata degli interessi;
- della somma di € 124.854,21 o di quella diversa, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, maggiorata degli interessi, per revisione prezzi;
- degli interessi ex artt. 35 e 36 d.P.R. n. 1063/1962 sulle somme che saranno riconosciute in accoglimento dei capi che precedono o, in subordine, al saggio legale maggiorati di rivalutazione monetaria, oltre agli interessi anatocistici, sulle somme tardivamente corrisposte, anche in dipendenza della tardiva emissione degli stati d'avanzamento lavori, rispetto al maturarsi delle condizioni all'uopo contrattualmente previste;
- al pagamento di ogni altra pretesa specificata nelle riserve iscritte in contabilità e dei danni tutti ritratti in dipendenza delle circostanze di fatto dedotte, nella complessiva misura ritenuta di giustizia, sempre previa integrazione/rinnovazione della CTU tecnica, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
b) quanto al secondo lotto di cui alla domanda spiegata nel giudizio incardinato con numero di R.G.
274/05, confermata la declaratoria d'inadempienza del condannare altresì l'ente convenuto: CP_3
- al pagamento della somma di € 390.207,81 o di quella diversa, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, maggiorata degli interessi, di cui alla riserva n. IV;
- alla corresponsione dei maggiori danni connessi al ricorso al credito bancario, in misura corrispondente agli interessi parametrati al saggio praticato all'impresa dagli istituti di riferimento su tutti gli importi che dovessero risultare dovuti;
- al pagamento di ogni altra pretesa specificata nelle riserve iscritte in contabilità e dei danni tutti ritratti in dipendenza delle circostanze di fatto dedotte, nella complessiva misura ritenuta di giustizia, sempre previa integrazione/rinnovazione della CTU tecnica, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
7. Con comparsa di risposta con appello incidentale depositata il 29.1.2016 si costituiva il
[...]
, contestando gli avversi motivi d'impugnazione e deducendo, rispetto alle questioni CP_3 inerenti alla causa avente R.G. 275/05, che la vicenda era già stata risolta bonariamente col verbale d'accordo del 22.7.1997, definitivamente perfezionatosi nei confronti dell'impresa per mezzo della delibera di Giunta n. 182 del 26.11.2004, ma per l'impresa stessa già vincolante all'atto della sottoscrizione, dovendosi in forza di tanto inferire che non fossero dovuti all'impresa neanche gli importi, individuati dal CTU, a titolo di interessi per ritardato pagamento dei SS.AA.LL. -se dovuti- pari ad € 19.110,18, nonché di revisione prezzi, pari ad € 69.268,83, e di interessi legali e moratori sulla revisione stessa -se dovuti- pari ad € 3.129,81; proponeva appello incidentale volto a dichiarare la tardività e l'inammissibilità delle riserve formulate dall'ing. , qualora non si fosse CP_2 riconosciuta validità transattiva all'accordo bonario del 22.7.1997; in particolare, deduceva l'appellante incidentale che le riserve erano state formulate in data 26.4.2002, ossia dopo oltre otto anni dalla conclusione dei lavori, avvenuta in data 18.3.1994; peraltro, il CTU aveva evidenziato che la riserva I era già stata liquidata, che le riserve II, IV, V, VI, IX e XI non erano tempestive, che la riserva III concerneva solo gli interessi, che la riserva VII non era fondata, che la riserva VIII era pari a € 4.443,16, che la riserva X aveva escluso l'applicazione delle penali.
7.1 Con riguardo invece alle questioni inerenti alla causa avente R.G. 274/05, il Controparte_3 rilevava l'infondatezza dell'appello in parte qua proposto dall'ing. . L'ente articolava altresì CP_2 due motivi di appello incidentale, sostenendo:
a) l'erroneità della sentenza nella parte in cui aveva ritenuto inadempiente il , Controparte_3 dichiarando la risoluzione del contratto d'appalto relativo al secondo lotto per i lavori di restauro del complesso della , atteso che era, invece, l'impresa AN a essersi resa gravemente Parte_2 inadempiente, come emergeva in special modo dalla Delibera di Giunta n. 45/2005, circostanza che avrebbe comportato la dichiarazione di inammissibilità della domanda di risoluzione formulata dal
, non potendo il soggetto inadempiente eccepire l'inadempimento dell'altra parte;
CP_2
b) l'erroneità della sentenza nella parte in cui aveva ritenuto insussistente l'inadempimento dell'ing.
in merito al contratto d'appalto relativo al secondo lotto per i lavori di restauro del complesso CP_2 della , dal momento che: Parte_2
- i lavori non avevano mai avuto rituale inizio in quanto la non si era CP_7 determinata sull'intervento; l'impresa, pur avendo comunicato di non poter cominciare i lavori a causa della mancata consegna degli elaborati progettuali esecutivi forniti delle relative autorizzazioni, si era determinata in via autonoma a dare inizio all'esecuzione degli stessi, e aveva altresì sottoscritto, in data 9.12.2003, la quantificazione, operata dal Responsabile dell'Ufficio di P.O. al solo scopo di evitare situazioni contenziose, dei lavori effettivamente eseguiti, per l'importo di £3.704.191 -pari a € 1.913,05-; contestualmente, l'impresa aveva iscritto abnormi riserve per un totale di £ 1.129.937.673 -pari a €583.564,11-, riconoscendo pure che esse riserve si riferivano a lavori eseguiti nel periodo 18.5.1998 – 15.6.1998, arco temporale durante il quale era pacifico che non fosse intervenuta alcuna consegna, stante la mancata nomina del Direttore dei Lavori;
- le riserve si riferivano, per stessa ammissione dell'impresa appaltatrice, a pochi giorni intercorsi tra la predetta fascia temporale, dovendo quindi considerarsi irrilevanti le circostanze successive sulle quali il primo giudice aveva fondato il proprio convincimento circa l'inadempimento del e, in particolare, il verbale di riunione del Controparte_3 giorno 8.2.2001 – intervenuto dopo circa tre anni dalla pretesa consegna dei lavori-, nonché la richiesta al Direttore dei Lavori del giorno 1.12.2003 – intervenuta dopo circa sei anni dalla pretesa consegna- di liquidare le spettanze dell'ing. -ovviamente, se dovute-; CP_2
- sussisteva altresì la grave negligenza dell'impresa di cui all'art. 340 l. n. 2248/1865, all. F, in quanto, come anche riconosciuto dal CTU nella propria relazione, i lavori non erano stati eseguiti regolarmente, tanto che con la delibera di Giunta n. 45/2005 era stata disposta la rescissione del contratto d'appalto; delibera che, a differenza di quanto opinato nella gravata sentenza, era pienamente conforme alle prescrizioni di legge;
- la sospensione dei lavori non era stata disposta dal , ma da parte della Controparte_3
Soprintendenza; quindi, nessun inadempimento poteva essere iscritto in parte qua all'ente, il quale, allora, non poteva definirsi responsabile per non aver dato impulso alla ripresa dei lavori;
- non erano dovuti gli importi di € 26.253,07 a titolo di lavori eseguiti e di € 13.605,16 a titolo di risarcimento per mancato conseguimento dell'utile contrattuale, in quanto, come evidenziato dal CTU nella propria relazione, la ditta aveva espressamente CP_2 riconosciuto che i lavori non erano ancora iniziati.
Il chiedeva pertanto di respingere l'appello principale e di riformare Controparte_3 parzialmente la sentenza impugnata, dichiarando l'inammissibilità della domanda di risoluzione proposta dall'ing. con riguardo al contratto d'appalto di cui al giudizio avente R.G. 274/05. CP_2
Con vittoria di spese e accessori del doppio grado di giudizio, oltre risarcimento del danno per lite temeraria, limitatamente alle domande originariamente proposte dall'ing. AN nel giudizio recante R.G. 274/05. Con comparsa di risposta si costituiva l'arch. , rilevando che era stata evocata nel CP_4 giudizio d'appello ai soli fini dell'integrità del contraddittorio e chiedendo, in ogni caso, la conferma dell'impugnata sentenza limitatamente alle statuizioni che ne escludevano ogni addebito.
All'udienza del 31.10.2023, svoltasi a trattazione scritta in ossequio al disposto di cui all'art. 127 ter
c.p.c., la Corte tratteneva la causa in decisione, concedendo alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Con ordinanza resa in data 11.6.2024 la Corte disponeva la rimessione della causa sul ruolo, non risultando presente, nell'acquisito fascicolo di primo grado, l'elaborato peritale redatto dal CTU ing.
, ma solo il “verbale di deposito di consulenza tecnica d'ufficio” del 20.5.2011. Persona_2
All'udienza del 24.9.2024, svoltasi a trattazione scritta in ossequio al disposto di cui all'art. 127 ter
c.p.c., la causa veniva nuovamente trattenuta in decisione, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Con provvedimento del 4.3.2025, la causa veniva rimessa sul ruolo, essendo stata trattenuta in decisione da un collegio composto anche dal dott. il quale era in congedo per ragioni di Persona_3 salute continuativamente dal 25.1.2025 e in aspettativa fino al 1.5.2025.
All'udienza del 15.4.2025, svoltasi a trattazione scritta in ossequio al disposto di cui all'art. 127 ter
c.p.c., la Corte tratteneva la causa in decisione, concedendo alle parti sessanta giorni per il deposito di comparse conclusionali e venti giorni per il deposito di memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
8. L'appello proposto da avverso le statuizioni rese dal Tribunale con riferimento Controparte_2 al giudizio RG 275/2005 risulta infondato e deve, pertanto, essere rigettato.
Ed invero, con il primo motivo di appello, il AN ha sostenuto l'erroneità della sentenza nella parte in cui aveva ritenuto “che nessuna condotta inadempiente [poteva] essere contestata all'Ente”, per aver questo “assolto ai doveri contrattuali su esso gravanti”; ha, in particolare, dedotto: che la convenzione del 22.7.1997 non era vincolante ed era retrattabile, in mancanza di approvazione da parte della Giunta comunale;
che detta convenzione, ove ritenuta transazione, non aveva natura novativa.
Il motivo è infondato.
Infatti, il Tribunale ha affermato che: con la convenzione del 22.7.1997, le parti contraenti avevano stabilito di “porre fine a tutte le controversie e richieste allo scopo di pervenire alla definizione e chiusura dei lavori nell'ambito degli importi contrattuali […] e di rinunciare a qualsiasi altra pretesa
o richiesta diversa da quanto contenuto nella perizia di assestamento e dello stato finale del 22.07.1997 prot. n. 8121 a firma del direttore dei lavori, arch. ”, così definendo tutti CP_4 gli aspetti controversi relativi alle spettanze finali dell'appaltatore, poi rivendicate in sede processuale;
non era condivisibile la tesi proposta dall'attore in ordine alla natura di mera “proposta” di detta scrittura -in quanto tale, revocabile successivamente a fronte della mancata ratifica dell'accordo da parte dell'Ente, avvenuta solo dopo alcuni anni-, dal momento che tale atto era stato sottoscritto non solo dall'ing. , ma anche dal Sindaco, il quale, ai sensi dell'art. 50 TUEL, CP_2
“rappresenta il Comune”, essendo il soggetto abilitato a manifestare la volontà dell'Ente in atti e negozi giuridici, dimodoché, pur in assenza della ratifica della Giunta, l'accordo raggiunto doveva ritenersi già vincolante per entrambe le parti, attenendo, invece, la successiva approvazione della
Giunta alla mera fase esecutiva di obblighi già assunti;
l'attore avrebbe potuto agire per l'adempimento della convenzione medesima o per la sua risoluzione per inadempimento, ma di ciò non vi era agli atti riscontro alcuno, dato che né risultava fissato un termine essenziale per l'esecuzione dell'accordo, né vi era prova che l'istante avesse diffidato il all'adempimento CP_3 degli obblighi posti dalla transazione conclusa entro un dato termine, pena la risoluzione contrattuale;
l'ing. nulla aveva a pretendere in merito al contratto d'appalto stipulato nel 1988, se non CP_2 quanto indicato dalla Perizia di Assestamento e dallo Stato Finale del 22.7.1997, prot. 8121, cui l'accordo faceva rinvio;
il aveva dichiarato che, a seguito della ratifica della Giunta, gli CP_3 importi dovuti erano stati integralmente liquidati all'ing. e l'impresa aveva poi comunicato CP_2 di volerli incassare esclusivamente a titolo d'acconto rispetto ai maggiori crediti di cui si riteneva ancora titolare;
tali circostanze non erano state specificamente contestate da controparte, tanto che erano da ritenersi pacifiche;
non essendo ravvisabile alcun inadempimento nella condotta dell'Ente, le domande formulate dall'attore in merito al procedimento recante R.G. 275/05 dovevano essere rigettate.
Le critiche svolte dall'appellante avverso le condivisibili argomentazioni svolte dal Tribunale non sono idonee, ad avviso della Corte, ad indurre ad una riforma dell'impugnata sentenza.
Ed infatti, a differenza di quanto sostenuto dall'appellante, l'accordo intervenuto tra l'ing. e CP_2 il Sindaco in data 22.7.1997 ha natura vincolante per le parti che lo hanno Parte_7 stipulato, trattandosi di accordo sottoscritto dal legale rappresentante della ditta appaltatrice e dal legale rappresentante dell'ente appaltante.
Dalla lettura del contenuto del detto accordo risulta che “durante il corso dei lavori di
Consolidamento Strutturale e Riparazione dell'ex Convento della si sono verificate Parte_2 condizioni che hanno portato a controversie e richieste in merito all'andamento ed all'esecuzione dei lavori”, che “le parti sono addivenute alla determinazione di porre fine a tutte le controversie e richiese allo scopo di pervenire alla definizione e chiusura dei lavori nell'ambito degli importi contrattuali”, che “il direttore dei lavori, Arch. , ha predisposto l'apposita perizia di CP_4
Assestamento Finale con relativo Stato finale a chiusura dei lavori nell'ambito degli importi contrattuali”, che “le parti, pertanto, convengono di rinunciare a qualsiasi altra pretesa o richiesta diverse da quanto contenuto nella Perizia di Assestamento e Stato finale del 22.7.1997 prot. 8121 a firma del direttore dei lavori, Arch. , e invitano i tecnici a predisporre per il collaudo CP_4 delle opere a chiusura definitiva dell'opera”.
Ne consegue che trattasi di un accordo transattivo, stipulato per porre fine ad una lite, la cui efficacia non risulta subordinata al verificarsi di alcuna condizione, dovendo il riferimento -pure contenuto nell'accordo- alla successiva approvazione da parte dell'Amministrazione essere interpretato come attinente alla mera fase esecutiva degli obblighi assunti dalle parti.
Sul punto, l'appellante ha sostenuto che ove si volesse qualificare l'accordo come avente natura transattiva, esso dovrebbe farsi rientrare nella fattispecie di cd. transazione non novativa, con conseguente mancata estinzione del rapporto originario.
Ebbene, “nell'ipotesi in cui un rapporto venga fatto oggetto di una transazione e questa non abbia carattere novativo, la mancata estinzione del rapporto originario discendente da quel carattere della transazione significa non già che la posizione delle parti sia regolata contemporaneamente dall'accordo originario e da quello transattivo, bensì soltanto che l'eventuale venir meno di quest'ultimo fa rivivere l'accordo originario, al contrario di quanto, invece, accade qualora le parti espressamente od oggettivamente abbiano stipulato un accordo transattivo novativo, nel qual caso
l'art. 1976 cod. civ. sancisce l'irrisolubilità della transazione” (cfr. Cass. 24377/2006 e Cass.
1690/2006, nonchè n. 645/2024).
Nel caso di specie, il AN non ha agito per far dichiarare la risoluzione del contratto di transazione
-che non riporta un termine essenziale per l'adempimento e non è stato fatto oggetto di una diffida ad adempiere pena la risoluzione del contratto-, con la conseguenza che pur volendo ritenere non novativa la transazione del 22.7.1997 -come sostenuto dall'appellante-, si deve concludere -in applicazione dei principi innanzi richiamati- che la mancata intervenuta risoluzione del contratto di transazione impedisce di ritenere che sia intervenuta la reviviscenza del rapporto originario.
Ne consegue che il AN non poteva agire in giudizio per far valere pretese relative alle obbligazioni nascenti dal contratto di appalto stipulato il 30.5.1998, ma solo per far valere pretese relative alle obbligazioni previste dalla Perizia di Assestamento e dallo Stato Finale del 22.7.1997, cui l'accordo transattivo faceva rinvio, obbligazioni peraltro adempiute da parte del CP_3 -come risulta dalle deduzioni svolte dal e non specificamente contestate dalla
[...] CP_3 controparte-.
L'infondatezza del primo motivo di appello rende superfluo l'esame del secondo motivo di appello, col quale il AN ha sostenuto l'erroneità della sentenza nella parte in cui, dopo aver ritenuto “che nessuna condotta inadempiente [poteva] essere contestata all'Ente”, per aver questo “assolto ai doveri contrattuali su esso gravanti”, aveva rigettato -rectius, assorbito-, tutte le richieste economiche avanzate dall'ing. nelle undici riserve del 26.2.2002, riserve sulla cui analisi CP_2
l'elaborato peritale scontava numerose criticità.
9. Il rigetto dell'appello proposto da avverso le statuizioni rese dal Tribunale con Controparte_2 riferimento al giudizio RG 275/2005 esonera la Corte dall'esaminare l'appello incidentale -da qualificarsi condizionato- proposto dal avverso le statuizioni rese dal Tribunale Controparte_3 con riferimento al giudizio RG 275/2005, per l'ipotesi in cui non si fosse riconosciuta validità transattiva all'accordo bonario del 22.7.1997, al fine di far dichiarare la tardività e l'inammissibilità delle riserve formulate dall'ing. . CP_2
10. Con riferimento alle statuizioni rese dal Tribunale relativamente al giudizio RG 274/2005, occorre, per ragioni di ordine logico giuridico, esaminare dapprima l'appello incidentale proposto dal
, il quale, risultando infondato, deve essere rigettato. Controparte_3
Col primo motivo di appello incidentale, il ha sostenuto l'erroneità della Controparte_3 sentenza nella parte in cui ha ritenuto inadempiente il , dichiarando la risoluzione Controparte_3 del contratto d'appalto relativo al secondo lotto per i lavori di restauro del complesso della;
Parte_2 ha affermato l'appellante che era stata, invece, l'impresa AN a essersi resa gravemente inadempiente, come emergeva in special modo dalla Delibera di Giunta n. 45/2005, circostanza che doveva determinare la dichiarazione di inammissibilità della domanda di risoluzione formulata dal
AN, non potendo il soggetto inadempiente eccepire l'inadempimento dell'altra parte.
Col secondo motivo di appello, il ha sostenuto l'erroneità della sentenza nella Controparte_3 parte in cui ha ritenuto insussistente l'inadempimento dell'ing. AN e sussistente l'inadempimento della stazione appaltante. Ha affermato l'appellante che:
i lavori non avevano mai avuto rituale inizio in quanto la non si era determinata CP_7 sull'intervento; l'impresa, pur avendo comunicato di non poter cominciare i lavori a causa della mancata consegna degli elaborati progettuali esecutivi forniti delle relative autorizzazioni, si era determinata in via autonoma a dare inizio all'esecuzione degli stessi e aveva altresì sottoscritto, in data 9.12.2003, la quantificazione, operata dal Responsabile dell'Ufficio di P.O. al solo scopo di evitare situazioni contenziose, dei lavori effettivamente eseguiti, per l'importo di £ 3.704.191 -pari a
€ 1.913,05-; contestualmente, l'impresa aveva iscritto abnormi riserve per un totale di £
1.129.937.673 -pari ad € 583.564,11-, riconoscendo pure che esse riserve si riferivano a lavori eseguiti nel periodo 18.5.1998 – 15.6.1998, arco temporale durante il quale era pacifico che non fosse intervenuta alcuna consegna, stante la mancata nomina del Direttore dei Lavori;
le riserve si riferivano, per stessa ammissione dell'impresa appaltatrice, a pochi giorni intercorsi tra la predetta fascia temporale, dovendo quindi considerarsi irrilevanti le circostanze successive sulle quali il primo giudice aveva fondato il proprio convincimento circa l'inadempimento del e, in Controparte_3 particolare, il verbale di riunione del giorno 8.2.2001 –intervenuto dopo circa tre anni dalla pretesa consegna dei lavori-, nonché la richiesta al Direttore dei Lavori del giorno 1.12.2003 –intervenuta dopo circa sei anni dalla pretesa consegna- di liquidare le spettanze dell'ing. -ovviamente, CP_2 se dovute-;
sussisteva altresì la grave negligenza dell'impresa di cui all'art. 340 l. n. 2248/1865, all. F, in quanto, come anche riconosciuto dal CTU nella propria relazione, i lavori non erano stati eseguiti regolarmente, tanto che con la delibera di Giunta n. 45/2005 era stata disposta la rescissione del contratto d'appalto; delibera che, a differenza di quanto opinato nella gravata sentenza, era pienamente conforme alle prescrizioni di legge;
la sospensione dei lavori non era stata disposta dal
, ma da parte della Soprintendenza, quindi alcun inadempimento poteva essere Controparte_3 iscritto in parte qua all'ente, il quale, allora, non poteva definirsi responsabile per non aver dato impulso alla ripresa dei lavori;
non erano dovuti gli importi di € 26.253,07 a titolo di lavori eseguiti e di € 13.605,16 a titolo di risarcimento per mancato conseguimento dell'utile contrattuale, in quanto, come evidenziato dal CTU nella propria relazione, la ditta aveva espressamente riconosciuto che i lavori non erano CP_2 ancora iniziati.
I motivi, che possono essere trattati congiuntamente stante la loro intima connessione, sono infondati.
Ed invero, in primo luogo occorre chiarire che l'eccezione di inadempimento formulata dalla parte convenuta nell'ambito di un'azione di risoluzione per inadempimento proposta dall'attore non determina l'inammissibilità della domanda attorea di risoluzione, dovendo invece il giudice, a fronte dell'eccezione di inadempimento formulata dal convenuto, effettuare una valutazione di confronto tra i due inadempimenti.
Nel caso di specie, a fronte della domanda di risoluzione formulata in primo grado dal , l'ente CP_2 convenuto ha eccepito l'intervenuta rescissione in danno, con la conseguenza che la valutazione giudiziale deve riguardare la legittimità dell'operato della P.A. o, comunque, del complessivo contegno delle parti, entro i limiti delle ragioni addotte e dei comportamenti dalle stesse posti in essere durante lo svolgimento della vicenda contrattuale.
Il Tribunale, nell'impugnata sentenza, ha dichiarato la risoluzione del contratto d'appalto stipulato nel 1998, affermando che: non trovavano riscontro nella documentazione versata in atti le argomentazioni difensive articolate dal fondate sulla circostanza che Controparte_3
l'appaltatore avrebbe dato inizio all'esecuzione delle opere pur in assenza di regolare consegna dei lavori, con ciò giustificandosi il recesso dal contratto, nonché il rifiuto a corrispondere alcun tipo di corrispettivo per i lavori illegittimamente eseguiti;
la tesi difensiva del era priva Controparte_3 di pregio, atteso che, pur essendo vero che alcun verbale di consegna dei lavori era stato allegato agli atti di causa e che, all'indomani della stipula del contratto, la stazione appaltante non aveva ancora provveduto alla nomina di un direttore dei lavori, nondimeno tali circostanze -apparentemente indicative della non immediata esecuzione del rapporto contrattuale sorto- andavano valutate unitamente alle emergenze documentali e alla condotta assunta dall'Ente; doveva infatti porsi in rilievo che, a fronte delle reiterate sollecitazioni dell'impresa alla liquidazione delle proprie spettanze, il aveva diffidato ripetutamente il direttore dei lavori -poi nominato nella persona dell'ing. CP_3 alla predisposizione della documentazione contabile e del primo S.A.L.; in data 1.12.2003 Parte_5 era stato il Sindaco a comunicare all'attore la convocazione del direttore dei lavori “per la firma degli atti contabili relativi ai lavori eseguiti”; in quella sede veniva poi esibito il , successivamente, Pt_3 venivano iscritte le riserve da parte dell'ing. ; tanto osservato, appariva alquanto CP_2 contraddittoria la condotta assunta dall'Ente, il quale prima si adoperava -seppur con evidenti ritardi- per la liquidazione del corrispettivo delle opere eseguite e, successivamente, nel presente giudizio, ne sosteneva l'assoluta illegittimità; peraltro, la decisione dell'Ente, assunta con delibera del giorno
1.4.2005, di risolvere il contratto per la grave negligenza dell'appaltatore, giungeva dopo un considerevole lasso di tempo -circa sette anni- dall'epoca in cui il era venuto a conoscenza CP_3 dell'avvenuta esecuzione delle opere;
inoltre, il verbale della riunione tenuta presso l'Ufficio Tecnico del in data 8.2.2001, alla presenza dell'attore, dell'ing. e del Responsabile P.O. CP_3 Pt_5 tecnico-amministrava, dava conto di “una illustrazione di carattere generale sull'andamento dei lavori e sulle motivazioni che hanno comportato la sospensione dei lavori”: alcun senso avrebbe avuto richiamare una “sospensione” laddove i lavori in questione non avessero avuto un regolare inizio;
tali circostanze, complessivamente considerate, apparivano del tutto incompatibili con l'idea che l'appaltatore avesse realizzato arbitrariamente, senza rituale consegna assentita dal le CP_3 opere di cui chiedeva il corrispettivo in giudizio, dimodoché alcuna condotta inadempiente poteva essere contestata all'impresa; ciò posto, andava considerato che, nonostante le dichiarazioni di risoluzione e recesso manifestate da ambo le parti nel corso degli anni, il contratto d'appalto concluso tra di esse doveva ritenersi allo stato ancora efficace;
infatti, inidonee a realizzare l'effetto risolutorio erano le note del 13.12.2000 e del 30.1.2002 con le quali l'attore proponeva al la risoluzione CP_3 del contratto, richiedendo altresì il pagamento dei lavori eseguiti e il rimborso degli oneri e del mancato utile, dal momento ai sensi dell'art. 30, co. 2, d.P.R. n. 1063/1962, ratione temporis applicabile, laddove l'impresa chieda lo scioglimento per eccessiva durata della sospensione dei lavori, la P.A. che aderisca a tale richiesta non è tenuta alla corresponsione di indennità in favore dell'appaltatore, avendo questi, invece, diritto alla refusione dei maggiori oneri sostenuti a causa del prolungamento della sospensione dei lavori solo in caso di opposizione allo scioglimento del rapporto, da parte della P.A.; nel caso di specie, avendo l'ing. avanzato nelle proprie missive CP_2 anche istanza di riconoscimento dei maggiori oneri causati dalla sospensione, la sua richiesta non poteva essere ricondotta all'art. 30 ult. l. cit.; non senza contare che, sulla base della lettera della norma in esame, la richiesta di scioglimento deve comunque essere espressamente accolta dall'amministrazione, non essendo ricollegato alcun effetto al suo silenzio;
alcuna dichiarazione espressa dell'Ente constava nel caso di specie;
altresì privo d'effetti doveva ritenersi il recesso esercitato, ai sensi dell'art. 10 d.P.R. n. 1063/1962, da parte dell'ing. con la nota del giorno CP_2
11.2.2002, atteso che il recesso contemplato dalla norma è legato alla mancata consegna dei lavori o alla sospensione della consegna iniziata;
nel caso di specie, l'avvenuta esecuzione di alcune delle opere in contratto portava a ritenere che la consegna dei lavori fosse regolarmente già avvenuta, dovendosi quindi considerare privo d'effetti il recesso esercitato per assenza dei presupposti di legge;
analogamente priva d'effetti era la risoluzione del contratto deliberata dalla Giunta comunale con atto del giorno 1.4.2005; tale delibera recepiva la proposta del direttore dei lavori che, richiamando la grave condotta dell'appaltatore, rappresentava la sussistenza di validi motivi per la rescissione contrattuale ai sensi dell'art. 345, l. 2248/1965, allegato F, a mente del quale “è facoltativo dell'Amministrazione di risolvere in qualunque tempo il contratto, mediante il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importare delle opere non eseguite”; diversamente l'art. 340 ult. l. cit. stabilisce che “l'Amministrazione è in diritto di rescindere il contratto, quando l'appaltatore si renda colpevole di frode o di grave negligenza, e contravvenga agli obblighi e alle condizioni stipulate. In questi casi l'appaltatore avrà ragione soltanto al pagamento dei lavori eseguiti regolarmente, e sarà passibile del danno che provenisse all'Amministrazione dalla stipulazione di un nuovo contratto, o dalla esecuzione d'ufficio”; ciò posto, la delibera di Giunta non era idonea a realizzare l'effetto voluto stante l'assenza delle condizioni poste da entrambe le norme sopra richiamate;
invero, rispetto al diritto previsto dall'art. 345, l'Ente non aveva liquidato alcun corrispettivo per i lavori eseguiti, mentre, rispetto a quello previsto dall'art. 340, non poteva dirsi sussistente alcuna frode o grave negligenza ascrivibili all'impresa; di contro, il doveva considerarsi parte gravemente inadempiente, Controparte_3 dal momento che, dopo la stipula del contratto e la diffida della Soprintendenza alla esecuzione dei lavori, il restava inerte per circa sette anni sino alla predisposizione del S.A.L., senza dare CP_3 alcun impulso alla ripresa dei lavori;
rispetto a tale comportamento, era palese la violazione della buona fede contrattuale, in quanto l'Ente convenuto, da un lato, aveva tenuto l'impresa vincolata al contratto -dovendosi ritenere prive di effetti le proposte risolutorie dalla stessa avanzate- e, dall'altro lato, non aveva posto in essere quanto in suo potere per consentire all'appaltatore l'esecuzione della prestazione a suo carico, ad esempio esercitando la facoltà di cui all'art. 345 l. 2248/1865, allegato
F; stanti il lungo periodo d'inerzia e la conseguente gravità di tale condotta omissiva, il contratto d'appalto poteva sicuramente dichiararsi risolto ex art. 1455 c.c. per grave inadempimento del
. Controparte_3
Rispetto alla domanda di pagamento per i lavori eseguiti, il Tribunale ha affermato che: doveva farsi ricorso alle risultanze dell'ATP espletato, atteso che, all'epoca delle operazioni peritali svolte successivamente dal CTU, dott. , lo stato dei luoghi risultava già modificato;
attraverso l'ATP, Per_1
i cui risultati erano coerenti e immuni da vizi logici, erano state individuate e valutate le opere eseguite dall'impresa, per un valore di £ 62.112.691, pari ad € 32.078,53, importo al lordo del ribasso d'asta; applicando la riduzione del 18,16% per il ribasso d'asta fissato con l'affidamento dei lavori, il andava condannato al pagamento in favore dell'attore, a titolo di corrispettivo Controparte_3 per le opere eseguite in parziale esecuzione del contratto d'appalto, dell'importo di £ 50.833.027, pari ad € 26.253,07, oltre interessi al tasso legale a decorrere dal 13.12.2000; a tale importo, andava aggiunto il risarcimento dovuto per il mancato conseguimento dell'utile contrattuale, trattandosi di un incremento patrimoniale che l'impresa avrebbe sicuramente ottenuto in caso di regolare esecuzione delle opere;
il suddetto utile poteva essere individuato, in linea con le conclusioni del
CTU, nella misura presuntiva del 10% calcolato sui 4/5 dell'importo a base d'asta, così come ribassato dall'offerta presentata;
nella specie, posto che il valore dell'appalto era pari ad €
392.832.000 e che del suddetto importo doveva essere sottratta la somma di £ 50.833.027 per le opere eseguite, l'importo dovuto corrisponde a £ 26.343.257, pari ad € 13.605,16, corrispondendo tale liquidazione al valore del danno all'epoca dell'inadempimento, da collocarsi al 13.12.2000; la somma anzidetta andava rivalutata anno per anno secondo gli indici ISTAT ed erano dovuti gli interessi nella misura legale a partire dalla predetta data fino al saldo;
spettavano infine gli interessi legali sulla suindicata somma liquidata dalla pronuncia sino al soddisfo.
Le condivisibili argomentazioni svolte dal Tribunale non risultano affatto scalfite, ad avviso della
Corte, dalle critiche formulate dall'appellante, che non risultano idonee ad indurre ad una riforma dell'impugnata sentenza. Ed infatti, a differenza di quanto sostenuto dall'appellante, le eccezioni formulate in primo grado dal
-il quale aveva sostenuto che il recesso dal contratto risultava giustificato dalla Controparte_3 gravità della condotta tenuta dall'appaltatore (che aveva dato inizio all'esecuzione delle opere in assenza di una regolare consegna dei lavori) e aveva ritenuto che pertanto alcun corrispettivo spettava all'appaltatore per i lavori illegittimamente eseguiti– non risultano fondate.
Se è vero, infatti, che il contratto di appalto prevedeva l'impegno della ditta ad eseguire i lavori sotto la direzione e sorveglianza del D.L. e stabiliva che l'appaltatore dovesse iniziare i lavori non oltre dieci giorni dalla data del verbale di consegna, e se è altresì vero che tra la documentazione prodotta in giudizio dalle parti non compare alcun verbale di consegna dei lavori, né alcun atto di nomina del direttore dei lavori nell'imminenza della stipula del contratto, si deve tuttavia evidenziare che la condotta tenuta dal , che -come posto in risalto dal Tribunale, sulla base della Controparte_3 documentazione prodotta in giudizio- “a fronte delle reiterate sollecitazioni dell'impresa alla liquidazione delle proprie spettanze … diffidava ripetutamente il direttore dei lavori (poi nominato nella persona dell'ing. ) alla predisposizione della documentazione contabile e del primo Pt_5
SAL” è un chiaro indice dell'essersi il adoperato nel corso del rapporto per la liquidazione CP_3 del corrispettivo relativo alle opere eseguite. Si consideri, in particolare, che in data 1.12.2003 il
Sindaco ha comunicato all'ing. la convocazione del direttore dei lavori “per la firma degli CP_2 atti contabili relativi ai lavori eseguiti” e che nell'occasione è stato esibito il SAL e successivamente la ditta appaltatrice ha iscritto le riserve. Appare sul punto necessario evidenziare che, a differenza di quanto sostenuto dall'appellante, nessun pregio giuridico può essere attribuito alla deduzione difensiva secondo la quale l'intervenuta quantificazione delle opere realizzate da parte del responsabile dell'ufficio sarebbe avvenuta “a mero scopo collaborativo ed al fine di evitare eventuali contenziosi”, trattandosi di una deduzione rimasta sfornita di riscontri.
Anche le risultanze del verbale della riunione svoltasi in data 8.2.2001 presso l'Ufficio tecnico del
, alla presenza dell'ing. , del direttore dei lavori e del responsabile di Controparte_3 CP_2
P.O. Tecnico-Amministrativa, inducono a propendere per un regolare inizio dei lavori, risultando dal detto verbale l'avvenuta “illustrazione di carattere generale sull'andamento dei lavori e sulle motivazioni che hanno comportato la sospensione dei lavori”; è infatti chiaro che -come già posto in risalto dal Tribunale- il riferimento ad una “sospensione” dei lavori induce a propendere per un pregresso regolare inizio degli stessi.
Ciò posto, è evidente come la condotta tenuta dall'ente nel corso del rapporto confligga con la tesi difensiva sostenuta dal , che ha eccepito l'assoluta illegittimità delle dette opere, Controparte_3 deducendo che l'appaltatore le abbia realizzate in maniera del tutto arbitraria, in assenza di una regolare consegna dei lavori.
Né vale, al fine di escludere la rilevanza dei richiamati comportamenti della P.A., la circostanza -pure dedotta dall'appellante- che trattasi di comportamenti posti in essere a distanza di diversi anni dall'asserita effettuazione dei lavori da parte dell'ing. quale nelle riserve apposte aveva CP_8 fatto riferimento a lavori eseguiti tra il 18.5.1998 ed il 15.6.1998-; è, infatti, proprio il comportamento tenuto dall'ente successivamente all'epoca di realizzazione dei lavori che risulta rilevante ai fini della ricostruzione della vicenda in esame.
Non si può, infine, non dare rilievo alla circostanza -anch'essa messa in evidenza dal Tribunale- che solo in data 1.4.2005 -ovverosia a distanza di circa sette anni dall'epoca in cui il Controparte_3 era venuto a conoscenza dell'avvenuta esecuzione delle opere- l'ente si è determinato all'adozione della delibera n. 45 con la quale è stato risolto il contratto per l'asserita grave negligenza della ditta appaltatrice.
Alla luce di quanto sin qui esposto, occorre concludere che non sussiste alcun inadempimento dell'appaltatore e che, a differenza di quanto sostenuto dall'appellante, non sussistevano i presupposti per disporre la rescissione in danno.
Ed infatti, l'art. 345 L. 2248/1865, allegato F, richiamato nella delibera n. 45 del 1.4.2005, con la quale è stata disposta la rescissione contrattuale in danno, prevede che “è facoltativo dell'Amministrazione di risolvere in qualunque tempo il contratto, mediante il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importare delle opere non eseguite” e, tuttavia, l'Ente non aveva provveduto a liquidare alcun corrispettivo per i lavori eseguiti, con la conseguenza che la citata delibera non era idonea a determinare la cessazione del rapporto di appalto.
L'art. 340 L. 2248/1865, allegato F, richiamato dall'appellante, prevede invece che
“l'Amministrazione è in diritto di rescindere il contratto, quando l'appaltatore si renda colpevole di frode o di grave negligenza, e contravvenga agli obblighi e alle condizioni stipulate. In questi casi
l'appaltatore avrà ragione soltanto al pagamento dei lavori eseguiti regolarmente, e sarà passibile del danno che provenisse all'Amministrazione dalla stipulazione di un nuovo contratto, o dalla esecuzione d'ufficio” e, tuttavia, alla luce di quanto in precedenza esposto, non può dirsi sussistente alcuna frode o grave negligenza a carico dell'impresa, con la conseguenza che neanche la norma evocata dall'appellante consente di ritenere legittima la cessazione del rapporto di appalto disposta dall'ente appaltante, prescindendo dalla circostanza -pure evidenziata dall'appellante- che ai sensi del citato art. 340 l'ente è tenuto al pagamento dei soli lavori eseguiti regolarmente.
Sussiste, invece, il grave inadempimento del , tenuto conto della circostanza che, Controparte_3 dopo la stipula del contratto del 18.5.1998 e la diffida della Soprintendenza alla esecuzione dei lavori, il è restato inerte per un lungo periodo di circa sette anni, sino alla predisposizione del SAL, CP_3 senza dare alcun impulso alla ripresa dei lavori;
tale comportamento costituisce violazione della buona fede contrattuale, non avendo l'ente appaltante dimostrato di aver posto in essere condotte volte a consentire all'appaltatore l'esecuzione della prestazione a suo carico, anche adoperandosi per consentire l'approvazione del progetto da parte della Soprintendenza.
Ne consegue che il contratto d'appalto è stato condivisibilmente dichiarato risolto dal Tribunale ai sensi dell'art. 1455 c.c. per grave inadempimento del . Controparte_3
L'appellante ha poi contestato la statuizione con la quale il Tribunale ha riconosciuto in favore dell'impresa appaltatrice l'importo di € 26.253,07 a titolo di corrispettivo delle opere eseguite, evidenziando sul punto che il CTU aveva affermato che “all'impresa non spettavano i corrispettivi inerenti i lavori, mai consegnati e quindi non regolarmente eseguiti”.
Ebbene, osserva la Corte che l'argomentazione svolta dall'appellante non coglie nel segno, tenuto conto della circostanza che la valutazione della spettanza o meno del corrispettivo inerente i lavori deve essere effettuata non dal CTU, il quale ha solo il compito di offrire al giudice gli elementi in forza dei quali effettuare detta valutazione, ma dal giudice;
nel caso di specie, posto che -in forza delle argomentazioni in precedenza svolte- si deve ritenere che i lavori siano stati consegnati e siano stati eseguiti, occorre poi evidenziare che il Tribunale ha provveduto ad individuare e valutare le opere eseguite non sulla base della CTU redatta dal dott. quale ha svolto le operazioni Persona_4 peritali in un'epoca in cui lo stato dei luoghi risultava modificato- bensì sulla base delle risultanze dell'ATP precedentemente espletato, il cui contenuto non è stato specificamente criticato dall'appellante.
L'appellante ha inoltre sostenuto l'erroneità del riconoscimento, in favore dell'impresa appaltatrice, dell'importo di € 13.605,16 a titolo di risarcimento per il mancato conseguimento dell'utile contrattuale, invocando sul punto l'applicazione dell'art. 340 del Capitolato Generale di Appalto.
Ebbene, osserva la Corte che, per le ragioni in precedenza già esposte, non risulta nel caso di specie applicabile l'art. 340 del Capitolato Generale di Appalto, non vertendosi in una fattispecie di frode o grave negligenza ascrivibile all'impresa; si dà atto che l'appellante non ha svolto specifiche critiche sotto il profilo del quantum. 11. Si deve ora passare ad esaminare l'appello principale proposto da avverso le Controparte_2 statuizioni rese dal Tribunale con riferimento al giudizio RG 274/2005, il quale risultando infondato, deve essere rigettato.
Col primo motivo di appello, il ha sostenuto l'erroneità della sentenza nella parte in cui non CP_2 ha riconosciuto la debenza delle altre partite di cui alla riserva n. IV, in quanto le relative richieste non avrebbero “ricevuto adeguato riscontro probatorio”; ha, in particolare, dedotto l'appellante che: gli oneri di cui alla riserva n. IV scaturivano, come immediato corollario, dalla illegittima protrazione della sospensione dei lavori, durata 1994 giorni, nel corso dei quali l'impresa aveva continuato a detenere il cantiere, atteso che, in presenza di un accertato sconvolgimento dei tempi contrattuali, non occorre una prova particolare del danno conseguito, ma può ricavarsi in via di presunzione ai sensi dell'art. 2727 c.c., dovendosi essere senz'altro verificato un improduttivo esborso delle spese generali;
gli altri oneri rivendicati dall'impresa erano immediatamente verificabili sulla scorta di adeguate cognizioni tecniche, quali quelli connessi all'ammortamento dei macchinari e delle attrezzature -la cui presenza è ricavabile dalla registrazione occorsa nella documentazione di cantiere-
, agli interessi passivi sul capitale in tal guisa immobilizzato, al deprezzamento subito dai beni in questione -che si verifica a prescindere dal loro impiego-, oltreché gli oneri connessi al comprovato prolungamento della polizza fideiussoria.
Il motivo è infondato.
Ed invero, la riserva n. IV ha ad oggetto il pagamento di maggiori oneri per l'andamento anomalo dei lavori, determinato da un elaborato progettuale assolutamente carente, inadeguato ed errato e dall'illegittima sospensione dei lavori. Il calcolo dei maggiori oneri sostenuti dall'impresa, per un totale di lire 755.547.694 (pari a € 390.207,91) era così ripartito nella riserva apposta in data
9.12.2003:
a. spese generali e di sede: £ 587.480.256 (pari a € 303.408,23);
b. ammortamento e manutenzione macchinari e attrezzature: £ 86.914.887 (pari a € 44.887,79);
c. interessi passivi sul capitale immobilizzato: £ 35.013.303 (pari a € 18.082,86);
d. rimborso deprezzamento materiali di cantiere: £ 42.920.932 (pari a € 22.166,81);
e. rimborso spese di fideiussione per maggiore durata dei lavori: £ 3.218.316.
Il Tribunale ha affermato che non erano accoglibili le altre domande di pagamento relative alle altre voci risarcitorie di cui alle riserve iscritte, non avendo tali pretese ricevuto adeguato riscontro probatorio. Ritiene la Corte che la deduzione svolta dall'appellante secondo cui “l'impresa aveva continuato a detenere il cantiere” per il periodo di sospensione dei lavori, durato 1994 giorni, sia -come già ritenuto dal Tribunale- rimasta sfornita di prova.
Ed infatti, nessun elemento è stato fornito al fine di dimostrare che presso il cantiere siano effettivamente rimasti macchinari e attrezzature dell'impresa nel corso di tutto il periodo di durata della sospensione dei lavori o che sia stato destinato al cantiere personale dipendente dell'impresa, anche solo ai fini della vigilanza e non siano stati invece occupati altrove i dipendenti dell'impresa; né l'appellante ha fornito sul punto elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti;
ne consegue che gli ingenti importi che hanno costituito oggetto della riserva n. IV non possono trovare riconoscimento.
Col secondo motivo di appello, il ha sostenuto l'erroneità della sentenza impugnata nella CP_2 parte in cui ha disatteso la richiesta dei maggiori danni connessi al ricorso al credito bancario;
ha, in particolare, dedotto l'appellante che: il primo giudice aveva omesso di considerare che il ricorso al credito bancario costituisce modalità ordinaria e fisiologica di svolgimento dell'attività d'impresa, circostanza che, in difetto di prova contraria circa l'eventuale impiego di somme per finalità diverse da quelle d'impresa, comporta che la condotta inadempiente della stazione appaltante attribuisca titolo all'appaltatore per richiedere il ristoro del nocumento economico in tal guisa sofferto.
Il motivo è infondato.
Ed infatti, premessa la non configurabilità di danni in re ipsa, osserva la Corte che condivisibilmente il Tribunale ha rigettato la domanda risarcitoria formulata sul punto dal affermando la CP_2 mancanza di prova relativa alla connessione diretta tra il ricorso al credito bancario e la condotta inadempiente della stazione appaltante, prova che non è stata offerta neanche in questa sede, non risultando all'uopo sufficiente la mera presunzione indicata dall'appellante.
12. Spese di lite.
Le spese di lite del presente grado di giudizio possono essere compensate, in ragione del rigetto dell'appello principale e di quello incidentale.
Il tenore della decisione comporta l'obbligo a carico dell'appellante principale e dell'appellante incidentale di versare un ulteriore importo pari a quello del contributo unificato -ove dovuto per ciascuna impugnazione proposta- a norma dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/02.
Quanto alle spese di lite nei rapporti tra e le altre parti, per il primo grado di giudizio CP_4 resta ferma la statuizione sulle spese assunta dal giudice di primo grado -non essendo detta statuizione stata impugnata da alcuna delle parti- e, per il secondo grado di giudizio, nulla occorre statuire sulle spese, tenuto conto della circostanza che la notifica dell'atto di appello è stata eseguita nei confronti di a titolo di mera litis denuntiatio -come peraltro espressamente indicato nell'atto di CP_4 appello e nella relata di notifica- e che non ci sono state domande formulate né dall'appellante principale , né dall'appellante incidentale nei confronti Parte_1 Controparte_3 dell'arch. , non essendo stato appellato il capo della sentenza di primo grado relativo CP_4 alla condanna nei confronti della per oneri professionali non riconosciuti. CP_4
P.Q.M.
La Corte di Appello di Potenza, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 275/14/01 del Tribunale di Lagonegro pubblicata in data 8.10.2014, così provvede:
a) rigetta l'appello principale;
b) rigetta l'appello incidentale;
c) compensa le spese del secondo grado di giudizio tra l'appellante principale e l'appellante incidentale;
d) nulla sulle spese del presente grado di giudizio nei rapporti tra e le altre parti;
CP_4
e) dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante principale e dell'appellante incidentale, di un ulteriore importo pari a quello del contributo unificato, ove dovuto per ciascuna impugnazione proposta.
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del 30.10.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Alessia D'Alessandro dott.ssa Lucia Gesummaria