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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 01/10/2025, n. 5532 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5532 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VII
Così composta:
dr Franco Petrolati Presidente rel.
dr sa Assunta Marini Consigliere
dr sa Anna Maria Giampaolino Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 4756/2021 r.g. vertente tra
, difesa dall'avv. Angelina Scalise APPELLANTE Parte_1
e
, difesa dall'avv. Olimpia Cagnola APPELLATA _1
CONCLUSIONI
Le parti precisano le conclusioni all'udienza in data 2.7.2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
conviene in giudizio deducendo: in data 8.11.2018 ha sottoscritto _1 Pt_1
una proposta di locazione di appartamento in Roma, via Nicolò 42 int.9/A – di proprietà di
- con destinazione a casa vacanze e durata quadriennale, a partire Parte_2 dall'1.12.2018, al canone mensile di € 1500,00; ha versato le somme € 4.500,00 a titolo di caparra confirmatoria in favore di , procuratrice di , e di € 3.660,00 a titolo di Pt_1 Pt_2
compenso per la mediazione di Interi Stabili srl;
è dovuta la corresponsione del doppio della caparra versata ai sensi dell'art.1385 c.c.; insta per la restituzione della somma complessiva di € 12.660,00.
è considerata contumace. Pt_1
Il Tribunale di Roma con sentenza n. 1414/21 accoglie integralmente la domanda e condanna al rimborso delle spese processuali. Pt_1
propone appello concludendo per la declaratoria di nullità della predetta Pt_1
sentenza ed il rigetto nel merito della domanda.
Al riguardo deduce in sintesi i seguenti motivi: 1) non è stata compiuta una valida notificazione della citazione all'indirizzo di residenza ai sensi dell'art.140 c.p.c., in relazione alla c.d. irreperibilità relativa della destinataria;
2) non è stato comunicato alcun invito alla mediazione obbligatoria ai sensi dell'art.5 d. lvo n. 28/2010; 3) il Tribunale ha motivato l'accoglimento della domanda in base alla ritenuta non contestazione e non ha considerato che le somme erano state versate anche all'agenzia immobiliare;
inoltre ai sensi del punto 6 della proposta di locazione la rinuncia a stipulare il contratto entro il
30.11.2018 comportava la perdita delle somme versate;
non è stata esaminata la documentazione attestante “il carteggio” intercorso tra le parti (all. 11 . _1
Si costituisce contestando la fondatezza del gravame e instando anche per _1
la condanna ai sensi dell'art.96, comma 1, c.p.c..
La Corte così ragiona.
Il motivo 1) è fondato. La notificazione è stata eseguita all'indirizzo di effettiva residenza anagrafica ai sensi dell'art.140 c.p.c in ragione della riscontrata assenza della destinataria (in data 1.7.2019); tuttavia, nonostante l'eseguita affissione, il successivo invio della raccomandata informativa in data 5.7.2019 alla medesima residenza anagrafica non si
è perfezionato, in quanto la destinataria è risultata “sconosciuta”(all. 12 fasc. . _1 Il difetto nell'instaurazione del contraddittorio implica la nullità della sentenza appellata e la rimessione del giudizio avanti al Tribunale ai fini della riassunzione ai sensi dell'art.354, comma 3, c.p.c. (nel regime anteriore al d. lvo n. 149/22 c.d. riforma Cartabia).
E' conseguentemente da restituire la somma di € 17.345,96 corrisposta in data
22.1.2024 in ottemperanza al titolo esecutivo decaduto.
La peculiarità del vizio rilevato giustifica la compensazione delle spese processuali
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando:
- dichiara nulla la sentenza del tribunale di Roma n.1414/21 ed assegna alle parti termine di mesi tre per la riassunzione ai sensi degli artt. 353 – 354 c.p.c.;
- dichiara compensate tra le parti le spese processuali di entrambi i gradi;
- ordina a la restituzione della somma di € 17.345,96 in favore di _1
, oltre agli interessi legali dal 22.1.2024. Parte_1
Roma, 2.10.2025
IL PRESIDENTE est.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VII
Così composta:
dr Franco Petrolati Presidente rel.
dr sa Assunta Marini Consigliere
dr sa Anna Maria Giampaolino Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 4756/2021 r.g. vertente tra
, difesa dall'avv. Angelina Scalise APPELLANTE Parte_1
e
, difesa dall'avv. Olimpia Cagnola APPELLATA _1
CONCLUSIONI
Le parti precisano le conclusioni all'udienza in data 2.7.2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
conviene in giudizio deducendo: in data 8.11.2018 ha sottoscritto _1 Pt_1
una proposta di locazione di appartamento in Roma, via Nicolò 42 int.9/A – di proprietà di
- con destinazione a casa vacanze e durata quadriennale, a partire Parte_2 dall'1.12.2018, al canone mensile di € 1500,00; ha versato le somme € 4.500,00 a titolo di caparra confirmatoria in favore di , procuratrice di , e di € 3.660,00 a titolo di Pt_1 Pt_2
compenso per la mediazione di Interi Stabili srl;
è dovuta la corresponsione del doppio della caparra versata ai sensi dell'art.1385 c.c.; insta per la restituzione della somma complessiva di € 12.660,00.
è considerata contumace. Pt_1
Il Tribunale di Roma con sentenza n. 1414/21 accoglie integralmente la domanda e condanna al rimborso delle spese processuali. Pt_1
propone appello concludendo per la declaratoria di nullità della predetta Pt_1
sentenza ed il rigetto nel merito della domanda.
Al riguardo deduce in sintesi i seguenti motivi: 1) non è stata compiuta una valida notificazione della citazione all'indirizzo di residenza ai sensi dell'art.140 c.p.c., in relazione alla c.d. irreperibilità relativa della destinataria;
2) non è stato comunicato alcun invito alla mediazione obbligatoria ai sensi dell'art.5 d. lvo n. 28/2010; 3) il Tribunale ha motivato l'accoglimento della domanda in base alla ritenuta non contestazione e non ha considerato che le somme erano state versate anche all'agenzia immobiliare;
inoltre ai sensi del punto 6 della proposta di locazione la rinuncia a stipulare il contratto entro il
30.11.2018 comportava la perdita delle somme versate;
non è stata esaminata la documentazione attestante “il carteggio” intercorso tra le parti (all. 11 . _1
Si costituisce contestando la fondatezza del gravame e instando anche per _1
la condanna ai sensi dell'art.96, comma 1, c.p.c..
La Corte così ragiona.
Il motivo 1) è fondato. La notificazione è stata eseguita all'indirizzo di effettiva residenza anagrafica ai sensi dell'art.140 c.p.c in ragione della riscontrata assenza della destinataria (in data 1.7.2019); tuttavia, nonostante l'eseguita affissione, il successivo invio della raccomandata informativa in data 5.7.2019 alla medesima residenza anagrafica non si
è perfezionato, in quanto la destinataria è risultata “sconosciuta”(all. 12 fasc. . _1 Il difetto nell'instaurazione del contraddittorio implica la nullità della sentenza appellata e la rimessione del giudizio avanti al Tribunale ai fini della riassunzione ai sensi dell'art.354, comma 3, c.p.c. (nel regime anteriore al d. lvo n. 149/22 c.d. riforma Cartabia).
E' conseguentemente da restituire la somma di € 17.345,96 corrisposta in data
22.1.2024 in ottemperanza al titolo esecutivo decaduto.
La peculiarità del vizio rilevato giustifica la compensazione delle spese processuali
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando:
- dichiara nulla la sentenza del tribunale di Roma n.1414/21 ed assegna alle parti termine di mesi tre per la riassunzione ai sensi degli artt. 353 – 354 c.p.c.;
- dichiara compensate tra le parti le spese processuali di entrambi i gradi;
- ordina a la restituzione della somma di € 17.345,96 in favore di _1
, oltre agli interessi legali dal 22.1.2024. Parte_1
Roma, 2.10.2025
IL PRESIDENTE est.