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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 14/05/2025, n. 915 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 915 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
n. 448/2023 R.G.
CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
PRIMA SEZIONE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello nelle persone dei seguenti magistrati: D.ssa Isabella Mariani Presidente D.ssa. Alessandra Guerrieri Consigliere Dott. Vincenzo Savoia Consigliere Relatore
riunita in Camera di consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA
nella causa n. r.g. 448/2023, promossa da
, rappresentata e difesa dall'Avv. Marina Marconato ed elettivamente Parte_1 domiciliata presso il suo studio, giusta procura in atti, APPELLANTE
contro rappresentato e difeso dall'Avv. Annalisa Tafi ed elettivamente Controparte_1 domiciliato presso il suo studio, giusta procura in atti, APPELLATO
con l'intervento del PG.
La causa è stata trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 18/04/2025 sulle seguenti CONCLUSIONI:
Per parte appellante “alla l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze affinché, previa sospensione della esecutività del provvedimento appellato, preso atto della documentazione depositata e di quanto esposto, -in via pregiudiziale, Voglia revocare il provvedimento del Tribunale di
Arezzo dichiarandone la nullità ed illegittimità in merito alle statuizioni circa il regime di affidamento, collocamento, frequentazione con il padre e di mantenimento di per ER incompetenza funzionale del tribunale, attesa la declaratoria di non luogo a procedere circa la domanda principale ex art. 250 cc di autorizzazione al riconoscimento della minore cui la madre non si è mai opposta, riconoscimento di fatto e formalmente non avvenuto all'epoca dell'emanazione del decreto né attualmente verificatosi -in via ancora preliminare Voglia revocare il provvedimento del Tribunale di Arezzo dichiarandone la nullità ed illegittimità in merito all'omessa nomina del curatore speciale, attesa la posizione di conflitto di interessi di
con i genitori e le narrazioni di violenza e pericolosità della figura paterna -in subordine ER
e nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle eccezioni su formulate, si compiaccia
l'Ill.ma Corte di Appello di dichiarare la nullità del provvedimento impugnato per omessa, carente contraddittoria, illogica motivazione ed omessa pronuncia circa le eccezioni di nullità della CTU, richiesta di amissione di mezzi istruttori, omessa acquisizione degli atti penali a carico di omessa indagine, omessa acquisizione della documentazione relativa CP_1 alla sanzione del ritiro della patente di guida del poiché in stato di ebbrezza, CP_1 Part omessa acquisizione presso la relativa ad eventuali percorsi circa la dipendenza da sostanze e relativo esito, omesso ordine di deposito della documentazione attestante il reddito ed il patrimonio del omessa pronuncia e omessa motivazione circa le CP_1 deduzioni, istanze e domande di cui alla memoria di costituzione della scrivente procuratrice.
Si insiste affinchè il Sig. a modifica del provvedimento impugnato, sia condannato CP_1 per lite temeraria in favore della Sig.ra e sia tenuto al rimborso delle spese di giudizio Pt_1 di primo grado, incluse le spese di CTU. Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle eccezioni su indicate, si chiede, in ogni caso: a) disporsi l'affidamento esclusivo di ER alla mamma per le motivazioni in premessa esposte b) il deposito della documentazione attestante il reddito ed il patrimonio del con deposito di copia degli estratti conto CP_1
a lui intestati o cointestati degli ultimi 3 anni c) ammettere prova per testi, con termine per articolare i capitoli di prova ed indicare i testimoni d) disporre, nelle more dell'accertamento della capacità reddittuale del il versamento in favore di della somma di CP_1 ER
Euro 350,00 mensili, con rivalutazione Istat o di quella maggiore somma che sarà adeguata successivamente alle risultanze dell'istruttoria oltre al rimborso nella misura del 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale di Arezzo a far data dalla nascita di
e) ammonire il Sig. in ordine alla cessazione di ogni comportamento di ER CP_1 violenza, vessazione, insulti. Nella denegata ipotesi in cui le modalità di cui ai punti precedenti non fossero accolte, in subordine si chiede: - che veda il padre 1 giorno a ER settimana, compatibilmente con le esigenze lavorative delle parti ed in presenza della mamma e di un educatore per ore 2 almeno per 12 mesi -che compatibilmente con il buon andamento della relazione e l'assenza di comportamenti violenti del tenuto conto CP_1 della serenità della minore, che egli veda una volta a settimana dal 13 mese in poi in ER presenza del solo educatore -che la frequentazione suddetta sia condizionata al buon esito di un percorso di uscita dalla dipendenza dall'assunzione di sostanze. Con vittoria di spese di giudizio ed onorari”.
Per parte appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis,: - In via preliminare, dichiarare l'inammissibilità dell'appello principale proposto;
- Nel merito, rigettare l'appello principale proposto e confermare integralmente la sentenza impugnata;
- In via incidentale, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, integrare la stessa autorizzando la minore ad assumere il cognome paterno, aggiungendolo e anteponendolo a quello della madre, con ordine all'Ufficiale di Stato Civile di provvedere a quanto di sua competenza. Con vittoria di spese, competenze e onorari”.
SVOLGIMENTO DEL FATTO
I. Con ordinanza n.4066/2023 del 21.07.2023 il Tribunale di Arezzo si pronunciava, in merito al giudizio proposto da per vedersi autorizzare, ex art 250 c.c., al Controparte_1 riconoscimento della figlia , nata l'[...], dalla relazione con , come ER Parte_1 di seguito:
“Visti gli artt. 337 bis e ss, 38 disp. att. 737 e 738 cpc, ogni altra istanza, anche istruttoria, disattesa definitivamente pronunciando:
1. dichiara il non luogo a provvedere in ordine alla domanda di riconoscimento del figlio nato fuori dal matrimonio avanzata da nei confronti di , Controparte_1 Parte_1 stante l'intervenuto consenso al riconoscimento da parte di quest'ultima;
2. conferma l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori, con Persona_2 collocamento presso la madre;
Parte_1
3. dispone che i Servizi Sociali territorialmente competenti:
- individuino un educatore professionale che presenzi agli incontri padre-figlia, per un periodo di sei mesi, e monitorino l'andamento di detti incontri,
- predispongano un percorso di sostegno alla genitorialità volto a stimolare nei due genitori un adeguato flusso comunicativo, funzionale alla costruzione di una valida collaborazione nell'interesse della minore;
- dispone che i tempi di frequentazione della minore con il padre, per l'anno 2023 siano regolati come segue: I° e III° settimana Martedì, giovedì e sabato pomeriggio, dalle
16:00 alle 19:00; II° e IV° settimana Mercoledì e venerdì pomeriggio, sempre dalle 16:00 alle
19:00; periodo estivo Nei pomeriggi già sopra individuati, dalle 15:00 alle 19:00;
- nell'arco dell'anno 2023, sarà particolarmente cura dei Servizi Sociali, nell'ambito del percorso di sostegno alla genitorialità sopra previsto, responsabilizzare i due genitori affinché acquisiscano autonomia nella gestione dei tempi di permanenza della minore, in vista di una integrazione di detti tempi con un pernottamento presso il padre nei fine settimana di sua spettanza, dal momento che a partire dall'anno 2024 i tempi di permanenza della minore presso il padre saranno regolati come segue: I° e III° settimana martedì pomeriggio dalle 16:00 alle 19:00, sabato dalle 16:00 con pernottamento e riconsegna alla madre alle 19:00 della domenica;
II° e IV° settimana Mercoledì e venerdì dalle 16:00 alle
19:00; periodo estivo durante l'estate la bambina potrà trascorrer un periodo di due settimane, con ciascuno dei genitori, con la precisazione che nel caso del padre, le due settimane, stante la tenera età della bambina, dovranno essere separate;
con obbligo reciproco di comunicare periodo e luogo della vacanza, unitamente ai recapiti utili, all'altro genitore entro il 31 maggio di ogni anno, festività natalizie e pasquali salvo diverso accordo tra i genitori: seguendo, di anno in anno, il principio dell'alternanza, iniziando per il Natale
2023 dal padre e quindi per la Pasqua 2024 dalla madre: dal 24 dicembre alle 10:00 fino al
31 dicembre alle 10:00 con un genitore e dal 31 dicembre alle 10:00 al 6 gennaio alle 10:00 con l'altro; dal sabato prima di Pasqua alle 10:00 al Lunedì dell'Angelo alle 10:00 con un genitore, i restanti giorni di vacanze pasquali con l'altro;
- la bambina trascorrerà il proprio compleanno ad anni alterni con ciascun genitore, iniziando dal padre;
- nel caso di eventi particolari, quali, a mero titolo esemplificativo, comunioni o cresime, nella non auspicabile ipotesi che i genitori non riescano a concordare un festeggiamento comune, la minore trascorrerà il pranzo con l'uno e la cena con l'altro;
- nel caso la minore si ammali, la casa di riferimento sarà quella materna;
- infine, per quando la bambina sarà più grande, è auspicabile i genitori permettano reciprocamente la comunicazione telefonica quotidiana con la minore;
5. entrambi i genitori si sottoporranno, per il tempo ritenuto necessario dal contratto di presa in carico con il professionista, ad un percorso psicoterapeutico;
6. pone a carico di l'obbligo di versare mensilmente in favore di Controparte_1 Parte_1
l'importo di euro 250,00, quale contributo al mantenimento per la figlia minore
[...] R_
, da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese
[...] straordinarie, come da Protocollo in uso presso questo Tribunale;
7. dichiara inammissibili le domande risarcitorie avanzate da parte ricorrente;
8. compensa tra le parti le spese di lite, ponendo definitivamente a carico di entrambe, in misura del 50% ciascuno, le spese di CTU”.
Il Tribunale di primo grado, per quanto di interesse ai fini dell'impugnazione, motivava come di seguito: in ordine al riconoscimento della minore , veniva dato atto che la resistente ER dichiarava di nulla opporre al riconoscimento paterno e pertanto, all'esito dell'udienza di comparizione al 29.03.2022, dove le parti si accordavano per la predisposizione di un percorso di avvicinamento padre-figlia, veniva assegnato apposito incarico ai Servizi Sociali territorialmente competenti di Poppi e Bibbiena;
che i servizi sociali da un lato evidenziavano un andamento sufficientemente positivo, oltre all'adeguatezza di entrambi i genitori, dall'altro tuttavia rilevavano il perdurare di grave deficit comunicativo tra i due genitori in quanto la rifiutava la proposta dei servizi Pt_1 di proseguire gli incontri padre-figlia senza la sua presenza, mentre il dal CP_1 proprio canto, chiedeva un'accelerazione dei tempi di attuazione del percorso in autonomia;
che entrambe le parti manifestavano la propria disponibilità a intraprendere tale percorso di sostegno alla genitorialità e che al fine di decidere su tempi e modalità della permanenza del minore presso ciascun genitore, con ordinanza del 25.10.2022 veniva disposta CTU e contestualmente veniva ampliato il mandato già conferito ai Servizi Sociali affinché continuassero a monitorare le condizioni di vita della minore e i suoi rapporti con entrambe le figure genitoriali, oltre all'organizzazione degli incontri tra padre e figlia con cadenza almeno settimanale ovvero all'attivazione del suddetto percorso alla genitorialità; il Giudice di primo grado richiamava il calendario di frequentazione predisposto dal CTU in modo dettagliato nella relazione, così riportato in dispositivo, e disponeva la prosecuzione del monitoraggio dei servizi competenti.
Quanto al contributo al mantenimento della minore, il primo giudicante, vista la documentazione reddituale depositata e operata una comparazione tra le parti, riteneva equo porlo a carico del come indicato in parte dispositiva;
CP_1
Infine, in ordine alla risarcitoria avanzata dal ricorrente, il Tribunale ne rilevava la loro inammissibilità.
II. Proponeva appello e istanza di sospensione del provvedimento del Tribunale di Arezzo
, per le seguenti ragioni: Parte_1
VIOLAZIONE O FALSA APPLICAZIONE dell'art. 337 bis e ss - ILLOGICITA'
CONTRADDITTORIETA' DEL PROVVEDIMENTO- DIFETTO DI MOTIVAZIONE DECRETO
– INCOMPETENZA DEL TRIBUNALE
La rilevava la nullità del provvedimento del primo giudicante laddove disponeva Pt_1 le modalità di affidamento, frequentazione e mantenimento di a carico del padre ER nonostante la dichiarazione di non luogo a provvedere in ordine alla domanda di riconoscimento del figlio nato fuori dal matrimonio avanzata dal nei confronti CP_1 della , poiché quest'ultima aveva, sin dalla propria costituzione in giudizio, Pt_1 rilasciato il proprio consenso al riconoscimento di da parte del padre;
rilevava che ER la domanda avanzata dal era disciplinata dall'art. 250 c.c., secondo il quale la CP_1 competenza del primo giudicante, in ordine all'affidamento e collocamento della minore, sarebbe spettata solo allorché vi fosse stata una sentenza che, in luogo del consenso mancante, dava autorizzazione al di consentire al genitore di ottenere la registrazione presso l'Ufficio dello Stato civile del Comune di residenza.
NULLITA' DEL DECRETO PER OMESSA NOMINA DEL CURATORE DEL MINORE EX ART.
336 c.c., comma 4 Il giudice di primo grado errava nel non nominare un curatore speciale poiché le posizioni delle parti erano altamente divergenti e si veniva a trovare in una posizione ER processuale di conflitto rispetto ai genitori. La faceva richiamo sul punto al Pt_1 costante orientamento della Corte di Cassazione ovvero “nei giudizi in cui sussista un conflitto di interessi verso entrambi i genitori si deve procedere alla nomina di un curatore speciale, ex art. 78 c.p.c. Ne consegue che, nell'ipotesi in cui non si sia provveduto a tale nomina, il procedimento deve ritenersi nullo ex art. 354 c.p.c., comma 1 con rimessione della causa al primo giudice perchè provveda all'integrazione del contraddittorio” (Cass. Civ. n.
5256/2018; Cass. Civ. n. 7196/2019 e Cass. Civ. n. 8627/2021).
In caso di mancato accoglimento delle eccezioni di nullità su dedotte, in subordine, la spiegava domanda di revoca del decreto impugnato per le seguenti motivazoni: Pt_1
VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE dell' ART. 333 C.C- DELLA L. 77/13 (RATIFICA
CONVENZIONE DI - dell'art. 337 ter-quater cc , della Direttiva 2012/29 UE del CP_2
25 ottobre 2012, recepita con il d.lgs. 212 del 15 dicembre 2015.
DIFETTO DI MOTIVAZIONE - ILLOGICITA' CONTRADDITTORIETA' DEL
PROVVEDIMENTO- SULLA VIOLENZA DOMESTICA E SULLA PERSONALITA'
PERICOLOSA DEL VANGELISTI
Per parte appellante il provvedimento oggetto di gravame era da considerarsi carente in punto di motivazione laddove, rispetto alle deduzioni e narrazioni di violenza e pericolosità del e della abitudine di abusare del consumo di sostanze alcoliche tanto da CP_1 subire la sanzione del ritiro della patente per guida in stato di ebbrezza durante il procedimento stesso, ometteva ogni motivazione circa la “inammissibilità” delle deduzioni ed istanze: “letto e preso atto di tutto quanto esposto e richiesto nell'atto costitutivo del nuovo difensore di parte resistente;
ritenuto che
trattasi di questioni non fondate, inammissibili e prive di rilevanza ai fini del decidere” (pagg.
6-7 del provvedimento), procedendo a decidere in merito all'affidamento di . ER
Sul punto la lamentava omessa e carente motivazione del provvedimento rispetto Pt_1 alla non ammissione dei mezzi di prova e sulle eccezioni di nullità della CTU avanzate nelle more di giudizio di primo grado.
Parte appellante rilevava che l'elaborato peritale riferiva di tratti preoccupanti della personalità del che potevano trovare conferma nelle condotte gravissime agite CP_1 dallo stesso nei confronti della (richiamate nel corpo dell'appello pag 11 e ss) Pt_1 addirittura durante la gravidanza, nei confronti della figlia minore nata da Per_3 precedente relazione, nei gesti di autolesionismo, nelle aggressioni, nella dipendenza da alcool, nel ritiro della patente di guida.
5)ILLEGITTIMITA'-VIOLAZIONE DI NORME COSTITUZIONALI-CARENZA DI
MOTIVAZIONE DEL DECRETO CHE PRESCRIVE LA PSICOTERAPIA AI GENITORI Sul punto la ne rilevava l'illegittimità e quindi ne chiedeva la revoca poiché le Pt_1 prescrizioni impartite ai genitori circa un percorso di psicoterapia presso un centro specializzato, al fine di raggiungere obiettivi terapeutici, avrebbero violato diritti e libertà costituzionalmente garantiti;
che tale principio veniva ribadito dalla Corte Cassazione con ordinanza n. 17903/2023
6)DIFETTO DI MOTIVAZIONE-OMESSA PRONUNCIA CIRCA L'ISTANZA DI CONDANNA
DEL VANGELISTI PER TEMERARIA CP_3
La rilevava di come controparte aveva introdotto e portato avanti una azione per Pt_1 scopi strumentali e di ciò andava tenuto conto in punto di liquidazione delle spese di lite, nonché di condanna per lite temeraria ex art. 96 cpc. ; che il provvedimento meritava di essere revocato/annullato, disponendo che le spese del giudizio terminato con “il non luogo
a procedere stante l'assenso al riconoscimento della madre” fossero poste integralmente a carico del poiché consapevole del fatto che l'odierna appellante non opponeva CP_1 alcun diniego.
Concludeva l'atto di appello rilevando come le modalità di visite assistite di con il ER padre fossero altamente faticose per la bambina nonché di difficile realizzazione per la madre e chiedendo che nella denegata ipotesi di rigetto della revoca e della pronuncia di nullità del provvedimento, il provvedimento venisse modificato al fine di consentire a ER di vedere il una volta a settimana in presenza di un educatore e della mamma, CP_1 tenuto conto della tenera età della bambina, dalle 17 alle 19, con date compatibili con la turnazione settimanale della . Pt_1
III. in data 22.09.2023, si costituiva nel presente giudizio al sol fine di Controparte_1 eccepire l'inammissibilità del ricorso in quanto tardivo, ovvero, in subordine, la nullità dell'atto di gravame per la mancanza del termine a comparire ex art. 164 c.c., poiché l'adita
Corte d'Appello con ordinanza del 23.04.2024, visto l'art 164 co 3 cpc, fissava nuova udienza di comparizione delle parti;
parte appellata depositava, in data 10.06.2024, nuova comparsa di costituzione per contestare quanto ex adverso dedotto:
1)preliminarmente nel rito eccepiva l'inammissibilità dell'appello proposto dalla , Pt_1 per non essere questo redatto nelle forme richieste dall'art 348 c.p.c.
2)quanto al primo motivo di appello parte appellata rilevava di come il provvedimento impugnato fosse corretto ed esente da vizi atteso che veniva seguito un ragionamento logico giuridico frutto di un'attenta valutazione della situazione del quo da parte del primo giudicante;
riferiva il richiamando gli scritti difensivi del primo grado, di come CP_1 controparte aveva impedito allo stesso di riconoscere la figlia poiché non veniva ER comunicata la nascita della bambina, motivo per il quale proponeva ricorso ex art 250 c.c; rilevava poi che durante le more del procedimento, l'odierna appellante esprimeva il suo consenso affinché il padre riconoscesse la figlia naturale;
tuttavia, la stessa si recava presso l'Ufficio di Stato Civile al fine di rilasciare il proprio consenso solamente nel settembre 2023, ovvero successivamente rispetto al provvedimento impugnato e a seguito di solleciti, mentre il padre d'altro canto, non appena ricevuto notizie dall'Ufficiale di Stato
Civile del Comune di Poppi, provvedeva in tempi rapidi al riconoscimento ufficiale.
Riteneva dunque corretta la pronuncia del Giudice di primo grado in relazione all'affidamento e al mantenimento della minore ai sensi dell'art. 315 bis c.c., così come previsto dall'art. 250 c.c., nonostante la dichiarazione di non luogo a procedere in ordine alla domanda di riconoscimento del figlio nato fuori dal matrimonio stante l'intervenuto consenso al riconoscimento da parte della madre: dal momento che tale consenso è stato espresso nelle more del giudizio, dopo che era già stato nominato il CTU ed erano iniziate le operazioni peritali, nonché dopo che era stato fornito un chiaro quadro della situazione fattuale, la mancata pronuncia circa i provvedimenti previsti dall'art. 250 c.c. avrebbe dovuto essere considerata lesiva del cd principio di economia processuale, principio a fondamento di ogni riforma della legislazione vigente, nonché del principio costituzionalmente garantito del cd giusto processo;
2) quanto alla mancata nomina del curatore speciale, il nulla rilevava giacché CP_1
l'adita Corte d'Appello aveva già ritenuto l'eccezione infondata con ordinanza del
23.04.2024;
3)sul terzo motivo di appello, il riteneva di dover contestare quanto eccepito sul CP_1 punto da controparte poiché non solo privo di fondamento, ma anche diffamatorio e calunnioso nei confronti dell'odierno appellato;
evidenziava che il solo procedimento penale a carico del per lesioni nei confronti della , era tato riunito al CP_1 Pt_1 procedimento che vedeva imputata la stessa per lesioni nei confronti del resistente, fatti avvenuti nella medesima occasione;
che la circostanza del dito rotto, richiamato dalla difesa appellante nel corpo dell'atto difensivo, era da circoscrivere all'episodio in cui la stessa, nel tentativo di colpire il con un calcio, colpì invece un mobile Pt_1 CP_1 presente nella camera.
Quanto alle violenze perpetrate nei confronti della minore , figlia di primo letto, il Per_3 assumeva la falsità di tali affermazioni e di aver un rapporto sano ed equilibrato CP_1 con medesima nonché con l'ex compagna, madre di , tanto che è solito trascorrere Per_3 con la figlia più tempo di quello previsto dal diritto di visita.
In punto di assunzione di sostante alcooliche, il respingeva con fermezza tali CP_1 affermazioni, rilevando che il ritiro della patente in stato di ebrezza era da ricondursi ad un episodio isolato, superando poi, senza problema alcuno, le visite e le analisi imposte dalla Commissione Medica al fine di rientrare in possesso della licenza di guida stessa. A propria ragione, il sottolineava che tutte le figure professionali coinvolte nel CP_1 procedimento di primo grado avevano evidenziato non solo l'assoluta idoneità genitoriale del ma anche la sua dedizione nei confronti della figlia e l'impegno che CP_1 ER mette ogni giorno nel costruire un rapporto con la stessa;
che mai segnalavano situazioni di pericolo o pregiudizio né per la minore, né tanto meno per la madre.
4)in punto di lite temeraria, parte appellata ne rilevava l'infondatezza: il si era CP_1 trovato costretto ad adire l'Autorità poiché al momento della separazione la non Pt_1 solo negava ogni informazione circa la minore, ma impediva allo stesso anche di riconoscere la figlia , nonostante le numerose richieste in tal senso avanzate sia ER personalmente che tramite i propri legali.
5)rispetto alla frequentazione di e il padre, parte appellata rilevava inappropriata la ER richiesta di modifica del provvedimento e le modalità di incontri prospettata dalla ricorrente. Pertanto, sul punto il spiegava domanda di conferma del diritto di CP_1 visita così come previsto nel provvedimento gravato, al fine di consentire una sempre maggiore autonomia del padre e il pieno sviluppo del rapporto con la minore.
6)infine rispetto al mantenimento, il rilevava che Giudice di prime cure poneva, CP_1
a carico del padre, l'obbligo di versare mensilmente in favore della l'importo di Pt_1 euro 250,00, quale contributo al mantenimento per la figlia minore, nonché il 50% delle spese straordinarie, come da Protocollo del Tribunale di Arezzo;
che il quantum stabilito, stante la situazione patrimoniale e reddituale dell'appellato, appariva del tutto congruo. A tal proposito, rileva il di come il primo giudicante nulla avesse disposto in merito CP_1 all'A.U.U., il quale dovrebbe essere suddiviso al 50% fra i genitori ex lege e così come richiesto dallo stesso;
che nonostante le richieste avanzate la nulla comunicava Pt_1 circa l'importo dell'assegno da lei integralmente percepito, oltre a impedirgli di richiedere quanto a lui spettante per legge. Pertanto, rinnovava la richiesta di percepire il 50% dell'assegno unico ovvero che la somma relativa venisse decurtata dall'assegno mensile di mantenimento in favore di . ER
A conclusione della comparsa di costituzione, il proponeva appello in via CP_1 incidentale: il medesimo lamentava di come il Giudice di primo grado ometteva di statuire su un punto decisivo della domanda formulato nel ricorso introduttivo, ovverosia sulla autorizzazione, a norma dell'art. 262 c.c., al minore in ordine all'assunzione del cognome paterno, aggiungendolo e anteponendolo a quello materno, con ordine all'Ufficiale di Stato
Civile di provvedere a quanto di sua competenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'istanza cautelare di sospensione è assorbita dalla decisione nel merito.
Preliminarmente occorre in questa sede ribadire quanto già oggetto di decisione da parte di questa Corte con riferimento ai profili di inammissibilità dell'impugnazione lamentati da nonché con riferimento ai profili di nullità del provvedimento impugnato -per CP_1 come esposti dalla derivanti dalla mancata nomina di un curatore speciale, Parte_1 nonché legati all'asserita incompetenza del giudice adito in primo grado a statuire in ordine all'affidamento della minore stante la declaratoria di non luogo a provvedere sulla domanda ex art. 250 cc avanzata da CP_1
Con riferimento al profilo di inammissibilità per intempestività prospettato da va Pt_1 evidenziato che il provvedimento impugnato riveste la sostanziale natura di sentenza per cui il collegio ha correttamente ritenuto che la stessa soggiacesse ai termini di impugnazione della sentenza e correttamente ha disposto che il rispetto dei termini di costituzione per la controparte rinviando a tal fine l'udienza; altrettanto superabili risultano i profili di inammissibilità concernenti la tecnica di redazione dell'impugnazione tenuto conto che la stessa, per come formulata, permette senza dubbio di riconoscere i profili di contestazione del provvedimento così da consentire alla controparte di spiegare le proprie difese sul punto e a questa Corte di decidere.
Con riferimento ai profili di nullità del provvedimento sub 1 e 2 dell'atto di impugnazione, si riporta quanto statuito da questa Corte con ordinanza del 24.4.24: lette le note depositate dalle parti;
ritenuta superabile l'eccezione di nullità sollevata in relazione alla pronuncia sulle modalità di affidamento e regolamentazione del diritto di visita della minore , sussistendo i ER presupposti per il riconoscimento giudiziale della paternità da parte del Tribunale, adito con ricorso ex art.250 c.c.; ritenuta infondata l'eccezione di nullità per difetto di nomina del curatore speciale della minore, dovendosi ritenere, sulla base dell'orientamento di legittimità, che la nomina sia rimessa al discrezionale apprezzamento del giudice circa la concreta sussistenza del conflitto di interesse fra genitore e figlio;
in una recente pronuncia la Suprema Corte ha infatti chiarito:
"nel procedimento disciplinato dall'art 250 c.c., come novellato dalla l. n.219 del 2012, art.1
, teso al riconoscimento del figlio che non abbia compiuto i quattordici anni, quest'ultimo non assume la qualità di parte, per cui la nomina di un curatore speciale è necessaria solo ove il giudice lo ritenga opportuno in considerazione del profilarsi, in concreto, di una situazione di conflitto di interessi" (Cass. 275/2020)” ( cfr. Cass. Civ. Ordinanza n. 8762/2023).
Appare opportuno dunque ribadire in questa sede la possibilità per il giudice di prime cure di statuire sull'affidamento e sulla collocazione nonostante nel dispositivo vi fosse la presa d'atto del consenso della madre medio tempore intervenuto, dovendosi ritenere comunque configurata l'ipotesi menzionata nell'ultima parte del quarto comma dell'art. 250 cc e conseguentemente il potere-dovere di adottare i provvedimenti concernenti l'affidamento e il mantenimento della minore. Parimenti va ribadita la mancanza di profili di nullità derivanti dalla mancata nomina del curatore speciale: sul punto vale la pena evidenziare che la giurisprudenza di legittimità è venuta assestandosi sul principio della nullità dei procedimenti allorché, stante una situazione di conflitto corrente tra i genitori, non si assicuri il diritto del minore di partecipare al procedimento mediante la nomina di un curatore speciale, precisando che la sussistenza del conflitto di interessi tra i genitori ed il minore ai fini della nomina del curatore speciale, in un procedimento nel quale si discuta del suo affidamento, deve essere valutata in concreto, avuto riguardo all'incapacità, anche temporanea dei genitori a tutelare la posizione del figlio, non potendosi desumere la sussistenza del conflitto di interessi dalla mera conflittualità interna tra i genitori ove risulti la loro piena capacità (cfr
Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 11554 del 11/05/2018); nel caso di specie, nel procedimento di primo grado conclusosi con un provvedimento di affidamento condiviso, non emergevano i presupposti tali da imporre la nomina di un curatore speciale, pertanto si ribadisce l'esclusione del profilo di nullità contestato su cui questa Corte ha deciso in sede di ordinanza del 24.4.24.
Venendo agli ulteriori profili di contestazione sollevati da parte impugnante concernenti il merito della decisione adottata dal giudice di prime cure, si osserva quanto segue.
Tenuto conto delle acquisizioni istruttorie di primo grado e delle contestazioni formulate in secondo grado, questa Corte ha ritenuto necessario disporre un'integrazione di CTU incaricando un diverso professionista, acquisendo altresì le produzioni di parte concernenti i provvedimenti assunti in sede penale a carico del oltre alle CP_1 relazioni dei servizi sociali incaricati, al fine di ricostruire compiutamente il quadro relazionale con il fine di garantire il superiore interesse della minore.
Appare in questa sede indispensabile richiamare le conclusioni rassegnate dal consulente a cui è stato posto il seguente quesito “Riferisca il CTU in merito all'evoluzione della situazione del nucleo familiare ed agli attuali rapporti tra le parti dal punto di vista della collaborazione genitoriale, evidenziando le possibili cause delle criticità emerse nel corso degli incontri padre-figlia; indichi il CTU quali siano le misure più idonee a garantire il pieno recupero dei rapporti tra padre e figlia, indicando analiticamente le tempistiche e le modalità con le quali dovranno svolgersi – ed evolversi gradualmente – gli incontri padre-figlia”.
Quanto al primo quesito il CTU riporta che la situazione del nucleo familiare non ha subito negli ultimi anni nessuna evoluzione significativa ed Persona_4 appare attualmente stazionaria, cristallizzata sulla sostanziale assenza di rapporti tra i genitori. Secondo il ctu, in un contesto relazionale come quello che si è venuto a creare a partire dalla separazione, la collaborazione genitoriale risulta del tutto assente: il CP_1
e la non hanno nessun contatto tra di loro e le eventuali comunicazioni avvengono Pt_1 attraverso i rispettivi legali e la mancanza del rapporto è ricondotta alle dinamiche violente che hanno determinato la separazione tra le parti e per i quali il è stato CP_1 condannato in primo grado con 8 mesi di reclusione in data 26.09.2024 dal Tribunale di
Arezzo.
Il CT descrive così il “Il soggetto appare inoltre rigido nel pensiero, egocentrico, CP_1 scarsamente empatico e privo di capacità riflessivo. Non sembra provare senso di colpa o rimorso per gli effetti negativi o dannosi delle proprie azioni sugli altri. Tali tratti di personalità, che avvicinano il quadro clinico a quello di un Disturbo Antisociale di Personalità
(DSM- 5 301.7), interferiscono in maniera significativa sulla sua capacità genitoriale ed appaiono elementi che contribuiscono in maniera decisiva alla mancanza di collaborazione tra i genitori. In particolare, l'incapacità di provare senso di colpa e rimorso per le proprie azioni, l'insensibilità verso gli effetti delle proprie azioni dannose sugli altri, l'assenza di capacita riflessiva e la rigidità del pensiero fanno sì che sia molto difficile riuscire ad avere un dialogo ed un confronto con il sig. così come e emerso anche nel corso della CP_1
CTU”.
Quanto al rapporto con la figlia, il ctu osserva che sul piano emotivo – affettivo il CP_1 non ha manifestato inadeguatezze o criticità significative. Negli incontri con la figlia l'interazione è stata posta sul piano ludico centrato esclusivamente sulla fisicità, sull'azione e lo stesso si è dimostrato comunque all'interno di questa dimensione adeguato.
Il consulente ha, di contro, evidenziato che l'assenza di un rapporto regolare tra padre e figlia è sostanzialmente imputabile al comportamento reticente della , mai Pt_1 pienamente collaborativo nel favorire rapporto padre/figlia.
La , infatti, pare proiettare sulla figlia i propri timori rispetto agli agiti violenti ed Pt_1 aggressivi da parte del tendendo ad operare una identificazione tra sé e la figlia CP_1
e quindi ostacolando una regolarizzazione dei rapporti tra e la figura paterna. Il ER vissuto di timore della madre ed il suo atteggiamento di difesa rispetto all'ex compagno, influiscono infatti inevitabilmente sul vissuto di nei confronti del padre: “Così la ER bambina, che non manifesta nessuna difficoltà a separarsi dalla madre quando va a scuola
o anche in altre circostanze, appare invece timorosa quando deve separarsi da lei per stare con il padre. In questa circostanza, è come se si “sintonizzasse” in qualche modo con ER il vissuto della madre e si sente tranquilla solo se è presente personalmente agli incontri e non accetta di stare con il padre se non c'è anche lei”.
Con riferimento al secondo quesito, il Ctu premette l'importanza della bigenitorialità che deve poter vivere, infatti oltre ad evitare che la stessa possa poi sviluppare una ER dipendenza emotiva da uno dei due genitori, l'importanza per di coltivare il rapporto ER con il padre risiede anche nel fatto che, quando “lo incontra NON sta con la madre e partecipa ad un mondo DIVERSO ed ALTERNATIVO rispetto al mondo materno. In questo modo può sperimentare che il mondo materno NON e TUTTO e che il potere della madre ER nei suoi confronti ha un LIMITE. L'esperienza della NON ONNIPOTENZA della madre è fondamentale per il bambino ed è un passaggio decisivo per il suo processo di separazione/individuazione”.
Sulla scorta di tali ragioni il consulente ritiene importante che la madre non sia presente agli incontri padre-figlia, essendo il contesto dell'incontro adeguatamente protetto dalla presenza di un educatore: “la prima condizione che riteniamo importante suggerire alla Corte
d'Appello è, perciò, che gli incontri protetti padre/figlia avvengano in un luogo neutro senza la presenza della madre. Se la bambina manifesterà difficolta a separarsi dalla madre si dovrà procedere come avviene nell'inserimento dei bambini al nido o alla scuola materna, prevedendo progressivamente periodi sempre più lunghi di separazione della bambina dalla madre fino al raggiungimento del tempo previsto per l'incontro. È importante che non sia
a decidere di volta in volta quanto tempo starà separata dalla madre ma che sia ER
l'educatore a programmare i tempi. Una seconda condizione per garantire il recupero della relazione di con il padre e la regolarità del calendario di incontri, poiché la non ER regolarità genera confusione nella minore rispetto al rapporto con la figura paterna. Una terza condizione che riteniamo importante per sostenere il rapporto padre/figlia è la sua graduale evoluzione da incontri “protetti” ad incontri “osservati” presso l'abitazione del
Poter incontrare il padre in un ambiente non neutro ma che abbia le caratteristiche CP_1 di “familiarità” sarà importante per dare a la possibilità di accedere al mondo paterno ER in maniera più piena, prendendo contatto con l'ambiente di vita del padre, con la sua casa.
Mentre non è possibile prevedere incontri liberi, in quanto i tratti di personalità del CP_1 lo rendono un genitore inaffidabile per cui non è consigliabile che vi siano incontri tra lui e la bambina senza la presenza di un educatore, al quale si potrà pensare solo dopo che lo stesso avrà modificato tali tratti in maniera significativa”.
In definitiva, dall'esame complessivo degli atti e, in particolare, dalla relazione di consulenza tecnica d'ufficio, emerge un quadro articolato della personalità del padre della minore, che il consulente ha delineato con rigore metodologico, senza indulgere in attenuazioni o minimizzazioni.
In tale ricostruzione, le risultanze di precedenti provvedimenti penali assumono un valore confermativo del tratteggio psicologico già operato dalla CTU, che ha esplicitamente evidenziato le criticità relazionali e comportamentali. Cionondimeno, tali risultanze non scalfiscono le conclusioni cui è pervenuto il consulente in ordine al migliore interesse della minore, principio cardine e criterio guida di ogni decisione in materia di responsabilità genitoriale e diritto di visita, come più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità.
In particolare, è stato evidenziato come il rapporto con la figura paterna, pur tenendo conto del contesto concreto, risponda comunque a un interesse intrinseco della minore, che non può essere sacrificato in via aprioristica o sulla base di timori astratti. La relazione con il padre costituisce un tassello essenziale per la formazione dell'identità della minore, e la sua evoluzione deve essere oggetto di tutela e promozione attiva, anche mediante misure concrete volte a favorire il recupero e lo sviluppo del legame affettivo.
In tale ottica, si evidenziano profili di ostracismo da parte materna, i quali risultano documentati e oggetto di specifica menzione nella relazione peritale, oltre che nelle relazioni dei servizi sociali.
Le conclusioni della CTU appaiono convincenti e sorrette da un impianto argomentativo solido e coerente, frutto di un'attenta analisi dei colloqui, delle osservazioni dirette e dei dati raccolti.
Alla luce di quanto sopra, si ritiene che il quadro probatorio acquisito sia sufficiente -non ritenendo pertanto necessario l'espletamento di ulteriori attività istruttorie ivi comprese le richieste di prova per testi avanzate da parte impugnante- e che sulla scorta dello stesso possa formularsi una decisione orientata alla tutela concreta dell'interesse della minore.
In tal senso si ritiene corretta la decisione assunta in primo grado e relativa all'affidamento condiviso della minore. Sul punto, pur tenendo in considerazione le osservazioni formulate dal ctp e le deduzioni del ctu -che ha evidenziato come la conclusione di un affidamento esclusivo alla madre sarebbe una logica conseguenza di quanto emerso dall'indagine peritale ma il CTU ha ritenuto di non doversi pronunciare a proposito in quanto il dispositivo di affidamento della minore non era oggetto della CTU- , non può non rilevarsi che le risposte del ctu ai quesiti -queste fornite con formula assertiva e non solo ipotetica- depongono nel senso di ritenere un'adeguatezza genitoriale di fondo del e la CP_1 necessità di una maggiore partecipazione di costui nella vita della bambina.
In proposito, si rammenta che l'affidamento esclusivo rappresenta un'ipotesi eccezionale, giustificata solo in presenza di grave e comprovata disfunzionalità genitoriale, o di comportamenti pregiudizievoli nei confronti del minore da parte di uno dei genitori, mentre l'affidamento condiviso costituisce la regola generale e mira a garantire la presenza equilibrata di entrambe le figure genitoriali nella vita del minore, anche in assenza di un'effettiva parità nei tempi di frequentazione. Nel caso di specie, non sono emersi atteggiamenti impeditivi o palesemente sabotanti da parte del padre nei confronti della bambina, né risultano, allo stato, condotte ostative rispetto all'esercizio della responsabilità genitoriale. Al contrario, il ctu all'esito delle osservazioni ha ritenuto la sussistenza di un quadro sufficientemente buono della relazione padre/figlia, segno di una capacità genitoriale che appare opportuno valorizzare.
Con riferimento ai tempi e ai modi di frequentazione di con il padre, sulla scorta ER delle considerazioni supra svolte e in adesione alle risultanze peritali, appare opportuno mutuare i suggerimenti del consulente compendiati nel programma di frequentazione che qui si riporta: 1° Fase Incontri protetti in luogo neutro
I° e III° settimana: all'uscita dalla scuola fino alle 19,00; sabato dalle ore 16,00 Per_5 fino alle 19,00
II° e IV° settimana: mercoledı e venerdı dall'uscita dalla scuola fino alle ore 19,00
2° Fase: Incontri osservati presso l'abitazione del sig. CP_1
Dopo un periodo di quattro mesi e previa valutazione positiva da parte del Servizio
Sociale, si potrà passare ad incontri osservati con lo stesso calendario di frequentazione e cioè:
I° e III° settimana: martedı dall'uscita dalla scuola fino alle 19,00; sabato dalle ore 16,00 fino alle 19,00
II° e IV° settimana: mercoledı e venerdı dall'uscita dalla scuola fino alle ore 19,00
Nel periodo non scolastico si applicherà lo stesso calendario di frequentazione con la differenza che gli incontri con il padre avverranno sempre a partire dalle ore 16,00 (e non dall'uscita dalla scuola) fino alle ore 19,00.
Con riferimento all'ulteriore profilo di contestazione di parte impugnante, concernente la prescrizione di un percorso psicoterapeutico per i genitori, va evidenziato che la stessa, per come formulata, appare effettivamente un condizionamento della libera determinazione dei soggetti comprimendo il diritto alla salute costituzionalmente garantito;
la statuizione va dunque modificata disponendo esclusivamente la presa in carico da parte dell' CP_4 che, acquisita la disponibilità delle parti, elaborerà un piano di intervento che tenga conto delle concrete criticità emergenti.
La domanda di condanna ex art. 96 cpc, spiegata in primo grado e in questa sede riproposta, va disattesa difettandone i presupposti. In tal senso, infatti, non emergono elementi che permettano di configurare la sussistenza di una condotta processuale caratterizzata da dolo o colpa grave, non potendosi ritenere, sulla base dei dati acquisiti, che il abbia pretestuosamente agito ex art. 250 cc, tenuto conto del contesto CP_1 relazionale esistente tra i due al momento della nascita della bambina e dei successivi passaggi che hanno condotto all'effettivo riconoscimento avvenuto solo successivamente all'instaurazione del giudizio di primo grado.
Va in ultimo esaminato l'appello incidentale avanzato da parte resistente che ha richiesto ex art. 262 cc di attribuire alla minore il cognome paterno anteponendolo a quello materno.
In via preliminare, va evidenziata, da un punto di vista metodologico, la competenza di questa Corte a valutare la ricorrenza dei presupposti della domanda con riferimento alla valutazione dell'interesse del minore, tenendo conto del carattere non pretestuoso dell'eventuale dissenso dell'altro genitore, della rilevanza dei motivi sottesi alla richiesta e dell'impatto della modifica sull'identità personale del figlio. Tale valutazione appare propedeutica rispetto a quella successiva demandata al Prefetto, cui spetterà poi la decisione amministrativa sulla base della domanda eventualmente autorizzata dal giudice.
Ne consegue che l'atto giurisdizionale non può disporre direttamente la modifica del cognome, ma può solo autorizzare il genitore ad avanzare la domanda al Prefetto (cfr sul punto Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 8369 del 30/03/2025 (Rv. 674262 - 01) In caso di disaccordo tra i genitori circa la modifica del cognome del figlio minorenne ex art. 89 d.P.R.
n. 396 del 2000, la questione va sottoposta al giudice ordinario in base agli artt. 316, commi
2 e 3 e 337-ter, comma 3, c.c., affinché questi apprezzi l'effettivo interesse del minore e adotti la soluzione più idonea, autorizzando, ove ne sussistano i presupposti, il genitore ritenuto più adeguato a proporre, quale rappresentante ad acta del minore, la relativa domanda al
Prefetto. (Nella specie, la S.C. ha escluso una violazione del riparto di giurisdizione e ha cassato la decisione di merito nella sola parte in cui aveva ordinato direttamente all'Ufficiale di stato civile l'aggiunta del cognome, anziché autorizzare il genitore alla presentazione della relativa richiesta al Prefetto)).
Venendo al merito della domanda, sul punto deve rilevarsi che la ratio dell'art. 262 cc prescinde da qualsiasi meccanismo di attribuzione automatica del cognome paterno.
Tuttavia non può non evidenziarsi che l'aggiunta del cognome paterno permetta di riflettere l'effettivo legame parentale instauratosi col riconoscimento del padre e contribuisca a rafforzare l'identità familiare della minore. Nel caso concreto, al fine di contemperare tali esigenze con lo stato di fatto per come cristallizzatosi alla data attuale (si consideri che la minore ha compiuto 4 anni) si ritiene che tale attribuzione non comporti alcuna lesione dei diritti o interessi della minore e sia coerente con il principio della bigenitorialità anche sul piano simbolico e affettivo, richiamato dalla Corte EDU e dalla giurisprudenza nazionale, purchè l'apposizione del cognome paterno sia posposta rispetto a quello materno apposto alla nascita. In tali termini può dunque essere autorizzata la domanda al
Prefetto da parte del CP_1
Con riferimento al mantenimento della minore disposto in primo grado a carico del si ritiene che alla luce degli elementi istruttori presenti in atti, in ragione delle CP_1 concrete situazioni reddituali delle parti, la statuizione di condanna del al CP_1 pagamento di un importo mensile di euro 250,00 quale contributo al mantenimento di
, da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese ER straordinarie, sia corretta e dunque da confermare;
l'attribuzione dell'assegno unico avverrà secondo i criteri di legge.
Parimenti da confermare è la statuizione sulle spese per le quali è stata disposta in primo grado la compensazione, compensazione che va disposta anche per il presente grado di giudizio tenuto conto della natura della controversia e degli esiti della stessa.
PQM
La corte definitivamente pronunciando:
-conferma l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori, con Persona_2 collocamento presso la madre, disponendo i tempi di frequentazione della bambina con il padre come segue:
1° Fase Incontri protetti in luogo neutro
I° e III° settimana: martedı dall'uscita dalla scuola fino alle 19,00; sabato dalle ore 16,00 fino alle 19,00
II° e IV° settimana: mercoledı e venerdı dall'uscita dalla scuola fino alle ore 19,00
2° Fase: Incontri osservati presso l'abitazione del sig. CP_1
Dopo un periodo di quattro mesi e previa valutazione positiva da parte del Servizio
Sociale, si potrà passare ad incontri osservati con lo stesso calendario di frequentazione e cioè:
I° e III° settimana: martedı dall'uscita dalla scuola fino alle 19,00; sabato dalle ore 16,00 fino alle 19,00
II° e IV° settimana: mercoledı e venerdı dall'uscita dalla scuola fino alle ore 19,00
Nel periodo non scolastico si applicherà lo stesso calendario di frequentazione con la differenza che gli incontri con il padre avverranno sempre a partire dalle ore 16,00 (e non dall'uscita dalla scuola) fino alle ore 19,00;
-modifica la prescrizione di sottoposizione per i genitori ad un percorso psicoterapeutico disponendo esclusivamente la presa in carico da parte dell' ; CP_4
-autorizza il ad avanzare domanda di apposizione del cognome paterno, in CP_1 aggiunta e posposto a quello materno già attribuito;
-conferma nel resto il provvedimento impugnato;
-spese integralmente compensate
Firenze 13.5.25
Il cons. relatore
Vincenzo Savoia
La presidente
Isabella Mariani