Sentenza 1 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 01/01/2025, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 1 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 2469/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa MONICA VELLETTI Presidente rel.
Dott.ssa LUCIANA NICOLI' Giudice
Dott.ssa ELISA IACONE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. N. 2469/2023 promossa da:
parte nata a [...] il [...] con il CP_1 patrocinio dell'avv. VIOLATI SILVIA parte elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore giusta delega in atti;
RICORRENTE
E
parte nata a [...] il [...] , con il patrocinio Controparte_2 dell'avv. VIOLATI SILVIA parte elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore giusta delega in atti;
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: DOMANDA CONGIUNTA DI SEPARAZIONE E DI SUCCESSIVA
CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO/SCIOGLIMENTO
DEL MATRIMONIO
Con ricorso depositato in data 14/12/2023, ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., le parti premettendo di aver contratto matrimonio in data 14/09/1997 a Terni (TR), che dall'unione non sono nati figli e che il rapporto coniugale in passato, sereno ed appagante, negli ultimi tempi aveva manifestato una crisi irreversibile tale da rendere impossibile la prosecuzione della convivenza, hanno proposto domanda congiunta per la pronuncia della separazione e, decorsi i termini di legge, di divorzio.
All'esito dell'udienza di comparizione delle parti per la separazione tenuta in data
15.1.2024 con modalità di scambio note scritte, le stesse hanno confermato di non volersi riconciliare, e di volersi separare alle seguenti conclusioni congiunte:
“I coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto;
2) Quale condizione funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione coniugale, i
Coniugi pattuiscono quanto segue: - il SI. cede e trasferisce -dietro Controparte_2 corrispettivo- alla SI.ra che accetta e acquista, la propria quota di ½ CP_1 dell'immobile sito in Terni (TR), Via Filippo Turati n. 59/A, distinto nel N.C.E.U di
Terni nel foglio 133 particella 135 sub 17 Cat. A2 Classe 2 consistenza di catastali vani
4,5 RC 418,33 (all. 5): la SI.ra diventerà pertanto unica proprietaria CP_1 dell'immobile suddetto;
-il prezzo della suddetta compravendita, comprensivo di tutto il mobilio presente all'interno dell'appartamento, è stato convenuto ed accettato dalle parti nella misura di € 23.500,00 da versarsi in un'unica soluzione al momento della sottoscrizione dell'atto pubblico. Cessione che, valevole tra le parti dalla sottoscrizione del ricorso, sarà formalizzata in atto pubblico entro il 15.02.2024. Le spese relative all'atto pubblico saranno sostenute al 50% da ciascuno dei coniugi.
3) Il SI. entro 15 giorni dalla sottoscrizione del ricorso provvederà ad Controparte_2 asportare dalla casa coniugale i propri beni personali, trasferendo altresì altrove la propria residenza;
4) Inoltre il SI. si impegna, entro la stipula dell'atto pubblico, a Controparte_2 saldare tutte le spese condominiali arretrate, relative all'immobile di Via Filippo Turati n.59/A, per un importo di € 375,00 (trecentosettantacinque/00). Ai fini fiscali le parti chiedono che la cessione immobiliare di cui al presente atto venga dichiarata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 legge n. 74 del 6.03.1987, esente da ogni imposta e tassa.
5) I coniugi sono altresì proprietari dei seguenti beni mobili registrati, acquistati successivamente alla celebrazione del matrimonio e pattuiscono quanto segue:
- l'autovettura, NISSAN QASHQAI ANNO 2007 TARGATA DK425JB intestata unicamente alla SI.ra viene assegnata interamente a quest'ultima; CP_1
-l'autovettura FORD FIESTA ANNO 2004 TARGATA CN992GM intestata unicamente al SI. viene assegnata interamente a quest'ultimo; Controparte_2
a quest'ultimo viene altresì assegnata l'intera proprietà del motociclo YAMAHA
ANNO 2002 TARGATO BK47472 (all. 6). I coniugi dichiarano fin d'ora, reciprocamente, di rinunciare a qualsiasi potenziale diritto e/o pretesa relativamente all'altro bene mobile registrato che non è allo stesso intestato.
6) Il SI. successivamente al matrimonio ha acquistato un cane di Controparte_2 nome NI razza cocker spaniel inglese microchip n. 380260043808596. Le spese straordinarie relative allo stesso, che vivrà saltuariamente con ciascun coniuge, saranno sostenute al 50% da ciascuno dei coniugi.
7) Le parti danno atto di essere economicamente indipendenti ed autosufficienti e, pertanto, rinunciano alla richiesta di ogni contributo per il loro mantenimento.
8) Le parti si danno sin d'ora reciproco e preventivo consenso al rilascio del passaporto o di altro documento valido.
9) Le parti dichiarano che con la sottoscrizione del presente accordo nulla hanno reciprocamente a pretendere per nessun ulteriore titolo, causa o ragione non espressamente sopra disciplinata.
All'esito dell'udienza la decisione è stata rimessa al Collegio.
Con sentenza parziale n. 304/2024 è stata pronunciata la separazione tra le parti alle condizioni sopra riportate con remissione della causa sul ruolo per la successiva pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti.
Alla successiva udienza tenuta con modalità di scambio note scritte le parti hanno confermato che la separazione si è protratta ininterrottamente dal momento della udienza di comparizione delle parti, e che gli accordi assunti in sede di separazione sono stati adempiuti (in data 14.05.2024 - con atto a rogito del Notaio con il quale ha ceduto e trasferito -dietro corrispettivo- alla , che ha Controparte_2 CP_1 accettato e acquistato, la propria quota di ½ dell'immobile sito in Terni (TR), Via
Filippo Turati n. 59/A, distinto nel N.C.E.U di Terni nel foglio 133 particella 135 sub
17 Cat. A2 Classe 2 consistenza di catastali vani 4,5 RC 418,33), chiedendo pertanto che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni della separazione.
In rito, va affermata l'ammissibilità del ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (secondo orientamento consolidato dell'intestato Tribunale, per tutte sent. del 22.6.2023, confermato dalla Suprema Corte, Cass., n. 28727/2023).
Nel merito l'esame degli atti evidenzia che la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine legale a far data da quando i coniugi comparvero dinanzi in occasione della loro separazione personale divenuta definitiva. Sussiste dunque il presupposto previsto dal dall'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1.12.1970 n.
898, per l'accoglimento della domanda.
Le condizioni del divorzio congiunto, sopra riportate, sono da ritenere congrue.
Spese di giudizio compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Controparte_2
, celebrato in Terni (TR) in data 14/09/1997, prendendo atto degli CP_1 accordi intervenuti tra le parti, indicati nel ricorso congiunto e riportati in motivazione;
-dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di TERNI (TR) (atto n. 24, parte II, serie A, Uff. 3, dell'anno 1997);
-spese compensate.
Così deciso nella camera di consiglio del 18 dicembre 2024
Presidente est.
Dr.ssa Monica Velletti