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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 30/04/2025, n. 148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 148 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Corte d'Appello di Cagliari Sezione distaccata di Sassari composta dai magistrati dott. Maria Grixoni Presidente dott. Cinzia Caleffi Consigliere rel. dott. Cristina Fois Consigliere ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 442/2024 RG promossa da
(CF domiciliato elettivamente Parte_1 C.F._1 avv. LO che lo rappresenta e difende in forza di procura in atti APPELLANTE contro
(CF Controparte_1 C.F._2 ll'avv. S rappresenta e difende per procura in atti;
APPELLATA E SEDE CP_2
INTERVENUTO OGGETTO: DIVORZIO All'udienza del 17.4.2025 sono state precisate le seguenti conclusioni: Parte appellante: voglia la Corte, IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 848/2024 pubblicata il 06.07.2024 emessa dal Tribunale di Sassari, Sezione Civile, Giudice Relatore Dott.ssa G. Sanna, nell'ambito del giudizio N.R.G. 811/2022, non notificata e, per gli effetti, - Dichiarare il non tenuto al versamento di alcun assegno divorzile Pt_1 in favore della - Con riferimento alle spese processuali, revocare CP_1
l'operata compe e e condannare la al pagamento delle spese e CP_1 competenze di giudizio per entrambi i giudizi oltre che di quelle conseguenti al reclamo del provvedimento presidenziale in Corte d'Appello che sarebbero dovute essere determinate in esito al giudizio di primo grado. Parte appellata: voglia la Corte, a) Previa conferma della sentenza appellata, rigettare la domanda dell'appellante; b) Con vittoria delle spese e competenze di causa. Svolgimento del processo Con sentenza n. 848/2024, emessa in data 6.7.2024, il Tribunale di Sassari:
- pronunciava lo scioglimento del matrimonio celebrato tra e Parte_1
l'1.12.1990; Controparte_1
- poneva a carico del un assegno di divorzio di euro 300,00 mensili, da Pt_1 rivalutarsi annualment
- compensava le spese di lite tra le parti. In particolare, il tribunale gravato - richiamati i principi di diritto della giurisprudenza di legittimità in tema di riconoscimento di un assegno di divorzio e premesso che “in sede di separazione le parti si erano accordate per la determinazione dell'assegno di mantenimento in favore della di € 400 CP_1 mensili (superiore alla determinazione dell'assegno per la figlia Per_1 determinato in € 250 mensili) evidenziando con chiarezza che la CP_1 momento della separazione sprovvista di redditi e godeva della casa coniugale, acquistata in comproprietà con il e per la quale egli continuava a Pt_1 corrispondere l'intera rata del mutuo e, inoltre, nelle more del giudizio, la figlia aveva raggiunto la propria indipendenza economica – evidenziava, innanzi tutto, come “rispetto alla situazione presa in considerazione dalle condizioni di separazione, con particolare riferimento alla posizione reddituale della , quest'ultima aveva reperito una “attività lavorativa come CP_1 segretaria presso la curia vescovile con un reddito annuo di € 10.662 (V. documentazione reddituale anno di imposta 2022)” e “un reddito mensile netto di € 833,65 per 12 mensilità” e aveva “acquistato con la somma di € 48.000,00 derivata dalla divisione del ricavato della vendita della casa familiare un immobile di piccole dimensioni”. Pertanto, secondo il giudice di prime cure - tenuto anche conto della lunga durata del matrimonio, 28 anni, e del fatto che, secondo le stesse allegazioni del la moglie, alla nascita della figlia, aveva Pt_1 lasciato il lavoro per fare la c a in accordo con il marito - stante la sperequazione rispetto al reddito del (“che nell'anno 2022 ha percepito Pt_1 un reddito mensile netto per 12 mensilità di € 2.800 circa ( v. dichiarazione dei redditi 2023 ultima prodotta) comparato con gli 800 euro percepiti dalla
somma che non gli consente di avere una vita dignitosa e adeguata CP_1 di 62, dopo avere investito fino al momento della separazione tutte le sue risorse nella famiglia”), liquidava in euro 300,00 mensili l'assegno divorzile.
ha proposto appello contestando la sentenza nella parte in cui Parte_1 nosceva un assegno di divorzio in favore della CP_1 omettendo una fedele ricostruzione dei fatti, dato che il tribunale sosteneva che si discuteva in causa esclusivamente dell'assegno divorzile e non considerava che la aveva taciuto la modifica delle sue condizioni CP_1 economiche e di que figlia, e valutando erroneamente le risultanze di causa, laddove il giudice di merito affermava che:
- la aveva lasciato il lavoro per fare la casalinga con il consenso del CP_1 marito, posto che tale scelta non era stata “né decisa né condivisa dal marito” e “verosimilmente” era stata causata “dalla scarsa determinazione della a ricercare un posto di lavoro” (atto di CP_1 appello);
- la aveva contribuito al ménage familiare, pur in difetto di qualsiasi CP_1 dimostrazione sul punto. Pertanto, secondo l'appellante, senza la prova di un contributo alla formazione del patrimonio comune e non ravvisandosi alcuna sproporzione tra i redditi, dato che la aveva uno stipendio “soddisfacente ai propri bisogni CP_1 economici” ed era “proprietaria di abitazione civile nella quale risiede”, nulla poteva esserle riconosciuto a titolo di assegno divorzile.
si è costituita in giudizio resistendo all'avverso Controparte_1 etto, e formulando le conclusioni in epigrafe riportate. La Procura Generale è intervenuta in giudizio. La causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni sopra riportate. Motivi della decisione Come è noto, le Sezioni Unite con la sentenza dell'11 luglio 2018, n. 18287, nel dirimere il contrasto insorto relativamente alla determinazione della natura e delle funzioni dell'assegno divorzile, hanno statuito che il diritto a tale assegno non dipende più soltanto dalla mancanza di autosufficienza economica del richiedente, come sostenuto nell'ultimo orientamento inaugurato dalla sentenza n. 11504/2017 o, in ossequio alla precedente costante giurisprudenza, dall'esigenza di consentire al coniuge privo di sufficienti mezzi il ripristino del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio ma sorge anche, in un giudizio necessariamente di natura composita, quale rimedio allo squilibrio esistente nella situazione economico-patrimoniale delle parti le cui cause non possono che risalire al vissuto della coppia coniugale. Conseguentemente, viene ritenuto di doversi dare il giusto rilievo alle scelte ed ai ruoli che hanno caratterizzato la vita familiare dei coniugi e l'assegno diventa lo strumento che, adempiendo ad una funzione anche compensativa, consente al coniuge più debole di ricevere quanto ha dato durante il matrimonio e non è più un mezzo per consentire al coniuge il ripristino del tenore di vita goduto nel matrimonio e neppure uno strumento meramente assistenziale per assicurare al coniuge privo di mezzi un'esistenza libera e dignitosa, ma, pur senza perdere la propria funzione assistenziale, deve garantire anche una funzione compensativa volta ad individuare nel diritto all'assegno e nella sua determinazione quantitativa il mezzo per dare al coniuge un concreto riconoscimento del suo contributo alla realizzazione della vita familiare. In buona sostanza, come da ultimo precisato dalla Suprema Corte, “sciolto il vincolo coniugale, in linea di principio ciascun ex coniuge deve provvedere al proprio mantenimento, tuttavia tale principio è derogato, in base alla disciplina sull'assegno divorzile, oltre che nell'ipotesi di non autosufficienza di uno degli ex coniugi, anche nel caso in cui il matrimonio sia stato causa di uno spostamento patrimoniale dall'uno all'altro coniuge, "ex post" divenuto ingiustificato, spostamento patrimoniale che in tal caso deve essere corretto attraverso l'attribuzione di un assegno, in funzione compensativo-perequativa” (cfr Cass. n. 24250/21) e “occorre un rigoroso accertamento del fatto che lo squilibrio, presente al momento del divorzio, fra la situazione reddituale e patrimoniale delle parti è l'effetto del sacrificio da parte del coniuge più debole a favore delle esigenze familiari, il che giustifica il riconoscimento di un assegno perequativo, cioè di un assegno tendente a colmare tale squilibrio, mentre in assenza della prova di questo nesso causale, l'assegno può essere solo eventualmente giustificato da una esigenza assistenziale, la quale tuttavia consente il riconoscimento dell'assegno unicamente se il coniuge più debole non ha i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa” (cfr Cass. n. 9144/23). Tanto premesso, deve innanzi tutto escludersi qualsiasi rilevanza, ai fini della decisione in punto di assegno divorzile:
- del fatto che il tribunale precisava nella sentenza impugnata che “le parti controvertono esclusivamente sull'assegno divorzile richiesto dalla e CP_1 negato dal avendo la figlia nel corso del giudizio raggiunto l'indipendenza Pt_1 economica tandosi di una affermazione del tutto giustificata, laddove era emerso nelle more del giudizio che la figlia aveva raggiunto l'indipendenza economica e, quindi, era cessata la materia del contendere in ordine al mantenimento della stessa, e, comunque, per nulla incidente sulle ragioni della decisione sull'assegno divorzile;
- del fatto che la costituendosi, taceva la modifica delle condizioni CP_1 economiche, posto l contrario, la stessa allegava nella comparsa di costituzione tali modifiche sia in relazione alla figlia sia in relaziona a se stessa, (“ di recente ha sottoscritto un contratto con di Per_1 Controparte_3
Milano che le garantisce una retribuzione di circa € 1.300,00 al mese;
malgrado ciò, considerate le spese per la locazione di un immobile che divide con altri due conduttori, quelle delle utenze – tari e condominio, la ragazza si ritrova a vivere nel capoluogo lombardo con neppure € 500,00 al mese” e
“Come documentato in sede di reclamo, a far data dal 20 dicembre 2021 la sig.ra è stata assunta dall'Arcidiocesi di Sassari con un contratto di un CP_1 anno part time di 20 ore settimanali, con mansioni di impiegata amministrativa e una retribuzione netta mensile di circa € 700,00 /750,00”: vedi comparsa di costituzione e risposta). Quanto, invece, all'eccepita errata valutazione delle risultanze istruttorie, giova innanzi tutto evidenziare che il non ha minimamente contestato la Pt_1 ricostruzione della reciproca capacità reddituale delle parti come affermata in sentenza e, peraltro, comprovata dalla documentazione fiscale in atti. Da un lato, la che svolge “attività lavorativa come segretaria presso la curia CP_1 vescovil un reddito annuo di € 10.662 (V. documentazione reddituale anno di imposta 2022)” e “mensile netto di € 833,65 per 12 mensilità”, peraltro a tempo determinato, ed ha “acquistato con la somma di € 48.000,00 derivata dalla divisione del ricavato della vendita della casa familiare un immobile di piccole dimensioni”, dall'altro, il quadro direttivo della Bper, Pt_1
“che nell'anno 2022 ha percepito un reddito mensile netto per 12 mensilità di € 2.800 circa (v. dichiarazione dei redditi 2023 ultima prodotta)” e che, come la ha ricevuto la metà del corrispettivo derivato dalla vendita della casa CP_1 re. Del resto, la maggior capacità economico reddituale del si evince Pt_1 agevolmente anche dalle condizioni della separazione consen omologata nel 2018, con cui il si era impegnato a versare alla la somma di Pt_1 CP_1 euro 250,00 per il mantenimento della figlia e di euro 400,00 per il mantenimento della moglie, oltre al 100% delle spese mediche della figlia e del mutuo contratto per l'acquisto della casa coniugale. Ciò posto, quanto ai presupposti per l'assegno divorzile, il nel suo ricorso Pt_1 introduttivo del giudizio, li negava allegando che “Nel caso concreto, la CP_1 durante il matrimonio ha svolto, per qualche anno, dei lavori a determinato in Comune. Contrariamente a quanto affermato nel ricorso introduttivo del giudizio di separazione, allo scadere del termine di assunzione, non le è stato più rinnovato e per questa ragione, dopo la nascita di , Per_1 ha preferito fare la casalinga. Il marito d'altronde, le garantiva i attenzione, come detto, nell'accudimento di entrambe le figlie(la è CP_1 madre di una ragazza nata da un primo matrimonio e che ha re convissuto con le parti) e la supportava con l'attività di una colf, in quanto la
vuoi per una ragione o per l'altra, non si alzava prima delle ore 12. CP_1 Quindi anche l'apporto al lavoro domestico risultava assai esiguo, era una padrona di casa, ma in quel menage coniugale / familiare, era l'unico equilibrio possibile, anche per le frequenti crisi isteriche delle quali si rendeva protagonista. L'immobile in Sassari, Via Wagner n.15/b è stato acquistato con atto pubblico del 4.2.2004, a seguito dell'erogazione di mutuo, intestato ad entrambi, acceso presso la . Le rate del mutuo, fin Controparte_4 dalla prima, sono sempre state pagate dal per i tredici anni in costanza Pt_1 di coniugio e che, in forza delle condizi ologate, sarebbe esposto a pagare per ulteriori diciotto anni ancora, ovvero fino alla scadenza nel 2035. Orbene, seppure si volesse riconoscere come contropartita l'apporto di lavoro familiare e domestico speso dalla in costanza di matrimonio, appare CP_1 chiaro che il continuerebbe a e onerato della rata del mutuo, pur Pt_1 non avendo alcun frutto dall'immobile, in uso esclusivo alla moglie.”. La dal canto suo, in forza delle reciproche condizioni economico CP_1 reddituali sopra riportate, sosteneva invece che “appare inconfutabile la macroscopica ed incolmabile differenza economica” tra gli ex coniugi e che tale condizione “legittima la convenuta a vedersi attribuire, anche in questa sede, un contributo a titolo di assegno divorzile tenuto conto della funzione equilibratrice ‐ perequativa, stante l'evidente squilibrio tra le condizioni economiche dei coniugi da ricondurre alle scelte comuni effettuate ed ai ruoli endofamiliari assunti, da determinarsi tenendo conto della durata del matrimonio e dell'età della , la quale, con il solo diploma di maturità CP_1 classica, “dopo la separazi prima di trovare l'attuale occupazione ha cercato pervicacemente un impiego, senza rinvenirne alcuno dovendosi accontentare di lavori precari e mal retribuiti (collaboratrice domestica, sostituta di una badante) ai quali tuttavia non ha mai inteso sottrarsi, consapevole della impossibilità di mantenersi e di gestire una casa con un assegno di appena € 400,00”. In buona sostanza, pacifico tra le parti che la supportata dal marito (“Il CP_1 marito d'altronde, le garantiva ogni tip attenzione, come detto, nell'accudimento di entrambe le figlie e la supportava con l'attività di una colf”), dopo avere perso il lavoro presso il Comune di Sassari ha sempre e solo svolto l'attività di casalinga durante tutta la lunga convivenza matrimoniale iniziata nel 1990, e di cui, evidentemente, il si è avvantaggiato Pt_1 nell'esercizio della sua attività di quadro presso la banca rispetto a tutti gli ulteriori impegni domestici familiari, alla luce di tali allegazioni, ad avviso della Corte, può inferirsi, in via presuntiva (sulla possibilità di dimostrare mediante presunzioni le ragioni dello squilibrio effettivo delle condizioni economico- patrimoniali delle parti Cass. n. 35434/23), la prova che lo squilibrio patrimoniale - evidente sulla base delle risultanze sopra riportate nel raffronto tra i due redditi mensili – sia stato anche il frutto di scelte condivise dei due coniugi nel corso del matrimonio, posto che, da un lato, l'accudimento della famiglia e della casa da parte della ha permesso al di occuparsi CP_1 Pt_1 solo della sua attività lavorativa di quadro direttivo presso il Banco di Sardegna, poi Bper, e, dall'altro, ha impedito alla di crescere CP_1 professionalmente e godere dei proventi di una adeguata attività lavorativa, anche, in futuro, a livello pensionistico. Alla luce di tali argomentazioni, nel caso di specie, come correttamente ritenuto in sentenza, il riconoscimento di un assegno divorzile deriva, quindi, sia da una funzione assistenziale – data l'evidente sperequazione tra i redditi e la precarietà del lavoro della - sia da una funzione perequativo- CP_1 compensativa - nella constatata sussistenza di uno squilibrio patrimoniale tra gli ex coniugi che trova ragione anche nelle scelte fatte durante il matrimonio -
. L'appello va, pertanto, rigettato. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo ex dm 147/22 secondo il minimo, in difetto di questioni di particolare complessità, dello scaglione delle cause di valore indeterminabile difficoltà bassa.
P.Q.M.
LA CORTE Definitivamente decidendo: rigetta l'appello proposto da avvero la sentenza n. 848/2024 Parte_1 emessa dal Tribunale di Sass condanna parte appellante alla rifusione delle spese processuali che liquida in complessivi euro 4.996,00, oltre 15% spese generali e accessori di legge. Dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002. Sassari il 24/4/2025
Il Consigliere estensore Dott. Cinzia Caleffi
Il Presidente
Dott. Maria Grixoni
(CF domiciliato elettivamente Parte_1 C.F._1 avv. LO che lo rappresenta e difende in forza di procura in atti APPELLANTE contro
(CF Controparte_1 C.F._2 ll'avv. S rappresenta e difende per procura in atti;
APPELLATA E SEDE CP_2
INTERVENUTO OGGETTO: DIVORZIO All'udienza del 17.4.2025 sono state precisate le seguenti conclusioni: Parte appellante: voglia la Corte, IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 848/2024 pubblicata il 06.07.2024 emessa dal Tribunale di Sassari, Sezione Civile, Giudice Relatore Dott.ssa G. Sanna, nell'ambito del giudizio N.R.G. 811/2022, non notificata e, per gli effetti, - Dichiarare il non tenuto al versamento di alcun assegno divorzile Pt_1 in favore della - Con riferimento alle spese processuali, revocare CP_1
l'operata compe e e condannare la al pagamento delle spese e CP_1 competenze di giudizio per entrambi i giudizi oltre che di quelle conseguenti al reclamo del provvedimento presidenziale in Corte d'Appello che sarebbero dovute essere determinate in esito al giudizio di primo grado. Parte appellata: voglia la Corte, a) Previa conferma della sentenza appellata, rigettare la domanda dell'appellante; b) Con vittoria delle spese e competenze di causa. Svolgimento del processo Con sentenza n. 848/2024, emessa in data 6.7.2024, il Tribunale di Sassari:
- pronunciava lo scioglimento del matrimonio celebrato tra e Parte_1
l'1.12.1990; Controparte_1
- poneva a carico del un assegno di divorzio di euro 300,00 mensili, da Pt_1 rivalutarsi annualment
- compensava le spese di lite tra le parti. In particolare, il tribunale gravato - richiamati i principi di diritto della giurisprudenza di legittimità in tema di riconoscimento di un assegno di divorzio e premesso che “in sede di separazione le parti si erano accordate per la determinazione dell'assegno di mantenimento in favore della di € 400 CP_1 mensili (superiore alla determinazione dell'assegno per la figlia Per_1 determinato in € 250 mensili) evidenziando con chiarezza che la CP_1 momento della separazione sprovvista di redditi e godeva della casa coniugale, acquistata in comproprietà con il e per la quale egli continuava a Pt_1 corrispondere l'intera rata del mutuo e, inoltre, nelle more del giudizio, la figlia aveva raggiunto la propria indipendenza economica – evidenziava, innanzi tutto, come “rispetto alla situazione presa in considerazione dalle condizioni di separazione, con particolare riferimento alla posizione reddituale della , quest'ultima aveva reperito una “attività lavorativa come CP_1 segretaria presso la curia vescovile con un reddito annuo di € 10.662 (V. documentazione reddituale anno di imposta 2022)” e “un reddito mensile netto di € 833,65 per 12 mensilità” e aveva “acquistato con la somma di € 48.000,00 derivata dalla divisione del ricavato della vendita della casa familiare un immobile di piccole dimensioni”. Pertanto, secondo il giudice di prime cure - tenuto anche conto della lunga durata del matrimonio, 28 anni, e del fatto che, secondo le stesse allegazioni del la moglie, alla nascita della figlia, aveva Pt_1 lasciato il lavoro per fare la c a in accordo con il marito - stante la sperequazione rispetto al reddito del (“che nell'anno 2022 ha percepito Pt_1 un reddito mensile netto per 12 mensilità di € 2.800 circa ( v. dichiarazione dei redditi 2023 ultima prodotta) comparato con gli 800 euro percepiti dalla
somma che non gli consente di avere una vita dignitosa e adeguata CP_1 di 62, dopo avere investito fino al momento della separazione tutte le sue risorse nella famiglia”), liquidava in euro 300,00 mensili l'assegno divorzile.
ha proposto appello contestando la sentenza nella parte in cui Parte_1 nosceva un assegno di divorzio in favore della CP_1 omettendo una fedele ricostruzione dei fatti, dato che il tribunale sosteneva che si discuteva in causa esclusivamente dell'assegno divorzile e non considerava che la aveva taciuto la modifica delle sue condizioni CP_1 economiche e di que figlia, e valutando erroneamente le risultanze di causa, laddove il giudice di merito affermava che:
- la aveva lasciato il lavoro per fare la casalinga con il consenso del CP_1 marito, posto che tale scelta non era stata “né decisa né condivisa dal marito” e “verosimilmente” era stata causata “dalla scarsa determinazione della a ricercare un posto di lavoro” (atto di CP_1 appello);
- la aveva contribuito al ménage familiare, pur in difetto di qualsiasi CP_1 dimostrazione sul punto. Pertanto, secondo l'appellante, senza la prova di un contributo alla formazione del patrimonio comune e non ravvisandosi alcuna sproporzione tra i redditi, dato che la aveva uno stipendio “soddisfacente ai propri bisogni CP_1 economici” ed era “proprietaria di abitazione civile nella quale risiede”, nulla poteva esserle riconosciuto a titolo di assegno divorzile.
si è costituita in giudizio resistendo all'avverso Controparte_1 etto, e formulando le conclusioni in epigrafe riportate. La Procura Generale è intervenuta in giudizio. La causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni sopra riportate. Motivi della decisione Come è noto, le Sezioni Unite con la sentenza dell'11 luglio 2018, n. 18287, nel dirimere il contrasto insorto relativamente alla determinazione della natura e delle funzioni dell'assegno divorzile, hanno statuito che il diritto a tale assegno non dipende più soltanto dalla mancanza di autosufficienza economica del richiedente, come sostenuto nell'ultimo orientamento inaugurato dalla sentenza n. 11504/2017 o, in ossequio alla precedente costante giurisprudenza, dall'esigenza di consentire al coniuge privo di sufficienti mezzi il ripristino del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio ma sorge anche, in un giudizio necessariamente di natura composita, quale rimedio allo squilibrio esistente nella situazione economico-patrimoniale delle parti le cui cause non possono che risalire al vissuto della coppia coniugale. Conseguentemente, viene ritenuto di doversi dare il giusto rilievo alle scelte ed ai ruoli che hanno caratterizzato la vita familiare dei coniugi e l'assegno diventa lo strumento che, adempiendo ad una funzione anche compensativa, consente al coniuge più debole di ricevere quanto ha dato durante il matrimonio e non è più un mezzo per consentire al coniuge il ripristino del tenore di vita goduto nel matrimonio e neppure uno strumento meramente assistenziale per assicurare al coniuge privo di mezzi un'esistenza libera e dignitosa, ma, pur senza perdere la propria funzione assistenziale, deve garantire anche una funzione compensativa volta ad individuare nel diritto all'assegno e nella sua determinazione quantitativa il mezzo per dare al coniuge un concreto riconoscimento del suo contributo alla realizzazione della vita familiare. In buona sostanza, come da ultimo precisato dalla Suprema Corte, “sciolto il vincolo coniugale, in linea di principio ciascun ex coniuge deve provvedere al proprio mantenimento, tuttavia tale principio è derogato, in base alla disciplina sull'assegno divorzile, oltre che nell'ipotesi di non autosufficienza di uno degli ex coniugi, anche nel caso in cui il matrimonio sia stato causa di uno spostamento patrimoniale dall'uno all'altro coniuge, "ex post" divenuto ingiustificato, spostamento patrimoniale che in tal caso deve essere corretto attraverso l'attribuzione di un assegno, in funzione compensativo-perequativa” (cfr Cass. n. 24250/21) e “occorre un rigoroso accertamento del fatto che lo squilibrio, presente al momento del divorzio, fra la situazione reddituale e patrimoniale delle parti è l'effetto del sacrificio da parte del coniuge più debole a favore delle esigenze familiari, il che giustifica il riconoscimento di un assegno perequativo, cioè di un assegno tendente a colmare tale squilibrio, mentre in assenza della prova di questo nesso causale, l'assegno può essere solo eventualmente giustificato da una esigenza assistenziale, la quale tuttavia consente il riconoscimento dell'assegno unicamente se il coniuge più debole non ha i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa” (cfr Cass. n. 9144/23). Tanto premesso, deve innanzi tutto escludersi qualsiasi rilevanza, ai fini della decisione in punto di assegno divorzile:
- del fatto che il tribunale precisava nella sentenza impugnata che “le parti controvertono esclusivamente sull'assegno divorzile richiesto dalla e CP_1 negato dal avendo la figlia nel corso del giudizio raggiunto l'indipendenza Pt_1 economica tandosi di una affermazione del tutto giustificata, laddove era emerso nelle more del giudizio che la figlia aveva raggiunto l'indipendenza economica e, quindi, era cessata la materia del contendere in ordine al mantenimento della stessa, e, comunque, per nulla incidente sulle ragioni della decisione sull'assegno divorzile;
- del fatto che la costituendosi, taceva la modifica delle condizioni CP_1 economiche, posto l contrario, la stessa allegava nella comparsa di costituzione tali modifiche sia in relazione alla figlia sia in relaziona a se stessa, (“ di recente ha sottoscritto un contratto con di Per_1 Controparte_3
Milano che le garantisce una retribuzione di circa € 1.300,00 al mese;
malgrado ciò, considerate le spese per la locazione di un immobile che divide con altri due conduttori, quelle delle utenze – tari e condominio, la ragazza si ritrova a vivere nel capoluogo lombardo con neppure € 500,00 al mese” e
“Come documentato in sede di reclamo, a far data dal 20 dicembre 2021 la sig.ra è stata assunta dall'Arcidiocesi di Sassari con un contratto di un CP_1 anno part time di 20 ore settimanali, con mansioni di impiegata amministrativa e una retribuzione netta mensile di circa € 700,00 /750,00”: vedi comparsa di costituzione e risposta). Quanto, invece, all'eccepita errata valutazione delle risultanze istruttorie, giova innanzi tutto evidenziare che il non ha minimamente contestato la Pt_1 ricostruzione della reciproca capacità reddituale delle parti come affermata in sentenza e, peraltro, comprovata dalla documentazione fiscale in atti. Da un lato, la che svolge “attività lavorativa come segretaria presso la curia CP_1 vescovil un reddito annuo di € 10.662 (V. documentazione reddituale anno di imposta 2022)” e “mensile netto di € 833,65 per 12 mensilità”, peraltro a tempo determinato, ed ha “acquistato con la somma di € 48.000,00 derivata dalla divisione del ricavato della vendita della casa familiare un immobile di piccole dimensioni”, dall'altro, il quadro direttivo della Bper, Pt_1
“che nell'anno 2022 ha percepito un reddito mensile netto per 12 mensilità di € 2.800 circa (v. dichiarazione dei redditi 2023 ultima prodotta)” e che, come la ha ricevuto la metà del corrispettivo derivato dalla vendita della casa CP_1 re. Del resto, la maggior capacità economico reddituale del si evince Pt_1 agevolmente anche dalle condizioni della separazione consen omologata nel 2018, con cui il si era impegnato a versare alla la somma di Pt_1 CP_1 euro 250,00 per il mantenimento della figlia e di euro 400,00 per il mantenimento della moglie, oltre al 100% delle spese mediche della figlia e del mutuo contratto per l'acquisto della casa coniugale. Ciò posto, quanto ai presupposti per l'assegno divorzile, il nel suo ricorso Pt_1 introduttivo del giudizio, li negava allegando che “Nel caso concreto, la CP_1 durante il matrimonio ha svolto, per qualche anno, dei lavori a determinato in Comune. Contrariamente a quanto affermato nel ricorso introduttivo del giudizio di separazione, allo scadere del termine di assunzione, non le è stato più rinnovato e per questa ragione, dopo la nascita di , Per_1 ha preferito fare la casalinga. Il marito d'altronde, le garantiva i attenzione, come detto, nell'accudimento di entrambe le figlie(la è CP_1 madre di una ragazza nata da un primo matrimonio e che ha re convissuto con le parti) e la supportava con l'attività di una colf, in quanto la
vuoi per una ragione o per l'altra, non si alzava prima delle ore 12. CP_1 Quindi anche l'apporto al lavoro domestico risultava assai esiguo, era una padrona di casa, ma in quel menage coniugale / familiare, era l'unico equilibrio possibile, anche per le frequenti crisi isteriche delle quali si rendeva protagonista. L'immobile in Sassari, Via Wagner n.15/b è stato acquistato con atto pubblico del 4.2.2004, a seguito dell'erogazione di mutuo, intestato ad entrambi, acceso presso la . Le rate del mutuo, fin Controparte_4 dalla prima, sono sempre state pagate dal per i tredici anni in costanza Pt_1 di coniugio e che, in forza delle condizi ologate, sarebbe esposto a pagare per ulteriori diciotto anni ancora, ovvero fino alla scadenza nel 2035. Orbene, seppure si volesse riconoscere come contropartita l'apporto di lavoro familiare e domestico speso dalla in costanza di matrimonio, appare CP_1 chiaro che il continuerebbe a e onerato della rata del mutuo, pur Pt_1 non avendo alcun frutto dall'immobile, in uso esclusivo alla moglie.”. La dal canto suo, in forza delle reciproche condizioni economico CP_1 reddituali sopra riportate, sosteneva invece che “appare inconfutabile la macroscopica ed incolmabile differenza economica” tra gli ex coniugi e che tale condizione “legittima la convenuta a vedersi attribuire, anche in questa sede, un contributo a titolo di assegno divorzile tenuto conto della funzione equilibratrice ‐ perequativa, stante l'evidente squilibrio tra le condizioni economiche dei coniugi da ricondurre alle scelte comuni effettuate ed ai ruoli endofamiliari assunti, da determinarsi tenendo conto della durata del matrimonio e dell'età della , la quale, con il solo diploma di maturità CP_1 classica, “dopo la separazi prima di trovare l'attuale occupazione ha cercato pervicacemente un impiego, senza rinvenirne alcuno dovendosi accontentare di lavori precari e mal retribuiti (collaboratrice domestica, sostituta di una badante) ai quali tuttavia non ha mai inteso sottrarsi, consapevole della impossibilità di mantenersi e di gestire una casa con un assegno di appena € 400,00”. In buona sostanza, pacifico tra le parti che la supportata dal marito (“Il CP_1 marito d'altronde, le garantiva ogni tip attenzione, come detto, nell'accudimento di entrambe le figlie e la supportava con l'attività di una colf”), dopo avere perso il lavoro presso il Comune di Sassari ha sempre e solo svolto l'attività di casalinga durante tutta la lunga convivenza matrimoniale iniziata nel 1990, e di cui, evidentemente, il si è avvantaggiato Pt_1 nell'esercizio della sua attività di quadro presso la banca rispetto a tutti gli ulteriori impegni domestici familiari, alla luce di tali allegazioni, ad avviso della Corte, può inferirsi, in via presuntiva (sulla possibilità di dimostrare mediante presunzioni le ragioni dello squilibrio effettivo delle condizioni economico- patrimoniali delle parti Cass. n. 35434/23), la prova che lo squilibrio patrimoniale - evidente sulla base delle risultanze sopra riportate nel raffronto tra i due redditi mensili – sia stato anche il frutto di scelte condivise dei due coniugi nel corso del matrimonio, posto che, da un lato, l'accudimento della famiglia e della casa da parte della ha permesso al di occuparsi CP_1 Pt_1 solo della sua attività lavorativa di quadro direttivo presso il Banco di Sardegna, poi Bper, e, dall'altro, ha impedito alla di crescere CP_1 professionalmente e godere dei proventi di una adeguata attività lavorativa, anche, in futuro, a livello pensionistico. Alla luce di tali argomentazioni, nel caso di specie, come correttamente ritenuto in sentenza, il riconoscimento di un assegno divorzile deriva, quindi, sia da una funzione assistenziale – data l'evidente sperequazione tra i redditi e la precarietà del lavoro della - sia da una funzione perequativo- CP_1 compensativa - nella constatata sussistenza di uno squilibrio patrimoniale tra gli ex coniugi che trova ragione anche nelle scelte fatte durante il matrimonio -
. L'appello va, pertanto, rigettato. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo ex dm 147/22 secondo il minimo, in difetto di questioni di particolare complessità, dello scaglione delle cause di valore indeterminabile difficoltà bassa.
P.Q.M.
LA CORTE Definitivamente decidendo: rigetta l'appello proposto da avvero la sentenza n. 848/2024 Parte_1 emessa dal Tribunale di Sass condanna parte appellante alla rifusione delle spese processuali che liquida in complessivi euro 4.996,00, oltre 15% spese generali e accessori di legge. Dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002. Sassari il 24/4/2025
Il Consigliere estensore Dott. Cinzia Caleffi
Il Presidente
Dott. Maria Grixoni