Sentenza 16 giugno 1986
Massime • 1
Qualora il privato, il cui bene sia compreso in un piano per l'edilizia economica e popolare, insorga davanti al giudice amministrativo per denunciare l'illegittimità, per vizio di Competenza, del provvedimento amministrativo di proroga della efficacia di detto piano, la pronuncia con cui il consiglio di stato respinga tale ricorso sotto il profilo della carenza d'interesse, a causa di norma sopravvenuta implicante "ope legis" una proroga uguale o superiore rispetto a quella disposta con l'atto impugnato (nella specie, d.l. 2 maggio 1974 n. 115), non può essere impugnata con ricorso alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione,per l'erroneità dell'interpretazione di detta norma e dell'assegnazione ad essa di efficacia retroattiva, atteso che la relativa questione non riguarda i limiti esterni delle attribuzioni giurisdizionali del giudice amministrativo, ma un preteso errore commesso nell'Esercizio delle attribuzioni medesime. ( V 3145/83, mass n 428055).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 16/06/1986, n. 4009 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4009 |
| Data del deposito : | 16 giugno 1986 |
Testo completo
Qualora il privato, il cui bene sia compreso in un piano per l'edilizia economica e popolare, insorga davanti al giudice amministrativo per denunciare l'illegittimità, per vizio di Competenza, del provvedimento amministrativo di proroga della efficacia di detto piano, la pronuncia con cui il consiglio di stato respinga tale ricorso sotto il profilo della carenza d'interesse, a causa di norma sopravvenuta implicante "ope legis" una proroga uguale o superiore rispetto a quella disposta con l'atto impugnato (nella specie, d.l. 2 maggio 1974 n. 115), non può essere impugnata con ricorso alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione,per l'erroneità dell'interpretazione di detta norma e dell'assegnazione ad essa di efficacia retroattiva, atteso che la relativa questione non riguarda i limiti esterni delle attribuzioni giurisdizionali del giudice amministrativo, ma un preteso errore commesso nell'Esercizio delle attribuzioni medesime. ( V 3145/83, mass n 428055).*