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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. I, sentenza 23/02/2026, n. 350 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria |
| Numero : | 350 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 350/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 1, riunita in udienza il
19/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CUTRONEO NT FRANCESCO IC, Presidente
UB NZ, OR
MAIONE FRANCESCO MARIA, Giudice
in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2962/2024 depositato il 04/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - CO - CA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 444/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANZARO e pubblicata il 27/02/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020219001520426000 IRAP 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020140018614363000 IRAP 2011 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 274/2026 depositato il
21/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 depositava presso la Segreteria della CTP di CA, ricorso in opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 03020219001520426000 nonché avverso la sottesa cartella di pagamento n. 03020140018614363000, attinente a “Irap comprensiva di interessi e sanzioni” per l'anno
2011, per inesistenza/nullità della notifica della sottesa cartella esattoriale e per prescrizione del credito azionato. Il ricorso veniva iscritto al n.1940/2023 R.G. ed assegnato alla Sezione n.
3. L'Agenzia delle
Entrate - CO si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda
I Giudici di prime cure rigettavano il ricorso.
Rispetto alla decisione proponeva appello il contribuente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello deve essere rigettato.
La sentenza impugnata è legittima e correttamente motivata nella parte in cui dichiara la inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione della cartella sottostante alla intimazione di pagamento, ex artt. 19
e 21 d.lgs. 546/92. Ed in effetti, contrariamente a quanto sostenuto dal contribuente la cartella esattoriale sottostante alla intimazione impugnata è stata ritualmente notificata al suo destinatario in data 25 novembre 2011 , nelle modalità previste dal regolamento postale nelle ipotesi di assenza del destinatario.
Come noti, infatti, l'Agente della CO è abilitato ad effettuare notifiche, ex art. 26 dpr 602/73, utilizzando il sistema postale – e dunque mediante l'invio di una semplice raccomandata – senza essere soggetto alla disciplina prevista per le notifiche effettuate – anche a mezzo posta – dagli ufficiali giudiziari
L'eccezione è infondata, attesa la rituale notifica delle sottostantii cartelle esattoriali. Come risulta dalla documentazione allegata, le cartelle sottostanti alla intimazione impugnata, nella parte contestata dall'avverso ricorso, sono state notificate. Le censure avversarie, tutte riferite ad una pretesa invalidità del procedimento notificatorio ex lege 890/82. Nell'ipotesi di notifica della cartella ai sensi dell'art. 26 dpr
602/73 e dunque a mezzo di semplice raccomandata, in caso di assenza del destinatario la notifica si ha per eseguita decorsi 10 giorni dalla data di immissione incassetta dell'avviso di giacenza (cfr. Cass
2047/2016) non essendo prevista la spedizione del CAD.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e pertanto conferma la sentenza impugnata, condanna la parte soccombente al pagamento delle spese liquidate in euro 500 oltre ad oneri e accessori con distrazione se richiesta .
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 1, riunita in udienza il
19/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CUTRONEO NT FRANCESCO IC, Presidente
UB NZ, OR
MAIONE FRANCESCO MARIA, Giudice
in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2962/2024 depositato il 04/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - CO - CA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 444/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANZARO e pubblicata il 27/02/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020219001520426000 IRAP 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020140018614363000 IRAP 2011 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 274/2026 depositato il
21/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 depositava presso la Segreteria della CTP di CA, ricorso in opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 03020219001520426000 nonché avverso la sottesa cartella di pagamento n. 03020140018614363000, attinente a “Irap comprensiva di interessi e sanzioni” per l'anno
2011, per inesistenza/nullità della notifica della sottesa cartella esattoriale e per prescrizione del credito azionato. Il ricorso veniva iscritto al n.1940/2023 R.G. ed assegnato alla Sezione n.
3. L'Agenzia delle
Entrate - CO si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda
I Giudici di prime cure rigettavano il ricorso.
Rispetto alla decisione proponeva appello il contribuente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello deve essere rigettato.
La sentenza impugnata è legittima e correttamente motivata nella parte in cui dichiara la inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione della cartella sottostante alla intimazione di pagamento, ex artt. 19
e 21 d.lgs. 546/92. Ed in effetti, contrariamente a quanto sostenuto dal contribuente la cartella esattoriale sottostante alla intimazione impugnata è stata ritualmente notificata al suo destinatario in data 25 novembre 2011 , nelle modalità previste dal regolamento postale nelle ipotesi di assenza del destinatario.
Come noti, infatti, l'Agente della CO è abilitato ad effettuare notifiche, ex art. 26 dpr 602/73, utilizzando il sistema postale – e dunque mediante l'invio di una semplice raccomandata – senza essere soggetto alla disciplina prevista per le notifiche effettuate – anche a mezzo posta – dagli ufficiali giudiziari
L'eccezione è infondata, attesa la rituale notifica delle sottostantii cartelle esattoriali. Come risulta dalla documentazione allegata, le cartelle sottostanti alla intimazione impugnata, nella parte contestata dall'avverso ricorso, sono state notificate. Le censure avversarie, tutte riferite ad una pretesa invalidità del procedimento notificatorio ex lege 890/82. Nell'ipotesi di notifica della cartella ai sensi dell'art. 26 dpr
602/73 e dunque a mezzo di semplice raccomandata, in caso di assenza del destinatario la notifica si ha per eseguita decorsi 10 giorni dalla data di immissione incassetta dell'avviso di giacenza (cfr. Cass
2047/2016) non essendo prevista la spedizione del CAD.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e pertanto conferma la sentenza impugnata, condanna la parte soccombente al pagamento delle spese liquidate in euro 500 oltre ad oneri e accessori con distrazione se richiesta .