Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. I, sentenza 23/02/2026, n. 350
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Sentenza 23 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Inesistenza/nullità della notifica della cartella esattoriale

    La Corte ha ritenuto che la cartella esattoriale sia stata ritualmente notificata al destinatario in data 25 novembre 2011, secondo le modalità previste per le assenze del destinatario, utilizzando il sistema postale mediante invio di raccomandata, come consentito dall'art. 26 dpr 602/73. In caso di notifica ai sensi dell'art. 26 dpr 602/73, in assenza del destinatario, la notifica si considera eseguita decorsi 10 giorni dalla data di immissione in cassetta dell'avviso di giacenza, senza necessità di spedizione del CAD.

  • Rigettato
    Prescrizione del credito azionato

    La Corte ha rigettato l'appello, confermando la sentenza di primo grado che aveva dichiarato l'inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione della cartella sottostante all'intimazione. La questione della prescrizione non è stata esplicitamente trattata nella motivazione della sentenza d'appello, ma implicitamente rigettata in quanto l'appello è stato respinto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. I, sentenza 23/02/2026, n. 350
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria
    Numero : 350
    Data del deposito : 23 febbraio 2026

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