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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 14/05/2025, n. 403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 403 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1846/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GROSSETO
Il Tribunale di Grosseto, in composizione monocratica, in persona del
Giudice Dott. Valerio Medaglia ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1846/2023 R.G., promossa da
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F. rappresentati e difesi dall'Avv. Parte_2 C.F._2
COSTAGLIOLA CECILIA;
ATTORI contro
(C.F. Controparte_1
) rappresentata e difesa dall'Avv. CIGLIANO FRANCESCO;
P.IVA_1
CONVENUTA
Oggetto: usucapione immobiliare.
Conclusioni: per parte attrice, come da nota depositata il 04.12.2024, e, per parte convenuta, come da nota depositata l'11.12.2024.
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO Gli odierni attori, allegando di avere posseduto alla stregua di proprietari per oltre venti anni il terreno sito in Monte Argentario, sito in Monte Argentario
(GR), fraz. Porto Santo Stefano, facente parte del complesso denominato
“Giardino Iacovacci”, censito al C.T. di detto Comune al foglio 7 particella
966, hanno rassegnato le seguenti conclusioni: “-accertare e dichiarare usucapita, in favore dei Signori nato in [...] il [...] ed ivi re Parte_1
sidente in via Iacovacci n. 8 (Cod.Fisc. ) e la Signora C.F._1 [...]
nata in [...], il [...] e residente in [...], Parte_2
fraz.Porto Santo Stefano, via Cappellini n.10 (Cod.Fisc. per C.F._2
intervenuta usucapione acquisitiva ultraventennale, la piena, assoluta ed esclusiva proprietà del terreno sito in Monte Argentario (GR), fraz. Porto Santo Stefano facente parte del complesso denominato “Giardino Iacovacci” riportato in Catasto Terreni di detto Comune al Foglio 7 Particella 966, qualità Classe Uliveto 1 di are 3 65, reddito dominicale Euro
1,41 e reddito agrario Euro 1,32; -ordinare la trascrizione del suddetto bene immobile in favore degli attori ai competenti RR.II. di Grosseto e la relativa annotazione e la voltura catastale presso l'Agenzia delle Entrate direzione Provinciale di Grosseto ufficio provinciale del territorio servizi catastali, esonerando i Responsabili degli Uffici da ingerenze e responsabilità al riguardo”.
Si è costituita la società convenuta, contestando la domanda attorea e rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione: accertare la genericità ed indeterminatezza della citazione per violazione degli artt. 163 e 164 c.p.c. e, per l'effetto, dichiarare la nullità dell'avversa citazione per i motivi suesposti;
accertare l'infondatezza delle avverse pretese per insussistenza dei presupposti per usucapire di cui all'art. 1158 c.c. per i motivi suesposti;
In via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui Codesto Ill.mo Giudice ritenesse per assurdo che il bene oggetto della presente controversia sia stato incomprensibilmente usucapito dagli attori con conseguente perdita accertare il diritto di parte avversa al risarcimento danni della convenuta stante l'innegabile clandestinità del possesso da quantificarsi in un importo non inferiore ad euro 500.000,00 e, per l'effetto, condannare gli attori al risarcimento del danno”.
In punto di diritto, va osservato che l'usucapione è un istituto giuridico in base al quale è possibile acquistare in via originaria la titolarità di un diritto reale mediante il possesso della cosa ininterrotto, non violento né clandestino e protratto per l'intero termine di legge (ordinariamente venti anni per gli immobili).
Il possesso deve estrinsecarsi in una sequenza di atti con cui l'agente utilizza la cosa alla stregua del titolare del diritto reale invocato e dai quali deve emergere la inequivoca volontà dello stesso di disconoscere i diritti dei titolari del diritto al fine di escluderli dall'uso della cosa e divenire l'esclusivo e incontestato titolare della disponibilità della stessa.
In particolare, la giurisprudenza di legittimità ha stabilito “per la configurabilità del possesso "ad usucapionem", è necessaria la sussistenza di un comportamento continuo, e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo all'uopo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno
"ius in re aliena" ("ex plurimis" Cass. 9 agosto 2001 n. 11000, Cass. n. 18392/2006,
Cass. n. 362/2017), un potere di fatto, corrispondente al diritto reale posseduto, manifestato con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rilevare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto (Cass. N. 25498/2014,
Cass. n. 10894/2013, Cass. 11 maggio 1996 n. 4436, Cass. 13 dicembre 1994 n.
10652)” (Cass. Civ. n. 8866/2018).
Conseguentemente, è stato osservato che, al fine di dimostrare l'avvenuto acquisto per usucapione di un bene, l'attore è tenuto ad allegare e a provare l'inizio del suo possesso, le modalità con cui il possesso si è estrinsecato, che il suo potere di fatto sull'immobile in oggetto non fosse legittimato da un comportamento di tolleranza del proprietario, nonché gli specifici atti attraverso i quali è iniziato il possesso uti dominus, con radicale disconoscimento delle prerogative del proprietario ed affermazione percepibile dai terzi della propria intenzione di possedere il bene alla stregua di un proprietario, e per mezzo dei quali il possesso avente le suddette caratteristiche si è protratto nel tempo per i venti anni richiesti dall'ordinamento giuridico (cfr. Cass. Civ. n. 11000/2001; Cass. Civ. n.
21873/2018).
In ragione dei suddetti rilievi, è stata evidenziata l'irrilevanza della allegazione formulata dal rivendicante di avere posseduto continuativamente e pacificamente per oltre venti anni (o altre espressioni analoghe), trattandosi di allegazione radicalmente generica che non consente la debita rappresentazione all'organo giudicante degli elementi costitutivi della fattispecie di usucapione, occorrendo di contro (cfr. Cass. Civ. n. 21873/2018).
Inoltre, in ragione dell'onere dell'attore di allegare e di provare non solo il corpus del possesso, ma anche l'animus dello stesso, nel senso dell'esigenza di dimostrare di disporre del bene in spregio totale dei poteri del proprietario e con atti idonei a rendere percepibile tale intenzione anche ai terzi, la giurisprudenza ha escluso la rilevanza, ai fini della integrazione del possesso utile all'usucapione, del compimento di atti minimali di gestione del bene come la manutenzione o la cura dello stesso (cfr. Cass. Civ. n. 9325/2011;
Cass. Civ. n. 18215/2013) ovvero atti gestionali tollerati dallo stesso titolare del diritto dominicale perché comportanti solo il soddisfacimento di obblighi o l'erogazione di spese per il miglior godimento della cosa (cfr. Cass. Civ. n.
16841/2005).
È stato evidenziato al riguardo che “L'animus possidendi può, eventualmente, essere desunto in via presuntiva dal corpus possessionis, se lo svolgimento di attività corrispondente all'esercizio del diritto dominicale è già di per sè indicativo dell'intento, in colui che la compie, di avere la cosa come propria” (Cass. Civ. n. 18215/2013). Di conseguenza, la stessa attività di coltivazione o cura del fondo non può ritenersi per ciò solo decisiva, non costituendo la stessa un'attività tipica ed esclusiva del proprietario. Per fondare il possesso utile per l'usucapione è necessario che tale attività materiale sia accompagnata da univoci indizi, i quali consentano di presumere che essa è svolta “uti dominus” (cfr. Cass. Civ. n.
17376/2018; Cass. Civ. n. 6123/2020; Cass. Civ. n. 1796/2022).
Con specifico riferimento all'uso di un'area per il parcheggio della propria autovettura, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “Non è configurabile quale possesso "ad usucapionem" il comportamento consistente nell'uso di una striscia di terreno ricoperta di ghiaia come parcheggio e spazio di manovra, non essendo detta condotta di per sé espressione di un'attività materiale incompatibile con l'altrui diritto di proprietà e non avendo la relativa esteriorizzazione la valenza inequivoca di una signoria di fatto sul bene, in quanto la copertura dell'area con ghiaia non integra un'opera permanente di trasformazione, idonea a precludere la potestà dominicale del proprietario, mentre l'utilizzo
a scopo di parcheggio può risultare transitoriamente consentito per mera tolleranza” (Cass.
Civ. n. 10894/2013).
In conformità ai suddetti principi, è stato chiarito altresì che il possesso utile per l'usucapione non è ravvisabile nel mero godimento della cosa, ove questo non si traduca in una attività materiale incompatibile con l'altrui diritto e quindi non giustificabile da un titolo diverso, ad esempio, la locazione od il comodato (cfr. Cass. Civ. n. 4206/1987).
Va rilevato altresì, quanto al piano della valutazione della prova, che la giurisprudenza di legittimità, in tema di usucapione, ha ritenuto che “l'esigenza di un attento bilanciamento dei valori in conflitto, tutelati dall'art. 1 del Protocollo
Addizionale n. 1 alla CEDU, come interpretato dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo, impone al giudice nazionale l'impiego di un particolare rigore nell'apprezzamento - anche sul piano probatorio - della sussistenza dei presupposti per l'acquisto a titolo originario della proprietà, prevalente sul precedente titolo dominicale” (Cass. Civ. n. 20539/2017). Così ricostruiti i principi essenziali in materia di usucapione di immobili, la domanda attorea va ritenuta infondata.
Innanzi tutto, deve rilevarsi che la domanda degli attori appare generica in punto di allegazione, non illustrando con esattezza i fatti costitutivi dell'invocata fattispecie di usucapione.
Invero, gli attori in citazione si sono limitati ad allegare che la convenuta ha acquistato la quota di 1/8 della proprietà del compendio costituito dal
Giardino Iacovacci con atto di compravendita del 29.04.2002 e di avere acquistato da plurimi comproprietari, tra cui e Controparte_2 [...]
la restante quota di 7/8 del compendio immobiliare in esame con Parte_3
atto di compravendita del 22.07.2002; che , marito di Parte_1 [...]
e figlia di “possiedono uti Parte_3 Parte_2 Controparte_2
dominus, da oltre venti anni, detta particella da ancor prima entrambi gli atti di compravendita (sempre doc.1 e 2), senza aver ricevuto mai alcuna contestazione né in via giudiziaria né in via stragiudiziale, né alcuno ne ha mai rivendicato la proprietà. Il possesso esercitato dagli odierni istanti sul fondo oggetto di controversia, presenta tutti gli elementi imprescindibili ai fini dell'usucapione essendo esso inequivoco (ossia certo ed inidoneo a generare nei terzi il dubbio sulla effettiva intenzione del soggetto di porre in essere un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale), pacifico ossia non acquistato in modo violento o clandestino (Corte di Cassazione, sentenza 5 giugno 2012, n.
9062, tra le tante Corte di Cassazione, sentenza 12-4-2010 n. 8662; Corte di
Cassazione, sentenza 24-8-2006 n. 18392) continuo ed ininterrotto nel tempo da oltre venti anni (nello specifico dal 22.07.2002 sebbene ancor prima degli atti di compravendita)”; che “Il terreno de quo risulta altresì recintato senza che la chiave del cancello e della catena ivi presenti mai siano state consegnate alla società convenuta come emerge dalla documentazione fotografica in atti (doc.4)” e che “gli attori hanno goduto del terreno in oggetto senza aver ricevuto mai alcuna contestazione o meglio senza che la società convenuta abbia mai compiuto qualsivoglia atto idoneo ad interrompere il termine necessario per il compimento dell'usucapione. Ne consegue che gli attori si sono da sempre comportati nei confronti di chiunque come i soli e veri proprietari e hanno provveduto personalmente ed
a proprie spese alla manutenzione ordinaria e straordinaria di detto fondo, ivi compreso il taglio dell'erba e tutto ciò che è richiesto per una costante manutenzione ordinaria di una particella di terreno. Inoltre, costoro sono gli unici possessori delle chiavi del cancello presente su uno dei due ingressi, senza aver ricevuto -lo si ripete- mai alcuna contestazione e comportandosi nei confronti di chiunque come i veri proprietari”.
Ebbene, va osservato che, come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità richiamata in precedenza, la mera allegazione di avere posseduto un immobile da oltre venti anni, senza alcuna specificazione sul periodo specifico in cui tale possesso è stato acquisito, sui modi in cui si è estrinsecato nel corso del ventennio è allegazione insufficiente per fondare una domanda di usucapione, stante la sua radicale genericità.
Inoltre, non appare significativo per dimostrare l'esistenza di un possesso utile all'usucapione l'allegazione di avere manutenuto il terreno.
Invero, gli attori non hanno chiarito in citazione in cosa siano consistiti gli atti di manutenzione ordinaria e straordinaria che sarebbero stati effettuati, né hanno allegato quando sarebbero stati fatti quelli di straordinaria manutenzione;
inoltre, come evidenziato in precedenza, la manutenzione ordinaria di un bene costituisce un'attività scarsamente significativa per desumere l'animus possidendi in capo a colui che procedere all'attività manutentiva.
Analogamente, in relazione all'asserita apposizione di una catena a chiusura dell'area per il parcheggio delle auto ovvero all'apposizione di un cancelletto per accedere alla residua parte della particella per cui è causa, gli attori non hanno fornito alcuna allegazione sul periodo in cui sarebbero stati apposti tali mezzi di delimitazione dell'area. Ciò posto in relazione alle carenze assertive della domanda attorea, deve osservarsi che la stessa è rimasta anche priva di significativo supporto probatorio.
I documenti prodotti da parte attrice non appaiono sufficienti per la dimostrazione del possesso allegato dagli attori.
I primi due allegati alla citazione sono i contratti con cui la convenuta ha acquistato il compendio immobiliare “Giardini Iacovacci” di cui fa parte la particella rivendicata dagli attori, il terzo allegato della citazione è una visura catastale che nulla prova circa il possesso dell'area per cui è causa e le fotografie dell'allegato 4 che attesterebbero l'esistenza della catena e del cancelletto a delimitazione dell'area sono prive di data certa e non consentono di ritenere che tali delimitazioni siano esistenti da oltre venti anni, considerata peraltro la mancata allegazione ad opera degli attori quantomeno dell'anno in cui tali opere sarebbero state realizzate.
Analogamente, le due fotografie prodotte con la prima memoria integrativa da parte attrice, la seconda delle quali è sfocata e non consente di cogliere dettagli, non forniscono alcuna sicura rappresentazione dell'esistenza della catena rappresentata nelle fotografie allegate alla citazione e, in generale, non forniscono un'ampia e puntuale rappresentazione dell'area per cui è causa.
La restante documentazione prodotta da parte attrice e inerente alle vicende amministrative che hanno riguardato il permesso di costruire ottenuto dalla convenuta in relazione al compendio sopra richiamato, non ha alcuna attitudine a dimostrare il possesso dell'area per cui è causa.
Infine, deve osservarsi che gli elementi forniti dai testimoni assunti all'udienza del 26.06.2024 non appaiono sufficienti per ritenere debitamente provata la domanda attorea.
La teste amica di lunga data dell'attrice ha Tes_1 Parte_2
confermato il generico possesso ultraventennale degli attori, specificando di avere visto gli stessi parcheggiare le automobili presso l'area oggetto di causa e che gli attori si occupano del taglio dell'erba presente nell'area stagionalmente.
Inoltre, la teste ha riferito dell'esistenza della catena e del cancelletto senza specificare in alcun modo quando gli stessi siano stati apposti.
La teste amica da trent'anni dell'attrice ha Testimone_2 Parte_2
parimenti confermato il generico possesso dell'area da oltre venti anni ad opera degli attori, specificando che “ogni volta che si doveva parcheggiare la macchina, noi parcheggiavamo la macchina in questa area adiacente all'uscita di cui si parla che veniva tenuta pulita, credo che la pulizia dell'area fosse fatta da e anche se non Pt_1 Parte_2
li ho mai visti fare pulizia dell'area, è possibile, ma è una mia supposizione, che si avvalessero di una persona di fiducia per la pulizia dell'area”.
Inoltre, pur confermando che gli attori manutengono l'area, ha chiarito che “io personalmente non ho visto il o pulire l'area, so che Pt_1 Parte_2 [...]
ha goduto dell'area ma non l'ho visto pulire la stessa, però confermo che l'area è CP_2
sempre pulita”, circostanza che rende inattendibile quanto riferito dalla teste circa la manutenzione dell'area ad opera degli attori.
Il terzo teste assunto che ha riferito che Testimone_3 Controparte_2
padre dell'attrice era il padrino della figlia, e che conosce gli Parte_2
attori da lungo tempo, ha confermato il possesso ultraventennale degli attori, precisando che l'area viene usata dagli stessi per parcheggiare le auto.
Inoltre, il teste ha confermato che gli attori provvedono al taglio dell'erba che cresce nell'area, tenendola pulita.
Ciò chiarito, va ribadito che l'informazione riferita dai testi assunti circa il generico possesso da oltre venti anni dell'immobile da parte dei convenuti, per le ragioni in precedenza espresse, è del tutto irrilevante, trattandosi di allegazione generica, e la conferma fornita dai testi che la manutenzione posta in essere dagli attori consiste nel taglio dell'erba e nella pulizia del terreno appare insufficiente per la prova del possesso utile all'usucapione, non rilevando una siffatta minimale forma di manutenzione a costituire un possesso utile per l'usucapione.
Infine, va rilevato che il mero uso dell'area per il parcheggio delle proprie auto non costituisce di per sé un comportamento univocamente volto a dimostrare l'intenzione di possedere alla stregua di un proprietario e comunque in modo palesemente incompatibile con i poteri della proprietaria dell'area, posto che l'attività del parcheggio è compatibile anche con altri titoli diversi dalla proprietà, come, a titolo esemplificativo, l'usufrutto, la locazione, il comodato, valutazione che appare coerente con i principi di diritto in precedenza richiamati.
Peraltro, l'assenza di prova significativa circa la chiusura dell'area oggetto di causa, alla luce delle carenze della documentazione prodotta da parte attrice, rende l'attività di parcheggio riferita dai testi del tutto inidonea a dimostrare un possesso esercitato alla stregua di un proprietario e incompatibile con le ragioni dell'effettivo proprietario.
L'insufficienza delle allegazioni e delle prove offerte da parte attrice non consentono di ritenere sufficientemente dimostrata l'integrazione della fattispecie di usucapione del diritto di proprietà del terreno per cui è causa in capo agli attori, specie considerando che i danti causa degli stessi hanno ceduto, per stessa prospettazione degli attori, le proprie quote di proprietà sul compendio in cui è inserita la particella rivendicata all'odierna convenuta, con ciò mostrando disinteresse al mantenimento della disponibilità dell'area in esame.
Ciò impone una valutazione rigorosa delle prove addotte da parte attrice a dimostrazione della domanda di usucapione proposta dagli attori, sicché, per le carenze assertive e probatorie della domanda sopra richiamate, la stessa va respinta, in quanto infondata. In conclusione, le domande di parte attrice vanno respinte, con assorbimento della domanda proposta dalla convenuta in via subordinata.
Non può accogliersi la domanda della convenuta per la condanna degli attori per lite temeraria, non emergendo alcun profilo di abuso del processo ad opera di questi ultimi, fondandosi il rigetto delle domande attoree su profili di carenza assertiva e probatoria delle stesse.
Le spese seguono il criterio di soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri previsti dal D.M. n. 55/2014, tenuto conto delle attività concretamente eseguite dalle parti e del valore della controversia.
Va osservato che nelle cause aventi ad oggetto l'accertamento dell'usucapione di un diritto reale inerente a immobili il valore della causa va determinato ai sensi dell'art. 15 c.p.c. (cfr. Cass. Civ. n. 15213/2024).
Pertanto, posto che il reddito dominicale del terreno oggetto di causa è pari a
1,41 euro, come si desume dalla visura catastale in atti (cfr. all. 3 fasc. attori), e che l'usucapione ha riguardato il diritto di proprietà, il valore della causa è pari a 282,00 euro (1,41 eurox200).
P.Q.M.
il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunciando, sulla causa civile iscritta a R.G. n. 1846/2023 e vertente tra le parti di cui in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza e deduzione, così provvede:
1) respinge le domande di parte attrice;
2) respinge l'istanza di parte convenuta per la condanna degli attori per lite temeraria;
3) condanna gli attori in solido al pagamento delle spese processuali in favore della parte convenuta che si liquidano nella somma di 662,00 euro, a titolo di compensi, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA se dovuti.
Grosseto, 14.05.2025
IL GIUDICE
Dott. Valerio Medaglia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GROSSETO
Il Tribunale di Grosseto, in composizione monocratica, in persona del
Giudice Dott. Valerio Medaglia ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1846/2023 R.G., promossa da
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F. rappresentati e difesi dall'Avv. Parte_2 C.F._2
COSTAGLIOLA CECILIA;
ATTORI contro
(C.F. Controparte_1
) rappresentata e difesa dall'Avv. CIGLIANO FRANCESCO;
P.IVA_1
CONVENUTA
Oggetto: usucapione immobiliare.
Conclusioni: per parte attrice, come da nota depositata il 04.12.2024, e, per parte convenuta, come da nota depositata l'11.12.2024.
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO Gli odierni attori, allegando di avere posseduto alla stregua di proprietari per oltre venti anni il terreno sito in Monte Argentario, sito in Monte Argentario
(GR), fraz. Porto Santo Stefano, facente parte del complesso denominato
“Giardino Iacovacci”, censito al C.T. di detto Comune al foglio 7 particella
966, hanno rassegnato le seguenti conclusioni: “-accertare e dichiarare usucapita, in favore dei Signori nato in [...] il [...] ed ivi re Parte_1
sidente in via Iacovacci n. 8 (Cod.Fisc. ) e la Signora C.F._1 [...]
nata in [...], il [...] e residente in [...], Parte_2
fraz.Porto Santo Stefano, via Cappellini n.10 (Cod.Fisc. per C.F._2
intervenuta usucapione acquisitiva ultraventennale, la piena, assoluta ed esclusiva proprietà del terreno sito in Monte Argentario (GR), fraz. Porto Santo Stefano facente parte del complesso denominato “Giardino Iacovacci” riportato in Catasto Terreni di detto Comune al Foglio 7 Particella 966, qualità Classe Uliveto 1 di are 3 65, reddito dominicale Euro
1,41 e reddito agrario Euro 1,32; -ordinare la trascrizione del suddetto bene immobile in favore degli attori ai competenti RR.II. di Grosseto e la relativa annotazione e la voltura catastale presso l'Agenzia delle Entrate direzione Provinciale di Grosseto ufficio provinciale del territorio servizi catastali, esonerando i Responsabili degli Uffici da ingerenze e responsabilità al riguardo”.
Si è costituita la società convenuta, contestando la domanda attorea e rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione: accertare la genericità ed indeterminatezza della citazione per violazione degli artt. 163 e 164 c.p.c. e, per l'effetto, dichiarare la nullità dell'avversa citazione per i motivi suesposti;
accertare l'infondatezza delle avverse pretese per insussistenza dei presupposti per usucapire di cui all'art. 1158 c.c. per i motivi suesposti;
In via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui Codesto Ill.mo Giudice ritenesse per assurdo che il bene oggetto della presente controversia sia stato incomprensibilmente usucapito dagli attori con conseguente perdita accertare il diritto di parte avversa al risarcimento danni della convenuta stante l'innegabile clandestinità del possesso da quantificarsi in un importo non inferiore ad euro 500.000,00 e, per l'effetto, condannare gli attori al risarcimento del danno”.
In punto di diritto, va osservato che l'usucapione è un istituto giuridico in base al quale è possibile acquistare in via originaria la titolarità di un diritto reale mediante il possesso della cosa ininterrotto, non violento né clandestino e protratto per l'intero termine di legge (ordinariamente venti anni per gli immobili).
Il possesso deve estrinsecarsi in una sequenza di atti con cui l'agente utilizza la cosa alla stregua del titolare del diritto reale invocato e dai quali deve emergere la inequivoca volontà dello stesso di disconoscere i diritti dei titolari del diritto al fine di escluderli dall'uso della cosa e divenire l'esclusivo e incontestato titolare della disponibilità della stessa.
In particolare, la giurisprudenza di legittimità ha stabilito “per la configurabilità del possesso "ad usucapionem", è necessaria la sussistenza di un comportamento continuo, e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo all'uopo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno
"ius in re aliena" ("ex plurimis" Cass. 9 agosto 2001 n. 11000, Cass. n. 18392/2006,
Cass. n. 362/2017), un potere di fatto, corrispondente al diritto reale posseduto, manifestato con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rilevare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto (Cass. N. 25498/2014,
Cass. n. 10894/2013, Cass. 11 maggio 1996 n. 4436, Cass. 13 dicembre 1994 n.
10652)” (Cass. Civ. n. 8866/2018).
Conseguentemente, è stato osservato che, al fine di dimostrare l'avvenuto acquisto per usucapione di un bene, l'attore è tenuto ad allegare e a provare l'inizio del suo possesso, le modalità con cui il possesso si è estrinsecato, che il suo potere di fatto sull'immobile in oggetto non fosse legittimato da un comportamento di tolleranza del proprietario, nonché gli specifici atti attraverso i quali è iniziato il possesso uti dominus, con radicale disconoscimento delle prerogative del proprietario ed affermazione percepibile dai terzi della propria intenzione di possedere il bene alla stregua di un proprietario, e per mezzo dei quali il possesso avente le suddette caratteristiche si è protratto nel tempo per i venti anni richiesti dall'ordinamento giuridico (cfr. Cass. Civ. n. 11000/2001; Cass. Civ. n.
21873/2018).
In ragione dei suddetti rilievi, è stata evidenziata l'irrilevanza della allegazione formulata dal rivendicante di avere posseduto continuativamente e pacificamente per oltre venti anni (o altre espressioni analoghe), trattandosi di allegazione radicalmente generica che non consente la debita rappresentazione all'organo giudicante degli elementi costitutivi della fattispecie di usucapione, occorrendo di contro (cfr. Cass. Civ. n. 21873/2018).
Inoltre, in ragione dell'onere dell'attore di allegare e di provare non solo il corpus del possesso, ma anche l'animus dello stesso, nel senso dell'esigenza di dimostrare di disporre del bene in spregio totale dei poteri del proprietario e con atti idonei a rendere percepibile tale intenzione anche ai terzi, la giurisprudenza ha escluso la rilevanza, ai fini della integrazione del possesso utile all'usucapione, del compimento di atti minimali di gestione del bene come la manutenzione o la cura dello stesso (cfr. Cass. Civ. n. 9325/2011;
Cass. Civ. n. 18215/2013) ovvero atti gestionali tollerati dallo stesso titolare del diritto dominicale perché comportanti solo il soddisfacimento di obblighi o l'erogazione di spese per il miglior godimento della cosa (cfr. Cass. Civ. n.
16841/2005).
È stato evidenziato al riguardo che “L'animus possidendi può, eventualmente, essere desunto in via presuntiva dal corpus possessionis, se lo svolgimento di attività corrispondente all'esercizio del diritto dominicale è già di per sè indicativo dell'intento, in colui che la compie, di avere la cosa come propria” (Cass. Civ. n. 18215/2013). Di conseguenza, la stessa attività di coltivazione o cura del fondo non può ritenersi per ciò solo decisiva, non costituendo la stessa un'attività tipica ed esclusiva del proprietario. Per fondare il possesso utile per l'usucapione è necessario che tale attività materiale sia accompagnata da univoci indizi, i quali consentano di presumere che essa è svolta “uti dominus” (cfr. Cass. Civ. n.
17376/2018; Cass. Civ. n. 6123/2020; Cass. Civ. n. 1796/2022).
Con specifico riferimento all'uso di un'area per il parcheggio della propria autovettura, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “Non è configurabile quale possesso "ad usucapionem" il comportamento consistente nell'uso di una striscia di terreno ricoperta di ghiaia come parcheggio e spazio di manovra, non essendo detta condotta di per sé espressione di un'attività materiale incompatibile con l'altrui diritto di proprietà e non avendo la relativa esteriorizzazione la valenza inequivoca di una signoria di fatto sul bene, in quanto la copertura dell'area con ghiaia non integra un'opera permanente di trasformazione, idonea a precludere la potestà dominicale del proprietario, mentre l'utilizzo
a scopo di parcheggio può risultare transitoriamente consentito per mera tolleranza” (Cass.
Civ. n. 10894/2013).
In conformità ai suddetti principi, è stato chiarito altresì che il possesso utile per l'usucapione non è ravvisabile nel mero godimento della cosa, ove questo non si traduca in una attività materiale incompatibile con l'altrui diritto e quindi non giustificabile da un titolo diverso, ad esempio, la locazione od il comodato (cfr. Cass. Civ. n. 4206/1987).
Va rilevato altresì, quanto al piano della valutazione della prova, che la giurisprudenza di legittimità, in tema di usucapione, ha ritenuto che “l'esigenza di un attento bilanciamento dei valori in conflitto, tutelati dall'art. 1 del Protocollo
Addizionale n. 1 alla CEDU, come interpretato dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo, impone al giudice nazionale l'impiego di un particolare rigore nell'apprezzamento - anche sul piano probatorio - della sussistenza dei presupposti per l'acquisto a titolo originario della proprietà, prevalente sul precedente titolo dominicale” (Cass. Civ. n. 20539/2017). Così ricostruiti i principi essenziali in materia di usucapione di immobili, la domanda attorea va ritenuta infondata.
Innanzi tutto, deve rilevarsi che la domanda degli attori appare generica in punto di allegazione, non illustrando con esattezza i fatti costitutivi dell'invocata fattispecie di usucapione.
Invero, gli attori in citazione si sono limitati ad allegare che la convenuta ha acquistato la quota di 1/8 della proprietà del compendio costituito dal
Giardino Iacovacci con atto di compravendita del 29.04.2002 e di avere acquistato da plurimi comproprietari, tra cui e Controparte_2 [...]
la restante quota di 7/8 del compendio immobiliare in esame con Parte_3
atto di compravendita del 22.07.2002; che , marito di Parte_1 [...]
e figlia di “possiedono uti Parte_3 Parte_2 Controparte_2
dominus, da oltre venti anni, detta particella da ancor prima entrambi gli atti di compravendita (sempre doc.1 e 2), senza aver ricevuto mai alcuna contestazione né in via giudiziaria né in via stragiudiziale, né alcuno ne ha mai rivendicato la proprietà. Il possesso esercitato dagli odierni istanti sul fondo oggetto di controversia, presenta tutti gli elementi imprescindibili ai fini dell'usucapione essendo esso inequivoco (ossia certo ed inidoneo a generare nei terzi il dubbio sulla effettiva intenzione del soggetto di porre in essere un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale), pacifico ossia non acquistato in modo violento o clandestino (Corte di Cassazione, sentenza 5 giugno 2012, n.
9062, tra le tante Corte di Cassazione, sentenza 12-4-2010 n. 8662; Corte di
Cassazione, sentenza 24-8-2006 n. 18392) continuo ed ininterrotto nel tempo da oltre venti anni (nello specifico dal 22.07.2002 sebbene ancor prima degli atti di compravendita)”; che “Il terreno de quo risulta altresì recintato senza che la chiave del cancello e della catena ivi presenti mai siano state consegnate alla società convenuta come emerge dalla documentazione fotografica in atti (doc.4)” e che “gli attori hanno goduto del terreno in oggetto senza aver ricevuto mai alcuna contestazione o meglio senza che la società convenuta abbia mai compiuto qualsivoglia atto idoneo ad interrompere il termine necessario per il compimento dell'usucapione. Ne consegue che gli attori si sono da sempre comportati nei confronti di chiunque come i soli e veri proprietari e hanno provveduto personalmente ed
a proprie spese alla manutenzione ordinaria e straordinaria di detto fondo, ivi compreso il taglio dell'erba e tutto ciò che è richiesto per una costante manutenzione ordinaria di una particella di terreno. Inoltre, costoro sono gli unici possessori delle chiavi del cancello presente su uno dei due ingressi, senza aver ricevuto -lo si ripete- mai alcuna contestazione e comportandosi nei confronti di chiunque come i veri proprietari”.
Ebbene, va osservato che, come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità richiamata in precedenza, la mera allegazione di avere posseduto un immobile da oltre venti anni, senza alcuna specificazione sul periodo specifico in cui tale possesso è stato acquisito, sui modi in cui si è estrinsecato nel corso del ventennio è allegazione insufficiente per fondare una domanda di usucapione, stante la sua radicale genericità.
Inoltre, non appare significativo per dimostrare l'esistenza di un possesso utile all'usucapione l'allegazione di avere manutenuto il terreno.
Invero, gli attori non hanno chiarito in citazione in cosa siano consistiti gli atti di manutenzione ordinaria e straordinaria che sarebbero stati effettuati, né hanno allegato quando sarebbero stati fatti quelli di straordinaria manutenzione;
inoltre, come evidenziato in precedenza, la manutenzione ordinaria di un bene costituisce un'attività scarsamente significativa per desumere l'animus possidendi in capo a colui che procedere all'attività manutentiva.
Analogamente, in relazione all'asserita apposizione di una catena a chiusura dell'area per il parcheggio delle auto ovvero all'apposizione di un cancelletto per accedere alla residua parte della particella per cui è causa, gli attori non hanno fornito alcuna allegazione sul periodo in cui sarebbero stati apposti tali mezzi di delimitazione dell'area. Ciò posto in relazione alle carenze assertive della domanda attorea, deve osservarsi che la stessa è rimasta anche priva di significativo supporto probatorio.
I documenti prodotti da parte attrice non appaiono sufficienti per la dimostrazione del possesso allegato dagli attori.
I primi due allegati alla citazione sono i contratti con cui la convenuta ha acquistato il compendio immobiliare “Giardini Iacovacci” di cui fa parte la particella rivendicata dagli attori, il terzo allegato della citazione è una visura catastale che nulla prova circa il possesso dell'area per cui è causa e le fotografie dell'allegato 4 che attesterebbero l'esistenza della catena e del cancelletto a delimitazione dell'area sono prive di data certa e non consentono di ritenere che tali delimitazioni siano esistenti da oltre venti anni, considerata peraltro la mancata allegazione ad opera degli attori quantomeno dell'anno in cui tali opere sarebbero state realizzate.
Analogamente, le due fotografie prodotte con la prima memoria integrativa da parte attrice, la seconda delle quali è sfocata e non consente di cogliere dettagli, non forniscono alcuna sicura rappresentazione dell'esistenza della catena rappresentata nelle fotografie allegate alla citazione e, in generale, non forniscono un'ampia e puntuale rappresentazione dell'area per cui è causa.
La restante documentazione prodotta da parte attrice e inerente alle vicende amministrative che hanno riguardato il permesso di costruire ottenuto dalla convenuta in relazione al compendio sopra richiamato, non ha alcuna attitudine a dimostrare il possesso dell'area per cui è causa.
Infine, deve osservarsi che gli elementi forniti dai testimoni assunti all'udienza del 26.06.2024 non appaiono sufficienti per ritenere debitamente provata la domanda attorea.
La teste amica di lunga data dell'attrice ha Tes_1 Parte_2
confermato il generico possesso ultraventennale degli attori, specificando di avere visto gli stessi parcheggiare le automobili presso l'area oggetto di causa e che gli attori si occupano del taglio dell'erba presente nell'area stagionalmente.
Inoltre, la teste ha riferito dell'esistenza della catena e del cancelletto senza specificare in alcun modo quando gli stessi siano stati apposti.
La teste amica da trent'anni dell'attrice ha Testimone_2 Parte_2
parimenti confermato il generico possesso dell'area da oltre venti anni ad opera degli attori, specificando che “ogni volta che si doveva parcheggiare la macchina, noi parcheggiavamo la macchina in questa area adiacente all'uscita di cui si parla che veniva tenuta pulita, credo che la pulizia dell'area fosse fatta da e anche se non Pt_1 Parte_2
li ho mai visti fare pulizia dell'area, è possibile, ma è una mia supposizione, che si avvalessero di una persona di fiducia per la pulizia dell'area”.
Inoltre, pur confermando che gli attori manutengono l'area, ha chiarito che “io personalmente non ho visto il o pulire l'area, so che Pt_1 Parte_2 [...]
ha goduto dell'area ma non l'ho visto pulire la stessa, però confermo che l'area è CP_2
sempre pulita”, circostanza che rende inattendibile quanto riferito dalla teste circa la manutenzione dell'area ad opera degli attori.
Il terzo teste assunto che ha riferito che Testimone_3 Controparte_2
padre dell'attrice era il padrino della figlia, e che conosce gli Parte_2
attori da lungo tempo, ha confermato il possesso ultraventennale degli attori, precisando che l'area viene usata dagli stessi per parcheggiare le auto.
Inoltre, il teste ha confermato che gli attori provvedono al taglio dell'erba che cresce nell'area, tenendola pulita.
Ciò chiarito, va ribadito che l'informazione riferita dai testi assunti circa il generico possesso da oltre venti anni dell'immobile da parte dei convenuti, per le ragioni in precedenza espresse, è del tutto irrilevante, trattandosi di allegazione generica, e la conferma fornita dai testi che la manutenzione posta in essere dagli attori consiste nel taglio dell'erba e nella pulizia del terreno appare insufficiente per la prova del possesso utile all'usucapione, non rilevando una siffatta minimale forma di manutenzione a costituire un possesso utile per l'usucapione.
Infine, va rilevato che il mero uso dell'area per il parcheggio delle proprie auto non costituisce di per sé un comportamento univocamente volto a dimostrare l'intenzione di possedere alla stregua di un proprietario e comunque in modo palesemente incompatibile con i poteri della proprietaria dell'area, posto che l'attività del parcheggio è compatibile anche con altri titoli diversi dalla proprietà, come, a titolo esemplificativo, l'usufrutto, la locazione, il comodato, valutazione che appare coerente con i principi di diritto in precedenza richiamati.
Peraltro, l'assenza di prova significativa circa la chiusura dell'area oggetto di causa, alla luce delle carenze della documentazione prodotta da parte attrice, rende l'attività di parcheggio riferita dai testi del tutto inidonea a dimostrare un possesso esercitato alla stregua di un proprietario e incompatibile con le ragioni dell'effettivo proprietario.
L'insufficienza delle allegazioni e delle prove offerte da parte attrice non consentono di ritenere sufficientemente dimostrata l'integrazione della fattispecie di usucapione del diritto di proprietà del terreno per cui è causa in capo agli attori, specie considerando che i danti causa degli stessi hanno ceduto, per stessa prospettazione degli attori, le proprie quote di proprietà sul compendio in cui è inserita la particella rivendicata all'odierna convenuta, con ciò mostrando disinteresse al mantenimento della disponibilità dell'area in esame.
Ciò impone una valutazione rigorosa delle prove addotte da parte attrice a dimostrazione della domanda di usucapione proposta dagli attori, sicché, per le carenze assertive e probatorie della domanda sopra richiamate, la stessa va respinta, in quanto infondata. In conclusione, le domande di parte attrice vanno respinte, con assorbimento della domanda proposta dalla convenuta in via subordinata.
Non può accogliersi la domanda della convenuta per la condanna degli attori per lite temeraria, non emergendo alcun profilo di abuso del processo ad opera di questi ultimi, fondandosi il rigetto delle domande attoree su profili di carenza assertiva e probatoria delle stesse.
Le spese seguono il criterio di soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri previsti dal D.M. n. 55/2014, tenuto conto delle attività concretamente eseguite dalle parti e del valore della controversia.
Va osservato che nelle cause aventi ad oggetto l'accertamento dell'usucapione di un diritto reale inerente a immobili il valore della causa va determinato ai sensi dell'art. 15 c.p.c. (cfr. Cass. Civ. n. 15213/2024).
Pertanto, posto che il reddito dominicale del terreno oggetto di causa è pari a
1,41 euro, come si desume dalla visura catastale in atti (cfr. all. 3 fasc. attori), e che l'usucapione ha riguardato il diritto di proprietà, il valore della causa è pari a 282,00 euro (1,41 eurox200).
P.Q.M.
il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunciando, sulla causa civile iscritta a R.G. n. 1846/2023 e vertente tra le parti di cui in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza e deduzione, così provvede:
1) respinge le domande di parte attrice;
2) respinge l'istanza di parte convenuta per la condanna degli attori per lite temeraria;
3) condanna gli attori in solido al pagamento delle spese processuali in favore della parte convenuta che si liquidano nella somma di 662,00 euro, a titolo di compensi, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA se dovuti.
Grosseto, 14.05.2025
IL GIUDICE
Dott. Valerio Medaglia