Articolo 44 della Legge 20 marzo 1913, n. 272
Articolo 43Articolo 45
Versione
13 luglio 1913
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Versione
1 luglio 1925
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Versione
18 luglio 1932
Art. 44. ((Per i soli contratti conclusi con l'intervento degli agenti di cambio o fra essi ed altre persone, quando la tassa sia stata debitamente soddisfatta, se una delle parti non esegue il contratto nel tempo stabilito, l'altra, entro il quarto giorno non festivo successivo alla scadenza, puo' richiedere al Comitato degli agenti di cambio la liquidazione coattiva delle operazioni, purche' il contratto porti la firma della parte inadempiente e risulti stipulato con regolare foglietto bollato.

Il Comitato procede alla liquidazione eseguendo le necessarie operazioni di compra e vendita, e rilascia successivamente, su richiesta della parte interessata, un certificato per il credito che risulta dalla liquidazione, inclusivo delle spese e dei diritti dovuti al Comitato.

Ove il contraente inadempiente non abbia consegnato o spedito all'agente di cambio per un determinato contratto o per tutti o per alcuni dei contratti oggetto del conto di liquidazione, la parte dei foglietti bollati da conservarsi dall'agente di cambio, il Comitato, in seguito a presentazione delle lettere o dei telegrammi, se ve ne sono, e previa esibizione dei registri del richiedente, invitera' il contraente moroso, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, a restituire muniti di firma i foglietti mancanti.

Nel caso che il contraente moroso non aderisca all'invito nel termine di 4 giorni successivi a quello della data della lettera di invito, se nel distretto postale, e di 6 se fuori del distretto, il Comitato procedera' ugualmente alla liquidazione coattiva delle operazioni ed al conseguente rilascio del certificato di credito nei modi previsti dal presente articolo, salvo che, nei termini sopra indicati, il contraente al quale e' fatta la richiesta abbia notificato una opposizione, con citazione nelle forme legali, al contraente che ha fatto la denunzia, notificandone in pari tempo, per notizia, un esemplare al Comitato.

In tal caso il denunziante avra' diritto di far procedere alla liquidazione sotto la propria responsabilita' a mezzo del Comitato, il quale lo informera' dei risultati, senza il rilascio del certificato di credito. Ove l'opposizione venga riconosciuta infondata dal magistrato, egli avra' anche diritto al risarcimento dei danni ed interessi da liquidarsi giudizialmente.

Per i contratti di cui al primo comma del presente articolo, qualora la liquidazione sia stata gia' effettuata consensualmente, la parte creditrice, nel termine di giorni 30 dalla liquidazione, potra' chiedere che il Comitato degli agenti di cambio accerti il saldo dovuto e ne rilasci il relativo certificato di credito.

Alle liquidazioni dei contratti contemplati dal presente articolo non si applicano le disposizioni contenute negli articoli 67, 68 e 69 del Codice di commercio)) --------------- AGGIORNAMENTO (8)
Il Regio D.L. 14 maggio 1925, n. 601 , convertito senza modificazioni dalla L. 18 marzo 1926, n. 562 , ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Sono applicabili alle nuove Provincie le disposizioni degli articoli 44 , 45 , 46 della legge 20 marzo 1913, n. 272 , e del presente decreto, intendendosi sostituite alle disposizioni del Codice di commercio e del Codice di procedura civile , richiamate dagli articoli 45 e 46 della citata legge, le corrispondenti disposizioni delle leggi vigenti nelle nuove Provincie, fino a che non siano ivi estesi il Codice di commercio e di procedura civile vigente nel Regno".
Entrata in vigore il 18 luglio 1932
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