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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 20/05/2025, n. 1419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1419 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3520/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione quinta civile
Composta dai magistrati:
Dott. Anna Maria Pizzi Presidente
Dott. Anna Ferrari Consigliere
Dott. Maria Vicidomini Consigliere rel.
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, discussa in camera di Consiglio all'udienza del 03.04.2025, promossa con ricorso in appello depositato in data 16.12.2024 da:
, (C.F. , nato ad [...] il [...], residente Parte_1 C.F._1
a GO (PC), Via Primo Maggio n. 51/A, rappresentato e difeso dall'Avv. Luisa Iuzzolini ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Piacenza, Strada Valnure, 16/I
APPELLANTE contro
(C.F. ), nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
06.04.1980, rappresentata e difesa dall'Avv. Filippo Marioni ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Pavia Viale Cesare Battisti n. 54
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza di divorzio n. 1021/2024 del Tribunale di Pavia emessa in data
10.06.2024, depositata il 12.06.2024 e comunicata alle parti il 19.06.2024, nel procedimento R.G.N.
992 /2021
Con l'intervento del Procuratore Generale, nella persona della dott.ssa Maria Vittoria Mazza che ha chiesto la conferma della sentenza impugnata.
pagina 1 di 9 CONCLUSIONI
Per parte appellante:
“…riformare la sentenza emessa dal Tribunale di Pavia n. 1021/2024 del 10.06.2024, pubblicata il
19.06.2024, non notificata, nei seguenti termini:
1) laddove, al punto 5 del dispositivo, si dispone «che versi a Parte_1 CP_1 entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento di ,
[...] Per_1
l'importo mensile di euro 450,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 65% delle spese straordinarie secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale di Pavia», venga invece disposto
«che versi a entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di Parte_1 Controparte_1 contributo al mantenimento di , l'importo mensile di euro 300,00, rivalutabile annualmente Per_1 secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo in uso presso il
Tribunale di Pavia», ovvero, in via subordinata, «l'importo mensile di euro 350,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale di Pavia»;
2) laddove, al punto 6 del dispositivo, si «condanna a rifondere a Parte_1 CP_2 le spese del procedimento, che liquida in € 5.000,00 per compensi, oltre I.V.A. e C.P.A.
[...] se e come dovuti per legge e rimborso per spese generali nella misura del 15% dei compensi» venga invece disposta la compensazione integrale delle spese di lite fra le parti.
Con vittoria di spese relative al procedimento di appello”.
Per parte appellata:
“Piaccia alla Corte d'Appello di Milano, respinta ogni contraria istanza, rigettare l'appello proposto con conferma della sentenza n. 1021/2024 emessa dal Tribunale di Pavia e pubblicata il 19.06.2024 con vittoria delle spese del presente grado.”
IN FATTO E IN DIRITTO
§Il procedimento di primo grado.
1. ed hanno contratto matrimonio in data 25.08.2018 nel Comune Parte_1 Controparte_1 di GO (PC), trascritto nel registro di Stato Civile del predetto Comune nell'anno 2018 N. 4
Parte 1. Dall'unione è nata la figlia in data 30.03.2020. Per_1
2. Con ricorso depositato in data 24.02.2021 , dando atto che le parti si erano separate Parte_1 consensualmente con accordo trascritto in sede di negoziazione assistita il 13.06.2020, chiedeva al
Tribunale di Pavia la pronuncia divorzile nonché la conferma degli accordi di separazione, vale a dire: affidamento condiviso della minore con collocamento presso la madre;
visite padre-figlia regolamentate in relazione all'età della bambina;
contributo al mantenimento della figlia da parte del padre di € 350,00 sino al compimento del secondo anno della minore e di € 300,00 dal terzo anno di vita in poi, oltre al 50% delle spese straordinarie;
nessun assegno a carico del coniuge essendo entrambi economicamente indipendenti. In sede di precisazione delle conclusioni il ricorrente manifestava la disponibilità a versare un assegno di euro 350,00 mensili, in conformità alla proposta conciliativa che era stata formulata dal giudice istruttore. pagina 2 di 9 3. Si costituiva in data 07.07.2021 la quale, aderendo alla domanda di divorzio, Controparte_1 chiedeva a modifica degli accordi di separazione, una riduzione del diritto di visita paterno, un assegno di mantenimento per la figlia pari a € 600,00 mensili oltre al 100% delle spese straordinarie, nonché un assegno divorzile in proprio favore di € 250,00 mensili almeno sino al raggiungimento da parte di Per_1 dell'età di sei anni. La convenuta nelle more del giudizio modificava le proprie domande economiche, chiedendo in via subordinata un assegno di mantenimento per la minore non inferiore a € 450,00 mensili nonché il versamento da parte del padre del 50% degli assegni familiari da lui percepiti a decorrere da luglio 2020 (come da memoria integrativa del 05.01.2022) e rinunciando alla richiesta di assegno divorzile (all'udienza del 25.10.2023, e in sede di precisazione delle conclusioni in data
29.02.2024).
4. Con ordinanza presidenziale del 21.09.2021, su concorde richiesta delle parti, venivano confermate le condizioni della separazione.
5. Con sentenza non definitiva pubblicata il 27.01.2022 il Tribunale di Pavia pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti ordinava la prosecuzione del giudizio per la fase istruttoria.
6. Con sentenza n. 1021/2024 emessa in data 10.06.2024 e pubblicata il 12.06.2024, il Tribunale di
Pavia, così statuiva:
1. Conferma lo scioglimento del matrimonio contratto in data 25 agosto 2018 nel Comune di
GO tra e trascritto nel registro dello Stato Civile Parte_1 Controparte_1 del predetto Comune nell'anno 2018 N. 4 Parte 1
2. ordina la trasmissione della presente sentenza in copia autentica all'Ufficio dello stato Civile del Comune suddetto per le annotazioni e le ulteriori incombenze previste;
3. Affida in via condivisa ad entrambi i genitori con collocamento e residenza Persona_2 presso la madre;
4. Dispone che il diritto di visita paterno sia regolato come in parte narrativa1, 5. Dispone che versi a entro il giorno 5 di ogni Parte_1 Controparte_1 mese, a titolo di contributo indiretto al mantenimento di l'importo mensile di € 450,00, Per_1 rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 65% delle spese straordinarie secondo il protocollo in uso presso il Tribunale di Pavia;
6. Condanna a rifondere a le spese del Parte_1 Controparte_1 procedimento, che liquida in € 5.000,00 per compensi, oltre I.V.A. e C.P.A. se e come dovuti per legge e rimborso per spese generali nella misura del 15 % dei compensi
7. Relativamente agli aspetti economici, il Tribunale riteneva di porre a carico del padre per il mantenimento della figlia la somma di € 450,00 mensili nonché il 65% delle spese straordinarie in considerazione della situazione economico-patrimoniale delle parti dalla quale era emersa una disparità reddituale tra le stesse.
Si riporta la ricostruzione del Tribunale: “…Venendo all'analisi della posizione del emerge che Pt_1 egli è dipendente a tempo indeterminato della , e nel CUD 2023 ha percepito una Controparte_3 retribuzione lorda da lavoro dipendente di poco superiore ai 33.000€. Che lo stesso è proprietario di un immobile che aveva dato in locazione(attualmente risolta), su cui è attualmente gravante un mutuo
e che ha documentato la concessione di un finanziamento di 280€ mensili per l'acquisto di una autovettura. Risulta invece esaurito il prestito di 60 rate mensili per l'acquisto dei mobili.
Di contro è proprietaria dell'immobile che attualmente coabita insieme alla Controparte_1 figlia, ma non presta alcuna attività lavorativa.
Ciò posto tenuto conto dell'età e delle esigenze di , nonché la capacità lavorativa delle parti, Per_1 entrambe tenute a contribuire con il proprio lavoro e le proprie risorse al mantenimento della prole, alla quale deve essere garantito, per quanto possibile, il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio e che comunque le esigenze della prole vanno tenute in prioritaria considerarazione Il
Tribunale reputa quindi congruo stabilire un assegno di mantenimento per la minore di Euro 450,00 mensili, che dovrà essere corrisposto da a in via Parte_1 Controparte_1 anticipata entro il giorno 5 di ogni mese.
Quanto alle spese cd. extra assegno, le stesse dovranno essere sostenute dalle parti nella misura del
65% a carico del padre e del resto a carico della madre, secondo le modalità di cui al Protocollo in uso presso il Tribunale di Pavia.”
§ Il procedimento di secondo grado.
8.Avverso detta sentenza ha proposto appello in data 16.12.2024 , limitatamente alle Parte_1 statuizioni relative all'assegno di mantenimento e alle spese di lite.
In particolare, la difesa ha dedotto i seguenti motivi:
Sull'erronea quantificazione del contributo economico. Secondo la prospettazione difensiva la motivazione sarebbe apparente e comunque basata su presupposti di fatto errati o parziali atteso che: a) il criterio del tenore di vita matrimoniale non è applicabile al caso di specie in quanto tra la minore e il padre non si è mai istaurata alcuna convivenza;
b) nel corso del giudizio, non è stata fornita prova di accresciute esigenze della minore che potessero giustificare un aumento dell'assegno rispetto a quanto stabilito in sede di accordi di separazione;
c) i redditi del padre che è dipendente presso R.F.I. – e non pagina 4 di 9 della come invece vorrebbe il Tribunale di Pavia-sono stati considerati al lordo Controparte_3 delle imposte e di tutti gli oneri fissi mensili di cui egli è gravato (mutuo, finanziamento auto, spese di viaggio per esercitare il proprio diritto di visita); d) l'importo dell'assegno è incompatibile con tali redditi e con la necessità dell'appellante di provvedere al proprio sostentamento e a quello di nei Per_1 periodi in cui è col padre;
e) l'importo dell'assegno non tiene conto del concorrente dovere di mantenimento gravante sulla madre, giovane e perfettamente abile al lavoro, la quale, inoltre gode di un tenore di vita che contrasta con la lamentata scarsità di risorse economiche;
f) nessuna motivazione il Tribunale ha posto a corredo della decisione di onerare il padre di una maggior quota delle spese straordinarie, che per giurisprudenza consolidata può trovare spazio solo in ipotesi di elevatissima ed incolpevole disparità fra i redditi dei genitori e richiede una congrua e specifica motivazione.
L'appellante ha quindi insistito affinché sia posto a carico del padre a titolo di contributo al mantenimento della figlia l'assegno mensile di € 300,00, ovvero, in subordine, in adesione alla proposta formulata dal giudice di prime cure, l'importo mensile di € 350,00, nonché il 50% delle spese straordinarie.
Sulla condanna alle spese legali, l'appellante ha contestato la propria soccombenza in giudizio nonché
l'eccessivo importo delle spese legali che non rientrerebbe in nessuno degli scaglioni previsti dal D.M.
n. 55/2014. In particolare, la difesa ha evidenziato che l'esito del processo di primo grado (in relazione al quantum dell'assegno di mantenimento a favore di , alla percentuale del riparto delle spese Per_1 straordinarie nonché alle modalità di visita della bambina) ha consentito di appurare la soccombenza di entrambe le parti, senza alcuna particolare prevalenza della soccombenza del Signor , che, anzi, è Pt_1 stato altresì costretto a difendersi su una domanda (quella di assegno divorzile), che era manifestamente infondata ed è stata rinunciata soltanto al momento della precisazione delle conclusioni e su un'altra domanda (quella di restituzione degli assegni familiari), su cui il Tribunale non ha statuito, ma che era palesemente inammissibile per difetto di connessione forte ex art 40 c.p.c. con l'oggetto del procedimento di divorzio. L'appellante ha pertanto chiesto, a prescindere dall'esito dell'impugnazione con riferimento alla quantificazione dell'assegno di mantenimento per la figlia, la compensazione integrale delle spese di lite fra le parti.
9. Con provvedimento del 14.01.2025, è stata fissata l'udienza di trattazione del presente procedimento ai sensi degli artt. 127, 127 bis e 127 ter c.p.c.
10. Con atto depositato il 14.03.2025 si è costituita in giudizio chiedendo la Controparte_1 conferma dell'impugnata decisione.
In particolare, quanto all'assegno di mantenimento della minore, parte appellata ha dedotto la fondatezza della statuizione del giudice di primo grado alla luce dell'accertato squilibrio economico tra le parti, ciò in quanto il Sig. è lavoratore dipendente a tempo indeterminato della Parte_1
Trenitalia S.p.a. con reddito netto mensile di circa € 1.800,00 che può aumentare con il lavoro straordinario;
è proprietario di un immobile in GO (PC), dallo stesso acquistato prima del matrimonio, e dal quale ha tratto reddito costituito dal canone di locazione percepito avendo vissuto durante la convivenza presso l'abitazione di proprietà della e pur lamentando difficoltà CP_1 economiche, ha acquistato vari beni tra cui biciclette sportive e, in data 05.09.2023, un'autovettura al pagina 5 di 9 costo di € 29.900,00. Mentre la ha dovuto cessare la propria attività imprenditoriale a seguito CP_1 della crisi economica dovuta alla pandemia di Covid-19, ed è priva di lavoro essendosi da sempre occupata a tempo pieno della minore, affetta sin dalla nascita da “prematurità, neonata di basso peso alla nascita (LBW), distress respiratorio e atresia esofagea con fistola tracheo-esofagea corretta chirurgicamente”. Inoltre, la difesa di parte appellata sostiene che il quantum dell'assegno di mantenimento posto a carico del padre, essendo stato calcolato applicando una percentuale di 1/3 sul reddito dello stesso, risulta conforme a quanto stabilito in varie pronunce di merito.
Quanto alle spese di lite, l'appellata ha dedotto che la soccombenza riconosciuta dal Tribunale di Pavia in capo al corrisponde all'esito processuale, atteso che le domande in punto di frequentazione Pt_1 padre-figlia, contributo al mantenimento della minore nonché le istanze cautelari dalla stessa proposte, sono state accolte dal Tribunale. In particolare, la nulla ha avuto da obiettare circa la CP_1 richiesta di affidamento condiviso della minore, vertendo la conflittualità unicamente sull'atteggiamento oppositivo del;
né si è mai opposta al rapporto padre-figlia, chiedendo solo, Pt_1 nel preminente interesse della piccola e della sua stabilità, che fosse il padre a sopportare gli Per_1 oneri di spostamento. Inoltre, quanto alle richieste economiche, la recepiva l'invito del CP_1
Giudice formulato all'udienza del 15.03.2022, e conseguentemente modificava la propria domanda in via riconvenzionale dichiarandosi disponibile a ridurre le proprie pretese di mantenimento a favore della figlia da € 600,00 ad € 450,00, a differenza del , che si rifiutava di mostrare un Per_1 Pt_1 maggior impegno economico nonostante gli inviti del giudice in tal senso. Infine, l'appellata ha rilevato la correttezza del tariffario applicato dal Tribunale di Pavia, avendo l'appellante indicato che il valore della causa è “indeterminabile”.
11. All'udienza del giorno 3.04.2025, celebrata con modalità di trattazione cartolare come da decreto del 14.01.2025, la Corte, dato atto delle note di trattazione scritta depositate dalle parti e del parere del
P.G. che ha chiesto la conferma della sentenza impugnata, ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'assegno di mantenimento per la minore.
Va in primo luogo respinta la richiesta dell'appellante di riduzione dell'assegno di mantenimento per la minore all'importo di € 300,00 o € 350,00 e di ripartizione al 50% tra i genitori delle spese Per_1 straordinarie per la figlia.
Ed invero dalle risultanze compendiate in atti risulta la seguente situazione economica delle parti.
Parte_1 L'appellante è dipendente R.F.I. (Rete Ferroviaria Italiana)2 con contratto a tempo determinato, a far data dal 09.10.2006 e ha documentato i seguenti redditi:
Periodo Reddito Imposta Addizionale Addizionale Netto Netto 2 E non della come erroneamente indicato in sentenza Controparte_3 pagina 6 di 9 d'imposta imponibile Netta Regionale Comunale mensile
730 2024
€ (redditi
€ 33.174,00 € 6.250,00 € 555,00 € 235,00
€ 2.177,83 26.134,00 2023)
730 2023
€ (redditi
€ 32.714,00 € 6.387,00 € 546,00 € 229,00
€ 2.129,33 25.552,00 2022)
PF 2022
€
€ 32.826,00 € 6.888,00 € 548,00 € 230,00
€ 2.096,67 (redditi 25.160,00 2021)
CU 2021
€
€ 35.110,65 € 8.151,86 € 594,75 € 178,19
€ 2.182,15 (redditi 26.185,85 2020)
CU 2020
€
€ 32.184,06 € 7.723,53 € 535,34 € 160,35
€ 1.980,40 (redditi 23.764,84 2019)
CU 2019
€
€ 30.923,32 € 7.198,78 € 509,74 € 160,37
€ 1.921,20 (redditi 23.054,43 2018)
Il Sig. è proprietario di un immobile, dove attualmente vive, su cui grava un mutuo con rata Pt_1 mensile di circa 500,00 euro e ha in essere un finanziamento Findomestic con rata mensile di circa 250,00 euro (doc. 4 fascicolo di primo grado ricorrente).
Controparte_4
[...]
aveva un'attività commerciale nel settore della moda, cessata il 31.03.2022. Sul punto,
[...] CP_1 in sede di memoria integrativa in primo grado, parte sosteneva che controparte avesse chiuso il Pt_1 punto vendita “fisico” del commercio al dettaglio, per dedicarsi all'attività di ecommerce (cfr. visura del 10 settembre 2021, doc. 7 fascicolo primo grado , p. 3). Tale circostanza è stata contestata Pt_1 dalla con memoria ex artt. 183, comma 6, n. 2 depositata il 14.05.2022. CP_1
L'appellata è proprietaria dell'immobile in cui vive con la figlia, e non ha documentato oneri di mutuo.
Attualmente è priva di lavoro. Di seguito i redditi documentati.
Anno Imposta Addizionale Addizionale Netto d'imposta Reddito Netto Netta Regionale Comunale mensile
PF 2023-
€ 513,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 513,00 € 42,75 redditi pagina 7 di 9 2022
PF 2022-
€ 513,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 513,00 € 42,75 redditi
2021
PF 2021-
€ 3.161,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3.161,00 € 263,42 redditi
2020
PF 2020-
€ 10.343,00 € 1.280,00 € 127,00 € 0,00 € 8.936,00 € 744,67 redditi
2019
PF 2019-
€ 3.808,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3.808,00 € 317,33 redditi
2018
Tanto premesso, la Corte ritiene di confermare l'importo dell'assegno di mantenimento stabilito in sentenza che si reputa proporzionato ai redditi delle parti ed adeguato alle esigenze della minore (il cui incremento legato alla crescita non necessita di specifica dimostrazione ai fini dell'adeguamento dell'assegno di mantenimento, Cass.Sez.I, ordinanza n.13644 del 29.04.2022).
Occorre infatti considerare che la è, di fatto, priva di redditi fissi a differenza del che CP_1 Pt_1 può contare sui redditi netti mensili in precedenza evidenziati.
A ciò si aggiunga che il , in ragione del calendario di visita alla figlia attualmente in essere e non Pt_1 contestato, limitato a due pernotti mensili e alcuni pomeriggi infrasettimanali, è sostanzialmente privo di oneri di mantenimento diretto di che invece gravano interamente sulla madre. Per_1
Le circostanze evidenziate giustificano altresì il riparto delle spese straordinarie determinato in sentenza.
Le spese processuali.
Merita invece accoglimento il secondo motivo di gravame atteso che le determinazioni della sentenza di primo grado, rispetto alle istanze complessivamente formulate dalle parti nel corso del procedimento, avrebbero imposto la compensazione delle spese che, conseguentemente, va disposta in questa sede con riferimento alle spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei Parte_1 confronti di avverso la sentenza n. 1021/2024 del Tribunale di Pavia emessa in data Controparte_1
10.06.2024, depositata il 12.06.2024 e comunicata alle parti il 19.06.2024, nel procedimento R.G.N.
992 /2021, assorbita ogni altra questione, così provvede:
1) Conferma il contributo paterno al mantenimento di e il riparto delle spese straordinarie per la Per_1 minore tra le parti.
2) Compensa integralmente le spese di lite tra le parti di entrambi i gradi di giudizio.
pagina 8 di 9 Così deciso in Milano, in data 03.04.2025
Il Consigliere est.
Maria Vicidomini
Il Presidente
Anna Maria Pizzi
pagina 9 di 9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “Orbene il collegio ritiene fondamentale in questo momento della fase di crescita della minore mantenere inalterate le sue abitudini di vita confermando l'attuale assetto di visita paterno, sui cui le parti hanno raggiunto un accordo in Co.Ge.. Il padre quindi terrà con sé la figlia, a fine settimana alternati, dalle ore 15.00 del sabato fino alle ore 19.00 della domenica;
e durante la settimana con week end di propria spettanza, due pomeriggi, che il padre comunicherà tempestivamente alla madre ogni dieci giorni, in ragione dei variabili turni lavorativi, dalle ore 15.00 alle ore 19.30 con possibilità, previo accordo, di modifica da parte del padre in virtù degli orari di lavoro da comunicarsi almeno dieci giorni prima;
durante la settimana con week end di spettanza della madre, un pomeriggio, da ore 15.00 alle ore 19.30, con possibilità, previo accordo, di modifica da parte del padre in virtù degli orari di lavoro da comunicarsi almeno dieci giorni prima e un ulteriore giorno, dalle ore 17.00 sino alle ore 19.00 del giorno successivo, ed il padre comunicherà tempestivamente i giorni in cui terrà la figlia in ragione dei propri turni lavorativi. Per quel che riguarda le festività il padre potrà tenere con sé la bambina nelle festività di Natale o Capodanno, e lo stesso per Pasqua o Lunedì dell'Angelo, mentre dal compimento del terzo anno di vita per i periodi di festività natalizie: metà delle vacanze natalizie, alternando di anno in anno Natale e Capodanno;
durante il periodo pasquale, tre giorni, comprensivi del giorno di Pasqua o di Pasquetta;
durante il periodo estivo, due settimane, anche non consecutive, in periodo da concordare con la madre entro il 31 marzo di ogni anno. Le restanti festività seguiranno il calendario ordinario” pagina 3 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione quinta civile
Composta dai magistrati:
Dott. Anna Maria Pizzi Presidente
Dott. Anna Ferrari Consigliere
Dott. Maria Vicidomini Consigliere rel.
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, discussa in camera di Consiglio all'udienza del 03.04.2025, promossa con ricorso in appello depositato in data 16.12.2024 da:
, (C.F. , nato ad [...] il [...], residente Parte_1 C.F._1
a GO (PC), Via Primo Maggio n. 51/A, rappresentato e difeso dall'Avv. Luisa Iuzzolini ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Piacenza, Strada Valnure, 16/I
APPELLANTE contro
(C.F. ), nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
06.04.1980, rappresentata e difesa dall'Avv. Filippo Marioni ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Pavia Viale Cesare Battisti n. 54
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza di divorzio n. 1021/2024 del Tribunale di Pavia emessa in data
10.06.2024, depositata il 12.06.2024 e comunicata alle parti il 19.06.2024, nel procedimento R.G.N.
992 /2021
Con l'intervento del Procuratore Generale, nella persona della dott.ssa Maria Vittoria Mazza che ha chiesto la conferma della sentenza impugnata.
pagina 1 di 9 CONCLUSIONI
Per parte appellante:
“…riformare la sentenza emessa dal Tribunale di Pavia n. 1021/2024 del 10.06.2024, pubblicata il
19.06.2024, non notificata, nei seguenti termini:
1) laddove, al punto 5 del dispositivo, si dispone «che versi a Parte_1 CP_1 entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento di ,
[...] Per_1
l'importo mensile di euro 450,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 65% delle spese straordinarie secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale di Pavia», venga invece disposto
«che versi a entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di Parte_1 Controparte_1 contributo al mantenimento di , l'importo mensile di euro 300,00, rivalutabile annualmente Per_1 secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo in uso presso il
Tribunale di Pavia», ovvero, in via subordinata, «l'importo mensile di euro 350,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale di Pavia»;
2) laddove, al punto 6 del dispositivo, si «condanna a rifondere a Parte_1 CP_2 le spese del procedimento, che liquida in € 5.000,00 per compensi, oltre I.V.A. e C.P.A.
[...] se e come dovuti per legge e rimborso per spese generali nella misura del 15% dei compensi» venga invece disposta la compensazione integrale delle spese di lite fra le parti.
Con vittoria di spese relative al procedimento di appello”.
Per parte appellata:
“Piaccia alla Corte d'Appello di Milano, respinta ogni contraria istanza, rigettare l'appello proposto con conferma della sentenza n. 1021/2024 emessa dal Tribunale di Pavia e pubblicata il 19.06.2024 con vittoria delle spese del presente grado.”
IN FATTO E IN DIRITTO
§Il procedimento di primo grado.
1. ed hanno contratto matrimonio in data 25.08.2018 nel Comune Parte_1 Controparte_1 di GO (PC), trascritto nel registro di Stato Civile del predetto Comune nell'anno 2018 N. 4
Parte 1. Dall'unione è nata la figlia in data 30.03.2020. Per_1
2. Con ricorso depositato in data 24.02.2021 , dando atto che le parti si erano separate Parte_1 consensualmente con accordo trascritto in sede di negoziazione assistita il 13.06.2020, chiedeva al
Tribunale di Pavia la pronuncia divorzile nonché la conferma degli accordi di separazione, vale a dire: affidamento condiviso della minore con collocamento presso la madre;
visite padre-figlia regolamentate in relazione all'età della bambina;
contributo al mantenimento della figlia da parte del padre di € 350,00 sino al compimento del secondo anno della minore e di € 300,00 dal terzo anno di vita in poi, oltre al 50% delle spese straordinarie;
nessun assegno a carico del coniuge essendo entrambi economicamente indipendenti. In sede di precisazione delle conclusioni il ricorrente manifestava la disponibilità a versare un assegno di euro 350,00 mensili, in conformità alla proposta conciliativa che era stata formulata dal giudice istruttore. pagina 2 di 9 3. Si costituiva in data 07.07.2021 la quale, aderendo alla domanda di divorzio, Controparte_1 chiedeva a modifica degli accordi di separazione, una riduzione del diritto di visita paterno, un assegno di mantenimento per la figlia pari a € 600,00 mensili oltre al 100% delle spese straordinarie, nonché un assegno divorzile in proprio favore di € 250,00 mensili almeno sino al raggiungimento da parte di Per_1 dell'età di sei anni. La convenuta nelle more del giudizio modificava le proprie domande economiche, chiedendo in via subordinata un assegno di mantenimento per la minore non inferiore a € 450,00 mensili nonché il versamento da parte del padre del 50% degli assegni familiari da lui percepiti a decorrere da luglio 2020 (come da memoria integrativa del 05.01.2022) e rinunciando alla richiesta di assegno divorzile (all'udienza del 25.10.2023, e in sede di precisazione delle conclusioni in data
29.02.2024).
4. Con ordinanza presidenziale del 21.09.2021, su concorde richiesta delle parti, venivano confermate le condizioni della separazione.
5. Con sentenza non definitiva pubblicata il 27.01.2022 il Tribunale di Pavia pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti ordinava la prosecuzione del giudizio per la fase istruttoria.
6. Con sentenza n. 1021/2024 emessa in data 10.06.2024 e pubblicata il 12.06.2024, il Tribunale di
Pavia, così statuiva:
1. Conferma lo scioglimento del matrimonio contratto in data 25 agosto 2018 nel Comune di
GO tra e trascritto nel registro dello Stato Civile Parte_1 Controparte_1 del predetto Comune nell'anno 2018 N. 4 Parte 1
2. ordina la trasmissione della presente sentenza in copia autentica all'Ufficio dello stato Civile del Comune suddetto per le annotazioni e le ulteriori incombenze previste;
3. Affida in via condivisa ad entrambi i genitori con collocamento e residenza Persona_2 presso la madre;
4. Dispone che il diritto di visita paterno sia regolato come in parte narrativa1, 5. Dispone che versi a entro il giorno 5 di ogni Parte_1 Controparte_1 mese, a titolo di contributo indiretto al mantenimento di l'importo mensile di € 450,00, Per_1 rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 65% delle spese straordinarie secondo il protocollo in uso presso il Tribunale di Pavia;
6. Condanna a rifondere a le spese del Parte_1 Controparte_1 procedimento, che liquida in € 5.000,00 per compensi, oltre I.V.A. e C.P.A. se e come dovuti per legge e rimborso per spese generali nella misura del 15 % dei compensi
7. Relativamente agli aspetti economici, il Tribunale riteneva di porre a carico del padre per il mantenimento della figlia la somma di € 450,00 mensili nonché il 65% delle spese straordinarie in considerazione della situazione economico-patrimoniale delle parti dalla quale era emersa una disparità reddituale tra le stesse.
Si riporta la ricostruzione del Tribunale: “…Venendo all'analisi della posizione del emerge che Pt_1 egli è dipendente a tempo indeterminato della , e nel CUD 2023 ha percepito una Controparte_3 retribuzione lorda da lavoro dipendente di poco superiore ai 33.000€. Che lo stesso è proprietario di un immobile che aveva dato in locazione(attualmente risolta), su cui è attualmente gravante un mutuo
e che ha documentato la concessione di un finanziamento di 280€ mensili per l'acquisto di una autovettura. Risulta invece esaurito il prestito di 60 rate mensili per l'acquisto dei mobili.
Di contro è proprietaria dell'immobile che attualmente coabita insieme alla Controparte_1 figlia, ma non presta alcuna attività lavorativa.
Ciò posto tenuto conto dell'età e delle esigenze di , nonché la capacità lavorativa delle parti, Per_1 entrambe tenute a contribuire con il proprio lavoro e le proprie risorse al mantenimento della prole, alla quale deve essere garantito, per quanto possibile, il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio e che comunque le esigenze della prole vanno tenute in prioritaria considerarazione Il
Tribunale reputa quindi congruo stabilire un assegno di mantenimento per la minore di Euro 450,00 mensili, che dovrà essere corrisposto da a in via Parte_1 Controparte_1 anticipata entro il giorno 5 di ogni mese.
Quanto alle spese cd. extra assegno, le stesse dovranno essere sostenute dalle parti nella misura del
65% a carico del padre e del resto a carico della madre, secondo le modalità di cui al Protocollo in uso presso il Tribunale di Pavia.”
§ Il procedimento di secondo grado.
8.Avverso detta sentenza ha proposto appello in data 16.12.2024 , limitatamente alle Parte_1 statuizioni relative all'assegno di mantenimento e alle spese di lite.
In particolare, la difesa ha dedotto i seguenti motivi:
Sull'erronea quantificazione del contributo economico. Secondo la prospettazione difensiva la motivazione sarebbe apparente e comunque basata su presupposti di fatto errati o parziali atteso che: a) il criterio del tenore di vita matrimoniale non è applicabile al caso di specie in quanto tra la minore e il padre non si è mai istaurata alcuna convivenza;
b) nel corso del giudizio, non è stata fornita prova di accresciute esigenze della minore che potessero giustificare un aumento dell'assegno rispetto a quanto stabilito in sede di accordi di separazione;
c) i redditi del padre che è dipendente presso R.F.I. – e non pagina 4 di 9 della come invece vorrebbe il Tribunale di Pavia-sono stati considerati al lordo Controparte_3 delle imposte e di tutti gli oneri fissi mensili di cui egli è gravato (mutuo, finanziamento auto, spese di viaggio per esercitare il proprio diritto di visita); d) l'importo dell'assegno è incompatibile con tali redditi e con la necessità dell'appellante di provvedere al proprio sostentamento e a quello di nei Per_1 periodi in cui è col padre;
e) l'importo dell'assegno non tiene conto del concorrente dovere di mantenimento gravante sulla madre, giovane e perfettamente abile al lavoro, la quale, inoltre gode di un tenore di vita che contrasta con la lamentata scarsità di risorse economiche;
f) nessuna motivazione il Tribunale ha posto a corredo della decisione di onerare il padre di una maggior quota delle spese straordinarie, che per giurisprudenza consolidata può trovare spazio solo in ipotesi di elevatissima ed incolpevole disparità fra i redditi dei genitori e richiede una congrua e specifica motivazione.
L'appellante ha quindi insistito affinché sia posto a carico del padre a titolo di contributo al mantenimento della figlia l'assegno mensile di € 300,00, ovvero, in subordine, in adesione alla proposta formulata dal giudice di prime cure, l'importo mensile di € 350,00, nonché il 50% delle spese straordinarie.
Sulla condanna alle spese legali, l'appellante ha contestato la propria soccombenza in giudizio nonché
l'eccessivo importo delle spese legali che non rientrerebbe in nessuno degli scaglioni previsti dal D.M.
n. 55/2014. In particolare, la difesa ha evidenziato che l'esito del processo di primo grado (in relazione al quantum dell'assegno di mantenimento a favore di , alla percentuale del riparto delle spese Per_1 straordinarie nonché alle modalità di visita della bambina) ha consentito di appurare la soccombenza di entrambe le parti, senza alcuna particolare prevalenza della soccombenza del Signor , che, anzi, è Pt_1 stato altresì costretto a difendersi su una domanda (quella di assegno divorzile), che era manifestamente infondata ed è stata rinunciata soltanto al momento della precisazione delle conclusioni e su un'altra domanda (quella di restituzione degli assegni familiari), su cui il Tribunale non ha statuito, ma che era palesemente inammissibile per difetto di connessione forte ex art 40 c.p.c. con l'oggetto del procedimento di divorzio. L'appellante ha pertanto chiesto, a prescindere dall'esito dell'impugnazione con riferimento alla quantificazione dell'assegno di mantenimento per la figlia, la compensazione integrale delle spese di lite fra le parti.
9. Con provvedimento del 14.01.2025, è stata fissata l'udienza di trattazione del presente procedimento ai sensi degli artt. 127, 127 bis e 127 ter c.p.c.
10. Con atto depositato il 14.03.2025 si è costituita in giudizio chiedendo la Controparte_1 conferma dell'impugnata decisione.
In particolare, quanto all'assegno di mantenimento della minore, parte appellata ha dedotto la fondatezza della statuizione del giudice di primo grado alla luce dell'accertato squilibrio economico tra le parti, ciò in quanto il Sig. è lavoratore dipendente a tempo indeterminato della Parte_1
Trenitalia S.p.a. con reddito netto mensile di circa € 1.800,00 che può aumentare con il lavoro straordinario;
è proprietario di un immobile in GO (PC), dallo stesso acquistato prima del matrimonio, e dal quale ha tratto reddito costituito dal canone di locazione percepito avendo vissuto durante la convivenza presso l'abitazione di proprietà della e pur lamentando difficoltà CP_1 economiche, ha acquistato vari beni tra cui biciclette sportive e, in data 05.09.2023, un'autovettura al pagina 5 di 9 costo di € 29.900,00. Mentre la ha dovuto cessare la propria attività imprenditoriale a seguito CP_1 della crisi economica dovuta alla pandemia di Covid-19, ed è priva di lavoro essendosi da sempre occupata a tempo pieno della minore, affetta sin dalla nascita da “prematurità, neonata di basso peso alla nascita (LBW), distress respiratorio e atresia esofagea con fistola tracheo-esofagea corretta chirurgicamente”. Inoltre, la difesa di parte appellata sostiene che il quantum dell'assegno di mantenimento posto a carico del padre, essendo stato calcolato applicando una percentuale di 1/3 sul reddito dello stesso, risulta conforme a quanto stabilito in varie pronunce di merito.
Quanto alle spese di lite, l'appellata ha dedotto che la soccombenza riconosciuta dal Tribunale di Pavia in capo al corrisponde all'esito processuale, atteso che le domande in punto di frequentazione Pt_1 padre-figlia, contributo al mantenimento della minore nonché le istanze cautelari dalla stessa proposte, sono state accolte dal Tribunale. In particolare, la nulla ha avuto da obiettare circa la CP_1 richiesta di affidamento condiviso della minore, vertendo la conflittualità unicamente sull'atteggiamento oppositivo del;
né si è mai opposta al rapporto padre-figlia, chiedendo solo, Pt_1 nel preminente interesse della piccola e della sua stabilità, che fosse il padre a sopportare gli Per_1 oneri di spostamento. Inoltre, quanto alle richieste economiche, la recepiva l'invito del CP_1
Giudice formulato all'udienza del 15.03.2022, e conseguentemente modificava la propria domanda in via riconvenzionale dichiarandosi disponibile a ridurre le proprie pretese di mantenimento a favore della figlia da € 600,00 ad € 450,00, a differenza del , che si rifiutava di mostrare un Per_1 Pt_1 maggior impegno economico nonostante gli inviti del giudice in tal senso. Infine, l'appellata ha rilevato la correttezza del tariffario applicato dal Tribunale di Pavia, avendo l'appellante indicato che il valore della causa è “indeterminabile”.
11. All'udienza del giorno 3.04.2025, celebrata con modalità di trattazione cartolare come da decreto del 14.01.2025, la Corte, dato atto delle note di trattazione scritta depositate dalle parti e del parere del
P.G. che ha chiesto la conferma della sentenza impugnata, ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'assegno di mantenimento per la minore.
Va in primo luogo respinta la richiesta dell'appellante di riduzione dell'assegno di mantenimento per la minore all'importo di € 300,00 o € 350,00 e di ripartizione al 50% tra i genitori delle spese Per_1 straordinarie per la figlia.
Ed invero dalle risultanze compendiate in atti risulta la seguente situazione economica delle parti.
Parte_1 L'appellante è dipendente R.F.I. (Rete Ferroviaria Italiana)2 con contratto a tempo determinato, a far data dal 09.10.2006 e ha documentato i seguenti redditi:
Periodo Reddito Imposta Addizionale Addizionale Netto Netto 2 E non della come erroneamente indicato in sentenza Controparte_3 pagina 6 di 9 d'imposta imponibile Netta Regionale Comunale mensile
730 2024
€ (redditi
€ 33.174,00 € 6.250,00 € 555,00 € 235,00
€ 2.177,83 26.134,00 2023)
730 2023
€ (redditi
€ 32.714,00 € 6.387,00 € 546,00 € 229,00
€ 2.129,33 25.552,00 2022)
PF 2022
€
€ 32.826,00 € 6.888,00 € 548,00 € 230,00
€ 2.096,67 (redditi 25.160,00 2021)
CU 2021
€
€ 35.110,65 € 8.151,86 € 594,75 € 178,19
€ 2.182,15 (redditi 26.185,85 2020)
CU 2020
€
€ 32.184,06 € 7.723,53 € 535,34 € 160,35
€ 1.980,40 (redditi 23.764,84 2019)
CU 2019
€
€ 30.923,32 € 7.198,78 € 509,74 € 160,37
€ 1.921,20 (redditi 23.054,43 2018)
Il Sig. è proprietario di un immobile, dove attualmente vive, su cui grava un mutuo con rata Pt_1 mensile di circa 500,00 euro e ha in essere un finanziamento Findomestic con rata mensile di circa 250,00 euro (doc. 4 fascicolo di primo grado ricorrente).
Controparte_4
[...]
aveva un'attività commerciale nel settore della moda, cessata il 31.03.2022. Sul punto,
[...] CP_1 in sede di memoria integrativa in primo grado, parte sosteneva che controparte avesse chiuso il Pt_1 punto vendita “fisico” del commercio al dettaglio, per dedicarsi all'attività di ecommerce (cfr. visura del 10 settembre 2021, doc. 7 fascicolo primo grado , p. 3). Tale circostanza è stata contestata Pt_1 dalla con memoria ex artt. 183, comma 6, n. 2 depositata il 14.05.2022. CP_1
L'appellata è proprietaria dell'immobile in cui vive con la figlia, e non ha documentato oneri di mutuo.
Attualmente è priva di lavoro. Di seguito i redditi documentati.
Anno Imposta Addizionale Addizionale Netto d'imposta Reddito Netto Netta Regionale Comunale mensile
PF 2023-
€ 513,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 513,00 € 42,75 redditi pagina 7 di 9 2022
PF 2022-
€ 513,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 513,00 € 42,75 redditi
2021
PF 2021-
€ 3.161,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3.161,00 € 263,42 redditi
2020
PF 2020-
€ 10.343,00 € 1.280,00 € 127,00 € 0,00 € 8.936,00 € 744,67 redditi
2019
PF 2019-
€ 3.808,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3.808,00 € 317,33 redditi
2018
Tanto premesso, la Corte ritiene di confermare l'importo dell'assegno di mantenimento stabilito in sentenza che si reputa proporzionato ai redditi delle parti ed adeguato alle esigenze della minore (il cui incremento legato alla crescita non necessita di specifica dimostrazione ai fini dell'adeguamento dell'assegno di mantenimento, Cass.Sez.I, ordinanza n.13644 del 29.04.2022).
Occorre infatti considerare che la è, di fatto, priva di redditi fissi a differenza del che CP_1 Pt_1 può contare sui redditi netti mensili in precedenza evidenziati.
A ciò si aggiunga che il , in ragione del calendario di visita alla figlia attualmente in essere e non Pt_1 contestato, limitato a due pernotti mensili e alcuni pomeriggi infrasettimanali, è sostanzialmente privo di oneri di mantenimento diretto di che invece gravano interamente sulla madre. Per_1
Le circostanze evidenziate giustificano altresì il riparto delle spese straordinarie determinato in sentenza.
Le spese processuali.
Merita invece accoglimento il secondo motivo di gravame atteso che le determinazioni della sentenza di primo grado, rispetto alle istanze complessivamente formulate dalle parti nel corso del procedimento, avrebbero imposto la compensazione delle spese che, conseguentemente, va disposta in questa sede con riferimento alle spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei Parte_1 confronti di avverso la sentenza n. 1021/2024 del Tribunale di Pavia emessa in data Controparte_1
10.06.2024, depositata il 12.06.2024 e comunicata alle parti il 19.06.2024, nel procedimento R.G.N.
992 /2021, assorbita ogni altra questione, così provvede:
1) Conferma il contributo paterno al mantenimento di e il riparto delle spese straordinarie per la Per_1 minore tra le parti.
2) Compensa integralmente le spese di lite tra le parti di entrambi i gradi di giudizio.
pagina 8 di 9 Così deciso in Milano, in data 03.04.2025
Il Consigliere est.
Maria Vicidomini
Il Presidente
Anna Maria Pizzi
pagina 9 di 9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “Orbene il collegio ritiene fondamentale in questo momento della fase di crescita della minore mantenere inalterate le sue abitudini di vita confermando l'attuale assetto di visita paterno, sui cui le parti hanno raggiunto un accordo in Co.Ge.. Il padre quindi terrà con sé la figlia, a fine settimana alternati, dalle ore 15.00 del sabato fino alle ore 19.00 della domenica;
e durante la settimana con week end di propria spettanza, due pomeriggi, che il padre comunicherà tempestivamente alla madre ogni dieci giorni, in ragione dei variabili turni lavorativi, dalle ore 15.00 alle ore 19.30 con possibilità, previo accordo, di modifica da parte del padre in virtù degli orari di lavoro da comunicarsi almeno dieci giorni prima;
durante la settimana con week end di spettanza della madre, un pomeriggio, da ore 15.00 alle ore 19.30, con possibilità, previo accordo, di modifica da parte del padre in virtù degli orari di lavoro da comunicarsi almeno dieci giorni prima e un ulteriore giorno, dalle ore 17.00 sino alle ore 19.00 del giorno successivo, ed il padre comunicherà tempestivamente i giorni in cui terrà la figlia in ragione dei propri turni lavorativi. Per quel che riguarda le festività il padre potrà tenere con sé la bambina nelle festività di Natale o Capodanno, e lo stesso per Pasqua o Lunedì dell'Angelo, mentre dal compimento del terzo anno di vita per i periodi di festività natalizie: metà delle vacanze natalizie, alternando di anno in anno Natale e Capodanno;
durante il periodo pasquale, tre giorni, comprensivi del giorno di Pasqua o di Pasquetta;
durante il periodo estivo, due settimane, anche non consecutive, in periodo da concordare con la madre entro il 31 marzo di ogni anno. Le restanti festività seguiranno il calendario ordinario” pagina 3 di 9