Rigetto
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 04/06/2025, n. 4836 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 4836 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 04/06/2025
N. 04836/2025REG.PROV.COLL.
N. 05622/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5622 del 2023, proposto dal
Comune di Palomonte, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocata Antonia De Lisio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il dottor Francesco AV GO, in proprio ed in qualità di legale rappresentante pro tempore della Farmacia GO S.a.s. del dottor Francesco AV GO, rappresentato e difeso dall’avvocato Lorenzo Lentini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
della Regione Campania, in persona del Presidente pro tempore , non costituita in giudizio;
l’Azienda Sanitaria Locale di Salerno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Gennaro Galietta ed Emma Tortora, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
l’Ordine dei farmacisti di Salerno, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza in forma semplificata del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania-Salerno, Sezione III, 29 marzo 2023, n. 717, resa tra le parti, notificata il 1° aprile 2023 e concernente la revisione della pianta organica delle farmacie e l’avvio del procedimento per l’istituzione di una seconda sede farmaceutica;
Visto il ricorso in appello e relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’atto di costituzione del dottor Francesco AV GO, in proprio ed in qualità di legale rappresentante pro tempore della Farmacia GO S.a.s. del dottor Francesco AV GO;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 22 maggio 2025 il consigliere Luca Di Raimondo e viste le conclusioni delle parti come in atti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Oggetto del presente giudizio è la verifica della legittimità del provvedimento della Giunta comunale di Palomonte, che prevede la revisione della pianta organica delle farmacie e l’avvio del procedimento per l’istituzione di una seconda sede farmaceutica.
2. Nel giudizio di primo grado definito con la sentenza oggetto del presente appello, il dottor Francesco AV GO, in proprio ed in qualità di legale rappresentante pro tempore della Farmacia GO S.a.s. del dottor Francesco AV GO (di seguito anche “dottor GO”), ha proposto ricorso dinanzi al Tar Campania-Salerno per l’annullamento, previa istanza cautelare:
“ a – della delibera di G.M. di Palomonte n. 140 del 29.12.2022 di istituzione di una seconda sede farmaceutica, ai sensi dell'art. 104 R.D. 1265/1934;
b – degli allegati A (“Pianta Organica”), B (“Fotografie sedi farmaceutiche”), C (“Relazione Vigile Urbano”), D (“Planimetrie perimetrazioni e distanze”), E (“Relazione illustrativa”) ed F (“Dati demografici”) della delibera di G.M. n. 140 del 29.12.2022;
c – della delibera di G.M. n. 13 del 18.01.2023 di indizione di una raccolta firma per istituire la seconda sede farmaceutica comunale;
d – ove e per quanto occorra, della richiesta di parere del Comune di Palomonte prot. n. 9586 del 19.12.2022 all'A.S.L. Salerno ed all'Ordine dei Farmacisti di Salerno;
e – ove e per quanto occorra, della Circolare della Giunta Regionale della Campania D.G. 04 U.O.D.06 Direzione Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale Politica e Dispositivi prot. n. 2022.0221072 in data 27.04.2022 che ha comunicato l'avvio della procedura di revisione della pianta organica delle farmacie relativa all'anno 2022;
f – di tutti gli atti presupposti, ivi compresi, gli atti istruttori, collegati, connessi e conseguenziali, non conosciuti. ”
2. Il Tribunale territoriale ha accolto il ricorso con sentenza 29 marzo 2023, n. 717, ritenendo l’insussistenza, e in ogni caso la carente motivazione, dei presupposti per il ricorso al criterio topografico, in deroga a quello demografico, per l’istituzione di una nuova sede farmaceutica.
3. Con appello notificato il 31 maggio 2023 e depositato il 28 giugno successivo, il Comune di Palomonte ha impugnato, chiedendone la riforma, la sentenza indicata in epigrafe, affidando il proprio gravame ad un unico mezzo di censura, con il quale lamenta che il primo giudice avrebbe erroneamente considerato impugnabile un atto avente natura endoprocedimentale, atteso che oggetto dell’impugnativa era la delibera di Giunta n. 140 del 29 dicembre 2022 che, lungi dall’aver “ operato la revisione della pianta organica prevendo la istituzione, in applicazione del criterio topografico, di una seconda sede farmaceutica in località bivio ”, si sarebbe limitata a chiedere alla Regione Campania l’istituzione della seconda sede farmaceutica.
4. Si sono costituiti in giudizio il dottor GO e la Azienda Sanitaria di Salerno con atti rispettivamente depositati il 25 luglio 2023 e 22 maggio 2024.
5. La farmacia appellata ha prodotto memoria ex articolo 73 c.p.a. il 18 aprile 2025, con la quale ha controdedotto alle censure del Comune, dopo aver eccepito in via preliminare l’inammissibilità ed improcedibilità del gravame perché avente ad oggetto una delibera di fatto coincidente con la successiva 21 del 2 febbraio 2023, annullata dallo stesso Tar con sentenza 122 maggio 2023, n. 1134, passata in giudicato.
6. All’udienza del 22 maggio 2025 la causa è passata in decisione.
7. Osserva il Collegio che il dottor GO eccepisce in via preliminare che l’appello sarebbe inammissibile e improcedibile, poiché l’Amministrazione appellante, dopo la proposizione del ricorso in primo grado e prima della pubblicazione della sentenza qui impugnata, ha emanato la delibera di Giunta n. 21/2023, con la quale, all’esito di una nuova istruttoria che ha anche considerato i pareri negativi espressi dalla ASL competente e dall’Ordine dei farmacisti, ha confermato quanto stabilito col precedente provvedimento n. 140/2022, oggetto del presente giudizio.
Secondo l’appellante, il Comune non avrebbe interesse alla decisione, dal momento che la seconda delibera di Giunta è stata annullata anch’essa dal Tribunale territoriale con sentenza n. 1134/2023, non impugnata dall’ente e, dunque, definitiva, con la quale sono stati riscontrati i medesimi vizi da cui era affetta la delibera n. 140/2022, impugnata dal dottor GO nel giudizio di primo grado.
8. Pur presentando tale eccezione significativi profili di fondatezza, ritiene il Collegio di poterne prescinderne, tenuto conto che l’appello va respinto nel merito, in disparte l’ulteriore rilievo secondo cui il gravame potrebbe essere ritenuto d’ufficio inammissibile ex articolo 101 c.p.a., non contenendo specifiche censure contro i capi della sentenza appellata.
9. Con argomentazioni condivisibili, il Tribunale territoriale, dopo aver precisato il perimetro del thema decidendum , ha ritenuto che il provvedimento impugnato in prime cure fosse illegittimo, pur non ritenendo che il Comune dovesse attenersi a quanto espresso con pareri obbligatori ma non vincolanti rispettivamente dall’Ordine dei farmacisti e dalla ASL competente.
Condivisibilmente il Tar ha stabilito che non sussistessero nella fattispecie i presupposti per ricorrere al criterio topografico, derogatorio rispetto a quello demografico da utilizzare in via ordinaria, atteso che:
- la disposizione applicabile è norma speciale e, dunque, di stretta interpretazione, nel senso che “ l'istituzione della sede farmaceutica è ammessa, in deroga all'ordinario criterio demografico di cui all'art. 1 della L. 475/1968, quando particolari esigenze dell'assistenza farmaceutica in rapporto alle condizioni topografiche e di viabilità lo richiedono, salvo il rispetto del limite di distanza (3000 metri fra la farmacia di nuova istituzione e le farmacie esistenti, anche se ubicate in comuni diversi) ”;
- “ non attengono affatto al criterio in questione talune fra le motivazioni addotte dal Comune a supporto dell’istituzione della nuova sede, e, segnatamente, quelle relative alla carenza di medici di medicina generale e alla riduzione di CO2 ”;
- non sussistono neppure gli ulteriori elementi in fatto posti alla base dell’atto impugnato in prime cure, considerato che considerato che:
i ) l’asserita “ pericolosità della SP 36B risulta infatti contraddetta dall’attestazione della Provincia, secondo la quale la strada “risulta percorribile ed in buono stato di manutenzione ” , mentre gli accertamenti dei vigili urbani richiamati in delibera si riferiscono alla data del 16 novembre 2022 ”, giorno in cui si è registrato un eccezionale evento pluviometrico,
ii ) contrariamente a quanto emerge nella delibera impugnata, la farmacia esistente è raggiungibile tramite un adeguato servizio di trasporto pubblico locale ed accessibile agevolmente anche da parte di soggetti portatori di disabilità, nonostante si registri l’ostruzione dell’accesso a loro dedicato da parte di autovetture, la cui eventuale rimozione è a cura dello stesso Comune;
iii ) non può “ assumere rilievo, ai fini dell’istituzione di una nuova sede farmaceutica in deroga, il richiamo alla presenza di “case sparse nelle campagne” nelle aree circostanti la frazione Bivio, tenuto conto che il riferimento è operato unicamente a 3 abitazioni ”;
iv ) la perizia depositata in primo grado dal dottor GO pone in rilievo “ che le distanze delle farmacie limitrofe del comprensorio consentono, in occasione della chiusura “per turno” e per ferie (in disparte l’affermazione del ricorrente, peraltro non contestata, secondo la quale la farmacia non opera chiusura per ferie da circa 12 anni) di sopperire alle esigenze di acquisto dei medicinali con tempi di percorrenza <non superiori ai 15/20 minuti> ”.
In buona sostanza, non si sono registrati cambiamenti rispetto alla precedente delibera di Giunta comunale n. 48/2018, che ha confermato la Pianta Organica vigente, atteso che attualmente il dato anagrafico è addirittura diminuito, passando dai 3.901 agli attuali 3721, la tipologia delle strade è rimasta immutata, i collegamenti continuano ad essere assicurati, non sussiste alcuna difficoltà di approvvigionamento dei farmaci visto il servizio a domicilio garantito dalla farmacia appellata, che ha pure dichiarato, senza essere smentita dall’appellante, che da circa dodici anni non opera chiusura per ferie e che nei giorni di chiusura domenicale, salvo i turni, il servizio è garantito, in ogni caso, dalle farmacie dei Comuni confinanti, che distano pochi minuti da Palomonte.
10. In base a tutte le considerazioni che precedono, in conclusione, l’appello va respinto.
11. Le spese, tuttavia, possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso (n.r.g. 5622/2023), come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese del doppio grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Stefania Santoleri, Presidente FF
Nicola D'Angelo, Consigliere
Ezio Fedullo, Consigliere
Luca Di Raimondo, Consigliere, Estensore
Angelo Roberto Cerroni, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Luca Di Raimondo | Stefania Santoleri |
IL SEGRETARIO