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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 22/07/2025, n. 2304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2304 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica nella persona del dott. Michele Grande, provvedendo ex art. 127 ter co. 3 c.p.c., lette le note di discussione depositate dalla parte costituita in sostituzione dell'udienza del 28/02/2025, pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta al n. R.G. 3867/2022 avente ad oggetto obbligazioni pecuniarie e proposta da
), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso da avv. Salvatore Taurino,
-parte opponente- contro
Controparte_1
-parte opposta contumace-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Alla luce di quanto strettamente rileva ai fini della decisione, le posizioni delle parti e lo svolgimento del processo possono riassumersi come segue.
1.1.- ha proposto opposizione avverso Parte_1 il decreto n. 2567/2021 del 20/11/2021 con cui il Tribunale di Lecce gli ha ingiunto il pagamento a della somma di € 34.821,03 oltre Controparte_1 interessi e spese della procedura monitoria. R.G. 3867/2022.
A sostegno dell'opposizione ha eccepito preliminarmente l'inefficacia del decreto opposto per essere stato notificato oltre il termine previsto dall'art. 644 c.p.c. Inoltre, ha contestato la titolarità attiva della controparte a pretendere il pagamento per la mancata prova dell'inclusione del credito azionato nei crediti ceduti in blocco dall'originario creditore.
Nel merito, ha contestato l'avversa pretesa, eccependo la prescrizione del credito nonché l'usurarietà degli interessi moratori.
Ha concluso domandando: a) la declaratoria di inefficacia del decreto ingiuntivo;
b) l'accertamento negativo del credito;
c) l'accertamento del difetto di legittimazione attiva di d) l'accertamento della Controparte_1 prescrizione del credito;
e) l'accertamento dell'usurarietà della clausola relativa agli interessi. Con vittoria di spese e compensi di lite da distrarre in favore del procuratore antistatario (atto di citazione notificato il
19/05/2022).
1.2.- non si è costituita in giudizio. Controparte_1
1.3.- La causa è stata istruita per mezzo della documentazione prodotta dalla parte costituita.
1.4.- La causa è stata dunque rinviata all'udienza del 28/02/2025, sostituita dal deposito di note scritte, in cui la parte ha precisato le conclusioni riportandosi a quelle già rassegnate nei precedenti scritti difensivi e chiesto che la causa sia decisa.
2.- Le questioni sorte nel contraddittorio tra le parti sono delibate secondo il loro ordine logico-giuridico.
2.1.- Preliminarmente, occorre dichiarare la contumacia di CP
la quale non ha inteso costituirsi nonostante la regolarità della notifica
[...] dell'atto introduttivo.
2.2.- Sempre preliminarmente, occorre dichiarare l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto.
A norma dell'art. 644 c.p.c., il decreto di ingiunzione diventa inefficace qualora la sua notificazione nei confronti del debitore non sia eseguita nel termine di sessanta giorni dalla pronuncia del decreto medesimo.
2 R.G. 3867/2022.
Nel caso di spece, il decreto è stato pronunciato in data 20/11/2021, sicché avrebbe dovuto essere notificato al debitore ingiunto entro il
19/01/2022. Emerge, invece, che la prima notifica, tempestivamente avviata dalla parte creditrice, non si è perfezionata a fronte dell'irreperibilità del destinatario e che solo in data successiva allo scadere del termine di efficacia del decreto opposto (e precisamente in data 06/04/2022) sia stata avviata l'ulteriore notifica a norma dell'art. 143 c.p.c.
Deve essere, pertanto, accolta l'eccezione sollevata dalla parte opponente e dichiarata l'inefficacia del decreto di ingiunzione opposto.
3.- Nel merito, l'opposizione è fondata e deve essere accolta. La domanda di adempimento proposta dalla parte creditrice nel ricorso per ingiunzione, infatti, non merita accoglimento.
3.1.- In primo luogo, occorre evidenziare che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria per mezzo del ricorso per ingiunzione (nello stesso senso, tra le molte, Cass. Sez. 6, ordinanza n.
14486 del 28/05/2019).
Ciò comporta che, in caso di notificazione del decreto ingiuntivo oltre il termine previsto dall'art. 644 c.p.c., laddove sulla pretesa creditoria si costituisca il rapporto processuale, anche per effetto dell'opposizione della parte ingiunta, l'inefficacia del decreto ingiuntivo non incide sulla qualificazione del ricorso per ingiunzione quale domanda di adempimento e non esime il giudice dal potere-dovere di vagliare nel merito la pretesa creditoria (nello stesso senso, Cass. Sez. 3, ordinanza n. 9024 del
30/03/2023). E tale conclusione vale anche nel caso limite in cui il creditore sia rimasto contumace nel giudizio di opposizione, dal momento che la contumacia non implica abdicazione o mutamento dell'originaria domanda
(su tale ipotesi, si confronti in motivazione Cass. Sez. 3, sentenza n.
8955/2006 del 18/04/2006).
3.2.- Tanto premesso, la parte creditrice ha mancato di provare la titolarità attiva del credito azionato in sede monitoria.
3 R.G. 3867/2022.
In proposito, la parte opponente ha contestato che la propria posizione debitoria sia concretamente inclusa nella cessione di crediti in blocco intervenuta tra BA IS e e, prim'ancora, tra GO AT CP
(creditore originario) e BA IS.
A fronte dell'eccezione sollevata dalla parte opponente, allora, sarebbe stato onere della parte convenuta dimostrare la validità ed efficacia dell'allegata serie di cessioni in virtù della quale le è pervenuto il credito e che, pertanto, il diritto di esigere l'adempimento sia stato acquisito nella sua sfera giuridica.
Mancando tale prova, la domanda creditoria risulta infondata e deve essere pertanto respinta, con accoglimento dell'opposizione.
4.- Spese e competenze di giudizio seguono la soccombenza a carico della parte convenuta.
4.1.- Quanto alle spese, risultano documentati esborsi per € 237,00
(C.U.) e per € 27,00 (diritti di cancelleria). Così per complessivi € 264,00.
4.2.- I compensi sono liquidati come in dispositivo sulla base delle disposizioni di cui al D.M. 55/2014 ed avendo riguardo ai parametri previsti per le cause ordinarie innanzi al tribunale del valore da € 26.000,01 ad €
52.000,00 (così determinato in base al disputandum). Altresì vengono apportate le variazioni che si rendono necessarie in base all'attività effettivamente svolta (nessuna fase istruttoria e conseguente dimidiazione della fase decisionale).
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio R.G. 3867/2022 introdotto con atto di citazione notificato il 19/05/2022 da Parte_1
nei confronti di disattesa ogni altra
[...] Controparte_1 questione, così provvede:
1) DICHIARA la contumacia di Controparte_1
2) ACCOGLIE l'opposizione e, per l'effetto, dichiara inefficace il decreto ingiuntivo n. 2567/2021 reso dal Tribunale di Lecce il 20/11/2021;
4 R.G. 3867/2022.
3) RIGETTA la domanda di adempimento proposta nei confronti della parte opponente;
4) CONDANNA alla rifusione, in favore di Controparte_1 Parte_1
, di spese e compensi di lite, che si liquidano in €
[...]
4.621,50 (di cui € 264,00 per esborsi) oltre R.S.F. al 15%, C.P.A. e
I.V.A. come per legge;
pagamento da eseguirsi in favore di avv.
Salvatore Taurino dichiaratosi antistatario.
Lecce, 22/07/2025.
Il giudice
Michele Grande
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica nella persona del dott. Michele Grande, provvedendo ex art. 127 ter co. 3 c.p.c., lette le note di discussione depositate dalla parte costituita in sostituzione dell'udienza del 28/02/2025, pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta al n. R.G. 3867/2022 avente ad oggetto obbligazioni pecuniarie e proposta da
), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso da avv. Salvatore Taurino,
-parte opponente- contro
Controparte_1
-parte opposta contumace-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Alla luce di quanto strettamente rileva ai fini della decisione, le posizioni delle parti e lo svolgimento del processo possono riassumersi come segue.
1.1.- ha proposto opposizione avverso Parte_1 il decreto n. 2567/2021 del 20/11/2021 con cui il Tribunale di Lecce gli ha ingiunto il pagamento a della somma di € 34.821,03 oltre Controparte_1 interessi e spese della procedura monitoria. R.G. 3867/2022.
A sostegno dell'opposizione ha eccepito preliminarmente l'inefficacia del decreto opposto per essere stato notificato oltre il termine previsto dall'art. 644 c.p.c. Inoltre, ha contestato la titolarità attiva della controparte a pretendere il pagamento per la mancata prova dell'inclusione del credito azionato nei crediti ceduti in blocco dall'originario creditore.
Nel merito, ha contestato l'avversa pretesa, eccependo la prescrizione del credito nonché l'usurarietà degli interessi moratori.
Ha concluso domandando: a) la declaratoria di inefficacia del decreto ingiuntivo;
b) l'accertamento negativo del credito;
c) l'accertamento del difetto di legittimazione attiva di d) l'accertamento della Controparte_1 prescrizione del credito;
e) l'accertamento dell'usurarietà della clausola relativa agli interessi. Con vittoria di spese e compensi di lite da distrarre in favore del procuratore antistatario (atto di citazione notificato il
19/05/2022).
1.2.- non si è costituita in giudizio. Controparte_1
1.3.- La causa è stata istruita per mezzo della documentazione prodotta dalla parte costituita.
1.4.- La causa è stata dunque rinviata all'udienza del 28/02/2025, sostituita dal deposito di note scritte, in cui la parte ha precisato le conclusioni riportandosi a quelle già rassegnate nei precedenti scritti difensivi e chiesto che la causa sia decisa.
2.- Le questioni sorte nel contraddittorio tra le parti sono delibate secondo il loro ordine logico-giuridico.
2.1.- Preliminarmente, occorre dichiarare la contumacia di CP
la quale non ha inteso costituirsi nonostante la regolarità della notifica
[...] dell'atto introduttivo.
2.2.- Sempre preliminarmente, occorre dichiarare l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto.
A norma dell'art. 644 c.p.c., il decreto di ingiunzione diventa inefficace qualora la sua notificazione nei confronti del debitore non sia eseguita nel termine di sessanta giorni dalla pronuncia del decreto medesimo.
2 R.G. 3867/2022.
Nel caso di spece, il decreto è stato pronunciato in data 20/11/2021, sicché avrebbe dovuto essere notificato al debitore ingiunto entro il
19/01/2022. Emerge, invece, che la prima notifica, tempestivamente avviata dalla parte creditrice, non si è perfezionata a fronte dell'irreperibilità del destinatario e che solo in data successiva allo scadere del termine di efficacia del decreto opposto (e precisamente in data 06/04/2022) sia stata avviata l'ulteriore notifica a norma dell'art. 143 c.p.c.
Deve essere, pertanto, accolta l'eccezione sollevata dalla parte opponente e dichiarata l'inefficacia del decreto di ingiunzione opposto.
3.- Nel merito, l'opposizione è fondata e deve essere accolta. La domanda di adempimento proposta dalla parte creditrice nel ricorso per ingiunzione, infatti, non merita accoglimento.
3.1.- In primo luogo, occorre evidenziare che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria per mezzo del ricorso per ingiunzione (nello stesso senso, tra le molte, Cass. Sez. 6, ordinanza n.
14486 del 28/05/2019).
Ciò comporta che, in caso di notificazione del decreto ingiuntivo oltre il termine previsto dall'art. 644 c.p.c., laddove sulla pretesa creditoria si costituisca il rapporto processuale, anche per effetto dell'opposizione della parte ingiunta, l'inefficacia del decreto ingiuntivo non incide sulla qualificazione del ricorso per ingiunzione quale domanda di adempimento e non esime il giudice dal potere-dovere di vagliare nel merito la pretesa creditoria (nello stesso senso, Cass. Sez. 3, ordinanza n. 9024 del
30/03/2023). E tale conclusione vale anche nel caso limite in cui il creditore sia rimasto contumace nel giudizio di opposizione, dal momento che la contumacia non implica abdicazione o mutamento dell'originaria domanda
(su tale ipotesi, si confronti in motivazione Cass. Sez. 3, sentenza n.
8955/2006 del 18/04/2006).
3.2.- Tanto premesso, la parte creditrice ha mancato di provare la titolarità attiva del credito azionato in sede monitoria.
3 R.G. 3867/2022.
In proposito, la parte opponente ha contestato che la propria posizione debitoria sia concretamente inclusa nella cessione di crediti in blocco intervenuta tra BA IS e e, prim'ancora, tra GO AT CP
(creditore originario) e BA IS.
A fronte dell'eccezione sollevata dalla parte opponente, allora, sarebbe stato onere della parte convenuta dimostrare la validità ed efficacia dell'allegata serie di cessioni in virtù della quale le è pervenuto il credito e che, pertanto, il diritto di esigere l'adempimento sia stato acquisito nella sua sfera giuridica.
Mancando tale prova, la domanda creditoria risulta infondata e deve essere pertanto respinta, con accoglimento dell'opposizione.
4.- Spese e competenze di giudizio seguono la soccombenza a carico della parte convenuta.
4.1.- Quanto alle spese, risultano documentati esborsi per € 237,00
(C.U.) e per € 27,00 (diritti di cancelleria). Così per complessivi € 264,00.
4.2.- I compensi sono liquidati come in dispositivo sulla base delle disposizioni di cui al D.M. 55/2014 ed avendo riguardo ai parametri previsti per le cause ordinarie innanzi al tribunale del valore da € 26.000,01 ad €
52.000,00 (così determinato in base al disputandum). Altresì vengono apportate le variazioni che si rendono necessarie in base all'attività effettivamente svolta (nessuna fase istruttoria e conseguente dimidiazione della fase decisionale).
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio R.G. 3867/2022 introdotto con atto di citazione notificato il 19/05/2022 da Parte_1
nei confronti di disattesa ogni altra
[...] Controparte_1 questione, così provvede:
1) DICHIARA la contumacia di Controparte_1
2) ACCOGLIE l'opposizione e, per l'effetto, dichiara inefficace il decreto ingiuntivo n. 2567/2021 reso dal Tribunale di Lecce il 20/11/2021;
4 R.G. 3867/2022.
3) RIGETTA la domanda di adempimento proposta nei confronti della parte opponente;
4) CONDANNA alla rifusione, in favore di Controparte_1 Parte_1
, di spese e compensi di lite, che si liquidano in €
[...]
4.621,50 (di cui € 264,00 per esborsi) oltre R.S.F. al 15%, C.P.A. e
I.V.A. come per legge;
pagamento da eseguirsi in favore di avv.
Salvatore Taurino dichiaratosi antistatario.
Lecce, 22/07/2025.
Il giudice
Michele Grande
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