Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 18/04/2025, n. 3896 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3896 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
n. 29682/2021 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
12 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli, XII Sezione Civile, nella persona del Giudice Unico, dott.ssa
Luigia Stravino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio n. 29682/2021 R.G.
TRA
(C.F.: , TITOLARE DELLA DITTA Parte_1 C.F._1
INDIVIDUALE (P.IVA ), Controparte_1 P.IVA_1
CON SEDE IN NAPOLI, ALLA VIA S. LUCIA N. 36, RAPPRESENTATO E
DIFESO, IN VIRTÙ DI PROCURA IN ATTI, DALL'AVV. GIANLUCA
STANZIONE (C.F.: PEC: C.F._2
) E CON IL QUALE ELETTIVAMENTE Email_1
DOMICILIA IN NAPOLI, ALLA VIA S. LUCIA N. 15
-Opponente-
(C.F. E P.IVA ), IN PERSONA DEL LEGALE Controparte_2 P.IVA_2
RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE, CON SEDE LEGALE IN SCANDICCI (FI),
VIA ERNESTO CODIGNOLA N. 14, CAP 50018, RAPPRESENTATA E DIFESA,
COME DA MANDATO IN ATTI, DALL'AVV. RICCARDO FRANCALANCI (C.F.
) ED ELETTIVAMENTE DOMICILIATA PRESSO IL SUO C.F._3
pagina 1 di 9
INDIRIZZO PEC Email_2
-Opposto-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con le note scritte depositate, i difensori delle parti precisavano le conclusioni e il G.I. con ordinanza del 23 gennaio 2025 tratteneva la causa in decisione, previa assegnazione alle parti dei termini di giorni 60 per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni
20 per il deposito delle memorie di replica.
RAGIONI IN FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, proponeva Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 7393/21 del 01 ottobre 2021, notificatogli il
03 novembre 2021, con il quale gli veniva intimato il pagamento della somma di euro
111.847,29 oltre interessi legali dalla notifica al saldo, nonché spese della procedura monitoria e onorari, oltre accessori di legge, sul presupposto del mancato pagamento delle seguenti fatture: n. 808016 del 03.10.2008 del valore residuo di €. 12.463,57; n.
901642 del 10.03.2009 del valore di €. 17.622,36; n. 907707 del 22.09.2009 del valore di €. 13.128,12; n. 1954 del 09.03.2010 del valore di €. 14.771,16; n. 2023 del
09.03.2010 del valore di €. 1.589,76; n. 3037 del 06.08.2015 del valore residuo di €.
51.364,81; e fattura n. 8128 del 30.11.2020 del valore di €. 907,51.
Nella specie, l'attore (opponente) di deduceva che, con contratto del 12.03.2007, il sig.
riceveva dalla mandato di agenzia per la promozione e Parte_1 Controparte_2
la vendita di articoli dalla stessa prodotti e commercializzati, nella zona costituita dalle
Regioni Campania e Basilicata con un compenso determinato in un'aliquota provvigionale dell'8%.
In data 05.08.2013 la mandante recedeva dal contratto in essere con concessione del regolare periodo di preavviso di sei mesi e, conseguentemente, l'Agente rivendicava il pagamento delle proprie spettanze di cessato rapporto.
pagina 2 di 9 Tuttavia, atteso che la mandante opponeva il pagamento del controvalore del campionario inviato all'opponente nel corso del rapporto di lavoro, le parti – secondo quanto dedotto dall'attore – si accordavano definendo le posizioni di dare/avere attraverso la compensazione dei rispettivi crediti.
Ciò posto, l'opponente eccepiva, in via preliminare, l'incompetenza funzionale dell'intestato Tribunale in favore del Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, atteso che le fatture poste alla base del giudizio monitorio sarebbero state emesse a titolo di controvalore del campionario affidato all'agente di volta in volta per lo svolgimento della propria attività di commercializzazione e vendita (dunque, in ragione del contratto di agenzia).
Eccepiva altresì l'opponente la nullità e/o inammissibilità del decreto ingiuntivo emesso per mancanza dei necessari presupposti per il suo accoglimento, sotto il profilo della liquidità, non potendosi desumere – secondo parte attrice – “dall'estratto autentico del registro Iva prodotto, […] alcunché in ordine alla determinazione quantitativa del credito” (cfr. p. 7 atto di opposizione).
Nel merito, il Sig. lamentava l'infondatezza del credito azionato in via Pt_1
monitoria, posto che le reali posizioni di dare/avere tra le parti sarebbero state già oggetto di compensazione.
Infine, il sig. spiegava domanda riconvenzionale in relazione al saldo Parte_1
provvigionale ancora dovuto ed all'indennità di cessato rapporto, a suo dire, mai corrisposta, pari all'importo di euro 101.762, 15, chiedendo compensare - in caso di conferma del provvedimento monitorio - le somme dovute alla opposta con le somme da quest'ultima dovute all'ex agente Parte_1
Si costituiva in giudizio la controparte, offrendo una diversa ricostruzione dei rapporti tra le parti e chiarando, in particolare, che “parallelamente al contratto d'agenzia siglato dalle parti nonché anche successivamente alla conclusione dello stesso”, il Sig.
pagina 3 di 9 continuava ad acquistare prodotti per poi rivenderli direttamente ai Pt_1 CP_2
propri clienti. Di qui, l'emissione delle fatture poste a fondamento del monitorio.
Pertanto, l'odierna opposta contestava: da una parte, l'eccezione di incompetenza funzionale sollevata da controparte, posto che le fatture azionate dalla in via CP_2
monitoria sarebbero state emesse nei confronti della al di fuori del rapporto di Pt_1
agenzia; dall'altra, l'eccezione di nullità, stante la liquidità del credito, “dal momento che il quantum delle pretesa azionata dalla società opposta è agilmente determinabile tramite la banalissima sommatoria degli importi indicati nelle fatture oggetto del ricorso monitorio” (cfr. p. 6 comparsa di costituzione).
Nel merito, la affermava la fondatezza delle proprie pretese creditorie, CP_2
nonché l'insussistenza delle pretese avanzate dalla in via riconvenzionale. Pt_1
Con ordinanza del 29 aprile 2022, il Giudice, viste le note di trattazione scritta depositate dalle parti, rigettava l'eccezione di incompetenza proposta da parte opponente e - letto l'art. 648 c.p.c. - concedeva la provvisoria esecuzione parziale del decreto ingiuntivo opposto n. 7393/2021 limitatamente alla somma di euro 10.085,14; assegnava i termini di cui all'art.183 comma 6 nn.1, 2 e 3 c.p.c. e rinviava la causa all'udienza del
23 ottobre 2023.
Con ordinanza del 23 ottobre 2023, il Giudice, viste le note scritte depositate dalle parti e le istanze istruttorie da queste formulate, ritenendo di non poterle ammettere, fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni.
Con ordinanza del 23 gennaio 2025, il G.U. tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Così ricostruito il fatto come articolato dalle parti, in diritto si osserva quanto segue.
In via preliminare, deve rigettarsi l'eccezione di incompetenza funzionale sollevata da parte attrice.
pagina 4 di 9 Si ribadisce, infatti, come già chiarito con l'ordinanza del 29 aprile 2022, che in ossequio alle tabelle del Tribunale di Napoli, e non trattandosi di questione che attiene alla competenza ai sensi degli artt. 7 e ss. c.p.c., i procedimenti di opposizione a decreto ingiuntivo rimangono assegnati al Giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo.
Di qui la competenza di questa Giudice in merito al presente procedimento di opposizione;
vieppiù se si considera che, in ogni caso, dagli atti emerge – come meglio si dirà – che le fatture poste a fondamento del decreto de quo sono state emesse al di fuori del rapporto di agenzia intercorrente tra le parti.
In via ulteriormente preliminare, deve rigettarsi altresì l'eccezione di prescrizione.
I crediti di natura contrattuale, infatti, soggiacciono al termine di prescrizione ordinario, fissato – ai sensi dell'art. 2946 c.c. – in dieci anni.
Nel caso di specie, tra le fatture poste a fondamento del procedimento monitorio, le più risalenti sono datate al 2008. Tuttavia, risulta agli atti, la mail del 28.05.2015 che la società opposta provvedeva ad inviare alla richiedendo il saldo delle posizioni Pt_1
aperte ed indicando le fatture per cui è causa (cfr. doc. 3 della comparsa di costituzione).
Ne consegue che, attesa la capacità interruttiva della mail citata, il diritto di credito avanzato dalla non è prescritto. CP_2
Ciò posto in ordine alle questioni preliminari dell'incompetenza e della prescrizione, nel merito si osserva che la pretesa creditoria fatta valere dall'odierna opposta con il procedimento monitorio risulta fondata.
Come anticipato, la contestava quanto affermato da parte attrice – secondo CP_2
cui i crediti asseritamente vantati dalla prima sarebbero stati già oggetto di compensazione tra le parti – deducendo che “Parallelamente al contratto d'agenzia siglato dalle parti nonché́ anche successivamente alla conclusione dello stesso, la
[…] continuava ad acquistare prodotti per poi rivenderli Pt_1 CP_2
direttamente ai propri clienti”. Pertanto, atteso che le fatture poste a fondamento del monitorio deriverebbero da questo (diverso e ulteriore) rapporto tra le parti, estraneo a quello di agenzia, alcuna compensazione avrebbe avuto luogo in merito alle stesse.
pagina 5 di 9 Dall'analisi degli atti di causa, tale circostanza – ossia che le fatture de quibus attengono ad attività diversa dal contratto di agenzia intercorrente tra le società – risulta provata dal fatto che la emetteva tali fatture (cfr. fatture in atti) direttamente nei CP_2
confronti della senza previa accettazione degli ordini e senza che su queste Pt_1
venisse riportato lo sconto del 40% previsto nel contratto d'agenzia.
Secondo quanto stabilito nel contratto, al contrario, la in qualità di CP_2
mandante, avrebbe dovuto accettare gli ordini assunti dalla tramite conferma Pt_1
d'ordine e i prodotti venduti sarebbero stati fatturati direttamente al cliente.
Sul punto, occorre rilevare che in atti non risulta alcun ordine d'acquisto relativo alle fatture de quibus, di talché – visti gli accordi contrattuali tra le parti – deve ritenersi l'estraneità delle fatture in questione al rapporto di agenzia;
vieppiù se si considera che – come già detto – le stesse venivano emesse direttamente nei confronti della Pt_1
Ancor più dirimente, infine, risulta la mancata contestazione – se non in sede di opposizione al decreto ingiuntivo – delle fatture emesse dalla infatti, come CP_2
condivisibilmente sostenuto dall'opposta – laddove le stesse fossero state emesse in ragione del rapporto di agenzia, l'odierna attrice ben avrebbe potuto contestarle ab origine, mancando lo sconto del 40% contrattualmente previsto.
Di qui la fondatezza della pretesa creditoria azionata in via monitoria dall'opposta, attesa l'estraneità delle fatture poste a fondamento del decreto ingiuntivo al rapporto di agenzia (e al relativo accordo di compensazione alla cessazione del rapporto) e la mancanza di prova dell'avvenuto pagamento.
Ciò posto in merito all'accertamento del credito vantato dalla resta, tuttavia, CP_2
da esaminare la domanda riconvenzionale proposta dall'opponente.
Parte attrice, infatti, deduceva che all'atto dello scioglimento del contratto di agenzia, la non le corrispondeva né il saldo provvigionale di € 5.339,73 né Controparte_3
l'indennità suppletiva di clientela ai sensi dell'art. 10, punto II) dell'AEC 20.03.2002, dalla stessa quantificata in € 31.070,84 (cfr. doc. 06 – e-mail del 19.01.2015). Tuttavia,
“in considerazione dell'ottimo lavoro svolto nel corso del rapporto, l'Agente a suo
pagina 6 di 9 tempo rivendicava il pagamento dell'indennità ex art. 1751 c.c.” stante la sussistenza nel caso di specie dei presupposti per il relativo riconoscimento (cfr. pp. 11 e 12 atto di opposizione).
Di qui la domanda riconvenzionale proposta da parte attrice pari all'importo di euro
101.762,15 (di cui € 5.339,73 a titolo di saldo provvigioni ed € 96.422,42 a titolo di indennità cessato rapporto ex art. 1751 c.c.).
Per quanto attiene alla domanda ex art. 1751 c.c., la stessa non può essere accolta.
In via preliminare occorre precisare che parte attrice – pur depositando in atti e-mail del
19.01.2015 (doc. 6 atto di opposizione) dalla quale risulta che la stessa opposta riconosceva la debenza di € 31.070,84 quale l'indennità suppletiva di clientela ai sensi dell'art. 10, punto II) dell'AEC 20.03.2002 – propone domanda esclusivamente ai sensi dell'art. 1751 c.c.
Di qui la necessità di questo Giudice di pronunciarsi limitatamente alla sussistenza o meno dei presupposti necessari per il riconoscimento dell'indennità ex art. 1751 c.c.
Invero, la noma in esame, al comma 5, prevede un termine decadenziale: “l'agente decade dal diritto all'indennità prevista dal presente articolo se, nel termine di un anno dallo scioglimento del rapporto omette di comunicare al preponente l'intenzione di far valere i propri diritti”.
Sotto tale profilo deve osservarsi che parte attrice si è limitata ad affermare che “a suo tempo” l'Agente rivendicava tale indennità, senza tuttavia né indicare la data in cui avanzava la pretesa de qua né provare documentalmente di aver comunicato
“l'intenzione di far valere i propri diritti” entro i termini di legge. Al contrario, parte opposta contestava che la avrebbe fatto valere la presunta debenza delle Pt_1
indennità di cui all'art. 1751 c.c. solo nel 2019 (e, dunque, ben oltre un anno dalla cessazione del rapporto), allorquando la società opposta inviava a controparte la lettera di messa in mora e diffida.
Ne consegue che, in assenza di prova da parte dell'attrice della comunicazione alla
[...]
di voler ottenere l'indennità de qua entro un anno dalla cessazione del rapporto, CP_2
pagina 7 di 9 nonché a fronte delle contestazioni dell'opposta sul punto, la domanda proposta dalla non può trovare accoglimento in assenza del presupposto di cui al comma 5 Pt_1
dell'art. 1751 c.c.
Ciò posto sotto il profilo della domanda ex art. 1751 c.c., a diversa conclusione deve giungersi in merito alla pretesa di € 5.339,73 a titolo di saldo provvigioni.
Il saldo provvigionale rivendicato dall'attrice, infatti, non è contestato dalla CP_2
che nei propri scritti difensivi si limita ad affermare di averlo compensato “con il
[...]
maggior avere dell'opposta” (cfr. comparsa di costituzione), omettendo tuttavia di fornire prova dall'avvenuto pagamento dello stesso e non potendosi ritenere sufficiente la mera affermazione di una non precisata compensazione. Posto, infatti, che la somma ingiunta sorge dalla somma delle fatture prodotte, non risulta in che modo sarebbe stata effettuata questa (automatica) compensazione da parte dalla società opposta.
In conclusione – sebbene resti accertata la fondatezza della pretesa creditoria avanzata dall'odierna opposta con il giudizio monitorio e, conseguente, il diritto della stessa al pagamento della somma di euro 111.847,29 oltre interessi legali dalla notifica al saldo – deve accogliersi la domanda riconvenzionale proposta dall'opponente, limitatamente alla somma di euro 5.339,73 a titolo di saldo provvigioni.
Di qui la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la condanna della al Pt_1
pagamento, in favore della della minor somma di euro 106.507,56. CP_2
Le spese della fase monitoria vanno poste in via definitiva a carico dell'ingiunto soccombente.
Quanto alle spese del presente procedimento di opposizione, la soccombenza reciproca giustifica la compensazione integrale tra le parti delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, Sezione XII civile, in persona del Giudice dott.ssa Luigia
Stravino, definitivamente pronunciando in primo grado, così decide:
1) accoglie parzialmente l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n.
7393/21 del Tribunale di Napoli;
pagina 8 di 9 2) accertata la sussistenza del credito di euro 111.847,29 in capo all'opposta nei confronti dell'opponente e la sussistenza del credito di euro 5.339,73 in capo all'opponente nei confronti dell'opposta, e operata la compensazione tra i reciproci crediti, condanna l'opponente titolare della ditta individuale Parte_1 [...]
al pagamento, in favore della della minor Controparte_1 Controparte_2
somma di euro 106.507,56, oltre interessi legali dalla notifica del decreto ingiuntivo al saldo;
3) compensa interamente tra le parti le spese del presente giudizio di opposizione;
4)dispone che le spese della fase monitoria, come già liquidate nel decreto ingiuntivo n. 7393/21, siano sopportate in via definitiva dall'ingiunto titolare Parte_1
della ditta individuale Carlo Longone Rappresentanze.
Così deciso in Napoli, in data 18-4-2025
Il Giudice
(dott.ssa Luigia Stravino)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della Dott.ssa Bianca
Petrillo, magistrato ordinario in tirocinio generico.
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