Cass. pen., sez. V, sentenza 06/05/1999, n. 7583
CASS
Sentenza 6 maggio 1999

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In tema di bancarotta fraudolenta, concorrono alla consumazione del delitto tutti coloro che abbiano, con la loro attività, apportato un concreto contributo causale alla produzione del dissesto dell'azienda; pertanto, pur rappresentando la sentenza dichiarativa di fallimento elemento costitutivo della fattispecie (in quanto accertativa dello stato di insolvenza e della qualifica di imprenditore o di amministratore del soggetto attivo), anche l'eventuale amministratore di fatto può essere chiamato a rispondere del reato, in concorso, appunto, con il soggetto dichiarato fallito.

Nel reato di bancarotta fraudolenta, l'amministratore della società che abbia assunto la carica quale semplice prestanome di altro soggetto (il quale concretamente ha agito come amministratore di fatto) risponde, per il suo comportamento omissivo, del reato contestato, in quanto l'accettazione della predetta carica gli conferisce,comunque, doveri di vigilanza e controllo, la cui violazione comporta responsabilità penale, a titolo di dolo generico, quando la condotta omissiva sia stata accompagnata dalla consapevolezza che da essa potevano scaturire gli eventi tipici del reato, ovvero di dolo eventuale, quando egli abbia agito accettando il rischio che detti eventi si verificassero.

La mancata correlazione tra contestazione e fatto ritenuto in sentenza si verifica solo quando si manifesti radicale difformità tra i due dati, in modo che possa derivarne incertezza sull'oggetto della imputazione, con conseguente pregiudizio dei diritti della difesa. Pertanto, l'indagine volta ad accertare la eventuale sussistenza di tale violazione non può esaurirsi in un'analisi comparativa, meramente letterale, tra imputazione e sentenza, dal momento che il contrasto non sarebbe ravvisabile se l'imputato, attraverso l'iter del processo, fosse comunque venuto in concreto a trovarsi in condizione di difendersi in ordine all'oggetto della contestazione. (Fattispecie in tema di concorso, tra amministratore "di fatto" e "di diritto", in bancarotta fraudolenta. In alcuni atti processuali, per mero errore materiale, le due qualifiche risultano invertite, senza tuttavia che mai possa equivocarsi sulla identità dell'imprenditore dichiarato fallito e su quella del gestore di fatto dell'azienda).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 06/05/1999, n. 7583
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7583
    Data del deposito : 6 maggio 1999

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