Sentenza 6 maggio 1999
Massime • 3
In tema di bancarotta fraudolenta, concorrono alla consumazione del delitto tutti coloro che abbiano, con la loro attività, apportato un concreto contributo causale alla produzione del dissesto dell'azienda; pertanto, pur rappresentando la sentenza dichiarativa di fallimento elemento costitutivo della fattispecie (in quanto accertativa dello stato di insolvenza e della qualifica di imprenditore o di amministratore del soggetto attivo), anche l'eventuale amministratore di fatto può essere chiamato a rispondere del reato, in concorso, appunto, con il soggetto dichiarato fallito.
Nel reato di bancarotta fraudolenta, l'amministratore della società che abbia assunto la carica quale semplice prestanome di altro soggetto (il quale concretamente ha agito come amministratore di fatto) risponde, per il suo comportamento omissivo, del reato contestato, in quanto l'accettazione della predetta carica gli conferisce,comunque, doveri di vigilanza e controllo, la cui violazione comporta responsabilità penale, a titolo di dolo generico, quando la condotta omissiva sia stata accompagnata dalla consapevolezza che da essa potevano scaturire gli eventi tipici del reato, ovvero di dolo eventuale, quando egli abbia agito accettando il rischio che detti eventi si verificassero.
La mancata correlazione tra contestazione e fatto ritenuto in sentenza si verifica solo quando si manifesti radicale difformità tra i due dati, in modo che possa derivarne incertezza sull'oggetto della imputazione, con conseguente pregiudizio dei diritti della difesa. Pertanto, l'indagine volta ad accertare la eventuale sussistenza di tale violazione non può esaurirsi in un'analisi comparativa, meramente letterale, tra imputazione e sentenza, dal momento che il contrasto non sarebbe ravvisabile se l'imputato, attraverso l'iter del processo, fosse comunque venuto in concreto a trovarsi in condizione di difendersi in ordine all'oggetto della contestazione. (Fattispecie in tema di concorso, tra amministratore "di fatto" e "di diritto", in bancarotta fraudolenta. In alcuni atti processuali, per mero errore materiale, le due qualifiche risultano invertite, senza tuttavia che mai possa equivocarsi sulla identità dell'imprenditore dichiarato fallito e su quella del gestore di fatto dell'azienda).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 06/05/1999, n. 7583 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7583 |
| Data del deposito : | 6 maggio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza Pubblica
Dott. Giuseppe Consoli Presidente del 6.5.99
1. Dott. Bruno Foscarini Consigliere SENTENZA
2. Dott. Alfonso Amato Consigliere N.1019
3. Dott. Angelo Di Popolo Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. Gennaro Marasca Consigliere rel. N. 36433/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da 1) SI ZO nato il [...] a [...] e domiciliato in SS. Cosma e Damiano, via Tonacci n. 25 ;
2) RO GI, nato il [...] a [...] e domiciliato in SS. Cosma e Damiano, via Vigne Inferiori n. 16;
Avverso la sentenza emessa il 24 marzo 1998 dalla Corte di Appello di Roma che aveva confermato la sentenza emessa il 29 maggio 1995 dal Tribunale di Latina e con la quale SI ZO ed RO GI erano stati condannati, per il delitto di bancarotta fraudolenta e violazioni fiscali e tributarie, alla pena di anni due e mesi tre di reclusione ciascuno, oltre alle pene accessorie previste dalla legge fallimentare ed alle spese processuali in solido Visti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal consigliere dott. Gennaro Marasca, che ha illustrato lo svolgimento del processo ed i motivi dei ricorsi;
Udito il Pubblico Ministero in persona del dott. Marcello Matera, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi con condanna dei ricorrenti a pagare, in solido, le spese del procedimento;
Udito il difensore dell'imputato SI ZO avvocato Giorgio Zeppieri, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
La Corte di Cassazione brevemente osserva:
A seguito del fallimento della S.I.B. s.a.s. di RO GI, dichiarato dal Tribunale di Latina il 12 maggio 1994, venivano tratti al giudizio di tale Tribunale RO GI, quale amministratore di diritto della società, e SI ZO, quale amministratore di fatto della stessa società, per rispondere dei delitti di bancarotta fraudolenta ed evasione fiscale.
Con sentenza del 29 maggio 1996 il Tribunale di Latina riteneva i fatti provati sulla base delle testimonianze del maresciallo dei CC BA e del rag. Silvano, consulente tecnico del PM, e condannava gli imputati, concesse loro le attenuanti generiche, alla pena di anni due e mesi tre di reclusione ciascuno, oltre alle pene accessorie previste dall'ultimo comma dell'art. 216 della legge fallimentare ed alle spese del processo in solido.
Avverso la pronuncia del Tribunale proponevano appello entrambi gli imputati e mentre il SI lamentava un difetto di correlazione tra contestazione e sentenza, essendo stata attribuita al SI la qualifica di amministratore della S.a.s. fallita, e chiedeva, in subordine, una riduzione della pena inflittagli, lo RO si protestava estraneo ai fatti, poiché la gestione della società era stata di fatto curata dal SI.
Con sentenza del 24 marzo 1994 la Corte di Appello di Roma respingeva i motivi di impugnazione di entrambi gli imputati e confermava integralmente la sentenza impugnata, condannando gli appellanti al pagamento, in solido, delle spese processuali ulteriori. Hanno proposto ricorso per cassazione avverso la decisione di secondo grado entrambi gli imputati.
SI ZO ha dedotto i seguenti motivi di impugnazione:
1) Violazione dell'art. 606 lett. c) c.p.p., in relazione agli artt.521 e 522 c.p.p., per difetto di correlazione tra la contestazione e la decisione perché gli erano stati contestati i reati di bancarotta e le violazioni tributarie nella sua qualità di amministratore di diritto della S.I.B. "Società Italiana Bibite di RO GI & C. S.a.s.", mentre il Tribunale e la Corte lo avevano poi ritenuto amministratore di fatto della medesima società.
2) Violazione dell'art. 606 lett. e) c.p.p., per mancanza e manifesta illogicità della motivazione della sentenza della Corte di Appello, poiché non risultano provati l'elemento psicologico ed il nesso causale tra la condotta del SI ed il verificarsi del reato. 3) Violazione dell'art. 606 lett. b) c.p.p. poiché nei confronti del SI non è mai stata pronunciata una sentenza di fallimento che costituisce il presupposto per procedere per il delitto di bancarotta.
Il ricorrente chiedeva l'annullamento della sentenza impugnata. RO GI deduceva, invece, i seguenti motivi di impugnazione:
1) Erronea applicazione della legge penale in danno del ricorrente nonché insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza impugnata perché, pur essendo amministratore di diritto della fallita società, era sostanzialmente estraneo alla gestione della stessa, come afferma la stessa sentenza della Corte di merito, ed era semplicemente una c.d. "testa. di legno".
2) Mancata motivazione della sentenza impugnata in ordine alla richiesta del ricorrente dei benefici di legge ed in particolare del beneficio della sospensione condizionale della pena. Il ricorrente chiedeva l'annullamento della decisione di secondo grado
I motivi posti a sostegno dei ricorsi proposti dal SI e dall'RO non sono fondati
Infondato è, invero, il primo motivo proposto dal SI, secondo il quale si verserebbe in una ipotesi di mancata correlazione tra il fatto contestato e quello ritenuto in sentenza.
In effetti sussiste il vizio denunciato quando vi sia una reale difformità tra accusa e quanto viene con la sentenza ritenuto, nel senso che i fatti debbono essere diversi nei loro elementi essenziali.
Soltanto questa radicale difformità può creare una incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa.
Ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio di correlazione tra imputazione contestata e sentenza non va esaurita nel pedissequo e mero confronto letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'iter del processo, sia venuto in concreto a trovarsi nella condizione di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione (su tali questioni vedi i principi stabiliti da SS.UU. 19 giugno 1996, Di Francesco, CED Cass. n. 205619 ). Insomma, ed in altre parole, il principio di correlazione tra fatto contestato e fatto ritenuto in sentenza, fondamentale per la salvaguardia effettiva del diritto di difesa, non deve essere interpretato in senso rigorosamente formale o meccanicistico, ma, conformemente al suo scopo ed alla sua funzione, in senso realistico e sostanziale, dovendosene escludere la violazione ogniqualvolta l'imputato sia stato messo in condizioni di compiutamente difendersi (vedi ex plurimis Cass. 11 marzo 1997, Sgranfetto, CED Cass., n. 207934).
Alla luce dei principi indicati non sussiste la dedotta violazione del principio di correlazione nel caso di specie.
In effetti correttamente è stato contestato al SI di avere in concorso con RO commesso fatti di bancarotta e di violazione fiscali in relazione al fallimento della S.I.B. S.a.s. di RO GI.
Nel capo di imputazione si precisava che "il primo" aveva agito come amministratore di diritto ed "il secondo" come amministratore di fatto.
Senonché per uno di quei disguidi frequenti nei processi italiani è accaduto che in alcuni atti il primo sia stato RO ed il secondo il SI, mentre in altri atti è accaduto il contrario. Ma a parte tale imprecisione dovuta ad evidente errore materiale dal momento che la persona dichiarata fallita è stata, senza ombra di dubbio RO, amministratore di diritto ed intestatario della società, va detto che il capo di imputazione con estrema precisione ha indicato tutti gli elementi necessari per mettere in condizione gli imputati di opportunamente difendersi, tanto è vero che ha immediatamente ha precisato che la S.I.B. era di RO GI, fatto che era idoneo a fugare qualsiasi perplessità del SI ed a fargli comprendere a quale titolo era stato coinvolto nella vicenda. E ciò senza contare che nel corso del processo sono stati contestati al SI tutti gli elementi dai quali era possibile trarre prove di responsabilità, proprio al fine di consentirgli, come era doveroso, le più ampie possibilità di difesa.
In conclusione, anche a volere ammettere l'imprecisione essa non ha comportato nessuna lesione del diritto di difesa del SI e, quindi, la denunciata violazione del principio di correlazione non è ravvisabile nel caso di specie.
Del pari infondato è il secondo motivo di gravame con il quale è stata denunciata la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione.
La Corte di merito con molta precisione ha chiarito che i testimoni escussi hanno riferito che il SI, dopo la nomina del coimputato ad amministratore, ha conservato il 90% delle quote della società ed ha compiuto tutti quegli atti di gestione che competono all'amministratore, quali i contatti ed i rapporti con fornitori e clienti ed il controllo della contabilità e del movimento delle merci.
La Corte ha addirittura rilevato che il SI per la forte esposizione debitoria e l'assillo dei creditori che sollecitavano il pagamento delle fatture fece assumere all'RO la funzione di amministratore unico al solo scopo di frodare i creditori. Tanto è stato desunto dalle dichiarazioni del curatore fallimentare, secondo il quale l'RO aveva un ruolo marginale nella società, del maresciallo dei CC BA e dal consulente del PM Solano.
Infine la Corte ha posto in evidenza la rilevante entità del passivo fallimentare di cui gli imputati non hanno saputo fornire alcuna giustificazione, la mancata tenuta dei libri e delle scritture contabili, la scomparsa di tutte le merci dai magazzini, fatti che sostanziano il delitto di bancarotta, e le numerose violazioni tributarie.
La motivazione della sentenza impugnata è, quindi, non solo congrua e logica ma anche immune dalle contraddizioni denunciate e, anzi, particolarmente attenta a mettere in evidenza tutti gli elementi costitutivi dei reati contestati.
Altrettanto privo di pregio è il terzo motivo di ricorso, secondo il quale il SI non potrebbe essere ritenuto responsabile del delitto di bancarotta fraudolenta, per non essere stato mai dichiarato fallito.
È certo vero che uno degli elementi costitutivi del delitto in questione è la sentenza dichiarativa di fallimento, che accerti lo stato di insolvenza della società ed individui i soggetti ai quali spetti la qualifica di imprenditore commerciale o di amministratore di società.
Del resto il delitto in esame è un reato proprio, che è commesso da soggetti che rivestano quelle qualifiche di cui si è detto. Tuttavia concorrono nel delitto di bancarotta tutti coloro che hanno con la loro attività apportato un concreto contributo causale alla produzione del dissesto della società (Cass. 5, sent. n. 4751 del 14 aprile 1987, riv. 175668 ). Naturalmente in siffatte ipotesi non ha nessun rilievo la mancata estensione del fallimento al socio amministratore di fatto, dal momento che ciò che rileva è la dichiarazione di fallimento della società e dei suoi amministratori, potendo poi concorrere con tali soggetti qualificati l'amministratore di fatto, il socio di fatto e, addirittura, l'extraneus, a condizione che venga dimostrato il loro apporto causale alla produzione dell'evento.
Nel caso di specie da tutto quanto riferito in precedenza risulta che il SI ha fornito un apporto causale rilevante alla produzione dell'evento e che, con precisione, nel capo di imputazione i due imputati sono stati chiamati a rispondere del delitto di bancarotta a titolo di concorso (art. 110 c.p.). Con il primo motivo di ricorso RO GI ha lamentato, in buona sostanza che la Corte non ha tenuto conto del fatto che era una semplice "testa di legno"
L'argomento non è, invero, risolutivo, poiché nel reato di bancarotta fraudolenta l'amministratore della società che abbia assunto la carica quale prestanome di altri soggetti, che hanno agito come amministratori di fatto, risponde dei reati contestati a titolo di omissione poiché la semplice accettazione della carica da parte della c.d. testa di legno o uomo di paglia, attribuisce a questi doveri di vigilanza e controllo la cui violazione comporta responsabilità.
La sola consapevolezza che dalla propria condotta omissiva possono scaturire gli eventi tipici del reato (dolo generico) o l'accettazione del rischio che questi si verifichino (dolo eventuale) sono, infatti sufficienti per l'affermazione di responsabilità (vedi ex plurimis Cass., Sez. 5, 23 maggio 1997, CED, Cass, n. 9704892). Sul punto, pertanto, nessuna contraddizione della motivazione della sentenza impugnata è ravvisabile, poiché anzi è stata fatta corretta applicazione dei principi dianzi precisati. È infondato anche il secondo motivo del ricorso dell'RO, il quale ha lamentato la mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.
Giustamente la impugnata sentenza non ha trattato l'argomento, nonostante la richiesta dell'appellante, poiché è sufficiente la semplice lettura, di nessuna difficoltà interpretativa, dell'art.163 c.p. per convincersi che di sospensione condizionale della pena in questo caso non si può proprio parlare. Secondo tale norma, infatti, il beneficio non è concedibile quando venga inflitta una pena superiore a due anni di reclusione. L'RO è stato condannato ad anni due e mesi tre di reclusione ed i giudici non si sono discostati molto dal minimo della pena che in nessun caso sarebbe potuta essere inferiore ai due anni di reclusione. Sulla scorta delle osservazioni che precedono i ricorsi proposti da SI ZO e RO GI debbono essere rigettati perché infondati ed i ricorrenti vanno condannati a pagare, in solido, le spese del procedimento.
P.Q.M.
La Corte rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti a pagare, in solido, le spese del procedimento.
Così deciso in Roma, in Camera di consiglio, il 6 maggio 1999. Depositato in Cancelleria il 11 giugno 1999