Sentenza 17 dicembre 2013
Massime • 1
In tema di bancarotta fraudolenta documentale, il reato previsto dall'art. 216, comma primo n. 2, della legge fallimentare richiede il dolo generico, costituito dalla consapevolezza nell'agente che la confusa tenuta della contabilità potrà rendere impossibile la ricostruzione delle vicende del patrimonio, non essendo, per contro, necessaria la specifica volontà di impedire quella ricostruzione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 17/12/2013, n. 5264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5264 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARASCA Gennaro - Presidente - del 17/12/2013
Dott. BEVERE Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. OLDI Paolo - Consigliere - N. 3283
Dott. SETTEMBRE Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PISTORELLI Luca - rel. Consigliere - N. 30412/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto dal difensore di:
NF SI, nato a [...], il [...];
avverso la sentenza del 25/11/2011 della Corte d'appello di Bologna;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. PISTORELLI Luca;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. DI POPOLO Angelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 25 novembre 2011 la Corte d'appello di Bologna confermava la condanna, pronunziata a seguito di giudizio abbreviato, di FR SI per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale commessi nella gestione della ditta individuale Media CE dichiarata fallita, così come l'imputato, in data 16 aprile 2004.
2. Avverso la sentenza ricorre a mezzo del proprio difensore l'imputato articolando cinque motivi.
2.1 Con i primi due motivi deduce la violazione dell'art. 1 L.Fall., rilevando l'assenza in capo al FR della qualifica di imprenditore e comunque di imprenditore assoggettabile a fallimento ai sensi della disposizione menzionata tanto nella sua formulazione previgente quanto in quella attuale. In proposito il ricorrente rileva che l'imputato era iscritto alla Camera di Commercio come procacciatore di affari e che in tale veste ha operato nella vicenda relative alle schede telefoniche della cui distrazione è accusato. Infatti egli non avrebbe acquistato e poi rivenduto in proprio le suddette schede, ma avrebbe agito, in sintonia con la sua qualifica, come mero intermediario per conto della ditta fornitrice. In tal senso dunque egli non avrebbe dovuto essere dichiarato fallito. Assunto che secondo il ricorrente sarebbe confortato dal fatto che le fatture relative alle suddette schede non sarebbero fatture accompagnatorie e comunque non conterrebbero menzione alcuna delle bolle di consegna, del resto mai acquisite, rimanendo indimostrato che il FR abbia mai ricevuto la merce di cui si tratta. E ciò a tacere dei rilevanti dubbi che propongono le suddette fatture, i cui valori sarebbero stati corretti per corrispondere agli assegni consegnati dall'imputato non già a pagamento delle schede, bensì a garanzia delle loro consegna al medesimo perché ne procacciasse la vendita. In definitiva le fatture sarebbero state emesse successivamente al mancato pagamento delle schede da parte dei veri acquirenti. Non di meno la Corte territoriale avrebbe omesso di considerare nella sua interezza le risultanze delle dichiarazioni rese dal FR al curatore fallimentare, nel corso del quale lo stesso avrebbe invero precisato come sulla vendita delle schede egli avesse diritto solo ad una provvigione, utilizzando terminologia sostanzialmente analoga e il cui uso è da imputarsi alle modalità con cui era stata posta la domanda (verbale che peraltro, contrariamente a quanto evidenziato nella sentenza impugnata, l'imputato non avrebbe nemmeno sottoscritto). Infine il ricorrente rileva come l'attività svolta dal FR avrebbe coperto un arco temporale di non più di un mese e mezzo, indicativo della sua saltuarietà. Tutti elementi questi che la Corte territoriale non avrebbe considerato o avrebbe valutato in senso contrario alla loro oggettiva evidenza.
Sotto altro profilo il ricorrente evidenzia poi come nello svolgimento della sua attività di procacciatore d'affari il FR non avrebbe avuto l'ausilio di alcuna struttura od organizzazione, non avrebbe impiegato alcun capitale ne' beni strumentali, ricorrendo esclusivamente alla propria opera personale. Ne conseguirebbe, anche tenuto conto del modesto aggio riconosciutogli come provvigione per la vendita delle schede, che a tutto concedere egli, anche secondo i parametri individuati dalla legge fallimentare nella sua previgente formulazione così come interpretati dalla giurisprudenza, era al più un piccolo imprenditore e come tale non fallibile. Qualifica ancora più evidente alla luce della nuova formulazione dell'art. 1 L.Fall., il quale fissa parametri economici certi ai fini dell'individuazione di colui che può essere assoggettato a fallimento e la cui applicabilità retroattiva sarebbe ineludibile, avendo la modifica normativa comportato una sorta di abolitio criminis in riferimento ai fatti commessi da quei soggetti ora sottratti alla concorsualità.
2.2 Con il terzo motivo il ricorrente lamenta vizi motivazionali in merito alla sussistenza della prova dell'effettivo acquisto delle schede telefoniche da parte del FR e, dunque, alla configurabilità della bancarotta patrimoniale contestata, mentre analoghe censure alla motivazione della sentenza vengono sollevate in relazione all'accusa di bancarotta documentale sulla base del rilevato difetto della prova della effettiva consegna all'imputato delle fatture la cui omessa annotazione nelle scritture contabili sostanzialmente integrerebbe il reato e del dolo necessario per la sussistenza del medesimo. Con il quinto ed ultimo motivo vengono infine dedotte la violazione del principio di correlazione e l'errata applicazione dell'art. 219, comma 2, n. 1 L.Fall.. Osserva in proposito il ricorrente che l'aggravante dei fatti di bancarotta non era stata oggetto di contestazione e che comunque la stessa non ricorrerebbe nel caso di specie, essendo necessario per la sua sussistenza la consumazione di più fatti tipici per ognuna delle norme incriminatrici di cui è ipotizzata la violazione. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e per certi versi inammissibile e deve pertanto essere rigettato.
1.1 Quanto alle questioni sollevate con i primi due motivi in merito all'asserito difetto in capo al FR della qualifica di imprenditore ovvero di imprenditore assoggettabile a fallimento, tanto con riferimento alla previgente formulazione dell'art. 1 L.Fall., quanto alla luce delle modifiche apportate a tale disposizione dai D.Lgs. n. 5 del 2006 e D.Lgs. n. 169 del 2007, è sufficiente ricordare e ribadire i principi fissati dalle Sezioni Unite di questa Corte per cui il giudice penale investito del giudizio relativo a reati di bancarotta ex artt. 216 e segg. L.Fall., non può sindacare la sentenza dichiarativa di fallimento, quanto al presupposto oggettivo dello stato di insolvenza dell'impresa e ai presupposti soggettivi inerenti alle condizioni previste per la fallibilità dell'imprenditore, sicché anche le modifiche apportate dai citati decreti legislativi non esercitano influenza ai sensi dell'art. 2 c.p., sui procedimenti penali in corso (Sez. Un., n. 19601 del 28 febbraio 2008, Niccoli, Rv. 239398).
1.2 Ed infatti deve osservarsi che nella struttura delle fattispecie di bancarotta di cui agli artt. 216 e segg., il presupposto formale perché possano essere prese in considerazione, ai fini della responsabilità penale, le condotte specificamente contemplate dalle norme non richiama le condizioni di fatto richieste per il fallimento (o l'ammissione alle altre procedure concorsuali) di un'impresa, consistendo invece nella esistenza di una sentenza dichiarativa di fallimento. In altri termini, come osservato da autorevole dottrina e dalle stesse Sezioni Unite, nella struttura dei reati di bancarotta la dichiarazione di fallimento assume rilevanza nella sua natura di provvedimento giurisdizionale e non per i fatti con essa accertati. Sicché, in quanto atto della giurisdizione richiamato dalla fattispecie penale, la sentenza dichiarativa di fallimento è insindacabile in sede penale;
ne', eventualmente, la disciplina delle questioni pregiudiziali prevista dal codice di rito agli artt. 2 e 3 c.p.p., vale a spostare le premesse di diritto sostanziale, perché i presupposti di fatto accertati nella sentenza richiamata dalla fattispecie penale non sono una "questione pregiudiziale" della quale possa ritenersi investito il giudice penale, dato che essi sono stati appunto accertati da detta sentenza, la quale vincola il giudice penale (purché esistente e non revocata) come elemento della fattispecie criminosa, e non quale decisione di una questione pregiudiziale implicata dalla fattispecie.
1.3 Quanto poi alla presunta questione di diritto intertemporale posta dal ricorrente, va rilevato che l'atto giuridico richiamato in una fattispecie penale conta per gli effetti giuridici che esso produce e non per i fatti con esso definiti, sicché, se muta, per jus superveniens, la definizione legale dei presupposti (che possono a loro volta consistere in dati di fatto o anche in atti giuridici) perché un certo atto giuridico possa essere legittimamente adottato, non può dirsi che le norme sopravvenute, che quei presupposti mutino, incidano sulla struttura del reato.
1.4 È il caso poi di precisare in via generale che quando un atto giuridico è assunto quale dato della fattispecie penale (non importa se come elemento costitutivo del reato o come condizione di punibilità), esso è sindacabile dal giudice penale nei soli limiti e con gli specifici mezzi previsti dalla legge. Nel caso, dunque, che, come nella specie, si tratti di un provvedimento giudiziale, il suddetto giudice non ha alcun potere di sindacato, dovendo limitarsi a verificare l'esistenza dell'atto e la sua validità formale. Così, a titolo di esempio, certamente non può essere sindacata la "sentenza di condanna" o il "provvedimento del giudice civile" evocati, con i contenuti ivi precisati, rispettivamente, dai commi primo e secondo dell'art. 388 c.p., o la sentenza di separazione legale con addebito (art. 151 c.c., comma 2) agli effetti di quanto previsto dall'art. 570 cpv. c.p., n. 2, o, ancora, quella che pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio di cui agli artt. 5 e 6 della L. 1 dicembre 1970, n. 898, richiamati dalla fattispecie penale contemplata dall'art. 12 sexies della medesima legge. In definitiva, quando elemento della fattispecie è una sentenza, il giudice penale non è abilitato a compiere alcuna valutazione, neppure incidentale, sulla legittimità di essa, perché le sentenze, a prescindere dalla loro definitività, hanno un valore erga omnes che può essere messo in discussione solo in via principale, con i rimedi previsti dall'ordinamento per gli errori giudiziari (e cioè con i mezzi ordinari o straordinari di impugnazione previsti dalla disciplina processuale).
1.5 A ben leggere gli artt. 216 e 217, appare chiaro che in essi il termine "imprenditore" non rileva di per sè ma solo in quanto individua il soggetto "dichiarato fallito": esso compone cioè un'endiadi che ha lo stesso valore connotativo del più breve riferimento al "fallito" contenuto nell'art. 220, del tutto analogo alla espressione "società dichiarate fallite" usata negli artt. 223 e 224 per il caso dei "reati commessi da persone diverse dal fallito"; e nessun indizio logico-giuridico può desumersi da dette fattispecie acché possa a ragione ritenersi che al giudice penale sia demandato il compito di accertare in capo all'imputato la veste di "imprenditore" ovvero, per la ipotesi di bancarotta impropria, di sindacare la veste societaria assunta dalla fallita. L"'imprenditore" evocato dalle fattispecie in questione altri non è, dunque, che il "soggetto dichiarato fallito", giacché nel nostro ordinamento la dichiarazione di fallimento è inscindibilmente legata all'esercizio di una impresa, e la norma penale, ponendo a dato strutturale della fattispecie l'esistenza di una dichiarazione di fallimento, non può che richiamarsi a quella condizione soggettiva ("imprenditore") che la dichiarazione di fallimento implica necessariamente.
1.5 Se ne deve concludere che la Corte territoriale ha correttamente respinto le obiezioni sollevate con i motivi d'appello dal ricorrente sulla sussistenza del presupposto dei reati in contestazione e che pertanto i due primi motivi di ricorso sono infondati.
2. Inammissibili sono invece il terzo e quarto motivo, i quali si limitano a riproporre questioni già sottoposte al giudice dell'appello e da questo rigettate, senza correlarsi con la dovuta specificità alla motivazione resa in proposito nella sentenza impugnata.
2.1 Infatti, la Corte territoriale (e prima ancora il G.u.p.) ha argomentato sia sulla natura distrattiva della condotta dell'imputato, sia sulla rilevanza, ai fini della configurabilità del reato di bancarotta documentale, della mancata annotazione in contabilità non solo delle fatture passive, ma altresì dell'avvenuta vendita delle schede a prescindere che queste fossero eventualmente state consegnate in conto vendita.
Quanto all'elemento soggettivo di tale reato è poi sufficiente ricordare che lo stesso è costituito dal dolo generico, integrato dalla consapevolezza nell'agente che la confusa tenuta della contabilità potrà rendere impossibile la ricostruzione delle vicende del patrimonio, non essendo per contro necessaria la specifica volontà indirizzata ad ottenere l'effetto di impedire quella ricostruzione e tantomeno di arrecare pregiudizio ai creditori (Sez. 5, n. 22109 del 11 maggio 2005, Veronesi, Rv. 231564).
2.2 Per quanto riguarda le ulteriori doglianze del ricorrente - che in parte richiamano le argomentazioni esposte a sostegno del primo motivo di ricorso in merito alla qualificazione dell'attività del FR ed all'asserito scopo di garanzia degli assegni consegnati al fornitore delle schede telefoniche - deve osservarsi per un verso come le stesse si risolvano nella sollecitazione ad una rivisitazione del merito, invero preclusa al giudice di legittimità, e per l'altro nella generica denuncia di presunti travisamenti della prova che, implicando il confronto della motivazione della sentenza impugnata con elementi extra-testuali, difetta di rappresentarli e documentarli compiutamente.
Difetto tanto più evidente nel caso delle dichiarazioni rese dall'imputato al curatore fallimentare atteso che, qualora la prova omessa o travisata abbia natura dichiarativa, il ricorrente ha l'onere di riportarne integralmente il contenuto, non limitandosi - come invece avvenuto nel caso di specie - ad estrapolarne alcuni brani, giacché così facendo viene impedito al giudice di legittimità di apprezzare compiutamente il significato probatorio delle dichiarazioni e, quindi, di valutare l'effettiva portata del vizio dedotto (Sez. 4^ n. 37982 del 26 giugno 2008, Buzi, rv 241023;
Sez. F., n. 32362 del 19 agosto 2010, Scuto ed altri, Rv. 248141).
3. Nuovamente infondato è infine anche l'ultimo motivo di ricorso.
3.1 Quanto al presunto difetto di contestazione dell'aggravante della pluralità dei fatti di bancarotta è appena il caso di ricordare che, per il consolidato insegnamento di questa Corte, non è necessaria la specifica indicazione della norma che la prevede, essendo sufficiente la precisa enunciazione "in fatto" della stessa, così che l'imputato possa avere cognizione degli elementi di fatto che la integrano (ex multis Sez. 2^, n. 14651 del 10 gennaio 2013, P.G. in proc. Chatbi, Rv. 255793). Nel caso di specie nei confronti del FR erano state ritualmente sollevate autonome contestazioni, rispettivamente, di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale e dunque deve ritenersi che gli era stata altresì contestata in fatto la fattispecie prevista dall'art. 219, comma 2, n. 1 L.Fall..
3.2 Con riguardo invece all'esatto contenuto della fattispecie aggravante menzionata deve innanzi tutto ricordarsi l'insegnamento delle Sezioni Unite per cui, nel caso di consumazione di una pluralità di condotte tipiche di bancarotta nell'ambito del medesimo fallimento, le stesse mantengono la propria autonomia ontologica, dando luogo ad un concorso di reati, unificati, ai soli fini sanzionatori, nel cumulo giuridico previsto dall'art. 219, comma 2, n. 1, L.Fall., disposizione che pertanto non prevede, sotto il profilo strutturale, una circostanza aggravante, ma detta per i reati fallimentari una peculiare disciplina della continuazione derogatoria di quella ordinaria di cui all'art. 81 c.p. (Sez. Un., n. 21039 del 27 gennaio 2011, P.M. in proc. Loy, Rv. 249665). Questa Sezione ha poi avuto modo di precisare l'esatto significato del dictum del Supremo Collegio, chiarendo come in ogni caso, sotto il profilo invece formale, il legislatore abbia qualificato la fattispecie in questione come circostanza, intendendo in tal senso sottoporla al regime proprio delle circostanze per ogni aspetto non espressamente regolamentato dalla norma speciale (Sez. 5^, n. 21036 del 17 aprile 2013, P.G. in proc. Bossone, Rv. 255146). Ciò premesso deve ribadirsi, come sottolineato dalla stessa pronunzia delle Sezioni Unite summenzionata, che la disciplina speciale prevista dall'art. 219, comma 2, n. 1, L.Fall., si applica sia nel caso di reiterazione di fatti riconducibili alla medesima ipotesi di bancarotta, che in quello di commissione di più fatti tra quelli previsti dagli artt. 216 e 217 della stessa legge (Sez. Un., n. 21039 del 27 gennaio 2011, P.M. in proc. Loy, Rv. 249667). È sì vero che la Relazione al R.D. n. 267 del 1942 espressamente sottolineava come fosse "apparso necessario, per meglio adeguare le sanzioni all'entità delle infrazioni ed alla pericolosità del colpevole, prevedere l'aggravamento della pena per chi commette più fatti previsti in una stessa disposizione di legge (...)", affermazione che avvallerebbe l'interpretazione proposta dal ricorrente.
Ma la giurisprudenza ha costantemente ritenuto necessario discostarsi da tale indicazione nell'ottica di una interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione in esame, la quale, come detto, introduce un trattamento di favore per l'imputato - derogando per l'appunto in senso più favorevole al regime ordinario della continuazione - che sarebbe irragionevolmente discriminatorio applicare nella sola ipotesi in cui le condotte contestate violino più volte la medesima norma incriminatrice.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2014