Sentenza 5 febbraio 2015
Massime • 1
In tema di circolazione stradale, costituisce reato - e non già mero illecito amministrativo - il rifiuto di sottoporsi a narcotest, stante il rinvio disposto dall'art. 187, comma ottavo, C.d.s. all'art. 186, comma settimo, c.d.s., per effetto del quale a detta condotta conseguono sia le sanzioni penali sia le sanzioni amministrative accessorie ivi previste.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 05/02/2015, n. 20036 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20036 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Presidente - del 05/02/2015
Dott. ZOSO Liana Maria T. - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRASSO Giuseppe - rel. Consigliere - N. 247
Dott. IANNELLO Emilio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DELL'UTRI Marco - Consigliere - N. 22770/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LM ES N. IL 29/05/1982;
avverso la sentenza n. 2041/2012 CORTE APPELLO di LECCE, del 12/03/2014;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 05/02/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GRASSO GIUSEPPE;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. DESTRO Carlo, che ha concluso per l'inammissibilità.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Lecce, con sentenza del 12/3/2014, condannò alla pena stimata di giustizia AN SC, riconosciuto colpevole del reato di cui all'art. 187 C.d.S., comma 8, per essersi rifiutato di sottoporsi agli esami finalizzati a verificare l'assunzione di stupefacenti, essendo stato colto alla guida presentando sintomi di alterazione psico-fisica.
2.1. Avverso la predetta statuizione l'imputato propone ricorso per cassazione corredato da unitaria censura, con la quale deduce violazione di legge e vizio motivazionale assumendo che il Tribunale aveva errato nel non avere considerato depenalizzata la fattispecie, in quanto la formula normativa "salvo che il fatto costituisca reato" e non già "più grave reato" non poteva avere che il senso prospettato.
Inoltre, l'approntata motivazione si presentava logicamente viziata e non rapportata al vaglio probatorio. Non avrebbe dovuto reputarsi persona idonea a giudicare dei sintomi l'appuntato dei Carabinieri operante.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è manifestamente infondato.
La formula normativa senza ombra di dubbio alcuno descrive fattispecie punita penalmente, a tanto valendo il richiamo inequivoco alla sanzione penale di cui del precedente art. 186, comma 7. Peraltro, il comma qui in esame venne interamente riscritto nel 2010 proprio al fine di sanzionare penalmente la condotta del rifiuto.
3.1. Sul punto per ragioni di completezza espositiva può richiamarsi quanto di recente esaustivamente affermato da questa Sezione (sent. n. 3792/ 15 del 3/12/2014): "Questa Corte ha già avuto modo di chiarire che il mancato coordinamento tra l'art. 186 C.d.S., comma 7 e l'art. 187 C.d.S., comma 8, (che alla prima disposizione fa rinvio) non è d'ostacolo a ritenere che la formulazione letterale della norma richiamante e della norma richiamata escluda che il rifiuto di sottoporsi a narcotest costituisca mero illecito amministrativo e non invece ipotesi contravvenzionale al pari dell'omologo rifiuto di sottoporsi al test alcolimetrico (Sez. 4^, n. 24604 del 12/3/2014, Manco, non massimata;
Sez. 4^, n. 3270 del 05/06/2012, dep. 2013, Bovo, Rv. 255003).
La formulazione parzialmente diversa delle clausole di riserva con cui esordiscono l'art. 187, comma 8 e l'art. 186, comma 7 (nel testo attualmente in vigore: "salvo che il fatto costituisca reato", la prima, e "salvo che il fatto costituisca più grave reato", la seconda) non può condurre, infatti, diversamente da quanto sostenuto dall'odierno ricorrente, a svuotare di significato il rinvio recettizio enunciato nella disposizione richiamante a quella contenente la disciplina della fattispecie di reato applicabile in caso di rifiuto di sottoporsi a narcotest, come avverrebbe ove si intendesse il richiamo come operato alle sole sanzioni di natura amministrativa. Tale operazione, infatti, da un lato, non è consentita dalla formulazione della norma che, nel far richiamo alle "sanzioni di cui all'art. 186, comma 7" non contiene alcuna specificazione della loro natura che valga ad escludere dal rinvio quelle di carattere penale pure previste nella norma richiamata (seppure in virtù, a sua volta, di un rinvio alla previsione di cui all'art. 186, comma 2, lett. c); dall'altro, non può dirsi imposta dalla clausola di apertura, di per sè equivoca e ben più plausibilmente spiegabile, come appunto è stato fatto nei precedenti citati, alla stregua di un mero difetto di coordinamento tra la norma richiamante e quella richiamata, concretatosi in particolare nell'omesso aggiornamento della prima (norma richiamante) e, in particolare, del suo inciso di apertura, successivamente alla modifica della seconda (norma richiamata), quale introdotta dalla L. 29 luglio 2010, n. 120, art. 33, comma 1, lett. g).
Questa, invero, rivedendo la scelta operata nel 2007, allorquando il rifiuto di sottoporsi ad accertamenti per il rilevamento del tasso alcolemico era stato depenalizzato (dalla D.L. 3 agosto 2007, n. 117, art. 5, comma 2, lett. d, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 ottobre 2007, n. 160) - donde la parallela modifica dell'art. 187
C.d.S., comma 8, con l'introduzione dell'inciso in questione - ha nuovamente qualificato detto rifiuto come reato, senza che, per un'evidente mera disattenzione compilativa, si sia provveduto ad eliminare, dal testo del predetto dell'art. 187, comma 8, l'inciso introdotto nel 2007".
4. La censura afferente l'assetto motivazionale, oltre che priva radicalmente di fondamento (l'osservazione dei sintomi esteriori è fatto percepibile da chiunque, mentre il riferimento dei detti all'assunzione di stupefacenti deve trovare conferma negli esami di laboratorio), è del tutto pertinente, stante che qui non si giudica del reato di guida in stato di alterazione derivante dall'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, bensì del reato di rifiuto di sottoporsi agli esami di laboratorio.
5. L'epilogo impone condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende (trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile alla colpevole volontà del ricorrente: cfr. Corte Costituzionale, sent. n. 186 del 7-13 giugno 2000), nella misura stimata congrua, di cui in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 5 febbraio 2015.
Depositato in Cancelleria il 14 maggio 2015