Sentenza 8 giugno 2007
Massime • 2
La competenza delle sezioni specializzate agrarie in tema di controversie aventi ad oggetto il riscatto del fondo alienato contra ius prelationis sussiste soltanto ove l'affittuario di fondo rustico proponga azione di riscatto nei confronti dell'acquirente e lo stesso chieda in via riconvenzionale l'accertamento dell'inesistenza del contratto di affitto, giacchè in tal caso, ponendosi la necessità di accertare con efficacia di giudicato ( ex art. 34 cod.proc.civ.) la titolarità del rapporto agrario presupposto del riscatto medesimo, l'intera controversia subisce la vis actractiva del giudice specializzato.
In caso di accertamento giudiziale della sussistenza del diritto di riscatto di un fondo rustico, il trasferimento della proprietà di esso è sospensivamente condizionato, a norma dell'art. 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, come autenticamente interpretato dall' articolo unico della legge 8 gennaio 1979, n. 2, all'effettivo versamento del prezzo al retrattato o, in caso di rifiuto di costui, all'offerta reale, a norma deglìartt. 1209 e segg. cod. civ., entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza che accerta detto diritto; poiché eventuali offerte del prezzo prima di tale data, non accettate dal retrattato, sono irrilevanti ai fini del predetto trasferimento, il retraente che, anteriormente al passaggio in giudicato della sentenza che ha accertato il suo diritto di retratto, abbia offerto il prezzo dovuto, non accettato dalla controparte, ha l'onere di fare un'altra offerta del corrispettivo dovuto (e in caso di rifiuto anche di questa, promuovere giudizio ex art. 1210 cod.civ.) o di promuovere, entro il detto termine di tre mesi, il giudizio per la convalida della precedente offerta, nel qual caso il giudice sarà tenuto a verificare se siano state rispettate puntualmente tutte le prescrizioni di cui all'art. 1207 cod.civ..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 08/06/2007, n. 13387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13387 |
| Data del deposito : | 8 giugno 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETTI NNbattista - Presidente -
Dott. FINOCCHIARO Mario - rel. Consigliere -
Dott. MASSERA Maurizio - Consigliere -
Dott. CALABRESE NA Luigi - Consigliere -
Dott. LEVI Giulio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AI NN, AI OL;
AI NA, AI NA, AI ER, elettivamente domiciliati in Roma, via Appia Nuova n. 478, presso l'avv. BUGLIOSI Luigi, che li difende giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
RT CI;
AI NT;
AI IT, elettivamente domiciliate in Roma, piazza Verbano n. 22, presso l'avv. RIZZELLI Giunio E. V., che le difende giusta delega in atti;
- controricorrenti adesive -
e contro
AN VI;
Banca di Roma s.p.a.;
- intimati -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma, n. 611/02 del 17 dicembre 2001 - 12 febbraio 2002 (R.G. 791/1999);
Udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del 17 maggio 2007 dal Relatore Cons. FINOCCHIARO Mario;
Udito l'avv. BUGLIOLI L. sia per i ricorrenti che, in sostituzione dell'avv. RIZZELLI per le ricorrenti adesive;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FEDELI Massimo, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 15 gennaio 1985, passata in cosa giudicata (a seguito della sentenza 21 novembre 1990, n. 11241 di questa Corte regolatrice, con la quale è stato rigettato il ricorso proposto da AI GI), la Corte di Appello di Roma ha accolto la domanda di riscatto agrario proposta nei confronti di AI GI, da AN NO, proprietario coltivatore diretto di un fondo confinante con quello da acquistato dal AI GI, e dichiarato, per l'effetto, il AN B. subentrato al AI GI nell'atto di acquisto del terreno, già di proprietà di OL OA, sito in comune di Zagarolo, con ordine allo stesso AN B. di pagare al AI GI il prezzo dell'acquisto, pari a L. 30 milioni nel termine di tre mesi dal passaggio in giudicato della decisione.
Richiamando tale sentenza, con atto 22 giugno 1992 AN VI, erede di AN NO ha convenuto in giudizio, innanzi al Tribunale di Roma AI GI, lamentando la illegittima detenzione del fondo da parte di costui a far data dal 12 aprile 1974 e chiedendone la condanna alla consegna ed al risarcimento dei danni. Ritualmente costituitosi il RA GI ha opposto il mancato pagamento del prezzo nel termine stabilito dalla Corte di Appello, scaduto il 21 novembre 1990 e ha chiesto, per l'effetto, la declaratoria di decadenza del AN L. del diritto di riscatto. Successivamente, con atto 22 marzo 1993 il AN L. ha convenuto il AI GI davanti allo stesso Tribunale di Roma chiedendo fosse convalidata la offerta e il deposito della somma costituente il prezzo, effettuati nel luglio del 1974.
Costituitosi anche in questo diverso giudizio il AI GI ha eccepito la prescrizione e la preclusione derivante dal giudicato, quanto meno implicito, per effetto della decisione della Corte di Appello, riproponendo, ad ogni buon conto, la riconvenzionale già proposta nell'altro giudizio.
Con ulteriore citazione in rinnovazione del 14 febbraio 1994 il AN L. ha nuovamente convenuto ancora il AI GI davanti al Tribunale, reiterando le domande già proposte e chiedendo, inoltre, la declaratoria della sua liberazione da ogni obbligo per effetto dell'offerta e del deposito del luglio 1974 (manifestando, in ogni caso, la propria disponibilità a versare quant'altro eventualmente dovuto).
Il AI GI, costituitosi in giudizio, ha resistito alla domanda, eccependo, inoltre, la nullità di questa terza citazione. Riuniti i giudizi separatamente proposti, è stata disposta la chiamata in causa della Banca di Roma, depositaria della somma oggetto di offerta, la quale ha confermato la esistenza del deposito e ha chiesto che fosse accertata chi fosse la persona avente diritto al pagamento della somma.
Svoltasi una prima fase istruttoria, con la sentenza non definitiva n. 18527/98 il Tribunale ha ritenuto che la eccezione di nullità della citazione introduttiva del terzo giudizio fosse infondata, giacché la rinnovazione della notifica nulla, disposta dall'istruttore ex art. 291 c.p.c., aveva efficacia sanante, per tacere della circostanza che il AN L. si era sostanzialmente limitato a riproporre con la terza citazione, domande già formanti oggetto delle due citazioni precedenti.
Premesso poi che la questione relativa alla efficacia dell'offerta e del deposito eseguiti nel luglio del 1974 non aveva formato oggetto di decisione dalla Corte di Appello 15 gennaio 1985, il Tribunale ha affermato che l'azione avente ad oggetto la convalida non era soggetta a prescrizione, aggiungendo che sia l'offerta che il deposito, in quanto avvenuti nel rispetto dei requisiti di legge (artt. 1208 e 1212 c.c.), dovevano essere convalidati. Il Tribunale ha inoltre precisato che l'inadempimento dedotto dal AI GI non sussisteva perché gli effetti della mora del creditore si erano verificati fin dal giorno della offerta (art. 1207 c.c., u.c.). Da qui l'infondatezza della riconvenzionale avanzata dal AI GI stesso, il quale, per effetto della mancata accettazione della offerta (neppure con riserva), doveva essere condannato alla consegna del bene e al risarcimento dei danni (da determinare nell'ulteriore istruttoria).
Con detta sentenza il Tribunale ha ordinato alla Banca di Roma lo svincolo della somma di cui era depositarla a favore del AI GI fino alla concorrenza di L. 30 milioni a favore del medesimo e per la parte residua a favore di AN VI.
Appellata la sentenza degli eredi del AI GI, il AN L. costituitosi in giudizio ne ha chiesto il rigetto mentre la Banca ha chiesto, tra l'altro, di essere estromessa.
Con sentenza 17 dicembre 2001 - 12 febbraio 2002 la Corte di appello di Roma ha rigettato l'appello di AI NN, NT, OL, NA, ER e RT CI e ha condannato gli appellati al pagamento delle spese di lite in favore del AN L., compensate le spese del grado nei rapporti con la Banca di Roma.
Per la cassazione di quest'ultima pronunzia non notificata, hanno proposto ricorso, affidato a 8 motivi, AI NN, AI OL, AI NA, AI ER, nei confronti di AN VI nonché della Banca di Roma s.p.a. e di AI NT, AI IT e RT CI.
Con controricorso AI NT, AI IT e RT CI hanno aderito al ricorso principale.
Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli altri intimati (AN VI e Banca di Roma s.p.a.).
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo i ricorrenti principali censurano la sentenza impugnata denunziando "violazione della L. 14 febbraio 1990, n. 29, art. 9, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 1", atteso che la causa andava proposta avanti la sezione specializzata agraria del tribunale di Roma, perché instaurata successivamente alla entrata in vigore della L. n. 29 del 1990. 2. La deduzione è manifestamente infondata. Costituisce principio pacifico - per superare il quale nulla oppongono i ricorrenti che si limitano ad alcune osservazione totalmente apodittiche - che le controversie in materia di riscatto di fondo rustico da parte dell'affittuario coltivatore diretto, come anche del proprietario coltivatore diretto di fondi confinanti con quello in vendita, ai sensi della L. 26 maggio 1965, n. 590, art. 8, non rientrano tra quelle devolute alla competenza per materia delle Sezioni Specializzate Agrarie a norma della L. 11 febbraio 1971, n. 11, art.26, ma appartengono alla competenza del giudice ordinario.
Le stesse, infatti, non implicano l'applicazione di norme sul rapporto di affitto, la cui esistenza è uno dei presupposti di fatto dell'operatività dell'istituto che, al pari degli altri, può costituire oggetto di accertamento incidenter tantum da parte dello stesso giudice non specializzato, se non ricorrono condizioni particolari che richiedano un accertamento con efficacia di giudicato.
Il suddetto principio resta valido, giusta una giurisprudenza assolutamente incontroversa di questa Corte, anche dopo l'entrata in vigore della L. 14 febbraio 1990, n. 29, art. 9, il quale devolve alle Sezioni Specializzate Agrarie tutte le controversie in materia di contratti agrari, in quanto nella controversia in tema di prelazione e riscatto non vengono in discussione diritti derivanti direttamente e tipicamente dal rapporto di affitto, ma un diritto nascente dalla legge che nel contratto di affitto rinviene solo il suo presupposto fattuale;
Ritenuto, in particolare, che la competenza delle Sezioni Specializzate Agrarie in tema di controversie aventi ad oggetto il riscatto del fondo alienato contra ius praelationis sussiste soltanto quando l'affittuario del fondo rustico proponga il retratto nei confronti dell'acquirente e costui chieda in via riconvenzionale l'accertamento dell'inesistenza del contratto d'affitto, giacché in tal caso, ponendosi la necessità di accertare con l'efficacia di giudicato (art. 34 c.p.c.) la titolarità del rapporto agrario presupposto del riscatto medesimo, l'intera controversia subisce la vis actractiva del giudice specializzato (Cass. 1 dicembre 2000, n. 15365; Cass. 2 marzo 1998, n. 2269), è di palmare evidenza che nella specie correttamente il tribunale e la Corte d'appello, in composizione ordinaria, non hanno declinato la propria competenza a conoscere della presente controversia.
Detta controversia, infatti, come si precisa in ricorso "è una causa avente a oggetto un retratto agrario" e non una controversia in materia di contratti a-grari o conseguenti alla conversione dei contratti associativi in affitto, ai sensi della L. 14 febbraio 1990, n. 29, art. 9 (Cass. 7 marzo 2005, n. 4870; Cass. 17 novembre 1998,
n. 11553).
3. La Corte di appello ha rigettato le censure spiegate dagli appellanti AI G. nel precedente grado, in merito al rigetto, da parte del tribunale, della eccezione di giudicato dagli stessi sollevata.
La censura è stata rigettata per essersi "gli appellanti sottratti all'onere di produrre nel presente grado la sentenza a tale riguardo invocata" "nè detta sentenza è stata prodotta dalle parti appellate".
"È appena il caso di sottolineare - si precisa in sentenza - che gli appellanti non hanno dato seguito alla riserva di produrre i documenti a sostegno delle loro tesi espressa nella parte finale dell'atto di appello".
4. Con il secondo motivo i ricorrenti principali censurano nella parte de qua la pronunzia impugnata lamentando "violazione e rovesciamento dell'applicazione dell'art. 115 c.p.c. in relazione all'art. 360 c.p.c., n.
3. Violazione dell'art. 279 c.p.c". Si osserva, infatti:
- essendo quello dei giudici il compito di dare giustizia, era onere per gli stessi rimettere la causa sul ruolo per acquisire i documenti mancanti, considerato che anche la Corte era a conoscenza del fatto che il processo si era spezzato in due tronconi;
- il diritto del AN L., se sussiste, trova fondamento nella sentenza n. 23 del 1985 della Corte di Appello di Roma e che, per l'effetto, se la stessa non è in atti, la domanda attrice non può trovare accoglimento, con conseguente necessità di cassare la sentenza impugnata e rigetto della domanda attrice.
5. Tali assunti sono manifestamente infondati.
L'appellante è tenuto a fornire la dimostrazione delle singole censure, atteso che l'appello, non è più, nella configurazione datagli dal codice vigente, il mezzo per passare da uno all'altro esame della causa, ma una revisio fondata sulla denunzia di specifici "vizi" di ingiustizia o nullità della sentenza impugnata. Ne consegue che è onere dell'appellante, quale che sia stata la posizione da lui assunta nella precedente fase processuale, produrre, o ripristinare in appello se già prodotti in primo grado, i documenti sui quali egli basa il proprio gravame o comunque attivarsi, anche avvalendosi della facoltà, ex art. 76 disp. att. c.p.c., di farsi rilasciare dal cancelliere copia degli atti del fascicolo delle altre parti, perché questi documenti possano essere sottoposti all'esame del giudice di appello, per cui egli subisce le conseguenze della mancata restituzione del fascicolo dell'altra parte, quando questo contenga documenti a lui favorevoli che non ha avuto cura di produrre in copia e che il giudice di appello non ha quindi avuto la possibilità di esaminare (in termini, Cass., sez. un., 23 dicembre 2005, n. 28498, nonché Cass. 8 maggio 2003, n. 6980; Cass. 6 marzo 1998, n. 2482; Cass. 24 febbraio 1993, n. 2280). Pacifici i principi di diritto che precedono, non controverso che nella specie gli appellanti hanno espressamente formulato un motivo di appello eccependo la esistenza di un giudicato, favorevole ai propri assunti, contenuto nella sentenza della Corte di appello del 1985, riservandosi - altresì - di produrre i documenti a sostegno della loro tesi e a tanto non hanno provveduto, come risulta dall'indice dei documenti vistato il 23 aprile 2001 nonché dai due indici vistati il 17 febbraio 2996 e dall'indice con la stessa data, non vistato, sempre in tribunale, è evidente che correttamente i giudici di appello hanno rigettato lo specifico motivo di gravame per carenza di prova.
6. Con il terzo motivo i ricorrenti principali denunziano violazione degli artt. 83, 160, 159, 162 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3". Si assume, in particolare, che nel terzo giudizio di primo grado (93128/93 R.G.) il g.i. aveva dichiarato d'ufficio la nullità della notifica 20 dicembre 1993 di un atto di citazione senza effetto ordinando il rinnovo della notifica.
Poiché la nullità si estende agli atti che ne sono dipendenti, la nuova notifica della citazione, si invoca, doveva comportare anche il rilascio di un nuovo mandato, avendo esaurito il proprio effetto quello conferito in calce alla citazione 20 dicembre 1993. 7, La deduzione è manifestamente infondata. Giusta la testuale previsione di cui all'art. 159 c.p.c., comma 1, "la nullità di un atto non importa quella degli atti precedenti, ne' di quelli successivi che ne sono indipendenti".
È di palmare evidenza, pertanto, pacifico che nella specie il rilascio del mandato in calce alla citazione 20 dicembre 1993 è anteriore alla sua notifica, dichiarata nulla dal giudice istruttore, che la nullità di questa successiva alla formazione dell'atto di citazione non può produrre alcun effetto, sugli atti precedenti, e, pertanto, sul mandato al difensore (cfr., del resto, Cass. 10 febbraio 2003, n. 1935, che ha escluso che la procura speciale, validamente rilasciato a margine o in calce di un atto di citazione nullo per insufficienza del termine a comparire non viene travolta dalla nullità dell'atto in cui è inserita, conservando una sua specifica identità negoziale e una sua autonomia logica e giuridica, rispetto al contenuto dell'atto in cui occasionalmente ha sede).
8. Con il quarto motivo i ricorrenti principali, denunziando "violazione ed errata applicazione dell'art. 324 c.p.c., dell'art.2909 c.c. violazione del principio ne bis idem dell'art. 1207 c.c., comma 3, della L. 8 gennaio 1979, n. 2, art. unico, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3", ripropongono la questione del giudicato derivante dalla sentenza n. 23 del 1985, atteso che questa aveva rigettato la domanda, implicita, di ritenere valida l'offerta fatta nel luglio 1974, atteso che aveva ordinato al AN L. di effettuare il pagamento.
9. Il motivo è infondato.
La circostanza che - facendo propria del resto, la formula di legge - sia stato ordinato il versamento del prezzo dell'acquisto entro il termini di tre mesi dall'acquisto non implica affatto - come del tutto apoditticamente si invoca in ricorso - che quei giudici abbiano "rigettato" la domanda di convalida della precedente offerta - mai espressamente formulata -, ma importa esclusivamente che quei giudici hanno statuito che perché si perfezioni l'acquisto del fondo, in favore della parte retraente, quest'ultima, al massimo entro il termine di tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza, deve versare il corrispettivo dovuto.
Con la conseguenza, pertanto, che qualora - per qualsiasi ragione - il pagamento del prezzo, o, alternativamente, la sua offerta reale, si fossero perfezionati anteriormente, il pagamento entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza non era dovuto. 10. Con il sesto motivo, che per ragioni d'ordine logico deve esaminarsi con precedenza, rispetto al quinto, i ricorrenti principali denunziano ancora "violazione e falsa applicazione dell'art. 1208 c.c., nn. 4 e 5, degli artt. 1207 e 1210 c.c., dell'art. 1212 c.c., nn. 1 e 4, e violazione e disapplicazione della L. 8 gennaio 1979, n. 2, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3", facendo - in buona sostanza - difetto nel caso di specie le condizioni di legge per affermare l'avvenuto trasferimento della proprietà dell'immobile in favore del retraente.
11. Il motivo è fondato e meritevole di accoglimento. Giusta quanto assolutamente pacifico presso una giurisprudenza più che consolidata di questa Corte regolatrice, a norma della L. 8 gennaio 1979, n. 2, art. unico, il retraente di un fondo rustico a cui è giudizialmente riconosciuto il diritto di prelazione deve versare il prezzo al retrattato, senza interessi e rivalutazione, entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza che glielo riconosce, e tale adempimento, ai sensi della L. 26 maggio 1965, n.590, art. 8, comma 8, costituisce condizione sospensiva del trasferimento del riscattato diritto di proprietà del fondo (tra le tantissime in tale senso, cfr., Cass. 23 maggio 2001, n. 7030). Il versamento del prezzo del fondo riscattato nel termine perentorio stabilito dalla L. 26 maggio 1965, n. 590, art. 8, autenticamente interpretato dalla L. n. 2 del 1979, - in particolare - costituisce condicio iuris del trasferimento della proprietà al retraente e deve essere effettuato, con le modalità previste dall'art. 1209 c.c. e segg., in caso di rifiuto, a favore di ciascun retrattato, se questi sono più di uno, in misura corrispondente alla rispettiva quota, perché la predetta obbligazione non è indivisibile, ne' oggettivamente (art. 1316 c.c.), ne' soggettivamente - a meno che risulti diversamente dall'atto di acquisto del fondo retrattato - e la solidarietà tra creditori, a differenza di quella passiva, non si presume (Cass. 29 ottobre 2001, n. 13416). In altri termini, in tema di prelazione agraria la dichiarazione del titolare di esercitare il relativo diritto non produce l'effetto traslativo della proprietà del fondo, se non si avveri - entro il termine previsto dalla L. 26 maggio 1965, n. 590, art. 8, comma 2, - la condizione sospensiva dell'effettivo versamento del prezzo mediante l'adempimento della relativa obbligazione del prelazionante e, nell'ipotesi di rifiuto, anche pretestuoso, di accettazione da parte del creditore, il deposito liberatorio della relativa somma nelle forme di legge (art. 1210 c.c.), senza che all'adempimento o al deposito si possano equiparare i fatti che escludono la mora del debitore ma non liberano costui dalla sua obbligazione e che non realizzano, quindi, la condizione dell'effettivo versamento del prezzo, come l'ingiustificato rifiuto del creditore di ricevere la prestazione o l'invito del prelazionante al venditore di comparire dinanzi a un notaio per la stipulazione dell'atto formale di trasferimento (per altro non necessario) ed il contestuale pagamento del prezzo (Cass. 27 gennaio 1999, n. 723; Cass. 6 settembre 1999, n. 9401; Cass. 17 ottobre 2003, n. 15547). Pertanto, come ribadito ancora recentemente da questa Corte regolatrice, ai fini della tempestività del pagamento del prezzo nel riscatto agrario occorre che si avveri la condizione sospensiva del versamento del prezzo di acquisto che, secondo quanto previsto dalla L. n. 2 del 1979, va effettuato nei termini indicati dalla L. n. 590 del 1965, art. 8, per la prelazione, decorrenti dall'adesione del terzo acquirente alla dichiarazione di riscatto oppure, ove sorga contestazione, dal passaggio in giudicato della sentenza che riconosce il diritto.
Perché si verifichi la predetta condizione sospensiva, nell'ipotesi di rifiuto, ancorché pretestuoso da parte del creditore di accettare l'indicato pagamento, è necessario - in difetto di norme specifiche sul punto - che il retraente effettui, secondo le generali disposizioni civilistiche sulle obbligazioni, il deposito liberatorio della relativa somma, ai sensi dell'art. 1210 c.c., dovendo, invece, escludersi una equipollenza tra versamento del prezzo ed offerta non formale di esso dal momento che l'art. 1220 c.c. ricollega alla seria e tempestiva offerta non formale della prestazione il solo venir meno della mora debendi, mentre la liberazione del debitore, solo evento equivalente al versamento del prezzo, consegue all'accettazione dell'offerta reale ovvero - in caso di mancata accettazione - all'accettazione della somma depositata o, in difetto, all'accertata validità del deposito (art. 1210 c.c.) (Cass. 6 dicembre 2005, n. 26688). Pacifico quanto precede è evidente la violazione di legge e, in particolare dell'articolo unico della L. n. 2 del 1979, in cui è incorsa la sentenza gravata.
Essendo incontroverso che parte ritrattata nel 1974 non ebbe a accettare la somma offerta dal detraente e che all'epoca non venne promossa l'azione la convalida di tale offerta, è di palmare evidenza, in primis, che (in difetto della convalida) detta offerta è priva di effetti di sorta.
La stessa, pertanto - alla luce di quanto evidenziato sopra - è, da sola, non idonea a produrre il trasferimento della proprietà in favore del retraente.
Quest'ultimo, id est il AN L., non avendo offerto - nelle forme volute dalla legge - il prezzo dovuto prima della sentenza che ha accertato il suo diritto al retratto, doveva, entro i successivi tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza che ha accertato il diritto di prelazione, alternativamente, o fare altra "offerta" del corrispettivo dovuto (e, in caso di rifiuto anche di questa promuovere giudizio ex art. 1210 c.c.), o, alternativamente promuovere, sempre entro il detto termine di tre mesi, il giudizio per la convalida della precedente "offerta" (del 1974). La sentenza impugnata, che non si è attenuta ai ricordati principi, omettendo, altresì, totalmente la verifica voluta dall'art. 1210 c.c. in conclusione, deve essere cassata e la causa va rimessa, per nuovo esame, ad altra sezione della Corte di appello di Roma perché si attenga al seguente principio di diritto: "in caso di accertamento giudiziale della sussistenza del diritto di riscatto di un fondo rustico, il trasferimento della proprietà di esso è sospensivamente condizionato, a norma della L. 26 maggio 1965, n. 590, art. 8, come autenticamente interpretato dalla L. 8 gennaio 1979, n. 2, art. unico, all'effettivo versamento del prezzo al retrattato, o, in caso di rifiuto di costui, all'offerta reale, a norma dell'art. 1209 c.c. e segg., entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza che accerta detto diritto. Poiché eventuali offerte del prezzo non accettate dal retrattato, sono irrilevanti ai fini del predetto trasferimento, è onere del retraente, il quale anteriormente al passaggio in giudicato della sentenza che ha accertato il suo diritto di retratto abbia offerto il prezzo dovuto e questo non sia stato accettato da controparte, alternativamente, o fare altra "offerta" del corrispettivo dovuto (e, in caso di rifiuto anche di questa promuovere giudizio ex art. 1210 c.c.), o, promuovere, sempre entro il detto termine di tre mesi, il giudizio per la convalida della precedente "offerta". Nell'eventualità la richiesta di convalida della precedente offerta sia stata giudizialmente proposta entro il rispetto del detto termine, comunque, il giudice non può prescindere dal verificare se sono state rispettate, puntualmente, tutte le prescrizioni di cui all'art. 1207 c.c. e segg.". 12. All'accoglimento del sesto motivo segue l'assorbimento sia del quinto motivo (ove si denunzia la sentenza gravata per non avere dichiarato prescritta l'azione volta alla convalida dell'offerta eseguita 19 anni addietro) sia del settimo (con il quale si prospetta altra violazione della L. n. 2 del 1979) che dell'ottavo motivo (con il quale si denunzia la violazione degli artt. 2964 e 1966 c.c. in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 5). Il giudice di rinvio provvedere, altresì, sulle spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
LA CORTE Accoglie il sesto motivo del ricorso;
rigetta i primi quattro motivi;
dichiara assorbiti il quinto, il settimo e l'ottavo; cassa in relazione al motivo accolto la sentenza impugnata e rinvia la causa, per nuovo esame, ad altra sezione della Corte di appello di Roma anche per le spese di questo giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 17 maggio 2007. Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2007