Ordinanza 26 giugno 2018
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, ordinanza 26/06/2018, n. 16819 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16819 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2018 |
Testo completo
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 4605-2016 proposto da: MI IV, MUGELL1 SIMONA, elettivamente domiciliate in ROMA, PIAllA DI
SPGNA
35, presso lo studio dell'avvocato GUSTAVO FRANCESCO BARBANTINI, che le rappresenta e difende unitamente agli avvocati GOFFREDO MARIA BARBANTINI, FABIO DI BELLO giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrenti -
2018 contro 1110 AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA CAREGGI in persona del Legale rappresentante e Direttore Generale, Dott.ssa MONICA CALAMAI, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
MONTE ZEBIO
28, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE CILIBERTI, rappresentata e difesa dall'avvocato PIETRO PECORINI giusta procura in calce al controricorso;
- controricorrente -
nonchè
contro
UN IO SP;
- intimata - avverso la sentenza n. 80/2015 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 19/01/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/04/2018 dal Consigliere Dott. MARCO DELL'UTRI; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. CORRADO MISTRI che ha concluso chiedendo, in via principale, per la declaratoria di inammissibilità del gravame;
in subordine, nel merito, per il solo accoglimento del quarto motivo di doglianza, in esso assorbito il quinto, con rigetto dei primi tre motivi di ricorso;
Rilevato che, con sentenza resa in data 19/1/2015, la Corte d'appello di Firenze, per quel che ancora rileva in questa sede, in par- ziale accoglimento dell'appello proposto da NA RI e IM LL, e in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha dispo- sto l'integrale compensazione delle spese di lite riferite alla domanda proposta dalla RI e dalla LL nei confronti dell'Azienda Ospe- daliero-Universitaria di Careggi e di BE AR, pur disatten- dendo nel merito detta domanda (ritualmente avanzata con interven- to autonomo, nel corso del giudizio di primo grado) per la condanna delle controparti al risarcimento del danno subito in conseguenza del- la compromissione del rapporto parentale derivata dall'inesatta ese- cuzione delle prestazioni sanitarie rese dalla struttura ospedaliera e dalla AR in favore di NE LL, rispettivamente, marito e padre delle istanti;
che, a sostegno della decisione assunta, la corte territoriale, pur ritenendo ammissibile l'intervento proposto dalla RI e dalla Mu- gelli nel corso del giudizio di primo grado (in dissenso rispetto alla decisione del primo giudice), ha evidenziato come la domanda dalle stesse proposta fosse priva di fondamento, non avendo la RI e la LL fornito alcuna adeguata dimostrazione del danno sofferto, te- nuto conto della mancata prova del ricorso di una "normale e pacifica convivenza" tra le parti, separate da lungo tempo, con la conseguen- te sostanziale interruzione di ogni stabile relazione, tanto materiale quanto affettiva;
che, avverso la sentenza d'appello, NA RI e IM Mu- gelli propongono ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi d'impugnazione, illustrati da successiva memoria;
che l'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Careggi resiste con con- troricorso, evidenziando, tra le restanti considerazioni, l'inammissibilità dell'avverso ricorso in ragione della tardività della re- lativa notificazione;
che nessun altro intimato ha svolto difese in questa sede;
che il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha con- cluso per iscritto, invocando, in via principale, la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, ovvero, in via gradata, l'accoglimento del quarto motivo, con assorbimento del quinto e rigetto dei restanti;
considerata preliminarmente la fondatezza dell'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dall'Azienda Ospedaliera contrari- corrente;
che, al riguardo, è appena il caso di rilevare come, secondo quan- to sancito dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr. Sez. U, Sentenza n. 14594 del 15/07/2016, che, in motivazione, conferma l'indirizzo fatto proprio da Sez. 1, Sentenza n. 16040 del 29/07/2015, Rv. 636507 - 01), dev'essere dichiarato inammissibile il ricorso per cas- sazione notificato tempestivamente presso il precedente indirizzo del difensore della controparte nonostante la conoscenza o conoscibilità dell'intervenuto trasferimento dello studio, non potendosi applicare il principio secondo il quale è legittima la ripresa del procedimento noti- ficatorio in esito all'insuccesso di un precedente tentativo di notifica- zione, che postula la non imputabilità al richiedente della mancata esecuzione della precedente notificazione;
che, infatti, nel caso di difensore che svolga le sue funzioni nello stesso circondario del Tribunale a cui egli sia professionalmente asse- gnato, è onere della parte interessata ad eseguire la notificazione ac- certare, anche mediante riscontro delle risultanze dell'albo professio- nale, quale sia l'effettivo domicilio professionale del difensore, con la conseguenza che non può ritenersi giustificata l'indicazione nella ri- chiesta di notificazione di un indirizzo diverso, ancorché eventualmen- te corrispondente a indicazione fornita dal medesimo difensore nel giudizio non seguita da comunicazione nell'ambito del giudizio del successivo mutamento (Sez. U, Sentenza n. 17352 del 24/07/2009, richiamando Sez. U, Sentenza n. 3818 del 18/02/2009);che, in particolare, occorre sottolineare (cfr., sul punto, Sez. 2, Sentenza n. 2640 del 2016) come, secondo la condivisibile giurispru- denza assolutamente consolidata di questa Corte, anche a Sezioni Unite (v. Sez. 2, Sentenza n. 21437 del 2013, non massimata;
v. al- tresì le sentenze SS.UU. nn. 3818 del 2009 e n. 14494 del 2010), co- stituisce onere del notificante, quale adempimento preliminare agli incombenti relativi al procedimento notificatorio, accertarsi dell'as- senza di mutamenti riguardanti il domicilio del procuratore costituito nel giudizio al fine di identificare correttamente il luogo della notifica- zione, con la conseguenza che ricade sullo stesso il rischio dell'even- tuale esito negativo della notificazione (ed, eventualmente, della suc- cessiva intempestività della notificazione medesima), fatti salvi il caso fortuito o la forza maggiore ed escluse le ipotesi in cui il richiedente non sia incorso in negligenza e il mancato perfezionamento sia dipeso esclusivamente da causa allo stesso non imputabile;
che, del resto le stesse Sezioni unite di questa Corte (cfr. Sez. U, Sentenza n. 7607 del 30/03/2010) hanno precisato che, a seguito della sentenza n. 477 del 2002 della Corte costituzionale - secondo cui la notifica di un atto processuale si intende perfezionata, per il no- tificante, al momento della consegna del medesimo all'ufficiale giudi- ziario - la tempestività della proposizione del ricorso per cassazione esige che la consegna della copia del ricorso per la spedizione a mez- zo posta venga effettuata nel termine perentorio di legge e che l'e- ventuale tardività della notifica possa essere addebitata esclusiva- mente a errori o all'inerzia dell'ufficiale giudiziario o dei suoi ausiliari, e non a responsabilità del notificante;
pertanto, la data di consegna all'ufficiale giudiziario non può assumere rilievo ove l'atto in questione sia ab origine viziato da errore nell'indicazione dell'esatto indirizzo del destinatario, poiché tale indicazione costituisce una formalità che non sfugge alla disponibilità del notificante (v. anche Sez. 2, Sentenza n. 21437 del 2013 cit.);che è stato altresì puntualizzato (v. al riguardo Sez. 6 - 2, Ordi- nanza n. 2320 del 01/02/2011 Rv. 616613) che la data di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario non può assumere alcun rilievo (quindi anche in funzione della valutazione della tempestività dell'adempi- mento), non potendosi ritenere neppure giustificata la ripresa del procedimento notificatorio, qualora sia imputabile al richiedente la mancata notifica del ricorso presso un procuratore cancellato dall'albo degli avvocati, stante l'agevole consultazione di tale albo, attuabile anche per via informatica e telematica, con la conseguenza va dichia- rato inammissibile il ricorso notificato oltre il termine di cui all'art. 325, o all'art. 327 c.p.c., nel caso in cui il ricorrente non abbia docu- mentato che l'esito negativo della prima notifica, anteriormente ri- chiesta, era ascrivibile alla impossibilità di accertare la detta cancella- zione presso l'albo (cfr. altresì Sez. 1, Sentenza n. 16040 del 29/07/2015 Rv. 636507); che, nel caso di specie, la circostanza che le odierne ricorrenti ab- biano trascurato di documentare adeguatamente - allo scopo di giu- stificare il mancato rispetto del termine lungo per l'impugnazione - che l'esito negativo della prima notificazione del ricorso (anteriormen- te richiesta) fosse ascrivibile all'eventuale impossibilità di accertare il trasferimento dello studio del difensore della controparte (ad es. per l'eventuale inconoscibilità della circostanza), impone il rilievo dell'inammissibilità del ricorso;
che alla dichiarazione dell'inammissibilità del ricorso segue la condanna delle ricorrenti al rimborso, in favore dell'Azienda ospeda- liera controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, secondo la liquidazione di cui al dispositivo, oltre l'attestazione, ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delle ricorren- ti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dell'art.
1-bis, dello stesso articolo 13;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna le ricorrenti al rim- borso, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di le- gittimità, liquidate in complessivi euro 4.000,00, oltre alle spese for- fettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori come per legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dell'art.
1-bis, dello stesso articolo 13. Così deciso in Roma, nella camera di c