CASS
Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 01/04/2025, n. 12524 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12524 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: De SA IU nato a [...] il [...] avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli in data 22/04/2024 preso atto che il ricorso è stato trattato con contraddittorio scritto;
udita la relazione del consigliere Lucia Aíelli lette le conclusioni con le quali il Sostituto Procuratore generale Marco Patarnello ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alle conseguenze della sentenza n. 86/2024 della Corte costituzionale RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Napoli con la sentenza impugnata, emessa a seguito di annullamento con rinvio disposto dalla Corte di cassazione per motivi processuali, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Benevento in data 06/07/2021 nei confronti di De SA IU condannato per i delitti di rapina aggravata, lesioni e danneggiamento. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 12524 Anno 2025 Presidente: PELLEGRINO ANDREA Relatore: AIELLI LUCIA Data Udienza: 28/01/2025 2. Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione l'imputato lamentando violazione di legge ed illogicità della motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità siccome basata sulle sole dichiarazioni della persona offesa, senza alcun vaglio di attendibilità (primo motivo); violazione di legge e illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell'aggravante dell'uso dell'arma impropria (secondo motivo); violazione di legge ed illogicità della motivazione in relazione alla mancata derubricazione del reato di rapina in quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, avendo l'imputato agito per esercitare un preteso diritto di credito (terzo motivo); violazione di legge per il mancato riconoscimento dell'ipotesi di lieve entità alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 13/5/2024 (quarto motivo). CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile per essere i motivi proposti generici o non consentiti. 2. Il primo motivo è reiterativo di doglianze avanzate in sede di appello alle quali il giudice di secondo grado ha dato adeguata risposta ricostruendo i fatti in coerenza con le risultanze processuali e vagliando in maniera approfondita il narrato della vittima della rapina, ritenuta del tutto credibile anche alla luce dei riscontri documentali e delle dichiarazioni del teste CO (cfr.pag.4 della sentenza di appello). 3. Il secondo e terzo motivo sono non consentiti perché non specificamente proposti in appello (in appello non veniva contestata la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 628, commi 1 e 3, cod. pen. e si pretendeva che il fatto venisse qualificato come violenza privata;
con il ricorso si contesta la ritenuta sussistenza dell'aggravante citata e si chiede di riqualificare il fatto come esercizio arbitrario delle proprie ragioni). 4. Manifestamente infondato è, infine, il quarto motivo. Come è noto la Corte Costituzionale con sentenza n. 86 del 13 maggio 2024, intervenuta successivamente alla sentenza impugnata, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 628, comma 2, cod. pen., nella parte in cui non prevede che la pena da esso comminata è diminuita in misura non eccedente un terzo quando, per la natura, la specie, i mezzi, le modalità e circostanze dell'azione ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità. In via conseguenziale, per gli stessi motivi, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale anche del primo comma dell'art. 628 cod. pen. per violazione degli artt. 3 e 27 Cost. 2 Tuttavia, pur volendo ritenere che sia rilevabile di ufficio, anche in caso di inammissibilità del ricorso, la nullità sopravvenuta della sentenza impugnata nel punto relativo alla determinazione della pena in conseguenza della dichiarazione di illegittimità costituzionale di una norma attinente alla determinazione della pena (Sez. 6, n. 21982 del 16/05/2013, Rv. 255674; Sez. 3, n. 4595 del 27/6/2017, Rv. 271795; Sez. 2, n. 4365 del 15/12/2023, Rv. 285862; Sez. 2 n. 19938 del 15/5/2024 Rv. 286432), ritiene il tollegio che, nel caso in esame, sia da escludere ictu °cui/ la ricorrenza dell'attenuante invocata posto che dalla sentenza impugnata si ricava la complessiva gravità del fatto, caratterizzato dalla sottrazione di materiale di valore sicuramente non modico (un telefono cellulare), dall'uso di un'arma impropria (il cacciavite), dalla entità delle lesioni procurate e dall'ulteriore danneggiamento posto essere dall'imputato, nel medesimo contesto (cfr., Sez. 2, n. 47610 del 22/10/2024, L., Rv. 287350, secondo cui l'attenuante della lieve entità del fatto, applicabile anche al delitto di rapina a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2024, postula una valutazione del fatto nel suo complesso, sicchè non è configurabile nel caso in cui la lievità difetti in rapporto all'evento in sé considerato o in ordine alla natura, alla specie, ai mezzi, alle modalità e alle circostanze della condotta ovvero, ancora, in relazione all'entità del danno o del pericolo conseguente al reato, avuto riguardo al valore dei beni sottratti). A fronte di tali circostanze il ricorrente, con l'impugnazione, avrebbe dovuto indicare le specifiche ragioni a sostegno del suo possibile inquadramento come azione delittuosa di "lieve entità". Sul punto il ricorso non offre argomenti specifici, atteso che si limita ad invocare l'applicazione della sentenza della Corte costituzionale e pertanto, il motivo appare generico. 5. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 28 gennaio 2025 Il Consigliere est. Il Presidente
udita la relazione del consigliere Lucia Aíelli lette le conclusioni con le quali il Sostituto Procuratore generale Marco Patarnello ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alle conseguenze della sentenza n. 86/2024 della Corte costituzionale RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Napoli con la sentenza impugnata, emessa a seguito di annullamento con rinvio disposto dalla Corte di cassazione per motivi processuali, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Benevento in data 06/07/2021 nei confronti di De SA IU condannato per i delitti di rapina aggravata, lesioni e danneggiamento. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 12524 Anno 2025 Presidente: PELLEGRINO ANDREA Relatore: AIELLI LUCIA Data Udienza: 28/01/2025 2. Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione l'imputato lamentando violazione di legge ed illogicità della motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità siccome basata sulle sole dichiarazioni della persona offesa, senza alcun vaglio di attendibilità (primo motivo); violazione di legge e illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell'aggravante dell'uso dell'arma impropria (secondo motivo); violazione di legge ed illogicità della motivazione in relazione alla mancata derubricazione del reato di rapina in quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, avendo l'imputato agito per esercitare un preteso diritto di credito (terzo motivo); violazione di legge per il mancato riconoscimento dell'ipotesi di lieve entità alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 13/5/2024 (quarto motivo). CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile per essere i motivi proposti generici o non consentiti. 2. Il primo motivo è reiterativo di doglianze avanzate in sede di appello alle quali il giudice di secondo grado ha dato adeguata risposta ricostruendo i fatti in coerenza con le risultanze processuali e vagliando in maniera approfondita il narrato della vittima della rapina, ritenuta del tutto credibile anche alla luce dei riscontri documentali e delle dichiarazioni del teste CO (cfr.pag.4 della sentenza di appello). 3. Il secondo e terzo motivo sono non consentiti perché non specificamente proposti in appello (in appello non veniva contestata la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 628, commi 1 e 3, cod. pen. e si pretendeva che il fatto venisse qualificato come violenza privata;
con il ricorso si contesta la ritenuta sussistenza dell'aggravante citata e si chiede di riqualificare il fatto come esercizio arbitrario delle proprie ragioni). 4. Manifestamente infondato è, infine, il quarto motivo. Come è noto la Corte Costituzionale con sentenza n. 86 del 13 maggio 2024, intervenuta successivamente alla sentenza impugnata, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 628, comma 2, cod. pen., nella parte in cui non prevede che la pena da esso comminata è diminuita in misura non eccedente un terzo quando, per la natura, la specie, i mezzi, le modalità e circostanze dell'azione ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità. In via conseguenziale, per gli stessi motivi, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale anche del primo comma dell'art. 628 cod. pen. per violazione degli artt. 3 e 27 Cost. 2 Tuttavia, pur volendo ritenere che sia rilevabile di ufficio, anche in caso di inammissibilità del ricorso, la nullità sopravvenuta della sentenza impugnata nel punto relativo alla determinazione della pena in conseguenza della dichiarazione di illegittimità costituzionale di una norma attinente alla determinazione della pena (Sez. 6, n. 21982 del 16/05/2013, Rv. 255674; Sez. 3, n. 4595 del 27/6/2017, Rv. 271795; Sez. 2, n. 4365 del 15/12/2023, Rv. 285862; Sez. 2 n. 19938 del 15/5/2024 Rv. 286432), ritiene il tollegio che, nel caso in esame, sia da escludere ictu °cui/ la ricorrenza dell'attenuante invocata posto che dalla sentenza impugnata si ricava la complessiva gravità del fatto, caratterizzato dalla sottrazione di materiale di valore sicuramente non modico (un telefono cellulare), dall'uso di un'arma impropria (il cacciavite), dalla entità delle lesioni procurate e dall'ulteriore danneggiamento posto essere dall'imputato, nel medesimo contesto (cfr., Sez. 2, n. 47610 del 22/10/2024, L., Rv. 287350, secondo cui l'attenuante della lieve entità del fatto, applicabile anche al delitto di rapina a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2024, postula una valutazione del fatto nel suo complesso, sicchè non è configurabile nel caso in cui la lievità difetti in rapporto all'evento in sé considerato o in ordine alla natura, alla specie, ai mezzi, alle modalità e alle circostanze della condotta ovvero, ancora, in relazione all'entità del danno o del pericolo conseguente al reato, avuto riguardo al valore dei beni sottratti). A fronte di tali circostanze il ricorrente, con l'impugnazione, avrebbe dovuto indicare le specifiche ragioni a sostegno del suo possibile inquadramento come azione delittuosa di "lieve entità". Sul punto il ricorso non offre argomenti specifici, atteso che si limita ad invocare l'applicazione della sentenza della Corte costituzionale e pertanto, il motivo appare generico. 5. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 28 gennaio 2025 Il Consigliere est. Il Presidente