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Sentenza 11 luglio 2024
Sentenza 11 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 11/07/2024, n. 868 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 868 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
UDIENZA DELL'11 LUGLIO 2024
G.I. dott.ssa Concetta Serrone
Verbale di udienza relativo alla controversia civile iscritta al numero 1132/2018 R.G., promossa
DA
( ), rappresentato e difeso dall'Avv. Adriano Tortora, Parte_1 C.F._1
giusta procura a margine in atti ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma alla via
Cicerone 49
OPPONENTE
CONTRO
( ), rappresentato e difeso dall'Avv. Carmine RO C.F._2
Vitagliano, in virtù di mandato in calce, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Agropoli alla via Monti 9
OPPOSTO
Oggi 11/07/2024, davanti alla dott.ssa Concetta Serrone, è presente l'avv. Gennarino Crocamo per delega dell'avv. Adriano Tortora, rapp.nte e difensore del Sig. , il quale si riporta ai Parte_1 propri scritti ed atti difensivi, chiedendo l'integrale accoglimento. Si impugna e si oppone ad ogni avversa difesa e conclusioni rassegnate. Si chiede che la causa venga decisa. E' presente altresì per il Sig. l'avv. Carmine Vitagliano, il quale si riporta ad ogni proprio atto e scritto RO difensivi, chiedendone l'accoglimento. Impugna e contesta tutto quanto dedotto e prodotto da controparte e chiede che venga decisa la causa.
Pertanto, dopo che ciascuno dei difensori ha illustrato le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni, questo giudice, alle ore 16:52, in assenza dei suddetti difensori (nel frattempo allontanatisi), decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza (redatta in formato telematico e sottoscritta mediante cd. “firma digitale”), che viene incorporata al verbale di udienza, dando lettura, ai sensi dell'art. 281-sexies cod. proc. civ., del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, della decisione.
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Vallo della Lucania, nella persona del giudice monocratico dott.ssa Concetta Serrone, ha pronunziato, mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 281-sexies cod. proc. civ., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 1132/2018 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2018, promossa
DA
( ), rappresentato e difeso dall'Avv. Adriano Tortora, Parte_1 C.F._1
giusta procura a margine in atti ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma alla via
Cicerone 49
OPPONENTE
CONTRO
( ), rappresentato e difeso dall'Avv. Carmine RO C.F._2
Vitagliano, in virtù di mandato in calce, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Agropoli alla via Monti 9
OPPOSTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1 [...]
innanzi all'intestato Tribunale, esponendo che con atto di pignoramento RO
immobiliare, notificato a , nata il [...] in [...] e residente in [...]Parte_2
(SA), alla Contrada San Pietro, in data 26.01.2013, sottoponeva ad espropriazione immobiliare i seguenti beni immobili di proprietà della stessa: - fabbricato rurale sito in AU EN (SA), distinto al competente catasto al foglio 1, pc. 53, insistente sulla particella distinta al foglio 1, numero
54, di proprietà della Sig.ra e pervenuta alla stessa per il tramite di atto di Parte_2
pagina 2 di 8 compravendita rogato dal Notaio in data 25.01.2013, trascritto presso la Persona_1
conservatoria dei registri immobiliari di Salerno, in data 10.12.2003 al n. 22679 di formalità; - fabbricato rurale sito in AU EN (SA), distinto al competente catasto terreni al foglio 2, pc. 76, insistente sulla particella distinta al foglio 2, numero 75, di proprietà della Sig.ra e Parte_2
pervenuta alla stessa per il tramite di atto di compravendita rogato da notaio in data Persona_1
25.11.2013, trascritto presso la conservatoria dei registri immobiliari di Salerno, in data 10.12.2003 al n. 22679 di formalità; - fabbricato rurale sito in AU EN (SA), distinto al competente catasto terreni al foglio 4, pc. 33, insistente sulla particella distinta al foglio 4, numero 82, di proprietà della
Sig.ra e pervenuto alla stessa per il tramite di atto di compravendita rogato dal Parte_2
Notaio , in data 25.11.2013, trascritto presso la conservatoria dei registri immobiliari Persona_1
di Salerno, in data 10.12.2003 al n. 22679 di formalità; che con atto di opposizione di terzo ex art. 619
c.p.c., proponeva opposizione agli atti esecutivi, in quanto titolare di ½, in RO comune e “pro indiviso” del diritto di proprietà sui beni che facevano parte del compendio pignorato;
che con ordinanza del 27.04.2017, a scioglimento della riservata, assunta all'udienza del 22.03.2017, il
G.E. stabiliva che: “Osservato, in definitiva, che, al fine di sanare la predetta irregolarità, occorre che il creditore proceda all'immediata rettifica di trascrizione del pignoramento, nei termini indicati;
ritenuto alla luce di quanto detto, che non ricorrono i presupposti per sospendere l'intera procedura esecutiva […]; dispone la rettifica della nota di trascrizione del pignoramento nei termini indicati in parte motiva;
dispone il non luogo a provvedere sull'istanza di sospensione della procedura esecutiva;
condanna il creditore procedente alla refusione delle spese processuali in favore del ricorrente, che si liquidano in Euro 600,00, oltre rimborso forfettario del 15% CPA ed IVA […]”; che esso Pt_1
proponeva ricorso in opposizione ex art. 615, comma 2, c.p.c. deducendo la nullità del
[...]
pignoramento presso terzi in quanto non preceduto dalla regolare notifica del precetto e del titolo esecutivo, deducendo di essere venuto a conoscenza dell'azione esecutiva soltanto dall'Istituto di
Credito , filiale di Castellabate (SA); che si costituiva Organizzazione_1
l'opposto, evidenziando in via preliminare l'insussistenza dei requisiti richiesti RO
per la sospensione dell'esecuzione e, nel merito, il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto e diritto;
che in data 06.04.2018 il G.E., ritenendo la non sussistenza dei requisiti per la concessione del provvedimento di sospensione dell'esecuzione, rigettava l'istanza di sospensione proposta da Pt_1
ed assegnava alle parti termine di 90 giorni per l'introduzione del giudizio di merito.
[...]
Tanto premesso in fatto, introduceva il presente giudizio deducendo, appunto, di Parte_1
non aver ricevuto la notifica dell'ordinanza emessa dal Tribunale di Vallo della Lucania nella procedura n. 23/2013 e del precetto presumibilmente notificato in data 25/05/2017, atteso che la stessa pagina 3 di 8 doveva ritenersi affetta da nullità relativa in quanto effettuata presso un luogo ove il non Pt_1
risiedeva da lungo periodo.
Chiedeva, quindi, dichiararsi la nullità del pignoramento eseguito per invalidità della notifica dell'atto di precetto, con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva tempestivamente in giudizio eccependo in rito la nullità RO
dell'atto di citazione per il mancato rispetto dei termini ex art. 163 bis c.p.c. e per difetto del contraddittorio tra le parti, non essendo stati chiamati in causa la Organizzazione_2
filiale di Castellabate, e il filiale di Castellabate, quali litisconsorti
[...] Org_3
necessari; rappresentava che il comparente era creditore di della somma di €. 1.113,57, Parte_1
interessi scaduti ed a scadere, in virtù di atto di precetto notificato in data 10.08.2017; che l'atto di precetto si fondava in forza ed in virtù della ordinanza relativa al procedimento n. 23/2013 R.G., resa dal G.E. del Tribunale di Vallo della Lucania in data 26.04.2017, munita di formula esecutiva in data
16.05.2017, e notificata contestualmente all'atto di precetto, in data 10.08.2017; che il prefato atto di precetto non aveva alcun esito, in quanto non si provvedeva al pagamento nemmeno parziale delle somme indicate;
che, pertanto, in data 13.10.2017, notificava a RO Pt_1
, atto di pignoramento presso terzi, mediante il quale venivano assoggettate a pignoramento
[...] presso la , Filiale di Controparte_2
Castellabate (SA), in persona del suo legale rapp.te pro tempore, e la Controparte_3
, filiale di Castellabate (SA), in persona del suo legale rapp.te pro tempore, le somme di denaro
[...]
fino alla concorrenza dell'importo di €. 2.500,00; che con ricorso in opposizione ex art. 615, comma
2°, c.p.c., notificato in data 20.12.2017, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Parte_1
Vallo della Lucania, per ottenere, preliminarmente, la sospensione ex art. 624 RO
c.p.c. inaudita altera parte della procedura esecutiva n. 471/2017 R.G. ES., e nel merito, la dichiarazione di nullità dell'eseguito pignoramento per invalidità della notifica dell'atto di precetto e del titolo esecutivo;
che con decreto del 15.12.2017, il G.E. non concedeva l'invocata sospensione inaudita altera parte; che all'udienza del 06.04.2018, il G.E., ritenendo la non sussistenza dei requisiti per la concessione del provvedimento di sospensione dell'esecuzione, rigettava l'istanza di sospensione proposta dall'odierno attore e così provvedeva: “…Assegna in pagamento al Creditore Procedente, il
Sig. la somma di €. 1.137,57, oltre euro 312,22 per spese di RO esecuzione…ordina al terzo pignorato di corrispondere la somma indicata all'assegnatario dichiarandolo con il pagamento liberato nei confronti del debitore esecutato…”.
Ancora, rappresentava che con atto di opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c., notificato in data
13.02.2017, presso l'abitazione sita in Castellabate (SA), alla via Margherita, 28, e regolarmente pagina 4 di 8 ricevuto in data 13.02.2017 a firma di , proponeva opposizione Parte_1 RO
agli atti esecutivi, in quanto lo stesso era titolare di ½, in comune e “pro indiviso”, del diritto di proprietà sui beni che facevano parte del compendio pignorato in danno di , Parte_2
nonché chiedeva la sospensione dell'esecuzione, anche inaudita altera parte ed in particolare della procedura espropriativa immobiliare n. 23/2013 R.G. Es. Tribunale di Vallo Della Lucania, promossa da;
che la causa regolarmente iscritta al n. 23/2013 R.G. sub. 1 Es. E.I. ed all'udienza Parte_1
del 22.03.2017, il G.E. disponeva la rettifica della nota di trascrizione del pignoramento, nonché il non luogo a provvedere sull'istanza di sospensione della procedura esecutiva con condanna del creditore procedente alla refusione delle spese processuali in favore del ricorrente, fissando inoltre termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito;
che in data 29.05.2017, RO
notificava, sempre presso l'abitazione sita in Castellabate (SA), alla Via Margherita, 28, e regolarmente ritirato da , citazione in riassunzione nel merito, anche questo ritirato personalmente da Parte_1
in data 29.05.2017; che in data 10.08.2017, notificava, sempre Parte_1 RO
presso l'abitazione sita in Castellabate (SA), alla via Margherita, 28, atto di precetto, unitamente al titolo esecutivo, ovvero ordinanza del G.E. relativa al procedimento n. 23/2013 R.G., resa dal Tribunale di Vallo della Lucania, in data 26.04.2017, munita di formula esecutiva in data 16.05.2017; che il
Org_ responsabile delle nel redigere la relazione di notificazione attestava di aver immesso avviso nella cassetta corrispondente allo stabile in indirizzo, e conseguentemente provvedeva ad avvisare il destinatario del suo tentativo di notifica e del deposito della busta presso l'ufficio postale con raccomandata con avviso di ricevimento anch'esso immesso nella prefata cassetta della corrispondenza;
che non provvedeva a ritirare il plico presso l'ufficio postale nei Parte_1
termini di legge, per cui la notifica si perfezionava per compiuta giacenza, con conseguente restituzione
Con del plico al mittente con raccomandata;
che in data 13.10.2017, notificava ad RO
, sempre presso l'abitazione sita in Castellabate (SA), alla via Margherita, 28, Atto di Parte_1
pignoramento presso terzi, mediante il quale venivano assoggettate a pignoramento presso la Società
, filiale di Castellabate (SA), Organizzazione_2 in persona del suo legale rapp.te pro tempore, e la società , filiale di Controparte_3
Castellabate (SA), in persona del suo legale rapp.te pro, le somme di denaro fino a concorrenza dell'importo di €. 2.500,00, atto questo regolarmente ritirato dalla familiare convivente” di T_
; che, dunque, doveva ritenersi ampiamente comprovato che vivesse Parte_1 Parte_1
presso quell'indirizzo a prescindere da un presunto cambio di residenza, di cui non era stata fornita alcuna prova.
pagina 5 di 8 Tanto esposto, nel merito concludeva insistendo per il rigetto delle domande avverse in quanto infondate in fatto ed in diritto. Vinte le spese di lite.
La causa veniva istruita documentalmente e perveniva allo scrivente magistrato all'udienza del
9.11.2023, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ove veniva rinviata alla sessione odierna per la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
L'opposizione è infondata e va rigettata per i motivi che seguono.
Va rilevato che l'unico motivo posto a fondamento dell'opposizione proposta da Parte_1
è incentrato sull'invalidità della notifica del precetto e del titolo esecutivo, in quanto, secondo la sua prospettazione, effettuata in luogo ove il medesimo non risiedeva più da lungo tempo e da cui è conseguita la nullità del pignoramento eseguito in suo danno.
Orbene, si ritiene utile soffermarsi e scrutinare con priorità proprio tale profilo, in applicazione del generale principio della 'ragione più liquida' (desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., in base al quale la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, ancorchè in punto di integrità del contraddittorio, cfr. ex plurimis Cass. Sez. 5, Sentenza n. 11458 del 11/05/2018).
Dirimenti sono i principi affermati dalla Cassazione in ordine alla valenza da attribuire alle risultanze anagrafiche e agli accertamenti compiuti dall'ufficiale giudiziario sull'effettiva residenza del destinatario della notificazione, in base ai quali “nel caso in cui la notifica venga effettuata, nelle forme previste dall'articolo 140 c.p.c., nel luogo indicato nell'atto da notificare e nella richiesta di notifica, costituisce mera presunzione, superabile con qualsiasi mezzo di prova (e senza necessità di impugnare con querela di falso la relazione dell'ufficiale giudiziario), che in quel luogo si trovi la residenza effettiva (o la dimora o il domicilio) del destinatario dell'atto, sicche' compete al giudice del merito, in caso di contestazione, compiere tale accertamento in base all'esame ed alla valutazione delle prove fornite dalle parti, ai fini della pronuncia sulla validità ed efficacia della notificazione” (Cass., Sez. 1,
Sentenza n. 8011 del 26/08/1997; Sez. 2, Sentenza n. 7604 del 17/07/1999; Sez. 3, Sentenza n. 5884 del
14/06/1999; Sez. 1, Sentenza n. 6233 del 23/06/1998; Sez. 2, Sentenza n. 24416 del 16/11/2006; cfr. altresì: Sez. 2, Sentenza n. 14388 del 29/07/2004) mentre, d'altra parte, “ai fini della corretta determinazione del luogo di residenza o di dimora del destinatario assume rilevanza esclusiva il luogo ove questi dimori di fatto in via abituale, con la conseguenza che le risultanze anagrafiche rivestono un valore meramente presuntivo circa il luogo di residenza, e possono essere superate da una prova contraria, desumibile da qualsiasi fonte di convincimento, e quindi anche mediante presunzioni” (cfr.:
Cass., Sez. 3, Sentenza n. 17040 del 12/11/2003; Sez. 1, Sentenza n. 19416 del 28/09/2004; Sez. 3,
pagina 6 di 8 Sentenza n. 6101 del 20/03/2006; Sez. 3, Sentenza n. 11550 del 14/05/2013; Sez. 1, Sentenza n. 21896 del 25/09/2013; Sez. 3, Sentenza n. 17021 del 20/08/2015; Sez. 3, Ordinanza n. 19387 del 03/08/2017).
Alla luce di siffatte coordinate e della documentazione versata in atti, l'indirizzo inserito da parte opposta ai fini della notifica in contestazione non può che ritenersi corrispondente alla residenza effettiva del destinatario, . Parte_1
Ed invero, quest'ultimo si è limitato ad affermare di non risiedere da oltre un anno in Santa Maria di Castellabate alla via Margherita n. 58, allegando all'uopo unicamente la propria carta di identità, rilasciata il 19/11/2015, ove è indicata come residenza “Roma via Antonio Bosto n. 28”, senza nulla aggiungere in ordine ad un suo trasferimento effettivo e senza null'altro allegare a sostegno dei propri assunti.
Per converso, parte opposta ha evidenziato e dimostrato come le altre notifiche che hanno interessato il – afferenti differenti atti esecutivi - si siano perfezionate proprio presso Pt_1
l'abitazione dello stesso in Santa Maria di Castellabate, ancorchè ricadenti nel periodo in cui parte opponente sostiene di aver cambiato residenza.
Ad esempio, sono stati prodotti l'atto di opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c. del medesimo
[...]
notificato presso l'abitazione sita in Castellabate (SA), alla Via Margherita, 28, RO
ritirato dallo stesso in data 13.02.2017; o anche la citazione in riassunzione nel merito Parte_1
di notificata sempre presso l'abitazione sita in Castellabate (SA), alla Via RO
Margherita, 28 e ritirata personalmente da in data 29.05.2017; ancora, l'atto di Parte_1
pignoramento presso terzi - mediante il quale venivano assoggettate a Pignoramento presso la
[...]
, Filiale di Castellabate (SA) e Controparte_2 la Società , Filiale di Castellabate (SA), le somme di denaro fino a Org_3 Controparte_3
concorrenza dell'importo di €. 2.500,00 - notificato in data 13.10.2017 ad sempre Parte_1 presso l'abitazione sita in Castellabate (SA), alla Via Margherita, 28, atto ritirato dalla T_ familiare convivente” del medesimo.
A fronte della scarna produzione documentale fornita dall'opponente, deve ritenersi acclarata la sua residenza effettiva presso il predetto indirizzo.
Su questa scia, la notifica dell'ordinanza emessa dal Tribunale di Vallo della Lucania nella procedura n. 23/2013 e del precetto - oggetto della presente controversia – deve ritenersi valida, considerato che in data 26/07/2017 gli atti venivano inviati a mezzo del servizio postale al “Dott.
presso la sua abitazione in Castellabate (SA), alla Via Margherita, 28 e che, per Parte_1
temporanea assenza del destinatario, veniva immesso il relativo avviso nella cassetta della corrispondenza e spedita la comunicazione di avvenuto deposito a mezzo raccomandata del 31/07/2017
pagina 7 di 8 (cfr. C.A.D. in atti); che, in data 10/08/2017, veniva attestato dall'impiegato postale il mancato ritiro del plico, sicchè la notifica si perfezionava per compiuta giacenza ai sensi dell'art. 140 c.p.c.
La domanda va, dunque, rigettata.
In applicazione del principio di causalità (art. 91 cod. proc. civ.), le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con applicazione del DM 55/2014 e successivi aggiornamenti, in considerazione del valore della controversia, riconoscendosi gli scaglioni minimi in considerazione della scarsa complessità delle questioni trattate e vista l'attività effettivamente espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella controversia civile promossa come in epigrafe, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione;
2) Condanna al pagamento in favore di delle spese del Parte_1 RO
presente giudizio, che si liquidano in euro 1.278,00, per compensi professionali forensi, oltre al rimborso spese generali, I.V.A. e c.p.a. come per legge, da distrarre in favore dell'Avv.
Carmine Vitagliano.
Vallo della Lucania, 11/07/2024
Il Giudice
dott.ssa Concetta Serrone
pagina 8 di 8
UDIENZA DELL'11 LUGLIO 2024
G.I. dott.ssa Concetta Serrone
Verbale di udienza relativo alla controversia civile iscritta al numero 1132/2018 R.G., promossa
DA
( ), rappresentato e difeso dall'Avv. Adriano Tortora, Parte_1 C.F._1
giusta procura a margine in atti ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma alla via
Cicerone 49
OPPONENTE
CONTRO
( ), rappresentato e difeso dall'Avv. Carmine RO C.F._2
Vitagliano, in virtù di mandato in calce, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Agropoli alla via Monti 9
OPPOSTO
Oggi 11/07/2024, davanti alla dott.ssa Concetta Serrone, è presente l'avv. Gennarino Crocamo per delega dell'avv. Adriano Tortora, rapp.nte e difensore del Sig. , il quale si riporta ai Parte_1 propri scritti ed atti difensivi, chiedendo l'integrale accoglimento. Si impugna e si oppone ad ogni avversa difesa e conclusioni rassegnate. Si chiede che la causa venga decisa. E' presente altresì per il Sig. l'avv. Carmine Vitagliano, il quale si riporta ad ogni proprio atto e scritto RO difensivi, chiedendone l'accoglimento. Impugna e contesta tutto quanto dedotto e prodotto da controparte e chiede che venga decisa la causa.
Pertanto, dopo che ciascuno dei difensori ha illustrato le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni, questo giudice, alle ore 16:52, in assenza dei suddetti difensori (nel frattempo allontanatisi), decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza (redatta in formato telematico e sottoscritta mediante cd. “firma digitale”), che viene incorporata al verbale di udienza, dando lettura, ai sensi dell'art. 281-sexies cod. proc. civ., del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, della decisione.
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Vallo della Lucania, nella persona del giudice monocratico dott.ssa Concetta Serrone, ha pronunziato, mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 281-sexies cod. proc. civ., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 1132/2018 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2018, promossa
DA
( ), rappresentato e difeso dall'Avv. Adriano Tortora, Parte_1 C.F._1
giusta procura a margine in atti ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma alla via
Cicerone 49
OPPONENTE
CONTRO
( ), rappresentato e difeso dall'Avv. Carmine RO C.F._2
Vitagliano, in virtù di mandato in calce, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Agropoli alla via Monti 9
OPPOSTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1 [...]
innanzi all'intestato Tribunale, esponendo che con atto di pignoramento RO
immobiliare, notificato a , nata il [...] in [...] e residente in [...]Parte_2
(SA), alla Contrada San Pietro, in data 26.01.2013, sottoponeva ad espropriazione immobiliare i seguenti beni immobili di proprietà della stessa: - fabbricato rurale sito in AU EN (SA), distinto al competente catasto al foglio 1, pc. 53, insistente sulla particella distinta al foglio 1, numero
54, di proprietà della Sig.ra e pervenuta alla stessa per il tramite di atto di Parte_2
pagina 2 di 8 compravendita rogato dal Notaio in data 25.01.2013, trascritto presso la Persona_1
conservatoria dei registri immobiliari di Salerno, in data 10.12.2003 al n. 22679 di formalità; - fabbricato rurale sito in AU EN (SA), distinto al competente catasto terreni al foglio 2, pc. 76, insistente sulla particella distinta al foglio 2, numero 75, di proprietà della Sig.ra e Parte_2
pervenuta alla stessa per il tramite di atto di compravendita rogato da notaio in data Persona_1
25.11.2013, trascritto presso la conservatoria dei registri immobiliari di Salerno, in data 10.12.2003 al n. 22679 di formalità; - fabbricato rurale sito in AU EN (SA), distinto al competente catasto terreni al foglio 4, pc. 33, insistente sulla particella distinta al foglio 4, numero 82, di proprietà della
Sig.ra e pervenuto alla stessa per il tramite di atto di compravendita rogato dal Parte_2
Notaio , in data 25.11.2013, trascritto presso la conservatoria dei registri immobiliari Persona_1
di Salerno, in data 10.12.2003 al n. 22679 di formalità; che con atto di opposizione di terzo ex art. 619
c.p.c., proponeva opposizione agli atti esecutivi, in quanto titolare di ½, in RO comune e “pro indiviso” del diritto di proprietà sui beni che facevano parte del compendio pignorato;
che con ordinanza del 27.04.2017, a scioglimento della riservata, assunta all'udienza del 22.03.2017, il
G.E. stabiliva che: “Osservato, in definitiva, che, al fine di sanare la predetta irregolarità, occorre che il creditore proceda all'immediata rettifica di trascrizione del pignoramento, nei termini indicati;
ritenuto alla luce di quanto detto, che non ricorrono i presupposti per sospendere l'intera procedura esecutiva […]; dispone la rettifica della nota di trascrizione del pignoramento nei termini indicati in parte motiva;
dispone il non luogo a provvedere sull'istanza di sospensione della procedura esecutiva;
condanna il creditore procedente alla refusione delle spese processuali in favore del ricorrente, che si liquidano in Euro 600,00, oltre rimborso forfettario del 15% CPA ed IVA […]”; che esso Pt_1
proponeva ricorso in opposizione ex art. 615, comma 2, c.p.c. deducendo la nullità del
[...]
pignoramento presso terzi in quanto non preceduto dalla regolare notifica del precetto e del titolo esecutivo, deducendo di essere venuto a conoscenza dell'azione esecutiva soltanto dall'Istituto di
Credito , filiale di Castellabate (SA); che si costituiva Organizzazione_1
l'opposto, evidenziando in via preliminare l'insussistenza dei requisiti richiesti RO
per la sospensione dell'esecuzione e, nel merito, il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto e diritto;
che in data 06.04.2018 il G.E., ritenendo la non sussistenza dei requisiti per la concessione del provvedimento di sospensione dell'esecuzione, rigettava l'istanza di sospensione proposta da Pt_1
ed assegnava alle parti termine di 90 giorni per l'introduzione del giudizio di merito.
[...]
Tanto premesso in fatto, introduceva il presente giudizio deducendo, appunto, di Parte_1
non aver ricevuto la notifica dell'ordinanza emessa dal Tribunale di Vallo della Lucania nella procedura n. 23/2013 e del precetto presumibilmente notificato in data 25/05/2017, atteso che la stessa pagina 3 di 8 doveva ritenersi affetta da nullità relativa in quanto effettuata presso un luogo ove il non Pt_1
risiedeva da lungo periodo.
Chiedeva, quindi, dichiararsi la nullità del pignoramento eseguito per invalidità della notifica dell'atto di precetto, con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva tempestivamente in giudizio eccependo in rito la nullità RO
dell'atto di citazione per il mancato rispetto dei termini ex art. 163 bis c.p.c. e per difetto del contraddittorio tra le parti, non essendo stati chiamati in causa la Organizzazione_2
filiale di Castellabate, e il filiale di Castellabate, quali litisconsorti
[...] Org_3
necessari; rappresentava che il comparente era creditore di della somma di €. 1.113,57, Parte_1
interessi scaduti ed a scadere, in virtù di atto di precetto notificato in data 10.08.2017; che l'atto di precetto si fondava in forza ed in virtù della ordinanza relativa al procedimento n. 23/2013 R.G., resa dal G.E. del Tribunale di Vallo della Lucania in data 26.04.2017, munita di formula esecutiva in data
16.05.2017, e notificata contestualmente all'atto di precetto, in data 10.08.2017; che il prefato atto di precetto non aveva alcun esito, in quanto non si provvedeva al pagamento nemmeno parziale delle somme indicate;
che, pertanto, in data 13.10.2017, notificava a RO Pt_1
, atto di pignoramento presso terzi, mediante il quale venivano assoggettate a pignoramento
[...] presso la , Filiale di Controparte_2
Castellabate (SA), in persona del suo legale rapp.te pro tempore, e la Controparte_3
, filiale di Castellabate (SA), in persona del suo legale rapp.te pro tempore, le somme di denaro
[...]
fino alla concorrenza dell'importo di €. 2.500,00; che con ricorso in opposizione ex art. 615, comma
2°, c.p.c., notificato in data 20.12.2017, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Parte_1
Vallo della Lucania, per ottenere, preliminarmente, la sospensione ex art. 624 RO
c.p.c. inaudita altera parte della procedura esecutiva n. 471/2017 R.G. ES., e nel merito, la dichiarazione di nullità dell'eseguito pignoramento per invalidità della notifica dell'atto di precetto e del titolo esecutivo;
che con decreto del 15.12.2017, il G.E. non concedeva l'invocata sospensione inaudita altera parte; che all'udienza del 06.04.2018, il G.E., ritenendo la non sussistenza dei requisiti per la concessione del provvedimento di sospensione dell'esecuzione, rigettava l'istanza di sospensione proposta dall'odierno attore e così provvedeva: “…Assegna in pagamento al Creditore Procedente, il
Sig. la somma di €. 1.137,57, oltre euro 312,22 per spese di RO esecuzione…ordina al terzo pignorato di corrispondere la somma indicata all'assegnatario dichiarandolo con il pagamento liberato nei confronti del debitore esecutato…”.
Ancora, rappresentava che con atto di opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c., notificato in data
13.02.2017, presso l'abitazione sita in Castellabate (SA), alla via Margherita, 28, e regolarmente pagina 4 di 8 ricevuto in data 13.02.2017 a firma di , proponeva opposizione Parte_1 RO
agli atti esecutivi, in quanto lo stesso era titolare di ½, in comune e “pro indiviso”, del diritto di proprietà sui beni che facevano parte del compendio pignorato in danno di , Parte_2
nonché chiedeva la sospensione dell'esecuzione, anche inaudita altera parte ed in particolare della procedura espropriativa immobiliare n. 23/2013 R.G. Es. Tribunale di Vallo Della Lucania, promossa da;
che la causa regolarmente iscritta al n. 23/2013 R.G. sub. 1 Es. E.I. ed all'udienza Parte_1
del 22.03.2017, il G.E. disponeva la rettifica della nota di trascrizione del pignoramento, nonché il non luogo a provvedere sull'istanza di sospensione della procedura esecutiva con condanna del creditore procedente alla refusione delle spese processuali in favore del ricorrente, fissando inoltre termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito;
che in data 29.05.2017, RO
notificava, sempre presso l'abitazione sita in Castellabate (SA), alla Via Margherita, 28, e regolarmente ritirato da , citazione in riassunzione nel merito, anche questo ritirato personalmente da Parte_1
in data 29.05.2017; che in data 10.08.2017, notificava, sempre Parte_1 RO
presso l'abitazione sita in Castellabate (SA), alla via Margherita, 28, atto di precetto, unitamente al titolo esecutivo, ovvero ordinanza del G.E. relativa al procedimento n. 23/2013 R.G., resa dal Tribunale di Vallo della Lucania, in data 26.04.2017, munita di formula esecutiva in data 16.05.2017; che il
Org_ responsabile delle nel redigere la relazione di notificazione attestava di aver immesso avviso nella cassetta corrispondente allo stabile in indirizzo, e conseguentemente provvedeva ad avvisare il destinatario del suo tentativo di notifica e del deposito della busta presso l'ufficio postale con raccomandata con avviso di ricevimento anch'esso immesso nella prefata cassetta della corrispondenza;
che non provvedeva a ritirare il plico presso l'ufficio postale nei Parte_1
termini di legge, per cui la notifica si perfezionava per compiuta giacenza, con conseguente restituzione
Con del plico al mittente con raccomandata;
che in data 13.10.2017, notificava ad RO
, sempre presso l'abitazione sita in Castellabate (SA), alla via Margherita, 28, Atto di Parte_1
pignoramento presso terzi, mediante il quale venivano assoggettate a pignoramento presso la Società
, filiale di Castellabate (SA), Organizzazione_2 in persona del suo legale rapp.te pro tempore, e la società , filiale di Controparte_3
Castellabate (SA), in persona del suo legale rapp.te pro, le somme di denaro fino a concorrenza dell'importo di €. 2.500,00, atto questo regolarmente ritirato dalla familiare convivente” di T_
; che, dunque, doveva ritenersi ampiamente comprovato che vivesse Parte_1 Parte_1
presso quell'indirizzo a prescindere da un presunto cambio di residenza, di cui non era stata fornita alcuna prova.
pagina 5 di 8 Tanto esposto, nel merito concludeva insistendo per il rigetto delle domande avverse in quanto infondate in fatto ed in diritto. Vinte le spese di lite.
La causa veniva istruita documentalmente e perveniva allo scrivente magistrato all'udienza del
9.11.2023, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ove veniva rinviata alla sessione odierna per la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
L'opposizione è infondata e va rigettata per i motivi che seguono.
Va rilevato che l'unico motivo posto a fondamento dell'opposizione proposta da Parte_1
è incentrato sull'invalidità della notifica del precetto e del titolo esecutivo, in quanto, secondo la sua prospettazione, effettuata in luogo ove il medesimo non risiedeva più da lungo tempo e da cui è conseguita la nullità del pignoramento eseguito in suo danno.
Orbene, si ritiene utile soffermarsi e scrutinare con priorità proprio tale profilo, in applicazione del generale principio della 'ragione più liquida' (desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., in base al quale la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, ancorchè in punto di integrità del contraddittorio, cfr. ex plurimis Cass. Sez. 5, Sentenza n. 11458 del 11/05/2018).
Dirimenti sono i principi affermati dalla Cassazione in ordine alla valenza da attribuire alle risultanze anagrafiche e agli accertamenti compiuti dall'ufficiale giudiziario sull'effettiva residenza del destinatario della notificazione, in base ai quali “nel caso in cui la notifica venga effettuata, nelle forme previste dall'articolo 140 c.p.c., nel luogo indicato nell'atto da notificare e nella richiesta di notifica, costituisce mera presunzione, superabile con qualsiasi mezzo di prova (e senza necessità di impugnare con querela di falso la relazione dell'ufficiale giudiziario), che in quel luogo si trovi la residenza effettiva (o la dimora o il domicilio) del destinatario dell'atto, sicche' compete al giudice del merito, in caso di contestazione, compiere tale accertamento in base all'esame ed alla valutazione delle prove fornite dalle parti, ai fini della pronuncia sulla validità ed efficacia della notificazione” (Cass., Sez. 1,
Sentenza n. 8011 del 26/08/1997; Sez. 2, Sentenza n. 7604 del 17/07/1999; Sez. 3, Sentenza n. 5884 del
14/06/1999; Sez. 1, Sentenza n. 6233 del 23/06/1998; Sez. 2, Sentenza n. 24416 del 16/11/2006; cfr. altresì: Sez. 2, Sentenza n. 14388 del 29/07/2004) mentre, d'altra parte, “ai fini della corretta determinazione del luogo di residenza o di dimora del destinatario assume rilevanza esclusiva il luogo ove questi dimori di fatto in via abituale, con la conseguenza che le risultanze anagrafiche rivestono un valore meramente presuntivo circa il luogo di residenza, e possono essere superate da una prova contraria, desumibile da qualsiasi fonte di convincimento, e quindi anche mediante presunzioni” (cfr.:
Cass., Sez. 3, Sentenza n. 17040 del 12/11/2003; Sez. 1, Sentenza n. 19416 del 28/09/2004; Sez. 3,
pagina 6 di 8 Sentenza n. 6101 del 20/03/2006; Sez. 3, Sentenza n. 11550 del 14/05/2013; Sez. 1, Sentenza n. 21896 del 25/09/2013; Sez. 3, Sentenza n. 17021 del 20/08/2015; Sez. 3, Ordinanza n. 19387 del 03/08/2017).
Alla luce di siffatte coordinate e della documentazione versata in atti, l'indirizzo inserito da parte opposta ai fini della notifica in contestazione non può che ritenersi corrispondente alla residenza effettiva del destinatario, . Parte_1
Ed invero, quest'ultimo si è limitato ad affermare di non risiedere da oltre un anno in Santa Maria di Castellabate alla via Margherita n. 58, allegando all'uopo unicamente la propria carta di identità, rilasciata il 19/11/2015, ove è indicata come residenza “Roma via Antonio Bosto n. 28”, senza nulla aggiungere in ordine ad un suo trasferimento effettivo e senza null'altro allegare a sostegno dei propri assunti.
Per converso, parte opposta ha evidenziato e dimostrato come le altre notifiche che hanno interessato il – afferenti differenti atti esecutivi - si siano perfezionate proprio presso Pt_1
l'abitazione dello stesso in Santa Maria di Castellabate, ancorchè ricadenti nel periodo in cui parte opponente sostiene di aver cambiato residenza.
Ad esempio, sono stati prodotti l'atto di opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c. del medesimo
[...]
notificato presso l'abitazione sita in Castellabate (SA), alla Via Margherita, 28, RO
ritirato dallo stesso in data 13.02.2017; o anche la citazione in riassunzione nel merito Parte_1
di notificata sempre presso l'abitazione sita in Castellabate (SA), alla Via RO
Margherita, 28 e ritirata personalmente da in data 29.05.2017; ancora, l'atto di Parte_1
pignoramento presso terzi - mediante il quale venivano assoggettate a Pignoramento presso la
[...]
, Filiale di Castellabate (SA) e Controparte_2 la Società , Filiale di Castellabate (SA), le somme di denaro fino a Org_3 Controparte_3
concorrenza dell'importo di €. 2.500,00 - notificato in data 13.10.2017 ad sempre Parte_1 presso l'abitazione sita in Castellabate (SA), alla Via Margherita, 28, atto ritirato dalla T_ familiare convivente” del medesimo.
A fronte della scarna produzione documentale fornita dall'opponente, deve ritenersi acclarata la sua residenza effettiva presso il predetto indirizzo.
Su questa scia, la notifica dell'ordinanza emessa dal Tribunale di Vallo della Lucania nella procedura n. 23/2013 e del precetto - oggetto della presente controversia – deve ritenersi valida, considerato che in data 26/07/2017 gli atti venivano inviati a mezzo del servizio postale al “Dott.
presso la sua abitazione in Castellabate (SA), alla Via Margherita, 28 e che, per Parte_1
temporanea assenza del destinatario, veniva immesso il relativo avviso nella cassetta della corrispondenza e spedita la comunicazione di avvenuto deposito a mezzo raccomandata del 31/07/2017
pagina 7 di 8 (cfr. C.A.D. in atti); che, in data 10/08/2017, veniva attestato dall'impiegato postale il mancato ritiro del plico, sicchè la notifica si perfezionava per compiuta giacenza ai sensi dell'art. 140 c.p.c.
La domanda va, dunque, rigettata.
In applicazione del principio di causalità (art. 91 cod. proc. civ.), le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con applicazione del DM 55/2014 e successivi aggiornamenti, in considerazione del valore della controversia, riconoscendosi gli scaglioni minimi in considerazione della scarsa complessità delle questioni trattate e vista l'attività effettivamente espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella controversia civile promossa come in epigrafe, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione;
2) Condanna al pagamento in favore di delle spese del Parte_1 RO
presente giudizio, che si liquidano in euro 1.278,00, per compensi professionali forensi, oltre al rimborso spese generali, I.V.A. e c.p.a. come per legge, da distrarre in favore dell'Avv.
Carmine Vitagliano.
Vallo della Lucania, 11/07/2024
Il Giudice
dott.ssa Concetta Serrone
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