Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 12/02/2025, n. 11 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 11 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vibo Valentia
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dr.ssa Gabriella Lupoli Presidente (rel./est.)
Dr.ssa Claudia De Santi Giudice
Dr.ssa Giulia Orefice Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al RG VG 162/2024 riservata in decisione ex art. 127 ter cpc, in data 3.1.2025 avente ad oggetto: Separazione consensuale
T R A
(CF: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Rosa Accorinti – giusta procura in atti -;
E
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. Teresa Ferrara – giusta procura in atti -
Ricorrenti
Nonché
PM – sede
Intervenuto
Conclusioni: come da verbali ed atti di causa
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 14.3.2024 i ricorrenti - premesso di aver contratto matrimonio concordatario in data 7.10.2018; che dall'unione nasceva un figlio, (cl. Per_1
2017) – chiedevano congiuntamente pronunciarsi la separazione alle pattuite condizioni, dichiaravano di non volersi riconciliare, di rinunciare alla comparizione personale e di avvalersi della trattazione sostitutiva ex art. 127 ter cpc.
Pag. 1 a 6
PM – riassegnata in data 12.11.2024 la causa al sottoscritto Giudice, verificata la volontà dei coniugi di non volersi riconciliare e di avvalersi della trattazione sostitutiva, all'udienza del 3.1.2025, sulle conclusioni delle parti, la causa veniva trattenuta per la decisione collegiale.
Motivi della decisione
Alla stregua delle risultanze in atti ritiene il Collegio che la domanda di separazione
è fondata e va, pertanto, accolta.
Emerge invero fra i coniugi l'insorgenza di insanabili contrasti, di una situazione di conflittualità, ormai risalente e la risoluzione di ogni forma di comunione materiale e spirituale, ribadita dalla volontà con la dichiarazione di non volersi riocncilaire, ciò integrando le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
I coniugi hanno poi concordato le condizioni della loro separazione nei termini che di seguito pedissequamente si riportano:
“ACCORDO CONSENSUALE
1. RAPPORTI TRA I CONIUGI
I coniug riconoscendo il venir meno Parte_1 Parte_2 dell'affectio maritalis e l'impossibilità al ricongiungimento familiare:
a) Acconsentono a vivere separati nel mutuo rispetto;
b) Stabiliscono che gli arredi e le suppellettili saranno ripartiti tra le parti;
c) Le parti rinunciano ad ogni ulteriore spesa occorsa e/o occorrenda, le spese processuali sono compensate, i rispettivi difensori rinunciano alla solidarietà professionale ex art. 13 L.P.F.
2. DISPOSIZIONI SUL FIGLIO
1. Il figli sarà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori Persona_2
e gli stessi provvederanno alla sua educazione ed istruzione. La capacità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori e le decisioni di maggiore interesse per il figlio, relative all'istruzione, all'educazione e alla salute sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio
; Per_1
2. Il figlio minor dimorerà presso la residenza della madre Persona_2
e, considerati gli ottimi rapporti che lo stesso intrattiene con Parte_1 entrambi i genitori, potrà incontrare il padre liberamente e trattenersi presso la sua abitazione anche pernottando, tutte le volte che lo desideri, previo il necessario preavviso e coordinamento e fatta salva sogni diversa determinazione tra le parti per come segue.
Pag. 2 a 6 3. Il sig potrà tenere con sé il figli , Parte_2 Per_1
• a fine settimana alternati, dall'orario dell'uscita di scuola del venerdì sino al lunedì mattina quando lo accompagnerà a scuola __ salvo diverso accordo;
• Tre (3) pomeriggi alla settimana dall'uscita di scuola alle ore 20,00 (periodo invernale) in giorni da concordare __ salvo diverso accordo;
• Trenta (30) giorni nelle vacanze estive in periodi da concordare e compatibilmente con i periodi di ferie estive di entrambi i genitori, e così suddivisi: quindici ( 15) giorni nel mese di luglio e quindici ( 15) giorni nel mese di agosto;
___ in mancanza di accordo tra i genitori e ad anni alternati : un anno i primi quindi ( 15) giorni di luglio e i primi quindici ( 15) giorni di agosto al padre e il successivo anno gli ultimi quindici ( 15) giorni di luglio e gli ultimi quindici ( 15) giorni di agosto al padre __
e salvo diverso accordo;
4. Durante il periodo natalizio, per sette (7) giorni, comprendenti ad anni alterni il
Santo Natale o il Capodanno, più precisamente dalle ore 10,00 del 24 dicembre alle ore 15,00 del 30 dicembre o dalle ore 15,00 del 31 dicembre alle ore 15,00 del 6 gennaio;
5. Per le festività pasquali, ad anni alterni, o il giorno di Pasqua o il giorno di Pasquetta, più precisamente dalle ore 10,00 del Venerdì Santo alle ore 20,00 del martedì successivo alla Pasqua__ salvo diverso accordo;
6. Durante il periodo di permanenza del figlio con il genitore non Per_1 collocatario, ma anche con il genitore collocatario, il genitore deve contribuire alla comunicazione del minore con l'altro genitore e alla sua visita;
7. Salvo diversi accordi pacifici tra le parti e, fermo restando il diritto reciproco di visita alle condizioni sopra indicate, possibilmente e compatibilmente con gli impegni dei genitori, i compleanni e gli onomastici del minore verranno festeggiati con entrambi i genitori, alternando annualmente il pranzo e la cena dagli stessi __ salvo diverso accodo;
8. I coniugi rinunciano reciprocamente all'assegno di mantenimento, mentre la sig.
, quale genitore “non collocatario” verserà alla sig.ra a Per_2 Pt_1 titolo di mantenimento per il figlio , la somma di € 300,00 mensili, con Per_1 rivalutazione annuale sulla base dell'indice ISTAT, ) entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese effettuando l'accredito su conto bancario che verrà comunicato;
9. Si precisa che il suddetto mantenimento, alla luce di quanto specificato nel paragrafo
9, non verrà corrisposto al genitore collocatario fino a quando i coniugi Per_3
rimarranno sotto lo stesso tetto, tuttavia, il avrà l'obbligo di
[...] Per_2
Pag. 3 a 6 provvedere a tutte le spese necessarie e occorrende quanto per il minore e quanto per la coniuge;
10. Il coniuge , fino a quando la coniuge allo stato non Per_2 Pt_1 autonomamente autosufficiente, non avrà trovato un lavoro che le permetta di pagarsi le spese di un'altra abitazione, provvederà a far fronte alle spese di vitto e alloggio contingenti alla situazione;
11. È primario obiettivo dei coniugi, aventi l'affido condiviso del figlio, garantire a questo ultimo una serena continuità nel legame genitoriale ciò anche nella consapevolezza che il Sig. , svolgendo attività lavorativa presso il Per_2 comune di Senago (MI) dal 2022, non potrebbe chiedere il trasferimento in altro luogo se non dopo che siano decorsi gli anni previsti dal contratto di assunzione. Tutte le decisioni che riguardano il piccol dovranno essere prese di comune accordo Per_1 seguendo dunque una linea comune e considerando le legittime inclinazioni del figlio e i percorsi intrapresi per la serena crescita del minore con l'impegno per i coniugi di darsi reciproca assistenza nell'accudimento, nella crescita e nell'educazione dello stesso. Resta comunque inteso che nel supremo interesse del figlio, in situazioni di particolare urgenza, il genitore “collocatario e non” potrà adottare le conseguenti decisioni e prendere le dovute iniziative, informando tempestivamente l'altro genitore in merito alla decisione adottata;
12. I genitori si impegnano a comunicare reciprocamente e tempestivamente ogni cambio di residenza e/o domicilio e/o utenza telefonica;
13. I genitori si impegnano a far mantenere buoni i rapporti fra il minor e Per_1
i nonni materni e paterni e le rispettive famiglie di appartenenza sia materna che paterna (zii, cugini, ecc…);
14. I coniugi si autorizzano reciprocamente, e senza necessità di consenso scritto, a richiedere nelle opportune sedi (es Comune o enti autorizzati), documenti di riconoscimento (es: carta identità e codice fiscale) qualora necessari al minore riservandosi tuttavia l'autorizzazione congiunta in merito al rilascio del passaporto;
15. Quanto alle erogazioni concesse dallo Stato ed Enti in favore del figlio minore (es.
Assegno Unico, e bonus vari similari) verranno percepite da ciascun coniuge nella misura del 50% cadauno;
16. Il sig contribuirà, altresì, alle spese straordinarie nell'interesse del Per_2 figlio nella misura del 50%, come di seguito dettagliatamente stabilito e ad ogni altra spesa da considerarsi straordinaria, anche non compresa nel seguente elenco:
Pag. 4 a 6 SPESE MEDICHE DA DOCUMENTARE CHE NON NECESSITANO DI
PREVENTIVO ACCORDO:
- visite specialistiche prescritte dal medico curante;
- cure dentistiche presso strutture pubbliche;
- trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
- tickets sanitari;
SPESE MEDICHE DA DOCUMENTARE CHE NECESSITANO DI PREVENTIVO
ACCORDO:
- visite specialistiche non prescritte dal medico di base;
- cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche private;
- cure termali e fisioterapiche;
- trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
- farmaci particolari;
SPESE SCOLASTICHE DA DOCUMENTARE CHE NON RICHIEDONO IL
PREVENTIVO ACCORDO:
- tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti pubblici;
- libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
- gite scolastiche senza pernottamento;
- trasporto pubblico;
- mensa;
SPESE SCOLASTICHE DA DOCUMENTARE CHE RICHIEDONO IL PREVENTIVO
ACCORDO:
- tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti privati;
- corsi di specializzazione;
- corsi di recupero e lezioni private;
- gite scolastiche con pernottamento;
- alloggio presso sede universitaria;
SPESE EXTRASCOLASTICHE DA DOCUMENTARE CHE NON RICHIEDONO IL
PREVENTIVO ACCORDO:
- tempo prolungato;
- pre-scuola e dopo-scuola;
- centro ricreativo e gruppo estivo;
SPESE EXTRASCOLASTICHE DA DOCUMENTARE CHE RICHIEDONO IL
PREVENTIVO ACCORDO:
- corsi di istruzione, attività sportive, ricreative, ludiche e pertinenti attrezzature;
- spese di custodia (baby sitter, viaggi e vacanze).
17. I coniugi dichiarano di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altro avendo regolato ogni loro rapporto alle condizioni di cui sopra”.
Pag. 5 a 6 Non apparendo tali accordi in contrasto con norme imperative o interessi della prole, il Tribunale ritiene di poterli porre a base della pronuncia.
Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, ricorrono giustificati motivi per compensare integralmente le spese del presente giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vibo Valentia, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
A. Pronuncia ai sensi dell'art. 151 co 1° c.c. la separazione personale dei coniugi e – smg - con le condizioni concordate e Parte_1 Parte_2 riportate in parte motiva;
B. Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Tropea (VV) per l'annotazione di cui all'art. 69 D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ord. dello
Stato Civile) (R.A.M. Atto N. 42 Parte 2 Serie A - Anno 2018);
C. Compensa integralmente le spese del presente giudizio.
Così deciso nella C.C. telematica dell'8.1.2025
Il Presidente
Dr.ssa Gabriella Lupoli
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