Ordinanza 29 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, ordinanza 29/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 29 marzo 2025 |
Testo completo
N. 2618/2025 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE I CIVILE
ORDINANZA art. 649 c.p.c.
Il Giudice, viste le note depositate dalle parti ex art. 127ter c.p.c., sull'istanza di sospensione dell'esecutività del decreto ingiuntivo opposto, formulata con atto di opposizione ex art. 650 c.p.c. da:
( ), nato a [...], il [...], residente in Parte_1 C.F._1
Collegno (TO), Via De Amicis, 46 e la Sig.ra ), Parte_2 C.F._2 nata a [...], il [...], residente in [...] rappresentati e difesi dall'Avv. Elio Michele Gnocato (C.F. ), del Foro di Torino, ed elettivamente C.F._3 domiciliato presso lo studio del medesimo difensore sito in Torino, Corso Galileo Ferraris, n. 146
nei confronti di con sede in Milano, Via Soperga n. 9, C.F. , rappresentata, da Controparte_1 P.IVA_1 con sede legale in Milano, Via Soperga n. 9, C.F. Controparte_2 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Giacinto Di Donato ), con studio in Roma, C.F._4
Via Barberini n. 86 (“ ); Controparte_3
evidenziato che la parte opponente deduce, in sintesi, il rapporto di litispendenza e continenza tra il presente giudizio e quello preventivamente instaurato davanti al Tribunale di Roma con
RG 2341/2016 ed oggi pendente davanti alla Corte d'Appello di Roma, nonché la non debenza delle somme richieste per l'esigenza di ricalcolare il saldo dei rapporti bancari in ragione dell'applicazione di tassi, spese e commissioni non pattuiti e/o usurari, ed infine la decadenza dalla garanzia ex art. 1957 c.c.;
preso atto del fatto che la creditrice, nella memoria depositata ai fini del giudizio sulla sospensiva, deduce la genericità ed infondatezza delle contestazioni di merito, mentre sull'eccezione di litispendenza si limita a riservarsi le difese nell' atto di costituzione e ad osservare che “le contestazioni avanzate dagli opposti in merito alla asserita continenza ex art. 39 c.p.c. del presente giudizio con la procedura pendente innanzi alla Corte d'Appello di
Roma, RG. n. 4624/2024, che a parere degli opponenti legittimerebbe una sospensione del primo, non possono essere argomentazioni alla base di una eventuale, e non creduta, sospensione del decreto ingiuntivo opposto e del susseguente atto di precetto, atteso che rappresentano infondate eccezioni preliminari di rito che nulla hanno a che fare con le ragioni fondanti l'emissione del decreto provvisoriamente esecutivo e il precetto, e che comunque si contestano”;
- con il decreto ingiuntivo opposto la creditrice ha chiesto il pagamento del saldo negativo del rapporto di conto corrente n. 101248400 in data 25.1.2011, del contratto di mutuo chirografario n. 4430460 del 14.2.2014 e del contratto di mutuo chirografario n. 4606308, del 13.2.2015;
- dagli atti emerge che il giudizio pendente davanti alla Corte d'Appello di Roma ha ad oggetto l'accertamento del saldo dello stesso rapporto di corrente;
- sussiste quindi un rapporto di continenza che potrebbe portare, all'esito dell'udienza ex art. 183 c.p.c., a dichiarare la sospensione del giudizio;
- in ogni caso, le contestazioni di merito sollevate dagli opponenti, anche con il supporto di perizia tecnica di parte, paiono meritevoli di approfondimento istruttorio;
SOSPENDE
L'esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, n. 6290/2024 del 19 novembre 2024 (RG. n.
18169/2024 – Trib. Torino)
RISERVA
Gli ulteriori provvedimenti per la prosecuzione del giudizio alla scadenza del termine per la costituzione del convenuto, con il decreto ex art. 171bis c.p.c.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e per le annotazioni di competenza
Torino, 28/03/2025
Il Giudice
Stefano Demontis
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