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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 25/03/2025, n. 1397 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1397 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. Fabio Montalto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 124/2023 R.G.L. vertente tra
(c.f. , parte rappresentata e difesa dagli Parte_1 C.F._1
avv.ti Giuseppe Emanuele Greco e Ugo Pecoraro;
- parte ricorrente -
e
(c.f. ), (c.f. CP_1 C.F._2 Parte_2
) ed (c.f. ), tutti nella C.F._3 Parte_3 C.F._4
qualità di eredi di ed anche in proprio;
Persona_1 Parte_3
- resistenti contumaci -
Oggetto: rapporto di lavoro.
Conclusioni: come da note ex art. 127 ter c.p.c. depositate per l'udienza scritta del 24 marzo 2025.
Motivazione
Con ricorso depositato il 3 gennaio 2023 ha chiesto che Parte_1 CP_1 ed , entrambe nella qualità di eredi di , nonché , in Parte_2 Persona_1 Parte_3
proprio e nella qualità di erede di , vengano condannati al pagamento di € Persona_1
71.496,52 a titolo di differenze retributive (compresi scatti di anzianità), TFR, indennità sostitutiva di ferie non godute e mensilità aggiuntive, oltre alla regolarizzazione
1 contributiva del rapporto. A sostegno delle superiori pretese la ricorrente ha dedotto di aver lavorato “in nero” alle dipendenze del defunto e del fratello dal Per_1 Parte_3
2013 al 2021, svolgendo le mansioni di colf e badante in favore del primo (in particolare: dal 5 maggio 2013 al 30 dicembre 2013 dal lunedì alla domenica 24h su 24h; da gennaio
2014 a gennaio 2015 dal lunedì al venerdì dalle 13 alle 6 ed il sabato e domenica per 24 h su
24h; da gennaio 2015 al 31 dicembre 2017 soltanto dal venerdì alla domenica per 24h su
24h; da gennaio 2018 al 17 gennaio 2021, giorno del decesso dell' “due settimane Per_1
presso l'abitazione del sig. ed il mese successivo era il sig. a recarsi Persona_1 Per_1
stabilmente presso l'abitazione della sig.ra per due settimane”) per uno stipendio Parte_1
mensile di € 400,00, senza ricevere alcunché, inoltre, a titolo di TFR, festività e ferie non godute (cfr. ricorso per la compiuta disamina delle difese ivi articolate).
ed , ritualmente evocati in giudizio, sono CP_1 Parte_2 Parte_3
rimasti contumaci.
All'udienza del 12 gennaio 2024 la ricorrente ha dichiarato di rinunciare alla domanda di regolarizzazione contributiva del rapporto (cfr. verbale).
Ciò detto, il ricorso va respinto perché all'esito della prova orale la sussistenza di un rapporto di lavoro non può ritenersi dimostrata.
Premesso che la mancata comparizione di una parte per rendere l'interrogatorio formale (come avvenuto nel caso di specie: cfr. ordinanza del 30 gennaio 2024 e verbale del
3 luglio 2024) non ha valore di per sé confessorio (cfr., fra le tante, Cass., sez. VI – III, ordinanza n. 41643 del 27 dicembre 2021: “In tema di prove e, in particolare, di interrogatorio formale, l'art. 232 c.p.c. non ricollega automaticamente alla mancata risposta all'interrogatorio, per quanto ingiustificata, l'effetto della confessione, ma dà solo la facoltà al giudice di ritenere come ammessi i fatti dedotti con tale mezzo istruttorio, imponendogli, però, nel contempo, di valutare ogni altro elemento di prova”), va considerato, infatti, che se il teste Tes_1
ha espressamente e significativamente riferito che l' gli aveva presentato la Per_1
come amica (cfr. verbale del 3 luglio 2024: “l' me l'ha presentata come amica, Parte_1 Per_1
non so dire se lavorava o meno da lui. (…) non mi risulta alcun lavoro”), anche la teste , Tes_2
nuora della ricorrente, pur dichiarando che quest'ultima avrebbe lavorato per l' Per_1 secondo l'orario descritto in ricorso, ha contestualmente riferito che l' le avrebbe Per_1
dato circa € 400,00 al mese, precisando, però, che “non era una cosa fissa” e soprattutto che
2 non si trattava di un compenso pattuito (cfr. verbale del 5 febbraio 2025: “Lui prendeva novecento e qualcosa” di pensione “e le dava circa 400 euro. Non l'avevano stabilito, glieli dava lui”).
Ora, le superiori dichiarazioni, ad avviso di questo Tribunale, depongo univocamente a sfavore della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra la e l' nessuno degli elementi tipici della subordinazione, infatti, risulta Parte_1 Per_1
provato (primo fra tutti, la pattuizione di un compenso).
Soltanto a fortiori, dunque, va osservato come anche altri elementi, seppur di carattere indiziario, depongono a sfavore della tesi attorea: il fatto che negli anni il rapporto di lavoro subisse variazioni estremamente significative senza alcuna corrispondente variazione nella retribuzione;
l'estrema libertà della nella gestione Parte_1 dell' trasferito anche per lunghi periodi a casa dell'asserita badante;
il fatto che ad Per_1
un certo punto si fosse verificato “un cambiamento di orario perché” la IL “aveva trovato un lavoro qui a Palermo e quindi scendeva la mattina presto” (come se non fosse già a servizio dell' o, quanto meno, come se avesse una totale libertà della modifica dell'orario di Per_1
lavoro: cfr. verbale del 5 febbraio 2025).
Le ragioni che precedono conducono a respingere il ricorso, ma la contumacia dei convenuti vittoriosi esonera questo giudice dall'adozione di un provvedimento sulle spese di lite.
P.Q.M.
nella contumacia di ed entrambe nella qualità di eredi CP_1 Parte_2
di , nonché , in proprio e nella qualità di erede di , Persona_1 Parte_3 Persona_1 rigetta il ricorso.
Così deciso il 25/03/2025
Il Giudice del Lavoro
Fabio Montalto
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. Fabio Montalto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 124/2023 R.G.L. vertente tra
(c.f. , parte rappresentata e difesa dagli Parte_1 C.F._1
avv.ti Giuseppe Emanuele Greco e Ugo Pecoraro;
- parte ricorrente -
e
(c.f. ), (c.f. CP_1 C.F._2 Parte_2
) ed (c.f. ), tutti nella C.F._3 Parte_3 C.F._4
qualità di eredi di ed anche in proprio;
Persona_1 Parte_3
- resistenti contumaci -
Oggetto: rapporto di lavoro.
Conclusioni: come da note ex art. 127 ter c.p.c. depositate per l'udienza scritta del 24 marzo 2025.
Motivazione
Con ricorso depositato il 3 gennaio 2023 ha chiesto che Parte_1 CP_1 ed , entrambe nella qualità di eredi di , nonché , in Parte_2 Persona_1 Parte_3
proprio e nella qualità di erede di , vengano condannati al pagamento di € Persona_1
71.496,52 a titolo di differenze retributive (compresi scatti di anzianità), TFR, indennità sostitutiva di ferie non godute e mensilità aggiuntive, oltre alla regolarizzazione
1 contributiva del rapporto. A sostegno delle superiori pretese la ricorrente ha dedotto di aver lavorato “in nero” alle dipendenze del defunto e del fratello dal Per_1 Parte_3
2013 al 2021, svolgendo le mansioni di colf e badante in favore del primo (in particolare: dal 5 maggio 2013 al 30 dicembre 2013 dal lunedì alla domenica 24h su 24h; da gennaio
2014 a gennaio 2015 dal lunedì al venerdì dalle 13 alle 6 ed il sabato e domenica per 24 h su
24h; da gennaio 2015 al 31 dicembre 2017 soltanto dal venerdì alla domenica per 24h su
24h; da gennaio 2018 al 17 gennaio 2021, giorno del decesso dell' “due settimane Per_1
presso l'abitazione del sig. ed il mese successivo era il sig. a recarsi Persona_1 Per_1
stabilmente presso l'abitazione della sig.ra per due settimane”) per uno stipendio Parte_1
mensile di € 400,00, senza ricevere alcunché, inoltre, a titolo di TFR, festività e ferie non godute (cfr. ricorso per la compiuta disamina delle difese ivi articolate).
ed , ritualmente evocati in giudizio, sono CP_1 Parte_2 Parte_3
rimasti contumaci.
All'udienza del 12 gennaio 2024 la ricorrente ha dichiarato di rinunciare alla domanda di regolarizzazione contributiva del rapporto (cfr. verbale).
Ciò detto, il ricorso va respinto perché all'esito della prova orale la sussistenza di un rapporto di lavoro non può ritenersi dimostrata.
Premesso che la mancata comparizione di una parte per rendere l'interrogatorio formale (come avvenuto nel caso di specie: cfr. ordinanza del 30 gennaio 2024 e verbale del
3 luglio 2024) non ha valore di per sé confessorio (cfr., fra le tante, Cass., sez. VI – III, ordinanza n. 41643 del 27 dicembre 2021: “In tema di prove e, in particolare, di interrogatorio formale, l'art. 232 c.p.c. non ricollega automaticamente alla mancata risposta all'interrogatorio, per quanto ingiustificata, l'effetto della confessione, ma dà solo la facoltà al giudice di ritenere come ammessi i fatti dedotti con tale mezzo istruttorio, imponendogli, però, nel contempo, di valutare ogni altro elemento di prova”), va considerato, infatti, che se il teste Tes_1
ha espressamente e significativamente riferito che l' gli aveva presentato la Per_1
come amica (cfr. verbale del 3 luglio 2024: “l' me l'ha presentata come amica, Parte_1 Per_1
non so dire se lavorava o meno da lui. (…) non mi risulta alcun lavoro”), anche la teste , Tes_2
nuora della ricorrente, pur dichiarando che quest'ultima avrebbe lavorato per l' Per_1 secondo l'orario descritto in ricorso, ha contestualmente riferito che l' le avrebbe Per_1
dato circa € 400,00 al mese, precisando, però, che “non era una cosa fissa” e soprattutto che
2 non si trattava di un compenso pattuito (cfr. verbale del 5 febbraio 2025: “Lui prendeva novecento e qualcosa” di pensione “e le dava circa 400 euro. Non l'avevano stabilito, glieli dava lui”).
Ora, le superiori dichiarazioni, ad avviso di questo Tribunale, depongo univocamente a sfavore della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra la e l' nessuno degli elementi tipici della subordinazione, infatti, risulta Parte_1 Per_1
provato (primo fra tutti, la pattuizione di un compenso).
Soltanto a fortiori, dunque, va osservato come anche altri elementi, seppur di carattere indiziario, depongono a sfavore della tesi attorea: il fatto che negli anni il rapporto di lavoro subisse variazioni estremamente significative senza alcuna corrispondente variazione nella retribuzione;
l'estrema libertà della nella gestione Parte_1 dell' trasferito anche per lunghi periodi a casa dell'asserita badante;
il fatto che ad Per_1
un certo punto si fosse verificato “un cambiamento di orario perché” la IL “aveva trovato un lavoro qui a Palermo e quindi scendeva la mattina presto” (come se non fosse già a servizio dell' o, quanto meno, come se avesse una totale libertà della modifica dell'orario di Per_1
lavoro: cfr. verbale del 5 febbraio 2025).
Le ragioni che precedono conducono a respingere il ricorso, ma la contumacia dei convenuti vittoriosi esonera questo giudice dall'adozione di un provvedimento sulle spese di lite.
P.Q.M.
nella contumacia di ed entrambe nella qualità di eredi CP_1 Parte_2
di , nonché , in proprio e nella qualità di erede di , Persona_1 Parte_3 Persona_1 rigetta il ricorso.
Così deciso il 25/03/2025
Il Giudice del Lavoro
Fabio Montalto
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