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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 11/02/2025, n. 134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 134 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.V.G. 4781/2024
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice relatore
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 19.11.2024 da
, (C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
BELLANI ANDREA e con domicilio eletto presso il suo studio sito in Lodi, Corso
Archinti n. 31;
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. GRECO CP_1 C.F._2
ANTONELLA e con domicilio eletto presso il suo studio sito in Bologna, Via
Massarenti n. 410/17 A;
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Sant'Angelo Lodigiano, in data
20/11/2010, (atto n. 9, parte I, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2010); separati consensualmente con sentenza n. 1664/2023 del 18.12.2023, pubblicata il
20.12.2023, RG n. 4618/2023, passata in giudicato il 20.12.2023;
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
“A. Disporre che i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto. B. Disporre l'affidamento congiunto dei figli ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre.
C. Disporre che i minori, salvo diversa volontà degli stessi, staranno con il padre a weekend alternati;
nel fine settimana di competenza del sig. , quando il padre Pt_1
lavora di sabato i minori staranno con lo stesso dalle 14.00 fino alle ore 21.00 di sera del sabato e dalle ore 10 alle ore 21 della domenica;
quando il padre non lavora di sabato dalle ore 10 fino alle ore 21.00 di sera il sabato e dalle ore 10 alle ore 21 la domenica. Laddove i figli manifestassero la volontà di dormire dai nonni potranno restare anche a dormire sempre dagli stessi.
D. Disporre che durante le vacanze estive i figli, salva diversa volontà degli stessi e previo accordo tra i coniugi che dovrà intercorrere entro la data del 1° maggio di ciascuna annualità, trascorreranno 15 giorni, anche non consecutivi, con ciascun genitore.
E. Disporre che durante le vacanze natalizie i genitori si impegnano a concordare, entro la data del 15 novembre di ciascuna annualità, i periodi che i figli trascorreranno con ciascun genitore.
F. Disporre che, in ogni caso e salvo diverso accordo tra le parti, i figli trascorreranno ad anni alterni il giorno del 24 dicembre sino alle ore 16:00 del 25 dicembre con un genitore e dalle 16:00 del 25 dicembre sino al 26 dicembre con l'altro.
G. Disporre che, quanto alle festività pasquali, i figli trascorreranno ad anni alterni il giorno di Pasqua con un genitore ed il Lunedì dell'Angelo con l'altro.
H. Disporre che il sig. corrisponda alla sig.ra a titolo di contributo per il Pt_1 CP_1 mantenimento dei figli l'assegno mensile di € 500,00 (€ 250,00 per ciascun figlio sino al raggiungimento dell'indipendenza economica) mediante versamento su poste pay intestato a IBAN: [...] entro il giorno 20 di CP_1
ogni mese con decorrenza dal mese di novembre 2023 e con successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT.
I. Disporre che i coniugi, nel rispetto del Protocollo d'Intesa stipulato tra il Tribunale di Pavia ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pavia (già applicabile in sede di separazione), concorrano al pagamento delle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli della coppia nella misura pari al 50% ciascuno.
Pag. 2 di 4 J. I coniugi concordano che l'assegno unico sarà percepito al 100% dalla sig.ra CP_1
, il sig. autorizza sin da ora la madre ad attivarsi per tutte le pratiche
[...] Pt_1 burocratiche legate all'assegno unico ed universale;
K. I coniugi prestano fin d'ora reciprocamente il consenso per il rilascio e/o il rinnovo del passaporto e per l'inserimento dei figli minori su entrambi i passaporti dei genitori.
L. Il Sig. riconosce di essere debitore nei confronti della sig.ra Parte_1 CP_1
della somma di € 1094,55 relativa alle spese straordinarie arretrate e non
[...]
pagate sino al 16 ottobre 2024 e si impegna a versare la suindicata somma mediante il versamento della somma di € 90,00 mensili entro il 20 di ogni mese. Con il mancato pagamento anche di una sola rata la sig.ra sarà libera di agire per il recupero CP_1 dell'intera somma salvo imputare quanto versato su quanto dovuto ancora dal Sig.
. Parte_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data
19.11.2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, i coniugi hanno richiesto pronuncia divorzile alle condizioni sopraindicate.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, hanno confermato le condizioni concordate di cui al ricorso.
Si dà atto che è stata data comunicazione al PM ai sensi degli artt. 70 e 71 cpc.
Rileva il Collegio che la domanda di scioglimento del matrimonio avanzata da entrambe le parti deve essere accolta, in quanto fondata. Infatti, le prove documentali depositate
(con sentenza n. 1664/2023 del 18.12.2023, pubblicata il 20.12.2023, RG n. 4618/2023, con la quale è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi, certificati anagrafici di residenza e di stato di famiglia delle parti) dimostrano che la separazione si
è protratta ininterrottamente dalla data della comparizione dei coniugi avvenuta in modalità cartolare il 4.12.2023.
Pag. 3 di 4 Si è pertanto verificata la fattispecie prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b) della L.
1.12.1970 n.
898 e successive modificazioni quale ragione che determina lo scioglimento del matrimonio.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole non è stato ritenuto necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Nulla va disposto in ordine alle spese del procedimento, trattandosi di ricorso congiunto.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando così statuisce:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e da Parte_1 in Sant'Angelo Lodigiano il giorno 20/11/2010 i quali hanno CP_1
contratto matrimonio con rito civile in Sant'Angelo Lodigiano, in data 20/11/2010, (atto n. 9, parte I, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2010);
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3) omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
4) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
5) nulla sulle spese del presente procedimento.
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 20.01.2025
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
Pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.V.G. 4781/2024
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice relatore
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 19.11.2024 da
, (C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
BELLANI ANDREA e con domicilio eletto presso il suo studio sito in Lodi, Corso
Archinti n. 31;
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. GRECO CP_1 C.F._2
ANTONELLA e con domicilio eletto presso il suo studio sito in Bologna, Via
Massarenti n. 410/17 A;
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Sant'Angelo Lodigiano, in data
20/11/2010, (atto n. 9, parte I, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2010); separati consensualmente con sentenza n. 1664/2023 del 18.12.2023, pubblicata il
20.12.2023, RG n. 4618/2023, passata in giudicato il 20.12.2023;
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
“A. Disporre che i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto. B. Disporre l'affidamento congiunto dei figli ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre.
C. Disporre che i minori, salvo diversa volontà degli stessi, staranno con il padre a weekend alternati;
nel fine settimana di competenza del sig. , quando il padre Pt_1
lavora di sabato i minori staranno con lo stesso dalle 14.00 fino alle ore 21.00 di sera del sabato e dalle ore 10 alle ore 21 della domenica;
quando il padre non lavora di sabato dalle ore 10 fino alle ore 21.00 di sera il sabato e dalle ore 10 alle ore 21 la domenica. Laddove i figli manifestassero la volontà di dormire dai nonni potranno restare anche a dormire sempre dagli stessi.
D. Disporre che durante le vacanze estive i figli, salva diversa volontà degli stessi e previo accordo tra i coniugi che dovrà intercorrere entro la data del 1° maggio di ciascuna annualità, trascorreranno 15 giorni, anche non consecutivi, con ciascun genitore.
E. Disporre che durante le vacanze natalizie i genitori si impegnano a concordare, entro la data del 15 novembre di ciascuna annualità, i periodi che i figli trascorreranno con ciascun genitore.
F. Disporre che, in ogni caso e salvo diverso accordo tra le parti, i figli trascorreranno ad anni alterni il giorno del 24 dicembre sino alle ore 16:00 del 25 dicembre con un genitore e dalle 16:00 del 25 dicembre sino al 26 dicembre con l'altro.
G. Disporre che, quanto alle festività pasquali, i figli trascorreranno ad anni alterni il giorno di Pasqua con un genitore ed il Lunedì dell'Angelo con l'altro.
H. Disporre che il sig. corrisponda alla sig.ra a titolo di contributo per il Pt_1 CP_1 mantenimento dei figli l'assegno mensile di € 500,00 (€ 250,00 per ciascun figlio sino al raggiungimento dell'indipendenza economica) mediante versamento su poste pay intestato a IBAN: [...] entro il giorno 20 di CP_1
ogni mese con decorrenza dal mese di novembre 2023 e con successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT.
I. Disporre che i coniugi, nel rispetto del Protocollo d'Intesa stipulato tra il Tribunale di Pavia ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pavia (già applicabile in sede di separazione), concorrano al pagamento delle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli della coppia nella misura pari al 50% ciascuno.
Pag. 2 di 4 J. I coniugi concordano che l'assegno unico sarà percepito al 100% dalla sig.ra CP_1
, il sig. autorizza sin da ora la madre ad attivarsi per tutte le pratiche
[...] Pt_1 burocratiche legate all'assegno unico ed universale;
K. I coniugi prestano fin d'ora reciprocamente il consenso per il rilascio e/o il rinnovo del passaporto e per l'inserimento dei figli minori su entrambi i passaporti dei genitori.
L. Il Sig. riconosce di essere debitore nei confronti della sig.ra Parte_1 CP_1
della somma di € 1094,55 relativa alle spese straordinarie arretrate e non
[...]
pagate sino al 16 ottobre 2024 e si impegna a versare la suindicata somma mediante il versamento della somma di € 90,00 mensili entro il 20 di ogni mese. Con il mancato pagamento anche di una sola rata la sig.ra sarà libera di agire per il recupero CP_1 dell'intera somma salvo imputare quanto versato su quanto dovuto ancora dal Sig.
. Parte_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data
19.11.2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, i coniugi hanno richiesto pronuncia divorzile alle condizioni sopraindicate.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, hanno confermato le condizioni concordate di cui al ricorso.
Si dà atto che è stata data comunicazione al PM ai sensi degli artt. 70 e 71 cpc.
Rileva il Collegio che la domanda di scioglimento del matrimonio avanzata da entrambe le parti deve essere accolta, in quanto fondata. Infatti, le prove documentali depositate
(con sentenza n. 1664/2023 del 18.12.2023, pubblicata il 20.12.2023, RG n. 4618/2023, con la quale è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi, certificati anagrafici di residenza e di stato di famiglia delle parti) dimostrano che la separazione si
è protratta ininterrottamente dalla data della comparizione dei coniugi avvenuta in modalità cartolare il 4.12.2023.
Pag. 3 di 4 Si è pertanto verificata la fattispecie prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b) della L.
1.12.1970 n.
898 e successive modificazioni quale ragione che determina lo scioglimento del matrimonio.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole non è stato ritenuto necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Nulla va disposto in ordine alle spese del procedimento, trattandosi di ricorso congiunto.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando così statuisce:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e da Parte_1 in Sant'Angelo Lodigiano il giorno 20/11/2010 i quali hanno CP_1
contratto matrimonio con rito civile in Sant'Angelo Lodigiano, in data 20/11/2010, (atto n. 9, parte I, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2010);
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3) omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
4) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
5) nulla sulle spese del presente procedimento.
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 20.01.2025
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
Pag. 4 di 4