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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 17/04/2025, n. 364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 364 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Chiara Coppetta Calzavara alla udienza del
17/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c. e 127 bis c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1417/2024 RG avente ad oggetto: “ retribuzione – art. 29 d.lgs. 276/2003”
TRA
- rappresentato e difeso dagli Avvocati MONTICELLI Parte_1
SILVIO e MONTICELLI GIULIA ed elettivamente domiciliato come in ricorso,
- ricorrente
E
, in persona del Liquidatore Controparte_1
Giudiziale – rappresentata e difesa dall'Avvocato PAOLETTI Claudio ed elettivamente domiciliata presso lo STUDIO DOTT. GABRIELE PADOAN -
PIAZZA SAN GIORGIO 14 30174 CHIRIGNAGO,
-resistente
ED CP_2 in persona del legale rappresentante pro Controparte_3 tempore – rappresentata e difesa dall'Avvocato MONTAGNER CHIARA ed elettivamente domiciliata come in memoria di costituzione,
-resistente
-
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 16/07/2024 il ricorrente, come sopra in epigrafe indicato, agisce nei confronti della ex datrice di lavoro e della
1 committente chiedendo « 1 – condannarsi con sede legale in Controparte_4
(31040) Volpago del Montello (TV) Via San Pio X n. 6/B, in persona del legale rappresentante pro tempore e di (30173) Controparte_3
Venezia Tessera, Via Triestina n. 214 in persona del legale rappresentante pro tempore, in solido tra loro, al pagamento a favore del ricorrente della somma di 12.687,11 €, oltre interessi e rivalutazione monetaria ex art. 429 c.p.c.; 2 - con rifusione del compenso professionale di causa»
Nel costituirsi liquidazione giudiziale – aperta con Controparte_1 sentenza del Tribunale di Treviso n. 161 del 3/10/2024 e previa autorizzazione del GD in data 16/10/2024 – ha contestato la pretesa del ricorrente chiedendo
« 1) Rigettare il ricorso poiché infondato;
2) In via riconvenzionale condannare al versamento della somma di € 1.111,67 in favore di Parte_1 parte resistente giusta risultanze del cedolino di maggio 2024; 3) Condannare il ricorrente al pagamento delle spese e competenze in favore della procedura resistente».
Si è altresì costituita contestando la Controparte_3 pretesa del ricorrente e concludendo « Respingersi ogni avversaria domanda perché nel merito infondata, comunque indeterminata e carente di valido supporto probatorio. Spese e competenze di causa integralmente rifuse».
La causa è stata istruita sulla scorta della documentazione prodotta dalle parti, previo rigetto delle istanze istruttorie orali.
*** *** ***
1. Il ricorrente espone: di aver lavorato alle dipendenze di
[...] con sede legale in Volpago del Montello (TV) dal 19/10/2019 nella CP_4 dipendenza-luogo di lavoro della società in Marcon (VE) Via Venier n. 66/A in virtù di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, inquadrato nel
V° livello del C.C.N.L. Industria Metalmeccanica Confapi, con mansioni di elettricista operando esclusivamente e per tutta la durata del rapporto di lavoro presso la società di Venezia - Tessera, Via Controparte_3
Triestina n. 214, per conto della quale la in appalto, effettuava CP_4 manutenzione elettrica e non (con esclusione degli impianti idraulici e di condizionamento) degli edifici sia della sede legale di Venezia Loc. Tessera
2 che della sede operativa sempre in Venezia Loc. Tessera di via Ca' da Mosto n.
25; di non aver ricevuto, al termine di una malattia, disposizioni per la ripresa del lavoro, pur essendosi messo a disposizione per riprendere l'attività lavorativa dal 5/2/2024 e pur dopo l'invio da parte del difensore di allora in data 19/3/2024 di diffida con offerta della prestazione;
che, piuttosto, a seguito dell'intervenuto del legale l'azienda muoveva una – tardiva - contestazione disciplinare datata 17/4/24 per assenze dal 5/2/24 al 15/3/24 senza successiva adozione di provvedimenti disciplinari;
di essere conseguentemente rimasto creditore, alla cessazione del rapporto di lavoro, intervenuta il 10/5/2024 per dimissioni - per giusta causa perché non regolarmente retribuito alle scadenze mensili - delle retribuzioni maturate e non percepite dal mese di febbraio 2024; di andare più esattamente creditore di € 6.199,89 quanto alle retribuzioni da febbraio ad aprile 2024, di 764,53 € quanto alla retribuzione di maggio 2024, di 248,77 € per saldo indennità ferie non godute, di 221,71 € per saldo rol e permessi non goduti, di 3.358,27 € per indennità di mancato preavviso, di
688,88 € per rateo 13^/2024 e di 1.205,06 € quanto al TFR (importo a saldo elaborato sulla scorta dell'acconto lordo percepito di 7.200,06 € nel mese di settembre 2023) per un importo complessivo lordo di 12.687,11 € come da conteggio allegato ed elaborato sulla scorta dell'ultima busta ricevuta di gennaio 2024; che, ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. 276/2003 e Controparte_4 erano tenute in solido tra loro al Controparte_3 pagamento delle retribuzioni dovute in qualità, rispettivamente, di datrice di lavoro- appaltatrice e committente.
2. , in persona del Liquidatore Controparte_1
Giudiziale a ciò autorizzata dal Giudice Delegato del Tribunale di Treviso con provvedimento del 16/10/2024, ha contestato le pretese del ricorrente esponendo che: il ricorrente aveva richiesto, in data 7/9/2023, ed ottenuto un periodo di aspettativa non retribuita dal 02/09/2023 al 31/12/2023; avrebbe pertanto dovuto presentarsi al lavoro in data 2/1/2024 ma, senza alcuna giustificazione, non si era mai presentato;
di avere in data 17/04/2024 a mezzo
Racc. A/R aperto un procedimento disciplinare nei confronti del ricorrente contestandogli le assenze ingiustificate dal lavoro dal 5/02/2024 al 15/03/2024
3 compreso, omettendo di contestare anche le assenze ingiustificate dal
2/01/2024 al 5/02/2024, a cui sono poi seguite ulteriori assenze ingiustificate fino al 10/05/2024, data di dimissioni del ricorrente;
solo in data 19/03/2024, allorché erano già maturate 44 assenze ingiustificate, il ricorrente a mezzo del suo avvocato aveva “ribadito” la sua disponibilità all'azienda ed aveva chiesto l'indicazione del cantiere presso cui recarsi (richiesta evidentemente pretestuosa avendo egli, come dichiarato in ricorso, sempre lavorato solo presso la fin dalla data di assunzione); il ricorrente Controparte_3 non aveva mai offerto la sua disponibilità dalla cessazione del periodo di aspettativa (2/01/2024), né si era mai presentato presso la per svolgere CP_3 la sua ordinaria attività di elettricista manutentore;
nulla pertanto poteva vantare il ricorrente, non avendo diritto alla retribuzione né avendo maturato alcunché per il periodo in cui era rimasto assente ingiustificato;
che dalle buste paga di gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio 2024 trasmesse al lavoratore emergevano oltre alle assenze un debito del lavoratore di € 1.111,67 (busta paga di maggio 2024); il ricorrente in data 7/09/2023 aveva chiesto, ed ottenuto, un anticipo di € 7.000,00 sul TFR, da erogare in quattro rate mensili,
a decorrere dal cedolino di settembre 2023 per complessivi € 7.200,06; alla data di cessazione del rapporto di lavoro (10/05/2024) il saldo del TFR sarebbe stato pari ad € 202,13 oltre ad € 212,69 per rivalutazione, come riportato nel cedolino di maggio 2024, ma detto credito è stato compensato con il predetto credito del ricorrente € 1.111,67; al ricorrente non spettava l'indennità sostitutiva di preavviso avendo rassegnato le dimissioni dopo quattro mesi di assenza ingiustificata.
3. dopo una esposizione non Controparte_3 rilevante ai fini di causa, conferma e non contesta il rapporto di appalto con e l'adibizione del ricorrente a tale appalto ( spiega CP_1 CP_3 infatti di avere un preciso controllo su tutti coloro che entrano nella propria sede compresi i dipendenti degli appaltatori e non contesta che il ricorrente non abbia lavorato dal 19710/2019, ma solo rappresenta e conferma che dal
1/1/2024 il ricorrente non risulta essere mai stato presente); in punto di diritto evidenzia che la responsabilità ex art. 29 d.lgs. 276/2003 non riguarda i periodi
4 in cui il ricorrente non è stato impiegato nell'appalto (1/1/2024 – 10/5/2024) né per le voci non retributive o contributive.
GIUDIZIALE – IMPROCEDIBILITA' Controparte_5 CP_6
4. Come ribadito anche recentemente dalla S.C., alla cui pronuncia si rimanda, «nei confronti di un ente in liquidazione coatta amministrativa, come anche di un'impresa in fallimento o in liquidazione giudiziale, le azioni di accertamento o costitutive sono proponibili al di fuori della procedura concorsuale di verifica dello stato passivo solo quando sussiste uno specifico interesse, non altrimenti tutelabile, alla definizione dell'assetto dei rapporti contrattuali pendenti o instaurati dalla procedura, come nel caso della reintegra nel posto di lavoro del dipendente licenziato o dell'attribuzione di una determinata qualifica all'interno dell'ente o azienda, mentre l'accertamento di ogni altro diritto di credito, retributivo, risarcitorio o indennitario, deve avvenire mediante l'insinuazione al passivo» (vd Cass. Sez. L - , Sentenza n.
27796 del 28/10/2024), con la conseguenza che il processo si è interrotto in data 3/10/2024 (data della sentenza del tribunale di Treviso) ai sensi dell'art. 143 d.lgs. 14/2019 ed essendo stato comunque riassunto dalla procedura che si
è costituita in data 18/3/2024 deve dichiararsi la domanda di parte ricorrente improcedibile nei confronti di in liquidazione giudiziale. CP_4
5. Non deve invece dichiararsi l'interruzione del processo nei confronti di trattandosi di una ipotesi di litisconsorzio facoltativo, atteso che la CP_3 solidarietà passiva dà luogo ad un fascio di obbligazioni autonome.
6. Rammentato che la disposizione di cui all'art. 29, co. 2, d.lgs.
276/2003 ha avuto diverse formulazioni e, dagli interventi del d.l. 25 del
17/3/2017 conv in Legge 49 del 20/4/2017, prevede « 2. In caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile
5 dell'inadempimento. Il committente che ha eseguito il pagamento è tenuto, ove previsto, ad assolvere gli obblighi del sostituto d'imposta ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600, e può esercitare l'azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali. (...)», deve escludersi che si verta in una ipotesi di litisconsorzio necessario o anche solo processuale.
DOMANDA DEL RICORRENTE – RESPONSABILITA' EX ART. 29 D.LGS.
276/2003
7. Nel merito, va rammentato che secondo la costante giurisprudenza della S.C. «in tema di responsabilità solidale del committente con l'appaltatore di servizi, la locuzione "trattamenti retributivi", contenuta nell'art. 29, comma
2, del d.lgs. n. 276 del 2003, deve essere interpretata in maniera rigorosa, nel senso della natura strettamente retributiva degli emolumenti che il datore di lavoro risulti tenuto a corrispondere ai propri dipendenti, con conseguente esclusione delle somme liquidate a titolo di risarcimento del danno per illegittima unilaterale riduzione dell'orario lavorativo da parte del datore di lavoro» ( Cass. L., 28517/2019), ed altresì con esclusione del valore dei pasti allorché il servizio mensa rappresenti un'agevolazione di carattere assistenziale, anziché un corrispettivo obbligatorio della prestazione lavorativa
(Cass. L., 23303/19), con esclusione dell' indennità sostitutiva ferie e con inclusione, invece, dei ROL per riduzione orario di lavoro (Cass. L.,
10354/2016), con esclusione dei permessi non goduti i quali hanno natura risarcitoria (Cass. 15958/2021 che richiama . Cass. 16/7/1992 n. 8627, Cass.
13/3/1997 n. 2231, Cass. 29/8/1997 n. 8212, v. anche Cass. 24/12/1997 n.
13039, Cass. 7/3/2002 n. 3298).
8. Quanto alla indennità di mancato preavviso vi è da rilevare che, attenendosi alla giurisprudenza consolidata, sopra richiamata, secondo la quale rientrano nella garanzia di cui all'art. 29 d.lgs. 276/2003 solo gli emolumenti aventi «natura strettamente retributiva», questa sezione ha sempre ritenuta che stante la natura anche indennitaria e quindi non strettamente retributiva della indennità di mancato preavviso, quest'ultima non dovesse rientrare nella nozione di trattamenti retributivi di cui all'art. 29; una tale conclusione era
6 altresì corroborata dalla considerazione che l'indennità in parola per definizione copre un periodo in cui il lavoratore non lavora nell'appalto.
9. Si prende atto che con ordinanza n. 27140 del 21/10/2024 la S.C. ha statuito che l'indennità di preavviso ha natura retributiva, oltre che indennitaria, ed è quindi soggetta al regime di responsabilità solidale che avvince committenti, appaltatori e subappaltatori, ai sensi dell'art. 29, comma
2, del d.lgs. n. 276 del 2003. In particolare la S.C., nell'ordinanza citata, ha rilevato che anche ai fini dell'applicazione dell'art. 29 cit., l'indennità sostitutiva ha natura retributiva (Cass.22322 del 2013 , nn.
20647/2019,12932/21, e di recente Cass. ordinanza n. 3247 del 2024) e che pertanto rientra nell'ambito della previsione che stabilisce la solidarietà del committente, appaltatori e sub appaltatori per le stesse somme. Rileva il S.C. come la Corte sostenga «la natura indennitaria e retributiva e non risarcitoria dell'indennità sostitutiva del preavviso» con ricomprensione della stessa nei crediti per i quali si applica la solidarietà ex art 29 (Cassazione 20647/2019,
Cass.12932/2021, Sez. Unite 7914 del 1994) ed altresì che «7.- Come già osservato (v. Cassazione n. 18508/2016), nella disciplina posta dall'art.2118
c.c. il preavviso ha la funzione economica di attenuare le conseguenze della interruzione del rapporto per chi subisce il recesso. Essa ha quindi una funzione retributiva-indennitaria atteso che la stessa appare riferibile non al risarcimento di un danno in senso giuridico (che presuppone un illecito), ma ad un danno in senso economico (vedi in motivazione, Cass. 28/3/2011
n.7033). Proprio sulla scorta di questa premessa, la costante giurisprudenza di questa (e di recente Cass. n. 3247 del 2024) riconosce - in relazione a fattispecie illegittime di licenziamento per carenza di giusta causa e con applicazione della mera tutela indennitaria - che il diritto all'indennità sostitutiva del preavviso vada a compensare il fatto che il recesso, oltre che illegittimo, sia stato intimato in tronco, di guisa che, stante la diversità di funzioni, esso non è incompatibile con la prestazione che risarcisce i danni derivanti dalla mancanza di giusta causa o giustificato motivo (vedi ex plurimis,
Cass. 19/11/2015 n.23710, Cass. 16/10/2006 n.22127)».
7 10. Rileva tuttavia questa Giudice – conformemente alla sezione - che la citata ordinanza appare isolata rispetto al diverso consolidato orientamento, ribadito anche recentemente (vd Cass. 1450/2025), secondo il quale «in tema di responsabilità solidale del committente con l'appaltatore di servizi, la locuzione "trattamenti retributivi" di cui al D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, comma 2, dev'essere interpretata in maniera rigorosa, nel senso della natura strettamente retributiva degli emolumenti che il datore di lavoro risulti tenuto a corrispondere ai propri dipendenti e tra questi non rientra l'indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi non goduti cui è in prevalenza attribuita una natura mista (da ultimo, Cass. n. 5247 del 2022; Cass. n. 23303 del 2019; Cass. n.
10354 del 2016)», di talché la natura mista dell'indennità di mancato preavviso né escluderebbe il carattere « strettamente retributivo».
11. Per quanto riguarda il mancato pagamento delle retribuzioni nel periodo in cui il ricorrente è stato assente dal lavoro deve osservarsi che le pronunce richiamate da parte ricorrente riguardano altre fattispecie: in SSUU
2990/2018 si affronta la questione della natura, retributiva o risarcitoria, dei compensi richiesti dai lavoratori, a seguito della pronuncia che ha riconosciuto l'interposizione fittizia nell'appalto e in Cass. 7977/2020 la in tema di trasferimento d'azienda si afferma il principio per cui deve continuare a gravare sul datore di lavoro, che persista nel rifiuto di ricevere la prestazione lavorativa ritualmente offerta dopo l'accertamento giudiziale che ha ripristinato il vinculum iuris – questa è la questione - l'obbligo di corrispondere la retribuzione.
12. In particolare la SSUU ha rilevato che «14. La soluzione della questione sottoposta all'esame di questa Corte involge il più generale fenomeno dell'incoercibilità del comportamento e della cooperazione datoriale ( nemo ad factum praecise cogi potest), il quale è strettamente correlato al principio della necessaria effettività della tutela processuale e
,dunque, della piena attuazione dei diritti del lavoratore, principi opposti che impongono l'individuazione di un punto di equilibrio. Ciò induce a ritenere che nelle ipotesi in cui i lavoratori, dopo aver richiesto l'accertamento giudiziale della invalidità del contratto in violazione di norme imperative in
8 tema di divieto di interposizione di manodopera in un appalto di servizi, abbiano ottenuto l'ordine giudiziale di ripristino del rapporto nei confronti del reale datore di lavoro (nella specie: l'impresa committente), offrano a quest'ultima le loro prestazioni, senza essere stati riammessi in servizio, deve evitarsi, secondo i principi generali in tema di adempimento contrattuale, che subiscano le ulteriori conseguenze sfavorevoli derivanti dalla condotta omissiva del datore di lavoro rispetto all'esecuzione dell'ordine giudiziale. 15. Al fine di superare gli stretti confini della ritenuta corrispondenza tra la continuità della prestazione e la debenza della relativa obbligazione retributiva, può soccorrere una interpretazione costituzionalmente orientata della normativa che si deve applicare alla fattispecie in esame, normativa costituita, sia dalla specifica disciplina di cui all'art 29 del d.lgs. n 276/2003, che nulla prevede circa le conseguenze del mancato ripristino del rapporto con l'interponente, sia dalla normativa generale del codice civile in tema di contratti a prestazioni corrispettive ( art 1453 e seg cc). Una tale interpretazione, rispettosa degli artt.
3, 36 e 41 Cost., induce al superamento della regola sinallagmatica della corrispettività - intesa come riconoscimento al lavoratore, che chiede l'adempimento, del solo risarcimento del danno in caso di mancata prestazione lavorativa, pur se tale mancata prestazione è conseguenza di un rifiuto illegittimo del datore di lavoro in violazione dei principi di buona fede e correttezza - , tenuto conto che essa appare limitativa, ed inidonea a fornire al lavoratore una tutela effettiva, soprattutto con riferimento ad ipotesi, come quella di cui si discute, nelle quali, al mancato svolgimento della prestazione lavorativa, si faccia corrispondere l'automatica non debenza della corrispondente obbligazione retributiva, comportando la mancata cooperazione del datore di lavoro una impossibilità definitiva della prestazione, sicché il debitore non avrà diritto alla controprestazione, bensì al mero risarcimento del danno, secondo le regole di diritto comune, subendo
,dunque, le ulteriori conseguenze sfavorevoli derivanti dalla condotta omissiva del datore di lavoro rispetto all'esecuzione dell'ordine giudiziale. Il datore di lavoro, il quale nonostante la sentenza che accerta il vincolo giuridico, non ricostituisce i rapporti di lavoro, senza alcun giustificato motivo, dovrà
9 sopportare il peso economico delle retribuzioni, pur senza ricevere la prestazione lavorativa corrispettiva, sebbene offerta dal lavoratore;
il rifiuto della prestazione lavorativa, offerta dal lavoratore, impedisce gli effetti giuridici che derivano dalla continuazione del rapporto dichiarato dal giudice, nonché la stessa effettività della pronuncia giudiziale. (...) 17.Sulla base delle considerazioni che precedono deve , pertanto, essere affermato il seguente principio di diritto: in tema di interposizione di manodopera, ove ne venga accertata l'illegittimità e dichiarata l'esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, l'omesso ripristino del rapporto di lavoro ad opera del committente determina l'obbligo di quest'ultimo di corrispondere le retribuzioni, salvo gli effetti dell' art. 3 bis d.lgs. n 276/2003, a decorrere dalla messa in mora»
13. Ancora in Cass. L., 7977/2020 in materia di illegittimità/non genuinità del trasferimento d'azienda «4.3. il trasferimento del medesimo rapporto si determina solo quando si perfeziona una fattispecie traslativa conforme al modello legale;
diversamente, nel caso di invalidità della cessione (per mancanza dei requisiti richiesti dall'art. 2112 c.c.) e di inconfigurabilità di una cessione negoziale (per mancanza del consenso della parte ceduta quale elemento costitutivo della cessione), quel rapporto di lavoro non si trasferisce e resta nella titolarità dell'originario cedente (cfr. da ultimo: Cass. 28 febbraio
2019, n. 5998; in senso conforme, tra le altre: Cass. 18 febbraio 2014, n.
13485; Cass. 7 settembre 2016, n. 17736; Cass. 30 gennaio 2018, n. 2281, le quali hanno pure ribadito il consolidato orientamento circa l'interesse ad agire del lavoratore ceduto nonostante la prestazione di lavoro resa in favore del cessionario);
4.4. pure a fronte di una duplicità di rapporti (uno, de iure, ripristinato nei confronti dell'originario datore di lavoro, tenuto alla corresponsione delle retribuzioni maturate dalla costituzione in mora del lavoratore;
l'altro, di fatto, nei confronti del soggetto, già cessionario, effettivo utilizzatore), la prestazione lavorativa solo apparentemente resta unica: giacché, accanto ad una prestazione materialmente resa in favore del soggetto con il quale il lavoratore, illegittimamente trasferito con la cessione di ramo d'azienda, abbia instaurato un rapporto di lavoro di fatto, ve n'è un'altra
10 giuridicamente resa, non meno rilevante sul piano del diritto, in favore dell'originario datore, con il quale il rapporto di lavoro è stato de iure (anche se non de facto, per rifiuto ingiustificato del predetto) ripristinato;
4.5. pertanto al dipendente spetta la retribuzione tanto se la prestazione di lavoro sia effettivamente eseguita, sia se il datore di lavoro versi in una situazione di mora accipiendi nei suoi confronti (Cass. 23 novembre 2006, n. 24886; Cass. 23 luglio 2008, n. 20316), perché, una volta offerta la prestazione lavorativa al datore di lavoro giudizialmente dichiarato tale, il rifiuto di questi rende giuridicamente equiparabile la messa a disposizione delle energie lavorative del dipendente alla utilizzazione effettiva, con la conseguenza che il datore di lavoro ha l'obbligo di pagare la controprestazione retributiva;
».
14. Si tratta dunque di due pronunce – fra le tante – che si sono espresse in materia di omesso adempimento all'accertamento giudiziale di ripristino del rapporto di lavoro che, trattandosi di un fare infungibile, non può essere esecutivamente adempiuto in forma specifica.
15. Ciò posto, seppur il ricorrente non ha provato di essere stato in malattia sino al 5/2/2024 questo può ritenersi provato in quanto l'assenza dal
2/1/2024 al 5/2/2024 non è mai stata contestata come ingiustificata e risulta ammessa dalla lettera del legale di del 14/5/2024 (cioè in tale lettera CP_4 si dice espressamente che il ricorrente è rimasto assente per malattia) oltre che dalle buste paga di gennaio e febbraio 2024 prodotte da CP_4
16. Per quanto riguarda il periodo successivo, dal 5/2/23 al 10/5/2024, ritiene la giudicante superfluo procedere all'istruttoria testimoniale e all'interrogatorio delle parti sia per le ragioni sopra esposte – la committente non sarebbe chiamata a rispondere di tale periodo - sia alla luce della documentazione prodotta e delle – contraddittorie – difese di nonché CP_4 della situazione di insolvenza della stessa, evidentemente già in essere, posto che i ricorsi per la procedura di liquidazione giudiziale risalgono alla fine del giugno 2024.
17. Trattasi comunque di domanda che questo Giudice in questa sede può non affrontare non dovendone rispondere la committente ed appartenendo la questione alla sede concorsuale.
11 18. La committente sarà invece tenuta al pagamento dei soli emolumenti strettamente retributivi quali € 221,71 per saldo rol non goduti, € 688,88 per rateo 13^/2024 ed € 1.205,06 per TFR.
19. Sussistono gravi ed eccezionali ragioni che giustificano la compensazione delle spese di lite nella misura del 50% quali la soccombenza reciproca e la non univoca giurisprudenza rispetto ad alcune questioni oggetto di causa (vd. art. 92, comma 2, come modificato dall'art. 13, comma 1, d.l.
132/2014 conv. l. 162/2014 applicabile ratione temporis la causa essendo stata introdotta dopo il 10/12/2014; Corte Cost n. 77/2018); per la restante parte vengono poste a carico della committente e vengono liquidate come in dispositivo avuto riguardo ai valori medi previsti dal DM 55/2014 e DM
147/2022 (quest'ultimo applicabile ex art. 6 alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore ovvero il 23/10/2022) per le controversie di lavoro scaglione € 1.100-5.200, tenuto conto del valore effettivo della controversia (decisum) che non è stata svolta attività istruttoria, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate
(medio elevate) e dei contrasti giurisprudenziali ( come rappresentati).
20. Compensa tra e il ricorrente le spese di lite essendo CP_1 stata una scelta di la costituzione dopo la messa in liquidazione CP_4 giudiziaria.
P.Q.M.
Il giudice definitivamente pronunciando così provvede:
1) Dichiara l'improcedibilità della domanda svolta dal ricorrente nei confronti di essendo intervenuta l'amministrazione CP_1 giudiziale e la inammissibilità della domanda riconvenzionale in quanto non accompagnata dall'istanza ex art. 418 c.p.c.;
2) Condanna quale Controparte_3 responsabile in solido ex art. 29 d.lgs. 276/2003 di , a corrispondere al CP_4 ricorrente € 221,71 per saldo rol non goduti, € 688,88 per rateo 13^/2024 ed € 1.205,06 per TFR oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali dal dovuto al saldo ex artt. 429 c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c.;
12 3) Condanna alla rifusione del Controparte_3
50% delle spese di lite che liquida, per tale parte, in € 1.030,00 per compensi di Avvocato, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA, come per legge, oltre al contributo unificato corrisposto (€ 118,50); compensa la restante parte.
4) Compensa tra le parti e ricorrente le spese di CP_1 lite.
Venezia, all'udienza del 17/04/2025
Il Giudice
Dott.ssa Chiara Coppetta Calzavara
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